FOGLIO INFORMATIVO. Servizio di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari

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1 22/12/2008 FOGLIO INFORMATIVO Servizio di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari Informazioni sulla Banca Banca Popolare di Mantova S.p.A. Sede legale:viale Risorgimento, Mantova (MN) Indirizzo telematico: Codice ABI: 5204 Iscrizione Albo delle Banche presso Banca d Italia: n Gruppo Bancario Bipiemme Iscrizione al Registro delle Imprese di Mantova: Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. - Fondo Nazionale di Garanzia. Capitale Sociale: Euro Riserve al Euro Caratteristiche e rischi tipici del Prodotto/Servizio Struttura e funzione economica E un contratto in base al quale la Banca svolge per conto del Cliente il servizio di negoziazione e di ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari. Gli ordini di compravendita sono, di norma, impartiti alla Banca per iscritto. Nell esecuzione tempestiva degli ordini del Cliente, la Banca si attiene alle disposizioni impartite dallo stesso, realizzando le migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alle dimensioni ed alla natura delle operazioni stesse. Nell individuare le migliori condizioni possibili, la Banca ha riguardo ai prezzi pagati o ricevuti e agli altri oneri sostenuti direttamente o indirettamente dal Cliente. L esecuzione degli ordini di compravendita su strumenti finanziari impartiti dal Cliente è subordinata alla costituzione, da parte del Cliente stesso, delle garanzie indicate dalla Banca, comunque non inferiori agli eventuali limiti previsti dalla vigente disciplina legislativa, regolamentare e di vigilanza. Per tutta la durata del contratto il Cliente deve mantenere in essere presso la Banca un conto corrente ordinario ed un deposito a custodia ed amministrazione della liquidità e degli strumenti finanziari di sua pertinenza ed oggetto dei servizi del presente contratto. I relativi rapporti sono disciplinati con contratti separati, da intendersi funzionalmente collegati con il presente. Per i servizi di negoziazione la Banca percepisce commissione e spese secondo quanto previsto alle successive condizioni economiche. Il pagamento di quanto dovuto avverrà, di norma, con addebito sul conto corrente ordinario del Cliente. Principali rischi Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: relativamente agli investimenti in strumenti finanziari: i servizi oggetto del presente contratto non comportano alcuna garanzia in ordine alla conservazione o all incremento del capitale investito; relativamente agli investimenti in strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato e dalle quote di organismi di investimento collettivo: rischio di non Pagina 1 di 10

2 essere facilmente liquidabili e la carenza di informazioni appropriate che rendono possibile accertarne agevolmente il valore corrente. nel caso di ordine di vendita allo scoperto di strumenti finanziari a diffusione limitata, la ricopertura dell operazione può risultare difficoltosa e dare luogo ad oneri aggiuntivi; con riguardo agli strumenti finanziari derivati, nonché ai warrant e covered warrant: il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni; l investimento in detti strumenti finanziari comporta l assunzione di un elevato grado di rischio e può determinare perdite anche eccedenti il capitale investito, e comunque, non preventivamente quantificabili; variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto. Legenda delle principali nozioni del servizio Basis Point (Punto base) Il basis point è un unità che misura uno spread o una variazione dei tassi di interesse, pari ad un centesimo di punto percentuale. Se i tassi salgono da 9,65% a 9,80%, il tasso è salito di 15 basis points. Benchmark Parametro finanziario, o indice, o strumento finanziario che, per le sue caratteristiche di rappresentatività (ad es.: maggior diffusione tra i sottoscrittori), viene considerato dagli intermediari come riferimento per capire se un titolo dalle caratteristiche analoghe ha registrato, in un dato periodo, migliori o peggiori performance in termini di rendimento rispetto al benchmark stesso. BTP (Buoni del Tesoro poliennali) Titoli emessi dal Tesoro con scadenza a medio/lungo termine, con tasso fisso e cedola semestrale. CAP Opzione (v.) su tasso d interesse, negoziata al di fuori di mercati regolamentati, con la quale viene fissato un limite massimo alla crescita del rendimento di un dato strumento finanziario. Capitalizzazione di Borsa (di un singolo È il prodotto tra il prezzo di Borsa di un azione ed il numero delle titolo) azioni che compongono il capitale sociale. Cedola È il frutto di un titolo di stato o di un obbligazione pagato periodicamente all investitore (ogni 6 o 12 mesi). Commissione di intervento Commissione applicata su operazioni di compravendita in divise diverse dall Euro, che si aggiunge alle altre commissioni e spese. Commissione di trasferimento per Commissione calcolata per ogni dossier trasferito dossier Commissione trasferimento per codice Commissione calcolata per singolo codice di titolo titolo Contratto Future Contratto (detto derivato ) negoziato generalmente su mercati regolamentati attraverso il quale le parti, alla scadenza concordata, si impegnano a comprare o a vendere un certo quantitativo di strumenti finanziari, ad un prezzo prestabilito alla conclusione del contratto stesso. Derivato Nome genericamente usato per indicare uno strumento finanziario, il cui prezzo/rendimento deriva dai parametri di prezzo/rendimento di altri strumenti finanziari principali detti sottostanti (v.), che possono essere strumenti finanziari, indici, tassi di interesse, valute, materie prime. Durata È la vita del titolo; la maggior parte delle obbligazioni è emessa con una durata tra i 2 e i 10 anni Emittente È il soggetto debitore (stato sovrano, ente sovranazionale, ente pubblico, azienda o banca) che ha emesso il titolo e che deve rimborsarlo. Indice di Borsa Grandezza rappresentativa dell andamento dei prezzi dei titoli quotati in Borsa. Obbligazione Titolo di debito che impegna un emittente al rimborso del capitale e al pagamento delle cedole periodiche. Pagina 2 di 10

3 Obbligazione Subordinata Opzione (Contratto di) Opzione (Valore della) Ponderazione Prezzo a Pronti Prezzo di mercato Pricing Rating (Agenzia di) Rendimento Reverse Convertible Rimborso Rischio di cambio (per titoli in valuta estera) Titolo obbligazionario che, in caso di insolvenza dell emittente, viene rimborsato solo dopo che sono stati rimborsati gli altri debiti non subordinati dell emittente. E importante tenere conto anche del livello di subordinazione. Contratto (detto derivato ) con il quale una delle parti, pagando una somma alla controparte (premio), acquista il diritto di comprare (call option) o di vendere (put option), ad una data futura, un certo quantitativo di strumenti finanziari a un prezzo stabilito (prezzo di esercizio). Nel caso di option su indici, anziché un certo quantitativo di strumenti finanziari, si compra il diritto di incassare o di versare una somma, pari al prodotto tra il valore assegnato convenzionalmente a ciascun punto dell indice di riferimento e la differenza, a sua volta ottenuta dal valore dell indice (stabilito alla stipula del contratto) e il valore assunto dall indice il giorno in cui la facoltà viene esercitata. Si distingue tra un option europea, che può essere esercitata soltanto alla data di scadenza concordata, e un option americana, che può essere esercitata entro la data di scadenza. Il valore di un opzione è dato da due componenti: il valore intrinseco ed il valore temporale. In un opzione call, il valore intrinseco è pari alla differenza (se positiva) tra il prezzo a pronti (v.) dello strumento sottostante e il prezzo di esercizio (v.). Il valore temporale dipende dalla volatilità dello strumento sottostante. L attribuzione di un peso relativo, all interno di un indice, ai singoli titoli che concorrono a determinare il valore dell indice. Prezzo del titolo registrato sul mercato nella giornata di riferimento È il prezzo di un titolo rilevato quotidianamente sul mercato finanziario. Procedura di determinazione del prezzo di collocamento dei titoli. Società indipendenti da gruppi industriali, commerciali e finanziari, specializzate nell attribuire ad emittenti o a strumenti finanziari, attraverso combinazioni di lettere o cifre (es.: AAA; AA; A+; BBB; BB; B-) un giudizio sulla capacità dell emittente di rimborsare gli strumenti finanziari emessi o sulla idoneità dello stesso strumento finanziario da questi emesso ad essere rimborsato. È il ricavo complessivo di un investimento, espresso in percentuale del capitale investito. Per una obbligazione gli elementi da considerare sono la cedola, il prezzo di emissione o di acquisto sul mercato, la durata, l importo ricavato con la vendita o il rimborso, gli eventuali oneri accessori e le imposte. Titolo strutturato che attribuisce all emittente la possibilità, al verificarsi di un dato evento, di convertire in azioni il capitale da rimborsare. Per la grande maggioranza dei titoli di Stato e delle obbligazioni, il rimborso viene effettuato interamente alla scadenza del titolo; alcuni titoli prevedono, invece, la possibilità di un rimborso parziale o totale durante la vita del titolo. In un titolo denominato in valuta estera, il controvalore in euro della cedola e del capitale possono variare in modo favorevole o sfavorevole al sottoscrittore a causa della variazione del tasso di cambio dell euro. Rischio di controparte Rischio che la controparte (ad esempio, in relazione ai contratti derivati) non adempia, alla scadenza, ai propri obblighi contrattuali. Rischio di credito (o rischio emittente) È la probabilità che l emittente non sia in grado di onorare i propri obblighi di pagamento delle cedole e/o di rimborso del capitale. Rischio di liquidità Rischio di dover accettare una riduzione del prezzo del titolo, Pagina 3 di 10

