Antiriciclaggio: Gli obblighi per i legali. Normativa. Il decreto legislativo 231 per i Professionisti. Finalità del decreto legislativo 231
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1 Antiriciclaggio: Gli obblighi per i legali A cura di Michele D Agnolo Direttiva CEE 10 giugno 1991 n. 308 Direttiva CE 4 dicembre 2001 n. 97 Direttiva CE 26 ottobre 2005 n. 60 Normativa Decreto legge 3 maggio 1991 n.143 (conv. Legge 5 luglio 1991 n197) Decreto legislativo 25 settembre 1999 n. 374 Decreto legislativo 20 febbraio 2004 n. 56 Decreto MEF 3 febbraio 2006 n. 141 Provvedimento UIC 24 febbraio 2006 Decreto MEF 10 aprile 2007 n. 60 Decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 in vigore dal 9 maggio 1991 in vigore dal 14 marzo 2004 in vigore dal 22 aprile maggio 2007 in vigore dal 29 dicembre Gli obblighi per gli ordini professionali obbligo di vigilanza (articolo 8, comma 1); obbligo di osservare il segreto d'ufficio (articolo 9, comma 1); obblighi di collaborazione con l'uif (articolo 9, comma 5); obbligo di informare l'uif di eventuali omissioni (articolo 9, comma 6); obbligo di formare il personale (articolo 54, comma 1) 3 Il decreto legislativo 231 per i Professionisti misure di prevenzione estese al contrasto del finanziamento del terrorismo norme più rigorose per la limitazione dell uso del contante e dei titoli al portatore introduzione dell obbligo di adeguata verifica della clientela con la previsione di una graduazione degli obblighi in funzione del rischio (obblighi semplificati e obblighi rafforzati) 4 Finalità del decreto legislativo 231 Articolo 2 comma 5 Tutelare l integrità del sistema finanziario e di quello economico per prevenire il loro utilizzo per finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo 5 Riciclaggio Articolo 2 comma 1 - la conversione o il trasferimento - l occultamento o la dissimulazione - l acquisto,la detenzione o l utilizzazione ESSENDO A CONOSCENZA CHE I BENI PROVENGONO DA UN ATTIVITÀ CRIMINOSA O DA UNA PARTECIPAZIONE A TALE ATTIVITÀ 6 1
2 Finanziamento del terrorismo Articolo 2 comma 4 (art. 1 c. 1 lett. a) d.lgs. 109/2007) Qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti. 7 Professionisti destinatari degli obblighi soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili soggetti iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro ogni altro soggetto che fornisce a titolo professionale servizi in materia di contabilità e tributi notai e avvocati (per determinate operazioni) prestatori di servizi relativi a società e trust 8 Quando gli Avvocati sono chiamati ad adempiere gli obblighi antiriciclaggio Quando in nome e per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche; la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti titoli; l'organizzazione di apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società; la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi. 9 adempimenti Adeguata verifica della clientela (art. 16) Conservazione dei documenti e di registrazione delle informazioni acquisite (art. 36) Segnalazione alla UIF delle operazioni sospette (art. 41) Comunicazione al MEF delle infrazioni alle limitazioni all uso del contante e dei titoli al 10 portatore (art. 51) Ulteriori adempimenti Articolo 3 Principi generali Adottare idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di controllo interno e di gestione del rischio Rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali Articolo 54 Formazione del personale Adottare misure di adeguata formazione al fine della corretta applicazione delle 11 disposizioni antiriciclaggio Obblighi di adeguata verifica della clientela Capo I, Titolo II, del d.lgs. 231/2007, Artt
3 adeguata verifica della clientela quando l importo della prestazione ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore a quando eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a , anche se effettuate con più operazioni che appaiono collegate o frazionate tutte le volte che l operazione é di valore indeterminato o indeterminabile, al riguardo la costituzione, la gestione o l amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso un operazione di valore non determinabile quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell identificazione di un cliente Il valore dell oggetto della prestazione mezzi di pagamento, beni o utilità di importo pari o superiore ai (prima superiore ai ) anche se tramite più operazioni collegate o frazionate sempre quando il valore è indeterminato o indeterminabile (la costituzione, la gestione o l amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi ) esonero mera attività di redazione e/o di trasmissione della dichiarazione dei redditi adempimenti in materia di amministrazione del personale (art. 2 c. 1, legge 12/1979) 15 Identificazione e verifica dell identità del cliente Adempimento dell obbligo di adeguata verifica della clientela del titolare effettivo consiste nello svolgere le seguenti attività informazioni su scopo e natura della prestazione professionale controllo costante nel corso della prestazione professionale 16 Chi è il titolare effettivo? In caso di società: 1. la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale; 2. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica; Chi è il titolare effettivo? In caso di entità giuridiche (fondazioni) o di istituti giuridici (trust) che amministrano e distribuiscono fondi: 1. se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica 2. se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale é istituita o agisce l'entità giuridica 3. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica
4 Identificazione consiste nella verifica dell identità anagrafica, in presenza del cliente, sulla base di un documento di riconoscimento non scaduto se società o ente: anche nella verifica dell effettiva esistenza del potere di rappresentanza e dell identità dei rappresentanti delegati alla firma 19 Identificazione il cliente al momento in cui è conferito l incarico di svolgere una prestazione professionale o dell esecuzione della prestazione il titolare effettivo contestualmente all identificazione del cliente 20 Identificazione del cliente: tramite documento d identità del titolare effettivo: tramite pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo Articolo 21: Obblighi del cliente I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza Articolo 3: Principi generali, nel c.1 Verifica dell identità del titolare effettivo.. soggetti destinatari delle disposizioni.. adempiono agli obblighi previsti avendo riguardo alle informazioni posseduto o acquisite nell ambito della propria attività istituzionale o professionale. per le persone giuridiche, i trust e i soggetti analoghi è imposta l adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente
5 Processo di identificazione e di verifica dell identità Esecuzione da parte di terzi Quando? al momento di conferimento dell incarico o di esecuzione dell operazione Chi? Il cliente ed eventualmente il titolare effettivo Se società o ente anche i rappresentanti delegati alla firma Come? Da parte del professionista, anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, in presenza del cliente Tramite? documento d identità dichiarazioni del cliente pubblici registri elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque 25 Al fine di evitare il ripetersi delle procedure di adeguata verifica della clientela è possibile fare affidamento sull'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela effettuato da terzi. IDONEA ATTESTAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI DI CUI ALL ARTICOLO 30 COMMA 1 IDONEA A CONFERMARE L IDENTITÀ TRA IN NESSUN CASO L ATTESTAZIONE SOGGETTO DA IDENTIFICARE E SOGGETTO PUÒ ESSERE RILASCIATA DA SOGGETTI TITOLARE DEL RAPPORTO CON L ATTESTANTE E CHE NON HANNO INSEDIAMENTI FISICI L ESATTEZZA DELLE INFORMAZIONI COMUNICATE A DISTANZA IN ALCUN PAESE SE SORGONO DUBBI SULL IDENTITA DEL CLIENTE BISOGNA COMPIERE UNA NUOVA IDENTIFICAZIONE CHE DIA CERTEZZA 26 L adeguata verifica della clientela durante il rapporto professionale Approccio basato sul rischio controllo costante nel corso della prestazione professionale attività propedeutica all obbligo di segnalazione delle operazioni sospette che si attua analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto professionale in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che il professionista ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute. + - A UN MAGGIOR GRADO DI RISCHIO CORRISPONDONO DEGLI OBBLIGHI RAFFORZATI ARTICOLO 28 Rischio associato al TIPO DI CLIENTE a alla PRESTAZIONE PROFESSIONALE A UN MINOR GRADO DI RISCHIO CORRISPONDONO DEGLI OBBLIGHI SEMPLIFICATI ARTICOLO Approccio basato sul rischio I professionisti devono essere in grado di dimostrare agli ordini professionali, che promuovono e controllano l osservanza degli obblighi antiriciclaggio, che la portata delle misure adottate è adeguata all entità del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo 29 Criteri generali di valutazione del rischio Con riferimento al CLIENTE 1. NATURA GIURIDICA 2. PREVALENTE ATTIVITÀ SVOLTA 3. COMPORTAMENTO AL MOMENTO DELL OPERAZIONE O ALL INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO 4. AREA DI RESIDENZA DEL CLIENTE O DELLA CONTROPARTE Con riferimento alla PRESTAZIONE PROFESSIONALE 1. TIPOLOGIA DELL OPERAZIONE PRESTAZIONE PROFESSIONALE 2. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 3. AMMONTARE 4. FREQUENZA E DURATA 5. RAGIONEVOLEZZA IN RAPPORTO ALL ATTIVITÀ DEL CLIENTE 6. AREA DI DESTINAZIONE DELL OGGETTO DELLA OPERAZIONE 30 5
