REGOLAMENTO DI CONTABILITA

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1 G.R.A.L. s.c.a r.l. Gestione Risorse Alieutiche Lagunari REGOLAMENTO DI CONTABILITA TESTO APPROVATO DALL ASSEMBLEA DEI SOCI NELLA SEDUTA DEL 7 NOVEMBRE

2 REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ CAPO PRIMO FINALITÀ E CONTENUTO Art. 1: Scopo e ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti contabili dell'amministrazione della società consortile a responsabilità limitata G.R.A.L. Gestione Risorse Alieutiche Lagunari società a totale partecipazione pubblica, soggetta a direzione e coordinamento della Provincia di Venezia, con sede legale in Mestre Venezia, Via Sansovino n.7, che deve operare in base a principi di efficienza, economicità, funzionalità, efficacia e trasparenza. 2. Le modalità gestionali della società devono garantire la verifica dei risultati, la trasparenza e l'informazione interna ed esterna, l'assunzione di precise responsabilità di gestione, l'individuazione e il rispetto dei tempi procedurali. 3. G.R.A.L. persegue l'introduzione e l'aggiornamento di modalità contabili e sistemi informativi che migliorino e rendano più trasparente la gestione, mediante: a) la formulazione del piano annuale di gestione secondo criteri e procedure che individuino le responsabilità nella quantificazione e destinazione preventiva delle risorse per il perseguimento dei fini della società; b) la rilevazione e classificazione dei fatti amministrativi secondo principi e metodi idonei a fornire una rappresentazione fedele e corretta delle variazioni intervenute nelle grandezze finanziarie e patrimoniali della società e degli accadimenti economici che le hanno determinate; c) le valutazioni e procedure preordinate alla formazione del bilancio consuntivo predisposto secondo le previsioni degli artt e seguenti del codice civile; d) l'attivazione di sistemi di controllo finalizzati ad analizzare procedure, costi e risultati di singole attività o servizi, anche per garantire la condotta ordinata ed efficace delle operazioni della società e la loro conformità ai programmi adottati. Art. 2: Fonti normative 1. Il presente Regolamento si conforma alle leggi dello Stato e allo Statuto di G.R.A.L. L assemblea dei Soci ne adegua il testo alle leggi e alle disposizioni statutarie sopravvenute. CAPO SECONDO PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO E FUNZIONALITÀ Art. 3: Programmazione e bilancio 1. La società G.R.A.L. opera mediante atti di programmazione in conformità degli indirizzi espressi dall assemblea dei soci e dello Statuto. Art. 4: Esercizio di riferimento e piano annuale di gestione 1. L'esercizio ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. 2

3 2. Il piano annuale di gestione redatto in base al presente Regolamento e in conformità dell art.37 dello Statuto e delle direttive dell Assemblea dei Soci di cui all art. 21 del medesimo Statuto, si compone del bilancio di previsione e del programma annuale di attività, predisposti dall'amministratore Unico e approvati dalla Assemblea dei soci. 3. Il bilancio di previsione è uno strumento di gestione economico-finanziaria finalizzato alla programmazione e al controllo delle attività e servizi svolti dalla società. Il bilancio di previsione si compone del conto economico di previsione e del piano finanziario di previsione, e sintetizza in termini economici e finanziari le seguenti attività: - la pianificazione delle attività societarie nell'esercizio di riferimento; - il coordinamento delle risorse al fine del raggiungimento degli obiettivi globali prefissati. 4. Il programma annuale di attività, unitamente al bilancio di previsione, descrive l insieme delle attività che la società svolgerà necessariamente, in quanto imposte da normative di legge, vincoli successori od obblighi contrattuali vigenti e quelle che potranno essere svolte subordinatamente al reperimento delle idonee risorse finanziarie, in quanto azioni di sviluppo. Il programma annuale indica gli obiettivi e le azioni dirette al loro conseguimento, fornendo indicazioni in merito agli obiettivi e le azioni di carattere pluriennale. Art. 5: Conto economico di previsione 5. Il conto economico di previsione, deve fornire dettagliate informazioni sugli investimenti dell'esercizio, sui costi e sui corrispettivi delle attività e dei servizi prestati, nonché sui criteri seguiti nella determinazione preventiva delle configurazioni di costo e delle imputazioni. 6. Il conto economico deve comprendere tutti i componenti positivi e negativi di reddito che si prevedono di competenza dell'esercizio di riferimento. 7. Il conto economico di previsione deve esporre le componenti positive e negative di reddito previste raggruppandole secondo le voci principali previste dallo schema di cui all art del codice civile. 8. Il conto economico di previsione deve essere redatto in attivo o in pareggio. Art. 6: Procedure di verifica dello stato di attuazione del bilancio preventivo 1. Ai sensi dell art.6 dello Statuto, l Amministratore Unico, ogni sei mesi, presenta ai soci una relazione, relativa al semestre trascorso, sul generale andamento della gestione, sulla prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggiore rilievo, nonché sull andamento delle entrate, illustrando le iniziative intraprese per assicurarne la tempestiva riscossione. l Amministratore Unico, deve presentare ai soci una relazione relativa al semestre in corso, sul generale andamento della gestione, sulla prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggiore rilievo, nonché sull andamento delle entrate, illustrando le iniziative intraprese per assicurarne la tempestiva riscossione. 2. In corso di esercizio i costi e i ricavi devono essere costantemente confrontati con il bilancio di previsione. Art. 7: Variazioni al bilancio di previsione 1. Le variazioni al bilancio di previsione sono deliberate dall Assemblea dei Soci in occasione di variazioni di notevole entità, o riunendo più operazioni nel corso d'esercizio, eccetto nelle seguenti ipotesi, in cui non è necessaria l approvazione dell assemblea: - trasferimenti di fondi da costo preventivato ad altro costo; - maggiori costi correlati a nuove o maggiori entrate effettive; - maggiori ricavi che non modifichino sostanzialmente il risultato d esercizio. CAPO TERZO BILANCIO CONSUNTIVO 3

