LE ASSOCIAZIONI E LE SOCIETA SPORTIVE DILETTANTISTICHE

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1 LE ASSOCIAZIONI E LE SOCIETA SPORTIVE DILETTANTISTICHE la gestione economica di un club Dott. Angelo Cappuccilli Commercialista Revisore Legale Consigliere Regionale F.I.R. Lombardia

2 Gli enti non commerciali: aspetti generali L'espressione non profit deriva dal termine anglosassone "not for profit organization", che indica tutti gli enti che, senza scopo diretto di lucro, svolgono attività tradizionalmente demandate allo Stato Il settore del non profit comprende una vasta gamma di attività, svolte solitamente da soggetti collettivi (societari, non societari, associativi, eccetera), aventi finalità diverse rispetto a quella (tipica del mondo dell'impresa) della produzione di profitti..

3 FORMA GIURIDICA La prima importante decisione da prendere in fase di costituzione di un ente sportivo riguarda la forma giuridica da assumere: - se l ente è diretto al perseguimento di uno scopo di lucro, dovrà rivestire la forma di una società - se invece il suo scopo non ha carattere economico, potrà rivestire la forma di associazione, fondazione o comitato

4 EVOLUZIONE NORMATIVA Art. 18 Costituzione: libertà di associarsi liberamente; Art. 36 Codice Civile: associazioni non riconosciute e comitati; D.P.R , n.361: modalità di acquisto della personalità giuridica; legge 16/12/91 n. 398: regime fiscale e contabile agevolato; Art. 25 L. 13/05/99 n. 133 (CM 08/03/2000 n.43/e): apportano modifiche sostanziali al regime fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche art. 37, comma 2 legge 21/11/2000 (collegato fiscale 2000): ulteriori modifiche alla disciplina fiscale delle associazioni sportive comma 1, art. 6 D.Lgs. 460/97: perdita della qualifica di ente non commerciale art. 149 TUIR: perdita della qualifica di ente non commerciale art. 27 bis,allegato B D.P.R. 642/72 esenzione imposta di bollo art. 13 bis, comma1 D.P.R. 641/72 esenzione sulle tasse sulle concessioni governative

5 EVOLUZIONE NORMATIVA art. 13 bis, comma1 D.P.R. 641/72 esenzione sulle tasse sulle concessioni governative art 17, comma 2 D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 determinazione irap; C.M. n. 146/E del 04/06/1998; art. 67 (ex 81, comma 1, lettera m), Tuir: tassazione agevolata ai compensi, indennità di trasferta e premi corrisposti dalle associazioni ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica; Provv. M. 02/09/2009 Circ. 12/E 09/04/ EAS; Circolare Ministeriale n. 6/E 24/02/2011 (term. pres. EAS); provvedimenti Agenzia Entrate 16/01/2012; Circolare Ministeriale 9/E del 24/04/2013.

6 EVOLUZIONE NORMATIVA art. 73 lett. a) S.S.D. società sportive dilettantistiche (società di capitali); Art. 73 lett. C) Associazioni riconosciute e non riconosciute; C.M. n. 1/11/151 del 11/02/1992; art. 69 Tuir: elenca tra i redditi diversi i compensi, indennità di trasferta e i premi corrisposti dalle associazioni ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica; art. 90 L. 27 dicembre 2002 n. 289; art. 51 L. 27 dicembre 2002 n. 289; (assicurazione degli Sportivi)

7 EVOLUZIONE NORMATIVA L art. 90 (dai commi 1 a 26) della L. 27 dicembre 2002 n. 289 (legge finanziaria 2003) introduce significative novità di natura fiscale e civile che modificano lo schema normativo dello sport dilettantistico. E possibile dividere i 26 commi in quattro gruppi: dal 1 al 11 riguardano il trattamento tributario delle A.S.D.; dal 12 al 16 l istituzione del fondo di garanzia c/o l Istituto del Credito Sportivo; dal 17 al 23 nuove norme che disciplinano giuridicamente le S.S.D. e le A.S.D. dal 24 al 26 regolamentano la gestione degli impianti sportivi

8 LA NORMATIVA Il legislatore ha dettato un trattamento tributario privilegiato per gli enti sportivi dilettantistici, a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata.

9 LA NORMATIVA Con la legge 398/1991 e l art. 90 della legge 289/2002, il legislatore ha espressamente previsto che gli enti sportivi dilettantistici possono usufruire di un trattamento tributario privilegiato qualora nella fase costitutiva rispettino particolari condizioni e precisamente:

10 ELEMENTI ATTO COSTITUTIVO L Atto Costitutivo deve essere redatto per iscritto. Nello Statuto devono essere espressamente previsti: La denominazione che deve contenere la parola dilettantistica. L oggetto sociale con riferimento all organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l attività didattica.

11 ELEMENTI ATTO COSTITUTIVO L attribuzione della rappresentanza legale dell associazione L assenza di fini di lucro, che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette

12 ELEMENTI ATTO COSTITUTIVO Le norme sull ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati L obbligo di redazione di rendiconti economico finanziari Le modalità di scioglimento dell associazione L obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio

13 ELEMENTI ATTO COSTITUTIVO Deve essere fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

14 RIEPILOGO la denominazione (a.s.d.) l indicazione dello scopo l indicazione del patrimonio l indicazione della sede dell ente le norme sull ordinamento sull amm.ne diritti e obblighi degli associati le condizioni della ammissione degli associati l obbligo di devoluzione a fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento dell ente

15 LA COSTITUZIONE DELLE SOCIETA SPORTIVE DILETTANTISTICHE In linea generale la costituzione di un ente sportivo nella forma di società di capitali non diverge da quelle di qualsiasi altra società. Qualora però l ente voglia beneficiare delle agevolazioni tributarie dovrà escludere le disposizioni che prevedono le finalità di lucro.

