SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE

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1 in qualità di Emittente, Offerente e Responsabile del Collocamento Sede sociale: Via della Cooperazione, Gatteo (FC) Iscritta all Albo Banca d Italia al n e all Albo delle Società Cooperative al n. A N di iscrizione nel Registro delle Imprese di Forlì-Cesena - Codice Fiscale Partita IVA: Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE Per i programmi di emissione denominati BCC GATTEO - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE LOWER TIER II A TASSO FISSO BCC GATTEO OBBLIGAZIONI SUBORDINATE LOWER TIER II A TASSO FISSO STEP UP in qualità di Emittente In seguito alla pubblicazione del presente supplemento, i clienti che abbiano formulato la Richiesta di adesione, ovvero sottoscritto e regolato obbligazioni subordinate di Banca di Credito Cooperativo di Gatteo oggetto dell offerta prima della pubblicazione del supplemento stesso, hanno il diritto, esercitabile entro il termine fissato a 10 (dieci) giorni lavorativi dall avvenuta pubblicazione del presente supplemento, di revocare la loro Richiesta di Sottoscrizione. Il presente Documento costituisce un ed è stato redatto ai sensi dell articolo 16 della direttiva 2003/71/CE (la Direttiva o la Direttiva Prospetti), dell'articolo 94, commi 1 e 7 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (il TUF) e degli articoli 8 e 9 del regolamento adottato con delibera della CONSOB del 14 maggio 1999, n , come successivamente modificato (il Regolamento Emittenti). Il presente Supplemento è stato depositato presso la Consob in data 24 marzo 2014 a seguito dell approvazione comunicata con nota n /14 del 19/03/2014 e costituisce un supplemento al Prospetto di Base depositato presso la Consob in data 9 settembre 2013, in seguito dell approvazione comunicata con nota n. n /13 del 05/09/2013, relativo al programma di emissione della Banca di Credito Cooperativo di Gatteo società cooperativa. L adempimento di pubblicazione del presente Supplemento non comporta alcun giudizio della Consob sull opportunità dell investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. Il presente Supplemento unitamente al Prospetto di Base sono a disposizione del pubblico per la consultazione presso la sede della Banca di Credito Cooperativo di Gatteo società cooperativa in Via della Cooperazione n.10, Gatteo (FC), nonché sul sito Internet 1

2 INDICE MOTIVAZIONI DEL SUPPLEMENTO DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA NOTA DI SINTESI NOTA INFORMATIVA COPERTINE DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE

3 MOTIVAZIONI DEL SUPPLEMENTO La redazione del presente Supplemento è resa necessaria per: 1) recepire le modifiche riguardanti la disclosure sui Prestiti Subordinati alla luce dell entrata in vigore in data 1/1/2014 del Regolamento (UE) n. 575/2013, modificare la denominazione nella parte subordinato Lower Tier II con subordinato Tier II e per l integrazione del Fattore di rischio connesso con l eventuale richiesta alla Commissione Europea da parte dello Stato italiano dell autorizzazione alla concessione di aiuti di Stato. Il Prospetto di Base viene modificato ed integrato nel modo di volta in volta indicato nel Supplemento. Per ogni paragrafo del Supplemento sono riportate le titolazioni corrispondenti ai Capitoli e ai Paragrafi del Prospetto di Base oggetto di modifica. Si riporta nel seguito l elencazione dei paragrafi del Prospetto di Base oggetto di modifica da parte del presente Supplemento, con specifica indicazione della sezione del documento a cui le stesse appartengono. Nota di sintesi Sono oggetto di modifica i seguenti elementi della Nota di Sintesi: C.8 Descrizione dei diritti connessi agli strumenti finanziari Ranking degli strumenti finanziari C.11 Mercato secondario D.3 Fattori di rischio relativi ai titoli offerti Documento di Registrazione Il Documento di Registrazione viene confermato così come redatto nel Prospetto di Base depositato presso la Consob in data 09 settembre 2013 in seguito all approvazione comunicata con nota n. n /13 del 05/09/2013. Nota Informativa Sono oggetto di modifica i seguenti paragrafi della Sezione 6 della Nota Informativa: Paragrafo 2 FATTORI DI RISCHIO Paragrafo 4.5 RANKING Paragrafo 6.3 SOGGETTI INTERMEDIARI OPERANTI SUL MERCATO SECONDARIO Ai sensi dell articolo 95 bis, paragrafo 2, del Decreto Legislativo n.58/98 in relazione alla revoca dell acquisto o della sottoscrizione, gli investitori che hanno già concordato di acquistare o sottoscrivere i prodotti finanziari prima della pubblicazione di un supplemento hanno il diritto, esercitabile entro il termine indicato nel supplemento e comunque non inferiore a due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la loro accettazione. Pertanto, in seguito alla pubblicazione del presente supplemento, i clienti che abbiano formulato la Richiesta di adesione ovvero sottoscritto e regolato obbligazioni di Banca di Credito Cooperativo di Gatteo oggetto dell offerta prima della pubblicazione del supplemento stesso, hanno il diritto, esercitabile entro il termine indicato nella presente integrazione, di revocare la loro Richiesta di Sottoscrizione. Tale termine viene qui fissato a 10 (dieci) giorni lavorativi dall avvenuta pubblicazione del presente supplemento. Alla data di pubblicazione del presente Supplemento sono in corso di collocamento i seguenti prestiti obbligazionari: BCC GATTEO 03/03/ /03/2021 tasso fisso 3,75% Subordinato Lower Tier II codice ISIN IT

