REGOLAMENTO DI GESTIONE AMBIENTALE, FAUNISTICA E VENATORIA DELLE AZIENDE AGRITURISTICHE VENATORIE E FAUNISTICHE VENATORIE

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1 REGOLAMENTO DI GESTIONE AMBIENTALE, FAUNISTICA E VENATORIA DELLE AZIENDE AGRITURISTICHE VENATORIE E FAUNISTICHE VENATORIE Approvato con deliberazione Consiliare n. 52 del Pag. 1 di 13

2 TITOLO I PRINCIPI GENERALI Art.1 Finalità 1. Il presente Regolamento disciplina la gestione ambientale, faunistica e venatoria delle Aziende Agri Turistiche Venatorie e delle Aziende Faunistiche Venatorie della Provincia di Potenza nel rispetto della Legge n. 157/92, e della L.R. n. 2/ Il territorio destinato ad aziende faunistico-venatorie e ad aziende agrituristiche-venatorie non può superare la percentuale del 15% del territorio agro silvo pastorale della Provincia di Potenza, come previsto dalla L.R n.2/95, art 4, comma 4, lettera b. a) Aziende Agrituristico venatorie 3. Le Aziende Agrituristico Venatorie, ai sensi dell art 16 della Legge 157/92 comma l lettera b),svolgono un attività integrativa delle imprese agricole tramite l immissione e l abbattimento che avviene per tutta la stagione venatoria di fauna allevata in cattività appartenente a specie selvatiche proprie della fauna italiana.. 4. Le Aziende Agrituristico Venatorie sono altresì finalizzate alla valorizzazione delle aree agricole attraverso l organizzazione dell attività venatoria. Esse devono essere situate preferibilmente in territori di scarso rilievo faunistico. L attività di caccia all interno delle Aziende Agrituristico Venatorie deve essere sempre proporzionata alla selvaggina allevata in cattività immessa. 5. Le Aziende Agrituristico Venatorie sono altresì tenute a realizzare un efficace e tempestiva messa in opera di tutte quelle misure atte ad evitare i danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole, comprese quelle presenti sui terreni attigui alle suddette aziende. b) Aziende faunistico - venatorie 6. Le Aziende faunistico-venatorie sono finalizzate, al mantenimento, all organizzazione e al miglioramento degli ambienti naturali, ai fini dell incremento della fauna selvatica e dell irradiamento nel territorio circostante, con particolare attenzione alla fauna appenninica, alla reintroduzione della grossa fauna europea e a quella acquatica, senza fini di lucro. 7. Nelle Aziende faunistiche venatorie è consentita la caccia nelle giornate indicate dal calendario venatorio regionale secondo i piani di assestamento e di abbattimento; altresì non è consentito immettere o liberare fauna selvatica Pag. 2 di 13

3 posteriormente alla data del 31 agosto ( vedi art. 16 comma 6, L.R. 2/95, art 16 della legge 157/92). TITOLO II ISTITUZIONE, RINNOVO, REVOCA E CONTROLLI Art.2 Rilascio autorizzazioni Azienda Agrituristica Venatoria 1. Possono far richiesta alla Provincia di Potenza soggetti privati, persone fisiche e giuridiche, Enti locali interessati per territorio;. 2. Ogni azienda deve essere dotata di un regolamento interno che dispone le finalità gestionali, stabilendo proprie tariffe; 3. Nei consorzi, cooperative e/o nelle associazioni i rapporti e la regolamentazione tra le parti è definita da accordi associativi. Nei consorzi, cooperative e/o associazioni tra agricoltori resta ferma la rappresentatività di ogni proprietario e/o conduttore; 4. Nello statuto del consorzio e/o dell associazione, tra l altro, devono essere indicati: Le finalità; I diritti e doveri dei consorziati e/o associati; Il rappresentante legale del consorzio e/o dell associazione; I diritti e i doveri del legale rappresentante del consorzio e/o dell associazione e la normativa per la sua sostituzione; Le cause di inadempienza per le quali può essere sostituito il legale rappresentante del consorzio e/o dell associazione e la possibilità di rinuncia da parte del socio; La durata del consorzio, cooperativa e/o dell associazione deve essere non inferiore a quella della concessione di azienda; 5. Nel decreto di concessione il legale rappresentante (pro-tempore), del consorzio e/o dell associazione è designato ad ogni effetto di legge come concessionario. In caso di mutamento del rappresentante legale nei termini e con le modalità previste dallo statuto durante la durata della concessione, la stessa è trasferita automaticamente in capo al nuovo titolare. La formalizzazione del trasferimento si avrà in sede di rinnovo di concessione; 6. Ogni modifica degli organi di rappresentanza e di amministrazione, nonché dei patti sociali va comunicata tempestivamente alla Provincia di Potenza; Pag. 3 di 13