4 qualora l investitore intenda procedere alla vendita prima della scadenza, dovuto alla difficoltà di trovare una controparte disposta a comprare. Rischio di mercato Rischio in cui incorre chi ha investito in strumenti finanziari a seguito di variazioni dell andamento dei prezzi dei titoli dovute, ad esempio, al variare del tasso (rischio di, v.) e del cambio (rischio di, v.). Rischio di rimborso anticipato Poiché l emittente si riserva la facoltà di rimborsare anticipatamente il titolo, il sottoscrittore si potrebbe trovare nelle condizioni di dover accettare il rimborso alla pari del titolo, nel momento in cui esso offre un rendimento superiore a quello corrente sul mercato e, di conseguenza, di non poter reinvestire il capitale rimborsato anticipatamente, per il tempo residuo alla scadenza, allo stesso tasso di rendimento del titolo rimborsato. Rischio di tasso Rischio legato alla variazione dei tassi di interesse: un aumento dei tassi di mercato comporta una riduzione del valore di mercato di un titolo e viceversa. Rischio di variazione del sottostante Esprime la possibilità di variazione del valore/prezzo dell attività (per titoli strutturati) Rischio emittente sottostante, alla quale è legato il rendimento del titolo strutturato. Rappresenta la probabilità (credit risk) che l emittente di un obbligazione non sia in grado di adempiere ai propri obblighi (pagare le cedole e/o rimborsare il capitale). Sottostante Strumento finanziario dal cui valore dipende quello di un titolo derivato o strutturato (v.) Spese accredito dividendi-cedole Commissione per l'accredito periodico delle cedole e dei dividendi Spese chiusura deposito titoli E la spesa relativa all'effettiva chiusura del deposito Spese consegna titoli allo sportello Commissioni per il servizio di consegna materiale dei titoli allo sportello Spese rimborso titoli estratti o scaduti Commissioni relative ai titoli estratti per il rimborso o giunti a scadenza Spread di prezzo Titoli a tasso fisso Titoli a tasso variabile Titoli di stato Titoli strutturati Valore nominale VaR Volatilità del prezzo di un titolo Warrant Differenza tra il prezzo in vendita e il prezzo in acquisto praticato da un intermediario. Sono titoli di Stato o obbligazioni che offrono una cedola fissa per tutta la loro durata (come i Btp, Buoni del Tesoro poliennali). Sono titoli di Stato o obbligazioni con una cedola che varia nel tempo, legata a parametri di mercato prestabiliti (ad esempio la cedola dei Cct, Certificati di credito del Tesoro, è legata al rendimento dei Bot). È una obbligazione emessa da uno stato sovrano Titoli composti da una componente cosiddetta "fissa", simile ad una normale obbligazione, ed una cosiddetta derivativa, simile ad un opzione, collegata all andamento di un evento esterno. È il valore facciale del titolo che l emittente si impegna a rimborsare e sul quale sono calcolate le cedole Il VaR o valore a rischio è un indicatore che misura il rischio di una perdita di valore del titolo sul mercato finanziario. Più è alto il VaR più il titolo è rischioso. Indice (statistico) volto a misurare l ampiezza della variazione di prezzo di uno strumento finanziario rispetto al suo prezzo medio in un dato periodo. Più un titolo è volatile, più esso varia intorno al suo prezzo medio, più è rischioso. Si distinguono: (i) la volatilità storica, che è calcolata sulla base dei prezzi fatti registrare dallo strumento finanziario nel passato; (ii) la volatilità implicita, che è calcolata sulla base dei prezzi ai quali vengono scambiate le opzioni collegate al predetto strumento finanziario, generalmente su mercati regolamentati. Strumento finanziario derivato, generalmente quotato su mercati regolamentati, che attribuisce il diritto all acquisto (call warrant) o Pagina 4 di 10