16 I PRIMI ADEMPIMENTI FISCALI Registrazione atto costitutivo Il primo adempimento fiscale coincide con la registrazione dell atto costitutivo e dello statuto all Ufficio locale competente dell Agenzia delle Entrate con pagamento dell imposta di registro in misura fissa. Dal 1 gennaio 2014 (200 euro + diritti di segreteria)

17 I PRIMI ADEMPIMENTI FISCALI Attribuzione Codice Fiscale Entro 30 giorni dalla data di costituzione va poi comunicato l inizio attività e presentata la richiesta di attribuzione del numero di Partita IVA (o del codice fiscale se la società intende svolgere solo attività non commerciali). Per effettuare tali adempimenti si utilizza il Modello AA7/10 al quale va allegata una copia dell atto costitutivo e dello statuto dell associazione

18 I PRIMI ADEMPIMENTI FISCALI Attribuzione Codice Fiscale Il Modello AA7/10 può essere presentato: direttamente ad uno qualsiasi degli Uffici locali dell Agenzia delle Entrate,in duplice copia; in unico esemplare, mediante raccomandata postale da inviare ad uno qualsiasi degli Uffici dell Agenzia delle Entrate, allegando copia di un documento di identità del Presidente; in via telematica, direttamente dal richiedente o tramite i soggetti incaricati della trasmissione telematica.

19 COMUNICAZIONE SIAE Condizione indispensabile per l opzione 398 è che i proventi commerciali (tutto ciò che non è donazione o quota associativa) dell associazione non superino l importo massimo di ,00. L opzione è esercitata mediante comunicazione alla SIAE prima dell inizio dell anno solare per cui ha effetto e all Agenzia delle Entrate nella prima dichiarazione presentata successivamente alla scelta. L opzione vincola l ente per un quinquennio

20 IL MODELLO EAS La predisposizione del modello EAS da parte delle associazioni di nuova costituzione (entro 60 giorni) e nel termine del 31 marzo dell anno successivo per comunicare l eventuali variazioni rispetto al modello precedentemente presentato. Gli enti che non provvedono all invio del modello EAS nel termine di sessanta giorni dalla data di costituzione, non possono fruire dei regimi agevolati ai fini delle imposte sui redditi e dell IVA. (art. 148 TUIR e art. 4 D.P.R. 633/72)

21 MODELLO EAS Le società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI, qualora tenute al predetto adempimento, possono assolvere detto onere compilando il primo riquadro contenente i dati identificativi dell ente e del rappresentante legale, e relativamente al secondo riquadro fornendo i dati e le notizie richieste ai righi 4,5,6,25,26,20

22 MODELLO EAS

23 IL MODELLO EAS

24 IL MODELLO EAS

25 IL MODELLO EAS

26 ISCRIZIONE ALLA FEDERAZIONE L associazione deve iscriversi alla Federazione di riferimento allegando i seguenti documenti: Atto costitutivo registrato Documenti identità consiglieri Altri documenti richiesti dalla Federazione di competenza

27 L OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL CONI L art. 7 della legge 27/07/2004 n. 186 prevede che le agevolazioni fiscali previste per la società ed associazioni sportive dilettantistiche si applicano solo alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI quale garante dell unicità dell ordinamento sportivo. Il riconoscimento del CONI attribuisce all ente lo status di associazione sportiva secondo quanto previsto dall art. 5 comma 2 lett. C del D. Lgs. 242/1999.

28 L OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL CONI Per poter essere iscritte nel Registro del CONI le società e associazioni sportive dilettantistiche devono essere affiliate alle Federazioni Sportive nazionali (FSN) alle discipline sportive associate (DSA) o agli enti di Promozione Sportiva (ESP) riconosciuti dal CONI stesso e rinvenibili nell elenco presente nel sito internet del CONI.

29 L OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL CONI L ISCRIZIONE AL CONI DEVE ESSERE RINNOVATA OGNI ANNO

30 LIBRI SOCIALI Sono obbligatori quei libri la cui tenuta è prevista espressamente dallo statuto ovvero in mancanza di una specifica previsione in tal senso risulterà opportuno l istituzione di un adeguato sistema contabile e di registri con il preciso intento di documentare le adunanze e le deliberazioni degli organi dell associazione.

31 LIBRI SOCIALI I libri sociali che qualunque associazione sportiva dilettantistica, indipendentemente dalle dimensioni dovrebbe istituire sono:

32 LIBRI SOCIALI LIBRO SOCI: da utilizzare per annotare, secondo un criterio cronologico, tutti i soci, con le relative generalità, le quote associative pagate, eventuali esclusioni e/o recessi ecc.

33 LIBRI SOCIALI LIBRO VERBALI ASSEMBLEE: è necessario per l annotazione di tutte le delibere assembleari, siano esse ordinarie o straordinarie. Unitamente all assemblea ordinaria di approvazione del RENDICONTO GESTIONALE (bilancio) deve essere trascritto anche quest ultimo.

34 LIBRI SOCIALI LIBRO VERBALI CONSIGLIO DIRETTIVO: necessario per l annotazione dei verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo dell associazione, con particolare riguardo a quelle delibere che comportano un impegno organizzativo e/o economico in capo all associazione

35 LIBRI SOCIALI LIBRO VERBALI COLLEGIO DEI REVISORI (eventuale) La prima nota contabile è funzionale per la redazione, alla fine dell esercizio sociale, di un RENDICONTO GESTIONALE (comunemente denominato bilancio) nel quale oltre ad una situazione economica (proventi ed oneri) dovrà essere riportata una situazione patrimoniale (attività e passività) che possa rendere edotti sia i soci che i terzi (enti pubblici, istituti di credito, organi federali ecc).

36 AGEVOLAZIONI PER LE A.S.D.

37 AGEVOLAZIONI FISCALI LEGGE 398/91 La legge 398 del 16 dicembre 1991 consente l applicazione di un particolare regime fiscale opzionale che prevede particolari modalità di determinazione del reddito d impresa, dell IVA e considerevoli semplificazioni negli adempimenti contabili e fiscali. Per godere di tale agevolazione le società ed associazioni sportive dilettantistiche devono:

38 AGEVOLAZIONI FISCALI Non avere un fine di lucro Essere affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti; Realizzare proventi derivanti dall esercizio di attività commerciale per un importo massimo di euro euro; Comunicare l opzione mediante lettera raccomandata da inviare al competente ufficio SIAE entro 30 giorni dal comportamento concludente

39 AGEVOLAZIONI FISCALI Procedere ogni anno alla redazione di un rendiconto annuale economico/finanziario Redigere un rendiconto con spese ed entrate per ogni raccolta fondi. Tale regime è applicabile anche da parte delle società sportive di capitali.