4 7. L autorizzazione per l istituzione dell Azienda Agrituristica Venatoria (denominata in seguito A.A.V.) è rilasciata dalla Provincia di Potenza, previo parere dell Istituto Nazionale per la fauna selvatica; 8. Il rilascio dell autorizzazione da parte della Provincia di Potenza è subordinato ad un versamento annuale (tassa di concessione regionale su apposito conto corrente intestato alla Tesoreria della Regione) da parte del gestore; tale tassa di concessione ha scadenza il 31 gennaio di ogni anno. Il tutto ai sensi dell art. 16 della legge n. 157/92 e ai sensi del D.P.R. 121/1961 e n. 641/72, fatte salve eventuali modifiche; 9. Il rilascio dell autorizzazione è previsto per una superficie minima di 200 ha. La stessa supeficie deve essere costituita da un corpo unico e compatto, cosi come previsto dalla L.R. 2/95, art. 16 comma 4. Il suddetto rilascio da parte della Provincia di Potenza può avvenire con una riduzione fino ad un massimo del 10 % della superficie minima, per una migliore perimetrazione delle aziende agrituristiche-venatorie; 10. Il Titolare ha l obbligo di realizzare all interno dell azienda un oasi di protezione corrispondente ad almeno 1/5 dell intera estensione ( art. 16 comma 7. L.R. 2/95); 11. L autorizzazione non può essere rilasciata nelle zone umide e vallive, cosi come previsto dall' art. 16 comma 3, L.R. 2/95; 12. Come previsto dalla L.R. 2/95 art 16 le aziende A.A.V. non possono essere confinanti fra loro e tra esse deve intercorrere la distanza di almeno 500 mt. Tale distanza deve essere rispettata anche nei confronti di altri istituti faunistico-venatori già costituiti; 13. L impresa agricola, consorzio o cooperativa che intende ottenere l autorizzazione al fine di costituire una A.A.V. deve allegare alla richiesta una relazione tecnica in cui siano indicati i seguenti parametri: a) Caratterizzazione ambientale del territorio indicante: L'estensione totale, l altimetria massima e minima; La ripartizione colturale con relativo etteraggio; L estensione di eventuali aree boschive, di bacini artificiali, zone umide naturali e aree ad incolto. a) Eventuale inclusione nell area di vincoli quali: Aree ad agricoltura svantaggiata, aree dismesse da interventi agricoli ai sensi del reg. CEE n. 1094/88 e successive modificazioni; b) Piano di gestione tecnica dell azienda: aspetti agricoli, forestali, zootecnici faunistici o ittici; c) Piano economico dell azienda; Pag. 4 di 13

5 d) Caratterizzazione faunistica del comprensorio: Indicazione sulle specie di indirizzo: elenco delle specie per le quali si intende richiedere l autorizzazione al prelievo venatorio; Descrizione delle strutture di allevamento o di ambientamento esistenti o da realizzarsi, con precisazione della/e specie e del numero di esemplari da produrre o liberare; Piano di assestamento faunistico venatorio per le specie di indirizzo con indicazione del numero di capi costituenti il ripopolamento e il prelievo annuo previsto. f) Eventuale programma di miglioramento ambientale; g) Eventuali vincoli ambientali e/o faunistici esistenti su tutta o su parte della superficie richiesta; h) La cartografia dell area in oggetto, in scala 1: o 1:25.000, evidenziando in modo chiaro i confini del comprensorio con gli estremi catastali dei fondi interessati ed i relativi atti comprovanti la proprietà e gli eventuali territori sottoposti a vincoli ambientali e/o faunistici esistenti ( o proposti). 14. Il territorio agro silvo pastorale sarà assegnato, secondo le istanze pervenute cronologicamente, fino a copertura del limite previsto che è pari al 15% della superficie del territorio provinciale. 15. A parità di requisiti, saranno favorite nel rilascio delle autorizzazioni: le aziende site in zone interne montane e sub-montane ricadenti in zone svantaggiate; le aziende condotte da giovani imprenditori; Art.3 Rilascio autorizzazioni Azienda Faunistico Venatoria 1. Possono far richiesta alla Provincia di Potenza soggetti privati, persone fisiche e giuridiche Enti locali interessati per territorio; 2. Ogni azienda deve essere dotata.di un regolamento interno che dispone le finalità gestionali. 3. Nei consorzi, cooperative e/o associazioni i rapporti e la regolamentazione tra le parti è definita da accordi associativi. Nei consorzi, cooperative e/o associazioni tra agricoltori resta ferma la rappresentatività di ogni proprietario e/o conduttore; Pag. 5 di 13

