ISPEZIONE E CONTROLLO SELVAGGINA CACCIATA E ALLEVATA. Cenni di legislazione venatoria relativa agli aspetti sanitari
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1 ISPEZIONE E CONTROLLO SELVAGGINA CACCIATA E ALLEVATA Cenni di legislazione venatoria relativa agli aspetti sanitari
2 Legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 Disposizioni per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per l'esercizio dell'attività venatoria
3 Art. 26 LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1994, n. 8 Controllo sanitario della fauna selvatica La fauna selvatica, comunque liberata, deve essere preventivamente assoggettata, a cura di chi effettua il ripopolamento, ai controlli veterinari La Regione emana specifiche direttive in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea ed alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà
4 Il Sistema Sanitario Nazionale Il Servizio Veterinario è collocato nei Dipartimenti di prevenzione e si occupa di ispezione, vigilanza e controlli ufficiali su Sanità degli animali vivi in allevamenti e detenzioni di animali domestici, di fauna selvatica e di animali da affezione Benessere animale in allevamenti,commercio, trasporti e macelli Macellazione, produzione e commercio di prodotti di origine animale Produzione e uso di alimenti per animali, uso dei farmaci
5 LEGGE REGIONALE 4 maggio 1982, n. 19 NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, VETERINARIA E FARMACEUTICA Art. 22 Funzioni in materia veterinaria svolte dalla Unità Sanitaria Locale, tramite il servizio veterinario la vigilanza sugli animali domestici, selvatici e sinantropi, nonché sugli animali da esperimento
6 Ungulati abbattuti in Emilia Romagna Stagione venatoria 1989/1990 Caprioli abbattuti 0 Cervi abbattuti 0 Cinghiali abbattuti +/ Daini abbattuti 0
7 Ma la natura stava facendo il suo corso
8 Ungulati abbattuti in Emilia Romagna Stagione venatoria 2011/2012 Caprioli abbattuti +/ Cervi abbattuti +/- 400 Cinghiali abbattuti +/ Daini abbattuti +/- 1000
9 REGOLAMENTO (CE) N. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale SEZIONE III: CARNI DI SELVAGGINA D ALLEVAMENTO SEZIONE IV: CARNI DI SELVAGGINA SELVATICA CAPITOLO II: TRATTAMENTO DELLA SELVAGGINA SELVATICA GROSSA accordi Ref. n e n del 9 febbraio 2006 della Conferenza permanente Stato Regioni e Provv. Autonome Regione Emilia Romagna Determina n 15856/2007 Indicazioni tecniche per la commercializzazione di carni di selvaggina abbattuta in attuazione
10 Destinazione dei selvatici abbattuti nell esercizio della attività venatoria AUTOCONSUMO da parte del cacciatore CESSIONE DIRETTA al consumatore finale o a laboratori annessi agli esercizi al dettaglio o di somministrazione a livello locale COMMERCIALIZZAZIONE, previo inoltro ad un centro di lavorazione
11 Destinazione dei selvatici abbattuti nell ambito dei piani di limitazione e controllo (art. 19 L. 157/1992) COMMERCIALIZZAZIONE, previo inoltro ad un <centro di lavorazione della selvaggina> riconosciuto ai sensi del Reg. CE 853/2004, per essere sottoposti ad ispezione sanitaria con le modalità previste dal Reg. CE 854/2004 e conseguente bollatura sanitaria. Tale destinazione è l unica possibile per i selvatici abbattuti da Province e Enti di gestione dei Parchi nel quadro del controllo e della limitazione delle popolazioni
12 REGOLAMENTO REGIONALE 27 maggio 2008, n. 1 REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI UNGULATI IN EMILIA-ROMAGNA Articolo 21 Destinazione dei capi abbattuti in azione di caccia o in attivita' di controllo in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 852/2004 dal Regolamento (CE) n. 853/2004
13 REGOLAMENTO (CE) N. 1099/2009 DEL CONSIGLIO del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l abbattimento Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione 3. Il presente regolamento non si applica: a) qualora gli animali siano abbattuti: durante attività venatorie o di pesca ricreativa;
14 L. 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio Art. 1 Fauna selvatica 1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale 2. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.
15 L. 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio Art. 19 Controllo della fauna selvatica. 1. Le regioni possono vietare 2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storicoartistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento.
16 LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1994, n. 8 DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA Art. 16 Controllo delle specie di fauna selvatica La Provincia ai sensi dell'art. 19 della legge statale provvede al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Nella restante parte del territorio i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità della Provincia ed essere attuati dai soggetti indicati dal comma 2 dell'art. 19 della legge statale o da operatori all'uopo espressamente autorizzati dalla Provincia. Il controllo sulla fauna selvatica viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici. Qualora l'infs verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Provincia può attivare piani di controllo. A tal fine individua le specie oggetto dei controlli e determina il numero massimo dei prelievi tecnici consentiti nonché le modalità di autorizzazione ed effettuazione degli stessi, attuative delle disposizioni del comma 2 dell'art. 19 della legge statale
17 Risposta di Luglio 2013 dell ISPRA ad associazione ambientalista
18 Quindi: L attività venatoria è soggetta a una precisa regolamentazione che definisce specie cacciabili, tempi di caccia e mezzi consentiti, per garantire le esigenze di conservazione della fauna selvatica. L attività venatoria è praticata dal singolo cittadino Al contrario, il controllo della fauna selvatica è motivato dall esigenza di eliminare o ridurre l impatto negativo che alcune sue componenti possono talvolta esercitare su attività economiche, sulla sicurezza pubblica o su condizioni sanitarie umane o di animali domestici allevati a scopo di reddito. Ha carattere di eccezionalità e può essere attuato con mezzi e in tempi diversi da quelli previsti per l attività venatoria, ma, molto importante, deve assolutamente essere selettivo (cioè intervenire solo sugli individui bersaglio). Per garantire tutto ciò, Il controllo numerico della fauna selvatica deve essere attuato dall Ente Pubblico competente per territorio, o comunque sotto la sua diretta responsabilità
19 QUINDI: il REGOLAMENTO (CE) N. 1099/2009 Non si applica durante l attività venatoria Ma si applica durante le operazioni di: Abbattimento in piano di controllo Abbattimento di selvaggina allevata
20 grazie
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