DETERMINAZIONE N. 99 /AREA IV/BC/2017 OGGETTO: CAMPAGNA DIRITTO ANNUALE 2017 INFORMATIVA AI SOGGETTI ISCRITTI NEL REGISTRO IMPRESE E NEL REA

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1 AREA IV REGISTRO IMPRESE E ANALISI STATISTICHE DETERMINAZIONE N. 99 /AREA IV/BC/2017 OGGETTO: CAMPAGNA DIRITTO ANNUALE 2017 INFORMATIVA AI SOGGETTI ISCRITTI NEL REGISTRO IMPRESE E NEL REA LA DIRIGENTE Assistita dalla Responsabile della P.O. Diritto Annuale, Manuela Martinelli; Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visti lo Statuto dell Ente nonché gli atti deliberativi e regolamentari adottati ai sensi del predetto Decreto già D. Lgs. n. 29 del 3 febbraio 1993, in materia di individuazione delle competenze degli organi di indirizzo politico e della dirigenza e, rilevato che per effetto della Determinazione del Segretario Generale n. 16/2017 di attribuzione dell incarico di dirigente responsabile dell Area IV Registro Imprese e Analisi Statistiche, l adozione del presente provvedimento rientra nella propria competenza; Premesso che l art. 8 del Decreto Interministeriale n. 359/2001 recante Modalità di determinazione del diritto e termini per il versamento, al comma 1 dispone che le Camere di Commercio provvedono ad inviare entro il 15 maggio di ogni anno a tutti i soggetti iscritti nel registro delle imprese un apposito modulo, contenente i dati del soggetto passivo, la sua posizione nei confronti della camera di commercio, l ammontare complessivo del diritto dovuto per i soggetti iscritti nelle sezioni speciali, nonché i dati necessari all autodeterminazione come previsto nei successivi commi 5 e 6, del diritto dovuto dai soggetti iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese ; Vista la Legge n. 241/1990 e s.m.i. che all art. 3-bis per la quale le amministrazioni pubbliche, per conseguire maggiore efficienza nelle proprie attività, incentivano l uso della telematica anche nei rapporti con i privati; Visto, altresì, il Decreto Legislativo n.82/2005 e s.m.i. (Codice dell Amministrazione Digitale) che, agli articoli 5-bis comma 1, 6 e 48, sancisce che le amministrazioni pubbliche adottino e comunichino atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese esclusivamente utilizzando le tecnologie dell informazione e della comunicazione e che le amministrazioni utilizzino la PEC per comunicare con i soggetti interessati, posto che la trasmissione a mezzo PEC è da considerarsi equivalente alla notificazione a mezzo posta; Tenuto conto del Decreto Legge n.185/2008 convertito con Legge n. 2/2009 art. 16 comma 6 e della Legge n. 221/20112 art. 5 che prevedono l obbligo per tutte le imprese di dotarsi di un indirizzo PEC e di comunicare detto indirizzo al registro imprese;

2 Visto l art. 32, comma 1 della Legge n. 69/2009 e s.m.i. a mente del quale, a far data dal 1/01/2011, la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi avente effetto di pubblicità legale si intende assolta con la pubblicazione sui propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati; Vista, da ultimo, la nota Unioncamere del 2/05/2016 sulle nuove modalità di erogazione del servizio Mailing per l invio dell informativa ai sensi del citato art. 8 comma 1 Decreto Interministeriale n. 359/01 che avverrà esclusivamente tramite PEC e che sarà supportato dalla messa a disposizione di un sito internet di informazione all indirizzo: accedendo al quale le imprese potranno, tra l altro, ottenere il calcolo dell importo da versare, sulla base di quanto dovuto in base alla disciplina tempo per tempo vigente, oltre che l invio delle risultanze di calcolo al proprio indirizzo elettronico; Ritenuta, peraltro, opportuna una misura aggiuntiva finalizzata a dare la massima pubblicità all informativa in esame, anche per coloro i quali, non avendo ottemperato all obbligo di legge, non disponessero di un indirizzo PEC valido e attivo, per il tramite di una sua pubblicazione all Albo e sul sito istituzionale della Camera di commercio di Roma; DETERMINA di procedere alla pubblicazione per affissione dell informativa ex art. 8 comma 1 del Decreto Interministeriale n. 359/2001, allegata alla presente determinazione, che ne costituisce parte integrante e la contestuale pubblicazione della medesima nell apposita sezione del sito istituzionale della Camera di Commercio di Roma. Roma,15/06/2017 MM/ LA DIRIGENTE Barbara CAVALLI "Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i."

