DETERMINAZIONE N. 113/BC/ 2016

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1 DETERMINAZIONE N. 113/BC/ 2016 OGGETTO: Diritto Annuale 2016 Informativa ai sensi dell art. 8 comma 1 del Decreto Interministeriale 11 maggio 2001, n. 359 LA DIRIGENTE Assistita dalla Responsabile della P.O. Diritto Annuale, Manuela Martinelli; Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visti lo Statuto dell Ente, nonché gli atti deliberativi e regolamentari adottati ai sensi del predetto Decreto già D. Lgs. n. 29 del 3 febbraio 1993, in materia di individuazione delle competenze degli organi di indirizzo politico e della dirigenza e rilevato che, per effetto dell incarico triennale di direzione dell Area IV Registro Imprese, conferito dal Segretario Generale n. 44 del 19/12/2014, l adozione del presente provvedimento rientra nella propria competenza; Vista la L. 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. ed in particolare l art. 18, come modificato dall'art. 17 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, in tema di finanziamento delle camere di commercio; Visto il Decreto Interministeriale 11 maggio 2001, n. 359 recante Regolamento per l'attuazione dell'articolo 17 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ; Visto, in particolare, l art. 8 (Modalità di determinazione del diritto e termini per il versamento) del predetto D.I. che, al comma 1, dispone che le Camere di Commercio provvedono ad inviare entro il 15 maggio di ogni anno a tutti i soggetti iscritti nel registro delle imprese un apposito modulo, contenente i dati del soggetto passivo, la sua posizione nei confronti della camera di commercio, l ammontare complessivo del diritto dovuto per i soggetti iscritti nelle sezioni speciali, nonché i dati necessari all autodeterminazione come previsto nei successivi commi 5 e 6, del diritto dovuto dai soggetti iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese ; 1

2 Visto l art. 3 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. a mente del quale le amministrazioni pubbliche, per conseguire maggiore efficienza nelle proprie attività, incentivano l uso della telematica anche nei rapporti con i privati; Visto il D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. recante Codice dell Amministrazione Digitale che, agli artt. 5 bis comma 1, 6 e 48 sancisce che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adottare e comunicare atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese esclusivamente utilizzando le tecnologie dell informazione e della comunicazione, nonché il fatto che le amministrazioni medesime sono tenute ad utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per comunicare con i soggetti interessati, posto che la trasmissione a mezzo PEC è da considerarsi equivalente alla notificazione a mezzo posta; Rammentato che l art. 16, comma 6 del D.L. n. 185/2008 convertito con Legge n. 2/2009 e l art. 5 del D.L. n. 179/2012 convertito con Legge n. 221/2012 hanno introdotto l obbligo, rispettivamente per le imprese in forma societaria e per quelle individuali, di dotarsi di un indirizzo PEC e di comunicare detto indirizzo al Registro delle Imprese; Visto, altresì, l art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009 e s.m.i. per il quale, a far data dal 1 gennaio 2011, la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi avente effetto di pubblicità legale si intende assolta con la pubblicazione sui propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati; Vista, da ultimo, la nota Unioncamere del 2/05/2016 sulle nuove modalità di erogazione del servizio Mailing 2016 diritto annuale per l invio dell informativa in oggetto che, dunque, coerentemente con l ordinamento vigente, avverrà esclusivamente tramite PEC; Dato, altresì, atto che l informativa sarà supportata dalla messa a disposizione di un sito internet di informazione all indirizzo accedendo al quale le imprese potranno, tra l altro, ottenere il calcolo dell importo da versare oltre che l invio delle risultanze di calcolo al proprio indirizzo elettronico; Valutata, peraltro, positivamente la necessità di adottare una misura aggiuntiva finalizzata a dare la massima pubblicità all informativa in parola anche per coloro i quali, non avendo ottemperato all obbligo di legge, non disponessero di un indirizzo PEC valido e attivo; Considerato che la predetta misura aggiuntiva può essere efficacemente costituita dalla pubblicazione di un informazione completa e qualificata all Albo on line; Richiamate, peraltro, le norme legislative tempo per tempo vigenti in tema di riduzione della spesa pubblica e, da ultimo, l art. 50, comma 3, del D.L , n. 66, conv. in L. n. 89/2014, in materia di costi intermedi; Ritenuto, da ultimo, per coerenza rispetto al dettato normativo, di dover eventualmente procedere all invio dell informativa tramite servizio postale per quei soggetti iscritti solamente al Repertorio Economico Amministrativo (c.d. only REA) e per gli altri soggetti per i quali non si configura l obbligo di denuncia dell indirizzo PEC; 2

