CICIANI & PETRICCA ASSOCIATI GESTIONE GLOBALE DEL PERSONALE

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2 AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO Cosa sono. Per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, si intende il complesso di strumenti e prestazioni previste dall ordinamento del lavoro in favore dei lavoratori dipendenti, con la finalità di integrarne il reddito nel caso in cui i lavoratori stessi dovessero subire una temporanea diminuzione/sospensione dell attività lavorativa (in termini di ore lavorate/retribuite), per particolari motivazioni quali ad esempio: crisi temporanea di commesse e/o crisi di mercato, eventi oggettivamente non evitabili (ivi compresi gli eventi atmosferici), crisi aziendali, riorganizzazioni aziendali. Cenni storici L ordinamento Italiano sin dal 1945 ha previsto sistemi e strumenti di supporto e integrazione del reddito dei lavoratori nei casi in cui l attività lavorativa dell azienda dovesse essere temporaneamente sospesa o ridotta a causa di particolari eventi o causali (cosiddette causali di intervento). Tali sistema definito di Cassa Integrazione Guadagni, (Ordinaria e/o Straordinaria, a seconda delle causali di intervento), è in generale esclusivamente previsto per alcuni settori di attività (Es. attività industriali comprese l edilizia) e/o in funzione della dimensione aziendale in termini di numero di lavoratori addetti. (Es. aziende del commercio con più di 50 dipendenti). Il sistema finanziato dai datori di lavoro attraverso il versamento all INPS di specifiche aliquote di contribuzione, prevedeva e prevede, in base al settore di attività e al numero di addetti impiegati, prestazioni e trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni (Ordinaria/Straordinaria). Tali prestazioni sono gestite e erogate dall INPS. Nel corso di un arco temporale di circa 70 anni si sono stratificati diversi provvedimenti normativi che, a più riprese, hanno apportato modifiche al sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, (Es. contratti di solidarietà difensivi tipo A e tipo B) allo scopo di rispondere alle evoluzione e alle mutate esigenze del tessuto produttivo e industriale del Paese. Si è quindi spesso parlato di una necessaria riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, allo scopo di adattare la legislazione e gli strumenti previsti all evoluzione e alle peculiarità del tessuto produttivo italiano, anche al fine di estendere le tutele e gli strumenti di supporto e integrazione, al maggior numero possibile di Aziende e di lavoratori, indipendentemente dalla tipologia di settore e attività produttiva. La necessità di una generale riforma del sistema degli ammortizzatori sociali al fine di estenderne le tutele anche a settori produttivi storicamente esclusi (Es. settori terziario, Artigianato), è apparsa sempre più evidente e urgente nel corso della forte crisi economica che ha caratterizzato l economia italiana e l intero sistema produttivo nazionale negli anni dal 2009 al In tali periodi, per sostenere ed integrare il reddito di lavoratori impiegati in settori e contesti produttivi non coperti da strumenti ordinari, in mancanza di strumenti specifici previsti dalla normativa vigente, si è fatto e ampio ricorso al sistema degli ammortizzatori sociali in deroga (Cassa Integrazione in Deroga; Mobilità in Deroga), con risorse economiche e coperture a carico della fiscalità generale dello Stato.

3 JOBS ACT - Il riordino degli Ammortizzatori Sociali in costanza di rapporto di lavoro Il Decreto Legislativo 148/2015 (in attuazione della Legge Delega 183/2014) riforma in senso universalistico il sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro operando un ampliamento della platea di Datori di lavoro e lavoratori beneficiari, riunendo inoltre in un unico corpo normativo organico le diverse disposizioni relative a: - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA; - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA; - FONDI DI SOLIDARIETA (Fondi Bilaterali, Fondi Bilaterali alternativi, Fondi di Integrazione Salariale); IL DLGS 148/2015 Per effetto delle disposizioni contenute nel citato D.Lgs 148/2015, sono in generale coperti da una forma di ammortizzatore sociale in costanza di lavoro tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più 5 dipendenti. Il nuovo modello di ammortizzatori sociali prevede inoltre un forte aumento della contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro in caso di effettivo utilizzo delle prestazione. Tale contribuzione addizionale varia a seconda del tipo di ammortizzatore (CIGO/CIGS o Fondi di Solidarietà). Le disposizioni trovano applicazione a decorrere dal 24 settembre LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA (CIGO) Fonti. D.Lgs 148/2015 artt. 9 18; Decreto Ministeriale del Lavoro n del 15 aprile Campo di applicazione. (art 10 D.Lgs 148/2015) Rispetto alla precedente normativa, rimane sostanzialmente invariato il campo di applicazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo possono beneficiare dei trattamenti di CIGO tutti i lavoratori subordinati dipendenti di: imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas; cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco; imprese addette agli impianti elettrici e telefonici; imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini; imprese industriali esercenti l'attività di escavazione ; lavorazione di materiale lapideo.