6 Obblighi semplificati Quando si applicano gli obblighi semplificati Articolo 25 non si è tenuti agli obblighi di adeguata verifica della clientela è comunque necessario raccogliere informazioni sufficienti per stabilire se verso quel cliente si può beneficiare dell esenzione 31 Quando il cliente è un intermediario finanziario un ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla direttiva un ente creditizio o finanziario extracomunitario soggetto a obblighi equivalenti a quelli della direttiva articolo 4 dell allegato tecnico 32 Quando si applicano gli obblighi semplificati Quando riguarda contratti di assicurazione sulla vita entro una certa soglia forme pensionistiche complementari e obbligatorie moneta elettronica entro certe soglie prodotti o transazioni caratterizzati da basso rischi riciclaggio articolo 4 dell allegato tecnico Non si applicano gli obblighi semplificati di adeguata verifica Articolo 25 qualora si abbia motivo di ritenere che l'identificazione effettuata ai sensi del presente articolo non sia attendibile ovvero qualora essa non consenta l'acquisizione delle informazioni necessarie Obblighi rafforzati (Art. 28) obblighi rafforzati Per compensare il rischio più elevato misure rafforzate, più specifiche ed adeguata, di adeguata verifica della clientela assicurare un controllo continuo e rafforzato della prestazione professionale 35 In presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo Quando il cliente non è fisicamente presente Quando l operazione o la prestazione professionale riguarda persone politicamente esposte 1. Accertare l identità del cliente tramite documenti, dati o informazioni supplementari 2. Adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti o richiedere una certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva 3. Assicurarsi che il primo pagamento relativo all'operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio 36 6
7 In merito alla presenza fisica del cliente SE IL CLIENTE È PRESENTE Obblighi ordinari Obblighi RAFFORZATI SE IL CLIENTE È ASSENTE Esecuzione da parte di TERZI È COMUNQUE IRRILEVANTE LA PRESENZA DEL CLIENTE -Quando è GIÀ STATO IDENTIFICATO in relazione ad un altro rapporto in essere -Quando i dati identificativi e le altre informazioni risultano da ATTI PUBBLICI, SCRITTURE PRIVATE AUTENTICATE, CERTIFICATI QUALIFICATI -Quando i dati da acquisire risultano da DICHIARAZIONE DELL AUTORITÀ CONSOLARE ITALIANA Obbligo di astensione (Articolo 23) Quando il professionista non è in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela NON PUÒ ESEGUIRE OPERAZIONI O PRESTAZIONI PROFESSIONALI PONE FINE ALLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE GIÀ IN ESSERE E VALUTA SE EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE ALL UIF Quando il professionista sospetta vi sia una relazione con il riciclaggio o il finanziamento al terrorismo SI ASTIENE DALL ESEGUIRE L OPERAZIONE E LA SEGNALA QUALE SOSPETTA ALL UIF Obblighi di registrazione Capo II, Titolo II, del d.lgs. 231/2007, Artt Obbligo di registrazione (Articolo 36) I professionisti conservano i documenti e registrano le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela. 40 CONSERVARE I professionisti hanno l obbligo di REGISTRARE La copia o i riferimenti dei documenti utilizzati I documenti originali o le copie relative alle per l adeguata verifica del cliente prestazioni professionali svolte Per 10 ANNI dalla fine della prestazione professionale 41 Con riferimento alla PRESTAZIONE PROFESSIONALE: la data di instaurazione i dati identificativi del cliente le generalità dei delegati a operare il codice del rapporto ove previsto e conservano per 10 ANNI Con riferimento alla OPERAZIONI = > : la data la causale l importo la tipologia dell operazione i mezzi di pagamento i dati identificativi del soggetto che effettua l operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera 42 7
8 Non si osservano gli obblighi di registrazione e di conservazione NON OLTRE 30 GIORNI dal compimento dell operazione dalla fine della prestazione professionale mera attività di redazione e/o di trasmissione della dichiarazione dei redditi adempimenti in materia di amministrazione del personale (art. 2 c. 1, legge 12/1979) Registro (Art. 38) Per la registrazione delle informazioni da parte dei professionisti il decreto prevede l'adozione di un Archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici IN ALTERNATIVA POSSONO ISTITUIRE Il registro della clientela ai fini antiriciclaggio Un Fascicolo per ciascun Cliente Registro della clientela ai fini antiriciclaggio (Art. 38) numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del professionista o di un suo collaboratore delegato per iscritto l'indicazione