5 alla vendita (put warrant) di un quantitativo di strumenti finanziari ad una prefissata scadenza in quantità e prezzo determinati. Condizioni economiche del Prodotto/Servizio Asta BOT Commissioni: in percentuale rispetto al controvalore Asta BOT con scadenza fino a 80 gg 0,05% Asta BOT con scadenza fino a 170 gg 0,10% Asta BOT con scadenza fino a 330 gg 0,20% Asta BOT con scadenza fino a 370 gg 0,30% Compravendita BOT Commissioni: in percentuale rispetto al controvalore valore minimo per operazione Compravendita BOT con scadenza trimestrale 0,20% 10,00 Compravendita BOT con scadenza semestrale 0,20% 10,00 Compravendita BOT con scadenza annuale 0,20% 10,00 Spese: valore fisso per operazione Spese emis. Note inf. / fissati per BOT in compravendita 3,62 Compravendita Obbligazioni Commissioni: Pagina 5 di 10 in percentuale rispetto al controvalore valore minimo per operazione Compravendita TITOLI DI STATO/GARANTITI DALLO STATO 0,50% 10,00 Compravendita OBBLIGAZIONI ITALIA 0,50% 10,00 Compravendita OBBLIGAZIONI ESTERO 0,50% 10,00 Compravendita OBBLIGAZIONI DI NOSTRA EMISSIONE 0,50% 10,00 Compravendita OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI ITALIA 0,50% 10,00 Compravendita OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI ESTERO 0,50% 10,00 Compravendita OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI DI NS. EMISSIONE 0,50% 10,00 Spese: valore fisso per operazione Spese emis. Note inf. / fissati per TITOLI DI STATO / GARANTITI 3,62 DALLO STATO Spese emis. Note inf. / fissati per OBBLIGAZIONI ITALIA 3,62 Spese emis. Note inf. / fissati per OBBLIGAZIONI ESTERO 3,62 Spese emis. Note inf. / fissati per OBBLIGAZIONI DI NS. 3,62 EMISSIONE Spese emis. Note inf. / fissati per OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 3,62 ITALIA Spese emis. Note inf. / fissati per OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 3,62 ESTERO Spese emis. Note inf. / fissati per OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI DI 3,62 NS. EMISSIONE Compravendita Azioni / Diritti / Warrant Commissioni: in percentuale rispetto al controvalore valore minimo per operazione Compravendita AZIONI / DIRITTI ITALIA 0,70% 10,00

6 Compravendita AZIONI / DIRITTI ESTERO 0,70% 57,00 Compravendita AZIONI / DIRITTI DI NOSTRA EMISSIONE 0,70% 10,00 Compravendita WARRANT ITALIA 0,70% 10,00 Compravendita WARRANT ESTERI 0,70% 57,00 Compravendita WARRANT DI NOSTRA EMISSIONE 0,70% 10,00 Spese: valore fisso per operazione Spese emis. Note inf. / fissati per AZIONI / DIRITTI ITALIA Spese emis. Note inf. / fissati per AZIONI / DIRITTI ESTERO 3,62 3,62 Spese emis. Note inf. / fissati per AZIONI /DIRITTI NS. EMISSIONE 3,62 Spese emis. Note inf. / fissati per WARRANT ITALIA 3,62 Spese emis. Note inf. / fissati per WARRANT ESTERO Spese emis. Note inf. / fissati per WARRANT DI NS. EMISSIONE 3,62 3,62 Nota Ove l operazione abbia per oggetto strumenti finanziari italiani, le condizioni sopra riportate sono comprensive delle commissioni riconosciute ad altro intermediario. Nel caso in cui, invece, la compravendita riguardi strumenti finanziari esteri, esse sono da intendersi aggiuntive rispetto alle commissioni eventualmente richieste da altro intermediario. Altre operazioni finanziarie PRONTI CONTRO TERMINE Spese P/T operazione su titoli Italia * 5,00 Spese P/T operazione su titoli Esteri * 5,00 * applicate sia a pronti sia a termine (per ogni operazione, quindi: 5,00 + 5,00) Altre commissioni e spese Commissione di intervento per operazioni in divisa diversa dall Euro 0,00% su controvalore operazione Spese per ordine ineseguito per operazione su titoli Italia 0,00 Spese per ordine ineseguito per operazione su titoli esteri 0,00 Clausole contrattuali che regolano il Prodotto/Servizio Si richiama l attenzione del cliente sulle clausole, contenute nel modulo relativo alle Condizioni generali relative al rapporto banca cliente, di cui: - all Art.2, dove si precisa che per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la banca, il cliente ha facoltà di rivolgersi all'ufficio reclami della stessa e, ove ne ricorrano i presupposti, all'ombudsman bancario; - all Art.3, dove si stabilisce il principio secondo cui la banca, nella esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela è tenuta in via generale ad eseguire l incarico e può rifiutarsi di assumere tali incarichi solo qualora ricorra un giustificato motivo, dando comunque tempestiva comunicazione del rifiuto al cliente stesso. Si stabilisce poi che: in assenza di particolari istruzioni del cliente, la banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi, nel rispetto del principio di diligenza professionale e tenendo conto degli interessi del cliente e della natura degli incarichi stessi; la banca, è comunque autorizzata, a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario; il cliente ha facoltà di revocare l'incarico conferito alla banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione; - all Art.4, e all Art.5, in tema di comunicazioni tra cliente e banca e viceversa, in cui si specificano, tra l altro, i comportamenti che il cliente è tenuto ad osservare nell inoltro di comunicazioni e ordini in forma scritta e documenti in genere e si puntualizza che quando un rapporto è intestato a più persone, salvo diverso accordo scritto, le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto fatti dalla banca ad uno solo dei Pagina 6 di 10

