COMUNE DI CREMA Area Servizi al Cittadino REGOLAMENTO PER L ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI

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1 COMUNE DI CREMA Area Servizi al Cittadino REGOLAMENTO PER L ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI

2 PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI TITOLO I PRINCIPI E DESTINATARI Art. 1. Finalità Il presente regolamento disciplina l accesso unitario agli interventi e ai servizi sociali del Comune di Crema e definisce i parametri per l accesso prioritario alle prestazioni, in attuazione della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario) ed in piena coerenza con i principi e le finalità statutarie comunali. La regolamentazione unitaria dell accesso è assunta dal Comune di Crema come strumento di garanzia e di equità per i destinatari degli interventi, di semplificazione e efficienza dell organizzazione amministrativa, di trasparenza nella gestione del sistema dei servizi. Il presente regolamento trova applicazione per l accesso delle persone e delle famiglie a tutti gli interventi e i servizi del Comune di Crema come individuati nell esercizio delle funzioni amministrative di governo e gestione dei servizi alla persona, conferite dalla legislazione nazionale e regionale. Art. 2. Destinatari degli interventi In conformità a quanto previsto dall art. 6 della legge regionale n. 3 del 2008, accedono alla rete delle unità d offerta sociali e sociosanitarie afferenti al Comune di Crema: a) le persone cittadine italiane e le persone straniere residenti nel Comune di Crema; b) le persone cittadine italiane e di stati appartenenti all Unione europea (UE) temporaneamente presenti nel territorio comunale; c) i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario, gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale, residenti o dimoranti nel Comune di Crema; d) i minori italiani e stranieri residenti nel comune o presenti in situazione di bisogno sul territorio comunale; e) le persone comunque presenti sul territorio del Comune di Crema, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili per la tutela della loro salute e incolumità, e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi del comune di residenza o dello Stato di appartenenza, limitatamente a forme di 1

3 ospitalità temporanea e a erogazioni economiche una tantum (legge regionale n. 3 del 2008, art. 13, comma 1, lett. f). Per le persone di cui alla lettera b) il Comune di Crema comunica ai comuni e agli stati competenti l avvenuta presa in carico, sollecitando tali enti nell assunzione del caso e degli oneri di assistenza corrispondenti e riservandosi di promuovere azione di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti. Art. 3. Le priorità di accesso agli interventi e i servizi del sistema integrato In attuazione dell art. 13, legge regionale n. 3 del 2008, lettera f), i parametri per l accesso prioritario alle prestazioni sono definiti per l accesso ordinario, su domanda o per attivazione d ufficio, e per l accesso in emergenza assistenziale. In base agli indirizzi dettati dalla regione accedono prioritariamente alla rete delle unità d offerta sociali del Comune di Crema: a) le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, b) le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o e- sposte a rischio di emarginazione, c) le persone sottoposte a provvedimenti dell autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali. Il Comune di Crema assicura inoltre l accesso prioritario ai propri interventi anche a nuclei monogenitoriali con figli minori a carico e alle famiglie numerose. In base agli indirizzi regionali e ai protocolli di collaborazione siglati con l Azienda Sanitaria Locale, l accesso alla rete delle unità di offerta sociosanitarie, per quanto di competenza del Comune di Crema, avviene tenendo conto della situazione di bisogno di persone e famiglie determinata da: a) non autosufficienza dovuta all età o a malattia; b) inabilità o disabilità; c) patologia psichiatrica stabilizzata; d) patologie terminali e croniche invalidanti; e) infezione da HIV e patologie correlate; f) dipendenza; g) condizioni di salute o sociali, nell ambito della tutela della gravidanza, della maternità, dell infanzia, della minore età; h) condizioni personali e familiari che necessitano di prestazioni psico-terapeutiche e psico-diagnostiche. La concreta determinazione delle priorità di accesso è realizzata sulla base degli esiti della valutazione sociale della situazione di bisogno, secondo quanto previsto dall art. 7 del regolamento. 2