3 PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2017 IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO IMPRESE Spett.le Impresa, come noto, tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) sono tenuti al versamento del diritto annuale ai sensi della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modifiche ed integrazioni. La norma prevede che le imprese individuali iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel REA, sono tenuti al versamento di un diritto annuale in misura fissa, mentre gli altri soggetti sono tenuti al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente. Il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell'8 gennaio 2015, emesso di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze, stabilisce che le misure del diritto annuale dovuto sono determinate applicando le disposizioni degli articoli da 2 a 6 del decreto interministeriale 21 aprile 2011 tenuto conto delle riduzioni percentuali previste dal comma 1 dell articolo 28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, riduzione che per l anno 2017 è pari al 50 per cento. Il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico firmato in data 22 maggio 2017, attualmente in corso di registrazione alla Corte dei Conti, ha autorizzato l aumento per il 2017 della misura del diritto annuale del 20 per cento, secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 10, della legge n.580/93 e s.m.i., per il finanziamento di progetti strategici. Come versare Il versamento del diritto va eseguito con il modello di pagamento F24 da utilizzarsi con modalità telematica anche compensando l importo da pagare con crediti per altri tributi o contributi. Nell intestazione del modello F24, oltre agli altri dati dell impresa, è importante riportare il codice fiscale (non la partita IVA, qualora diversa). Compilare la sezione IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI come segue: Codice ente/codice comune Codice tributo Anno di riferimento Importi a debito versati RM Importo da pagare L impresa che ha trasferito la propria sede da una provincia ad un altra deve pagare solo a favore della Camera di Commercio dove era iscritta al 1 gennaio Attenzione: tutti i contribuenti titolari di partita IVA sono obbligati ad utilizzare il modello F24 on line. Il versamento può essere effettuato direttamente (mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline o avvalendosi dei servizi offerti dalle Banche e dalle Poste Italiane) o tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel. Maggiori informazioni sul sito Quando versare Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, fissato al 30 giugno 2017 (tranne che per le società con esercizio non coincidente con l'anno solare) salvo proroghe, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi a tale termine con la maggiorazione dello 0,40%. La maggiorazione va sommata al diritto dovuto e versata con i decimali ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti. Quanto versare - Imprese individuali Le imprese individuali iscritte o annotate nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese versano per la sede un diritto fisso pari a 120,00 ed 24,00 per ciascuna unità locale. Tali importi sono già comprensivi della riduzione del 50% e della maggiorazione del 20%. Quanto versare - Altre imprese Per tutte le imprese iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro Imprese, tranne le imprese individuali, l importo da versare si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2016 la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella. Il diritto da versare per la sede si determina sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall impresa:

4 Da Euro A Euro Aliquote % (misura fissa) Oltre Euro 200,00 + 0,015% della parte eccedente ,00 Oltre Euro 222,50 + 0,013% della parte eccedente ,00 Oltre Euro 255,00 + 0,010% della parte eccedente ,00 Oltre Euro 305,00 + 0,009% della parte eccedente ,00 Oltre Euro 1.115,00 + 0,005% della parte eccedente ,00 Oltre Euro 2.365,00 + 0,003% della parte eccedente ,00 Oltre Euro 2.815,00 + 0,001% della parte eccedente ,00 (fino a un massimo di ,00 euro) Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 200 euro per ogni unità locale. Per l individuazione dei righi del modello IRAP 2017 ai fini della definizione della base imponibile per il versamento del diritto annuale 2017 la Circolare di riferimento è la N del 3/3/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento Regolazione Mercato consultabile sul sito camerale. Metodologia di calcolo Determinare quanto dovuto per la sede, calcolare il 