Fondo di integrazione salariale

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1 Fondo di integrazione salariale Circ. INPS n. 176/2016, in attuazione dell art. 3, c. 19 della L. n. 92/2012 e con disposizioni del D.Lgs. n. 148/2015 Trattasi di un Fondo Residuale di integrazione salariale, a decorrere dal 1 gennaio Con Circ. n. 22/2016 e con messaggio n. 1986/2016 sono state fornite le prime indicazioni in merito all operatività del Fondo di integrazione salariale in attesa del completamento dell iter amministrativo Destinatari: l art. 26, c. 7, del D.Lgs. n. 148/2015 sancisce l obbligatorietà dell istituzione dei Fondi di solidarietà per tutti i datori di lavoro appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali esclusi dall ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni sia ordinaria che straordinaria e che occupano mediamente più di cinque dipendenti (anche apprendisti nel conteggio) Fondo a tutela di chi non rientra nell ambito di applicazione di CIG e CIGS La Circ. n. 176/2016 fornisce istruzioni operative per la gestione dei datori di lavoro obbligati ad iscriversi al Fondo di integrazione salariale 1

2 Possono accedere alle prestazioni del Fondo: dal 1 gennaio 2016 le imprese che risultavano già iscritte al Fondo residuale per eventi di sospensione o riduzione di attività lavorativa intervenuti dal 1 gennaio 2016; dal 14 aprile 2016 (data di entrata in vigore del decreto interministeriale) i datori di lavoro con più di quindici dipendenti non iscritti al Fondo residuale in quanto non organizzati in forma di impresa (circ. n. 100/2014) per eventi intervenuti dal 30 marzo 2016; dal 1 luglio 2016: i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque e sino a quindici dipendenti per eventi intervenuti dalla medesima data (art. 29 c. 11, D.Lgs. n. 148/2015) Al Fondo di integrazione salariale contribuiscono unicamente i datori di lavoro che impiegano mediamente più di cinque dipendenti. La soglia dimensionale deve essere verificata mensilmente con riferimento alla media occupazionale nel semestre precedente Particolarità: Part-Time: sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno, con arrotondamento secondo le modalità disciplinate dall articolo 9 del D.lgs n. 81/2015. Lavoratore assente: ancorché non retribuito (es. per servizio militare, gravidanza e puerperio) è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore; ovviamente in tal caso sarà computato il sostituto. Lavoratori a domicilio, dirigenti, apprendisti vengono inclusi 2

3 A norma dell art. 3, c. 1, del D.I. n /2016, sono destinatari delle prestazioni del Fondo di integrazione salariale i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, ricompresi gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio Al fine di poter beneficiare delle prestazioni del Fondo di integrazione salariale, è richiesto che i suddetti lavoratori abbiano alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale un anzianità di almeno 90 giorni di effettivo lavoro presso l unità produttiva in riferimento alla quale è stata presentata la domanda Il Fondo di integrazione salariale garantisce due prestazioni: - l assegno di solidarietà di cui al comma 31 del medesimo D.Lgs.; - l assegno ordinario di cui al comma 30 del medesimo D.Lgs., come ulteriore prestazione in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orario di lavoro Tetto aziendale: le prestazioni garantite dal Fondo sono determinate, per ciascun datore di lavoro, in misura non superiore a quattro volte l ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso 3

4 Assegno di Solidarietà: è una prestazione a sostegno del reddito garantita ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di licenziamento collettivo, di cui all art. 24 della legge n. 223/91, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo, stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione di orario Può essere concesso per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile. Al fine della verifica di quest ultimo si calcolano le 103 settimane a ritroso dalla fine della prima settimana di riduzione di orario. Se in tale arco di tempo sono state già usufruite 52 settimane di riduzione, la domanda non potrà essere accolta La riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per cento dell orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell orario di lavoro non può essere superiore al 70 per cento nell arco dell intero periodo per il quale l accordo di solidarietà è stipulato Per l ammissione all assegno di solidarietà i datori di lavoro devono presentare domanda esclusivamente in via telematica alla struttura territoriale INPS competente per unità produttiva entro sette giorni dalla data dell accordo sindacale e la riduzione dell attività lavorativa deve avere inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda 4

5 Assegno ordinario: è una prestazione a sostegno del reddito che il Fondo garantisce, oltre all assegno di solidarietà, ai dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o riduzioni dell orario di lavoro, posti in sospensione o riduzione di attività per le seguenti causali: situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all impresa o ai dipendenti, escluse le intemperie stagionali; situazioni temporanee di mercato; riorganizzazione aziendale; crisi aziendale, ad esclusione dei casi di cessazione dell attività produttiva dell azienda o di un ramo di essa Ciascun intervento per riduzione o sospensione dell attività lavorativa per le causali appena elencate, è corrisposto fino ad un periodo massimo di 26 settimane in un biennio mobile. Al fine della verifica del biennio mobile si calcolano le 103 settimane a ritroso dalla fine della prima settimana di riduzione di orario. Se in tale arco di tempo sono state già usufruite 26 settimane di riduzione, la domanda non potrà essere accolta La domanda di accesso all assegno ordinario, a prescindere dalla causale invocata, deve essere presentata alla Struttura INPS territorialmente competente in relazione all unità produttiva non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall inizio della sospensione o riduzione dell attività lavorativa Le prestazioni: la misura delle prestazioni per le ore di lavoro non prestate è calcolata in modo equivalente a quanto previsto per i trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria, secondo le modalità esposte nell allegato 1 della circolare 197/2015 5

6 L importo dell assegno di solidarietà e dell assegno ordinario sono calcolati ai sensi dell art. 3, del D.Lgs. n. 148/2015 e quindi in misura pari all 80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell orario contrattuale. L importo così determinato è ridotto dell importo derivante dall applicazione delle aliquote contributive previste a carico degli apprendisti, ad oggi pari al 5,84 per cento, e non può superare degli importi massimi mensili stabiliti ogni anno Per ciascuna unità produttiva i trattamenti di assegno ordinario e di assegno di solidarietà non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile. Vi è un eccezione a tale limite; si dispone che, ai fini della durata massima complessiva, la durata dell assegno di solidarietà, entro il limite di 24 mesi nel biennio mobile, viene computato nella misura della metà. Oltre tale limite la durata dei trattamenti viene computata per intero. Pertanto, a titolo esemplificativo sarà possibile, nel rispetto del biennio mobile riferito alle singole prestazioni, avere le seguenti durate massime, anche se non continuative, nel quinquennio mobile: 36 mesi di assegno di solidarietà; 24 mesi di assegno di solidarietà + 6 mesi di assegno ordinario + altri 6 mesi di assegno ordinario; 24 mesi di assegno di solidarietà + 6 mesi di assegno ordinario + 6 mesi di assegno di solidarietà Finanziamento delle prestazioni: sono finanziate, a decorrere dal 1 gennaio 2016, dai seguenti contributi: per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, un contributo ordinario dello 0,65 per cento della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio), di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore; per i datori di lavoro che occupano mediamente da più di cinque a quindici dipendenti, un contributo ordinario dello 0,45 percento della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio), di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore 6

7 Contribuzione addizionale: qualora siano previste le prestazioni di assegno ordinario e assegno di solidarietà, è dovuto dal datore di lavoro che ricorra alle sospensioni o riduzioni di attività lavorativa, un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, nella misura del 4 per cento della retribuzione persa. Si ricorda, per completezza, che la stessa è pari alla differenza tra la retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito qualora non fossero intervenuti gli eventi tutelati e quella che effettivamente viene data in rapporto all'orario ridotto o sospeso Circ. n. 130/2017 INPS L INPS, con la presente circolare, illustra i criteri sulla base dei quali autorizzare le istanze di accesso alle due prestazioni: l assegno di solidarietà e l assegno ordinario Causali assegno ordinario: l assegno è garantito in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria (ad esclusione delle intemperie stagionali) e straordinaria, limitatamente alle causali della riorganizzazione aziendale e della crisi aziendale, con esclusione della cessazione, anche parziale, di attività Assegno ordinario e altre prestazioni: all assegno ordinario si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie. Pertanto, per quanto attiene la compatibilità dell assegno ordinario con altre prestazioni e istituti contrattuali, si richiamano le disposizioni e le prassi ad oggi in atto nella CIGO 7

