dott. Claudio Marangoni SENTENZA contro

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1 SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A N. R.G. 4848/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO - Sezione specializzata in materia di impresa A - Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Claudio Marangoni Presidente dott. Alessandra Dal Moro Giudice Relatore dott. Alima Zana Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4848/2015 promossa da: GRAFICHE AGEMA S.P.A. (C.F ), con il patrocinio dell avv. STRACCA RICCARDO FELICE e dell avv., elettivamente domiciliat in CORSO ITALIA, MILANO, attore AGEMA ROSSO S.R.L. (C.F ), con il patrocinio dell avv. STRACCA RICCARDO FELICE e dell avv., elettivamente domiciliat in CORSO ITALIA, MILANO attore contro AEMA SRL (C.F ), con il patrocinio dell avv. ARDIZZONE DARIO e dell avv. MONTEVERDE MARCO (MNTMRC74S11F205U) VIA G. LEOPARDI MILANO;, elettivamente domiciliat in VIA G. LEOPARDI 31 MILANO, presso convenuto CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli di p.c. depositati pagina 1 di 5

2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La società Grafiche Agema S.p.A. e la società Agema Rosso s.r.l. hanno convenuto in giudizio la società Aema s.r.l. oggi Emanuele Marazzi full communication s.r.l., chiedendo al Tribunale di inibire alla società convenuta di compiere concorrenza sleale con utilizzo di nome e marchio Aema o con altro atto a creare confusione con le società attrici e i loro prodotti e servizi e la condanna della società Aema s.r.l./emanuele Marazzi full comunication al risarcimento dei danni. Le società attrici hanno sostenuto che la società Aema s.r.l. avrebbe emesso fatture e ricevuto pagamenti per lavori svolti in realtà dalle stesse mediante risorse interne e terzi fornitori da loro retribuiti. In particolare le attrici hanno indicato: Sviluppo del marchio WIDIBA per il committente Monte dei Paschi di Siena Impaginazione bilanci CSE (Consorzi servizi bancari Soc. Cons. a r.l.) Commesse del Gruppo Banca Popolare di Milano (BPM): prodotto Big Book Edition, Club soci BPM, integrazione del canale DM (acronimo di Direct Marketing) per la BPM; Apertura account invio DEM (acronimo di Direct Electronic Mail) per BPM; Un anno di comunicazione 2013; Bilancio sociale Gruppo BPM ; parte attrice reputa che dette commesse sarebbero state sottratte da Aema, essendo BPM un proprio cliente storico; parte convenuta ha contestato l assunto sostenendo che il rapporto con BPM, ha riguardato attività creative nell ambito della comunicazione, frutto dell abilità imprenditoriale e della creatività della sig.ra Pollastrini (a.u. della società), mentre le attrici avrebbero svolto per BPM attività di natura diversa, fatturandole autonomamente. La società convenuta, che ha cambiato nome a far data dal da aema s.r.l a Emanuele Marrazzi full Comunication s.r.l. (doc.1), ha chiesto il rigetto delle domande attrici in quanto infondate. Ha in particolare depositato un accordo transattivo del ( doc. 11) che concerne, tra l altro anche i fatti oggetto della presente controversia. Tanto che con la prima memoria ex art.183, co.vi c.p.c. le attrici hanno proposto un eccezione riconvenzionale (ritenuta da parte convenuta inammissibile in quanto tardiva) volta all accertamento degli inadempimenti della convenuta Aema s.r.l. odierna Emanuele Marazzi Full Comunication s.r.l., ex art.1460 c.c. all accordo transattivo del 12 febbraio prodotto ex adverso. Il giudice istruttore ha ammesso alcune prove testimoniali con ordinanza con la quale ha tuttavia posto alle parti la questione dell effetto estintivo della lite prodotto della transazione intervenuta medio tempore tra le parti. * Ciò premesso si osserva: Il presente contenzioso si inserisce nel quadro di un aspro conflitto familiare e imprenditoriale che coinvolge gli eredi di Egidio Marazzi, fondatore delle società attrici (oltre che delle società Agema Oro s.r.l., Agema Blu s.r.l., Agema Verde s.r.l., tutte impegnate in attività stampa), e della Immobiliare IME s.a.s, titolare dei 54 immobili ove venivano investiti i proventi dell attività, nonché della maggioranza del capitale di Grafiche Agema e dell intero capitale di Agema Rosso; i quali eredi, alla morte del sig. Marazzi hanno costitiuto un trust denominato Lorymar, in cui confluivano quasi tutte le loro partecipazioni nella società immobiliare (il 99,6%); con provvediemnto la IME s.a.s è stata posta in liquidazione; si tratta di un contenzioso che vede contrapposti i membri della famiglia su diversi fronti e per cui si rimanda alla narrativa della conclusionale della convenuta (pag. 1-15). pagina 2 di 5