7 cointestatari all'ultimo indirizzo da questi indicato per iscritto sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri; - all Art.6, dove, a specifica tutela della posizione del cliente che ha compiuto atti di disposizione a favore di terzi (ad esempio, portatori di assegni emessi dal cliente stesso), si prevede che nello svolgimento delle operazioni connesse a detti atti la banca verifica l idoneità dei documenti eventualmente esibiti dai soggetti che entrano in rapporto con la banca stessa; - all Art.7, dove, nell ambito delle previsioni sul deposito delle firme autorizzate, si stabilisce che il cliente e i soggetti autorizzati ad operare sui rapporti sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata; - all Art.8, dove in tema di poteri di rappresentanza, si prevede che le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate a rappresentare il cliente nei suoi rapporti con la banca e/o le rinunce da parte delle medesime, saranno opponibili alla banca soltanto quando questa abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax, oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto e, in ogni caso, sarà opponibile alla banca decorsi 5 giorni lavorativi; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge; che, quando il rapporto è intestato a più persone, la revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari, salvo però l obbligo per il cointestatario che ha disposto la revoca di informarne gli altri cointestatari; - all Art.9, dove si prevede che quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla banca da tutti i cointestatari, e che l'estinzione del rapporto può invece essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, cui spetta però obbligo di avvertirne tempestivamente gli altri; - all Art.10, dove in tema di c.d. pegno omnibus e diritto di ritenzione, si stabilisce che i titoli e i valori di pertinenza del cliente comunque detenuti dalla banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, restano costituiti a garanzia per l adempimento delle obbligazioni del cliente a fronte di affidamenti e/o impegni comunque contratti nei confronti della banca; - all Art.11, dove si prevede che quando esistono tra la banca ed il cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto; ma al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art.1186 cod.civ, la banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili; - all Art.12, dove in tema di imputazione dei pagamenti, si prevede che il cliente può dichiarare nel momento del pagamento quale dei debiti esistenti intende soddisfare, e che ove il cliente non si avvalga di tale facoltà la banca possa imputare il pagamento ad estinzione o riduzione di una delle obbligazioni del cliente, dandone comunicazione al cliente stesso; - all Art.13, dove si stabilisce che la banca ha diritto di variare unilateralmente le norme e le condizioni economiche applicate ai singoli rapporti, posti in essere con il cliente, peraltro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari ; - Art.17 - Foro competente. [(clausola non operante nel caso in cui il cliente rivesta la qualità di consumatore, ai sensi dell'art.3, comma 1, del Decreto legislativo 6 settembre 2005 n.206 ( Codice del consumo )]: si prevede al primo comma che Foro competente per eventuali controversie fra la banca ed il cliente, relative ai rapporti di conto corrente e ad ogni altro rapporto di qualsiasi natura, è quello della Sede legale della banca o, in alternativa, quello della dipendenza della banca presso la quale sono costituiti i rapporti; al secondo comma, che sia il cliente che la banca potranno altresì instaurare qualsiasi procedimento anche davanti al giudice competente nel luogo in cui è la residenza o la sede del cliente, come anche, in alternativa, davanti al giudice nel cui ambito territoriale di competenza è ubicata una qualsiasi delle dipendenze della banca, sempreché nell'ambito della regione in cui è la residenza o la sede del cliente stesso, ovvero uno stabilimento con rappresentante del cliente autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda. NORME COMUNI RELATIVE AI SERVIZI DI NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO, ESECUZIONE, RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI, COLLOCAMENTO - All art. 1 comma 1 Conferimento degli ordini. Conferimento ad agire in nome e per conto del Cliente. La Banca svolge i servizi di negoziazione per conto proprio, di esecuzione, di ricezione e trasmissione di ordini, nonché di collocamento su strumenti finanziari e prodotti finanziari ai sensi ed in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 58/1998 e successive modificazioni - Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito,"tuif") nonché della vigente disciplina regolamentare e di vigilanza. Nella prestazione delle predette attività, la Banca é espressamente autorizzata, ai sensi dell'ari 21, comma Pagina 7 di 10