4 Si rinvia alla lettura dell art. 10 del Decreto Legislativo 148/2015 per l elenco completo dei settori di attività rientranti nel campo di applicazione. Causali di intervento. (art. 11 D.Lgs 148/2015) L intervento della Cassa Integrazione Ordinaria può essere richiesta dal datore di lavoro in caso di sospensione/riduzione dell attività lavorativa a causa di: - Situazioni aziendali dovute a eventi transitori non imputabili all impresa o ai dipendenti (Es. Mancanza di materie prime, mancanza di energia elettrica, incendi, alluvioni, eventi sismici, crolli, impraticabilità dei locali aziendali ecc.) incluse le intemperie stagionali e eventi meteo (pioggia, neve, ecc,); - Situazioni temporanee di mercato e/o crisi di commesse (Es. temporanea riduzione di ordini e commesse anche derivante dall andamento del mercato e del settore merceologico di riferimento dell impresa richiedente). I suddetti eventi devono avere il carattere ed il requisito della transitorietà e temporaneità (deve quindi essere prevedibile la ripresa della normale attività lavorativa) e della non imputabilità al datore di Lavoro e ai lavoratori (gli eventi o le cause di sospensione/riduzione dell attività lavorativa devono essere indipendenti dalla volontà dell azienda o dei lavoratori e non essere in alcun modo riconducibili a imperizia e/o negligenza delle parti). Lavoratori beneficiari Tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti professionalizzanti, con un anzianità di servizio di almeno 90 giorni presso l unità produttiva interessata dalla sospensione/riduzione dell attività lavorativa. Sono esclusi dal beneficio dei trattamenti di cigo i lavoratori con qualifica di dirigenti e i lavoratori a domicilio (da non confondere con lavoratori che svolgono la propria attività lavorativa in modalità di telelavoro). Durata (art. 12 D.Lgs 148/2015) Trattandosi di eventi di sospensione/riduzione dell attività che devono avere carattere di temporaneità e transitorietà, i trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, per ogni evento causale, possono arrivare fino alla durata di: - 13 SETTIMANE. E comunque prevista la possibilità di proroghe (anche consecutive) del trattamento, procedendo a nuove richieste fino ad un periodo massimo di 52 settimane consecutive (sostanzialmente 12 mesi). In caso di fruizione di 52 settimane consecutive di cigo, un nuovo periodo di CIGO (per la stessa unità produttiva) potrà essere richiesto solo dopo che sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa Nel caso di più periodi non consecutivi, i periodi di CIGO complessivamente autorizzati non potranno superare le 52 settimane in un biennio mobile; Infine in Il D.Lgs 148/2015 (art. 12 comma 5) prevede inoltre che, fermo restando i limiti di durata, non potranno essere autorizzate ore di CIGO eccedenti il limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile dal personale in forza presso l unità produttiva, nel semestre precedente la domanda di concessione dell integrazione salariale. Misura del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria. Il trattamento di integrazione salariale percepito da ogni lavoratore posto in cigo, ammonta all'80 per cento della retribuzione globale oraria(inclusiva di eventuali superminimi, altre indennità e mensilità aggiuntive) che sarebbe spettata al lavoratore per ogni le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale. Sul trattamento è prevista una contribuzione a carico del lavoratore pari al 5,84%. Durante la Cassa interazione prosegue l erogazione degli assegni per il nucleo familiare (ANF). E comunque previsto un trattamento massimo di integrazione salariale rapportato a massimali di retribuzione.