alla fine dell'ultimo foglio del numero delle pagine di cui é composto e l'apposizione della firma del professionista e del un suo collaboratore delegato. deve essere tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi e abrasioni. dove sono registrati i DATI IDENTIFICATIVI DEI CLIENTI dove è raccolta la DOCUMENTAZIONE e gli ulteriori dati e informazioni Registro della clientela ai fini antiriciclaggio (Art. 38) Nel caso di persona fisica il nome e il cognome il luogo e la data di nascita l'indirizzo il codice fiscale gli estremi del documento di identificazione Nel caso di soggetti diversi da persona fisica la denominazione la sede legale il codice fiscale o, per le persone giuridiche, la partita IVA i dati del rappresentante legale e dei delegati alla firma dell operazione 47 Articolo 41 comma 6 I dati e le informazioni registrate sono utilizzabili ai fini fiscali 48 8
9 Obblighi di segnalazione Capo III, Titolo II, del d.lgs. 231/2007, Artt Obbligo di segnalazione (Articolo 41) SANNO QUANDO I PROFESSIONISTI SOSPETTANO HANNO RAGIONEVOLI MOTIVI PER SOSPETTARE CHE Siano in corso Siano state compiute Siano state tentate OPERAZIONI DI RICICLAGGIO O DI FINANZIAMENTO AL TERRORISMO DEVONO INVIARE ALLA UIF UNA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA 50 Il sospetto è desunto (Art. 41) Caratteristiche Entità Natura Capacità economica DELL OPERAZIONE Qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate SOGGETTO CUI È RIFERITA Attività svolta Principi generali di individuazione delle operazioni sospette (Art. 11 DM 141) Coinvolgimento di soggetti costituiti, operanti o insediati in Paesi caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario, ovvero in Paesi indicati dal GAFI-FATF (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale Antiriciclaggio - Financial Action Task Force on Money Laundering) come non cooperativi (c.d. Black List ). Operazioni prospettate o effettuate a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato Operazioni che appaiono incongrue rispetto alle finalità dichiarate Segue principi generali Indicatori di anomalia Esistenza di ingiustificate incongruenze rispetto alle caratteristiche soggettive del cliente e alla sua normale operatività Ricorso ingiustificato a tecniche di frazionamento delle operazioni Ingiustificata interposizione di soggetti terzi Ingiustificato impiego di denaro contante o di mezzi di pagamento non appropriati rispetto alla prassi comune e in considerazione della natura Comportamento tenuto dai clienti Oltre i principi sopra menzionati, l UIC ha fornito una serie di indicatori di anomalia a cui fare riferimento (Allegato C al Provv. UIC Professionisti), precisando che: La rilevazione di comportamenti descritti negli indicatori non costituisce di per sé motivo sufficiente alla segnalazione Potrebbero essere significativi ulteriori comportamenti non indicati nell Allegato C La corretta esecuzione degli obblighi di segnalazione implica la rilevazione di comportamenti che integrano più indicatori di anomalia
10 Informazioni a disposizione del professionista acquisite nel corso dell adeguata identificazione del cliente relative alle operazioni svolte dal cliente nel corso del rapporto professionale resesi disponibili durante lo svolgimento della prestazione professionale I controlli Interni e la formazione I professionisti svolgono attività di controllo interno per la verifica del corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio. Il controllo interno ha particolare riguardo alle procedure di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni, di rilevazione esegnalazione delle operazioni sospette. I controlli devono essere svolti con regolarità, anche su base periodica o con riguardo a casi specifici. L estensione e la periodicità dei controlli sono commisurate anche alle dimensioni e all articolazione della struttura organizzativa e dall attività svolta. La formazione del personale deve essere effettuata con cadenza annuale e deve essere erogata organicamente, concordata tra il dominus e i suoi collaboratori. Il dominus o uno dei suoi collaboratori redigono una relazione annuale dell attività svolta L oggetto della segnalazione Le informazioni ottenute dal cliente nel corso dell'esame della sua posizione giuridica o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute prima, durante o dopo il procedimento stesso 57 Modalità di segnalazione da parte del professionista La segnalazione all UIF deve avvenire SENZA RITARDO POSSIBILMENTE PRIMA DI ESEGUIRE L OPERAZIONE APPENA SI MATURA IL SOSPETTO 58 Modalità di segnalazione da parte del professionista Modalità di segnalazione da parte del professionista I PROFESSIONISTI TRASMETTONO LA SEGNALAZIONE UIF Ordine Professionale SENZA RITARDO E PRIVA DEL NOMINATIVO DEL SEGNALANTE