8 Indennità di malattia: in caso di sospensione a zero ore è necessario distinguere l ipotesi in cui la malattia sia insorta durante il periodo di sospensione dall ipotesi in cui la malattia sia precedente l inizio della sospensione (cfr. circ. n. 82/2009). Nel primo caso la malattia non è indennizzabile, pertanto il lavoratore continuerà a percepire l assegno ordinario e non dovrà comunicare lo stato di malattia, in quanto non vi è l'obbligo di prestazione dell'attività lavorativa. Nell ipotesi in cui lo stato di malattia sia precedente l inizio della sospensione dell attività lavorativa si possono verificare due casi: 1) se la totalità del personale in forza all ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l attività, anche il lavoratore in malattia beneficerà delle prestazioni garantite dal FIS dalla data di inizio delle stesse; 2) se non viene sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore continuerà a beneficiare dell indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione. In caso di riduzione di orario l assegno ordinario non è dovuto, in alcun caso, per le giornate di malattia, indipendentemente dall indennizzabilità di queste ultime Congedo di maternità: l astensione obbligatoria per gravidanza o puerperio prevale sempre sull assegno ordinario. Infortunio sul lavoro: prevale sempre sull assegno ordinario. Se l infortunio si è verificato prima dell inizio del trattamento di integrazione salariale, il lavoratore ha diritto all indennità relativa prevista dalla legge e dal contratto nazionale di riferimento, anche se si protrae nel periodo di integrazione salariale. Se l infortunio avviene nel corso del trattamento di integrazione salariale il dipendente avrà comunque diritto alla normale indennità erogata dall INAIL e non all assegno ordinario. Ferie: nelle ipotesi di sospensione a zero ore il datore di lavoro ha facoltà di individuare il periodo di fruizione delle ferie residue e di quelle in corso di maturazione. Pertanto tale periodo può essere anche posticipato al termine della sospensione del lavoro e coincidere con la ripresa dell attività produttiva. In caso di riduzione di orario, poiché permane lo svolgimento dell attività lavorativa sia pure ad orario ridotto, la gestione della fruizione delle ferie segue le regole del normale svolgersi del rapporto di lavoro, così come previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Durante il periodo di fruizione dell assegno ordinario, in caso di sospensione a zero ore, il diritto alle ferie non matura, salvo vi sia espressa previsione contrattuale contraria. Nel caso invece di riduzione di attività lavorativa, il diritto alle ferie matura ed è interamente a carico del datore di lavoro 8

9 Assegno di solidarietà: è una prestazione garantita, a decorrere dal 1 gennaio 2016, dal Fondo di integrazione salariale in favore dei dipendenti di datori di lavoro che abbiano sottoscritto contratti collettivi aziendali ai sensi dell articolo 51 del D.lgs n. 81/2015, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all articolo 24 della legge n. 223/1991, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo La prestazione, a differenza di quanto previsto per l assegno ordinario, non è concessa al ricorrere di determinate causali, ma sulla base di un accordo collettivo la cui finalità è evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale. Per questo motivo, uno degli elementi necessari dell accordo è la quantificazione e la motivazione dell esubero di personale. L accordo di solidarietà si pone come strumento alternativo ai licenziamenti collettivi o ai licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo. Pertanto, non sono considerati validi gli accordi di solidarietà stipulati al fine di evitare un solo licenziamento o nell ambito del quale l esubero di personale sia limitato ad una sola unità lavorativa Assegno di solidarietà ed altre prestazioni: Indennità di malattia: al fine di stabilire la possibilità di cumulare l indennità di malattia con l assegno di solidarietà è necessario distinguere se la riduzione d orario è applicata in forma orizzontale o verticale conretribuzione variabile: in caso di riduzione orizzontale viene corrisposto sia l assegno ordinario, per le ore di riduzione di orario, sia l indennità economica di malattia per le ore lavorative; in caso di riduzione verticale con retribuzione variabile: se la malattia subentra durante una giornata di riduzione, viene corrisposto l assegno di solidarietà, mentre se l evento insorge durante lo svolgimento dell attività lavorativa, prevale la prestazione di malattia. Congedo di maternità: nel caso in cui il congedo di maternità o il congedo parentale siano già in atto la lavoratrice continua a percepire l indennità di maternità non avendo alcuna rilevanza l assegno di solidarietà sulla pregressa situazione. Nelle ipotesi in cui il congedo di maternità o il congedo parentale inizino durante l assegno di solidarietà è ancora una volta necessario distinguere le ipotesi in cui la riduzione di orario applicata sia in forma orizzontale o verticale con retribuzione variabile. In caso di riduzione orizzontale: viene corrisposto sia l assegno di solidarietà, per le ore di riduzione di orario, sia l indennità di maternità per le ore lavorative; lo stesso vale nel caso in cui, pur essendo praticata una riduzione verticale di orario, la retribuzione viene corrisposta in misura costante. In caso di riduzione verticale con retribuzione variabile: in caso di astensione obbligatoria è corrisposta esclusivamente l indennità di maternità sia per i periodi di prevista occupazione che per quelli di astensione totale dal lavoro; in caso di astensione facoltativa, che presuppone l attualità della prestazione lavorativa, l indennità va erogata solo per i periodi di prevista attività. Per i rimanenti periodi è erogabile il trattamento di assegno di solidarietà 9

