FONDI DI SOLIDARIETA. La riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro D.Lgs n. 14 settembre 2015, n. 148
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1 FONDI DI SOLIDARIETA La riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro D.Lgs n. 14 settembre 2015, n. 148 Brescia 15/09/2017
2 FONDI DI SOLIDARIETA D.Lgs n. 14 settembre 2015, n. 148 Titolo II Fondi di solidarietà Fondi di solidarietà bilaterali alternativi Fondi di solidarietà bilaterali Fondo residuale Fondo di integrazione salariale (FIS) 1
3 FONDI DI SOLIDARIETA Tipologie di prestazioni dei fondi di solidarietà Ordinarie Assegno ordinario Assegno di solidarietà Finanziamento di programmi formativi Integrative Assegno integrativo/emergenziale (integrazione ad ASpI/NASpI/mobilità) Assegno integrativo CIGS Straordinarie Prevedono un assegno straordinario riconosciuto nei processi di agevolazione all esodo 2
4 FONDI DI SOLIDARIETA Fondi di solidarietà bilaterali (art.26 D.lgs. n.148/2015) Previsti al fine di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione/sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di CIGO/CIGS. L'istituzione dei Fondi è obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia di CIG in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti. A seguito dell'accordo tra OO.SS. e Ass.Datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con decreto del MLPS, di concerto con il MEF, si provvede all'istituzione del Fondo presso l'inps. 3
5 FONDI DI SOLIDARIETA Fondi di solidarietà bilaterali I Fondi attualmente operativi sono: (art.26 D.lgs. n.148/2015) Fondo imprese assicuratrici e delle società di assistenza; Fondo delle Poste Italiane spa e delle società del Gruppo Poste italiane; Fondo aziende del credito cooperativo; Fondo aziende del settore del credito; Fondo trasporto pubblico; Fondo solimare (settore marittimo); Fondo Ferrovie dello Stato; Fondo settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale; Fondo per il personale del servizio della riscossione dei tributi erariali; Fondo ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani; Fondo Provincia Autonoma di Trento. 4
6 FONDI DI SOLIDARIETA Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (art.27 D.lgs. n.148/2015) Attualmente riconosciuti dalla normativa solo nel: settore dell artigianato (D.I. n /2015) settore agenzie di somministrazione (D.I. n /2016). Adeguati entro 31/12/2015, erogano almeno una tra le seguenti prestazioni: assegno ordinario assegno di solidarietà. 5
7 FONDI DI SOLIDARIETA Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (art.27 D.lgs. n.148/2015) Le aziende del settore dell artigianato settore agenzie di somministrazione non possono accedere al FIS, ma devono accedere al proprio fondo. 6
8 FONDI DI SOLIDARIETA Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (art.27 D.lgs. n.148/2015) Non sono gestiti dall INPS che, pertanto, non eroga le relative prestazioni. 7
9 Fondi di Integrazione Salariale (Art. 29 D.lgs 148/2015 D.I /2016 ) Dal 1 gennaio 2016 il Fondo residuale assume la denominazione di Fondo di Integrazione Salariale (FIS). 8
10 Fondo di Integrazione Salariale D.I del 3/2/2016 Circ.n.22 del 4/2/2016 Circ.n.30 del 12/2/2016 Msg n.1617 del 13/4/2016 Msg n.1986 del 5/5/2016 Circ.n.176 del 9/9/2016 Msg n.4885 del 2/12/2016 Circ. n.9 del 19/1/2017 Msg n.1133 del 13/3/2017 9
11 FIS Obbligatorio per datori di lavoro, anche non organizzati in forma di impresa, che occupano mediamente più di 5 dipendenti per i settori: che non rientrano nell ambito di applicazione di CIGO/CIGS non hanno istituito fondi di solidarietà bilaterali (art. 26) o fondi di solidarietà bilaterali alternativi (art. 27). 10
12 OBBLIGHI DI BILANCIO (Art.11 D.I /2016) Il Fondo di integrazione salariale, al pari degli altri fondi di solidarietà di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs 148/2015, ha l obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità. Gli interventi sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse acquisite. 11