3 Rispetto a detto quadro d insieme, per quel che qui viene contestato dalle due società attrici alla convenuta, rilevano due fatti: il cambiamento del nome della società convenuta e l accordo transattivo intervento medio tempore. 1. La società convenuta ha cambiato nome sin dal , un giorno prima di ricevere la notifica dell atto di citazione nel presente giudizio; onde, a prescindere dalla valutazione della idoneità a creare confusione del nome precedente che parte convenuta assume fosse aema e non Aema, è venuto meno l interesse ad ottenere un inibitoria nei termini richiesti dalle società attrici poiché il nuovo nome della società è del tutto diverso da quello delle due attrici, individua chiaramente la diversa titolarità dell impresa, e non è idoneo a confondere la clientela; del resto l attuale giudizio di cognizione è stato preceduto da una fase cautelare introdotta ex art. 700 c.p.c., dalle società Grafiche Agema s.p.a., Agema rosso s.r.l., Agema Oro s.r.l., Agema Blue s.r.l. e Agema Verde s.r.l., contro la società Aema s.r.l. ed Emanuele Marazzi, tesa ad ottenere l inibitoria di attività in concorrenza sleale e il sequestro conservativo, conclusasi con ordinanza del 5 marzo 2015 con cui il Tribunale aveva già respinto la cautela ritenendo che, pur sussistente il profilo del fumus boni iuris, la modifica della denominazione sociale della società Aema s.r.l. in Emanuele Marazzi full communication s.r.l. avesse fatto venir meno il presupposto del periculum in mora. Resta, quindi, da valutare la sussistenza del fondamento della domanda di risarcimento dei danni per i fatti allegati, che, a ben vedere, proprio per come allegati non costituiscono neppure atti di sviamento di clientela frutto della confusione artatamente creata mediante l uso di un nome dell impresa simile a quello delle attrici, bensì atti di indebita fatturazione di commesse in tesi ricevute e portate a termine dalle attrici. In ogni caso il tema risulta irrilevante così come superflua appare l istruttoria svolta in proposito - alla luce dell accordo transattivo prodotto in atti. 2. L accordo transattivo del è stato sottoscritto da tutte le società del gruppo Agema (Grafiche Agema s.p.a., Agema rosso s.r.l., Agema Oro s.r.l., Agema Blue s.r.l. e Agema Verde s.r.l., attraverso Ettore Marazzi), da IME s.a.s ( tramite Lorenza Trivella, socio accomandatario e madre di Emanuele Marazzi, la quale ha firmato anche in proprio per gli obblighi assunti personalmente), da Emanuele Marazzi s.r.l. (tramite Emanuele Marazzi che ha firmato anche in proprio per gli obblighi assunti personalmente). Esso riguarda tutti gli aspetti che in quel momento contrapponevano Emanuele Marazzi e le società del Gruppo Agema. In particolare i punti da 1-10 riguardano la disciplina dei rapporti interni tra Emanuele e i fratelli Ettore e Margherita (cui cede le sue quote di Grafiche Agema), la sua uscita da Grafiche Agema con definizione dei rapporti aperti (acquisto vettura, subentro nel contratto di locazione dell appartamento da lui utilizzato come abitazione di proprietà di IME, cessione alla madre della quota del credito per il trattamento di fine mandato del padre), lo scioglimento del trust lorymar, la rinuncia di tutti i soci IME ad eventuali utili pregressi. I punti 11 e 12 riguardano espressamente i fatti oggetto del presente contenzioso: Grafiche Agema s.p.a. ed Agema Rosso s.r.l..a definizione transattiva della vertenza Agema/Emanuele- Emanuele Marazzi s.r.l : appare evidente che con l accordo parola le parti avevano inteso porre termine anche alla lite oggetto del presente giudizio, iniziata un mese prima, per fatti tutti antecedenti. Peraltro detta interpretazione è un fatto pacifico in causa, dato che le società attrici si sono limitate a contestarne l efficacia ex art c.c. per inadempimento della convenuta, pagina 3 di 5

