FONDO DI SOLIDARIETA` RESIDUALE. CIRCOLARE 2 SETTEMBRE 2014, N. 100
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1 LAV ASSICURAZIONI E PREVIDENZA FONDO DI SOLIDARIETA` RESIDUALE. CIRCOLARE 2 SETTEMBRE 2014, N. 100 È stato istituito il Fondo di solidarietà residuale previsto dalla legge Fornero. Il Fondo eroga prestazioni ai lavoratori in caso di riduzioni o sospensioni dell`attività lavorativa in costanza di rapporto. Interessa le imprese che occupano mediamente più di 15 dipendenti, che sono escluse dalla normativa in materia di integrazioni salariali e per le quali non operino Fondi di solidarietà di settore, anche preesistenti ed adeguati. Il Fondo è alimentato da un contributo ordinario, pari allo 0,50 della retribuzione imponibile ai fini contributivi, ripartito per 2/3 a carico azienda e per 1/3 a carico lavoratore, e versato mensilmente tramite flusso Uniemens. Solo in caso di ricorso alle prestazioni del Fondo è dovuto un contributo addizionale, pari al 3%, elevato al 4,50 per le imprese con oltre 50 dipendenti, a totale carico azienda. PREMESSA * * * La legge Fornero (1), al fine di assicurare una tutela in costanza di rapporto di lavoro ai lavoratori occupati in settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione guadagni, ha previsto la costituzione, per mezzo di accordi o contratti collettivi, di Fondi di solidarietà per il sostegno al reddito nei casi di riduzione o sospensione dell attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di CIG o CIGS. In alternativa alla costituzione di nuovi Fondi, e con riferimento a quei settori - quali l`artigianato - già destinatari di sistemi di bilateralità, la predetta legge consente l adeguamento dei fondi bilaterali o interprofessionali esistenti, al fine di estendere la tutela dei lavoratori ai casi di riduzione o sospensione dell attività lavorativa che si verifichino in costanza di rapporto di lavoro (2). Infine, ha previsto l obbligo dell adeguamento anche per i fondi di solidarietà di settore già istituiti ai sensi della legge n. 662/1996 (3), ad esempio per il credito e le assicurazioni. Per l ipotesi in cui le organizzazioni sindacali e datoriali non provvedano ad ottemperare alle previsioni di istituzione o di adeguamento suddette, la legge Fornero ha previsto l attivazione, a decorrere dal 1 gennaio 2014, di un Fondo di solidarietà residuale presso l INPS, con obbligo contributivo a carico dei settori interessati (4). Il Fondo residuale è stato istituito con decreto interministeriale n del 7 febbraio Con circolare 2 settembre 2014, n. 100, l INPS ha fornito le prime istruzioni operative. La circolare presenta alcune criticità, di cui si dà conto nell`illustrazione che segue. Si è già provveduto a farne segnalazione a Confindustria, per gli opportuni interventi presso la Direzione Generale dell`inps.
2 AMBITO DI APPLICAZIONE Il Fondo interessa le imprese che: a) occupano mediamente oltre 15 dipendenti, le quali b) non rientrino nel campo di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale. Riguardo a questo profilo, di carattere essenziale al fine di individuare le aziende soggette alla disciplina del Fondo residuale, la circolare include nel Fondo stesso le imprese escluse dal campo di applicazione della "normativa disciplinante le integrazioni salariali ordinaria o straordinaria". Al contrario, il Ministero del Lavoro, con interpello n. 21 del 7 luglio 2014, ha chiarito che l`adesione ai fondi di solidarietà è prevista esclusivamente per le imprese "che non possono fruire di entrambe le forme di sostegno al reddito e dunque non assogettate al versamento della contribuzione per CIGO e CIGS"; e c) non siano soggette all obbligo di versare i contributi ad un Fondo di solidarietà istituito ai sensi del comma 4 o 14 dell art. 3 della legge n. 92/2012, ovvero che non rientrino nel campo dell applicazione di fondi di settore preesistenti, istituiti ai sensi della legge n. 662/1996 e legge n. 449/1997 ed adeguati alle disposizioni della legge Fornero. Alla disciplina del Fondo residuale sono interessate anche le aziende ex municipalizzate, poi privatizzate, anche qualora i relativi dipendenti abbiano optato, all atto della privatizzazione, per il mantenimento del regime previdenziale preesistente. Dal momento in cui venisse stipulato un accordo collettivo per l istituzione di un Fondo di solidarietà di settore o intersettoriale, è previsto che le imprese di riferimento non saranno più tenute a contribuire al Fondo residuale a far data dal primo giorno del mese successivo all entrata in vigore del decreto che istituisce il nuovo