4 TITOLO II - MODALITÀ DI ACCESSO Art. 4. L accesso unitario alla rete dei servizi sociali In attuazione della legge regionale n. 3 del 2008, art. 6, comma 4, il Comune di Crema realizza l accesso unitario ai servizi sociali attraverso il servizio di Segretariato Sociale integrato con il P.U.A (Porta Unitaria di Accesso, di seguito denominato P.U.A.), competente per: a) garantire e facilitare l unitarietà di accesso alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie del Comune di Crema; b) orientare il cittadino all interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi; c) assicurare competenza nell ascolto e nella valutazione dei bisogni delle persone e delle famiglie. In sede di accesso, all interessato sono espressamente comunicati in conformità alla vigente regolamentazione comunale: - il responsabile della procedura, le fasi e i termini di conclusione del procedimento di valutazione della richiesta di accesso e della correlata situazione di bisogno; - i diritti riconosciuti all interessato in merito all accesso informale e formale agli atti; - l informativa relativa al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Art. 5. Attivazione su domanda L accesso ai servizi avviene tramite presentazione di apposita domanda presso il P.U.A. da parte del soggetto interessato, o da suo delegato ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci, della persona esercente la potestà genitoriale o tutoriale. Al fine di promuovere la semplificazione amministrativa e facilitare l accesso unitario, il Comune di Crema assume un modello unico di domanda, da utilizzare per l accesso all intero sistema dei servizi. La documentazione richiesta a corredo della domanda di accesso è limitata alle certificazioni e informazioni che non possono essere recuperate direttamente dall ente, in conformità a quanto previsto dall art. 18, comma 2, legge 241 del I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti. 3

5 La domanda, debitamente sottoscritta, è ricevuta dal P.U.A, che rilascia l attestazione dell avvenuta ricezione e comunica all interessato le informazioni relative allo svolgimento del procedimento e all utilizzo dei dati personali specificate all art. 4, comma 2. Art. 6. Attivazione d ufficio Attraverso il P.U.A. viene attivato in modo diretto l ufficio di servizio sociale per la presa in carico nei casi di: a) adempimento di provvedimenti giudiziari di affidamento ai servizi per la tutela di minori, incapaci, vittime di violenza, ecc.; b) presenza di minori privi di adulti di riferimento; c) situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell incolumità, della salute e dignità personale, compresa l eventuale attivazione di forme di protezione giuridica; d) invio da parte di ospedali e strutture sanitarie e sociosanitarie, finalizzati a garantire la continuità assistenziale di pazienti/ospiti in dimissione. L attivazione di ufficio può seguire all accertamento di situazioni di bisogno, in virtù di segnalazione di soggetti esterni qualificati, quali a titolo esemplificativo: medici di medicina generale, forze dell ordine, istituzioni scolastiche, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale. Art. 7. Valutazione sociale del bisogno Attraverso il P.U.A viene attivata l istruttoria, preliminare all eventuale presa in carico, procedendo alla valutazione della situazione di bisogno. In coerenza con quanto previsto dall art. 3 del presente regolamento, costituiscono oggetto della valutazione i seguenti elementi: a) la condizione personale dell interessato, eventualmente comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi; b) la situazione familiare; c) il contesto abitativo e sociale; d) la situazione economica e lavorativa. La presenza di più figli minori o di soggetti vulnerabili all interno del nucleo familiare del richiedente l intervento è considerato elemento aggravante la condizione di bisogno. La fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune o da altri enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale sono considerate ai fini della valutazione di cui ai punti a), c) e d). 4

6 In caso di situazioni di bisogno che necessitano di interventi multiprofessionali sono attivate le modalità di valutazione previste all art. 10. La valutazione della situazione economica è realizzata secondo quanto previsto dal titolo III del presente regolamento. La valutazione è finalizzata a definire il profilo di bisogno, sulla base del quale trovano applicazione i criteri di priorità di cui all art. 3 del regolamento. Art. 8. Esito del procedimento Il Progetto Sociale Personalizzato In caso di accertamento della situazione di bisogno il P.U.A. assegna al servizio sociale la predisposizione del piano personalizzato di intervento, denominato Progetto Sociale Personalizzato (P.S.P.), concordato con l interessato o con il suo rappresentante, ove possibile, o con la persona che ha presentato la domanda. Per la predisposizione del programma personalizzato di intervento viene adottata una metodologia di lavoro per progetti che definisce all interno del progetto/contratto sociale: a) gli obiettivi del programma; b) le risorse professionali e sociali attivate; c) gli interventi previsti; d) la durata; e) gli strumenti di valutazione; f) le modalità di corresponsabilizzazione dell interessato; g) le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi, determinata secondo quanto previsto nel titolo III; h) i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno, relativa agli e- lementi di cui alle lettere a) - d) dell art. 7, comma 1. In caso di accoglimento della domanda, la sottoscrizione congiunta del progetto/contratto sociale da parte del servizio sociale territoriale e dell interessato, o suo delegato, è condizione necessaria all avvio delle attività previste da progetto. Nel caso in cui l accesso all intervento sia subordinato a graduatoria, la comunicazione dell accoglimento della domanda contiene anche la collocazione del richiedente nella lista di attesa ed i riferimenti da contattare per ricevere informazioni circa gli aggiornamenti. In caso di provvedimento di diniego, sono comunicati contestualmente all interessato anche i termini e le modalità di ricorso esperibile. Le attività previste dal presente articolo devono essere realizzate entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di accesso. 5

