CAMERA DEI DEPUTATI X Commissione (Attività produttive, Commercio e Turismo)

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1 CAMERA DEI DEPUTATI X Commissione (Attività produttive, Commercio e Turismo) Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (Atto 201) Audizione 6 ottobre 2015

2 Lo schema di decreto legislativo in oggetto, attualmente all esame di questa Commissione, vede intervenire il Parlamento Italiano per l integrazione del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull efficienza energetica, a poco più di un anno dalla sua approvazione. L intervento si rende necessario a causa dell avvio, da parte della Commissione europea, di una procedura di infrazione nei confronti dell'italia per l incompleto recepimento nell ordinamento delle disposizioni comunitarie previste in materia della direttiva. Rispetto alle censure mosse, le novità introdotte riguardano, tra l altro: l introduzione delle definizioni di "audit energetico" e "aggregatore"; alcune precisazioni testuali sulle modalità di verifica del rispetto dei requisiti energetici degli edifici e degli pneumatici, cui la Pubblica Amministrazione deve attenersi nell'ambito degli acquisti verdi (Green Public Procurement); alcune precisazioni sulle modalità di calcolo dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico al 2020; l introduzione di criteri trasparenti e non discriminatori per l'accesso al mercato dei servizi energetici; precisazioni in merito alle norme concernenti la misurazione e la fatturazione del consumo energetico, con particolare riferimento alle informazioni che devono essere fornite ai clienti finali. Già nella prima fase di recepimento della direttiva R.E TE. Imprese Italia aveva espresso le proprie perplessità rispetto allo schema di decreto legislativo, ritenendolo insufficiente a garantire gli strumenti necessari alla crescita di un settore così importante per la green economy. Sebbene, infatti, la promozione dell efficienza energetica negli usi finali rappresenti, nelle intenzioni del legislatore europeo, uno dei principali fattori critici di successo per la crescita sostenibile dell Europa, il nostro paese non ha saputo sfruttare l occasione per ripensare e rivitalizzare il modo di utilizzare 2

3 l energia, dando impulso ad una filiera produttiva e distributiva che racchiude in sé un potenziale di occupazione e sviluppo assai rilevante ed in cui il ruolo delle micro, piccole e medie imprese è particolarmente attivo. Riteniamo, quindi, indispensabile che la revisione del decreto non si limiti alla mera correzione secondo una lista di indicazioni da spuntare mano a mano, ma che provveda a sanare le mancanze di una disciplina tuttora insufficiente al conseguimento degli obiettivi di sostenibilità energetica e di sviluppo economico. Per quanto attiene al contenuto dello schema di decreto, osserviamo quanto segue. INFORMAZIONI STATISTICHE (art. 3) Per quanto concerne il regime obbligatorio di efficienza (Articolo 7 del decreto legislativo n.102 del 2014) R.E TE. Imprese Italia propone di rendere pubbliche le informazioni statistiche aggregate che i distributori di energia elettrica e gas devono inviare al Ministero dello Sviluppo Economico. Tali informazioni costituiscono infatti un importante tassello ai fini di favorire gli investimenti ad opera di soggetti privati. Sarebbe auspicabile, inoltre, che tali dati riportino anche la composizione del parco clienti con suddivisione per zona territoriale, tipologia di tensione e potenza per ciascun mercato di fornitura. DIAGNOSI ENERGETICHE (art. 4) Tra i punti chiave del provvedimento per la promozione dell efficienza energetica si trovano le diagnosi energetiche ed i sistemi di gestione dell energia, cosi come è delineato all articolo 8 della direttiva europea 27/2012. R.E TE. Imprese Italia reputa che si debba intervenire sull attuale ambito normativo al fine di non generare confusione tra i soggetti della filiera. E estremamente importante, quindi, specificare cosa si intenda per fornitore di servizi energetici qualificato o accreditato, cosi come introdotto dall articolo 4 dello schema di decreto legislativo oggetto della discussione. 3

