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1 CONTRATTO DI NOLEGGIO E GESTIONE DI INFRASTRUTTURA PER TELECOMUNICAZIONI CON ANNESSA ATTIVITA DI MANUTENZIONE OPERATIVA Parti AGENZIA CENTRO DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.r.l. unipersonale, con sede legale in Amaro (UD), Via Jacopo Linussio n.1, C.F. e N.ro di Iscrizione al Registro delle Imprese di Udine: ; <> e Data di sottoscrizione:

2 I sottoscritti: CONTRATTO DI NOLEGGIO E GESTIONE DI INFRASTRUTTURA PER TELECOMUNICAZIONI CON ANNESSA ATTIVITA DI MANUTENZIONE OPERATIVA Roberto Venturini, nato a Gemona del Friuli (UD), il 22/12/1959 e residente a Artegna (UD), in Via Villa n. 74/2, C.F.: VNT RRT 59T22 D962D, il quale agisce nel presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società: AGEMONT CENTRO DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.r.l., con sede legale in Amaro, Via Jacopo Linussio n.1, C.F. e N.ro di Iscrizione al Registro delle Imprese di Udine: ; di seguito, solo Concedente <> Premesso che: e di seguito solo Utilizzatrice. (a) a seguito di gara ad evidenza pubblica, l Impresa <>, definita d ora in poi come Utilizzatrice, è risultata aggiudicataria di contratto avente ad oggetto la gestione di una infrastruttura senza cavi di telecomunicazioni sperimentale di dorsale e una rete di distribuzione per i comuni di Attimis, Faedis e Povoletto in provincia di Udine, secondo i termini di legge vigenti in ambito telecomunicazioni; (b) l Utilizzatrice si accinge all esecuzione del servizio di gestione della infrastruttura, la cui proprietà appartiene alla Concedente; (c) è pertanto necessario disciplinare il titolo di godimento della infrastruttura da parte della Utilizzatrice, e nel contempo regolare le obbligazioni inerenti alla manutenzione della infrastruttura, ferme restando ed impregiudicate le obbligazioni di garanzia assunte dall Utilizzatrice verso la Concedente in sede di gara; tutto ciò premesso e ritenuto quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti, come rappresentate in epigrafe, convengono e stipulano quanto segue. Articolo 1 Oggetto e durata del contratto. 1. La Concedente si obbliga a far godere all Utilizzatrice l infrastruttura meglio descritta nel documento che si allega al presente contratto (Allegato A Identificativo infrastruttura) verso il

3 pagamento di un canone per le finalità di cui in premessa alla lettera (a). 2. Il rapporto derivante dal presente contratto ha la durata di tre anni, ha effetto a partire dalla data di sottoscrizione, e non può sciogliersi anticipatamente, se non per giusta causa o nelle altre ipotesi previste nel presente contratto. 3. E esclusa la rinnovazione tacita. 4. L Utilizzatrice presta comunque sin d ora il suo consenso ad eventuali proroghe disposte unilateralmente dalla Concedente, nella sua veste di stazione appaltante, ove sussistano ragioni di interesse pubblico. Articolo 2 Luogo di consegna, divieto di subnoleggio e subcomodato. 1. L infrastruttura costituenti oggetto del presente contratto viene consegnata dalla Concedente all Utilizzatrice ove essa si trova attualmente (Comuni di Attimis, Faedis, Povoletto), perfettamente in opera e pronta ad essere utilizzata. 2. Le parti redigeranno, contestualmente alla materiale consegna dell infrastruttura, sintetico verbale di presa in consegna, recante la descrizione dell infrastruttura nonché del suo stato di funzionamento e manutenzione. La sottoscrizione del verbale da parte dell Utilizzatrice vale come riconoscimento, in relazione al momento della consegna, delle circostanze di cui al precedente comma Resta sin d ora inteso che l infrastruttura non potrà essere concessa in subnoleggio o subcomodato a terzi, pena l immediata risoluzione del presente contratto Articolo 3 Modalità di utilizzazione. Restituzione. 1. L Utilizzatrice si obbliga: (a) a servirsi dell infrastruttura esclusivamente per finalità connesse al servizio del quale si è resa aggiudicataria secondo quanto precisato in premessa, alla lettera (a); (b) ad esercitare il servizio di telecomunicazione reso possibile mediante la detenzione dell infrastruttura in modo continuo ed ininterrotto, secondo le prescrizioni contenute nel contratto di cui in premessa, alla lettera (a) e nel presente contratto; (c) a realizzare le implementazioni e gli ampliamenti previsti in sede di offerta, entro i tempi vivi stabiliti; (d) ad impiegare, nella conduzione dell infrastruttura, personale debitamente qualificato ed addestrato; (e) ad osservare e far osservare le prescrizioni riportate sui manuali d uso in dotazione nonché sugli altri documenti che accompagnano l infrastruttura; (f) ad osservare scrupolosamente tutte le disposizioni di legge e di regolamento, di qualsiasi provenienza, nonché gli ordini della Pubblica Autorità e degli Enti Locali sul territorio dei quali insiste l infrastruttura, che siano vigenti o vengano emanati in relazione all attività esercitata mediante l infrastruttura, o comunque in relazione alla detenzione della medesima; (g) ad utilizzare forza motrice, lubrificanti, materiale di consumo del tipo indicato dalla Concedente o comunque del tipo prescritto;

