CONVEGNO DI FORMAZIONE 22 MARZO 2019 INTERSEZIONI TRA ESECUZIONI IMMOBILIARI INDIVIDUALI E CONCORSUALI
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1 CONVEGNO DI FORMAZIONE 22 MARZO 2019 INTERSEZIONI TRA ESECUZIONI IMMOBILIARI INDIVIDUALI E CONCORSUALI GLI ARGOMENTI DA INTRODURRE SULLA COESISTENZA TRA LE DUE PROCEDURE: * DISPOSIZIONI NORMATIVE CHE ATTUALMENTE REGOLANO I RAPPORTI FRA LE DUE PROCEDURE * REQUISITO DELLA FONDIARIETA - TEMI APERTI SULL ACCERTAMENTO DEL PRIVILEGIO FONDIARIO REQUISITI SOGGETTIVI/OGGETTIVI * INTERVENTO DEL CURATORE NELL ESECUZIONE FONDIARIA * LA CUSTODIA DEL BENE IMMOBILE * DISTRIBUZIONE DELLE SOMME E PROBLEMATICHE CONNESSE AL RIPARTO DISPOSIZIONI NORMATIVE CHE ATTUALMENTE REGOLANO I RAPPORTI FRA LE DUE PROCEDURE Le disposizioni normative che attualmente disciplinano i rapporti fra le due procedure sono regolate dagli articoli 51 e 107 dalla Legge fallimentare. In deroga alle disposizioni appena citate della Legge fallimentare si pone l art. 41, 2 comma del TUB a norma del quale l'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore. Ed ancora: il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione. La somma ricavata dall'esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca, è attribuita al fallimento. Quindi, la facoltà del creditore fondiario di iniziare o proseguire l'azione esecutiva chiedendo la vendita in sede esecutiva, si pone in deroga a quanto stabilito dall'art. 51 l. fall.- La disposizione è da ricondurre nell'ambito dei privilegi meramente processuali del creditore fondiario, restando comunque escluso che dalla stessa possano derivare anche effetti di natura sostanziale, tali da alterare la par condicio creditorum. Quanto ricevuto dalla banca in sede di esecuzione individuale ha carattere provvisorio!
2 REQUISITO DELLA FONDIARIETA - TEMI APERTI SULL ACCERTAMENTO DEL PRIVILEGIO FONDIARIO REQUISITI SOGGETTIVI/OGGETTIVI Non è stata però colta l occasione di definire con previsione NORMATIVA esplicita in quale sede debba essere accertata, sotto il profilo sostanziale, la sussistenza, l ammontare e la graduazione del credito fondiario. L indirizzo giurisprudenziale HA individuato l onere del creditore fondiario di insinuare il proprio credito (in via provvisoria GIA realizzato nella procedura esecutiva individuale) nello stato passivo del fallimento, nel rispetto dei principi fondamentali DA UN LATO del privilegio spettante nell esecuzione individuale ex art. 41 TUB DALL ALTRO nel principio generale posto dall art. 52 della Legge fallimentare in relazione al concorso dei creditori sul patrimonio del fallito. Nella procedura esecutiva individuale il riparto delle somme al creditore fondiario costituisce un assegnazione meramente provvisoria (a tale proposito la Sentenza della Corte di Cassazione n del 2014). Che l insinuazione al passivo sia un onere per la banca mutuante al fine di definire le somme provvisoriamente percepite lo ribadisce anche la Corte di Cass. con la sentenza n del L obbligo del creditore di insinuarsi allo stato passivo è peraltro confermato anche dal 3 comma dell art. 52 L.F. il quale prevede che le disposizioni si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all art. 51. Allora anche alla luce delle recenti e numerose cessioni dei crediti fondiari a società di gestione non iscritte negli Albi degli Enti creditizi, a chi spetta l onere di verificare l effettivo privilegio riservato dall art. 41 del TUB??? Il professionista delegato è completamento esonerato da tale onere??? La verifica spetta solo al curatore in sede di esame nello stato passivo??? E se al momento della vendita in esecuzione lo stato passivo fallimentare non è ancora approvato, è il caso di procedere comunque alla vendita??? La richiesta di sospensione è onere del curatore o a questo punto si può presumere che con l intervento dello stesso debba essere il professionista delegato e/o il G.E. a porsi tale problematica??? L INTERVENTO DEL CURATORE NELL ESECUZIONE FONDIARIA Non è agevole identificare con precisione la funzione assegnata dalla norma dell'art. 41, 2 comma T.U.B. all'intervento facoltativo del curatore nell'esecuzione fondiaria.