4 1. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 1.1. INDICAZIONE DELLE PERSONE RESPONSABILI Banca di Credito Cooperativo di Gatteo, con sede in via della Cooperazione n. 10, Gatteo (FC), legalmente rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Gabriele Galassi, munito dei necessari poteri, si assume la responsabilità delle informazioni contenute nel presente 1.2. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ Il presente è conforme al modello depositato in Consob in data 24 marzo 2014 a seguito dell approvazione comunicata con nota N /14 del 19/03/2014. La Banca, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Gabriele Galassi, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, attesta che le informazioni contenute nel presente Supplemento al Prospetto di Base sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Dott. Gabriele Galassi Presidente del Consiglio di Amministrazione Banca di Credito Cooperativo di Gatteo 4

5 La copertina del Prospetto di Base viene sostituita come segue: in qualità di Emittente, Offerente e Responsabile del Collocamento Sede sociale: Via della Cooperazione, Gatteo (FC) Iscritta all Albo Banca d Italia al n e all Albo delle Società Cooperative al n. A N di iscrizione nel Registro delle Imprese di Forlì-Cesena - Codice Fiscale Partita IVA: Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo PROSPETTO DI BASE Per i programmi di emissione denominati BCC GATTEO - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE TIER II A TASSO FISSO BCC GATTEO OBBLIGAZIONI SUBORDINATE TIER II A TASSO FISSO STEP UP Depositato presso la Consob in data 09/09/2013 a seguito di approvazione comunicata con nota n /13 del 05/09/2013 Le Obbligazioni oggetto del presente Prospetto di Base sono passività subordinate di tipo Tier II, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella Parte Due (Fondi Propri), Titolo I (Elementi dei Fondi Propri), Capo 4 (Capitale di Classe 2), art. 62, 63 e 77 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (il CRR ) e della Circolare della Banca d Italia n. 285 del 20 dicembre 2013 Applicazione in Italia del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e della direttiva 2013/36/UE (CRD4), Parte II, Capitolo I. L'investimento nelle obbligazioni subordinate Tier II comporta per l'investitore il rischio che, in caso di liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali dell'emittente, la massa fallimentare riesca a soddisfare soltanto i crediti che debbono essere soddisfatti con precedenza rispetto alle obbligazioni subordinate e che pertanto lo stesso possa conseguire a scadenza perdite in conto capitale di entità più elevata rispetto ai titoli di debito antergati alle Obbligazioni Subordinate. Queste ultime in caso di default presentano infatti un rischio di mancato rimborso maggiore rispetto a quello di titoli obbligazionari senior dello stesso Emittente ed aventi la medesima scadenza. E quindi necessario che l investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che esse comportano. L investitore deve considerare che la complessità delle Obbligazioni può favorire l esecuzione di operazioni non appropriate. Si consideri che, in generale, l investimento delle obbligazioni, in quanto titoli di particolare complessità, non è adatto alla generalità degli investitori; pertanto, l investitore dovrà valutare il rischio dell operazione e l intermediario dovrà verificare se l investimento è appropriato per l investitore ai sensi della normativa vigente. Il presente Documento costituisce il Prospetto di Base (il Prospetto di Base ) ai fini della Direttiva 2003/71/CE (la Direttiva Prospetti ) e è redatto in conformità al Regolamento 2004/809/CE modificato dal Regolamento 2012/486/UE il e al Regolamento adottato dalla CONSOB con Delibera Consob n /1999 e successive modifiche. Depositato presso la CONSOB in data 9 settembre 2013 a seguito dell approvazione comunicata con nota n /13 del 05 settembre 2013 e successivamente aggiornato mediante Supplemento depositato presso la CONSOB in data 24 marzo 2014 a seguito di approvazione comunicata con Nota n /14 del 19/03/2014. L adempimento di pubblicazione del presente Prospetto di Base e del relativo Supplemento non 5