13 Per garantire l equilibrio finanziario e la possibilità per il Fondo di erogare prestazioni nei limiti delle risorse acquisite è previsto un limite specifico di accesso per ciascun datore di lavoro alle risorse del Fondo. Le prestazioni sono infatti determinate, per ciascun datore di lavoro, in misura non superiore a 4 volte l ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso (c.d. tetto aziendale). 12
14 Disciplina transitoria Tetti aziendali del FIS si applicano agli eventi che iniziano nell anno 2016 Nessun tetto volte volte volte volte volte 2022 in poi 4 volte 13
15 OBBLIGHI DI BILANCIO In ogni caso, le prestazioni possono essere erogate soltanto nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al Fondo. 14
16 CONTRIBUZIONE Il FIS è finanziato con i contributi dei datori di lavoro appartenenti al Fondo e dei lavoratori occupati presso le rispettive aziende con aliquote dello 0,65% per le aziende con più di 15 dipendenti e dello 0,45% per le aziende da più di 5 dipendenti e fino a 15 di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del lavoratore, a decorrere dal 1 gennaio
17 CONTRIBUTO ADDIZIONALE E dovuto dal datore di lavoro che ricorra alle sospensioni o riduzioni di attività lavorativa un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, nella misura del 4% retribuzione persa. 16
18 CODIFICA AZIENDE I datori di lavoro rientranti nell ambito di applicazione del D.I /2016 sono contraddistinti dal c.a. 0J, azienda tenuta al versamento dei contributi ex D.I. n /2016 (Fondo Integrazione Salariale). 17
19 REQUISITO DIMENSIONALE La soglia dimensionale deve essere verificata mensilmente con riferimento alla media occupazionale nel semestre precedente. Nella determinazione del numero dei dipendenti occupati devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.), compresi gli apprendisti con esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento e reinserimento lavorativo (cfr. msg n. 548/2016). Il lavoratore assente per servizio militare, gravidanza e puerperio è escluso dal computo solo nel caso sia stato sostituito da lavoratore. Per le aziende di nuova costituzione il requisito si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre. Per il primo mese di attività si farà riferimento alla forza occupazionale di detto mese. ( Circ. par.2.2 circ. n.176/2016) 18
20 Lavoratori beneficiari Lavoratori con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante. Dirigenti Lavoratori esclusi Lavoratori a domicilio Lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore Lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca 19
21 Requisito anzianità lavorativa Alla data di presentazione della domanda anzianità di almeno 90 giorni di effettivo lavoro presso l unità produttiva in riferimento alla quale è stata presentata la domanda, compresi i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività, infortuni e i periodi di maternità obbligatoria. Il requisito dei 90 giorni è escluso per gli eventi oggettivamente non evitabili, in tutti i settori produttivi. 20
22 Anzianità di effettivo lavoro presso altro datore di lavoro Trasferimento d azienda ex art C.C: si terrà conto di tutto il periodo trascorso presso l imprenditore alienante. Impresa subentrante nell appalto: si terrà conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell attività appaltata (a prescindere dal mutamento del datore di lavoro) 21
23 Anzianità di effettivo lavoro in caso di cambio qualifica In caso di cambio di qualifica del lavoratore, l anzianità di effettivo lavoro presso l unità produttiva è considerata in modo unitario e, pertanto, si considera anche il periodo anteriore la variazione, indipendentemente dalla qualifica precedentemente posseduta dal lavoratore. 22
