30 Settembre Indice. 1- Le istruzioni Inps sul versamento del contributo al Fondo Solidarietà residuale

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1 Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti S.p.a. Indice 1- Le istruzioni Inps sul versamento del contributo al Fondo Solidarietà residuale 1 2- I nuovi Regolamenti UE sul regime de minimis 5 Redazione: Pedrazzini Raffaella, Calzari Alessandra, Fedele Barbara, Balestrieri Gloria, Preda Elisa

2 1 Le istruzioni Inps sul versamento del contributo al Fondo Solidarietà residuale Fonti: L. 92/2012 Decreto Ministero del Lavoro del 07/02/2014 in Gazzetta Ufficiale n. 129 del 06 giugno 2014 Circolare Inps n. 100 del 02 settembre 2014 Messaggio Inps 6897 del 08 settembre 2014 Per cercare di tutelare quei settori nei quali non è prevista alcuna tutela a sostegno del reddito, il Legislatore con la Legge Fornero (Legge 92/2012) ha previsto l obbligo di introdurre strumenti idonei di tutela. La norma del 2012 inizia solo adesso ad avere una concreta attuazione in considerazione del fatto che una serie di proroghe e di ritardi hanno di fatto posticipato l effettiva previsione legislativa. Prima di entrare nel merito delle novità delle ultime settimane appare opportuno sintetizzare i principali strumenti, tra loro alternativi, introdotti dalla Legge 92/2012 per permettere di intervenire nei settori privi di tutele. Il Legislatore fornisce tre opportunità: Fondi di solidarietà bilaterali (ARTICOLO 3, commi 4-13) Le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali devono stipulare accordi al fine di istituire Fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria al fine di assicurare ai dipendenti una tutela nei casi di riduzione o sospensione dell attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di cig/cigs. L istituzione dei Fondi solidarietà è obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale in riferimento alle aziende che occupino mediamente più di 15 dipendenti. Sono esclusi dalle prestazioni ed agli obblighi contributivi i dirigenti. Fondi di solidarietà bilaterali alternativi ARTICOLO 3, commi In alternativa ai Fondi di solidarietà bilaterali le organizzazioni sindacali e imprenditoriali hanno la facoltà, nei settori in cui siano già operativi sistemi di bilateralità consolidati (es. nell artigianato), di adeguare le fonti istitutive degli Enti bilaterali alle finalità previste dai Fondi solidarietà. Gli accordi dovranno anche definire l aliquota complessiva di contribuzione ordinaria non inferiore allo 0,20%, la tipologia delle prestazioni, la possibilità di far confluire al Fondo solidarietà quota o parte del contributo per il Fondo interprofessionale, criteri e gestione del Fondo. 2

3 Fondi di solidarietà residuali ARTICOLO 3, commi E previsto l obbligo di istituire un Fondo di solidarietà residuale per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti, esclusi dall ambito di applicazione della Cig/Cigs e per i quali non siano ancora stati definiti accordi per la costituzione dei Fondi solidarietà. L obbligo della contribuzione decorre dal 1 gennaio 2014 e la misura della stessa è stabilita nella misura del 0,5%. Quest estate sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 06 giugno 2014 è stato pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 7 febbraio 2014 con il quale si sono fornite indicazioni circa l istituzione, il funzionamento e il finanziamento del fondo di solidarietà residuale. In questo Decreto chiaramente si investiva l Inps di individuare i settori potenzialmente interessati al versamento del contributo. A seguito di questo decreto l Istituto è intervenuto in due momenti importanti e tra loro ravvicinati: in primis con la circolare n. 100 del 02 settembre 2014 e qualche giorno dopo con il messaggio 6897 del 08/09/2014. Con la circolare 100 l'inps precisa che rientrano nell ambito di applicazione del Fondo residuale le imprese individuate per esclusione - in relazione al settore di attività economica esercitata, o tipologia di datore di lavoro o dimensione - dalla applicabilità della normativa disciplinante le integrazioni salariali ordinaria o straordinaria. Al fine dell individuazione dei soggetti destinatari occorre rilevare che, in linea con la giurisprudenza comunitaria, si intende per imprenditore qualunque soggetto che svolge attività economica e che sia attivo su un determinato mercato. E opportuno ricordare che tali disposizioni non sono applicabili nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001, in quanto per tali settori verranno emanate norme specifiche al fine di armonizzare la disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Rientrano invece nel campo di applicazione del Fondo residuale i dipendenti delle aziende e amministrazioni anche se iscritti alle Casse pensioni della Gestione Dipendenti Pubblici, come ad esempio i dipendenti di aziende private - originariamente amministrazioni pubbliche che sono iscritti alle predette casse pensionistiche per aver esercitato, all atto della depubblicizzazione dell Ente, l opzione per il regime previdenziale preesistente. Al Fondo residuale contribuiscono solo le imprese che impiegano mediamente più di quindici dipendenti. La soglia dimensionale deve essere verificata mensilmente con riferimento alla media occupazionale nel semestre precedente. Nella determinazione del numero dei dipendenti occupati devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.), con esclusione degli apprendisti, degli assunti con contratto di inserimento e di reinserimento lavorativo. I lavoratori part-time vengono conteggiati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno, con arrotondamento secondo le modalità disciplinate dall articolo 6 del decreto legge n. 61/2000; i lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all'orario effettivamente svolto nel semestre. I lavoratori ripartiti sono computati nell organico aziendale come parti di un unica unità lavorativa, secondo le specifiche regole che disciplinano il rapporto di lavoro. Ai lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti) dalle imprese rientranti nel proprio campo di applicazione, che siano interessati da riduzione o sospensione dell attività lavorativa, il Fondo 3