4 (h) a segnalare alla Concedente prontamente l insorgenza di guasti o malfunzionamenti di qualsiasi tipo, effettuando per quanto di propria competenza secondo quanto più oltre previsto le necessarie attività manutentive. 2. E data facoltà alla Concedente di accedere in qualsiasi momento alla sede e/o ai luoghi ove l infrastruttura o parte di essa si trovano per effettuare visite di verifica circa il rispetto degli obblighi previsti al comma precedente. 3. L Utilizzatrice si obbliga a restituire l infrastruttura all estinzione del rapporto derivante dal presente contratto da qualunque causa essa dipenda - nelle stesse condizioni in cui essa è stata inizialmente consegnata, salvo il normale deterioramento derivante dall uso consentito. 4. Le parti redigono sintetico verbale di restituzione recante la descrizione dell infrastruttura, nonché del suo stato di manutenzione. 5. Entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla restituzione, la Concedente, per il tramite di comunicazione scritta effettuata con lettera raccomandata a.r. anticipata a mezzo di fax, ha l onere di segnalare all Utilizzatrice eventuali guasti, danneggiamenti o malfunzionamenti dipendenti da uso improprio o da violazione delle disposizioni di cui al precedente comma 1, addebitando i relativi costi di riparazione e/o ripristino. Trascorso tale termine senza alcuna comunicazione, i beni produttivi si intendono restituiti nelle condizioni di cui al precedente comma Avuto riguardo alla possibilità che, durante l esecuzione del contratto, si renda disponibile nel territorio interessato dal servizio o in parte di esso una nuova tecnologia di telecomunicazione, quale a titolo esplicativo e non esaustivo quella della fibra ottica, la Concedente si riserva il diritto di rientrare anzitempo nella piena disponibilità del sistema, limitatamente alla rete di dorsale, garantendo peraltro all Utilizzatrice la prosecuzione del servizio all utenza, senza oneri né lucri aggiuntivi. L Utilizzatrice sarà tenuta ad applicare ribassi alle condizioni economiche da praticarsi all utenza, in funzione di eventuali risparmi di spesa conseguenti al verificarsi dell eventualità di cui sopra. Articolo 4 Canone. Interessi moratori. 1. L Utilizzatrice si obbliga a pagare una canone annuo di locazione per l utilizzo dei beni di cui all Allegato A, che è determinato in Euro <>,00 (<>/00), oltre ad IVA di legge, da pagarsi in n. 2 (due) rate semestrali uguali anticipate, entro il giorno 10 (dieci) di ogni inizio semestre, a mezzo di autorizzazione all addebito permanente (RID) sul conto corrente intestato alla Concedente, ha effetto a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto. 2. Resta sin d ora espressamente convenuto che la mora nel pagamento anche di un solo canone da parte dell Utilizzatrice determina l obbligo di riconoscere alla Concedente gli interessi di mora, dal giorno di scadenza a quello del saldo, nella misura prevista dal D. Lgs , n. 231 (Attuazione della Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), senza necessità di formale costituzione in mora. 3. Resta altresì inteso che faranno capo all Utilizzatrice gli oneri derivanti dai contratti già conclusi dal precedente gestore oppure di nuova conclusione mediante i quali è assicurato il godimento di tralicci ed altre infrastrutture di supporto. Articolo 5