20% per ciascuna unità locale se presente, sommare le due voci, quindi applicare la riduzione del 50%, eseguendo tutti i calcoli mantenendo cinque decimali. Applicare la maggiorazione del 20%. L importo così ottenuto deve essere arrotondato prima al centesimo e poi all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5). Unità locali di imprese estere Le unità locali e le sedi secondarie di imprese aventi la sede principale all estero sono tenute al pagamento, in favore della Camera di Commercio nella quale ha sede l unità locale o la sede secondaria, di un diritto di 66,00 per ognuna. Tale importo è già comprensivo della riduzione del 50% e della maggiorazione del 20%. La maggiorazione del 20 per cento di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 22 maggio 2017 risulterà effettivamente dovuta solo al momento della sua pubblicazione in Gazz etta Ufficiale, success iva al visto della Corte dei Conti. Fino a quel momento l importo dovuto sarà al netto della maggiorazione, salvo successivo conguaglio da versare, ai sensi del comma 6 art. 1 del citato decreto, entro il termine di cui all art. 17 comma 3, lett. b) del D. P.R. 435/2001 (entro il 30 novembre 2017). Sanzioni Si rammenta che nei casi di tardivo od omesso pagamento si applica una sanzione dal 10 al 100% dell ammontare del diritto dovuto, come previsto dalla legge (D.M. 27/1/2005, n. 54). Si ricorda che tutte le imprese sono tenute, ai sensi della normativa vigente, a dichiarare alla Camera di Commercio il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e a comunicarne eventuali variazioni (per ulteriori informazioni consultare la sezione Pratica Semplice del sito registroimprese.it). Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Internet della CCIAA di Roma all indirizzo nella sezione del diritto annuale. Per chiarimenti è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: diritto.annuale@rm.camcom.it - tel

5 IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO IMPRESE Spett.le Impresa, come noto, tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) sono tenuti al versamento del diritto annuale ai sensi della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modifiche ed integrazioni. La norma prevede che le imprese individuali iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel REA, sono tenuti al versamento di un diritto annuale in misura fissa, mentre gli altri soggetti sono tenuti al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente. Il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell'8 gennaio 2015, emesso di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze, stabilisce che le misure del diritto annuale dovuto sono determinate applicando le disposizioni degli articoli da 2 a 6 del decreto interministeriale 21 aprile 2011 tenuto conto delle riduzioni percentuali previste dal comma 1 dell articolo 28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, riduzione che per l anno 2017 è pari al 50 per cento. Il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico firmato in data 22 maggio 2017, attualmente in corso di registrazione alla Corte dei Conti, ha autorizzato l aumento per il 2017 della misura del diritto annuale del 20 per cento, secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 10, della legge n.580/93 e s.m.i., per il finanziamento di progetti strategici. Come versare Il versamento del diritto va eseguito con il modello di pagamento F24 da utilizzarsi con modalità telematica anche compensando l importo da pagare con crediti per altri tributi o contributi. Nell intestazione del modello F24, oltre agli altri dati dell impresa, è importante riportare il codice fiscale (non la partita IVA, qualora diversa). Compilare la sezione IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI come segue: Codice ente/codice comune Codice tributo Anno di riferimento Importi a debito versati RM Importo da pagare L impresa che ha trasferito la propria sede da una provincia ad un altra deve pagare solo a favore della Camera di Commercio dove era iscritta al 1 gennaio Attenzione: tutti i contribuenti titolari di partita IVA sono obbligati ad utilizzare il modello F24 on line. Il versamento può essere effettuato direttamente (mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline o avvalendosi dei servizi offerti dalle Banche e dalle Poste Italiane) o tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel. Maggiori informazioni sul sito Quando versare Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, fissato al 30 giugno 2017 (tranne che per le società con esercizio non coincidente con l'anno solare) salvo