5 TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (mensile) RETRIB. MENSILE DI RIFERIMENTO INTEGRAZIONE SALARIALE MASSIMA INTEGRAZIONE SALARIALE MASSIMA (al netto del 5,84%) PARI O INFERIORE 2.102,24 971,71 914,96 SUPERIORE 2.102, ,91 1,099,70 Esempio di calcolo di trattamento di CIGO. RETRIBUZIONE LORDA MENSILE PERCEPITA DAL LAVORATORE EURO 2200,00; RETRIBUZIONE LORDA MENSILE (+ RATEO 13 ) EURO 2383,33. RIDUZIONE DELL ORARIO DI LAVORO (CIGO) 50% rispetto al normale orario di lavoro pari a 40 ore settimanali. INTEGRAZIONE PER 20 ORE SETTIMANALI: (40 *50%). RETRIBUZIONE SU BASE ORARIA : Euro 2383,33/173 (coeff. mensilizz.) = EURO 13,77. IPOTETICO TRATTAMENTO CIGO/CIGS SU BASE ORARIA : 13,77 *80%= 11,01; AL NETTO DEL 5,84%= EURO 10,37 MASSIMALE APPLICABILE: MASSIMALE ALTO; EURO 1.167,91 (la retribuzione mensile è superiore a Euro 2.102,24) MASSIMALE ORARIO TRATTAMENTO: 1.167,91/173= 6,75; AL NETTO DEL 5,84%= EURO 6,35 l importo del massimale orario di integrazione è inferiore all importo ordinario di integrazione, quindi l importo settimanale di integrazione salariale al lordo delle imposte è dato da: 6,35*20 (ore di riduzione) = 127,00 Consultazione sindacale per procedere a richiesta di CIGO (art. 14 D.Lgs. 148/2015) Il datore di lavoro, in caso ritenga necessario procedere alla richiesta di un periodo di CIGO, deve porre in essere una procedura di consultazione sindacale al fine di informare le OO.SS circa le causali di sospensione/riduzione, il numero di ore di cigo previste, la durata prevista e il numeri di lavoratori interessati. Le modalità e le tempistiche della procedura di consultazione sindacale è specificatamente descritta all art. 14 del D.Lgs 148/2015. LA CASSAINTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA (CIGO) IN SINTESI CAMPO DI APPLICAZIONE (art 10 D.Lgs 148/2015) In generale imprese industriali e imprese industriali e artigiane del settore edilizia e affini CAUSALI DI INTERVENTO Eventi temporanei e transitori non imputabili al datore di lavoro e/o ai lavoratori (anche venti meteo); Situazioni temporanee di mercato (es. crisi di commesse); BENEFICIARI tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, compresi apprendisti professionalizzanti. Esclusi dirigenti e lavoratori a domicilio REQUISITI Anzianità di servizio. Almeno 90 giorni di lavoro effettivo sull unità produttiva