40 AGEVOLAZIONI FISCALI Da un punto di vista oggettivo l opzione è esercitabile a condizione che nel periodo di imposta precedente a quello di riferimento non siano stati conseguiti ricavi commerciali per un importo superiore ad Euro

41 ENTRATE ISTITUZIONALI Nell'ambito delle attività delle associazioni, sono da considerarsi non commerciali, e quindi non soggetti a tassazione:

42 ENTRATE ISTITUZIONALI le quote associative dei soci e gli altri contributi versati dai soci all'associazione; le donazioni ricevute dall'associazione; i fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente; i corrispettivi ricavati dalla cessione, anche a terzi, di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

43 ENTRATE ISTITUZIONALI Condizione necessaria affinché non si considerino commerciali (c.d. decommercializzazione) le attività dirette all attuazione degli scopi istituzionali, anche quando effettuate a fronte di corrispettivi specifici versati da associati, partecipanti ed iscritti, è che l atto costitutivo e lo statuto dell ente siano conformi alla normativa

44 ENTRATE ISTITUZIONALI SOGGETTI BENEFICIARI DEL CINQUE PER MILLE L Agenzia delle Entrate con la circolare n. 27/E del ha illustrato le modalità per iscriversi negli elenchi per il 5X1000 da parte delle Associazione Sportive. La prima novità presa in esame dalla circolare riguarda l individuazione delle categorie di soggetti che i contribuenti possono scegliere quali beneficiari della quota del cinque per mille.

45 ENTRATE COMMERCIALI LE SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE La normativa fiscale applicabile alle sponsorizzazioni è quella ordinaria che prevede per le sponsorizzazioni una detrazione forfetaria IVA del 10% mentre per le prestazioni pubblicitarie l abbattimento è del 50% (1/3 per i diritti televisivi).

46 ENTRATE COMMERCIALI E opportuno precisare la differenza tra pubblicità e sponsorizzazioni

47 ENTRATE COMMERCIALI PUBBLICITA se l attività promozionale è il rapporto di semplice occasionalità (cartelli collocati ai margini del campo sportivo, pubblicazioni promozionali dell evento sportivo, manifesti striscioni o altri richiami acustici e visivi)

48 ENTRATE COMMERCIALI SPONSORIZZAZIONE se fra la promozione di un nome o di un marchio e l avvenimento sportivo viene istituito uno specifico abbinamento (nome o marchio sulle maglie o sulle tute, manifesto con l indicazione del marchio etc)

49 ENTRATE COMMERCIALI Per quanto riguarda la tassazione IRES (27,5%) in regime 398 introiti di natura commerciale, disponendo l applicazione di una percentuale forfetaria del 3% da calcolarsi sull ammontare complessivo dei ricavi (nel limite di euro ,00) a cui aggiungere a tassazione piena le plusvalenze patrimoniali. Le disposizioni sopra richiamate si applicano alle associazioni che esercitano un attività commerciale e che per tale attività acquisiscono una partita IVA.

50 ENTRATE COMMERCIALI Iscrizione R.E.A. L Agenzia per il terzo settore, con delibera n. 351 del 22 novembre 2011, ha approvato un parere in risposta al seguente quesito pervenuto da un organizzazione non profit. Sussiste l obbligo di iscrizione al R.E.A. per quegli enti che hanno dovuto dotarsi di partita IVA per effetto della rilevanza fiscale attribuita dal legislatore all esercizio di talune attività, ancorché rivolte esclusivamente agli associati

51 ENTRATE COMMERCIALI Iscrizione R.E.A. E considerata attività d impresa anche se rivolta esclusivamente ai soci: un attività di produzione o di scambio di beni o di servizi che esula dalle attività istituzionali dell ente; svolta in modo sistematico o non occasionale; attraverso specifica organizzazione; condotta secondo criteri di obiettività - economicità Gli enti associativi che svolgono - in una dimensione di sussidiarietà e ausiliarietà rispetto all oggetto principale - un attività commerciale riconducibile tra quelle di cui agli artt. 148, co. 4, TUIR e 4, co. 5, D.P.R. 633/72, sono tenuti all iscrizione al REA.

52 PERDITA QUALIFICA DI ENTE NO PROFIT art. 149 T.U.I.R. Le associazioni, e in genere tutti gli enti no profit, devono svolgere prevalentemente attività non commerciale, cioè attività rivolta ai soci, e non indistintamente. rivolta a terzi. Gli enti no profit possono svolgere attività commerciale (pubblicità, vendita di beni o attività a pagamento nei confronti di terzi non soci), ma tale attività non deve mai essere prevalente rispetto all'attività statutaria rivolta ai soci. Questo anche se i proventi dell'attività commerciale vengono utilizzati unicamente per finanziare l'ente.

53 PERDITA QUALIFICA DI ENTE NO PROFIT art. 149 T.U.I.R Le associazioni sportive non sono soggetti a tali vincoli, potendo effettuare, sempre nell'ambito della pratica sportiva, attività commerciale (pubblicità, sponsorizzazione, corsi) anche con prevalenza rispetto alle entrate dell'attività sportiva prevista per i soci.

54 I COMPENSI PAGATI DALLE ASSOCIAZIONI IL TRATTAMENTO FISCALE le associazioni sportive dilettantistiche per realizzare un evento sportivo, generalmente, si avvalgono delle prestazioni di sportivi (atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara, commissari speciali, istruttori accompagnatori, massaggiatori) per le quali erogano compensi, premi, rimborsi e indennità. Il regime fiscale dei compensi corrisposti nell esercizio di attività sportive da qualsiasi organismo che persegue finalità sportive dilettantistiche gode di una disciplina agevolata.

55 I COMPENSI PAGATI DALLE ASSOCIAZIONI Le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall U.N.I.R.E. (Unione nazionale per l incremento delle razze equine), dagli Enti di promozione sportiva e dalle associazioni sportive dilettantistiche rientrano tutti nella categoria dei redditi diversi. Per poter considerare redditi diversi queste somme, occorre necessariamente che la manifestazione sia a carattere dilettantistico (requisito oggettivo) e che i compensi siano corrisposti a dilettanti (requisito soggettivo).

56 I COMPENSI PAGATI DALLE ASSOCIAZIONI Ad esempio, non si possono considerare redditi diversi (art. 67 D.P.R. 917/86) quelli corrisposti ad un arbitro dilettante quando dirige una gara professionistica né i compensi corrisposti ad un atleta professionista se partecipa ad un evento sportivo dilettantistico

57 I COMPENSI PAGATI DALLE ASSOCIAZIONI LE IMPOSTE SUI COMPENSI AGLI SPORTIVI I compensi erogati per queste prestazioni non subiscono alcuna trattenuta Irpef fino all importo di euro. Inoltre, fino a questa cifra, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell Irpef di chi li percepisce il tetto di euro 7500 è in capo al singolo percipiente. Per importi superiori, le associazioni sono invece tenute a trattenere dalle somme pagate una ritenuta irpef del 23 per cento (pari all aliquota del primo scaglione),maggiorata delle addizionali all Irpef.