3 Se non si vuole limitare la funzione dell'intervento del curatore nella procedura esecutiva fondiaria a quella di dar notizia del fallimento del debitore al Giudice dell'esecuzione, bisogna guardare alla delicata fase di raccordo tra esecuzione individuale e fallimento nell ottica che l intervento del curatore ha lo scopo di ottenere sin da subito l attribuzione al fallimento di quanto ecceda la somma spettante al creditore fondiario in sede di distribuzione nell esecuzione immobiliare individuale. La disciplina è ora interamente contemplata dal sesto comma dell'art. 107 l. fall.. La disposizione prevede che "Se alla data di dichiarazione di fallimento sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi; in tale caso si applicano le disposizioni del codice di procedura civile; altrimenti su istanza del curatore il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione, salvi i casi di deroga di cui all'articolo 51". OVVIAMENTE Il subentro del curatore può avvenire in pendenza dell esecuzione alla data del fallimento. Il subentro può avvenire sino alla distribuzione materiale delle somme ai creditori. Posto che nell esecuzione forzata vale il principio di cui all art. 82, comma 3, c.p.c., il curatore è tenuto a depositare atto D INTERVENTO con l'obbligatorio patrocinio di difensore munito di procura???????
4 LA CUSTODIA DEL BENE IMMOBILE LA POSIZIONE DEI GIUDICI SULLA QUESTIONE La figura istituzionalmente devoluta al custode dagli art. 65 e 560 del c.p.c. dell immobile pignorato e ipotecato a garanzia del creditore fondiario è assorbita dalla più generale potestà del curatore di amministrare l'intero patrimonio fallimentare ai sensi dell'art. 31 l. fall.??? Il curatore custode ex lege anche del cespite pignorato ed ipotecato a garanzia dell'istituto fondiario è, a norma dell' art. 41, terzo comma, D. Lgs. n. 385/1993, tenuto a versare direttamente alla banca fondiaria le rendite prodotte dall'immobile pignorato ed ipotecato; e ciò, a prescindere da un'autorizzazione del giudice dell'esecuzione ovvero del giudice delegato.
5 DISTRIBUZIONE DELLE SOMME IN SEDE ESECUTIVA * LE PROBLEMATICHE CONNESSE AL RIPARTO Al Giudice dell'esecuzione non compete un autonomo potere di graduazione dei crediti difforme dalla collocazione che questi hanno assunto o assumeranno nella procedura fallimentare ma può procedere all assegnazione provvisoria delle spese di natura prededucibile e rango privilegiato ex art c.c. strumentali all'espropriazione forzata immobiliare e funzionali alla liquidazione dei beni oggetto della procedura, quali i compensi dell esperto stimatore, del custode e del delegato. È legittimo che i costi vivi della procedura esecutiva immobiliare siano liquidati dal giudice dell esecuzione e al fallimento siano attribuite tutte le liquidità recuperate al netto delle spese necessarie per la loro realizzazione sia per LA regola generale SECONDO CUI ciascun giudice liquida il compenso degli ausiliari che nomina (art. 52 disp. att. c.p.c.), sia per similitudine all istituto di cui all art.42 l.f. laddove al 2 comma stabilisce che i beni che pervengono al fallito durante il fallimento sono compresi nel fallimento dedotte le passività incontrate per l acquisto e la conservazione dei beni medesimi. Il professionista delegato al fine della predisposizione del progetto di distribuzione del ricavato dell esecuzione immobiliare, deve operare una distinzione tra le spese di giustizia in privilegio ex art c.c. da porre in prededuzione e le altre spese di procedura il cui grado segue quello del credito cui afferiscono. Devono includersi tra le spese prededucibili esclusivamente quelle sostenute per l espropriazione (le spese e i compensi per il pignoramento, la redazione notarile, la CTU e la pubblicità, nonché i compensi del difensore della parte che ha portato avanti la procedura esecutiva, normalmente coincidente con il creditore pignorante), oltre alle eventuali spese per atti conservativi, tra le quali non vanno fatte rientrare le spese di iscrizione ipotecaria. In sede esecutiva l assegnazione al fondiario delle somme ricavate dalla vendita sconta unicamente l anteposizione dei crediti per atti conservativi o di espropriazione di cui all art.2770 c.c., quali sono le spese di giustizia strumentali all'espropriazione forzata immobiliare. Le spese sostenute dalla curatela in funzione della procedura fallimentare, nell interesse generale dei creditori, senz altro prededucibili in sede concorsuale, non lo sono in sede esecutiva in quanto non strettamente pertinenti all esecuzione forzata di cui si tratta.
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