6 4. Nello statuto del consorzio e/o dell'associazione, tra l'altro, devono essere indicati: Le finalità, che non possono essere di lucro; I diritti e doveri dei consorziati e/o associati; Il rappresentante legale del consorzio e/o associati; I diritti e i doveri del legale rappresentante del consorzio e/o dell associazione e le norme per la sua sostituzione; Le cause di inadempienza per le quali può essere sostituito il legale rappresentante del consorzio e/o dell associazione e la possibilità di rinuncia da parte del socio; La durata del consorzio, cooperativa e/o dell associazione che deve essere non inferiore a quella della concessione di azienda; 5. Nel decreto di concessione il legale rappresentante, (pro-tempore), del consorzio e/o dell associazione è designato ad ogni effetto di legge come concessionario. In caso di mutamento del rappresentante legale nei termini e con le modalità previste dallo statuto durante la durata della concessione, la stessa è trasferita automaticamente in capo al nuovo titolare. La formalizzazione del trasferimento si avrà in sede di rinnovo di concessione; 6. Ogni modifica degli organi di rappresentanza e di amministrazione, nonché dei patti sociali va comunicata tempestivamente alla Provincia; 7. L autorizzazione per l istituzione dell Azienda Faunistica Venatoria (denominata in seguito A.F.V.) è rilasciata dalla Provincia, previo parere dell Istituto Nazionale per la fauna selvatica; 8. Il rilascio dell autorizzazione da parte della Provincia di Potenza è subordinato ad un versamento annuale (tassa di concessione regionale su apposito conto corrente intestato alla Tesoreria della Regione) da parte del gestore; tale tassa di concessione ha scadenza il 31 gennaio di ogni anno. Il tutto ai sensi dell art. 16 della legge n. 157/92 e ai sensi del D.P.R. 121/1961 e n. 641/72, fatte salve eventuali modifiche; 9. Il rilascio dell autorizzazione è previsto per una superficie minima di 400 ha. La stessa superficie deve essere costituita da un corpo unico e compatto, cosi come previsto dalla L.R. 2/95 art.16 comma 4. Il suddetto rilascio da parte della Provincia di Potenza può avvenire con una riduzione fino ad un massimo del 10% della superficie minima per una migliore perimetrazione delle aziende faunistiche-venatorie; 10. Come previsto dalla L.R. 2/95 art 17 le aziende A.F. V. non possono essere confinanti fra loro e tra esse deve intercorrere la distanza di almeno 500 mt. Tale distanza deve essere rispettata anche nei confronti di altri istituti Pag. 6 di 13