6 LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA (CIGS) Fonti. D.Lgs 148/2015 artt ; Decreto Ministero del Lavoro n del 13 gennaio Campo di applicazione (art. 20 D.Lgs 148/2015) La platea di soggetti è rimasta pressoché invariata rispetto alla precedente normativa. La disciplina della CIGS si applica alle imprese beneficiarie (si veda elenco di cui all art. 20 comma 1 del D.Lgs 148/2015) che occupano (media dei 6 mesi precedenti la richiesta di CIGS) più di 15 dipendenti. La disciplina della CIGS e i relativi obblighi di contribuzione trovano inoltre applicazione per le aziende esercenti attività commerciali e della logistica, e le agenzie di viaggio e turismo che impiegano più di 50 dipendenti (compresi apprendisti e dirigenti). La disciplina della CIGS si applica inoltre ai partiti politici e alle loro articolazioni territoriali (risorse disponibili limitate entro specifici limiti di spesa). Causali di intervento e durata. (art D.Lgs 148/2015) L intervento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria può essere richiesta dall impresa beneficiaria in caso di sospensione/riduzione dell attività lavorativa derivante da: - Riorganizzazione aziendale. Durata massima prevista 24 mesi (anche continuativi) in un quinquennio mobile (a ritroso a partire dalla data dell ultima richiesta di riduzione/sospensione); - Crisi aziendale. Durata massima prevista 12 mesi (anche continuativi); - Contratto di solidarietà (volto ad evitare in tutto o in parte la riduzione di personale). Durata massima prevista 24 mesi (anche continuativi) in un quinquennio mobile. La durata può raggiungere i 36 mesi per sommatoria con i periodi di CIGS. In caso di crisi aziendale o riorganizzazione aziendale possono essere autorizzate sospensioni/riduzioni dell attività lavorativa fino ad un massimo dell 80% (disposizione decorrente dal 24 settembre 2017) Lavoratori beneficiari - Tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ( anche apprendisti professionalizzanti solo se dipendenti di aziende esclusivamente in area cigs), con un anzianità di servizio di almeno 90 giorni presso l unità produttiva interessata dalla sospensione/riduzione dell attività lavorativa. - Sono esclusi dal beneficio dei trattamenti di CIGS i lavoratori con qualifica di dirigenti e i lavoratori a domicilio. Misura del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria. Il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria percepito da ogni lavoratore ammonta all'80 per cento della retribuzione globale oraria(inclusiva di eventuali superminimi, altre indennità e mensilità aggiuntive). I limiti e le modalità di calcolo sono le stesse già indicate per la CIGO Consultazione sindacale per procedere a richiesta di CIGS (art. 24 D.Lgs/2015) Il datore di lavoro, in caso ritenga necessario procedere alla richiesta di un periodo di CIGS, deve porre in essere una procedura di consultazione sindacale al fine di informare le OO.SS circa le causali di sospensione/riduzione, il numero di ore di cigo previste, la durata prevista e il numeri di lavoratori interessati.

7 Le modalità e le tempistiche della procedura di consultazione sindacale è specificatamente descritta all art. 24 del D.Lgs 148/2015. LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA (CIGS) IN SINTESI CIGS CAMPO DI APPLICAZIONE (Art. 20 D.Lgs 148/2015) IMPRESE BENIFICIARIE (settore industriale e non) CHE NEL SEMESTRE PRECEDENTE LA DOMANDA HANNO OCCUPATO MEDIAMENTE PIU DI 15/50 DIPENDENTI (art. 20 commi 1 2) Estesa la disciplina ai dipendenti dei partiti politici CAUSALI D INTERVENTO (art. 21 D.Lgs 148/2015) RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE - Durata massima 24 mesi (nel quinquennio mobile) - Riduzione attività lavorativa fino a Max 80% ore lavorabili (dal 24 settembre 2017) - Piano di interventi per gestire inefficienze con indicazione degli investimenti CRISI AZIENDALE - Durata max 12 mesi (nel quinquennio) - Riduzione attività lavorativa fino a Max 80% ore lavorabili (dal 24 settembre 2017) - Piano di risanamento - Esclusi i casi di cessazione di attività produttiva CONTRATTO DI SOLIDARIETA - Diviene causale di CIGS - Durata massima 36 mesi - Max 60% di riduzione media oraria complessiva - Singolo lavoratore riduzione max 70% MISURA DEL TRATTAMENTO 80% retribuzione globale per le ore di lavoro non prestate, (al netto del 5,84%) nei limiti del massimale. (basso/alto)