24 Unità produttiva Il datore di lavoro, che intende accedere alle prestazioni garantite dal FIS, deve provvedere al censimento dell U.P.interessata alla richiesta di prestazione in anagrafica soggetto contribuente. Il p.2 della circ. n.9 del 19/1/2017 fornisce istruzioni dettagliate per l apertura e la gestione delle unità produttive. Il numero progressivo dell U.P. rilasciato dall Istituto dovrà essere obbligatoriamente indicato nell elemento <UnitaOperativa> della sezione <DatiIndividuali> del flusso UniEmens. In caso di unica U.P. coincidente con la sede legale, il valore da riportare nell apposito campo sarà = a 0 (zero). 23
25 Unità produttiva La comunicazione di una nuova unità produttiva deve avvenire entro l ultimo giorno del mese successivo all apertura della stessa avvalendosi dell apposita procedura telematica, disponibile sul sito internet dell Istituto, accedendo alla sezione Iscrizione e Variazione Aziende e attivando Comunicazione unità operativa/accentramento contr. ; dei Servizi per aziende e consulenti (Sezione Aziende, consulenti, professionisti ) (cfr. par. 2.2 irc.n.9/2017). Resta fermo che non è possibile presentare domande di FIS per unità produttive non ancora registrate in anagrafica aziende. 24
26 Unità produttiva Il concetto di U.P. è utilizzato per individuare le strutture territoriali INPS competenti per il pagamento della prestazione. L U.P. è, inoltre, utilizzata quale parametro di riferimento per la sussistenza del diritto alla prestazione relativamente ai seguenti ambiti: computo dell anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni dalla data di presentazione della domanda (art.3, c.1, D.I. n /2016); computo dei limiti temporali massimi complessivi di utilizzo della prestazione, relativamente al limite del quinquennio mobile (art.8, D.I. n /2016); computo del limite delle 26 settimane nel biennio mobile per l assegno ordinario (art. 7, c. 3, D.I. n /2016); computo del limite di un terzo delle ore lavorabili in tema di assegno ordinario (art. 12, c. 5, D.lgs 148/2015); computo del limite 12 mesi in un biennio mobile per l assegno di solidarietà (art. 6, c. 3, D.I. n /2016); computo della riduzione media oraria e della percentuale di riduzione complessiva per singolo lavoratore per l assegno di solidarietà (art. 6, c. 4, D.I. n /2016). 25
27 Presentazione della domanda La procedura di presentazione delle istanze di accesso è unica per entrambe le prestazioni garantite dal Fondo di Integrazione salariale e consente, pertanto, alle aziende l invio telematico delle domande sia di assegno di solidarietà che di assegno ordinario. Le istanze devono essere presentate alla struttura INPS territorialmente competente in relazione all unità produttiva. 26
28 Presentazione della domanda La domanda è disponibile nel portale INPS nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente Aziende, consulenti e professionisti, alla voce Servizi per aziende e consulenti, opzione CIG e Fondi di solidarietà, opzione Fondi di solidarietà. Al portale Servizi per le aziende ed i consulenti si accede tramite Codice Fiscale e PIN rilasciato dall Istituto. Il manuale per Aziende e Consulenti per l invio telematico delle domande è disponibile all interno dell applicazione stessa, nella sezione documentazione.. 27
29 Presentazione della domanda Costituiscono parte integrante della domanda e dovranno essere allegati alla stessa: l accordo collettivo aziendale (in caso di ass. solidarietà) che stabilisce la riduzione dell orario di lavoro sottoscritto dalle OO.SS e dal DDL; la comunicazione dell azienda di cui all art. 14, c.1, del D.Lgs 148/2015 e, ove presenti, il verbale di esame congiunto o l accordo sindacale (in caso di assegno ordinario); l elenco dei lavoratori in forza all unità produttiva, integrato con le informazioni inerenti alla qualifica, all orario contrattuale e alle altre informazioni presenti nel file in formato.csv reperibile nell area download della procedura (I dati non devono più essere distinti per qualifica lavoratori, ma è sufficiente indicare il numero totale di lavoratori coinvolti e il numero totale delle ore richieste). 28