6 comporta alcun giudizio della CONSOB sull opportunità dell investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. Il presente Prospetto di Base e il relativo Supplemento sono a disposizione del pubblico per la consultazione presso la sede di Banca di Credito Cooperativo di Gatteo società cooperativa via della Cooperazione n.10, Gatteo (FC), nonché sul sito Internet Il presente Prospetto di Base si compone dal Documento di Registrazione ( Documento di Registrazione ) che contiene informazioni sulla Banca di Credito Cooperativo di Gatteo società cooperativa ( Bcc Gatteo e/o la Banca e/o la BCC e/o l Emittente ), in qualità di Emittente di una o più serie di emissioni (ciascuna un Prestito Obbligazionario ), titoli di debito di valore nominale unitario inferiore ad Euro (le Obbligazioni e ciascuna una Obbligazione ), di una Nota Informativa sugli strumenti finanziari (la Nota Informativa ) che contiene informazioni relative a ciascuna serie di emissione di Obbligazioni e di una Nota di Sintesi (la Nota di Sintesi ) che riassume caratteristiche dell Emittente e degli Strumenti Finanziari, nonché i rischi associati agli stessi. L investitore è invitato a leggere con particolare attenzione la sezione Fattori di Rischio In occasione di ciascun Prestito, l Emittente predisporrà delle condizioni definitive unitamente alla nota di sintesi che descriveranno le caratteristiche delle Obbligazioni e che saranno pubblicate sul sito internet dell Emittente entro il giorno antecedente l inizio dell offerta (le Condizioni Definitive ) e contestualmente trasmesse alla Consob. Le informazioni definite all interno del Prospetto di Base (ossia quelle che compaiono con lettera iniziale maiuscola) manterranno lo stesso significato. Avvertenza Alla luce dell entrata in vigore in data 1/1/2014 del Regolamento (UE) n. 575/2013, la denominazione dei Prestiti Subordinati si intende modificata e sostituita, dove ricorre nel Prospetto di Base, come di seguito riportato: società cooperativa - SUBORDINATE TIER II A TASSO FISSO CON AMMORTAMENTO PERIODICO società cooperativa SUBORDINATE TIER II A TASSO FISSO STEP UP CON AMMORTAMENTO PERIODICO 6