Fondo. La contribuzione nel frattempo dovuta resta tuttavia acquisita all`inps per disposto di legge. Le aziende potenzialmente interessate al Fondo residuale riceveranno, tramite cassetto previdenziale, l`attribuzione del codice che contraddistingue la nuova contribuzione (vedi oltre). CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SOGLIA OCCUPAZIONALE Quanto al requisito dimensionale - occupazione media di oltre 15 dipendenti - la soglia deve essere verificata mensilmente, con riferimento alla media occupazionale dei sei mesi precedenti. Nel computo dei dipendenti occupati si considerano i lavoratori di qualsiasi categoria, ivi compresi i lavoratori a domicilio ed i dirigenti. Si escludono, invece, gli apprendisti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento e di reinserimento. Sono computati: - i lavoratori part-time, in proporzione all orario praticato, rapportato al tempo pieno; - gli intermittenti, in relazione all orario effettivamente svolto nel semestre; - i lavoratori ripartiti, come parte di un unica unità lavorativa; - i lavoratori assenti, anche se privi di retribuzione, salvo che siano stati sostituiti ed in tal caso si computano i sostituti. Nel semestre per il quale viene verificata la media occupazionale, occorre ricomprendere
3 anche gli eventuali periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali. Per le aziende costituite da meno di sei mesi, al pari dei trasferimenti di azienda avvenuti da meno di sei mesi, la media è determinata in relazione ai mesi di attività. Per il primo mese di attività, si deve far riferimento alla forza occupazionale del mese stesso. Nei casi di oscillazione del numero di unità occupate nei singoli mesi al di sotto ed al di sopra dei 15 dipendenti, può accadere che l organico medio, calcolato sull arco temporale di sei mesi, sia fluttuante. In questo caso anche l obbligo contributivo seguirà le stesse fluttuazioni della media occupazionale: pertanto, il contributo dovrà essere versato solo nei periodi di paga in cui, in base alla media del semestre precedente, il requisito occupazionale risulti superiore a 15 dipendenti; al contrario, il contributo non sarà dovuto per i periodi di paga in cui, in base al dato occupazionale medio del semestre immediatamente precedente il singolo periodo, l azienda occupi fino a 15 dipendenti. In altri termini, agli effetti della sussistenza dell obbligo contributivo, il computo della media dell`organico deve essere effettuato con riferimento al singolo periodo di paga, assumendo a base la media degli occupati nel semestre immediatamente precedente. MISURA DELLA CONTRIBUZIONE Il fondo residuale è così finanziato: a) contributo ordinario pari allo 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti. Sono esclusi dalla contribuzione i dirigenti. Lo 0,50% è a carico per 2/3 dell Azienda (0,33%) e per 1/3 del lavoratore (0,17%); b) contributo addizionale, a totale carico dell azienda che ricorra a sospensioni o riduzioni dell attività lavorativa. È calcolato sulle retribuzioni perse ed è pari, rispettivamente, al 3% per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e al 4,50% per quelle che occupano oltre 50 dipendenti. Le aziende che rientrano nel campo di applicazione della nuova normativa e che hanno occupato mediamente più di 15 dipendenti, calcolati come sopra indicato, sono tenute a contribuire al fondo con effetto dal 1 gennaio Nella circolare viene precisato che, per il periodo arretrato da gennaio a luglio 2014, il versamento del contributo ordinario può essere effettuato entro il giorno 16 del terzo mese successivo "alla predetta data". Quale sia la data di decorrenza del trimenstre non viene specificato nella circolare. Tuttavia, il richiamo alla delibera n. 5 del Consiglio di Amministrazione dell`inps del induce a ritenere che i tre mesi decorrano dalla data della circolare, e che, pertanto, il pagamento possa essere effettuato entro il 16 dicembre Inusualmente rispetto alla prassi seguita dall INPS fino ad ora in punto di arretrati, la circolare richiede che la quota capitale sia maggiorata degli interessi legali (1%), da calcolare dal 7 giugno 2014 fino alla data di versamento. Anche su questo specifico profilo sono in corso le opportune verifiche da parte di Confindustria presso la Direzione Centrale dell INPS. Invece, per le mensilità non scadute alla data di emanazione della circolare - e pertanto a partire dal contributo ordinario dovuto per il mese di agosto il contributo dovrà essere versato alle ordinarie scadenze di legge, quindi, per agosto 2014, entro il 16 settembre 2014.