7 Art. 9. Accesso in situazioni di emergenza-urgenza e forme di istruttoria abbreviata Nei casi di situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell incolumità, della salute e dignità personale di cui all art. 6 del presente regolamento, lett. c) e per casi di interventi di assistenza una tantum e di modesta entità, il servizio sociale sulla base delle informazioni disponibili accerta la situazione di bisogno, cui segue l immediata attuazione dell intervento, con convalida del responsabile entro le 72 ore successive. Art. 10. Valutazione multiprofessionale sociosanitaria In caso di bisogni complessi, che richiedono per loro natura una valutazione multiprofessionale di carattere sociosanitario, il servizio sociale territoriale invia richiesta di attivazione delle unità di valutazione competenti e ne recepisce gli esiti secondo i protocolli di collaborazione esistenti con l Azienda sanitaria locale; tutto ciò alla luce di quanto previsto dai protocolli territoriali. Art. 11. Forme di tutela Al fine di garantire il buon andamento dell amministrazione e la tutela dei diritti dei destinatari degli interventi, in sede di accesso le persone richiedenti sono informate circa le seguenti modalità e gli strumenti di tutela attivabili presso gli uffici comunali: a) la presentazione di istanza di revisione alla direzione competente, in caso di provvedimento di diniego; b) la presentazione di reclami, suggerimenti, segnalazioni, nelle modalità previste dal vigente regolamento comunale; c) la richiesta di intervento del difensore civico ove presente. Art. 12. Trattamento dei dati personali I servizi sociali del Comune di Crema operano il trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, esclusivamente nell ambito delle proprie attività istituzionali, nei termini e con le modalità previste dall apposito regolamento comunale nonché dalla normativa nazionale di riferimento. Gli incaricati all accesso sono tenuti a informare i destinatari dei servizi delle modalità di trattamento dei dati e dei diritti collegati, secondo quanto specificato all art. 4 del presente regolamento. 6

8 TITOLO III - VALUTAZIONE DELLA CAPACITÀ ECONOMICA E COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA Art. 13. Criteri e strumenti di valutazione della situazione economica La situazione economica del destinatario dell intervento viene valutata principalmente sulla base dell Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in attuazione dell art. 8 della legge regionale n. 3 del 2008, come definito dal Dlgs n. 109 del 31 marzo 1998 e successive modifiche. Al fine di garantire una maggiore equità nella determinazione dell accesso agli interventi economici, e in coerenza con l art. 3 del Dlgs n. 109/1998, possono essere oggetto di valutazione specifica anche: a) le spese per consumo di beni non essenziali, come indicatore della capacità di reddito; b) le entrate economiche diverse dai redditi imponibili ai fini Irpef, comunque percepite. Spese e entrate, di cui al comma precedente, sono valutati con riferimento alla persona interessata, ai familiari e conviventi del nucleo anagrafico, alle persone loro a carico ai fini fiscali. La situazione economica è soggetta a revisione e rivalutazione secondo quanto previsto dal contratto sociale (art. 8, lett. h) ed ogniqualvolta vi sia una variazione significativa della stessa che coinvolge il destinatario degli interventi o i componenti del nucleo familiare. Art. 14. Determinazione del nucleo familiare di riferimento Nella valutazione della capacità economica per l accesso agli interventi economici e per la compartecipazione alla spesa per servizi, si fa riferimento al nucleo familiare anagrafico, come definito dal Dlgs 109 del 1998 e dal Dpcm 7 maggio 1999, n Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n.221, Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate, Art. 2: 1.La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza, come definito ai sensi dei commi 2 e 3 e quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all articolo Ai fini del presente decreto, ciascun soggetto può appartenere a un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. I soggetti a carico ai fini I.R.Pe.F. fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini I.R.Pe.F. di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini I.R.Pe.F. di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per l'individuazione del nucleo familiare per i soggetti che ai fini I.R.Pe.F. risultano a carico di più persone, per i coniugi non legalmente separati che non hanno la stessa residenza, per i minori non conviventi con i genitori o in affidamento presso terzi e per i soggetti non componenti di famiglie anagrafiche. 7