7 faunistico-venatori già costituiti; 11. L impresa agricola, consorzio o cooperativa che intende ottenere l autorizzazione al fine di costituire una A.F.V. deve rivolgere apposita domanda alla Provincia di Potenza, accompagnata da una relazione tecnica in cui siano indicati i seguenti parametri: a) Caratterizzazione ambientale del territorio indicante: L estensione totale, l altimetria massima e minima; L uso del suolo, nonché la presenza di terreni che usufruiscono di contributi dell UE per fini ambientali (indicare le tipologie e l estensione); L estensione di eventuali aree boschive, di bacini artificiali, zone umide naturali e aree ad incolto. b) Eventuale inclusione nell area di vincoli quali: Aree ad agricoltura svantaggiata; aree dismesse da interventi agricoli ai sensi del reg. CEE n. 1094/88 e successive modificazioni; c) Piano di gestione tecnica dell azienda: aspetti agricoli, forestali, zootecnici faunistici o ittici; d) Piano economico dell azienda; e) Caratterizzazione faunistica del comprensorio riguardante, oltre che le popolazioni appartenenti a specie cacciabili, anche a quelle di specie protette che rivestono particolare interesse naturalistico, presenti in forma temporanea o permanente all interno del comprensorio; f) Descrizione dei programmi pluriennali di ripristino, conservazione e gestione ambientale, con particolare riferimento agli interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici; g) Elenco delle specie per le quali si richiede l autorizzazione al prelievo venatorio e la consistenza della popolazione di ciascuna di essa all inizio della stagione riproduttiva più recente (specie stanziali); h) Piano di assestamento faunistico venatorio per le specie di indirizzo con indicazione del numero di capi costituenti il ripopolamento e il prelievo annuo previsto. i) Indicazioni delle strutture di allevamento o di ambientamento esistenti o da realizzarsi, con precisazione della/e specie e del numero di esemplari da produrre o liberare; l) Eventuali vincoli ambientali e/o faunistici esistenti su tutta o su parte della superficie richiesta; m) La cartografia dell area in oggetto, possibilmente in scala 1: o 1:25.000, evidenziando in modo chiaro i confini del comprensorio richiesto in concessione, con gli estremi catastali dei fondi interessati ed Pag. 7 di 13

8 i relativi atti comprovanti la proprietà e gli eventuali territori sottoposti a vincoli ambientali e/o faunistici esistenti (o proposti). 12. II territorio agro silvo pastorale sarà assegnato secondo le istanze pervenute cronologicamente, fino a copertura del limite previsto che è pari al 15% della superficie del territorio provinciale; 13. A parità di requisiti, saranno favorite nel rilascio delle autorizzazioni: Le aziende site in zone interne montane e sub-montane ricadenti in zone svantaggiate; Le aziende condotte da giovani imprenditori. Art. 4 Durata autorizzazione 1. Le autorizzazioni possono essere concesse per un periodo di 5 anni rinnovabili, previo sopralluogo da parte dell Ufficio competente per verificare la persistenza dei requisiti. Art 5 Rinnovo delle Aziènde Agrituristiche Venatorie e delle Aziende Faunistiche Venatorie 1. Il rinnovo dell A.A.V. o A.F.V. è rilasciato dalla Provincia di Potenza, valutando i seguenti parametri: a) La quantità media annua di selvaggina allevata e/o immessa; b) La qualità di selvaggina eventualmente allevata; c) I miglioramenti ambientali realizzati; d) L attività cinofila svolta (valida solo per l A.A.V. come previsto dalla L.R. 2/95 art. 16); e) La manodopera impiegata e le relative ore lavorative realizzate dalla medesima per lo svolgimento delle sole attività faunistico venatorie e cinofile; f) La manodopera impiegata e le relative ore lavorative realizzate dalla medesima nelle attività collaterali di ricezione e ristorazione in caso di A.A.V.; g) Gli interventi di controllo numerico della selvaggina; di prevenzione dei danni alle colture agricole eventualmente realizzati; h) Interventi di prevenzione dei danni alle colture agricole se realizzati; Pag. 8 di 13

9 2. L eventuale ampliamento della superficie e/o dei confini di un A.A.V. o A.F.V. deve essere comunicata alla Provincia di Potenza che esprimerà il suo parere: positivo nel caso in cui vi sia un miglioramento dell attività complessiva dell azienda, negativo qual ora vi siano evidenti problematiche gestionali o eccessivi danni alle colture agricole-forestali e nel caso del superamento del 15% del Territorio Agro Silvo Pastorale; 3. L A.A. V. o A.F.V. può essere oggetto di sospensione o revoca da parte della Provincia di Potenza, nel caso in cui incorra in una delle seguenti cause: a) un'inconsistente attività faunistico venatoria; b) sia immessa o allevata selvaggina non appartenente alle specie proprie della fauna italiana, o sia immessa selvaggina senza autorizzazione da parte dell'ente; c) non siano attuati gli interventi di prevenzione per i danni alle colture; d) sia stata abbattuta fauna non autorizzata; e) siano stati alterati i confini dell'azienda senza l'autorizzazione dell'ente; f) siano state violate altre norme contenute nel presente Regolamento; Art 6 Revoca 1. La Provincia di Potenza verificate le violazioni al regolamento può procedere alla revoca della autorizzazione. Art 7 Controlli 1. La Provincia di Potenza effettuerà dei sopralluoghi periodici per verificare la corretta applicazione del regolamento. Pag. 9 di 13