4 La circolare non tiene, però, conto che molte aziende hanno già elaborato i cedolini paga riferiti al mese di agosto e che, pertanto, sarebbe stato opportuno differire anche il versamento riferito a questo mese, in applicazione del regime della delibera n. 5 citata. Per le modalità operative di compilazione del flusso Uniemens, si rinvia alla lettura della circolare. Per quanto concerne il versamento del contributo addizionale, la circolare rinvia a successive istruzioni. PRESTAZIONI Alle prestazioni del Fondo hanno diritto i lavoratori dipendenti, con esclusione dei soli dirigenti, quando si verifichino sospensioni o riduzioni dell attività lavorativa per una delle causali previste della normativa in materia di cassa integrazione ordinaria e straordinaria. È esclusa la causale della cessazione, anche parziale, dell attività. La misura dell assegno mensile ordinario è pari a quella della CIGO ed è parimenti soggetta alla decurtazione pari all aliquota contributiva prevista a carico degli apprendisti (attualmente, 5,84%). L importo della prestazione non può superare i limiti massimi mensili previsti annualmente per la CIGO. Si applica, in quanto compatibile, la normativa in materia di cassa integrazione ordinaria. In particolare, ciascun intervento può essere concesso per un periodo massimo di tre mesi continuativi, prorogabili trimestralmente, fino ad un massimo complessivo di 9 mesi. Tale periodo massimo è da computare entro il biennio mobile, come avviene per la CIGO. Le domande di finanziamento devono essere presentate dalla singola impresa e sono accoglibili entro il limite delle risorse esistenti nel Fondo. Le modalità di presentazione delle domande saranno rese note con successiva circolare. Dal 1 gennaio 2020, ciascuna domanda potrà essere accolta entro il tetto aziendale della contribuzione dovuta negli 8 anni precedenti dall impresa richiedente, decurtato dalle prestazioni già autorizzate e le relative contribuzioni correlate. Quando viene erogata la prestazione, infatti, il Fondo deve versare alla gestione pensionistica cui è iscritto il lavoratore beneficiario la contribuzione correlata alla prestazione. La contribuzione è dovuta sulla base della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, considerando gli elementi retributivi ricorrenti e continuativi. L aliquota da applicare è quella nel tempo vigente per il fondo pensionistico cui è iscritto il lavoratore, compresa l aliquota aggiuntiva 1%, in caso di retribuzioni eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. ADEMPIMENTI DELLE IMPRESE A tutte le aziende potenzialmente soggette al Fondo viene attribuito in automatico dall`inps, tramite cassetto previdenziale, il codice 0J, a prescindere dalla sussistenza del requisito occupazionale prescritto per il versamento contributivo. Per quanto sopra specificato, il contributo sarà versato solo per i mesi nei quali l`organico
5 superi i 15 dipendenti. Le imprese plurilocalizzate, che raggiungono il requisito occupazionale (più di 15 dipendenti, come dato medio del semestre precedente il periodo di paga considerato) sommando i lavoratori denunciati su più matricole, devono darne comunicazione alle Sedi INPS di competenza, affinché venga attribuito il codice autorizzazione che individua le aziende che operano su più posizioni (2C). In mancanza di diverse indicazioni e di modulistica istituita ad hoc, si ritiene che tale comunicazione possa essere effettuata in modo circostanziato tramite Cassetto Previdenziale. Vale la riserva di riferire le indicazioni di Confindustria sulle criticità evidenziate nella presente nota, in esito al confronto con la Direzione Centrale dell`inps. Per eventuali informazioni, rivolgersi all Ufficio Lavoro, Previdenza, Assistenza Legale e Sburocratizzazione ( 030/ / lavoroprevidenza.leg@aib.bs.it). * * * (1) art. 3, commi da 4 a 47, legge 28 giugno 2012, n. 92 (2) art. 1, comma 14, legge cit. (3) art. 3, comma 42, legge cit. (4) art. 3, comma 19, legge cit.
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