30 Prestazioni erogate dal FIS Assegno ordinario a favore di dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o riduzioni dell orario di lavoro. Assegno di solidarietà a favore di dipendenti di datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti ( per DDL tra più 5 e 15 dipendenti solo per eventi di riduzione verificatisi a decorrere dal 1 luglio 2016). 29
31 - ASSEGNO DI SOLIDARIETA Assegno di solidarietà Accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione di orario: per evitare/ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura ex art. 24 L. 223/91 Per evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo 30
32 - ASSEGNO DI SOLIDARIETA Termini di presentazione della domanda In via telematica entro 7 giorni dalla data di conclusione dell acc.sind. La riduzione dell attività deve avere inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. In caso di presentazione tardiva l assegno di solidarietà può essere riconosciuto a decorrere dal giorno successivo alla data della domanda (Msg n.1133 del 13/3/2017). Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine. Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. 31
33 - ASSEGNO DI SOLIDARIETA Durata Massimo di 12 mesi in un biennio mobile Riduzione dell orario lavorativo: riduzione media oraria non essere superiore al 60% dell orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati; per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell orario di lavoro non può essere superiore al 70% nell arco dell intero periodo per il quale l accordo di solidarietà è stipulato. 32
34 - ASSEGNO DI SOLIDARIETA Criteri istruttori (D.M /2015 Elementi essenziali del contratto di solidarietà 1. Data di stipula del contratto; 2. Esatta individuazione delle parti stipulanti; 3. Contratto collettivo applicato; 4. Orario di lavoro e sua articolazione; 5. Data dell apertura della procedura di mobilità (se l accordo è intervenuto nel corso della stessa) e numero degli esuberi dichiarati; 6. Quantificazione del personale eccedentario risultante al momento della stipula dell accordo; 7. Motivazioni e cause che hanno determinato l esubero di personale; 8. Data di decorrenza del contratto di solidarietà; 9. Durata del contratto di solidarietà; 10. Forma di riduzione dell orario di lavoro (che va tradotta in termini settimanali) 11. Articolazione puntuale della riduzione; 12. Parametrazione sull orario medio settimanale; 13. Indicazione complessiva della percentuale di riduzione dell orario; 14. Possibili deroghe all orario concordato; 33
35 - ASSEGNO ORDINARIO Cause di intervento Causali CIGO (esclusi eventi meteo) (D.M /2016) eventi transitori e non imputabili al datore di lavoro ovvero ai prestatori di lavoro; situazioni temporanee di mercato; Causali CIGS (esclusi contratti di solidarietà) (D.M /2015) riorganizzazione aziendale crisi aziendale con continuazione dell attività lavorativa 34
36 - ASSEGNO ORDINARIO Criteri istruttori causali CIGO (D.M /2016) Transitorietà e imprevedibilità = prevedibile la ripresa dell attività lavorativa Non imputabilità = involontarietà e non riconducibilità ad imperizia o negligenza delle parti 35
37 - ASSEGNO ORDINARIO Criteri istruttori causali CIGO (D.M /2016) Il datore di lavoro deve: Presentare relazione tecnica dettagliata Dimostrare che continua ad operare sul mercato in base ad elementi oggettivi supportati da: Nuovi ordini Documentazione sulla solidità finanziaria Documentazione tecnica sulla situazione temporanea di crisi del settore 36
38 - ASSEGNO ORDINARIO Criteri istruttori Causali CIGO (D.M /2016) Devono essere valutati: la particolare congiuntura negativa del datore di lavoro il contesto economico-produttivo in cui l impresa opera al momento in cui ha avuto inizio la sospensione/riduzione, non rilevano le circostanze sopravvenute. 37
39 - ASSEGNO ORDINARIO Criteri istruttori Causali CIGO (D.M /2016) 1. Mancanza di lavoro o commesse 2. Crisi di mercato 3. Fine cantiere, fine lavoro, fine fase lavorativa, perizia di variante e suppletiva al progetto 4. Mancanza di materie prime o componenti 5. Sciopero di un reparto o di altra impresa 6. Incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica Impraticabilità dei locali sospensione/riduzione per ordine di pubblica autorità 7. Guasti ai macchinari manutenzione straordinaria 38