10 TITOLO III GESTIONE AMBIENTALE, FAUNISTICA, VENATORIA E CINOFILA Art.8 Caratteristiche ambientali 1. Le caratteristiche ambientali delle A.A.V. o delle A.F.V. devono essere tali da consentire l attività venatoria sulle specie costituenti l indirizzo. Nel caso in cui le specie che si intende immettere, abbattere ed eventualmente produrre siano rappresentate esclusivamente dalla piccola selvaggina stanziale, la percentuale di bosco non può essere superiore al 30% dell intera superficie vincolata; 2. I confini delle A.A.V. e A.F.V. devono ricadere, per quanto possibile, su linee naturali e facilmente controllabili (strade, corsi d acqua, crinali collinari, fondovalle ecc.); Art..9 Protocolli di gestione e certificazioni di qualità 1. Nel caso in cui le A.A.V. o A.F.V. intendano realizzare, in maniera progressiva, una gestione basata su interventi di miglioramento ambientale in favore della fauna selvatica e su corrette tecniche d immissione e d ambientamento della selvaggina allevata, possono sottoscrivere con la Provincia di Potenza specifici Protocolli tecnici di gestione ambientale, faunistica e venatoria. 2. Tali Protocolli tecnici di gestione ambientale, faunistica e venatoria devono prevedere: a) Specifici piani di miglioramento ambientale (agricolo e forestale), anche in favore delle specie non oggetto di caccia; b) Realizzazione di strutture idonee per l immissione della selvaggina allevata e adozione di precise metodiche d ambientamento della specie; c) Sviluppo e conservazione, compatibilmente con le finalità venatorie dell Azienda, anche di specie che hanno capacità di riprodursi naturalmente date le particolari caratteristiche del territorio; d) Attività cinofila. 3. Il Protocollo tecnico di gestione ambientale e faunistica impegna la Provincia di Potenza a fornire all A.A.V. o A.F.V. specifiche azioni di supporto e di assistenza nella gestione ambientale e faunistica, nel caso del conseguimento Pag. 10 di 13

11 degli obiettivi preposti, il rilascio di una specifica certificazione attestante la gestione qualitativa. Art.10 Tenuta dei registri e attività venatoria 1. Il Titolare deve provvedere alla tenuta di un apposito registro, vidimato dalla Provincia di Potenza, con pagine numerate progressivamente, nel quale devono essere riportate tutte le operazioni di immissione e di cattura con i seguenti dati: a) Il numero progressivo dell operazione e la data; b) La provenienza della selvaggina immessa e gli estremi del fornitore; c) La destinazione della selvaggina catturata; d) Le quantità e le specie immesse o catturate; 2. Sul registro devono essere riportati, tutti i capi abbattuti, distinti per specie. Il registro, in orario d'esercizio venatorio, deve essere tenuto sempre a disposizione degli organi competenti di vigilanza e della Provincia di Potenza. Deve essere custodito presso la sede dell Azienda dal titolare che dovrà riportare le necessarie annotazioni giornaliere; 3. Il registro con le annotazioni di cui ai comma 1e 2 succitati deve essere consegnato entro 30 giorni dalla fine di ogni stagione di caccia al competente Settore della Provincia di Potenza, per l aggiornamento statistico sulle operazioni di immissione, di abbattimento selettivo e di caccia. Al termine della annotazioni il registro verrà restituito ai rispettivi concessionari; 4. L esercizio venatorio all interno dell A.A.V. o A.F.V. è consentito al Titolare e alle persone autorizzate dallo stesso, esclusivamente sulle specie di selvaggina individuate nel piano annuale di prelievo durante i periodi previsti dal calendario venatorio; 5. L utente autorizzato all esercizio venatorio all interno dell A.A.V. o A.F.V.. deve essere munito di regolare permesso giornaliero redatto in duplice copia (matrice per il cacciatore e figlia per l Azienda medesima). Il permesso deve indicare la denominazione dell'a.a.v. o A.F.V., il numero progressivo di ordine e la firma del Titolare. Il cacciatore è tenuto ad annotare i capi abbattuti al termine della giornata venatoria; 6. Su ciascun permesso devono essere indicati: Data, nome e cognome del cacciatore; Il numero di porto d armi; La convalida della Questura che lo ha rilasciato; Il tipo di selvaggina autorizzato a cacciare. 7. Nel caso di caccia in battuta al cinghiale in recinto, il permesso individuale è sostituito da un permesso collettivo, rilasciato solo al responsabile della Pag. 11 di 13