8 secondo, Tuif, ad agire in nome proprio e per conto del/i sottoscrittore/i del presente contratto (di seguito "Cliente/i"). - All art. 2 comma 3 Esecuzione di ordini e prestazione dei servizi. Autorizzazione all esecuzione di ordini al di fuori dei mercati regolamentati. Nella trasmissione o nell esecuzione degli ordini, la Banca attua e rispetta la propria strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini, al fine di raggiungere il miglior risultato possibile per il Cliente (la Strategia ). Una sintesi di tale Strategia è stata comunicata al Cliente. La Banca provvede, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni, a verificare e, se del caso, ad aggiornare la propria Strategia e a dare comunicazione al Cliente di successive modifiche rilevanti apportate alla Strategia stessa. Pur in presenza della strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini, qualora il Cliente impartisca istruzioni specifiche, la Banca è tenuta ad attenersi alle stesse limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute. Il Cliente prende atto ed è informato del fatto che eventuali sue istruzioni specifiche possono pregiudicare le misure previste nella Strategia ed eventuali successive modifiche, limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni. Il Cliente autorizza espressamente che l esecuzione degli ordini su strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati avvenga anche al di fuori di detti mercati. La negoziazione avverrà in conformità alle disposizioni vigenti e secondo quanto indicato in Strategia. - All art. 9 Conflitti di interesse. La Banca ha identificato, secondo quanto prescritto dalla vigente disciplina, i conflitti di interesse che potrebbero insorgere, nello svolgimento dei servizi di investimento, tra la Banca stessa e il Cliente ovvero tra i diversi clienti della Banca, e gestisce detti conflitti in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti. La politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interesse è contenuta in forma sintetica nel documento consegnato al Cliente prima della sottoscrizione del presente contratto ( Politica di gestione dei conflitti di interesse ). Tale politica: (i) consente di individuare, in riferimento ai servizi e alle attività di investimento e ai servizi accessori prestati da o per conto della stessa, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interessi che possa ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti e (ii) definisce le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire, nell'ambito dei conflitti individuati, quelli in grado di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti. Tale politica tiene anche conto delle circostanze che potrebbero causare un conflitto di interesse risultante dalla struttura e dalle attività degli altri membri del Gruppo Banco Popolare. Il Cliente potrà richiedere alla Banca, in ogni momento, maggiori dettagli circa tale Politica. Nell ipotesi in cui le misure adottate dalla Banca ai sensi del precedente comma non siano sufficienti per assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi del Cliente sia evitato, la Banca lo informa, prima di agire per suo conto, della natura generale del conflitto di interessi e delle sue fonti. - All art. 11 comma 6 Rendicontazione. Approvazione tacita del rendiconto da parte del Cliente. La documentazione si intenderà tacitamente approvata dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso alla Banca entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della documentazione stessa. - All art. 17 Durata del contratto e recesso. Il contratto è a tempo indeterminato ed il Cliente può recedervi in qualunque momento; la Banca potrà esercitare analoga facoltà, ai sensi dell'ari 1727 cod. civ., dando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni. Il recesso del Cliente è efficace dal momento in cui la Banca ne riceve comunicazione, da darsi mediante lettera raccomandata a/r. Il recesso della Banca è efficace dal momento in cui il Cliente ne riceve comunicazione, da darsi mediante lettera raccomandata a/r, decorso il termine di preavviso. In caso di recesso e in qualsiasi altro caso di scioglimento del rapporto, la Banca provvederà ad eseguire gli ordini non più revocabili, impartiti dal Cliente prima del ricevimento della comunicazione di recesso ovvero del verificarsi della causa di scioglimento del rapporto. Il recesso non comporta alcuna penalità a carico del Cliente, il quale è comunque tenuto a rimborsare alla