7 2. NOTA DI SINTESI L Elemento C.8 della Nota di Sintesi viene sostituito come segue: C.8 Descrizione dei Diritti connessi agli strumenti finanziari Ranking degli strumenti finanziari Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla normativa vigente per i titoli della stessa categoria e, quindi, il diritto alla percezione degli interessi alle date di pagamento previste e il diritto al rimborso del capitale alla scadenza fatta salva, per le Obbligazioni Subordinate Tier II, la possibilità di rimborso del capitale con ammortamento periodico a rate costanti, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito. Non sono previste garanzie collaterali né la garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Non sussistono restrizioni ai diritti connessi alle Obbligazioni Subordinate Tier II. Ranking Le Obbligazioni di cui al presente programma costituiscono passività subordinate di tipo Tier II, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella Parte Due (Fondi Propri), Titolo I (Elementi dei Fondi Propri), Capo 4 (Capitale di Classe 2), art. 62, 63 e 77 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (il CRR ) e della Circolare della Banca d Italia n. 285 del 20 dicembre 2013 Applicazione in Italia del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e della direttiva 2013/36/UE (CRD4), Parte II, Capitolo I. In caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell Emittente, il debito relativo alle Obbligazioni sarà rimborsato, in concorso con gli altri creditori aventi pari grado di subordinazione, solo dopo che saranno stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati e prima di quelli con un maggiore grado di subordinazione. In caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'emittente (ivi inclusa la liquidazione coatta amministrativa, come disciplinata dagli Artt. da 80 a 94 del Testo Unico Bancario) le Obbligazioni Tier II saranno rimborsate, per Capitale ed Interessi residui: I. solo dopo che siano stati soddisfatti tutti i creditori dell'emittente privilegiati e ordinari; II. pari passu con i titolari di tutte le emissioni parimenti subordinate dell Emittente e con i creditori dell Emittente caratterizzati dal medesimo grado di subordinazione; III. in ogni caso con precedenza rispetto ai titolari di obbligazioni, titoli assimilabili, strumenti o posizioni negoziali caratterizzati da un grado di subordinazione maggiore rispetto a quello delle Obbligazioni Subordinate Tier II (ad esempio, i titolari di azioni ordinarie rappresentative del capitale dell Emittente ovvero gli strumenti Tier I). 7

8 L Elemento C.11 della Nota di Sintesi viene sostituito come segue: C.11 Mercato Secondario Non ci sono obbligazioni dell Emittente della stessa specie trattate su altri mercati regolamentati. L Emittente non agirà in qualità di internalizzatore sistematico. Inoltre l Emittente non assume alcun impegno al riacquisto su iniziativa dell investitore prima della scadenza. Si precisa che l emittente adotta, nelle eventuali operazioni di negoziazione, una procedura di determinazione del valore degli strumenti finanziari che prevede la fissazione di uno spread (spread di emissione), che è lo scostamento da applicare ai tassi della curva zero coupon-risk free di pari durata in fase di attualizzazione dei flussi di cassa futuri dell obbligazione. Tale componente viene mantenuta costante per tutta la vita dell obbligazione e pertanto le valutazioni successive rispetto a quella di emissione riflettono esclusivamente le variazioni della curva risk-free di mercato; pertanto, in caso di aumento dei tassi risk-free, rispetto a quelli presenti alla data di emissione, si verificherà una diminuzione del valore dell obbligazione. Il valore, così determinato, verrà diminuito di uno spread (spread di negoziazione. Si precisa, inoltre, che ad ogni negoziazione verrà applicata una commissione di negoziazione il cui valore massimo sarà indicato nelle Condizioni Definitive relative ad ogni emissione. Si evidenzia infine che, l Emittente non potrà procedere liberamente al riacquisto delle Obbligazioni, ciò in quanto il riacquisto sul secondario è condizionato dalla necessità di acquisire le eventuali autorizzazioni da parte dell Autorità di Vigilanza previste dalla normativa nazionale e comunitaria di volta in volta vigente. 8