58 I COMPENSI PAGATI DALLE ASSOCIAZIONI Tale ritenuta si effettua: a titolo d imposta, se la somma corrisposta è compresa tra e ,28 euro; a titolo d acconto, se superiore a ,28. Questo significa che, nel primo caso, la persona che ha percepito il compenso è stata tassata definitivamente e non pagherà sul compenso ricevuto altre imposte ma dovrà considerare questo importo per la determinazione dell aliquota irpef su altri eventuali redditi che dovrà presentare in dichiarazione. Nel secondo caso, viceversa, ha l obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi in cui dovrà riportare l importo ricevuto e la ritenuta subita.

59 I COMPENSI PAGATI DALLE ASSOCIAZIONI Gli sportivi che in un periodo d imposta incassano più compensi da associazioni sportive diverse, devono autocertificare l ammontare complessivo delle somme percepite, in modo da consentire alle stesse di verificare se e su quale importo debba essere effettuata la ritenuta Irpef.

60 I COMPENSI PAGATI DALLE ASSOCIAZIONI LA RITENUTA IRPEF SUI COMPENSI PAGATI DALLE ASSOCIAZIONI Fino a 7500 uro Nessuna ritenuta Da 7.501,00 a ,28 uro Ritenuta a titolo imposta 23% + 1,23% Addizionale Regionale unica su tutto il territorio nazionale (0,90% aumentata con D.L. 201/2011, conv. Legge 214/2011) oltre ,28 uro Rit. acconto del 23% + 1,23% Addizionale Regionale

61 c. I COMPENSI PAGATI DALLE ASSOCIAZIONI AUTOCERTIFICAZIONE REDDITI DA PRESTAZIONI SPORTIVE E RICHIESTA DI RIMBORSO SPESA FORFETARIO Alla società sportiva con sede in - Via - c.a. Ufficio amministrazione Il/La sottoscritto/a nato/a a il, residente C.F. in qualità di atleta/dirigente/tecnico/giudice di gara/altro Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (articolo 76 D.P.R. 445/2000), sotto la propria responsabilità, in relazione al pagamento dei compensi riconosciutimi e di cui alla successiva richiesta per la mia attività sportiva dilettantistica in favore della sopra citata società sportiva Dichiara Di non avere, per l anno solare 2012, alla data odierna maturato reddito per prestazioni sportive dilettantistiche da altri soggetti e che ritengo di non maturarne per tutto il corso dell'anno solare. Ove dovessi percepire altri redditi di tale natura, mi impegno a darne tempestiva comunicazione all'ufficio amministrativo della società sportiva indicata Di avere, per l anno solare 2012, alla data odierna, maturato redditi per prestazioni sportive dilettantistiche non superiori a 7.500,00 e, quindi, di avere diritto a ricevere ulteriori somme in esenzione per (euro ) Di avere, per l anno solare 2012, alla data odierna, maturato redditi per prestazioni sportive dilettantistiche superiori a 7.500,00. Alla luce di tutto quanto sopra chiedo di ricevere la somma di (euro ) a mezzo contanti/bonifico bancario/altro per compensi/premi/rimborsi forfetari/indennità di trasferta relativi all attività da me svolta in vostro favore per il periodo dal al. In fede (firma) Data Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. In fede Data e firma

62 DETRAZIONI FISCALI DETRAZIONE ATTIVITA SPORTIVE RAGAZZI Il Fisco permette di andare a detrarre le spese per le attività sportive che i ragazzi praticano presso gli impianti sportivi, le piscine, le palestre ed altre strutture a patto che l attività individui a tutti gli effetti una pratica sportiva dilettantistica. Soddisfatto tale requisito in sede di dichiarazione dei redditi, si può andare a detrarre la spesa attraverso il meccanismo della detrazione irpef con un aliquota che è pari a 19%. Il tutto a patto che il figlio o i figli, ai fini della detrazione, abbiano un età compresa tra i cinque ed i diciotto anni.

63 DETRAZIONI FISCALI Per ogni figlio si può portare in detrazione un importo massimo pari a 210 euro; la detrazione è ammessa se chiaramente si è in possesso della relativa ricevuta, quietanza, fattura o bollettino di pagamento che deve riportare i dati completi della ditta che ha reso la prestazione, e lo stesso dicasi anche per i dati anagrafici di chi l attività sportiva nel Le ricevute come al solito devono essere conservate ed esibite al Fisco in caso di controlli dopo aver presentato la dichiarazione dei redditi

64 DETRAZIONI FISCALI Ricevuta delle quote associative ed abbonamenti (art.1, comma 319, Finanziaria 2007 e relativo decreto di attuazione) Oggetto: Prestazione sportiva dilettantistica non soggetta ad IVA per mancanza dei presupposti di cui all art. 4, D.P.R. 633/72 ricevuta esente da imposta di bollo ai sensi della tabella Art. 7 ultimo comma, allegata al D.P.R. 642/1972. Il sottoscritto nella qualità di Legale rappresentante dell ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA Attesta di aver ricevuto la somma di. ( ) dal Sig. Residente in - Via n. C.F.: CAUSALE: per l iscrizione annuale e/o abbonamento (quota sociale, ecc.) mensile/trimestrale/annuale per l esercizio di attività sportiva di del minore: nato a il Cf: Altresì si dichiara che per tale somma si ha diritto di usufruire di una detrazione d imposta Irpef pari al 19% dell importo pagato fino ad un massimo di 210,00 su base annua e complessiva per ciascuna persona che effettua il pagamento, ai sensi dell art. 15 comma 1 lett. i-quinques, D.P.R. 917/1986 e relativo Decreto di attuazione. In fede li, firma

65 DETRAZIONI FISCALI LE EROGAZIONI LIBERALI EFFETTUATE DA PERSONE FISICHE Le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche in favore delle associazioni sportive dilettantistiche danno diritto ad una detrazione dall Irpef del 19% (art. 15 TUIR). La detrazione, che va fatta valere in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi (modello 730, modello UNICO), va calcolata su un importo complessivo non superiore a euro per ogni periodo d imposta.