11 Esenzione dall obbligo di segnalazione (Art.12 comma 2) L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette non si applica per le informazioni ricevute dal cliente o ottenute riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso. Obbligo di comunicazione Titolo III, del d.lgs. 231/2007, Art Obbligo di comunicazione (Art. 51) denaro contante Titoli al portatore Comunicazione al MEF delle violazioni alle limitazioni all uso del contante e dei titoli al portatore ENTRO 30 GIORNI Assegni bancari e postali Libretti di deposito al portatore Utilizzo di conti e libretti di risparmi anonimi o fittizi Assegni circolari vaglia postali e cambiari L invio della comunicazione al MEF Entro 30 giorni dalla data in cui il professionista ha avuto conoscenza dell infrazione MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE -DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE VALUTARIO, ANTIRICICLAGGIO E ANTIUSURA VIA XX SETTEMBRE, ROMA PER GLI IMPORTI SUPERIORI A L invio della comunicazione al MEF verificare l ufficio competente (in molti casi è la Ragioneria Provinciale dello Stato identificata per ciascuna regione) Disposizioni sanzionatorie Titolo V, del d.lgs. 231/2007, 65 11
12 Sanzioni penali (Art. 55) Violazione delle disposizioni relative agli OBBLIGHI DI ADEGUATA IDENTIFICAZIONE (c. 1) Omissione di indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale esegue l operazione o false (c. 2) Se l esecutore dell operazione non fornisce informazioni sullo scopo e natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professione o false (c. 3) Omessa, tardiva o incompleta registrazione di cui all art. 36 (c. 4) Multa da a euro Reclusione da 6 mesi a 1 anno e multa da 500 a euro Arresto da sei mesi a tre anni e ammenda da a euro Multa da a Sanzioni penali (Art. 55) Omessa comunicazione da parte degli organi di controllo di cui all art. 52 (c. 5) Assolvimento degli obblighi di identificazione e registrazione con mezzi fraudolenti al fine di ostacolare l individuazione del soggetto che ha effettuato l operazione (c. 6) Omessa comunicazione prevista dall art. 36 da parte dei soggetti di cui all art. 11, c. 1 lettera h) e 3, lettere c) e d) Reclusione fino a un anno e multa da 100 a euro Sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 4 è raddoppiata euro (c. 7) Multa da a euro Sanzioni penali (Art. 55) Sanzioni amministrative (Art. 57) Violazione del divieto di comunicare l avvenuta segnalazione di operazione sospetta e le informazioni in seguito ricevute di cui all art. 46 c. 1 e 48 c. 4 (c. 8) Utilizzo, non essendone titolare, falsificazione, di carte di credito o pagamento o altro analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all acquisto di beni o alla prestazione di servizi Arresto da sei mesi ad un anno o ammenda da a euro Reclusione da uno a cinque anni e multa da 310 a euro Mancato rispetto del provvedimento di SOSPENSIONE DELL OPERAZIONE SOSPETTA (c. 1) Omessa istituzione dell archivio unico informatico di cui all art. 37 (c. 2) Omessa istituzione del registro della clientela (c. 3) Sanzione pecuniaria da a euro Sanzione pecuniaria da a euro Sanzione pecuniaria da a euro Sanzioni amministrative (Art. 57) Omessa segnalazione di operazioni sospette (c. 4) Violazione degli obblighi informativi nei confronti della UIF (c. 5) Sanzione pecuniaria dall 1% al 40% dell importo dell operazione non segnalata Sanzione pecuniaria da a euro 71 Sanzioni amministrative (Art. 58) Violazione delle limitazioni al TRASFERIMENTO DI CONTANTE, LIBRETTI O TITOLI AL PORTATORE, ASSEGNI SENZA CLAUSOLA DI NON TRASFERIBILITÀ (c. 1) Violazione delle limitazioni del saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore di cui all art. 49 c. 12 (c. 2) Violazioni delle prescrizioni di cui all art. 49 c. 13 e 14 (c.3) Violazione delle prescrizioni di cui all art. 49 c. 18 e 19 (c. 4) Sanzione pecuniaria dall 1% 40% dell importo trasferito Sanzione pecuniaria dal 20% al 40% del saldo Sanzione pecuniaria dal 10% al 20% del saldo del libretto al portatore Sanzione pecuniaria dal 20% al 40% dell importo trasferito 72 12
13 Sanzioni amministrative (Art. 58) Violazione del divieto di apertura di conti o libretti di risparmio in forma anonima o intestazione fittizia di cui all art. 50 c. 1 (5) Violazione del divieto di utilizzo di conti o libretti di risparmio in forma anonima o intestazione fittizia aperti presso Stati Esteri di cui all art. 50 c. 2 (6) Violazioni dell obbligo di informazione di cui all art. 51 c. 1 (c.7) Sanzione pecuniaria dal 20% al 40% del saldo Sanzione pecuniaria dal 10% al 40% del saldo Sanzione pecuniaria dal 3% al 30% dell importo dell operazione, del saldo del libretto o del conto 73 13
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