proroghe, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi a tale termine con la maggiorazione dello 0,40%. La maggiorazione va sommata al diritto dovuto e versata con i decimali ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti. Quanto versare - Imprese individuali Le imprese individuali iscritte o annotate nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese versano per la sede un diritto fisso pari a 120,00 ed 24,00 per ciascuna unità locale. Tali importi sono già comprensivi della riduzione del 50% e della maggiorazione del 20%. Quanto versare Altre imprese Per tutte le imprese iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro Imprese, tranne le imprese individuali, l importo da versare si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2016 la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella. Il diritto da versare per la sede si determina sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall impresa: Da Euro A Euro Aliquote % (misura fissa) Oltre Euro 200,00 + 0,015% della parte eccedente ,00

6 Oltre Euro 222,50 + 0,013% della parte eccedente ,00 Oltre Euro 255,00 + 0,010% della parte eccedente ,00 Oltre Euro 305,00 + 0,009% della parte eccedente ,00 Oltre Euro 1.115,00 + 0,005% della parte eccedente ,00 Oltre Euro 2.365,00 + 0,003% della parte eccedente ,00 Oltre Euro 2.815,00 + 0,001% della parte eccedente ,00 (fino a un massimo di ,00 euro) Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 200 euro per ogni unità locale. Per l individuazione dei righi del modello IRAP 2017 ai fini della definizione della base imponibile per il versamento del diritto annuale 2017 la Circolare di riferimento è la N del 3/3/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento Regolazione Mercato consultabile sul sito camerale. Metodologia di calcolo Determinare quanto dovuto per la sede, calcolare il 20% per ciascuna unità locale se presente, sommare le due voci, quindi applicare la riduzione del 50%, eseguendo tutti i calcoli mantenendo cinque decimali. Applicare la maggiorazione del 20%. L importo così ottenuto deve essere arrotondato prima al centesimo e poi all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5). Unità locali di imprese estere Le unità locali e le sedi secondarie di imprese aventi la sede principale all estero sono tenute al pagamento, in favore della Camera di Commercio nella quale ha sede l unità locale o la sede secondaria, di un diritto di 66,00 per ognuna. Tale importo è già comprensivo della riduzione del 50% e della maggiorazione del 20%. La maggiorazione del 20 per cento di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 22 maggio 2017 risu lterà effettivamente dovuta solo al momento della sua pubblicazione in Gazz etta Ufficiale, successiva al visto della Corte dei Conti. Fino a quel momento l importo dovuto sarà al netto della maggiorazione, salvo successivo conguaglio da versare, ai sensi d el comma 6 art. 1 del citato decreto, entro il termine di cui all art. 17 comma 3, lett. b) del D.P.R. 435/2001 (entro il 30 novembre 2017). Sanzioni Si rammenta che nei casi di tardivo od omesso pagamento si applica una sanzione dal 10 al 100% dell ammontare del diritto dovuto, come previsto dalla legge (D.M. 27/1/2005, n. 54). ATTENZIONE L impresa non risulta in regola con il pagamento del diritto annuale per gli anni 2015 e/o Per regolarizzare la posizione contributiva è possibile usufruire, entro un anno dalla scadenza, del ravvedimento operoso (art. 6 del citato D. M. n. 54/2005) da effettuarsi attraverso il contestuale pagamento: a) del diritto dovuto, con codice tributo 3850; b) degli interessi moratori commisurati al tributo non versato, calcolati al tasso legale annuo con maturazione giornaliera, dal giorno di scadenza del termine al giorno in cui viene eseguito il pagamento, con codice tributo 3851; c) della sanzione ridotta pari al 6%, con codice tributo Eventuali richieste relative alla posizione debitoria dell impresa vanno inviate alla casella PEC riscossioni@rm.legalmail.camcom.it esclusivamente da un indirizzo PEC valido ed attivo. In caso di incarico a terzi la richiesta andrà integrata da una delega specifica con sottoscrizione autografa dell interessato, corredata da copia di un documento di identità in corso di validità del delegante o sottoscritta digitalmente. Si ricorda che tutte le imprese sono tenute, ai sensi della normativa vigente, a dichiarare alla Camera di Commercio il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e a comunicarne eventuali variazioni (per ulteriori informazioni consultare la sezione Pratica Semplice del sito registroimprese.it).