4 Art. 8: Bilancio consuntivo 1. Il bilancio consuntivo si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa e va redatto secondo le disposizioni dell'articolo 2423 e seguenti del codice civile e in conformità alle disposizioni dello Statuto e del presente Regolamento. Esso deve essere formulato in modo da dare una rappresentazione chiara, corretta e veritiera della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio, nonché corredato con tutte le informazioni richieste dalle norme di legge o comunque necessarie a fornire un quadro esaustivo dei risultati della gestione. Art. 9: Principi di redazione 1. Il bilancio consuntivo deve essere redatto osservando gli accettati principi contabili in conformità a quanto previsto dall art bis del codice civile, tra cui i seguenti: a) principio della continuazione dell'attività, secondo il quale la valutazione delle voci di contabilità va fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività; b) principio della prudenza, secondo il quale, alfine di evitare lesioni alle integrità del patrimonio aziendale, i proventi vanno rilevati solo se certi nell'esistenza e nell'ammontare, mentre per gli oneri si deve altresì tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; c) principio della competenza: attenendosi al criterio che i fatti amministrativi devono essere oggetto di rilevazione con riferimento al momento di insorgenza di diritti ed obbligazioni, indipendentemente dalle correlate manifestazioni numerarie. 2. I proventi devono essere riconosciuti, di regola, quando si sono verificate le seguenti condizioni: a) il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato; b) lo scambio dei beni è avvenuto con il relativo trasferimento della proprietà. 3. Gli oneri sono da imputare all esercizio qualora correlati ai proventi di competenza, in base ai seguenti criteri: a) associazione di causa ed effetto tra costi e ricavi; b) ripartizione dell utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica; c) rapporto proporzionale con il periodo temporale di maturazione; d) principio dell omogeneità: elementi patrimoniali disomogenei vanno rappresentati e valorizzati distintamente; e) principio della costanza e comparabilità: al fine di consentire il raffronto con i bilanci di precedenti esercizi della stessa società o di altre similari, i criteri di valutazione e le modalità di rappresentazione delle voci patrimoniali devono rimanere costanti. Art. 10: Stato patrimoniale 1. Lo stato patrimoniale rappresenta in modo qualitativo e quantitativo le attività, le passività e, per differenza, il patrimonio netto aziendale e deve essere elaborato in conformità a quanto previsto dagli artt ter e seguenti del Codice Civile. 2. In calce allo stato patrimoniale devono essere indicati i conti d'ordine. Art. 11: Conto economico 1. Il conto economico accoglie il risultato economico dell'esercizio espresso come differenza tra componenti positivi e negativi di reddito e deve essere elaborato in conformità a quanto previsto dagli artt ter e seguenti del Codice Civile. 4

5 Art. 12: Criteri di valutazione 1. Le valutazioni di bilancio devono essere effettuate secondo le disposizioni di legge, in particolare dell'articolo 2426 del Codice Civile, nel rispetto dei principi contabili di generale accettazione. Art. 13: Nota integrativa 1. La nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio consuntivo e deve fornire informazioni contabili altrimenti non ricavabili dal prospetto dello stato patrimoniale e del conto economico, necessarie al fine di dare una rappresentazione chiara, corretta e veritiera della situazione patrimoniale e finanziaria della Società e del risultato economico dell'esercizio. 2. La nota integrativa deve contenere le indicazioni previste dall articolo 2427 del Codice Civile, debitamente adattate in considerazione della natura e delle caratteristiche peculiari della società, nonché tutte le altre informazioni occorrenti per il perseguimento della finalità di cui al primo comma. Art. 14: Relazione sulla gestione 1. Il bilancio consuntivo è corredato dalla relazione predisposta dall Amministratore Unico sulla situazione della società e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti. Essa deve contenere le indicazioni previste dall'articolo 2428 del Codice Civile, debitamente adattate in considerazione della natura e delle caratteristiche peculiari della società. L Amministratore Unico è esonerato dalla presentazione della relazione di gestione, nei casi di redazione bilancio consuntivo in forma abbreviata ai sensi dell art bis del Codice Civile. Art. 15: Libri obbligatori e altre scritture contabili 1. La società o eventualmente lo studio commercialista incaricato alla tenuta della contabilità tiene e conserva i seguenti libri e registri contabili: - libro giornale; - libro degli inventari; - schede di partitario e di mastro; - registro dei cespiti ammortizzabili; - registri obbligatori ai fini I.V.A.; - altri libri e registri eventualmente previsti dalla normativa in vigore. Art. 16: Inventario 1. L'inventario viene redatto annualmente e contiene l'indicazione dettagliata delle attività e delle passività. L'inventario si chiude con il bilancio consuntivo e deve essere sottoscritto dall Amministratore Unico entro i termini di legge. CAPO QUARTO PROCEDURE OPERATIVE Art. 17: Organi competenti all'assunzione di spese 1. L Amministratore Unico, provvede alla assunzione delle spese previa individuazione delle medesime con atti di programmazione approvati dall Assemblea dei soci. 5