66 DETRAZIONI FISCALI LE EROGAZIONI LIBERALI EFFETTUATE DA PERSONE FISICHE Qualunque sia la somma erogata, per fruire dell agevolazione il versamento deve essere eseguito tramite banca, posta, carte di credito, bancomat, carte prepagate, assegni bancari e circolari non trasferibili intestati all associazione destinataria. La documentazione comprovante l effettuazione delle erogazioni liberali non va allegata alla dichiarazione dei redditi, ma conservata dal contribuente ed esibita, se richiesta, agli uffici competenti dell Agenzia delle Entrate.

67 DETRAZIONI FISCALI L agevolazione spetta anche quando l erogazione è effettuata in favore di società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.

68 DETRAZIONI FISCALI LE EROGAZIONI DELLE SOCIETÀ ED ENTI La detrazione prevista per le persone fisiche (19 per cento su un importo massimo di euro per periodo d imposta) può essere fruita anche dalle società e dagli enti commerciali e non. Riguardo alle modalità di versamento valgono le stesse regole previste per le persone fisiche(banca, posta, carte di credito).

69 ESCLUSIVA ATTIVITA ISTITUZIONALE I REGISTRI CONTABILI DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE CHE SVOLGONO ESCLUSIVAMENTE ATTIVITA ISTITUZIONALE Esse non hanno obblighi di natura contabile, anche se si ritiene opportuna l istituzione di un REGISTRO DI PRIMA NOTA ove annotare tutte le entrate e le uscite dell associazione sia in contanti che avvalendosi di un conto corrente bancario o postale.

70 ESCLUSIVA ATTIVITA ISTITUZIONALE LA REDAZIONE DEL RENDICONTO GESTIONALE Si ha il compito di redigere di norma entro tre/quattro mesi dalla chiusura dell esercizio sociale. (consuntivo) Il rendiconto deve contenere un ipotesi per l annualità futura (preventivo) ed essere sottoposto all approvazione dell assemblea.

71 ESCLUSIVA ATTIVITA ISTITUZIONALE Per poter applicare pienamente le disposizioni previste della L. 289/02 è previsto che le società e le associazioni sportive dilettantistiche siano in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI che viene definito GARANTE DELL UNICITA DELL ORDINAMENTO SPORTIVO NAZIONALE e UNICO ORGANISMO CERTIFICANTE DELLA EFFETTIVA ATTIVITA SPORTIVA SVOLTA DALLA SOCIETA E DALLE ASSOCIAZIONI DILETTANTISTICHE.

72 OBBLIGHI CONTABILI Le associazioni sportive dilettantistiche, oltre ai già noti regimi contabili ordinario e semplificato, possono optare, al verificarsi di determinati presupposti, per due regimi che prevedono modalità di determinazione forfetaria del reddito e rilevanti semplificazioni contabili e fiscali. I regimi adottabili in questione si articolano come segue:

73 OBBLIGHI CONTABILI Regime contabile ordinario Regime contabile semplificato - Regimi contabili forfettari: Regime ex. art. 145 TUIR Regime ex. Legge 398/91

74 OBBLIGHI CONTABILI Regime contabile ordinario Gli enti non lucrativi, qualora nell ambito dell attività commerciale esercitata abitualmente abbiano realizzato un volume d affari superiore ad euro nel caso di prestazione di servizi ovvero ad euro nel caso di attività economiche commerciali diverse dalle precedenti, dovranno adottare un regime di contabilità ordinaria.

75 OBBLIGHI CONTABILI Regime contabile ordinario I soggetti in contabilità ordinaria hanno l obbligo di tenere i seguenti registri: registri IVA (acquisti, fatture vendita e corrispettivi); registro dei beni ammortizzabili; libro giornale; libro degli inventari; libro mastro scritture di magazzino.

76 OBBLIGHI CONTABILI Regime contabile ordinario Il reddito imponibile viene determinato sulla base della differenza tra componenti positivi e negativi di reddito, tenuto conto delle riprese in aumento e in diminuzione previste dalla normativa fiscale. L iva da versare all Erario verrà determinata come differenza tra IVA sulle vendite e quella sugli acquisti, tenuto conto della diversa detrazione dell imposta prevista dalla normativa fiscale.

77 OBBLIGHI CONTABILI Regime contabile semplificato Il regime di contabilità semplificata viene considerato il regime naturale per gli enti che, non avendo optato volontariamente per il regime ordinario di cui sopra ovvero per i regimi contabili forfettari, abbiano realizzato nell esercizio precedente un volume d affari relativo all attività commerciale per prestazione di servizi inferiore ad euro ovvero per le altre attività commerciali diverse dai servizi inferiori ad euro

78 OBBLIGHI CONTABILI Regime contabile semplificato Tale regime contabile si differenzia dal precedente per alcune semplificazioni quali la mancata tenuta del Libro giornale e Libro degli inventari nonché delle scritture di magazzino. La determinazione del reddito imponibile e la disciplina IVA rimangono invariati rispetto al regime contabile ordinario. Le società sportive dilettantistiche, qualora adottino la forma giuridica della società di capitali, non potranno applicare il regime di contabilità semplificata in quanto civilisticamente obbligate alla tenuta del Libro giornale e del Libro degli inventari.

79 OBBLIGHI CONTABILI Regimi contabili forfetari Regime forfetario degli enti non commerciali (ex art. 145 Tuir) Questo regime, disciplinato dall art. 145 del TUIR è applicabile a tutti gli enti non commerciali che non abbiamo realizzato nell esercizio precedente (ovvero ragguagliati ad anno) proventi commerciali derivanti da prestazioni di servizi superiori ad euro ,14 o da altre attività commerciali non superiori ad euro ,90.

80 OBBLIGHI CONTABILI Regimi contabili forfetari Tale regime prevede un trattamento di favore relativamente alle imposte sul reddito, mantenendo invariati sia il trattamento fiscale che gli obblighi ai fini IVA, per i quali permangono applicabili i criteri generali. A livello civilistico le agevolazioni sono paragonabili al regime contabile semplificato di cui sopra.

81 OBBLIGHI CONTABILI Regimi contabili forfetari Questo regime di determinazione del reddito prevede l applicazione di coefficienti di redditività all ammontare dei ricavi conseguiti nell esercizio di attività commerciali. Questi coefficienti di redditività sono determinati in misura differente in funzione sia del tipo di attività commerciale svolta che degli scaglioni di ricavo (come desumibili dalla seguente tabella).