3 DETERMINA di procedere alla pubblicazione nella sezione Pubblicità legale del sito della Camera di Commercio di Roma dell informativa di cui all art. 8 comma 1 del D.I. n. 359/2001 allegata sub. 1) alla presente determinazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale; di procedere, contestualmente, alla pubblicazione del provvedimento medesimo nell apposita sezione Diritto annuale del sito affinché ne venga garantita la più ampia diffusione. LA DIRIGENTE (Barbara CAVALLI) Roma, 16 maggio 2016 Il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Pubblicità legale del sito istituzionale della Camera di commercio di Roma da lunedì 16 maggio 2016 e fino al 16 luglio Lo stesso viene pubblicato dal 16 maggio 2016 nella sezione Diritto annuale del sito e per tutta la durata della campagna Diritto annuale MM/ 3

4 ALLEGATO 1 Informativa Diritto Annuale ex art.8 c.1 Decreto interministeriale n.359/01 4

5 PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2016 IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO IMPRESE Spett.le Impresa, l'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23 prevede che sono tenute al versamento del diritto annuale tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA). Lo stesso articolo prevede che le imprese individuali iscritte o annotate al Registro delle imprese e i soggetti iscritti nel REA, sono tenuti al versamento di un diritto annuale in misura fissa, mentre gli altri soggetti sono tenuti al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente. Il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell'8 gennaio 2015, emesso di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze, stabilisce che le misure del diritto annuale dovuto sono determinate applicando le disposizioni degli articoli da 2 a 6 del decreto interministeriale 21 aprile 2011 con le riduzioni percentuali dell importo da versare, previste dal comma 1 dell articolo 28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, riduzione che per l anno 2016 è pari al 40 per cento. Come versare Il versamento del diritto va eseguito, in unica soluzione, con il modello di pagamento F24 da utilizzarsi con modalità telematica anche compensando l importo da pagare con crediti per altri tributi o contributi. Nell intestazione del modello F24, oltre agli altri dati dell impresa, è importante riportare il codice fiscale (non la partita IVA, qualora diversa). Compilare la sezione IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI come segue: Codice Codice tributo Anno di Importi a debito ente/codice comune riferimento versati RM Importo da pagare L impresa che ha trasferito la propria sede da una provincia ad un altra deve pagare solo a favore della Camera di Commercio dove era iscritta al 1 gennaio Attenzione: tutti i contribuenti titolari di partita IVA sono obbligati ad utilizzare il modello F24 on line. 5

6 Il versamento può essere effettuato direttamente (mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline o avvalendosi dei servizi offerti dalle Banche e dalle Poste Italiane) o tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel. Maggiori informazioni sul sito Quando versare Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, fissato al 16 giugno 2016 (tranne che per le società con esercizio non coincidente con l'anno solare) salvo proroghe, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi a tale termine con la maggiorazione dello 0,40%. La maggiorazione va sommata al diritto dovuto e versata con i decimali ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti. Quanto versare - Imprese individuali Le imprese individuali iscritte o annotate nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese versano per la sede un diritto fisso pari a 120,00 ed 24,00 per ciascuna unità locale. Tali importi sono già comprensivi della riduzione del 40%. Quanto versare - Altre imprese Per tutte le imprese iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro Imprese, tranne le imprese individuali, l importo da versare si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2015 la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella. Il diritto da versare per la sede si determina sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall impresa: Da Euro A Euro Aliquote % (misura fissa) Oltre ,015% Oltre ,013% Oltre ,010% 6

7 Oltre ,009% Oltre ,005% Oltre ,003% Oltre ,001% (fino ad un massimo di ) Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 200 euro per ogni unità locale. Per l individuazione dei righi del modello IRAP 2016 ai fini della definizione della base imponibile per il versamento del diritto annuale 2016 la Circolare di riferimento è la N del 3/3/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento Regolazione Mercato consultabile sul sito camerale. Metodologia di calcolo Determinare quanto dovuto per la sede, calcolare il 20% per ciascuna unità locale se presente, sommare le due voci, quindi applicare la riduzione del 40%, eseguendo tutti i calcoli mantenendo cinque decimali. L importo così ottenuto deve essere arrotondato prima al centesimo e poi all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5). Unità locali di imprese estere Le unità locali e le sedi secondarie di imprese aventi la sede principale all estero sono tenute al pagamento, in favore della Camera di Commercio nella quale ha sede l unità locale o la sede secondaria, di un diritto di 66,00 per ognuna. Tale importo è già comprensivo della riduzione del 40%. Sanzioni Si rammenta che nei casi di tardivo od omesso pagamento si applica una sanzione dal 10 al 100% dell ammontare del diritto dovuto, come previsto dalla legge (D.M. 54/2005). Si ricorda che tutte le imprese sono tenute, ai sensi della normativa vigente, a dichiarare alla Camera di Commercio il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e a comunicarne eventuali variazioni (per ulteriori informazioni consultare la sezione Pratica Semplice del sito registroimprese.it). 7

