I principi della legge delega (L. 10

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2 I principi della legge delega (L. 10 Dicembre 2014, n. 183) Revisione dei limiti di durata, individuazione di meccanismi di rotazione tra i lavoratori; Maggiore compartecipazione da parte di imprese effettivamente beneficiarie; Estensione Cassa Integrazione Guadagni ordinaria, Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e Fondi di solidarietà bilaterali a settori non coperti; Revisione contratti di solidarietà;

3 Lo schema del Decreto 148/2015 Titolo I : trattamenti di integrazione salariale Titolo II : fondi di solidarietà Titolo III : contratti di solidarietà espansiva

4 Trattamento di integrazione salariale Disposizioni generali BENEFICIARI lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato ivi compresi gli apprendisti ( assunti con contratto di apprendistato professionalizzante) con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio. I lavoratori devono possedere un anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione. I 90 giorni non sono necessari in caso di trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili

5 Trattamento di integrazione salariale EVENTI OGGETTIVAMENTE NON EVITABILI Avversità atmosferiche, comunque accertate da parte dell Inps presso gli enti abilitati alla registrazione dei dati meteorologici Danni provocati da eventi naturali ( alluvioni, frane, etc ) Danni provocati da eventi accidentali ( incendi, crolli, etc ) Interruzione di energia elettrica dell Ente erogatore senza preavviso alla ditta

6 Novità apprendisti Aumento aliquota contributiva inps per gli apprendisti pari all 1,70 % Proroga della durata dell apprendistato in misura equivalente all ammontare delle ore di integrazione salariale fruite. Se sono alle dipendenze di aziende soggette sia a cig che a cigs sono destinatari esclusivamente dell indennità di integrazione salariale Se sono alle dipendenze di aziende soggette esclusivamente a cigs sono destinatari dell indennità solo nell ipotesi di crisi aziendale

7 Misura dell indennità L art. 3 fissa l ammontare dell indennità di integrazione salariale nella misura dell 80% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate L importo è soggetto ai massimali fissati annualmente dall Inps In caso di malattia il trattamento di integrazione salariale sostituisce l indennità giornaliera di malattia L indennità non è dovuta per assenze che non danno diritto alla retribuzione

8 Durata L art. 4 fissa un unico termine massimo per la durata di Cigo e Cigs che, per ciascuna unità produttiva, non può superare la durata complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile Per le imprese industriali e artigiane dell edilizia il trattamento di Cigo e Cigs non può superare la durata complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile Se però si utilizza la Cigs con la causale del contratto di solidarietà la durata del trattamento sale a 36 mesi in un quinquennio mobile

9 Contributo addizionale L art. 5 prevede, a carico delle imprese che richiedono integrazione salariale, il versamento di un contributo addizionale commisurato non più all organico bensì all effettivo utilizzo del trattamento da calcolare sulla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore nelle ore di lavoro non prestate; l importo del contributo è pari a: 9%, sino al limite delle 52 settimane 12%, oltre il limite delle 52 e sino a 104 settimane 15% oltre il limite delle 104 settimane

10 Contribuzione figurativa e modalità di erogazione Analogamente a quanto previsto dalla previgente disciplina i periodi di sospensione o riduzione sono utili ai fini pensionistici Il pagamento delle integrazioni salariali è effettuato dall impresa inserendole nel cedolino paga L importo delle integrazioni anticipato dall azienda verrà poi conguagliato dall azienda entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso al termine della concessione o dalla data provvedimento di concessione se successivo, al momento del pagamento dei contributi In presenza di difficoltà finanziarie serie e documentate la sede Inps nei casi di Cigo o il Ministero del Lavoro nei casi di Cigs, possono autorizzare il pagamento diretto dell Inps al lavoratore

11 Attività lavorativa e decadenza Al lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non è riconosciuto il diritto al trattamento per le giornate lavorate Il lavoratore decade dal diritto ai trattamenti di integrazione salariale nei casi in cui non abbia comunicato preventivamente alla sede Inps lo svolgimento dell attività di lavoro dipendente o autonomo durante il periodo di integrazione I lavoratori beneficiari di integrazioni salariali per i quali è programmata una sospensione o riduzione superiore al 50% dell orario di lavoro, calcolato in un periodo di 12 mesi, sono convocati dal centro per l impiego per la stipula di un patto di servizio

12 Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria La disciplina sull integrazione salariale ordinaria ( prestazioni e contribuzione) si applica ( indipendentemente dal numero di addetti) a determinate categorie di imprese tra le quali troviamo: Imprese industriali manifatturiere, di installazioni di impianti Imprese industriali e artigiane dell edilizia e affini Imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazioni di materiali lapidei

13 Causali di intervento L integrazione spetta ai dipendenti delle predette imprese sospesi dal lavoro e che effettuano prestazioni di lavoro a orario ridotto a seguito di: Situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all impresa, comprese le intemperie stagionali Situazioni temporanee di mercato Sono confermate, quindi, le causali di intervento previste nella previgente disciplina già

14 Durata del trattamento La durata massima rimane di 13 settimane continuative prorogabili, di trimestre in trimestre, fino ad un massimo di 52 settimane. Raggiunto tale tetto massimo una nuova richiesta può essere proposta per la medesima unità produttiva quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane All interno dei predetti limiti temporali di durata del trattamento, non possono essere autorizzate ore di integrazioni eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell integrazione salariale.