40 - ASSEGNO ORDINARIO Criteri istruttori Causali CIGS (D.M /2016) Riorganizzazione aziendale Crisi aziendale: con continuazione di attività lavorativa per evento improvviso e imprevisto 39
41 - ASSEGNO ORDINARIO Riorganizzazione aziendale Il programma di riorganizzazione aziendale: Deve contenere indicazioni sugli investimenti (es. Impianti fissi) e sull'eventuale attività di formazione Il valore medio annuo degli investimenti previsti nel programma deve essere superiore al valore medio annuo degli investimenti, della stessa tipologia, operati nel biennio precedente Deve essere finalizzato a un consistente recupero occupazionale del personale (70%) Le sospensioni/riduzioni devono essere ricollegabili, nell entità e nei tempi, al processi di riorganizzazione 40
42 41 FIS - ASSEGNO ORDINARIO Crisi aziendale con continuazione di attività lavorativa Valutazione degli indicatori economico-finanziari di bilancio(es. Fatturato, indebitamento, etc., Etc.,) riguardanti il biennio precedente dal quale emerga un andamento a carattere negativo o involutivo. Ridimensionamento o stabilità dell organico aziendale nel biennio precedente L azienda deve presentare: Specifica relazione tecnica recante le motivazioni a supporto della propria critica situazione economico finanziaria Un piano di risanamento che definisca gli interventi correttivi intrapresi o da intraprendere, per ciascuna unità aziendale/settore di attività, finalizzato alla continuazione dell attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale
43 - ASSEGNO ORDINARIO Crisi aziendale per evento improvviso ed imprevisto Evento esterno alla gestione aziendale L azienda: deve rappresentare: l imprevedibilità dell evento, la rapidità con la quale ha prodotto effetti negativi l autonomia rispetto alle politiche di gestione aziendale deve presentare: piano di risanamento 42
44 - ASSEGNO ORDINARIO Crisi aziendale Non sono presi in esame i programmi di crisi aziendale di imprese che: 1. Abbiano iniziato l attività produttiva nel biennio precedente 2. Non abbiano effettivamente avviato l attività produttiva 3. Abbiano subito significative trasformazioni societarie salvo: imprese con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti per contenimento dei costi imprese assetti proprietari non coincidenti risanamento aziendale e salvaguardia occupazionale impresa subentrante 43
45 - ASSEGNO ORDINARIO In via telematica: Termini di presentazione della domanda non prima di 30 giorni inizio sospensione/riduzione: presentazione anticipata: l istanza è improcedibile. Il datore è invitato a ripresentare la domanda nei termini non oltre 15 giorni inizio sospensione/riduzione presentazione tardiva: decorrenza prestazione non prima di una settimana dalla data di presentazione (art. 15, c. 2 D.lgs 148/2015) 44
46 - ASSEGNO ORDINARIO Esempio invio tardivo Periodo di sospensione 01/01/ /03/2017 Termine ultimo utile per 16/01/2017 Domanda tardiva presentata il 20 gennaio 2017 (venerdì) Decorrenza prestazione dal giorno 9/01/2017 (lunedì della settimana precedente). In quest ultimo caso il datore di lavoro dovrà comunicare le ore di sospensione/riduzione dell attività lavorativa riferite al periodo non indennizzabile dal 01/01/2017 all 8/01/2017, utilizzando il modello allegato n.2 Circ.n.176/
47 - ASSEGNO ORDINARIO Durata della prestazione Massimo 26 settimane in un biennio mobile Al fine della verifica del biennio mobile si calcolano le 103 settimane a ritroso dalla fine della prima settimana di riduzione di orario. Se in tale arco di tempo sono state già usufruite 26 settimane di riduzione, la domanda non potrà essere accolta. 46