9 Contestualmente all approvazione del Piano Tariffario e in conformità ad indicazioni ministeriali, regionali o distrettuali, possono essere specificati i casi in cui per la valutazione economica sono assunti parametri diversi dal nucleo familiare come indicato al comma 1. Art. 15. Le forme di compartecipazione al costo dei servizi Al fine di garantire la fruizione dei servizi alle persone in situazione di bisogno accertato secondo criteri di solidarietà e equità e tenuto conto delle risorse disponibili, il Comune di Crema stabilisce le seguenti forme di compartecipazione economica: a) il pagamento di tariffe da parte degli utenti dei servizi erogati dal Comune direttamente o attraverso enti convenzionati, con l applicazione di esenzioni e agevolazioni tariffarie graduate sulla base della situazione economica accertata in sede di valutazione; b) l intervento del Comune per i costi sostenuti dall utente, in caso di fruizione di interventi presso soggetti accreditati, secondo criteri di gradualità della compartecipazione comunale rispetto alla situazione economica dell utente e del nucleo familiare di riferimento. La valutazione e la determinazione dell intervento comunale sono effettuate secondo le modalità previste al titolo II del regolamento, contestualmente alla valutazione del bisogno necessaria ai fini dell accesso presso l unità di offerta. Nell ipotesi di compartecipazione dell utente al costo del servizio (lett. a), il valore massimo della tariffa applicabile corrisponde al costo del servizio, comprensivo dei costi generali. Per le agevolazioni e le esenzioni tariffarie la Giunta comunale individua ogni anno, contestualmente all approvazione del piano tariffario, i parametri per l applicazione dell ISEE lineare secondo il procedimento previsto all articolo seguente. Nell ipotesi di compartecipazione del Comune al costo del servizio (lett. b), con riferimento ai servizi residenziali sociosanitari (RSA), il valore massimo del contributo è determinato con riferimento al costo medio delle rette/tariffe applicate dalla tipologia delle unità di offerta della provincia di Cremona, qualora esista la possibilità effettiva di scelta per il richiedente, tra strutture con rette differenti nell ambito distrettuale di Crema. Diversamente, il valore massimo del contributo del Comune dovrà coprire il differenziale tra costo del servizio e l ammontare dei redditi a qualunque titolo percepiti dalla persona interessata a richiedere il servizio, nonché la quota compartecipata dai parenti entro il primo grado. Il Comune di Crema può verificare l eventuale disponibilità alla compartecipazione anche di altri parenti, in accordo alla persona interessata a richiedere il servizio o al suo rappresentante. Il contributo comunale è diminuito sulla base della situazione economica dell utente e del nucleo familiare di riferimento, in applicazione dei parametri individuati ai sensi dell articolo seguente. 8

10 Il Comune di Crema assume gli oneri relativi all inserimento in comunità alloggio o ad altri interventi finalizzati alla tutela di minori in attuazione di provvedimento giudiziario e privi di familiari oppure con familiari privi di mezzi, in carico ai servizi sociali territoriali comunali ai sensi dell art. 2, lett. c) del presente regolamento. La persona destinataria degli interventi ha l obbligo di comunicare eventuali variazioni significative di reddito o patrimonio intervenuti in fase di erogazione al fine di procedere alla rivalutazione della situazione economica prevista all ultimo comma dell art. 13. Art. 16. Determinazione dei parametri per l ISEE lineare per l accesso agli interventi economici e per la compartecipazione al costo dei servizi La determinazione dei parametri ISEE lineare rilevanti ai fini dell accesso agli interventi economici e della compartecipazione economica al costo dei servizi è di competenza del Consiglio Comunale, che adotta su proposta della Giunta Comunale, una deliberazione di definizione e di aggiornamento dei valori assunti a parametro annualmente, contestualmente all approvazione del Bilancio. Nella delibera si specificano: a) i parametri rilevanti ai fini dell accesso agli interventi di assistenza economica cui al titolo IV; b) i parametri rilevanti ai fini dell applicazione delle agevolazioni tariffarie e delle esenzioni relative alla fruizione dei servizi erogati, direttamente o attraverso altri enti, dal Comune di Crema, di cui al titolo V, (domiciliari), Titolo VI (intermedi), Titolo VII (residenziali); c) i parametri rilevanti per la quantificazione della compartecipazione economica comunale alle spese sostenute dall utente, per la fruizione degli interventi di cui al titolo V (domiciliari), VI (intermedi), VII (residenziali) presso unità di offerta accreditate. La deliberazione di cui al comma precedente è adottata a seguito di consultazione delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela dei familiari e degli utenti dei servizi attivi nel territorio comunale. Art. 17. Accertamenti e verifiche Il Comune di Crema si riserva di effettuare accertamenti e verifiche circa le dichiarazioni inerenti alla situazione economica dell interessato e dei familiari, in collaborazione con le istituzioni competenti. In caso di false dichiarazioni inerenti la situazione economica reale o di mancata comunicazione di variazioni che possano comportare un aumento rilevante della capacità economica considerata ai fini dell accesso agli interventi economici e della compartecipazione alla spesa dei servizi, il Comune di Crema può disporre la revoca degli interventi disposti, riservandosi di esperire le opportune azioni di tutela in sede giudiziaria. 9