8 I FONDI DI SOLIDARIETA (ARTT D.Lgs 148/2015) I Fondi di Solidarietà (Fondi di Solidarietà Bilaterale; Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi; Fondo di Integrazione Salariale) rappresentano lo strumento attraverso il quale viene realizzata l estensione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporti di lavoro anche a lavoratori e imprese, che per settore di attività produttiva e dimensione aziendale, sono storicamente esclusi dal sistema della Cassa Integrazione Guadagni sia ordinaria che straordinaria. Il D. Legs 148/2015 prevede l estensione dei FONDI DI SOLIDARIETA (e quindi i relativi obblighi di contribuzione) a tutti i datori di lavoro che impiegano più di 5 dipendenti. In tutti i settori produttivi non rientranti nel sistema della cigo/cigs, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale sono chiamate a stipulare accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali al fine di assicurare ai lavoratori operanti in tali settori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell attività lavorativa. Il Decreto Legislativo 148/2015 delinea il seguente sistema di Fondi di Solidarietà: FONDI DI SOLIDARIETA BILATERALE (ART. 26 d.lgs 148/2015) l'istituzione dei Fondi di Solidarietà Bilaterali è obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale (ordinaria e straordinaria) in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche gli apprendisti. I Fondi sono istituiti presso l INPS con Decreto del Ministero del Lavoro sulla base di accordi e contratti collettivi. In mancanza dell istituzione del Fondo, i datori di lavoro del relativo settore, che occupano mediamente più di 5 dipendenti confluiscono a decorrere dal 1 gennaio 2016 nel fondo di integrazione salariale (FIS) di cui all articolo 29 del Decreto Legislativo 148/2015. Prestazioni erogate I Fondi di Solidarietà Bilaterale, nei casi di riduzione/sospensione dell attività lavorativa per le stesse causali previste per la cigo, erogano una prestazione denominata Assegno Ordinario. L importo della prestazione è pari al trattamento di cigo (80% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, entro i massimali di retribuzione previsto per la cigo/cigs.).

9 La durata della prestazione non può essere inferiore a 13 settimane in un biennio mobile, e non superiore a secondo della causale invocata alle durate massime previste per la CIGO e per la CIGS (nel rispetto della durata massima prevista dall art. 4 comma 1 del D.Lgs. 148/ mesi in un quinquennio mobile). FONDI DI SOLIDARIETA BILATERALI ALTERNATIVI (Artigianato Somministrazione) L art. 27 del D.Lgs. 148/2015 prevede una disciplina speciale con riferimento ai settori dell artigianato e della somministrazione di lavoro. Finalità è quella di assicurare ai lavoratori di tali settori una tutela in costanza di rapporti di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell attività lavorativa. I Fondi hanno l obbligo del bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità. Prestazioni erogate: -.Assegno Ordinario. L importo della prestazione è pari al trattamento di cigo (80% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, entro i massimali di retribuzione previsto per la cigo/cigs.). La durata della prestazione non può essere inferiore a 13 settimane in un biennio mobile, e non superiore a secondo della causale invocata alle durate massime previste per la CIGO e per la CIGS; - Assegno di solidarietà (sostitutivo del contratto di solidarietà di tipo b); periodo minimo non inferiore a 26 settimane. IL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (F.I.S.) (ART. 29 D.Lgs 148/2015; Decreto Interministeriale del 03 febbraio 2016) Ambito di applicazione Datori di Lavoro Obbligatorio per tutti i datori di lavoro (anche non organizzati in forma di impresa) che occupano mediamente più di 5 dipendenti (ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche gli apprendisti), appartenenti a settori produttivi, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell ambito di applicazione CIGO CIGS, o che non hanno costituito fondi di solidarietà bilaterale o fondi di solidarietà bilaterali alternativi. Beneficiari Destinatari dei trattamenti di integrazione sono TUTTI i lavoratori subordinati (Impiegati/operai) compresi apprendisti professionalizzanti, con esclusione di: - dirigenti; - lavoratori a domicilio. i lavoratori destinatari devono possedere, presso l unità produttiva interessata dalla richiesta di trattamento, un anzianità di almeno 90 giorni di effettivo lavoro.

10 F.I.S PRESTAZIONI EROGATE DATORI DI LAVORO DA 06 A 15 DIPENDENTI ASSEGNO DI SOLIDARIETA (art. 31 D.Lgs 148/2015) a partire dal 01 luglio Sostituisce in pratica il vecchio contratto di solidarietà tipo b); Durata massima 12 mesi nel biennio mobile; Stesso importo della Cassa integrazione (80% della retribuzione globale). Sottoposto a massimale di trattamento (come cigo/cigs). DATORI DI LAVORO CON OLTRE 15 DIPENDENTI ASSEGNO DI SOLIDARIETA (art. 31 D.Lgs 148/2015) a partire da 01 gennaio 2016; ASSEGNO ORDINARIO (co. 1, art. 30, D.Lgs 148/2015) Per le causali di riduzione o sospensione dell attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie, straordinarie, limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale.

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