15 Contribuzione ordinaria E stata diminuita la misura del contributo ordinario di finanziamento dell integrazione salariale ordinaria e nello specifico: 1,70% per i dipendenti di imprese industriali che occupano fino a 50 dipendenti (in precedenza 1,90%) 2% per i dipendenti di imprese industriali che occupano oltre i 50 dipendenti (in precedenza 2,20%) 4,70 % per i dipendenti di imprese dell industria e artigianato edile (in precedenza 5,20%) In attesa delle necessarie istruzioni da parte dell Inps si ritiene consigliabile non modificare al momento la contribuzione

16 Informazione e consultazione sindacale L azienda, prima di procedere alla richiesta di intervento dell integrazione salariale, deve attivare la procedura di informazione e consultazione sindacale Si deve comunicare la richiesta di intervento alle RSA, alle RSU o,in mancanza di queste, alle Organizzazioni Sindacali A tale comunicazione seguirà un esame congiunto tra le parti e la stesura di un verbale di accordo L intera procedura dovrà esaurirsi entro 25 giorni dalla data di comunicazione, ridotti a 10 per le imprese con meno di 50 dipendenti.

17 Presentazione della domanda L azienda deve presentare in via telematica all Inps domanda di concessione al trattamento ordinario di integrazione salariale entro 15 giorni dall inizio della sospensione o riduzione dell attività lavorativa ( novità assoluta poiché prima i tempi erano più ampi, entro il 25 del mese successivo all inizio della sospensione o riduzione) Nella domanda devono essere indicati: la causa, la durata, i nominativi dei lavoratori e le ore richieste

18 Cassa Integrazioni Guadagni Straordinaria La disciplina sull integrazione salariale straordinaria ( prestazioni e contribuzione) si applica alle imprese dei seguenti settori che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiamo occupato mediamente più di quindici dipendenti : Imprese industriali comprese quelle edili Imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzione dell attività dell impresa che esercita l influsso gestionale prevalente Inoltre rientrano nella disciplina della cigs anche: Imprese esercenti attività commerciali che occupano più di 50 dipendenti Partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali indipendentemente dal numero di dipendenti.

19 Causali di intervento Il trattamento di Cigs può essere richiesto nel caso in cui la sospensione o riduzione dell attività lavorativa sia determinata da: Riorganizzazione aziendale ( deve esserci un piano di interventi) Crisi aziendale ( deve contenere un piano di risanamento); dal 01/01/2016 i casi di cessazione dell attività produttiva sono esclusi i casi di cessazione dell attività Contratto di solidarietà Le aziende coinvolte devono fornire prospettive di continuazione dell attività e di salvaguardia occupazionale

20 Durata del trattamento Max 24 mesi per la causale di riorganizzazione aziendale in un quinquennio mobile Max 12 mesi per la causale di crisi aziendale Max 24 mesi per la causale contratto di solidarietà in un quinquennio mobile ( con possibilità di arrivare anche a 36 mesi)

21 Contribuzione ordinaria E rimasta inalterata la misura del contributo ordinario di finanziamento dell integrazione salariale straordinaria e nello specifico: 0,90 % dell imponibile previdenziale di cui lo 0,60% a carico dell azienda e lo 0,30% a carico del lavoratore

22 Informazione e consultazione sindacale L azienda deve attivare la procedura di informazione e consultazione sindacale Si deve darne tempestiva notizia alle RSA, alle RSU o,in mancanza di queste, alle Organizzazioni Sindacali Entro 3 giorni dalla predetta comunicazione la stessa azienda deve trasmettere la domanda per l esame congiunto all ufficio regionale /provinciale preposto a riceverla, dove poi verrà siglato un verbale di accordo L intera procedura, attivata dalla richiesta di esame congiunto, dovrà esaurirsi entro 25 giorni, ridotti a 10 per le imprese con meno di 50 dipendenti.

23 Presentazione della domanda L azienda deve presentare la domanda contestualmente al Ministero del Lavoro e alla Direzione Territoriale del Lavoro competente entro 7 giorni dalla conclusione della procedura sindacale Nella domanda devono essere indicati i nominativi dei lavoratori interessati dalle sospensioni o dalle riduzioni La sospensione o la riduzione dell orario decorrono non prima del trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda. La DTL procederà alle verifiche degli impegni aziendali

24 Fondi di Solidarietà Il titolo II del D. Lgs. 148/2015 interviene in materia di fondi di solidarietà con l obiettivo di ampliare il raggio d azione dei predetti fondi ( già previsti dalla Legge 92/2012 «Legge Fornero») in modo da superare il sistema degli ammortizzatori in deroga La norma prevede diverse tipologie di Fondi di Solidarietà: Fondi di Solidarietà bilaterali, Fondi di Solidarietà Bilaterali alternativi, Fondo residuale che dal 01/01/16 si chiamerà Fondi di integrazione salariale.