11 PARTE SECONDA: AMBITI DI APPLICAZIONE- TIPOLOGIE DI INTERVENTI E DI SER- VIZI SOCIALI TITOLO IV: CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI Art. 18. Gli interventi di assistenza economica Le disposizioni del presente titolo si applicano agli interventi di assistenza economica erogati dal Comune di Crema a persone e famiglie in situazione di bisogno economico, quali: a) gli interventi di sostegno al reddito familiare, finalizzato a contribuire al soddisfacimento dei bisogni primari e al pagamento di spese determinate (spese mediche, affitto, utenze, ecc.). Consistono in erogazioni i cui importi sono definiti nell ambito del progetto sociale personalizzato e coerentemente alle risorse disponibili, tenuto conto inoltre di eventuali altri interventi e sussidi già erogati; b) i contributi economici una tantum per far fronte a spese straordinarie ed impreviste, comprese quelle attivate nell ambito del pronto intervento sociale (art. 13 legge regionale n. 3/2008); c) Interventi di esenzioni o riduzione dal pagamento di imposte, tariffe comunali e di canoni di locazione per alloggi di emergenza; d) Cofinanziamento per benefici/sussidi erogati da Enti diversi (FSA, contributo di solidarietà, titoli sociali distrettuali, ). Gli interventi, di cui alla lettera b), di norma sono ripetibili per una volta nell anno solare di riferimento. In caso di interventi una tantum per emergenza assistenziale, si applica la procedura semplificata di cui all art. 9 del presente regolamento. Art. 19. Priorità di accesso I parametri di accesso agli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell art. 18 sono deliberate dal Consiglio Comunale secondo le modalità stabilite dall art. 16. In attuazione dei criteri di cui all art. 3, a parità di situazione economica hanno priorità di accesso agli interventi economici di cui alle lettere a), b), c) e d): le famiglie monogenitoriali con figli minori, le famiglie numerose, gli anziani soli, le famiglie con componenti affetti da disabilità grave, malattie degenerative e invalidanti, patologie in stato terminale. I soggetti che ritengono di trovarsi nella condizione di bisogno economico, possono rivolgersi al P.U.A., dove sarà assicurata l informazione e l orientamento necessari per affrontare la problematica evidenziata. Le situazioni che richiedono l attivazione di interventi di natura economica saranno inviate al Servizio Sociale Professionale per la presa in carico. 10

12 Art. 20. Strumenti e criteri di valutazione della situazione economica Nel caso in cui il progetto sociale personalizzato preveda la possibilità di interventi di cui alle lettere a), b) c) e d) dell articolo 18, la condizione di bisogno economico è valutata considerando l ISEE e la situazione economica attuale del nucleo familiare e/o persona richiedenti. In attuazione dell art. 13 del presente regolamento, ai fini della determinazione della situazione economica attuale il richiedente deve presentare allo sportello di Segretariato Sociale: a) la certificazione delle entrate percepite, a qualunque titolo, nell ultimo trimestre, compresi i benefici economici erogati da Enti diversi e le entrate previste all art. 13, lett. b b) l estratto conto aggiornato alla data di presentazione della domanda, dei conti correnti intestati ai membri del nucleo familiare del richiedente; c) l autocertificazione delle spese sostenute per i beni non essenziali di cui all art.13, comma 2, lett. a) e per ogni altra spesa ritenuta significativa ai fini della valutazione della situazione economica del richiedente. Per le erogazioni una tantum, se riconducibili al pronto intervento sociale previste all art. 18, lett. b), la situazione di bisogno economico del richiedente è accertata direttamente dal funzionario incaricato, secondo quanto previsto all art. 9. Art. 21. Accoglimento della domanda In caso di accoglimento della domanda di intervento economico di cui alle lettere a), b), c) e d) di sostegno al reddito o di contributo economico, il progetto sociale personalizzato di cui all art 8, è predisposto in forma semplificata, secondo il seguente schema: a) gli obiettivi dell intervento; b) il tipo di assistenza economica erogato; c) la durata, in caso di interventi di sostegno al reddito; d) gli strumenti di valutazione; e) le eventuali modalità di corresponsabilizzazione dell interessato; f) i tempi e le modalità di verifica, rivalutazione della situazione economica e del progetto complessivo 11