48 - ASSEGNO ORDINARIO Durata della prestazione Si applica nei limiti della compatibilità la disciplina in materia di CIGO (art.7, c.9, D.I. n.94343/2016), sono, inoltre, applicabili le seguenti disposizioni stabilite dall art. 12 del D.lgs 148/2015: il datore di lavoro che abbia fruito di 26 settimane consecutive di assegno ordinario, può proporre una nuova domanda, per la medesima unità produttiva per la quale l assegno è stato concesso, solo qualora sia trascorso un periodo di almeno 78 settimane di normale attività lavorativa; in ogni caso, nei limiti di durata di 26 settimane in un biennio mobile, non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale eccedenti il limite di un terzo delle ore lavorabili nel biennio mobile. 47
49 - ASSEGNO ORDINARIO Durata della prestazione I periodi per eventi oggettivamente non evitabili: Non si computano per la durata massima di 26 settimane nel biennio mobile Si computano per la durata massima complessiva di 24 mesi nel quinquennio mobile delle prestazioni a carico del FIS. Si computano per il calcolo di 1/3 delle ore lavorabili 48
50 Durata massima complessiva I trattamenti relativi alle prestazioni garantite dal Fondo possono avere una durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile Entro il limite di 24 mesi nel quinquennio mobile, la durata dell intervento di assegno di solidarietà viene computata nella misura della metà. I limiti di durata sono riferiti alla singola unità produttiva. 49
51 Durata massima complessiva A titolo esemplificativo sarà possibile, nel rispetto del biennio mobile riferito alle singole prestazioni, avere le seguenti durate massime, anche se non continuative, nel quinquennio mobile: 36 mesi di assegno di solidarietà; 24 mesi di assegno di solidarietà + 6 mesi di assegno ordinario + altri 6 mesi di assegno ordinario; 24 mesi di assegno di solidarietà + 6 mesi di assegno ordinario + 6 mesi di assegno di solidarietà. 50
52 PROVVEDIMENTO Il provvedimento viene emesso dal direttore di sede o dal dirigente delegato con riferimento alla struttura territoriale INPS competente in relazione all unità produttiva. I direttori di sede (o il dirigente delegato) avranno l esclusiva competenza in merito all emissione del provvedimento di definizione (accoglimento, accoglimento parziale o reiezione) delle istanze di assegno ordinario e di assegno di solidarietà. 51
53 PROVVEDIMENTO In caso di aziende plurilocalizzate il provvedimento di concessione è unico ed è emesso dal direttore di sede (o dirigente delegato), competente in relazione alla struttura territoriale INPS nell ambito del cui territorio insiste la sede legale del datore di lavoro o presso la quale il datore di lavoro ha richiesto l accentramento contributivo. A fronte del provvedimento di definizione emesso dal direttore di sede (o dirigente delegato), la struttura territoriale INPS competente in relazione all U.P. emette conforme autorizzazione, propedeutica al pagamento diretto o alle operazioni di conguaglio o rimborso delle somme anticipate dal datore di lavoro (le strutture territoriali emetteranno tante autorizzazioni quante sono le unità produttive.) 52
54 53 FIS AUTORIZZAZIONI Strutture INPS territorialmente competenti alla definizione delle istanze 1) Unità produttiva ubicata nella medesima provincia dove è iscritto il datore di lavoro: la struttura INPS territorialmente competente alla definizione dell istanza è quella presso cui è iscritto il datore di lavoro; 2) Unità produttiva ubicata in una provincia diversa da quella dove è iscritto il datore di lavoro: la struttura INPS territorialmente competente alla definizione dell istanza è quella presso cui è ubicata l unità produttiva; 3) Datori di lavoro plurilocalizzati: la struttura INPS territorialmente compente alla definizione dell istanza è quella nel cui territorio insiste la sede legale del datore di lavoro o presso la quale il medesimo ha richiesto l accentramento contributivo, poi le strutture INPS territorialmente competenti in relazione alla singola unità produttiva, come individuate ai precedenti punti 1) e 2), emetteranno conforme l autorizzazione.