4 allegando, quali condotte inadempienti in tal senso rilevanti (cfr nella memoria 183 VI n. 1 c.p.c., pag.10-17): a) l inadempimento dell obbligo di Emanuele Marazzi previsto ai punti 5 e 6, ovvero la prestazione del consenso, privo di qualsiasi condizione, allo scioglimento del Trust ; b) l inadempimento di Emanuele Marazzi e Aema alle prestazioni di cui ai punti 13 e 14, ove si afferma Emanuele si fa garante facilitatore di contratti Grafiche Agema/BPM.. ( punto 13) e I rapporti commerciali tra Grafiche Agema spa ed Emanuele Marazzi sono regolati da un gentlemen agreement per il quale Grafiche Agema spa è ritenuta sub fornitore preferenziale. Del tutto tardiva ed inammissibile è, invece, l eccezione 1 di inefficacia dell accordo in quanto non ratificato dall Assemblea della società Grafiche Agema s.p.a., sollevata solo in sede di difese conclusionali. Ciò posto e a proposito della eccepita risoluzione dell accordo in parola si osserva: l eccezione riconvenzionale volta a paralizzare l eccezione di estinzione del rapporto contenzioso oggetto di lite introdotta in causa con la comparsa di costituzione è inammissibile poiché tardiva, invero l attore avrebbe dovuto proporre detta eccezione alla prima udienza di trattazione ex art. 183 VI comma 5 c.p.c.; anche a voler ritenere l eccezione ammissibile in quanto la convenuta, pur introducendo il fatto della transazione con la prima memoria, non ne avrebbe invocato il valore estintivo (rilevato dal giudice d ufficio) si tratta, comunque, di eccezione infondata sotto plurimi profili : a) al fine di superare l efficacia dell accordo non può certo invocarsi l art c.c., ovvero l eccezione di inadempimento, la quale consente alla parte richiesta di adempiere ad una prestazione di solo eccepire l inadempimento della controparte, e non comporta alcun effetto risolutorio, anzi: il fatto stesso di invocare detta norma implica l efficacia dell accordo, senza i cui effetti sinallagmatici vincolanti una siffatta eccezione non avrebbe alcun senso; sicchè parte attrice nel sollevare detta eccezione non fa altro che confermare efficacia e validità dell accordo transattivo; b) la condotta inadempiente che le attrici invocano riguarderebbe esclusivamente obblighi assunti con l accordo transattivo verso le società attrici dal sig. Emanuele Marazzi e non dalla società convenuta (così gli obblighi di cui ai n. 5 e 6 e di cui ai nn. 13 e 14); sicchè quand anche a detti obblighi egli non avesse assolto, ciò non potrebbe valere quale inadempimento della società Emanuele Marazzi s.r.l., né essere invocato quale titolo per la risoluzione dei punti 11 e 12 della transazione che pongono fine alle liti tra Grafiche Agema s.r.l. ed Agema Rosso s.r.l. e Emanuele Marazzi s.r.l.; c) con l accordo transattivo in parola le parti hanno inteso comporre tutti gli aspetti che in quel momento contrapponevano Emanuele Marazzi e le società del Gruppo Agema, i quali erano assi diversi e del tutto autonomi tra loro; sicchè in mancanza di qualsivoglia appiglio letterale che faccia ritenere una diversa volontà delle parti, non può ritenersi che l efficacia dei distinti segmenti in cui è articolato l accordo transattivo possa essere condizionata o travolta dal venir meno di uno di essi; tantomeno dall asserita mancata prestazione del consenso da parte di Emanuele allo scioglimento del trust, che è aspetto negoziale che riguarda soggetti del tutto diversi da quelli coinvolti nella presente causa e fatti del tutto estranei alle allegazioni e alle domande ivi svolte. 1 Peraltro si tratta di eccezione del tutto infondata nel merito atteso che l art.4 dell accordo prevede solo che viene indetta assemblea di Grafiche Agema per ratificare quanto occorresse di questo accordo, dunque un passaggio assembleare meramente eventuale. pagina 4 di 5

5 Pertanto si deve concludere che l accordo transattivo del è valido ed efficace, ed è l unico atto che regola i rapporti tra le parti allo stato. Per effetto di detta transazione che contempla espressamente il contenzioso oggetto del presente giudizio, lo stesso deve ritenersi estinto. Le spese seguono la soccombenza. Tuttavia in considerazione del fatto che l effetto estintivo della transazione prodotta in atti è stato rilevato d ufficio, si ritiene sussistano giustificati motivi per ritenerle compensate tar le parti in ragione di ½. In considerazione dei parametri di legge e dell impegno difensivo in concreto profuso, le stesse si liquidano, per l intero, in euro ,00 per compensi, oltre 15% su compensi per spese forfettarie, CPA e Iva come per legge. P.Q.M. Il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa - A, così provvede: 1) respinge le domande proposte da Grafiche Agema s.p.a. e Agema Rosso s.r.l. nei confronti di Emanuele Marazzi full comunication s.r.l., già aema s.r.l. ; 2) condanna Grafiche Agema s.p.a. e Agema Rosso s.r.l. in solido fra loro a rifondere in favore di Emanuele Marazzi full comunication s.r.l. un mezzo delle spese di lite, liquidate per l intero in euro ,00 per compensi, oltre 15% su compensi per spese forfettarie, CPA e Iva come per legge, dichiarando per il resto compensate tra le parti dette spese. Milano, così deciso nella camera di consiglio del Il Giudice Relatore dott. Alessandra Dal Moro Il Presidente dott. Claudio Marangoni pagina 5 di 5

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