13 TITOLO V: SERVIZI A SUPPORTO DELLA DOMICILIARITÀ Art. 22. Ambito di applicazione Le disposizioni del presente titolo si applicano per regolare l accesso ai servizi domiciliari erogati dal Comune di Crema o fruiti presso unità di offerta accreditate, quali: - Servizio di assistenza domiciliare per minori - Servizio di educativa domiciliare per minori; - Servizio di assistenza domiciliare per persone adulte con disabilità; - Servizio di assistenza domiciliare per anziani; - Pasti a domicilio; - Telesoccorso. - Accompagnamento/trasporto Art. 23. Obiettivi e Criteri specifici di accesso I servizi domiciliari hanno come obiettivo primario mantenere la persona nel proprio ambiente di vita e, laddove presente, sostenere la famiglia nei compiti di cura. Di conseguenza, in attuazione dei criteri di cui all art. 3, accedono prioritariamente agli interventi domiciliari le persone e i nuclei familiari: - con necessità di supporto continuativo nello svolgimento delle attività quotidiane; - con forti carichi di cura e risorse familiari limitate; - a rischio di emarginazione ed esclusione sociale. In caso di bisogni improcrastinabili dovuti a situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell incolumità, della salute e dignità personale, gli interventi di cui all art. 22, sono attivati in via provvisoria secondo le procedure di cui all art. 9 del presente regolamento. Art. 24.Modalità di intervento Nella predisposizione del progetto sociale personalizzato di cui all art. 8, fatto salvo quanto previsto dall art.10 per la valutazione multidisciplinare di bisogni complessi, il servizio sociale territoriale: - promuove l adesione al programma personalizzato da parte delle risorse informali, familiari e non, coinvolte nell assistenza alla persona, - favorisce la partecipazione del destinatario del servizio e dei familiari alla realizzazione di momenti di valutazione degli interventi, - promuove l integrazione sociale della persona e del nucleo familiare attraverso il coinvolgimento di risorse informali e comunitarie (volontariato, reti di vicinato, ecc.). 12

14 - favorisce l integrazione progettuale ed operativa fra enti, servizi socio sanitari del territorio (mmg, adi, cead, ospedale, Idr, cdi) Con specifico riferimento ai servizi di assistenza domiciliare, il programma personalizzato di intervento: - può avere una durata massima di dodici mesi, con successiva riprogettazione dell intervento; - oltre alla valutazione finale deve prevedere almeno una sessione di valutazione intermedia, in cui vengono verificati i risultati raggiunti e vengono apportate le eventuali integrazioni al programma personalizzato, fatto salvo situazioni che richiedono verifiche e valutazioni più ravvicinate In caso di attivazione dei servizi di cui all art.22 in regime di emergenza, l intervento deve prevedere le modalità indicate all art. 9 Art. 25. Valutazione della situazione economica La valutazione della situazione economica è realizzata secondo le modalità previste al titolo III del presente regolamento, con riferimento al nucleo anagrafico del richiedente l intervento domiciliare. I parametri di esenzione e di agevolazione tariffaria applicabili ai servizi domiciliari sono deliberati dal Consiglio Comunale in base alle modalità previste all art. 16, in modo da graduare la compartecipazione, secondo criteri di progressività, a sostegno delle persone e famiglie in situazioni economiche medio-basse. Art. 26. Titoli sociali Fatte salve le norme regionali in materia, le disposizioni del presente capo si applicano anche per l erogazione di titoli sociali destinati alla fruizione di servizi domiciliari. 13

15 TITOLO VI SERVIZI INTERMEDI:DIURNI E SEMIRESIDENZIALI Art. 27. Ambito di applicazione Le disposizioni del presente capo si applicano per regolare l accesso a tutti i servizi intermedi, di carattere diurno e semiresidenziale, erogati dal Comune di Crema o fruiti presso unità di offerta accreditate, quali: - Servizi per l inserimento lavorativo (SIL); - Servizi di formazione all'autonomia per disabili (SFA); - Centri socio educativi per persone con disabilità (CSE); - Il supporto educativo extrascolastico disabili (SEED); - Centri diurni per disabili gravi (CDD); - Servizi di assistenza alla persona per alunni disabili (SAP); - Centri diurni integrati per persone anziane (CDI); - Inserimento di minori in situazione di disagio presso Centri ricreativi diurni e Centri di aggregazione giovanile (CAG); - Affidi familiari diurni; - Centro ricreativo estivo (CRE). Art. 28. Obiettivi e Criteri specifici di accesso I servizi intermedi, di tipo diurno e semiresidenziale, hanno come finalità: favorire percorsi di autonomia, socializzazione, riabilitazione di persone in situazione di fragilità ed esclusione; sostenere la famiglia nei compiti di cura; evitare e/o allontanare nel tempo, il ricovero in strutture residenziali. In coerenza con quanto previsto all art. 3 del presente regolamento, accedono quindi prioritariamente a questo tipo di interventi: - persone in situazioni di fragilità e a rischio di emarginazione grave - persone con gravi patologie invalidanti; - persone con reti familiari limitate o gravate da importanti compiti di cura; - persone che necessitano di un sostegno continuativo per la realizzazione di attività quotidiane e di socializzazione; - persone in situazione di precarietà economica. Art. 29. Modalità di intervento La valutazione professionale e la predisposizione del progetto personalizzato di intervento sono condizioni preliminari per l accesso: - agli interventi diurni e semiresidenziali erogati dal Comune di Crema; - agli interventi diurni e semiresidenziali fruiti presso unità di offerta accreditate, per cui si chieda una compartecipazione alla spesa da parte del Comune di Crema; 14