55 AUTORIZZAZIONI Quando sarà possibile effettuare il conguaglio: Le attività di conguaglio o le richieste di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori dal datore di lavoro devono essere effettuate, a pena di decadenza entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata. In fase di prima applicazione, in attesa delle istruzioni Uniemens,il pagamento dell assegno ordinario e dell assegno di solidarietà avverrà esclusivamente con la modalità del pagamento diretto. (p.5.5 circ.176/ Msg n.4885 del 2/12/2016) 54
56 AUTORIZZAZIONI In fase di prima applicazione, in attesa delle istruzioni Uniemens,il pagamento dell assegno ordinario e dell assegno di solidarietà avverrà esclusivamente con la modalità del pagamento diretto. (p.5.5 circ.176/ Msg n.4885 del 2/12/2016) Terminata tale fase, la sede INPS territorialmente competente potrà autorizzare il pagamento diretto in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie del datore di lavoro, su espressa richiesta dello stesso (art.9 c.4, D.I. n del 3/2/2016). 55
57 PAGAMENTO L invio del modello SR41 potrà essere effettuato successivamente al provvedimento di concessione e al rilascio dell autorizzazione da parte della sede. Il pagamento ai lavoratori è subordinato al rilascio dell autorizzazione e nei limiti della stessa. Attualmente è necessario anche il mod.sr
58 Pagamento a conguaglio ll conguaglio o le richieste di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori dal datore di lavoro devono essere effettuate, a pena di decadenza, entro sei mesi: dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata. Una volta intervenuto il termine decadenziale, il conguaglio non sarà più operabile né su denuncia ordinaria né su flussi di regolarizzazione. (art.9, c.3, del D. I. n / circ.n.176/2016 p.5.5) 57
59 Esempio 1: periodo di autorizzazione assegno ordinario dal 16/06/2016 al 15/06/2017; data autorizzazione INPS: 20/07/2016; data decorrenza termine: 30/06/2017 (fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata); termine di decadenza: 31/12/2017; ultima denuncia utile per operate il conguaglio: competenza dicembre Dalla data del provvedimento di concessione, se successivo al periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione. Per data del provvedimento di concessione si intende la data dell autorizzazione, rilasciata dalla competente struttura territoriale INPS, propedeutica al conguaglio o al rimborso delle somme anticipate dal datore di lavoro. Esempio 2: periodo di autorizzazione assegno ordinario: dal 16/06/2016 al 15/06/2017; data autorizzazione INPS: 20/07/2017; data decorrenza termine: 20/07/2017 (data autorizzazione INPS successivo al periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata); termine di decadenza: 21/01/2018; ultima denuncia utile per operate il conguaglio: competenza gennaio
60 Misura delle prestazioni Pari all importo previsto per l integrazione salariale (art. 3. D.lgs 148/2015), cioè 80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale nei limiti del massimo integrabile stabilito per legge. FIS Si applica la riduzione prevista dall art. 26 legge n.41/1986 (5,84%) che rimane nella disponibilità del Fondo. Con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno gli importi sono rivalutati annualmente sono aumentati nella misura del 100% dell aumento derivante dalla variazione annuale dell indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati. 59
61 Contribuzione correlata Per i periodi di erogazione dei trattamenti i Fondi versano alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione E a carico del Fondo. Utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della misura. 60
62 Durante il periodo di percezione sia dell assegno di solidarietà che dell assegno ordinario il Fondo non eroga la prestazione accessoria dell assegno al nucleo familiare, né il T.F.R., in quanto prestazioni non previste dal D.I.n.94343/
63 RICORSI Avverso i provvedimenti adottati è possibile proporre ricorso, entro 90 giorni ed esclusivamente tramite il servizio online RiOL (Ricorsi on line), al comitato amministratore del FIS, presso la Direzione Generale dell INPS. Il comitato amministratore decide in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni. 62
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Fondo di integrazione salariale Circ. INPS n. 176/2016, in attuazione dell art. 3, c. 19 della L. n. 92/2012 e con disposizioni del D.Lgs. n. 148/2015 Trattasi di un Fondo Residuale di integrazione salariale,
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