Banca le spese derivanti dall'esecuzione delle operazioni non più revocabili ancora in corso e a far fronte ai relativi impegni in sede di regolamento delle stesse. - All art. 18 Clausola risolutiva espressa. Fermo restando quanto previsto dall'art cod. civ., la Banca ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ., con comunicazione scritta da inviare mediante lettera raccomandata a/r, nelle seguenti ipotesi di inadempimento da parte del Cliente: a) se il Cliente non costituisce i mezzi a titolo di provvista e garanzia in conformità a quanto previsto ai precedenti art. 4 e art. 7 della presente Sezione; b) se il Cliente non paga alla Banca le remunerazioni, i costi e gli oneri dovuti in virtù del presente contratto. - All art. 19, commi 2 e 3 Modifiche unilaterali al contratto. La Banca ha la facoltà di modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni economiche previste in contratto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente, mediante lettera semplice inviata all'ultimo indirizzo indicato dal Cliente. Le modifiche si intenderanno approvate ove il Cliente non receda, senza penalità, dal contratto entro 15 Pagina 8 di 10

9 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione suddetta. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente avrà diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente applicate. Con le stesse modalità e nei medesimi termini di cui al precedente comma, la Banca avrà la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali previste in contratto, nel caso in cui si renda necessario adeguarle a sopravvenute modifiche della vigente disciplina legislativa, regolamentare e di vigilanza ovvero qualora sussistano altri giustificati motivi, che la Banca dovrà esplicitare all atto dell esercizio della facoltà prevista dal presente articolo. - All art. 20, comma 1 Cause di forza maggiore. La Banca non é responsabile della mancata o tardiva esecuzione degli ordini dovuta a cause ad essa non imputabili, quali, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, interruzioni, sospensioni, guasti nel funzionamento degli impianti telefonici o elettronici, del sistema informatico, o del mercato, mancata od irregolare trasmissione degli ordini o delle informazioni da parte del Cliente, controversie sindacali, scioperi, od altra causa di forza maggiore. In tali casi, la Banca - salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati - procederà alla esecuzione degli ordini entro il giorno di regolare ripresa dell'operatività. - All art. 22, comma 1 (Procedure di conciliazione ed arbitrato). Ai fini della risoluzione stragiudiziale di controversie che possano sorgere in relazione al presente contratto tra la Banca e il Cliente (diverso dal cliente professionale di cui all'art. 6, commi 2-quinquies e 2-sexies del Tuif), trovano applicazione le procedure di conciliazione e arbitrato definite dal D. Lgs , n. 179, attuativo dell'art. 27, commi 1 e 2, della Legge 28 dicembre 2005, n Fino all'istituzione di tali procedure, si applica l'art. 141 del D. Lgs. n. 206/2005. NORME SPECIALI RELATIVE ALL'OPERATIVITA IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI AMMESSI ALLA QUOTAZIONE IN UN MERCATO REGOLAMENTATO - All art. 25 Facoltà di non eseguire gli ordini. E' facoltà della Banca non eseguire le disposizioni impartite, dal Cliente, qualora: a) la disponibilità sul conto corrente speciale vincolato non sia sufficiente a coprire il controvalore dei margini iniziali di garanzia previsti; b) la disponibilità sul conto corrente ordinario non sia sufficiente a coprire il controvalore del regolamento dei premi previsti. In ogni caso, la Banca non sarà responsabile della mancata attuazione degli ordini dovuta all'inadempimento, da parte del Cliente, degli obblighi di cui al precedente comma 1 - All art. 26 Conferme delle operazioni eseguite. La documentazione inviata dalla Banca ai sensi dell'art. 11 della Sezione I si considererà approvata, in deroga a quanto disposto dal predetto articolo 11, comma 5, della Sezione I, salvo il caso di errore manifesto, se il Cliente non avrà fatto pervenire alla Banca alcun reclamo motivato scritto entro 5 (cinque) giorni dal suo ricevimento e, comunque, non oltre il giorno precedente alla scadenza e/o ai termini di regolamento dei contratti. - All art. 27 Impegno a mantenere un conto speciale vincolato ed un deposito speciale vincolato. Il Cliente si obbliga a mantenere in essere presso la Banca per tutta la durata di efficacia del contratto: a) oltre al conto corrente ordinario di cui all'ari 10, della Sezione I, un conto speciale vincolato, per la gestione dei margini versati a garanzia delle posizioni aperte; b) oltre al deposito a custodia ed amministrazione di cui all'art. 10, della Sezione