4 Come è noto infatti, nel sistema attuale un fornitore di servizi energetici può essere certificato ai sensi di una norma tecnica UNI, mentre se si parla di soggetto accreditato si può ragionevolmente presumere che si faccia riferimento ad un accreditamento con ACCREDIA. Non appare chiaro invece rispetto a quale insieme di previsioni normative o regolamentari un soggetto si intenda o possa intendersi qualificato ed è pertanto auspicabile che tale ambiguità venga superata a beneficio della certezza degli operatori e del sistema nel suo complesso Si ricorda, infatti, che ACCREDIA è l'ente unico nazionale di accreditamento designato dal Governo italiano, ossia l'ente riconosciuto in Italia ad attestare che gli organismi di certificazione ed ispezione, i laboratori di prova, anche per la sicurezza alimentare, e quelli di taratura abbiano le competenze per valutare la conformità dei prodotti, dei processi e dei sistemi agli standard di riferimento. Il Comitato Termotecnico Italiano (CTI), ente federato all'uni, ha lo scopo di svolgere attività normativa ed unificatrice nei vari settori della termotecnica. Con riferimento alla necessità di fluidificare il trasferimento dei risultati delle diagnosi ai fornitori di servizi energetici, mediante il divieto di introdurre clausole che ne impediscano il trasferimento, salvo opposizione del cliente R.E TE. Imprese Italia ritiene opportuno evidenziare il rischio che ciò si presti a passaggi inconsapevoli ed auspica dei correttivi tesi a rafforzare la consapevolezza del cliente. Per tale ragione si propone di prevedere esplicitamente che l opposizione del cliente al trasferimento di tali dati avvenga mediante una clausola appositamente sottoscritta. Nello specifico dell obbligo per le imprese non PMI, di svolgere audit energetici ad opera di esperti qualificati e/o accreditati entro il 5 dicembre, evidenziamo che l applicazione di tale obbligo presenta forti criticità nei casi di imprese multi-sito. Secondo i criteri definiti nel documento pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo economico dal titolo Chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese si prevede infatti, sotto la dicitura di proposta di metodo, anche in siti produttivi a scarsa valenza energetica e pressoché identici come modalità di consumo, di adempiere all obbligo. 4

5 R.E TE. Imprese Italia ritiene opportuno rivedere gli attuali criteri di clusterizzazione dell obbligo per le imprese multi-sito che rischiano, anche considerato il termine del 5 dicembre 2015, di generare costi insopportabili per le imprese italiane a fronte del rilascio di un certificato che può, nei casi di consumi energetici ridotti, non avere valenza in quanto i margini d intervento sono residuali (esempio magazzino vuoto non riscaldato). Pertanto, si ritiene opportuno, che il Governo verifichi che l obbligo introdotto dalla Direttiva Europea non configuri un adempimento che introduce livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, comportando costi non supportati da analoghe imprese operanti in mercati comunitari e lesive della concorrenza. CONSUMI ENERGETICI E IMPORTANZA DELLA MISURA (art. 5) R.E TE. Imprese Italia ritiene che la fatturazione e l attività di misura dei consumi energetici (Articolo 9 del decreto Legislativo 102/2014) siano due fattori cruciali e imprescindibili per lo sviluppo di un mercato efficiente. Per quanto riguarda la misurazione, va rilevato che le disposizioni sugli obblighi di installazione dei sistemi di contabilizzazione dei consumi individuali risultano tuttora poco chiare, in particolare con riferimento all individuazione dei soggetti sui quali ricade tale obbligo e sulle modalità con le quali attuarlo. Su questo tema si evidenzia l importanza di prevedere un ruolo attivo non solo dei fornitori del servizio, ma anche delle imprese del settore dell installazione. Inoltre, un sistema di misurazione dei consumi effettivo e tempestivo è presupposto essenziale per la determinazione del risparmio energetico. Per dare una misura di quanto questo obiettivo sia lontano, è sufficiente citare il Resoconto dell indagine conoscitiva in materia di fatturazione delle forniture di energia elettrica e di gas naturale ai clienti di piccole dimensioni avviata con deliberazione 542/2013/E/com che certifica, per quanto attiene il gas, che oltre la metà delle fatture presenta consumi interamente stimati e oltre un terzo include stime dopo l ultima misura. 5