82 OBBLIGHI CONTABILI Scaglioni di ricavi per attività esercitata Tipologia di attività Coefficiente applicato Scaglioni di ricavi 15% Fino a ,70 Prestazione di servizi 25% Oltre ,71 fino a ,14 10% Fin o a ,84 Altre attività 15% Oltre ,85 fino a ,90

83 OBBLIGHI CONTABILI Regimi contabili forfetari Al reddito determinato applicando i coefficienti di redditività di cui sopra vanno poi aggiunti i seguenti componenti positivi del reddito d'impresa: - plusvalenze (art. 86 Tuir); - sopravvenienze attive (art. 88 Tuir); - dividendi e interessi (art. 89 Tuir); - proventi immobiliari (art. 90 Tuir).

84 OBBLIGHI CONTABILI Regimi contabili forfetari La scelta per l applicazione del regime agevolato avviene per comportamento concludente (DPR 442/1997); deve essere inoltre presentata comunicazione alla SIAE prima dell inizio dell anno solare, mentre all Agenzia delle Entrate la scelta viene comunicata nella prima dichiarazione che l Ente presenta successivamente alla scelta effettuata, allegando alla dichiarazione dei redditi il quadro VO della dichiarazione IVA e barrando la casella del frontespizio di Unico. L opzione è vincolante per almeno 5 anni.

85 OBBLIGHI CONTABILI Regime forfetario ex L. 398/91 Il regime di favore di cui alla L. 398/91, inizialmente rivolto agli enti associativi operanti nello sport dilettantistico, prevede una serie di agevolazioni fiscali e contabili particolarmente rilevanti.

86 OBBLIGHI CONTABILI GLI OBBLIGHI CONTABILI E LA DETERMINAZIONE DELL IVA EX L. 398/91 Le Associazioni sportive dilettantistiche che optano per la Legge 398/91 sono esonerate dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili e possono non assolvere agli obblighi relativi alla registrazione delle fatture emesse, alla liquidazione e alla dichiarazione IVA.

87 OBBLIGHI CONTABILI GLI OBBLIGHI CONTABILI E LA DETERMINAZIONE DELL IVA EX L. 398/91 Le Società sportive costituite sotto forma di Società di capitali sono comunque obbligate, ai fini civilistici, della tenuta delle scritture contabili (C.M. 21/2003).

88 OBBLIGHI CONTABILI GLI OBBLIGHI CONTABILI E LA DETERMINAZIONE DELL IVA EX L. 398/91 Quanto al regime di imposizione ai fini IVA, i soggetti che hanno esercitato l opzione per l applicazione della legge 398/91 permangono i seguenti obblighi: emissione delle fatture di sponsorizzazione, pubblicità e cessione di diritti radio televisivi con conseguente numerazione progressiva e conservazione; numerazione progressiva e conservazione delle fatture di acquisto;

89 OBBLIGHI CONTABILI GLI OBBLIGHI CONTABILI E LA DETERMINAZIONE DELL IVA EX L. 398/91 Annotare anche con un unica registrazione, entro il giorno 15 del mese successivo, l ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento, conseguiti nell esercizio dei attività commerciali. certificazione dei corrispettivi relativi alle somme corrisposte dal pubblico in caso di manifestazioni sportive dilettantistiche, in alternativa a biglietterie automatizzate o a misuratori fiscali con rilascio di titoli d ingresso o abbonamenti;

90 OBBLIGHI CONTABILI GLI OBBLIGHI CONTABILI E LA DETERMINAZIONE DELL IVA EX L. 398/91 in caso di attività commerciale, annotazione nel registro dei corrispettivi entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento; effettuazione dei versamenti trimestrali IVA con modello F24 entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento;

91 OBBLIGHI CONTABILI GLI OBBLIGHI CONTABILI E LA DETERMINAZIONE DELL IVA EX L. 398/91 entro il 16 maggio, relativamente al I trimestre, con codice 6031 entro il 16 agosto, relativamente al II trimestre, con codice 6032 entro il 16 ottobre, relativamente al III trimestre, con codice 6033 entro il 16 febbraio, relativamente al IV trimestre, con codice 6034

92 OBBLIGHI CONTABILI GLI OBBLIGHI CONTABILI E LA DETERMINAZIONE DELL IVA EX L. 398/91 Particolare attenzione deve essere prestata alla determinazione dell IVA, la quale viene calcolata seguendo il regime normale in riguardo alle attività commerciali non connesse all attività istituzionale, mentre, per l esercizio dei attività commesse a quella istituzionale, tutti i ricavi/proventi sono soggetti alla detrazione forfetaria applicata in base alla tipologia di reddito conseguito

93 OBBLIGHI CONTABILI GLI OBBLIGHI CONTABILI E LA DETERMINAZIONE DELL IVA EX L. 398/91 Applicare l IVA con le modalità di cui all art. 74 cioè senza dichiarazione e senza obbligo generalizzato di fatturazione con detrazione forfetaria intrattenimento di giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR 640/72 1/2 (l IVA da versare sarà pari al 50% dell IVA calcolata sull imponibile)

94 OBBLIGHI CONTABILI GLI OBBLIGHI CONTABILI E LA DETERMINAZIONE DELL IVA EX L. 398/91 cessioni o concessioni di diritti radiotelevisivi connessi all intrattenimento 1/3 (l IVA da versare sarà pari al 33,33% dell IVA calcolata sull imponibile) sponsorizzazioni connesse all intrattenimento 1/10 (l IVA da versare sarà pari al 90% dell IVA calcolata sull imponibile) Pubblicità (cartellonistica) 1/2 (l IVA da versare sarà pari al 50% dell IVA calcolata sull imponibile)

95 OBBLIGHI CONTABILI GLI OBBLIGHI CONTABILI E LA DETERMINAZIONE DELL IVA EX L. 398/91 redazione di apposito rendiconto entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio, il quale deve evidenziare, anche per mezzo di una relazione illustrativa, entrate e spese relative a ciascuna singola manifestazione;

96 OBBLIGHI CONTABILI L art.37 c.5 della Legge 342/2000 stabilisce che tutti i versamenti effettuati a favore, nonché i pagamenti di importi uguali o superiori a 516,46 effettuati dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche devono essere effettuati tramite conti correnti bancari o postali, o comunque tramite mezzi che consentano adeguati controlli da parte dell Amministrazione finanziaria L aspetto sanzionatorio non è di poco conto in quanto prevede la decadenza delle agevolazioni di cui alla legge 398/91 e/o l applicazione della sanzione amministrativa da 258,00 a 2065,00.