16 - a titoli sociali erogati dal Comune di Crema e destinati alla fruizione di interventi diurni e semiresidenziali presso unità di offerta accreditate, secondo quanto previsto dalla normativa regionale. Fermo quanto previsto dall art. 10 per le valutazioni multiprofessionali di bisogni complessi, nella predisposizione del progetto sociale personalizzato, il servizio sociale territoriale prevede: - l adesione al programma personalizzato da parte delle risorse familiari e dei soggetti erogatori dell intervento, ove diversi dal Comune di Crema; - la valutazione periodica degli interventi previsti dal progetto personalizzato, con la partecipazione del destinatario del servizio, dei familiari e dei soggetti erogatori dell intervento; - le forme di raccordo con i soggetti responsabili di altri interventi sociosanitari eventualmente fruiti dall interessato. In caso di attivazione dei servizi di cui all art 27 in regime di emergenza, l intervento deve prevedere le modalità indicate all art. 9 Art. 30. Valutazione della situazione economica La valutazione della situazione economica è realizzata secondo le modalità previste al titolo III del presente regolamento, con riferimento al nucleo anagrafico del richiedente l intervento. Nella valutazione sono considerati tutti i redditi percepiti dai componenti del nucleo familiare anagrafico, compresi quelli derivanti da pensioni e indennità previdenziali di cui è titolare il richiedente il servizio. I parametri di esenzione e di agevolazione tariffaria applicabili per determinare la compartecipazione alla spesa sono deliberate dal Consiglio Comunale secondo le modalità previste all art

17 TITOLO VII: SERVIZI RESIDENZIALI Art. 31. Ambito di applicazione Le disposizioni del presente capo si applicano per regolare l accesso ai servizi residenziali erogati dal Comune di Crema o fruiti presso unità di offerta accreditate, quali principalmente: - Comunità alloggio per minori, giovani e adulti; - Affido familiare; - Comunità sociosanitaria disabili (CSSD); - Comunità alloggio disabili (CAH); - Residenza sanitaria Assistenziale (RSA); - Residenza sanitaria per disabili (RSD). Art. 32. Obiettivi e criteri specifici di accesso Le risposte residenziali sono attivate per persone che necessitano di una presa in carico complessiva, con gravi bisogni di assistenza e di sostegno continuativi, non sostenibili a domicilio o con interventi semiresidenziali e per periodi tendenzialmente lunghi. In attuazione di quanto previsto all art. 3 del presente regolamento, per la particolarità del bisogno considerato e la complessità della risposta erogata, sono individuate le seguenti priorità di accesso: - la presenza di situazioni patologiche e invalidanti gravi; - l assenza o la non idoneità della rete familiare di riferimento; - la mancanza di autonomia nelle attività quotidiane e domestiche; - il contesto abitativo inadeguato; - la precarietà economica; - la necessità di tutela della persona. Art. 33. Modalità di intervento Nella predisposizione del progetto sociale personalizzato di cui all art. 8, fatto salvo quanto previsto dall art. 10 per le valutazioni multidisciplinari di bisogni complessi, il servizio sociale territoriale prevede: - l adesione al programma personalizzato delle risorse familiari ove presenti e dei soggetti erogatori dell intervento, ove diversi dal Comune di Crema; - la valutazione periodica, di media trimestrale, degli interventi previsti dal progetto personalizzato, con la partecipazione del destinatario del servizio, dei familiari ove presenti e dei soggetti erogatori dell intervento; - gli strumenti di monitoraggio del programma e delle condizioni del destinatario degli interventi; 16