8 Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Internet della CCIAA di Roma all indirizzo nella sezione del diritto annuale. Per chiarimenti è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: - tel

9 PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2016 IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO IMPRESE E SOGGETTI REA Spett.le Impresa, l'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23 prevede che sono tenute al versamento del diritto annuale tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA). Lo stesso articolo prevede che le imprese individuali iscritte o annotate al Registro delle imprese e i soggetti iscritti nel REA, sono tenuti al versamento di un diritto annuale in misura fissa, mentre gli altri soggetti sono tenuti al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente. Il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell'8 gennaio 2015, emesso di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze, stabilisce che le misure del diritto annuale dovuto sono determinate applicando le disposizioni degli articoli da 2 a 6 del decreto interministeriale 21 aprile 2011 con le riduzioni percentuali dell importo da versare, previste dal comma 1 dell articolo 28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, riduzione che per l anno 2016 è pari al 40 per cento. Come versare Il versamento del diritto va eseguito, in unica soluzione, con il modello di pagamento F24 da utilizzarsi con modalità telematica anche compensando l importo da pagare con crediti per altri tributi o contributi. Nell intestazione del modello F24, oltre agli altri dati dell impresa, è importante riportare il codice fiscale (non la partita IVA, qualora diversa). Compilare la sezione IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI come segue: Codice Codice tributo Anno di Importi a debito ente/codice comune riferimento versati RM Importo da pagare L impresa che ha trasferito la propria sede da una provincia ad un altra deve pagare solo a favore della Camera di Commercio dove era iscritta al 1 gennaio Attenzione: tutti i contribuenti titolari di partita IVA sono obbligati ad utilizzare il modello F24 on line. 9

10 Il versamento può essere effettuato direttamente (mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline o avvalendosi dei servizi offerti dalle Banche e dalle Poste Italiane) o tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel. Maggiori informazioni sul sito Quando versare La scadenza è fissata al 16 giugno 2016, tenendo presente che il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi salvo proroghe, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi a tale termine con la maggiorazione dello 0,40%. La maggiorazione va sommata al diritto dovuto e versata con i decimali ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti. Quanto versare Tutte le imprese iscritte nella Sezione Speciale del Registro Imprese e i Soggetti REA sono tenuti al versamento di un diritto annuale definito in misura fissa, con i seguenti valori che decorrono dal 1 gennaio 2016, già comprensivi della riduzione del 40% : Tipo di Impresa dovuto Importo Importo da versare Imprese individuali 52,80 53,00 imprese agricole Società semplici agricole iscritte nella sezione speciale 60,00 60,00 Società semplici non agricole 120,00 120,00 n.96/2001 Società di cui al comma 2 dell'articolo 16 del d.lgs. 120,00 120,00 Imprese con sede principale all estero: per ciascuna unità locale/sede secondaria 66,00 66,00 10

11 fisso pari a I Soggetti iscritti al REA versano solo per la sede un diritto 18,00 18,00 Unità locali Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 120 euro per ogni unità locale. Arrotondamento Le imprese che esercitano attività anche tramite unità locali, dovranno determinare il diritto annuale da versare sommando all importo dovuto per la sede, l importo di ciascuna unità locale espresso in centesimi, moltiplicato per il numero delle unità locali; dovranno poi arrotondare l importo finale all unità di euro secondo il criterio richiamato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n del (se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, l arrotondamento va effettuato per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5, l arrotondamento va effettuato per difetto). Esempio: sede+ unità locale: 52, ,56 (20% di 52,80) = 63,36 arrotondato a 63,00 sede + n. 2 unità locali: 52,80 + (10,56 x 2) = 73,92 arrotondato a 74,00 Sanzioni Si rammenta che nei casi di tardivo od omesso pagamento si applica una sanzione dal 10 al 100% dell ammontare del diritto dovuto, come previsto dalla legge (D.M. 54/2005). Si ricorda che tutte le imprese sono tenute, ai sensi della normativa vigente, a dichiarare alla Camera di Commercio il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e a comunicarne eventuali variazioni (per ulteriori informazioni consultare la sezione Pratica Semplice del sito registroimprese.it). Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Internet della CCIAA di Roma all indirizzo nella sezione del diritto annuale. Per chiarimenti è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: diritto.annuale@rm.camcom.it - tel

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