97 ALTRE ENTRATE LA RACCOLTA DEI FONDI Le associazioni che hanno scelto il regime contabile agevolato possono usufruire di un regime fiscale agevolato per la raccolta dei fondi. Più precisamente, i fondi che le associazioni si assicurano attraverso le raccolte pubbliche non concorrono a formare il reddito delle stesse e, pertanto, sono esenti da imposte.

98 ALTRE ENTRATE Per fruire dell agevolazione occorre però che l evento nel corso del quale avviene la raccolta sia: occasionale; pubblico; concomitante con ricorrenze, campagne di sensibilizzazione, celebrazioni.

99 ALTRE ENTRATE Inoltre, è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni: 1. il numero di eventi durante un periodo d imposta non può essere superiore a due; 2. il limite massimo dei fondi raccolti nell anno non deve superare l importo di ,69 euro. Per ogni raccolta di fondi, l associazione deve redigere,entro quattro mesi dalla chiusura del periodo d imposta, un rendiconto con l indicazione delle entrate e delle spese relative ad ogni manifestazione effettuata e una relazione illustrativa.

100 ALTRE ENTRATE RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA RACCOLTA FONDI... DEL... Descrizione dell iniziativa/manifestazione pubblica L associazione..., in data... ha posto in essere un iniziativa/manifestazione denominata..., al fine di raccogliere fondi da destinare al progetto: (descrizione dell iniziativa e delle finalità)... Modalità di raccolta fondi (Entrate) In relazione alla manifestazione sono stati raccolti fondi per un totale di... (totale entrate). Le donazioni libere si riferiscono ai contributi e donazioni su c/c bancario postale ottenuti da società ed enti privati/pubblici per un totale di... Le entrate relative alla manifestazione si riferiscono, invece, ai fondi raccolti durante le giornate di sensibilizzazione da parte dei nostri volontari, per un totale di... Spese relative alla manifestazione (USCITE) Per la raccolta fondi sono state sostenute spese relative all acquisto di... beni (n. dei beni/qualità, prezzo unitario)... Le altre spese sono relative a... (dettaglio spese con relativo importo). I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari ad... Lì,... Il Presidente

101 ALTRE ENTRATE LA TASSAZIONE DEI PROVENTI CONSEGUITI ATTRAVERSO LA RACCOLTA FONDI NON OLTRE 2 EVENTI PER ANNO RACCOLTA FINO a ,69 euro non imponibili per Iva e Imposte dirette RACCOLTA SUPERIORE a ,69 euro imponibili per le Imposte dirette i proventi oltre il limite non imponibili ai fini Iva

102 ALTRE ENTRATE OLTRE 2 EVENTI PER ANNO non imponibili i proventi dei primi due eventi imponibili (anche per Iva) i proventi ricavati dalle manifestazioni successive (anche se le prime due non hanno superato i ,69 euro)

103 ALTRE ENTRATE Tali soggetti sono elencati dal comma 5 dell articolo 3 della Finanziaria 2008, il quale è stato modificato dall articolo 45 del decreto legge 248/2007, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) disciplinate dall articolo 10 del D.lgs 460/1997; le associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri, nazionale, regionali e provinciali, previsti dall articolo 7 della legge 383/2000; le associazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente nei settori di attività indicati dall articolo 10, comma 1, lettera a), del D.lgs 460/1997 (settori di attività delle Onlus);

104 ALTRE ENTRATE le fondazioni nazionali di carattere culturale gli enti della ricerca scientifica e universitaria gli enti della ricerca sanitaria le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge.

105 ALTRE ENTRATE le fondazioni nazionali di carattere culturale gli enti della ricerca scientifica e universitaria gli enti della ricerca sanitaria le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge.

106 COMPENSI AMMINISTRATORI LE SOMME CORRISPOSTE AGLI AMMINISTRATORI I compensi per l attività svolta La tassazione delle somme che le associazioni pagano ai loro amministratori dipende non solo dal tipo di rapporto intercorrente tra associazione e amministratore, ma anche dall attività abitualmente esercitata da quest ultimo.

107 COMPENSI AMMINISTRATORI In particolare: se l amministratore svolge l attività con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, il compenso percepito costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. In questo caso l associazione deve effettuare una ritenuta d acconto sui compensi corrisposti, come farebbe per un lavoratore dipendente; se l attività di amministrazione è svolta da liberi professionisti (commercialisti, ragionieri, eccetera), i compensi pagati rientrano tra i redditi di lavoro autonomo e l associazione applicherà la ritenuta prevista per tale tipo di reddito.

108 COMPENSI AMMINISTRATORI Si tratta in sostanza di somme concesse all amministratore quando per svolgere il suo mandato è costretto a recarsi in un comune diverso da quello della sede di lavoro. Sono previste tre diverse forme di rimborsi: il rimborso forfetario (o indennità di trasferta), che è quello per il cui pagamento non occorrono giustificativi di spesa; il rimborso pagato non è soggetto a tassazione fino a 46,48 euro per giorno se la trasferta è in Italia, fino a 77,47 euro per le trasferte all estero. In questi importi non si considerano le spese di viaggio e di trasporto. Se si fruisce gratuitamente di alloggio o di vitto, i limiti indicati prima sono ridotti di 1/3 (di 2/3 nel caso in cui si usufruisca sia di alloggio che di vitto). Tale trattamento si applica solo per lavoratori dipendenti.

109 COMPENSI AMMINISTRATORI il rimborso analitico, che è quello completamente escluso da tassazione, purché debitamente documentato con i giustificativi di spesa, e riguarda le spese sostenute per vitto, alloggio, viaggio e trasporto. Eventuali rimborsi di spese di viaggio riconosciuti per raggiungere la sede di lavoro partendo dalla propria residenza sono da considerarsi reddito imponibile, anche se l abitazione si trovi in un altro Comune. il rimborso misto, che comprende sia l indennità di trasferta che il rimborso delle spese documentate.