9 L Elemento D.3 della Nota di Sintesi viene integrato del seguente fattore di rischio: D.3 Fattori di rischio relativi ai titoli offerti - Rischi connessi con l'eventuale richiesta alla Commissione europea da parte dello Stato italiano dell autorizzazione alla concessione di aiuti di Stato. Dall inizio della crisi l attenzione della UE si è focalizzata sulla necessità di un corpus unico di norme sulla risoluzione delle crisi bancarie. Recentemente (con decorrenza dal 1 agosto 2013) la Commissione europea ha emanato una nuova comunicazione in materia di aiuti di Stato agli enti creditizi. Si ricorda che gli aiuti di Stato per essere concessi devono essere compatibili con il diritto dell'unione Europea (cfr. art. 107, par. 3, lett. b), del Trattato sul funzionamento dell'unione europea). Al riguardo, si rammenta che la concessione di tali aiuti, ove ne ricorrano i presupposti, può essere condizionata a una previa condivisione degli oneri, oltreché da parte degli azionisti, anche da parte di coloro che hanno sottoscritto titoli di debito subordinato o di capitale ibrido, con ciò comportando una compressione dei diritti dei soggetti medesimi, nella misura in cui ciò sia giuridicamente possibile (cfr."comunicazione della Commissione europea relativa all'applicazione, dal 1 agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria", e in particolare i parr ). Non si può peraltro escludere che, essendo il quadro normativo di riferimento in materia di aiuti di Stato in continua evoluzione (si pensi, ad esempio, alla proposta della direttiva della Commissione europea relativa al risanamento e alla risoluzione delle crisi degli enti creditizi), possano intervenire ulteriori limitazioni ai diritti degli azionisti e degli obbligazionisti durante la vita dei rispettivi titoli. Il Rischio di liquidità presente nell Elemento D.3 della Nota di Sintesi viene sostituito col seguente: D.3 Fattori di rischio relativi ai titoli offerti - Rischio di liquidità Il rischio è rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un investitore di vendere le obbligazioni prontamente prima della scadenza naturale ad un prezzo in linea con il mercato che potrebbe essere anche inferiore al prezzo di emissione del titolo. Le Obbligazioni Subordinate Tier II, in particolare, presentano, in virtù della clausola di subordinazione, un rischio di liquidità particolarmente accentuato e superiore rispetto alle Obbligazioni con le medesime caratteristiche ma non subordinate, ciò in quanto il riacquisto sul secondario è condizionato dalla necessità di acquisire le eventuali autorizzazioni da parte dell Autorità di Vigilanza previste dalla normativa nazionale e comunitaria di volta in volta vigente. Sussiste pertanto il rischio che l investitore si trovi nella difficoltà o nella impossibilità di vendere le obbligazioni prima della loro scadenza naturale. 9

10 3. NOTA INFORMATIVA Nella Sezione 6 della Nota Informativa il paragrafo 2. inerente i rischi relativi ai Prestiti Subordinati viene integrato come segue: FATTORI DI RISCHIO Rischi connessi con l'eventuale richiesta alla Commissione europea da parte dello Stato italiano dell autorizzazione alla concessione di aiuti di Stato. Dall inizio della crisi l attenzione della UE si è focalizzata sulla necessità di un corpus unico di norme sulla risoluzione delle crisi bancarie. Recentemente (con decorrenza dal 1 agosto 2013) la Commissione europ ea ha emanato una nuova comunicazione in materia di aiuti di Stato agli enti creditizi. Si ricorda che gli aiuti di Stato per essere concessi devono essere compatibili con il diritto dell'unione Europea (cfr. art. 107, par. 3, lett. b), del Trattato sul funzionamento dell'unione europea). Al riguardo, si rammenta che la concessione di tali aiuti, ove ne ricorrano i presupposti, può essere condizionata a una previa condivisione degli oneri, oltreché da parte degli azionisti, anche da parte di coloro che hanno sottoscritto titoli di debito subordinato o di capitale ibrido, con ciò comportando una compressione dei diritti dei soggetti medesimi, nella misura in cui ciò sia giuridicamente possibile (cfr."comunicazione della Commissione europea relativa all'applicazione, dal 1 agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria", e in particolare i parr ). Non si può peraltro escludere che, essendo il quadro normativo di riferimento in materia di aiuti di Stato in continua evoluzione (si pensi, ad esempio, alla proposta della direttiva della Commissione europea relativa al risanamento e alla risoluzione delle crisi degli enti creditizi), possano intervenire ulteriori limitazioni ai diritti degli azionisti e degli obbligazionisti durante la vita dei rispettivi titoli. 10

11 Nella Sezione 6 della Nota Informativa il Rischio correlato alla subordinazione dei titoli al paragrafo 2. viene sostituito come segue: Rischio correlato alla subordinazione dei titoli FATTORI DI RISCHIO Le Obbligazioni di cui al presente programma costituiscono passività subordinate di tipo Tier II, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella Parte Due (Fondi Propri), Titolo I (Elementi dei Fondi Propri), Capo 4 (Capitale di Classe 2), art. 62, 63 e 77 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (il CRR ) e della Circolare della Banca d Italia n. 285 del 20 dicembre 2013 Applicazione in Italia del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e della direttiva 2013/36/UE (CRD4), Parte II, Capitolo I. Più precisamente, il sottoscrittore delle Obbligazioni Subordinate Tier II a tasso fisso e a tasso step up, in caso di liquidazione dell Emittente potrebbe incorrere nella perdita, anche totale, del capitale investito, per effetto della circostanza che, i diritti dei possessori delle Obbligazioni Subordinate Tier II relativi agli interessi residui nonché al rimborso del capitale, saranno soddisfatti solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati. In particolare i possessori delle Obbligazioni Subordinate Tier II parteciperanno alla ripartizione dell attivo successivamente ai creditori privilegiati e chirografari e, soltanto se residua un attivo, potranno partecipare in misura proporzionale con i titolari di tutte le emissioni obbligazionarie dell Emittente parimenti subordinate presenti alla data di liquidazione. Pertanto la liquidità dell Emittente potrebbe non essere sufficiente per rimborsare, anche solo parzialmente, le Obbligazioni Subordinate Tier II. L investitore potrebbe quindi incorrere in una perdita, anche totale, del capitale investito. Relativamente all ordine di estinzione delle passività dell Emittente in caso di liquidazione del medesimo, si rinvia al paragrafo 4.5 Ranking degli strumenti finanziari della Nota Informativa. Si segnala inoltre che, nella valutazione dell investimento l investitore deve tenere presente non solo delle emissioni con lo stesso grado di subordinazione presenti al momento dell emissione delle Obbligazioni Subordinate Tier II, ma anche delle future emissioni obbligazionarie subordinate (e non subordinate) che l Emittente potrà realizzare. Si tenga altresì presente che un eventuale mutamento nell ordinamento giuridico potrebbe far emergere ulteriori categorie di prestiti obbligazionari subordinati che nella scala gerarchica del grado di subordinazione delle passività dell Emittente potrebbero precedere nell ipotesi di liquidazione dell Emittente i possessori delle Obbligazioni Subordinate Tier II. Si segnala infine che, sono previsti dei limiti normativi al riacquisto delle Obbligazioni Subordinate Tier II per l emittente. Le Obbligazioni presentano infatti, in virtù della clausola di subordinazione, un rischio di liquidità particolarmente accentuato e superiore rispetto alle Obbligazioni con le medesime caratteristiche ma non subordinate, ciò in quanto il riacquisto sul secondario è condizionato dalla necessità di acquisire le eventuali autorizzazioni da parte dell Autorità di Vigilanza previste dalla normativa nazionale e comunitaria di volta in volta vigente. Sussiste pertanto il rischio che l investitore si trovi nella difficoltà o nella impossibilità di vendere le obbligazioni prima della loro scadenza naturale. Per ulteriori informazioni al riguardo si rinvia al paragrafo Rischio di liquidità. Le Obbligazioni Subordinate Tier II avranno durata pari o superiore a 5 anni. 11