5 Servizio di manutenzione. 1. L Utilizzatrice ferme ed immutate rimanendo le garanzie assunte nell ambito del contratto di cui in premessa, alla lettera (a) - si obbliga a svolgere, in proprio o per il tramite di terzi incaricati, le attività necessarie al mantenimento in efficienza dell infrastruttura. Queste attività si esplicano in: i) Manutenzione ordinaria: interventi a cura e spese dell Utilizzatrice, per la durata del contratto, che hanno lo scopo garantire il corretto funzionamento della Rete e, nel caso di guasti o mal funzionamento, di ripristinare le apparecchiature in condizioni di efficiente funzionamento. L'eventuale sostituzione e/o riparazione di componenti difettosi o guasti dovrà avvenire a cura e spese dell Utilizzatrice con parti e/o componenti originali, intendendo per originali parti e/o componenti garantiti come nuovi e almeno dello stesso livello di revisione della parte o del componente da sostituire. Le parti e/o componenti in sostituzione dovranno avere comunque la certificazione del produttore degli apparati guasti. Qualora, a causa della sostituzione di componenti hardware, si rendesse necessaria l'installazione di componenti software di base e/o di produttività, questa deve ritenersi inclusa nel servizio. La manutenzione ordinaria comprende i seguenti servizi: (1) Manutenzione preventiva: effettuazione di quei controlli preventivi previsti dai produttori delle apparecchiature nelle loro specifiche tecniche. Tale attività dovrà prevedere controlli e/o sostituzioni di componenti dei sistemi, con modalità operative da concordare con i responsabili della Concedente; (2) Manutenzione evolutiva: effettuazione degli interventi che si rendessero necessari per assicurare la costante aderenza delle apparecchiature all'evoluzione dell'ambiente tecnologico del sistema informativo. In tal senso l Utilizzatrice dovrà provvedere all'applicazione delle modifiche fornite dai produttori per migliorare l'affidabilità delle apparecchiature; (3) Manutenzione correttiva: effettuazione degli interventi di riparazione, da effettuarsi presso il luogo di installazione degli apparati, dei guasti e delle disfunzioni che dovessero verificarsi durante il funzionamento delle apparecchiature. ii) Manutenzione Straordinaria: interventi e sostituzioni non previsti nell ambito della manutenzione ordinaria, per la durata del contratto. Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria saranno effettuali a cura e spese dell Utilizzatrice e dovranno essere preventivamente concordati con la Concedente ed autorizzati dalla stessa, che acquisirà la proprietà dei componenti installati in sostituzione. Articolo 6 Responsabilità dell Utilizzatrice, polizze assicurative e deposito cauzionale. 1. Le attività di commercializzazione di cui in premessa alle lettere (a), (b), (c) e (d) dovranno essere eseguite dalla Utilizzatrice, che sarà titolare dei contratti che saranno stipulati con terzi in ordine all oggetto del conferimento e ne percepirà i corrispettivi derivanti, nel pieno rispetto di tutte le leggi vigenti, nonché delle norme contenute nelle direttive del Ministero delle Comunicazioni e dell Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni. 2. Nell ipotesi in cui l attività di commercializzazione posta in essere costituisse violazione di norme di legge o di norme contenute nelle direttive del Ministero delle Comunicazioni e della Autorità per le garanzie delle Comunicazioni, l Utilizzatrice dovrà cessare immediatamente dal

6 darvi ulteriore corso e dovrà rimuovere senza indugio ogni effetto conseguente e connesso con l attività svolta in violazione delle norme richiamate, lasciando indenne da ogni danno la Concedente. 3. Dovranno essere prodotti a cura dell Utilizzatrice report trimestrali che evidenzino il numero di utenti serviti, la tipologia di servizio erogato, report annuali di sintesi dei rapporti trimestrali. Tutti i report dovranno essere consegnati alla Concedente entro il mese successivo alla chiusura del periodo di riferimento. 4. L Utilizzatrice assume piena ed esclusiva responsabilità civile, penale ed amministrativa per tutte le conseguenze derivanti dalla detenzione e dall esercizio dell infrastruttura, dal momento della consegna e sino alla sua restituzione, assumendo in tale periodo la veste di custode esclusivo della stessa, salvo che il danno non derivi da difetto tecnico dell infrastruttura che non sia imputabile ad uso improprio o non consentito, e sempre che la sua presenza non dipenda dalla violazione dell obbligo di garanzia assunto contrattualmente. 5. L Utilizzatrice si impegna a presentare prima dell inizio dell erogazione del servizio, a copertura dei rischi derivanti dall attività oggetto del presente contratto (gestione ed erogazione del servizio), apposita polizza assicurativa avente durata pari a quella del contratto (tre anni), stipulata presso primaria Compagnia di Assicurazione con l espressa rinuncia da parte della medesima ad ogni azione di rivalsa nei confronti della Concedente. La polizza assicurativa riguarda specificatamente la responsabilità civile verso terzi, inclusa la Concedente, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall attività oggetto del presente contratto (gestione ed erogazione del servizio di connettività a banda larga sull infrastruttura in concessione al presente contratto). 6. L Utilizzatrice si impegna inoltre prima dell inizio dell erogazione del servizio, ad assicurare tutte le attrezzature oggetto del presente contratto con apposita polizza assicurativa della durata di anni tre (3), il cui beneficiario sarà la Concedente proprietaria delle attrezzature, per ogni danno, nessuno escluso arrecabile all infrastruttura. A titolo esemplificativo e non esaustivo: il furto, l incendio, i danni provocati da terzi per atti vandalici, gli eventi atmosferici e ogni altro danno anche se qui non menzionato. In caso di sinistro l utilizzatrice è tenuta a trasmette copia della denuncia di sinistro alla Concedente entro tre giorni dalla denuncia dell evento alla Compagnia di assicurazione. 7. L Utilizzatrice verserà alla Concedente, anche sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa, a titolo di deposito cauzionale, pari a Euro ,00 (dodicimila/00) a garanzia del puntuale ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto. Il Deposito sarà reso alla Utilizzatrice al termine della locazione salvo che, per effetto di danni prodotti ai beni locati o di canoni di locazione o riaddebito spese risultati insoluti la Concedente non eserciti il diritto di ritenzione di tutto o parte del deposito cauzionale, fatta salva comunque la rivalsa sull Utilizzatrice per l eventuale differenza ancora dovuta. Nell ipotesi di utilizzo parziale del deposito cauzionale in corso di vigenza del presente l Utilizzatrice sarà tenuta a reintegrare tempestivamente il deposito cauzionale all importo originario. Articolo 7 Rapporti con i terzi. 1. Nell ipotesi in cui siano compiuti atti conservativi o esecutivi sull infrastruttura nell interesse di