10 Infortunio: nelle eventualità in cui l infortunio si sia verificato prima del ricorso all assegno di solidarietà il lavoratore ha diritto alla relativa indennità, anche se l infortunio si protrae nel corso dell assegno di solidarietà. Se l infortunio avviene nel corso dell assegno di solidarietà, il calcolo del trattamento d infortunio, verrà calcolato rispetto alle ore effettivamente lavorate. Per le ore perse per effetto della riduzione d orario, il lavoratore avrà diritto all integrazione salariale Ferie: è necessario distinguere le ferie maturate in periodi anteriori all accordo di solidarietà e le ferie relative a periodi successivi all'applicazione dell accordo stesso. Per quanto attiene le prime dovrà escludersi qualsiasi onere a carico del Fondo per le giornate corrispondenti, anche se fruite nel corso del periodo autorizzato. Sarà invece da ammettere il trattamento integrativo per i periodi di ferie maturati in costanza dell accordo di solidarietà ed usufruiti nell'ambito del periodo autorizzato. Diversamente saranno a totale carico del datore di lavoro le ferie maturate in costanza dell accordo di solidarietà, ma fruite al di fuori del periodo autorizzato. Durante il periodo di chiusura per ferie collettive nessun lavoratore potrà beneficiare delle prestazioni garantite dal FIS, anche nel caso in cui uno o più lavoratori abbiano esaurito o non maturato le ferie corrispondenti al periodo di chiusura Presentazione della domanda: l assegno di solidarietà deve essere presentato, in via telematica, entro sette giorni dalla data di conclusione dell accordo sindacale e la riduzione dell attività lavorativa deve avere inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda Durante il periodo di percezione sia dell assegno di solidarietà che dell assegno ordinario il Fondo non eroga la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare e del T.F.R., inquanto prestazioni non previste dal D.I. n /2016. Lo svolgimento di attività lavorativa remunerata, sia essa subordinata od autonoma, durante il periodo di riduzione del lavoro con diritto all assegno di solidarietà non comporta, in linea di massima, perdita del diritto all'integrazione per l'intero periodo predetto. Il trattamento di integrazione del reddito e il reddito da attività di lavoro possono essere cumulabili nelle forme declinate nella circolare n. 130/2010 e, per il lavoro accessorio, nella circ. n. 89/

11 Cumulo tra assegno ordinario e assegno di solidarietà: non è compatibile con la disciplina del FIS l applicazione dell articolo 10 del D.M. n /2016 in materia di cumulo tra CIGO e contratto di solidarietà sulla medesima unità prouttiva per lo stesso periodo, in quanto tale cumulo, non essendo espressamente previsto dal D.I. n /2016, andrebbe a detrazione delle risorse che il regolamento del Fondo ha destinato esclusivamente all erogazione delle prestazioni di assegno ordinario e assegno di solidarietà così come declinate nel D.I. medesimo Adozione del criterio di rotazione: non è obbligatoria l adozione di criteri di rotazione nell ambito delle procedure di informazione e consultazione sindacale propedeutiche all accesso alle prestazioni garantite dal FIS. Ciò in considerazione del fatto che ai trattamenti garantiti dal FIS si applica, nei limiti della compatibilità, la normativa prevista in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria, che nulla stabilisce in proposito. Per la medesima ragione, in caso di violazione dei criteri di rotazione eventualmente indicati nell ambito delle procedure di informazione e consultazione sindacale, non trova applicazione la sanzione di cui all articolo 1 del D.M. n /2016, in quanto applicabile alla sola cassa interazione guadagni straordinaria 11

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