I, un deposito speciale vincolato sul quale verranno depositati gli strumenti finanziari a garanzia delle operazioni concluse. La liquidità e gli strumenti finanziari depositati sul conto speciale vincolato e sul deposito speciale vincolato sono indisponibili da parte del Cliente. L'operatività consentita al Cliente sul conto speciale vincolato e sul deposito speciale vincolato sarà esclusivamente il versamento ed il trasferimento di contanti o strumenti finanziari dal o sul conto corrente ordinario ed il deposito a custodia ed amministrazione ordinario. - All art. 28, comma 7 Margini iniziali di garanzia e margini di variazione. Chiusura delle posizioni in essere in caso di inadempimento del Cliente. A semplice richiesta della Banca, anche verbale, il Cliente sarà tenuto a versare sul conto speciale vincolato ulteriori importi in denaro, per l'implementazione dei margini iniziali di garanzia che, tempo per tempo, fosse necessaria in applicazione delle disposizioni vigenti sui diversi mercati di riferimento. Nel caso in cui il Cliente non adempia a tale obbligo, la Banca è fin d'ora autorizzata a chiudere le posizioni del Cliente in essere al momento dell'inadempimento. - All art. 29, comma 4 Modalità di calcolo dei margini iniziali di garanzia. Facoltà di variare le modalità di calcolo dei margini iniziali di garanzia. In conformità a quanto previsto dall'ari 19 della Sezione I e con le modalità ivi indicate, la Banca ha facoltà unilaterale di variare le modalità di calcolo dei margini di garanzia, ferma la facoltà di recesso del Cliente. Pagina 9 di 10

10 - All art. 30, comma 4 Disposizioni per la scadenza dei futures. Liquidazione d ufficio delle posizioni in caso di inadempimento del Cliente. In mancanza dell'adempimento da parte del Cliente di quanto previsto al secondo comma del presente articolo, la Banca provvederà a liquidare d'ufficio la posizione all'ultimo giorno di trattazione del contratto. - All art. 36 Liquidazione d ufficio delle posizioni contrattuali. Fermo restando quanto previsto in altre disposizioni delle presenti norme, la Banca è autorizzata a liquidare, di propria iniziativa, le posizioni contrattuali in essere del Cliente, a fronte del verificarsi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria od economica del Cliente e, comunque, al verificarsi di una della seguenti circostanze: - morte o sopravvenuta incapacità del Cliente; - ipotesi di cui all'art cod. civ.; - scioglimento o messa in liquidazione volontaria del Cliente; - cessazione dell'attività del Cliente; - mancato versamento, da parte del Cliente, dei margini di variazione, aggiuntivi o di regolamento a scadenza, nonché dei premi; - assoggettamento del Cliente a procedura esecutiva o concorsuale, o amministrazione controllata o concordato preventivo. - All art. 39 Estinzione delle posizioni in caso di recesso. Nel caso di recesso il Cliente dovrà impartire adeguate disposizioni al fine di chiudere tutte le posizioni in essere. In ogni caso, la Banca effettuerà l'estinzione delle posizioni ancora pendenti alla data di efficacia del recesso entro i 3 (tre) giorni lavorativi successivi, effettuando le necessarie operazioni sul mercato alle migliori condizioni possibili tenuto conto del momento, delle dimensioni e della natura delle stesse. La Banca è, inoltre, fin d'ora autorizzata a disporre delle somme eventualmente ricavate dalla estinzione delle citate operazioni e dei margini iniziali di garanzia costituiti dal Cliente ai sensi dell art. 28, della presente Sezione II, nonché dei fondi depositati su qualsivoglia rapporto intestato al predetto per far fronte alle obbligazioni assunte dalla Banca stessa per conto del Cliente. A tal fine, la Banca potrà procedere, se del caso, anche alla vendita dei Titoli Consegnabili di cui all art. 29, comma 1, della presente Sezione facenti parte del margine di garanzia. - All art. 40 Clausola risolutiva espressa. Fermo restando quanto già disposto dall'art. 18, della Sezione I, il mancato adempimento, da parte del Cliente, degli impegni di cui agli artt. 28 ("Margini Iniziali di Garanzia e Margini di Variazione"), 30 ("Disposizioni per la scadenza dei futures"), 31 ("Termini di esercizio delle Opzioni") e 38 ("Remunerazioni, costi, oneri e maggiorazioni") della presente Sezione costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art cod. civ.. La Banca comunicherà al Cliente la volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso in cui si verifichi la risoluzione di cui al presente articolo, la Banca è sin d'ora autorizzata ad effettuare l'estinzione d'ufficio delle posizioni ancora pendenti con le modalità e gli effetti di cui all'art. 39 comma terzo, della Sezione II. Pagina 10 di 10

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