Consiglio di Stato Appello per i sig.ri Giuseppe Picarella (PCRGPP87L26A089K), Laura Gallea (GLLLRA86L69A089F), Anna Manzari (MNZNNA85D51E986P), Rosa

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1 Consiglio di Stato Appello per i sig.ri Giuseppe Picarella (PCRGPP87L26A089K), Laura Gallea (GLLLRA86L69A089F), Anna Manzari (MNZNNA85D51E986P), Rosa Maria Bucca (BCCRM87T48F158V), Teresa Miele (MLITRS88E64F839K), Valentina Russo (RSSVNT80T51C351U), Mariateresa Paluci (PLCMTR90C70F158V), Francesco Di Liberti (DLBFNC90M24G273Q), Margherita Saccà (SCCMGH88C65H224X), Enza Sfameni (SFMNZE85P56F158V), Valeria Valenti (VLNVLR86T53G273D), Emanuela De Luca (DLCMNL88L59F158W), Davide Luigi Milia (MLIDDL89P14G273F), Francesca De Donato (DDNFNC86R42A399G), Marilena Serranò (SRRMLN88H66F158E), Rosa Vito (VTIRSO90T45B715T), Maria Teresa Rizzo (RZZMTR70T44G273M), Ilaria Massi (MSSLRI88H63B963L), Antonietta Ciollaro (CLLNNT87L65F924C), Marilena Scaravilli (SCRMLN92A46F158T), Elisa Mormile (MRMLSE89A61F839H), Giovanni Barresi (BRRGNN88D15F158L), Viviana Scopelliti (SCPVVN84R45F158I), Emanuele Alpino (LPNMNL76C18F158D), Giuliana Del Mondo (DLMGLN87P48F839D), Maria Chiara Randazzo (RNDMCH84S61G273O), Luisa Provvido (PRVLSU90B58B715U) (doc. 1), vincitori e idonei del primo scorrimento del concorso per assistente giudiziario, bandito con d.m. Giustizia del , rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, nel presente giudizio dagli avv. ti prof. Vincenzo Cerulli Irelli (C.F. CRLVCN47C28H501X pec.: vincenzo.cerulliirelli@pecavvocatiteramo.it fax ), prof. Romano Vaccarella (C.F. VCCRMN42M02H501P pec: romanovaccarella@ordineavvocatiroma.org) ed Emilia Pulcini (c.f. PLCMLE74B42A269X - fax pec. avvemilia.pulcini@pecavvocatifrosinone.it), ed elettivamente domiciliati presso lo studio del prof. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, via Dora 1, giusta deleghe in calce al presente atto contro il Ministero della Giustizia (Avvocatura dello Stato); il Dipartimento dell Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 1

2 del medesimo Ministero, la Direzione Generale del Personale e della Formazione del medesimo Ministero; nonché contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Dipartimento per la semplificazione e la pubblica amministrazione (Avvocatura dello Stato), e nei confronti del Candidato collocato alla posizione n RUP Ministero della Giustizia (non costituito), nonché dei sig.ri Sigillo Carmela, