D.P.R. 10 SETTEMBRE 1982 N 915 (G.U N. 343)

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1 CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE TECNICO CHE OPERA NEI LABORATORI SCIENTIFICI DELL ATENEO Metodologie di raccolta, deposito temporaneo e smaltimento dei rifiuti speciali, rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti nei laboratori scientifici Dr. Costantino Demuru

2 D.P.R. 10 SETTEMBRE 1982 N 915 (G.U N. 343) Attuazione delle direttive CEE n 75/442 relativa ai rifiuti, n 76/403 relativa allo smaltimento dei pcb e dei pct e n 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi

3 Art. 1 Principi generali TITOLO I Lo smaltimento dei rifiuti di cui al successivo art. 2, nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spezzamento, cernita, trasporto, trattamento, costituisce attività di pubblico interesse sottoposto alle disposizioni del presente decreto e all osservanza dei seguenti principi generali: a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli; b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell aria, dell acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori; etc. Devono essere favoriti sistemi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti. Art. 2 Classificazione dei rifiuti Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all abbandono.

4 Ai sensi del presente decreto i rifiuti sono classificati in:. urbani,. speciali,. tossici e nocivi. Sono rifiuti urbani: 1) i residui derivanti da lavorazioni industriali; fabbricati o da altri insediamenti civili in genere; 2) i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere; 3) I rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei fiumi.

5 Sono rifiuti speciali: 1) i residui derivanti da lavorazioni industriali; quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi, che per quantità o qualità, non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani; 2) i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini, non assimilabili a quelli urbani; 3) i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi; i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; 4) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; 5) i residui dell attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti.

6 Sono tossici e nocivi tutti i rifiuti che contengono o sono contaminati dalle sostanze elencate nell allegato al presente decreto, inclusi i policlorodifenili e policlorotrifenili e loro miscele, in quantità e/o concentrazione tale da presentare un pericolo per la salute e per l ambiente.

7 ALLEGATO 1. Arsenico e suoi composti 2. Mercurio e suoi composti 3. Cadmio e suoi composti 4. Tallio e suoi composti 5. Berillio e suoi composti 6. Composti di cromo esavalente 7. Piombo e suoi composti 8. Antimonio e suoi composti 9. Fenoli e loro composti 10. Cianuri, organici ed inorganici 11. Isocianati 12. Composti organoalogenati 13. Solventi clorurati 14. Solventi organici 15. Biocidi e sostanze fitotofarmaceutiche 16. Prodotti a base di catrame 17. Composti farmaceutici 18. Perossidi, clorati 19. Eteri 20. Sostanze chimiche di laboratorio 21. Amianto (polveri e fibre) 22. Selenio e suoi composti 23. Tellurio e suoi composti 24. Composti aromatici policiclici 25. Metalli carbonili 26. Composti del rame solubili 27. Sostanze acide e/o basiche 28. Policlorodifenili, policlorotrifenili e loro miscele.

8 Le disposizioni del presente decreto non si applicano: a) ai rifiuti radioattivi; a) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione e dallo sfruttamento delle cave; c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze utilizzate nell attività agricola; d) agli scarichi disciplinati dalla legge 10 maggio 1976, n 319, e successive modificazioni; e) alle emissioni nell aria; f) agli esplosivi.

9 Art. 4 - Competenze dello Stato Allo stato competono: a) le funzioni di indirizzo, promozione, consulenza e coordinamento delle attività connesse con l'attuazione del presente decreto; d) la determinazione di limiti di accettabilità e delle caratteristiche chimico fisiche e microbiologiche per taluni sostanze e microrganismi, contenuti nei rifiuti e nei prodotti risultanti dal loro trattamento o dalla loro trasformazione, in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi; e) la definizione dei criteri generali per l'assimilabilità di rifiuti speciali ai rifiuti urbani, nonché, se necessario, la definizione di norme tecniche per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi separatamente da ogni altra materia e residuo;...

10 Art. 6 - Competenze delle Regioni Alle Regioni competono: a) l'autorizzazione ad enti o imprese ad effettuare lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi; d) le autorizzazioni ad enti o imprese ad effettuare le operazioni smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi; le autorizzazioni alla installazione e alla gestione delle discariche e degli impianti innocuizzazione e di eliminazione dei rifiuti speciali.

11 Art. 7 - Competenze delle Province Le province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti. Esse si avvalgono dei Servizi di Igiene Ambientale e Medicina del Lavoro delle competenti unità sanitarie locali nonché dei Servizi e Presidi Multizonali. Art. 8 - Competenze dei Comuni I Comuni esplicano le attività di smaltimento dei rifiuti urbani direttamente o mediante aziende municipalizzate ovvero mediante concessioni a enti o imprese specializzate.

12 TITOLO II REGIME DELLE ATTIVITA' DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI Art. 14 Rifiuti provenienti da ospedali, case di cura e simili Ai rifiuti prodotti negli ospedali e negli istituti di cura pubblici e privati, che siano assimilabili per qualità a quelli urbani, si applicano le disposizioni del presente decreto relative ai rifiuti urbani. I rifiuti di medicazione, le parti anatomiche, i rifiuti provenienti dai laboratori biologici e quelli che presentino comunque grave pericolo per la salute pubblica devono essere smaltiti secondo sistemi e con impianti che garantiscano la migliore tutela possibile delle esigenze igienico sanitarie.

13 TITOLO III REGIME DELLE ATTIVITA' DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI Art. 16 Autorizzazioni Ogni fase dello smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi deve essere autorizzata. Sono previste le seguenti autorizzazioni rispettivamente per: a) la raccolta ed il trasporto; b) lo stoccaggio provvisorio; c) il trattamento; d) lo stoccaggio definitivo in discarica controllata

14 Art. 18 Documenti per il trasporto Durante il trasporto i rifiuti tossici e nocivi devono essere accompagnati da un formulario di identificazione contenente, tra le altre, le seguenti indicazioni: - nome o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale della ditta autorizzata al trasporto ed estremi dell'autorizzazione; natura, composizione, caratteristiche chimico-fisiche, volume e peso dei rifiuti trasportati; - nome o ragione sociale, indirizzo e codice fiscale del produttore o del detentore e del luogo di produzione o detenzione; - nome o ragione sociale, indirizzo e codice fiscale del destinatario e del luogo di destinazione. Il formulario di identificazione per il trasporto deve essere redatto in tre esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o detentore, una copia deve essere consegnata al destinatario dei rifiuti e l'altra copia, controfirmata e datata in arrivo dal destinatario, deve rimanere al trasportatore. Le copie del formulario devono essere conservate per almeno cinque anni.

15 Art. 19 Registri di carico e scarico Presso ogni impianto che produca, detenga provvisoriamente, effettui trattamenti o provveda allo stoccaggio definitivo, nonché presso la sede delle imprese di trasporto, deve essere tenuto un apposito registro di carico e scarico, con fogli numerati e bollati dall Ufficio del Registro, sul quale verranno annotati per i vari rifiuti tossici e nocivi rispettivamente:. per gli impianti di produzione: quantità prodotte, natura, composizione,. per gli impianti di produzione: quantità prodotte, natura, composizione, caratteristiche chimico-fisiche e, per i rifiuti conferiti a terzi, tutti i dati contenuti nei formulari di identificazione per il trasporto;. Per gli impianti, stoccaggio, trattamento, etc.. Per gli impianti e le imprese di trasporto, ciascun registro deve essere conservato presso il rispettivo impianto o impresa di trasporto per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione effettuata, tranne che per gli impianti di stoccaggio definitivo, dove il registro deve essere conservato a tempo indeterminato.

16 DELIBERAZIONE 27 LUGLIO 1984 Disposizioni per la prima applicazione dell'articolo 4 del D.P.R. 10 settembre 1982 n 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti (G.U N. 253, S.O.)

17 1- CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI Criteri generali per l'assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani Classificazione dei rifiuti speciali in tossici e nocivi Rifiuti urbani pericolosi 1.1 Le disposizioni del presente paragrafo disciplinano ipotesi di assimilabilità rientranti nella lettera e) dell'art. 4 del D.P.R. N 915/82. In particolare, si stabiliscono criteri di assimilabilità di natura tecnologica rivolti a permettere, senza maggiori rischi per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente, lo smaltimento di rifiuti speciali in impianti aventi le caratteristiche minimali stabilite in funzione dello smaltimento, nei medesimi, di rifiuti urbani.

18 I rifiuti speciali di cui ai punti 1), 3), 4), 5) del quarto comma dell'art. 2 del D.P.R. 915/82 possono essere ammessi allo smaltimento in impianti di discarica (di I a categoria) se rispettano le seguenti condizioni: a) Abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:. imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);. contenitori vuoti (fusti vuoti, di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);. scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria;. feltri e tessuti non tessuti;. pelle e simil pelle; b) Il loro smaltimento negli impianti di cui sopra non dia luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo d'impianto, di rifiuti urbani. c) Nel caso in cui i rifiuti speciali siano stati contaminati da sostanze o preparati classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente in materia di etichettatura (legge 29 maggio 1974, n 256 e successive modificazioni ed integrazioni) o da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani, non possono essere ammessi in discariche (di Ia categoria) se preventivamente non sottoposti ad adeguati trattamenti di bonifica.

19 I rifiuti speciali di cui ai punti 1) e 5) del quarto comma dell'art. 2 del D.P.R. 915/82 possono essere smaltiti in impianti di trattamento di rifiuti urbani diversi da quelli d'incenerimento se rispettano le seguenti condizioni: a) il loro impiego non dia luogo ad emissioni, effluenti o comunque ad effetti che comportino maggiori pericoli per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dal trattamento, nello stesso impianto, di soli rifiuti urbani; b) sia stata verificata la loro compatibilità tecnologica in funzione dello specifico impianto di trattamento; c) Nel caso in cui i rifiuti speciali sopra indicati siano stati contaminati da sostanze o preparati classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente in materia di etichettatura (legge 29 maggio 1974, n 256 e successive modificazioni ed integrazioni) o da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani, non possono essere smaltiti negli impianti di cui trattasi se preventivamente non sottoposti ad adeguate operazioni di bonifica.

20 I rifiuti speciali di cui all'art. 2, quarto comma, punto 2) del D.P.R. 915/82, provenienti da medicazioni o da reparti infettivi o che comunque presentino pericolo per la salute pubblica, nonché i rifiuti speciali provenienti da laboratori biologici in genere, possono essere assimilati ai rifiuti urbani soltanto ai fini dell'incenerimento. Detti rifiuti, per essere conferiti agli impianti di incenerimento di rifiuti urbani Detti rifiuti, per essere conferiti agli impianti di incenerimento di rifiuti urbani o ad altri impianti con caratteristiche almeno equivalenti, devono essere accompagnati da apposite dichiarazioni scritte dei direttori sanitari degli ospedali, case di cura e simili o dei responsabili dei laboratori biologici, dalle quali risulti la natura e la provenienza, e che siano stati sottoposti ad adeguati trattamenti di disinfezione o sterilizzazione.

21 1.2 - Classificazione dei rifiuti speciali in tossici e nocivi Sono rifiuti tossici e nocivi i rifiuti speciali di cui all'art. 2, quarto comma, punti 1), 2) e 5) del D.P.R. 915/82: 1) che contengono una o più delle sostanze indicate nella tabella 1.1 in concentrazioni superiori ai valori di concentrazione limite (CL) indicate nella tabella stessa e/o una o più delle altre sostanze appartenenti ai 28 gruppi di cui all'allegato al DPR 915/82 in concentrazioni superiori ai valori di CL ricavati dall'applicazione dei criteri generali desunti dalla tabella 1.2. Qualora un rifiuto contenga due o più sostanze di cui al sopraccitato allegato, ciascuna in concentrazione inferiore alla corrispondente CL, sarà classificato come tossico e nocivo se la sommatoria dei rapporti tra la concentrazione effettiva di ciascuna sostanza e la rispettiva CL risulti maggiore di 1: nel calcolo della sommatoria non si terrà conto delle sostanze presenti nei rifiuti in concentrazioni inferiori a 1/100 delle rispettive CL; 2) che figurano nell'elenco 1.3, provenienti da attività di produzione o di servizi, salvo che il soggetto obbligato dimostri che i rifiuti non sono classificabili tossici e nocivi ai sensi del precedente punto 1).

22 SOSTANZA Tabella 1.1 CL (mg/kg) Acrilonitrile 500 Amianto (polveri e fibre libere) 100 Arsenico (come As) Cloroformio 100 Mercurio e suoi composti (come Hg) Policlorobifenili Tabella 1.2 CATEGORIA CL nel rifiuto (.g/kg) Molto tossiche 500 Tossiche Nocive

23 Tabella Rifiuti provenienti da processi di produzione di: Policlorobifenili Composti farmaceutici etc 2. Fanghi di processo provenienti da: Stoccaggio di prodotti petroliferi Tempra a caldo dei metalli etc 3. Residui e code di distillazione da produzione ed utilizzazione di: Acrilonitrile Clorobenzene 4. Soluzioni esauste etc.

24 1.3 Rifiuti urbani pericolosi Sono considerati pericolosi i seguenti rifiuti urbani: - batterie e pile; - prodotti, e relativi contenitori, etichettati con il simbolo T e/o F ; - prodotti farmaceutici.

25 2- RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI 2.2 Raccolta e trasporto di rifiuti ospedalieri e simili e rifiuti provenienti da laboratori biologici I rifiuti speciali di cui all art. 2, quarto comma, punto 2) del D.P.R. 915/82 provenienti da medicazioni o da reparti infettivi o che comunque presentano pericolo per la salute pubblica, ed i rifiuti speciali provenienti da laboratori biologici, devono essere sottoposti, prima del loro allontanamento, ad idonei trattamenti di disinfezione o di sterilizzazione indicati e controllati dal direttore sanitario o dal responsabile del laboratorio. Immediatamente dopo detti trattamenti, i rifiuti vanno immessi in un apposito contenitore a perdere di adeguate caratteristiche di resistenza e dotato di sistema di chiusura che eviti spandimenti accidentali del contenuto. Tale contenitore va quindi immesso in un secondo contenitore di materiale rigido e resistente e munito di chiusura ermetica. I contenitori esterni vanno puliti e disinfettati dopo ogni ciclo d uso e periodicamente sterilizzati. I locali in cui essi sono stoccati in attesa dell avvio allo smaltimento vanno puliti e disinfettati giornalmente e periodicamente sterilizzati.

26 4- STOCCAGGIO DEI RIFIUTI 4.2 Stoccaggio definitivo dei rifiuti Al fine di rispettare i principi generali dell art. 1 del D.P.R. 915/82, lo stoccaggio definitivo sul suolo e nel suolo dei rifiuti, deve essere effettuato in impianti che devono rispettare i requisiti minimali di seguito indicati Discariche di prima categoria Sono impianti di stoccaggio nei quali possono essere smaltiti: - rifiuti solidi urbani; - rifiuti speciali assimilati agli urbani; - fanghi non tossici e nocivi ai sensi del paragrafo 1.2, stabilizzati e palabili, derivanti dagli impianti di depurazione delle acque di scarico provenienti esclusivamente da insediamenti civili.

27 a) Ubicazione Gli impianti devono essere posti a distanza di sicurezza, in relazione alle caratteristiche geologiche ed idro-geologiche del sito: - dai punti di approvvigionamento di acque destinate ad uso potabile; - dall alveo di piena di laghi, fiumi, torrenti. Gli impianti devono inoltre essere posti a distanza di sicurezza dai centri abitati e dai sistemi viari di grande comunicazione. b) Caratteristiche geologiche e geotecniche Gli impianti devono essere ubicati in suoli la cui stabilità sia tale, o resa tale, da evitare rischi di frane o cedimenti delle pareti e del fondo di discarica, nonché rischi di spostamenti e deformazioni delle opere idrauliche per il drenaggio delle acque meteoriche. c) Protezione delle acque dall inquinamento Tutti gli impianti devono essere progettati, realizzati e condotti in modo che il percolato non produca inquinamento delle acque superficiali e delle falde idriche sotterranee.

28 d) Drenaggio e captazione del percolato I sistemi di drenaggio e captazione del percolato, nonché l eventuale impianto di trattamento del medesimo, dovranno essere mantenuti in esercizio anche dopo la chiusura della discarica stessa, ed a carico del gestore di quest ultima per il periodo di tempo necessario. e) Esercizio Gli impianti devono essere condotti con modalità e mezzi tecnici tali da evitare pericoli per l ambiente e per il personale addetto. f) Drenaggio delle acque superficiali In tutto il periodo di conduzione della discarica le acque meteoriche devono essere allontanate dal perimetro dell impianto a mezzo di idonee canalizzazioni, dimensionate sulla base delle piogge più intense.

29 Discariche di seconda categoria Sono impianti di stoccaggio definitivo sul suolo o nel suolo che, a seconda delle caratteristiche dei rifiuti da smaltire, devono rispettare i requisiti tecnici minimali appresso indicati Discariche di tipo A Sono impianti di stoccaggio definitivo nei quali possono essere smaltiti soltanto rifiuti inerti di seguito elencati: - sfridi di materiali da costruzione - materiali ceramici cotti - vetri - rocce e materiali litoidi da costruzione.

30 Discariche di tipo B Sono impianti di stoccaggio definitivo nei quali possono essere smaltiti rifiuti sia speciali che tossici e nocivi, a condizione che non contengano sostanze appartenenti ai gruppi 9-20 e 24, 25, 27 e 28 dell allegato al DPR 915/82 in concentrazioni superiori ad 1/100 delle rispettive CL determinate ai sensi del par. 1.2 punto 1), e che sottoposti alle prove di cessione di cui al par. 6.2, diano un eluato conforme ai limiti di accettabilità previsti dalla tabella A della legge 319/76, e successive modifiche, per i metalli compresi nell allegato al D.P.R. 915/82. Possono essere smaltiti in questo tipo di impianto rifiuti contenenti polveri o fibre libere di amianto in concentrazioni non superiori a mg/kg.

31 Discariche di tipo C Sono impianti di stoccaggio definitivo nei quali possono essere smaltiti, oltre quelli indicati nei punti precedenti del presente paragrafo: - i rifiuti speciali di cui ai punti 1) e 5) del quarto comma dell art. 2 del DPR 915/82; nel caso trattisi di fanghi, questi devono essere stabilizzati e palabili; - tutti i rifiuti tossici e nocivi, ad eccezione di quelli contenenti sostanze appartenenti ai gruppi 9-20 e 24, 25, 27, 28 dell allegato al DPR 915/82 in concentrazioni superiori a 10 volte le rispettive CL. In ogni caso non possono essere smaltiti in discariche di seconda categoria di tipo C i seguenti tipi di rifiuto:. infiammabili, aventi un punto di infiammabilità inferiore a 55 C;. comburenti;. In grado di reagire pericolosamente con l acqua o con acidi e basi deboli, con sviluppo di gas e vapori tossici e/o infiammabili;. Liquidi;. Ospedalieri e simili.

32 Discariche di terza categoria Sono impianti aventi caratteristiche di sicurezza particolarmente elevate per la protezione dell ambiente e della salute dell uomo, nei quali possono essere confinati rifiuti tossici e nocivi contenenti sostanze appartenenti ai gruppi 9-20 e 24, 25, 27, 28 di cui al DPR 915/82 in concentrazioni > 10 CL, per i quali non risultino adottabili diversi ed adeguati sistemi di smaltimento.

33 DECRETO MINISTERO DELL AMBIENTE 25 MAGGIO 1989 Individuazione dei rifiuti ospedalieri da qualificare come assimilabili ai rifiuti solidi urbani (G.U N. 137)

34 Art I rifiuti speciali provenienti da strutture sanitarie elencati nell allegato 1 al presente decreto, purché non tossici e nocivi, sono assoggettati alle norme previste per lo smaltimento dei rifiuti urbani ai sensi del D.P.R. 915/82, e successive disposizioni modificative ed applicative. Art Le categorie di rifiuti speciali provenienti da strutture sanitarie che necessitano di particolari sistemi di smaltimento, eventualmente previa raccolta differenziata sono riportate, unitamente alle indicazioni della modalità di smaltimento nell allegato 2 al presente decreto.

35 ALLEGATO 1 ELENCO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA STRUTTURE SANITARIE ASSIMILABILI AI RIFIUTI URBANI 1. Rifiuti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie relativamente alla preparazione dei pasti. 2. Rifiuti provenienti dalle attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti dai diversi reparti di degenza, ad esclusione dei reparti che (su certificazione del direttore sanitario) risultano ospitare pazienti affetti da malattie infettive. 3. Rifiuti provenienti da tutte le strutture pubbliche e private, con esclusione dei rifiuti derivanti da medicazioni, dei rifiuti di natura biologica e rispettivi contenitori, dei rifiuti derivanti da attività diagnostiche, terapeutiche e di ricerca, nonché di quelli provenienti da reparti che ospitano pazienti affetti da malattie infettive, o da strutture comunque destinate alla loro cura. 4. Campioni di urine, feci e sangue previa disinfezione. 5. Tutti i rifiuti espressamente esclusi dall assimilabilità ai rifiuti urbani ai sensi dei precedenti punti 2 e 3, ma compresi nelle tipologie previste dal presente decreto, purché sottoposti a trattamento di sterilizzazione.

36 ALLEGATO 1 ELENCO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA STRUTTURE SANITARIE ASSIMILABILI AI RIFIUTI URBANI Categoria Smaltimento 1. Farmaci scaduti 2. Animali provenienti da laboratori e studi medici veterinari 3. Contenitori in vetro di farmaci e di soluzioni per infusione 4. Materiale metallico non ingombrante. Termodistruzione. Termodistruzione. Recupero o smaltimento in discarica di prima categoria previa disinfezione o sterilizzazione ove necessario.. Recupero o smaltimento in discarica di prima categoria previa disinfezione o sterilizzazione ove necessario

37 Categoria 5. Materiali ingombranti 6. Parti anatomiche escluse quelle di cui al successivo punto 7 7. Denti e parti non riconoscibili 8. Materiali inerti provenienti da attività edilizia nonché gessi ortopedici 9. Materiali provenienti da attività di giardinaggio Smaltimento. Recupero o smaltimento in discarica di prima categoria previa disinfezione o sterilizzazione ove necessario.. Forno crematorio cimiteriale o inumazione. Inceneritore. Discarica di seconda categoria tipo A. Discarica di prima categoria

38 Decreto Ronchi D. LGS. 5 FEBBRAIO 1997, N. 22 Attuazione delle direttive CEE 91/156 sui rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi e 94/62 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (G.U N. 278, S.O.)

39 Art. 2 Finalità GESTIONE DEI RIFIUTI 1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente decreto al fine di assicurare un elevata protezione dell ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi. 2. I rifiuti devono essere raccolti o smaltiti senza pericolo per la salute dell uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all ambiente e, in particolare: a) senza determinare rischi per l acqua, l aria, il suolo e per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

40 3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell ordinamento nazionale e comunitario.

41 Art. 6 Definizioni Ai fini del presente decreto si intende per: a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l obbligo di disfarsi; l) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare dei rifiuti di cui al punto D 15 dell allegato B, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa riserva di cui al punto R 13 dell allegato C;

42 m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni: - i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm; - rifiuti pericolosi: devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 mc; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 mc nell anno; - i rifiuti non pericolosi: devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 mc; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 mc nell anno; - il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

43 n) bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato; o) messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti.

44 Art. 7 Classificazione 1. Ai fini dell attuazione del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. 2. Sono rifiuti urbani: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi di cui alla lettera a), assimilati agli urbani per qualità e quantità (sono considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d acqua);

45 c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e);

46 3. Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo; c) i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; i) i rifiuti macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

47 4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell elenco di cui all allegato D sulla base degli allegati G, H ed I. Art. 8 - Esclusioni 1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto gli effluenti gassosi emessi nell atmosfera, nonché in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge: a) i rifiuti radioattivi; b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall estrazione, dal trattamento dall ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento di cave; c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell attività agricola; d) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido; e) i materiali esplosivi in disuso.

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3. Identificazione e classificazione dei rifiuti Revisione 0 Pagina 1 di 7 3. 3.1 Aspetti generali Con il termine di rifiuti, in base al D.lgs del 05/02/1997 n 22 (Decreto Ronchi), si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore necessiti

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