12 Nella Sezione 6 della Nota Informativa il Rischio di liquidità al paragrafo 2. viene sostituito come segue: Rischio di liquidità FATTORI DI RISCHIO È il rischio rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un investitore di vendere prontamente le Obbligaz ioni prima della loro scadenza naturale ad un prezzo in linea con il mercato, che potrebbe anche essere inferiore al prezzo di emissione del titolo. Le Obbligazioni potranno essere negoziate al di fuori di qualunque struttura di negoziazione. Non è prevista la presentazione di una domanda di ammissione alle negoziazioni presso alcun mercato regolamentato, né alcun sistema multilaterale di negoziazione né l Emittente agirà come internalizzatore sistematico delle Obbligazioni di cui alla presente Nota Informativa. Le Obbligazioni presentano, in virtù della clausola di subordinazione, un rischio di liquidità particolarmente accentuato e superiore rispetto alle Obbligazioni con le medesime caratteristiche ma non subordinate, ciò in quanto il riacquisto sul secondario è condizionato dalla necessità di acquisire le eventuali autorizzazioni da parte dell Autorità di Vigilanza previste dalla normativa nazionale e comunitaria di volta in volta vigente. Sussiste pertanto il rischio che l investitore si trovi nella difficoltà o nella impossibilità di vendere le obbligazioni prima della loro scadenza naturale. Inoltre, si evidenzia come nel corso del periodo di offerta delle Obbligazioni l Emittente abbia la facoltà di procedere in qualsiasi momento alla chiusura anticipata dell offerta, sospendendo immediatamente l accettazione di ulteriori richieste di sottoscrizione. Una riduzione dell ammontare nominale complessivo del prestito può avere un impatto negativo sulla liquidità delle obbligazioni. Nella Sezione 6 della Nota Informativa il paragrafo 4.5. viene sostituito come segue: 4.5. Ranking Le Obbligazioni oggetto del presente Prospetto di Base sono passività subordinate di tipo Tier II, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella Parte Due (Fondi Propri), Titolo I (Elementi dei Fondi Propri), Capo 4 (Capitale di Classe 2), art. 62, 63 e 77 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (il CRR ) e della Circolare della Banca d Italia n. 285 del 20 dicembre 2013 Applicazione in Italia del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e della direttiva 2013/36/UE (CRD4), Parte II, Capitolo I. In caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell Emittente, il debito relativo alle Obbligazioni sarà rimborsato, in concorso con gli altri creditori aventi pari grado di subordinazione, solo dopo che saran no stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati e prima di quelli con un maggiore grado di subordinazione. Si riporta uno schema che rappresenta la suddivisione concettuale delle principali categorie di strumenti sia di debito sia azionari delle banche, in funzione del grado di subordinazione degli stessi in caso di liquidazione dell Emittente; in tale contesto, i debiti privilegiati rappresentano la categoria di strumenti con minore grado di subordinazione laddove, invece, gli strumenti relativi al Tier I sono quelli con maggiore grado di subordinazione. In caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'emittente (ivi inclusa la liquidazione coatta amministrativa, come disciplinata dagli Artt. da 80 a 94 del Testo Unico Bancario) le Obbligazioni Tier II saranno rimborsate, per Capitale ed Interessi residui: solo dopo che siano stati soddisfatti tutti i creditori dell'emittente privilegiati e ordinari; pari passu con i titolari di tutte le emissioni parimenti subordinate dell Emittente e con i creditori 12