110 ALTRE INDENNITA Può accadere che l associazione rimborsi all amministratore una somma forfetaria quando per le trasferte egli utilizzi il mezzo proprio di trasporto (la cosiddetta indennità chilometrica). Questa somma non è soggetta a tassazione fino ad un determinato importo che varia a seconda del mezzo che si utilizza. Le tabelle contenenti questi importi, cui far riferimento, sono annualmente stabilite dall ACI. La parte eccedente costituisce reddito imponibile. L indennità corrisposta deve invece essere tassata quando la trasferta è effettuata nell ambito del territorio comunale.

111 ALTRE INDENNITA LIMITI indennità di trasferta vitto alloggio e trasferta per Atleti allenatori e preparatori Fino ad uro 46,48 giorno in Italia Fino ad uro 77,47 se all estero L indennità corrisposta deve invece essere tassata quando la trasferta è effettuata nell ambito del territorio comunale.

112 IL MODELLO UNICO Le associazioni sportive dilettantistiche che in un esercizio hanno svolto attività commerciale, devono presentare un modello unificato che include più dichiarazioni fiscali (redditi, Irap, Iva,): il Modello UNICO Enti non commerciali ed equiparati.

113 IL MODELLO UNICO Ai fini IRES, l Ente in regime 398/91 determina il reddito imponibile applicando un coefficiente stabilito dall art. 2, c.5 della medesima Legge, cioè il 3% del reddito, successivamente aumentato delle plusvalenze patrimoniali.

114 IL MODELLO UNICO Il quadro RG del Modello Unico Enti non Commerciali si utilizza per la determinazione del reddito delle associazioni sportive dilettantistiche. Possono utilizzare tale quadro le A.S.D. che in un esercizio hanno svolto attività commerciale con ricavi per un importo inferiore ad Euro ,00.- I proventi commerciali devono essere individuati con il criterio di cassa.

115 LA DICHIARAZIONE IRAP Quadro IE enti non commerciali: Sez I: Attività non commerciale Sez II: Attività commerciale Sez III: Soggetti in regime forfettario Particolare attenzione per: - Costo del lavoro promiscuo: ripartizione in base al rapporto entrate commerciali su entrate totali - Indennità, rimborsi, premi e compensi per attività sportive dilettantistiche - Deduzioni

116 LA DICHIARAZIONE IRAP L articolo 17, comma 2, D.P.R. 446/1997, consente di determinare il valore della produzione netta, in alternativa alle modalità ordinarie, aumentando il reddito, calcolato forfetariamente, dei seguenti importi: delle retribuzioni relative al personale dipendente; dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi ed ai collaboratori a progetto; dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente; degli interessi passivi. Sez I: Attività non commerciale Sistema retributivo: la base imponibile è determinata in base alla somma di: - Retribuzioni personale dipendente; - Redditi assimilati al lavoro dipendente; - Compensi per collaborazioni - Compensi per lavoro autonomo non abituale

117 LA DICHIARAZIONE IRAP Sez II: Attività commerciale La base imponibile viene determinata con le modalità delle imprese commerciali, in base ai dati della contabilità semplificata o ordinaria: - Valore della produzione meno - Costi della produzione deducibili (rif. Art.2425, C.C.)

118 LA DICHIARAZIONE IRAP Sezione III: Soggetti in regime forfettario L articolo 17, comma 2, D.P.R. 446/1997, consente di determinare il valore della produzione netta, in alternativa alle modalità ordinarie, aumentando il reddito, calcolato forfetariamente, dei seguenti importi: delle retribuzioni relative al personale dipendente; dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi ed ai collaboratori a progetto; dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente; degli interessi passivi. Le associazioni che svolgono attività istituzionale e commerciale, che hanno scelto il regime fiscale agevolato, (Legge 398/91) calcolano la base imponibile Irap sommando al reddito ottenuto ai fini Ires (applicando cioè il coefficiente di redditività del 3 per cento sui proventi commerciali conseguiti (art. 2, c.5) i fini successivamente aumentato delle plusvalenze patrimoniali.

119 LA DICHIARAZIONE IRAP L articolo 17, L articolo comma 17, comma 2, D.P.R. 2, D.P.R. 446/1997consente 446/1997, di determinare consente il valore di determinare della il valore produzione della netta, in produzione netta, in alternativa alle alternativa modalità alle modalità ordinarie, aumentando ordinarie, il reddito, aumentando il reddito, calcolato forfetariamente, dei seguenti dei seguenti importi: importi: delle retribuzioni relative personale delle retribuzioni dipendente; relative al personale dipendente; dei compensi dei compensi spettanti spettanti ai collaboratori ai coordinati e continuativi coordinati ed ai collaboratori e continuativi ed a ai progetto; collaboratori a progetto; dei compensi dei compensi per prestazioni per prestazioni di di lavoro lavoro autonomo non esercitate autonomo abitualmente; non esercitate abitualmente; degli interessi degli interessi passivi passivi.

120 LA DICHIARAZIONE IRAP Per le società di capitali (S.S.D.) si utilizza il Quadro IC (NO Quadro IE enti non commerciali) Regimi: - Ordinario Sezione I (società di capitali, art.5, DLgs.446/1997) - Forfettario Sezione V (enti non commerciali in regime forfettario)

121 IL MODELLO 770 L obbligo di presentare il modello 770 scatta nel caso in cui l associazione abbia corrisposto in un periodo d imposta somme a titolo di: indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spese, premi e compensi dell attività sportiva; per l esercizio diretto compensi per collaborazioni amministrativo - gestionale; di carattere compensi agli amministratori; retribuzioni ai dipendenti.

122 IL MODELLO 770 In questi casi l associazione sportiva assume la veste di sostituto d imposta e ha l obbligo: di rilasciare (entro il mese di febbraio dell anno successivo a quello in cui i compensi sono stati corrisposti) ai destinatari delle somme una certificazione annuale in cui sono riepilogati gli importi pagati e le ritenute operate; di predisporre e trasmettere all Agenzia delle Entrate, in via telematica, il modello 770.

123 IL MODELLO 770 La dichiarazione dei sostituti d imposta è costituita da due modelli: il Modello 770/Semplificato e il Modello 770/Ordinario. In relazione alle ritenute operate e alle operazioni effettuate nell anno, l associazione deve compilare e presentare uno o entrambi i modelli.

124 IL MODELLO 770 Riferimenti normativi: Art. 67, 1 comma lett. M) e art. 69 D.P.R /12/1986 Art. 25 comma 1 Legge 13/05/1999 Art. 90 Legge 289 del 27/12/2002 Provv. Agenzia Entrate 16/01/2012 e 18/05/2012

125 IL MODELLO 770

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