18 - la durata massima del progetto, non superiore ai 12 mesi, decorsi i quali si procede a nuova valutazione del caso e ad una eventuale riprogettazione dell intervento. Sulla base dei risultati della valutazione e del monitoraggio di cui al comma precedente, il servizio sociale territoriale può attivare forme di protezione giuridica a favore delle persone inserite in strutture residenziali, che necessitino di interventi di tutela e di sostegno specifici. Art. 34. Valutazione della situazione economica L accesso ai servizi residenziali è subordinato alla valutazione della situazione di bisogno del richiedente, secondo quanto previsto all art. 7 del presente regolamento. La determinazione degli impegni di spesa e delle forme di compartecipazione previste dall art. 15 avviene contestualmente alla valutazione del bisogno e alla predisposizione del progetto sociale personalizzato, prima dell inserimento in struttura della persona interessata. In caso di interventi di emergenza che richiedono una risposta residenziale di pronto intervento, a seguito della convalida prevista dall art. 9 del presente regolamento, il servizio sociale territoriale procede tempestivamente alla valutazione ordinaria della situazione di bisogno e alla eventuale predisposizione del progetto personalizzato di intervento, secondo le modalità previste agli articoli 7 e 8. Art. 35. Compartecipazione alla spesa per i servizi erogati dal Comune di Crema In caso di disponibilità di redditi a qualunque titolo percepiti da parte della persona, che beneficia dell inserimento in una struttura residenziale, questi sono finalizzati a coprire il costo del servizio. In caso di corrispondenza tra redditi disponibili e costo del servizio: a. se la persona ricoverata è priva di familiari, è lasciata alla sua disponibilità una quota per spese di natura personale, anche nel rispetto dell indicazione della normativa regionale e comunque di importo variabile tra il 5% e 10% del reddito imponibile ai fini dell IRPEF. b. Se prima del ricovero la persona conviveva con il coniuge o altri familiari a carico, la determinazione della quota di risorse da destinare alla copertura dei costi del servizio è calcolata in modo da garantire ai familiari conviventi a carico una quota di risorse sufficiente. In caso di insufficienza dei redditi dell interessato, per la quota residua di costo del servizio sono chiamati a compartecipare i parenti entro il primo grado conviventi della per- 17

19 sona ricoverata. Eventualmente può essere previsto il coinvolgimento della rete parentale dell interessato sulla base della situazione economica accertata secondo le modalità previste dall art. 13 e dall art. 15. Il Consiglio comunale determina periodicamente i parametri di situazione economica relativi all esenzione dalla compartecipazione e al riconoscimento di agevolazioni tariffarie per i servizi residenziali, secondo quanto previsto all art. 16 del presente regolamento. Art. 36. Richiesta di contributo integrativo della retta In caso di richiesta di contributo integrativo della retta al Comune di Crema, questo è determinato nel suo massimo, con riferimento alla tariffa media di cui all art. 15, ultimo comma del presente regolamento, decurtato dell importo dei redditi percepiti dalla persona interessata. Il contributo comunale è diminuito proporzionalmente sulla base della situazione economica del nucleo familiare di riferimento, in applicazione delle soglie individuate ai sensi dell articolo 16 del regolamento. In casi eccezionali di necessità e urgenza, il servizio sociale può procedere all erogazione di contributi integrativi in deroga ai tetti di spesa previsti all art. 15 relativi alla retta media praticata nella provincia. 18

20 TITOLO VIII- NORME FINALI Art. 37. Clausola valutativa Dopo un anno dall entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta comunale presenta al Consiglio una relazione relativa allo stato di attuazione della normativa, con particolare riferimento all impatto della regolamentazione sui destinatari dei servizi e sull organizzazione comunale. In tale sede la Giunta può proporre eventuali interventi di revisione o integrazione del presente regolamento. Art. 38. Entrata in vigore e pubblicità aggiuntiva In aggiunta al regime di pubblicità ordinario previsto dallo Statuto comunale e della normativa vigente, il presente regolamento è reso disponibile presso le sedi del servizio sociale territoriale e presso il P.U.A, per la visione e l eventuale rilascio di copia a chiunque ne faccia richiesta. Analoga pubblicità è assicurata alle relazioni periodiche previste all art. 37. Art. 39. Norma transitoria I parametri di accesso e compartecipazione ai servizi di cui all art. 16 saranno approvate con successivo provvedimento del Consiglio Comunale. Sino a quella data continuano ad applicarsi le soglie di accesso attualmente in vigore. Per gli aspetti amministrativi relativi a ciascuna unità d offerta, come definito dalla Legge regionale n. 3/2008, si rimanda alla Carta d Ambito Distrettuale consultabile online all indirizzo 19

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