7 Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Internet della CCIAA di Roma nella sezione diritto annuale. Per chiarimenti è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: - tel

8 IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO IMPRESE E SOGGETTI REA Spett.le Impresa, come noto, tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) sono tenuti al versamento del diritto annuale ai sensi della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modifiche ed integrazioni. La norma prevede che le imprese individuali iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel REA, sono tenuti al versamento di un diritto annuale in misura fissa, mentre gli altri soggetti sono tenuti al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente. Il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell'8 gennaio 2015, emesso di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze, stabilisce che le misure del diritto annuale dovuto sono determinate applicando le disposizioni degli articoli da 2 a 6 del decreto interministeriale 21 aprile 2011 tenuto conto delle riduzioni percentuali previste dal comma 1 dell articolo 28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, riduzione che per l anno 2017 è pari al 50 per cento. Il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico firmato in data 22 maggio 2017, attualmente in corso di registrazione alla Corte dei Conti, ha autorizzato l aumento per il 2017 della misura del diritto annuale del 20 per cento, secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 10, della legge n.580/93 e s.m.i., per il finanziamento di progetti strategici. Come versare Il versamento del diritto va eseguito con il modello di pagamento F24 da utilizzarsi con modalità telematica anche compensando l importo da pagare con crediti per altri tributi o contributi. Nell intestazione del modello F24, oltre agli altri dati dell impresa, è importante riportare il codice fiscale (non la partita IVA, qualora diversa). Compilare la sezione IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI come segue: Codice ente/codice comune Codice tributo Anno di riferimento Importi a debito versati RM Importo da pagare L impresa che ha trasferito la propria sede da una provincia ad un altra deve pagare solo a favore della Camera di Commercio dove era iscritta al 1 gennaio Attenzione: tutti i contribuenti titolari di partita IVA sono obbligati ad utilizzare il modello F24 on line. Il versamento può essere effettuato direttamente (mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline o avvalendosi dei servizi offerti dalle Banche e dalle Poste Italiane) o tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel. Maggiori informazioni sul sito Quando versare La scadenza è fissata al 30 giugno 2017, tenendo presente che il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi salvo proroghe, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi a tale termine con la maggiorazione dello 0,40%. La maggiorazione va sommata al diritto dovuto e versata con i decimali ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti. Quanto versare Tutte le imprese iscritte nella Sezione Speciale del Registro Imprese e i Soggetti REA sono tenuti al versamento di un diritto annuale definito in misura fissa, con i seguenti valori, già comprensivi della riduzione del 50% e della maggiorazione del 20% : Tipo di Impresa Importo dovuto Importo da versare Imprese individuali 52,80 53,00 Società semplici agricole iscritte nella sezione speciale imprese agricole 60,00 60,00 Società semplici non agricole 120,00 120,00 Società di cui al comma 2 dell'articolo 16 del d.lgs. n.96/ ,00 120,00 Imprese con sede principale all estero: per ciascuna unità locale/sede secondaria 66,00 66,00 I Soggetti iscritti al REA versano solo per la sede un diritto fisso pari a 18,00 18,00