6 Le informazioni sulla fatturazione devono essere rese disponibili sulla base dei contratti vigenti nel libero mercato e nel rispetto dell attuale normativa nel mercato di tutela. La consapevolezza dei clienti finali in merito ai propri consumi, è l elemento fondamentale per il risparmio e l efficienza di energia elettrica e gas. I clienti finali, qualora lo richiedessero, devono essere messi in condizione di poter ottenere i dati del proprio contatore anche attraverso strumenti informatici, piattaforma web o posta elettronica. In particolare i clienti finali, o soggetto terzo da essi delegato, potrebbero poter accedere alla piattaforma informatica già esistente, il Sistema Informativo Integrato (SII), per l analisi dei consumi e tutte le informazioni utili per il risparmio e l efficienza. A tal riguardo si precisa l importanza di chiarire nel provvedimento che il dato di misura effettiva attiene sia l impresa consumatrice finale che l utente domestico e pertanto riteniamo più puntuale utilizzare il termine cliente finale in luogo di consumatore. In aggiunta, un contatore non può fornire informazioni sulla fatturazione (attività del venditore) come riporta l attuale formulazione dell articolo 5 dello schema di decreto. Per quanto sopra espresso, si prone di introdurre le seguenti modifiche all articolo 5 comma 1 che è modificato come segue: 1. All articolo 9 comma del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma3 lettera a) la parola consumatori è sostituita con clienti finali b) al comma3 lettera a) dopo le parole: i sistemi di misurazione intelligenti forniscono ai clienti finali dati sui consumi effettivi, al fine di una fatturazione precisa e reale 6

7 In merito alla lettera b) comma 1 dell articolo 5 dello schema di decreto, R.E TE. Imprese Italia esprime perplessità in merito alla finalità e sua concreta realizzazione. La modifica introdotta riporta testualmente quanto inserito nell Allegato VII della Direttiva (punto 1.3). R.E TE. Imprese Italia ritiene che, in assenza di una individuazione dei centri indipendenti di assistenza ai consumatori e agenzie per l energia o organismi analoghi tale comunicazione potrebbe prestarsi a indicazioni fuorviante e potrebbe dare adito a forma di pubblicità impropria. Per tanto è necessario che l Autorità per l Energia Elettrica Gas e Servizio Idrico individui preventivamente criteri e condizioni per la partecipazione ad un elenco di soggetti idonei a fornire indicazioni indipendenti sulla misure volte all efficienza energetica dei clienti finali. SERVIZI ENERGETICI (art. 8) Sul tema dei servizi energetici ed altre misure per promuovere l efficienza energetica (articolo 14 del decreto legislativo 102 del 2014), R.E TE. Imprese Italia reputa che manchino indicazioni precise su come assicurare l applicabilità dei contratti di rendimento energetico nell ambito della normativa del Codice Appalti. Per quanto attiene, infine, le previsioni circa il miglioramento delle prestazioni energetiche degli immobili della Pubblica amministrazione (art. 5 d.lgs. 102/2014), non presente tra le disposizioni oggetto di modifiche, segnaliamo la necessità di superare le criticità che tuttora persistono circa la possibilità che il settore pubblico ricopra contrariamente all intenzione del legislatore un ruolo guida nel processo di efficientamento. Oltre a confermare la non condivisione del livello di impegno minimo rappresentato dal contributo della Pubblica Amministrazione nel conseguimento degli obiettivi nazionali di risparmio energetico per il periodo , rimarchiamo l opportunità di affidare la riqualificazione energetica del settore pubblico al settore privato. L attuale formulazione, infatti, frena la promozione 7

8 degli investimenti e rappresenta un serio ostacolo sulla via dell efficienza energetica dell amministrazione. La decisione di riportare gli interventi di efficientamento energetico del parco immobiliare della P.A. nell ambito dell intervento della cabina di regia prevista ad hoc dalla normativa, non ha rappresentato, infatti, una facilitazione del processo, nonostante le buone intenzioni del legislatore. Di tale strumento, cui sono demandati compiti di coordinamento nella fase di programmazione e realizzazione degli interventi inclusa la fase di finanziamento - non risulta al momento alcuna attività, se non quella dell atto di insediamento iniziale. Infine, riteniamo utile estendere la possibilità di intervento anche agli immobili delle amministrazioni territoriali, al fine di perseguire un reale significativo obiettivo di efficientamento del parco immobiliare delle PP.AA.. 8

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