4 riconosce un assegno ordinario, in relazione alle medesime causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, con esclusione della cessazione, anche parziale di attività. La prestazione può essere riconosciuta esclusivamente ai lavoratori dipendenti di imprese che abbiano occupato mediamente più di quindici lavoratori nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni dell orario di lavoro. La misura dell assegno ordinario è pari all integrazione salariale, ridotta di un importo pari ai contributi previsti dall articolo 26 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41, con l applicazione dei massimali previsti dalla cassa integrazione guadagni ordinaria. Tale riduzione rimane nelle disponibilità del Fondo. Agli interventi e ai trattamenti previsti dal Fondo nei casi di riduzione o sospensione dell attività lavorativa si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria. Le prestazioni del Fondo di solidarietà sono finanziate dai seguenti contributi: a) un contributo ordinario dello 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti), di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore; b) un contributo addizionale totalmente a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell attività lavorativa, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse nella misura del 3% per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e del 4,50% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti. Ai contributi di finanziamento di cui trattasi si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi. Le imprese rientranti nell ambito di applicazione del decreto (vedi punto 3) dovranno essere contraddistinte dal CA 0J, che, dal 1/1/2014, assume il significato di azienda tenuta al versamento dei contributi ex D.I. n /2014 (Fondo solidarietà residuale). L'Inps procederà ad attribuire il codice di autorizzazione 0J (zero J) alle imprese potenzialmente interessate, a prescindere dal requisito dimensionale. Tale attribuzione avverrà in automatico, a cura della Direzione Generale. Le imprese potranno visualizzare l avvenuta attribuzione del codice 0J sul Cassetto previdenziale Aziende. Poiché il contributo è mensilmente dovuto solo dalle imprese che hanno occupato mediamente più di quindici dipendenti nel semestre precedente, in presenza del codice di autorizzazione 0J il controllo del requisito occupazionale di più di 15 dipendenti nel semestre sarà effettuato dalla procedura automatizzata con le consuete modalità. Le imprese che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito occupazionale computando i lavoratori denunciati su più matricole, dovranno dare comunicazione alle strutture territoriali Inps di competenza per consentire l attribuzione del codice di autorizzazione 2C che assume il nuovo significato di Azienda che opera su più posizioni tenuta al versamento dei contributi relativi al Fondo solidarietà residuale. Nel caso in cui l impresa eserciti attività plurime, con distinti inquadramenti attribuiti dall Istituto, il requisito occupazionale deve essere distintamente determinato in relazione al numero di dipendenti occupati in ognuna delle attività. La circolare inoltre conclude con le indicazioni per la compilazione del flusso Uniemens. 4

5 Con il messaggio dell 8 settembre l Inps precisa che, tenuto conto delle difficoltà tecniche nell aggiornamento delle procedure informatiche dell Istituto, le aziende potranno versare il contributo ordinario, dovuto per le mensilità da gennaio a settembre 2014, entro il giorno 16 dicembre 2014, senza applicazione di sanzioni ed interessi. Al messaggio è allegata una tabella in cui sono esposte le caratteristiche delle aziende (CSC: codice statistico contributivo, C.A.: codice di autorizzazione e codice Ateco2007) rientranti nell ambito di applicazione del Fondo. L'istituto precisa che in riferimento all'allegato, il possesso delle citate caratteristiche non determina automaticamente l iscrizione al Fondo residuale, che rimane subordinata alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa. L Istituto procederà alla modifica della predetta tabella al variare del quadro normativo di riferimento. 2 I nuovi Regolamenti UE sul regime de minimis Fonti: Circolare Inps n. 102 del 3 settembre 2014 Regolamenti UE n e n del 18 dicembre 2013 Regolamenti UE n del 15 dicembre 2006 e n del 20 dicembre 2007 Dal 1 gennaio 2014 sono in vigore due nuovi regolamenti dell Unione Europea in relazione agli aiuti di stato di importanza minore. Tali aiuti sono, infatti, soggetti ad una disciplina comunitaria particolare, cioè ad una regola denominata de minimis (del valore minimo ), che stabilisce limiti di importo e di durata, ed il cui funzionamento è contenuto in alcuni Regolamenti UE. A seguito dei due nuovi regolamenti, che rivedono la precedente normativa, l Inps ha emanato la circolare n. 102/2014 per sostituire la modulistica relativa alle dichiarazioni de minimis ; tale modulistica si utilizza per la fruizione delle agevolazioni contributive, erogate dall istituto, coinvolte nella disciplina comunitaria. Fino al 31 dicembre 2013 erano in vigore il Regolamento UE n. 1998/2006, ed il Regolamento UE n. 1535/2007 specifico per il settore della produzione primaria dei prodotti agricoli. Tali regolamenti stabiliscono dei limiti massimali riferiti al totale delle agevolazioni ottenute, in qualsiasi forma, da un impresa in un periodo ben preciso. I limiti sono: euro per la generalità delle imprese, euro per le imprese del settore del trasporto su strada, euro per le imprese del settore agricolo. Il periodo di riferimento, per l applicazione dei massimali di cui sopra, è un triennio considerato come tre esercizi finanziari, intendendosi per esercizio finanziario il periodo utilizzato dall impresa per scopi fiscali. Quindi, qualsiasi sia il mese dell anno in cui viene erogato l aiuto, l arco di tempo da considerare deve essere valutato su base mobile, cioè si deve tener conto dell importo 5

6 complessivo degli aiuti de minimis concessi nell anno finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti. I due nuovi regolamenti, che entrano in vigore il 1 gennaio 2014 ed hanno validità fino al 31 dicembre 2020, sono: Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013, per il regime generale degli aiuti di importanza minore, Regolamento UE n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013, per il settore della produzione primaria dei prodotti agricoli. La nuova disciplina lascia invariato il periodo di riferimento, cioè i tre esercizi finanziari, e lascia invariati i limiti di: euro per la generalità delle imprese, euro per le imprese del settore del trasporto su strada. Per il settore della produzione primaria dei prodotti agricoli viene, invece, fissato il nuovo limite di euro. Un altro elemento di novità introdotto, che si vuole segnalare, si rileva nel campo di applicazione del Regolamento n. 1407/2013. Infatti nell elenco degli aiuti che fanno eccezione all applicazione del regolamento stesso non sono più citati: - gli aiuti ad imprese attive nel settore carboniero, - gli aiuti destinati all acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi, - e, soprattutto, gli aiuti concessi ad imprese in difficoltà. Le imprese di cui sopra sono, quindi, ora soggette all applicazione delle limitazioni della disciplina sugli aiuti minori de minimis. Altra novità di rilievo è l introduzione del criterio di impresa unica per l assegnazione del massimale di aiuto concedibile. Entrando nel dettaglio, viene definito impresa unica l insieme delle imprese tra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni: un impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un altra impresa; un impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un altra impresa; un impresa ha il diritto di esercitare un influenza dominante su un altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest ultima; 6

7 un impresa azionista o socia di un altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest ultima. Il massimale di aiuto concedibile viene, quindi, determinato con riferimento all insieme delle imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui sopra. Con la circolare n. 102/2014 l Inps diffonde la nuova modulistica da utilizzare per la fruizione delle agevolazioni contributive cui si applica il regime de minimis. Tali agevolazioni sono: a. lo sgravio contributivo previsto dall art. 22 della Legge n. 183/2011, cioè l azzeramento dei contributi a carico del datore di lavoro per i contratti di apprendistato stipulati dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2016 da datori di lavoro che occupano fino a nove dipendenti; b. l incentivo per favorire la ricollocazione lavorativa di soggetti privi di occupazione e beneficiari dell Assicurazione sociale per l impiego ASpI (art. 2, comma 10-bis della Legge n. 92/2012), in questo caso al datore di lavoro che assume a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell ASpI è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 50% dell indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore stesso; c. l incentivo per l assunzione di lavoratori iscritti nella Banca dati per l occupazione dei giovani genitori, a cui possono iscriversi i giovani genitori di figli minori, in cerca di una occupazione stabile; l incentivo di euro è erogato in favore delle imprese private e delle società cooperative che provvedono ad assumere a tempo indeterminato le persone iscritte alla banca dati stessa. In conformità al nuovo regime comunitario, per poter fruire delle agevolazioni di cui sopra, i datori di lavoro devono avvalersi del nuovo modello di Dichiarazione sugli aiuti de minimis (aggiornato ai nuovi regolamenti UE ed allegato alla circolare Inps n. 102/2014 stessa), in sostituzione di quello indicato nelle varie circolari Inps relative alle singole agevolazioni. L Inps precisa, però, che per gli incentivi per i quali alla data del 30 giugno 2014 è già stato adottato il provvedimento di concessione, continuano ad applicarsi i regolamenti previgenti. Devono invece essere applicati i nuovi regolamenti nei casi in cui: le istanze relative agli incentivi, anche quelle anteriori al 30 giugno 2014, non sono state ancora definite, le istanze relative agli incentivi, anche quelle anteriori al 30 giugno 2014, sono state accolte con provvedimento adottato, però, in data successiva al 30 giugno Nelle ipotesi di cui sopra la sede Inps competente richiede all impresa interessata di inoltrare, entro 15 giorni, la dichiarazione sugli aiuti de minimis in base al nuovo modello, in sostituzione della dichiarazione eventualmente già predisposta dall impresa, nella quale il riferimento è ai regolamenti comunitari previgenti. In caso di inadempimento, le istanze saranno rigettate, nel primo caso, e il provvedimento di concessione revocato, nel secondo caso. 7

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