13 dell Emittente caratterizzati dal medesimo grado di subordinazione; in ogni caso con precedenza rispetto ai titolari di obbligazioni, titoli assimilabili, strumenti o posizioni negoziali caratterizzati da un grado di subordinazione maggiore rispetto a quello delle Obbligazioni Subordinate Tier II (ad esempio, i titolari di azioni ordinarie rappresentative del capitale dell Emittente ovvero gli strumenti Tier I). Per tutta la durata delle Obbligazioni Subordinate Tier II, in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'emittente, non sarà consentita la compensazione tra il debito derivante dalle Obbligazioni ed i crediti vantati dall'emittente nei confronti degli Obbligazionisti. E altresì esclusa la possibilità di ottenere o, comunque, far valere garanzie e cause di prelazione in connessione alle Obbligazioni su beni dell'emittente, ovvero di terzi aventi diritto di rivalsa nei confronti dell Emittente. La durata dell Obbligazione Tier II ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella Parte Due (Fondi Propri), Titolo I (Elementi dei Fondi Propri), Capo 4 (Capitale di Classe 2), art. 63, lettera g) del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (il CRR ) deve essere pari o superiore a 5 anni. Nella Sezione 6 della Nota Informativa il paragrafo 6.3. viene sostituito come segue: 6.3. Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario In considerazione della clausola di subordinazione, il riacquisto sul secondario è condizionato dalla necessità di acquisire le eventuali autorizzazioni da parte dell Autorità di Vigilanza previste dalla normativa nazionale e comunitaria di volta in volta vigente. Si rinvia alle Condizioni Definitive per eventuali maggiori dettagli. Suss iste pertanto il rischio che l investitore si trovi nella difficoltà o nella impossibilità di vendere le obbligazioni prima della loro scadenza naturale. La banca, così come previsto nel documento Politica di Valutazione e Pricing - Regole Interne per la negoziazione dei prestiti obbligazionari emessi dalla Banca di Credito Cooperativo di Gatteo, si riserva la facoltà di effettuare operazioni di riacquisto delle Obbligazioni nel corso della vita delle medesime in conto proprio al di fuori di qualunque struttura di negoziazione. Si precisa che l emittente adotta, nelle eventuali operazioni di negoziazione, una procedura di determinazione del valore degli strumenti finanziari che prevede la fissazione di uno spread (spread di emissione), che è lo scostamento da applicare ai tassi della curva zero coupon-risk free di pari durata in fase di attualizzazione dei flussi di cassa futuri dell obbligazione. Tale componente viene mantenuta costante per tutta la vita dell obbligazione e pertanto le valutazioni successive rispetto a quella di emissione riflettono esclusivamente le variazioni della curva risk-free di mercato; pertanto, in caso di aumento dei tassi risk-free, rispetto a quelli presenti alla data di emissione, si verificherà una diminuzione del valore dell obbligazione. Il valore, così determinato, verrà diminuito di uno spread (spread di negoziazione), per le cui modalità applicative, anche in presenza di situazione di crisi specifica e/o sistemica, si rimanda al documento Policy di Valutazione e Pricing Regole Interne per la negoziazione dei Prestiti Obbligazionari emessi dalla Banca di Credito Cooperativo di Gatteo disponibile sul sito internet e presso la sede legale e le Filiali della Banca. Si precisa, inoltre, che ad ogni negoziazione verrà applicata una commissione di negoziazione il cui valore massimo sarà indicato nelle Condizioni Definitive relative ad ogni emissione. 13

14 4. Copertine delle Condizioni Definitive Le copertine delle Condizioni Definitive vengono sostituite come segue: SOCIETA COOPERATIVA in qualità di Emittente, Offerente e Responsabile del Collocamento Sede sociale: Via della Cooperazione, Gatteo (FC) Iscritta all Albo Banca d Italia al n e all Albo delle Società Cooperative al n. A N. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Forlì-Cesena e Codice Fiscale Partita IVA: Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo CONDIZIONI DEFINITIVE per il programma di emissione denominato BCC GATTEO - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE TIER II A TASSO [FISSO / FISSO STEP UP] [denominazione Prestito Obbligazionario] codice ISIN IT L Emittente dichiara che: le Condizioni Definitive sono state elaborate ai fini dell articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2003/71/CE, e devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base e al suo Supplemento; il Prospetto di Base, depositato presso la Consob in data 09/09/2013 a seguito di approvazione comunicata con nota n /13 del 05/09/2013 e il suo Supplemento depositato presso la CONSOB in data 24 marzo 2014 a seguito dell approvazione comunicata con nota numero /14 del 19/03/2014, sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede legale della Banca in Via della Cooperazione n.10 Gatteo (FC). I documenti di cui sopra sono pubblicati sul sito internet: a norma dell articolo 14 della direttiva 2003/71/CE; per ottenere informazioni complete occorre leggere congiuntamente sia il Prospetto di Base che le Condizioni Definitive; la Nota di Sintesi della singola emissione è allegata alle Condizioni Definitive. * * * * * Le condizioni Definitive sono pubblicate il giorno antecedente l inizio dell offerta e sono messe a disposizione del pubblico per la consultazione presso la propria sede e presso le proprie dipendenze e consultabili sul sito internet dell emittente Le presenti Condizioni definitive si riferiscono al Prospetto di Base relativo al Programma di prestiti obbligazionari Banca di Credito Cooperativo di Gatteo - Obbligazioni subordinate Tier II a Tasso Fisso e Banca di Credito Cooperativo di Gatteo - Obbligazioni subordinate Tier II a Tasso Fisso Step Up e sono state trasmesse a Consob in data. L adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull opportunità dell investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. 14

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