25 Fondi di Solidarietà Bilaterali FSB L art. 26 stabilisce che le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative devono provvedere a stipulare appositi accordi collettivi, anche intersettoriali, volti a costituire fondi di solidarietà bilaterali per tutti i settori che non rientrano nell ambito di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e straordinaria Tutto ciò con lo scopo di garantire ai lavoratori una tutela in caso di riduzione o sospensione dell attività lavorativa dovuta per una delle cause già previste dalla disciplina di integrazione salariale

26 Prestazioni FSB Le prestazioni erogate dal FSB sono: l assegno ordinario e prestazioni ulteriori ( anche agli apprendisti) I fondi devono assicurare un assegno ordinario di pari importo al trattamento di integrazione salariale in caso di Cigo e Cigs La durata massima della prestazione è non superiore alle durate massime previste per la Cigo e la Cigs ( 24 mesi in un quinquennio mobile) Prestazioni ulteriori possono essere : prestazioni integrative in termini di importo rispetto all assegno ordinario o nei casi di cessazione del rapporto; assegni straordinari a lavoratori che raggiungono requisiti per il pensionamento; contributi al finanziamento di programmi formativi di riqualificazione professionale

27 Contributi di finanziamento I decreti attuativi stabiliranno la contribuzione ordinaria che sarà ripartita nella seguente misura: due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore Nel caso di utilizzo dell assegno ordinario a seguito della sospensione o della riduzione dell attività lavorativa, verrà richiesto all azienda un contributo addizionale calcolato sulle retribuzione perse dai lavoratori Nel caso di utilizzo dell assegno straordinario è dovuto dalle aziende un contributo straordinario.

28 Fondi di solidarietà bilaterali alternativi FSBA Sono alternativi ai FSB appena descritti e prendono in considerazioni quei settori in cui risultano già sistemi di bilateralità consolidati ( settore artigiano). Le prestazioni che devono garantire i fondi sono sempre connesse a casi di riduzione o sospensione dell attività lavorativa per le cause previste in materia di integrazione salariale Già la Legge 92/2012 «Legge Fornero» aveva previsto che le parti Istitutive degli Enti bilaterali potessero adeguare gli Statuti.

29 Prestazioni FSBA Le prestazioni che devono essere assicurate entro fine 2015 sono almeno una tra : una prestazione analoga per durata e misura all assegno ordinario previsto dai FSB e l assegno di solidarietà Per assegno di solidarietà si intende la corresponsione di una indennità nei casi di riduzione dell orario di lavoro al fine di evitare dei licenziamenti collettivi o plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo

30 Adeguamento FSBA I fondi già costituiti sono tenuti ad adeguarsi entro il 31/12/2015; per quanto riguarda il settore Artigiano, il FSBA è stato costituito il 26/03/2014 e con il Decreto del 09/01/2015 relativo al «Fondo di solidarietà bilaterale FSBA istituito per il settore artigiano» va a regime l attività del Fondo In mancanza di adeguamento, i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti, confluiscono nel Fondo di integrazione salariale a decorrere dal 01/01/2016

31 Fondo integrazione salariale FIS Il FIS interviene nei settori non coperti dalla disciplina in materia di ammortizzatori sociali e in assenza di Fondi di solidarietà bilaterali e di Fondi di solidarietà bilaterali alternativi A decorrere dal 01/01/2016 il FIS risulta rivolto ad aziende che occupano mediamente più di 5 dipendenti

32 Prestazioni E prevista la corresponsione dell assegno di solidarietà e dell assegno ordinario L Assegno di solidarietà è rivolto ai lavoratori di aziende con più di 5 dipendenti ed è erogato nei casi in cui ci siano accordi aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali che stabiliscono riduzioni dell orario di lavoro al fine si evitare licenziamenti collettivi o licenziamenti individuali plurimi; la riduzione media non può essere superiore al 60% dell orario dei lavoratori interessati, durata massima 12 mesi in un biennio, misura pari al trattamento di integrazione salariale ordinario;

33 Prestazioni L Assegno ordinario spetta, in aggiunta all assegno di solidarietà, ai lavoratori di aziende che occupano mediamente più di 15 dipendenti; il FIS garantisce, in relazioni alle causali previste per la CIGO ( escludendo le intemperie stagionali) e la CIGS, una prestazione di importo pari all integrazione salariale per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile

34 Contributi di finanziamento A decorrere dal 01/01/2016 l aliquota di finanziamento ordinaria del fondo è fissata nella misura dello 0,65% per aziende che occupano oltre 15 dipendenti e dello 0,45 % per le aziende che occupano da 5 a 15 dipendeti E prevista inoltre una contribuzione addizionale connessa all utilizzo dell assegno ordinario o di solidarietà pari al 4% della retribuzione persa

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