6 2. Spetta - in ogni caso all Assemblea dei Soci, che vi provvede con atti deliberativi, definire il finanziamento ed autorizzare le spese di cui all art.38 e art.40 dello Statuto. Art. 18: Effettuazione, liquidazioni e pagamento delle spese 1. Le spese sono ordinate dall Amministratore Unico mediante apposita nota, ove già non sussista un atto idoneo a determinarle specificatamente. 2. Entro gli stanziamenti approvati, l Amministratore Unico disporrà la liquidazione delle spese sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o prestazione, in riferimento alle condizioni pattuite, emettendo il relativo mandato di pagamento o ordine di bonifico. Ciascuna liquidazione, deve riportare i seguenti elementi: 1) l'esercizio di riferimento; 2) l'indicazione del creditore; 3) il codice fiscale o partita I.V.A. del creditore; 4) il domicilio del creditore; 5) la modalità di pagamento; 6) l'importo in cifre ed in lettere; 7) la voce del bilancio di previsione di riferimento; 8) la scadenza del pagamento. 3. L Amministratore Unico può autorizzare il pagamento di beni o servizi con carattere di urgenza, nel limite massimo di Euro 1.000,00 mensili. 4. E vietato suddividere artificiosamente le spese di cui al precedente terzo comma. Art. 19: Cassa interna 1. L Amministratore Unico può designare il responsabile del servizio di cassa interna, l'importo della dotazione di cassa e il limite massimo di ogni singolo pagamento. 2. La dotazione è integrabile nel corso dell'esercizio, previa rendicontazione delle spese che saranno ratificate dall Amministratore Unico. 3. Il rendiconto deve essere accompagnato dall'attinente documentazione di spesa debitamente quietanzata. 4. Con i fondi a disposizione si può provvedere esclusivamente al pagamento: 1) delle minute spese di gestione; 2) delle spese per piccole riparazioni e manutenzioni di mobili e locali; 3) delle spese postali e di vettura; 4) degli acconti per spese di viaggio e per l'indennità di missione; 5) delle spese per acquisto di giornali, di pubblicazioni periodiche e simili. 6) delle anticipazioni per deposito di atti, amministrativi o deposito e avvio di procedimenti giudiziari; 7) delle spese per notifiche; 8) delle spese per la formazione. 9) dei beni o servizi con carattere di urgenza, nel limite massimo mensile di euro 400,00= 5. E vietato suddividere artificiosamente le spese di cui al precedente quarto comma. 6. I movimenti in entrata e in uscita di cassa devono essere annotati, cronologicamente e distintamente, in un apposito registro. Il registro può essere tenuto anche in formato elettronico ma deve essere comunque stampato in formato cartaceo con cadenza trimestrale. Ogni pagina stampata del registro deve essere numerata e munita del timbro della società 7. Il responsabile del servizio di cassa interna è soggetto al controllo dell Amministratore Unico e del Collegio sindacale. 8. Le verifiche alla Cassa sono di norma effettuate a cadenza trimestrale dal Collegio Sindacale; in sede straordinaria possono essere disposte in qualsiasi momento dall Amministratore Unico o dal socio di maggioranza. 6

7 Art. 20: Entrate 1. Alla emissione, stampa e spedizione delle fatture concernenti le entrate provvede l impiegato contabile, dipendente della società, che provvede altresì controllo degli incassi. Art. 21: Riscossione delle entrate 1. Le entrate sono riscosse tramite gli Istituti di credito presso i quali la società ha stipulato contratti di conto corrente bancario, secondo i termini e le condizioni del rapporto bancario, senza che vi sia necessità di emissione di apposita riversale di incasso da parte della società. 2. E consentito in via eccezionale provvedere alla riscossione delle entrate anche in contanti, nel rispetto comunque dei limiti previsti dalla legge in vigore al momento dell incasso. Art. 22: Norme di rinvio Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, che ha valore interno, valgono le disposizioni dello Statuto della società. Art. 23: Entrata in vigore Il presente Regolamento entra in vigore alla data di approvazione della delibera di adozione da parte dell Assemblea dei Soci

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