12 battuta, corredato dall elenco dei cacciatori partecipanti recanti i dati succitati. 8. Le aziende A.A.V. o A.F.V. devono essere delimitate da tabelle, conformi alle prescrizioni di cui all art..22 L.R. 2/95, recanti oltre al nome dell azienda, la seguente scritta - Azienda agrituristico-venatoria. Caccia consentita ai soli autorizzati oppure Azienda faunistico-venatoria Caccia consentita ai soli autorizzati. Art. 11 Compiti e responsabilità del Titolare 1. Il Programma annuale di gestione ambientale, faunistica e venatoria deve essere redatto con le seguenti caratteristiche: a) il piano di miglioramento ambientale; b) il piano di prevenzione dei danni alle colture agricole; c) il piano delle immissioni; d) il piano di prelievo delle diverse specie; e) il resoconto della precedente stagione venatoria. 2. La Provincia di Potenza provvederà al approvare il Programma annuale di gestione ambientale, faunistica e venatoria entro il 31 luglio. Eventuali modifiche e integrazioni del piano saranno autorizzate dalla Provincia di Potenza. 3. Il Titolare è tenuto, ogni anno, a presentare solo ed esclusivamente alla Provincia di Potenza, il Programma annuale di gestione ambientale, faunistica e venatoria dell A.A.V. o A. F. V.. 4. Il Titolare dell A.A.V. o A.F.V. ha la responsabilità circa la corretta realizzazione del Piano annuale di gestione ambientale, faunistica e venatoria dell Azienda. Art.12 Attività cinofila 1. All interno dell A.A.V., la Provincia di Potenza può autorizzare l allenamento e l addestramento dei cani da caccia senza sparo, così come previsto dalla L.R. 2/95 art.16 comma Il concessionario determinerà il prezzo per l addestramento cani senza abbattimento, così come previsto dalla L.R. art. 16 comma 8. Pag. 12 di 13

13 Art 13 Strutture produttive 1. Il Titolare è tenuto a comunicare alla Provincia di Potenza gli allevamenti di selvaggina presenti nell A.A.V. o A.F.V., riportandone l esatta ubicazione su di una cartografia dell azienda medesima in scala 1: o 1:25.000; 2. Il Titolare è tenuto a segnalare tempestivamente alla Provincia di Potenz ogni modifica relativa alle strutture presenti all interno dell A.A.V. o A.F.V.; 3. Il Titolare è altresì tenuto a comunicare alla Provincia di Potenza qualsiasi struttura o recinzione di detenzione e/o ambientamento per la selvaggina presente all interno dell A.A.V. o A.F.V. segnalandone l esatta ubicazione in una cartografia in scala 1: o 1:25:000. Tale struttura è sottoposta a preventiva autorizzazione da parte della Provincia di Potenza. 4. I soci consorziati dell A.A.V. o A.F.V. sono tenuti a segnalare preventivamente qualsiasi progetto di realizzazione di strutture produttive al titolare, affinchè quest ultimo possa inoltrarlo alla Provincia di Potenza. Art 14 Piani di controllo numerico 1. Per quanto concerne i piani di controllo numerico, all interno dell A.F.V. A.A.V, valgono le disposizioni previste dalla L.R. 2/1995, art Art 15. Vigilanza delle Aziende Agrituristico venatorie e delle Aziende Faunistiche Venatorie 1. La vigilanza venatoria nelle AA.V.o nelle A.F.V. è affidata alle guardie a disposizione dell'azienda medesima che abbiano i requisiti stabiliti dalla legge n.157/92 art. 27. Pag. 13 di 13

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