7 creditori o aventi causa dell Utilizzatrice, questa è tenuta a darne immediata comunicazione alla Concedente e a far comunque presente all Autorità procedente, mediante esibizione del presente contratto, debitamente registrato, la situazione proprietaria dei beni in oggetto. Articolo 8 Clausola risolutiva espressa. 1. Le parti convengono espressamente, ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all art.1456 c.c., che il presente contratto è risolto per fatto e colpa dell Utilizzatrice, ove si verifichino i seguenti fatti o siano tenuti i seguenti comportamenti: (a) uso improprio o non consentito dell infrastruttura; (b) inadempimento alle prescrizioni contenute nel contratto di cui in premessa alla lettera (a) e comunque risoluzione del contratto medesimo, da qualsiasi causa dipenda; (c) sospensione non giustificata nell esercizio del servizio, quando questa si protragga per oltre 10 giorni; (d) mancata realizzazione delle implementazioni e degli ampliamenti nei termini previsti in sede di offerta; (e) impiego di personale non debitamente qualificato ed addestrato; (f) utilizzazione di forza motrice, lubrificanti, materiale di consumo diversi da quelli prescritti dalla Concedente; (g) inosservanza o procurata inosservanza delle prescrizioni riportate sui manuali d uso in dotazione nonché sugli altri documenti che accompagnano l infrastruttura; (h) violazione di disposizioni di legge e di regolamento, di ordini della Pubblica Autorità e degli Enti Locali sul territorio dei quali insiste l infrastruttura, che siano vigenti o vengano emanati in relazione all attività esercitata mediante l infrastruttura, o comunque in relazione alla detenzione della medesima; (i) omessa tempestiva segnalazione di guasti o malfunzionamenti dell infrastruttura; (j) mora nel pagamento del canone, quando il ritardo si protragga per oltre dieci giorni; (k) omesso, carente o difettoso intervento manutentivo; (l) omessa tempestiva segnalazione circa procedure esecutive o cautelari intentate da terzi; (m) concessione dell infrastruttura a terzi, a qualunque titolo ciò avvenga. 2. La risoluzione del contratto ai sensi del comma precedente, che è provocata da una dichiarazione della Concedente comunicata a mezzo di lettera raccomandata a.r., obbliga l Utilizzatrice alla immediata restituzione dell infrastruttura e determina la cessazione anticipata del servizio, senza diritto ad alcuna indennità o risarcimento. 3. L inadempimento all obbligo di restituzione comporta la sanzione di una penale giornaliera pari ad Euro 500,00 (Euro Cinquecento/00), salvo il diritto al risarcimento del maggior danno comunque patito dalla Concedente. 4. La disciplina dei precedenti commi 2 e 3 trova applicazione anche nell ipotesi di recesso per giusta causa intimato dalla Concedente ai sensi delle vigenti leggi. Articolo 10 Disposizioni di chiusura. 1. Il presente contratto è soggetto alla legge italiana. 2. Qualunque modifica al presente contratto deve farsi, a pena di nullità, in forma scritta.

8 3. Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, come per esempio quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, integrazione, rescissione, annullamento, risoluzione, sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Udine. Si allegano al presente contratto, debitamente sottoscritti dalle parti, i seguenti documenti, che ne costituiscono parte integrante: Allegato A Identificativo infrastruttura In Amaro, il La Concedente L Utilizzatrice Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt e 1342 c.c., le parti approvano specificamente il contenuto delle clausole di seguito indicate: Art.2 Luogo di consegna, divieto di subnoleggio e subcomodato. Art.3 Modalità di utilizzazione, restituzione. Art.4 Canone. Interessi moratori. Art.5 Servizio di manutenzione. Art.6 Responsabilità dell Utilizzatrice, polizze assicurative e deposito cauzionale. Art.7 Rapporti con i terzi. Art.8 Clausola risolutiva espressa. Art.9 Disposizioni di chiusura In Amaro, il La Concedente L Utilizzatrice

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10 Allegato A Identificativo infrastruttura CONTRATTO DI NOLEGGIO E GESTIONE DI INFRASTRUTTURA PER TELECOMUNICAZIONI CON ANNESSA ATTIVITA DI MANUTENZIONE OPERATIVA ELENCO DETTAGLIATO ATTREZZATURE, APPARTI E DEVICE Di seguito sono elencati, tutti gli apparti, le attrezzature ed i device oggetto del presente contratto suddivisi in schede, relative ognuna ai singoli siti di ubicazione delle stesse. Numero x schede relative a n. x siti di ubicazione: 1. a 2. a 3. a 4. a 5. a 6. a 7. a 8. a 9. a 10. a 11. a 12. a 13. a 14. a In Amaro, il La Concedente L Utilizzatrice

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