9 Unità locali Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale. Arrotondamento Le imprese che esercitano attività anche tramite unità locali, dovranno determinare il diritto annuale da versare sommando all importo dovuto per la sede, l importo di ciascuna unità locale espresso in centesimi, moltiplicato per il numero delle unità locali; dovranno poi arrotondare l importo finale all unità di euro secondo il criterio richiamato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n del (se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, l arrotondamento va effettuato per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5, l arrotondamento va effettuato per difetto). Esempio: sede+ unità locale: 52, ,56 (20% di 52,80) = 63,36 arrotondato a 63,00 sede + n. 2 unità locali: 52,80 + (10,56 x 2) = 73,92 arrotondato a 74,00 La maggiorazione del 20 per cento di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 22 maggio 2017 risulterà effettivamente dovuta solo al momento della sua pubblicazione in Gazz etta Ufficiale, successiva al visto della Corte dei Conti. Fino a quel momento l importo dovuto sarà al netto della maggiorazione, salvo successivo conguaglio da versare, ai sensi del comma 6 art. 1 del citato decreto, entro il termine di cui all art. 17 comma 3, lett. b) del D.P.R. 435/2001 (entro il 30 novembre 2017). Sanzioni Si rammenta che nei casi di tardivo od omesso pagamento si applica una sanzione dal 10 al 100% dell ammontare del diritto dovuto, come previsto dalla legge (D.M. 27/1/2005, n. 54). Si ricorda che tutte le imprese sono tenute, ai sensi della normativa vigente, a dichiarare alla Camera di Commercio il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e a comunicarne eventuali variazioni (per ulteriori informazioni consultare la sezione Pratica Semplice del sito registroimprese.it). Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Internet della CCIAA di Roma all indirizzo nella sezione del diritto annuale. Per chiarimenti è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: diritto.annuale@rm.camcom.it - tel

10 IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO IMPRESE E SOGGETTI REA Spett.le Impresa, come noto, tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) sono tenuti al versamento del diritto annuale ai sensi della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modifiche ed integrazioni. La norma prevede che le imprese individuali iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel REA, sono tenuti al versamento di un diritto annuale in misura fissa, mentre gli altri soggetti sono tenuti al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente. Il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell'8 gennaio 2015, emesso di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze, stabilisce che le misure del diritto annuale dovuto sono determinate applicando le disposizioni degli articoli da 2 a 6 del decreto interministeriale 21 aprile 2011 tenuto conto delle riduzioni percentuali previste dal comma 1 dell articolo 28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, riduzione che per l anno 2017 è pari al 50 per cento. Il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico firmato in data 22 maggio 2017, attualmente in corso di registrazione alla Corte dei Conti, ha autorizzato l aumento per il 2017 della misura del diritto annuale del 20 per cento, secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 10, della legge n.580/93 e s.m.i., per il finanziamento di progetti strategici. Come versare Il versamento del diritto va eseguito con il modello di pagamento F24 da utilizzarsi con modalità telematica anche compensando l importo da pagare con crediti per altri tributi o contributi. Nell intestazione del modello F24, oltre agli altri dati dell impresa, è importante riportare il codice fiscale (non la partita IVA, qualora diversa). Compilare la sezione IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI come segue: Codice ente/codice comune Codice tributo Anno di riferimento Importi a debito versati RM Importo da pagare L impresa che ha trasferito la propria sede da una provincia ad un altra deve pagare solo a favore della Camera di Commercio dove era iscritta al 1 gennaio Attenzione: tutti i contribuenti titolari di partita IVA sono obbligati ad utilizzare il modello F24 on line. Il versamento può essere effettuato direttamente (mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline o avvalendosi dei servizi offerti dalle Banche e dalle Poste Italiane) o tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel. Maggiori informazioni sul sito Quando versare La scadenza è fissata al 30 giugno 2017, tenendo presente che il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi salvo proroghe, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi a tale termine con la maggiorazione dello 0,40%. La maggiorazione va sommata al diritto dovuto e versata con i decimali ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti. Quanto versare Tutte le imprese iscritte nella Sezione Speciale del Registro Imprese e i Soggetti REA sono tenuti al versamento di un diritto annuale definito in misura fissa, con i seguenti valori, già comprensivi della riduzione del 50% e della maggiorazione del 20% : Tipo di Impresa Importo dovuto Importo da versare Imprese individuali 52,80 53,00 Società semplici agricole iscritte nella sezione speciale imprese agricole 60,00 60,00 Società semplici non agricole 120,00 120,00 Società di cui al comma 2 dell'articolo 16 del d.lgs. n.96/ ,00 120,00 Imprese con sede principale all estero: per ciascuna unità locale/sede secondaria 66,00 66,00 I Soggetti iscritti al REA versano solo per la sede un diritto fisso pari a 18,00 18,00

11 Unità locali Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale. Arrotondamento Le imprese che esercitano attività anche tramite unità locali, dovranno determinare il diritto annuale da versare sommando all importo dovuto per la sede, l importo di ciascuna unità locale espresso in centesimi, moltiplicato per il numero delle unità locali; dovranno poi arrotondare l importo finale all unità di euro secondo il criterio richiamato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n del (se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, l arrotondamento va effettuato per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5, l arrotondamento va effettuato per difetto). Esempio: sede + unità locale: 52, ,56 (20% di 52,80) = 63,36 arrotondato a 63,00 sede + n. 2 unità locali: 52,80 + (10,56 x 2) = 73,92 arrotondato a 74,00 La maggiorazione del 20 per cento di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 22 maggio 2017 risulterà effettivamente dovuta solo al momento della sua pubblicazione in Gazz etta Ufficiale, successiva al visto della Corte dei Conti. Fino a quel momento l importo dovuto sarà al netto della maggiorazione, salvo successivo conguaglio da versare, ai sensi del comma 6 art. 1 del citato decreto, entro il termine di cui all art. 17 comma 3, lett. b) del D.P.R. 435/2001 (entro il 30 novembre 2017). Sanzioni Si rammenta che nei casi di tardivo od omesso pagamento si applica una sanzione dal 10 al 100% dell ammontare del diritto dovuto, come previsto dalla legge (D.M. 27/1/2005, n. 54). ATTENZIONE L impresa non risulta in regola con il pagamento del diritto annuale per gli anni 2015 e/o Per regolarizzare la posizione contributiva è possibile usufruire, entro un anno dalla scadenza, del ravvedimento operoso (art. 6 del citato D. M. 54/2005) da effettuarsi attraverso il contestuale pagamento: a) del diritto dovuto, con codice tributo 3850; b) degli interessi moratori commisurati al tributo non versato, calcolati al tasso legale annuo con maturazione giornaliera, dal giorno di scadenza del termine al giorno in cui viene eseguito il pagamento, con codice tributo 3851; c) della sanzione ridotta pari al 6%, con codice tributo Eventuali richieste relative alla posizione debitoria dell impresa vanno inviate alla casella PEC riscossioni@rm.legalmail.camcom.it esclusivamente da un indirizzo PEC valido ed attivo. In caso di incarico a terzi la richiesta andrà integrata da una delega specifica con sottoscrizione autografa dell interessato, corredata da copia di un documento di identità in corso di validità del delegante o sottoscritta digitalmente. Si ricorda che tutte le imprese sono tenute, ai sensi della normativa vigente, a dichiarare alla Camera di Commercio il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e a comunicarne eventuali variazioni (per ulteriori informazioni consultare la sezione Pratica Semplice del sito registroimprese.it). Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Internet della CCIAA di Roma all indirizzo nella sezione del diritto annuale. Per chiarimenti è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: diritto.annuale@rm.camcom.it - tel

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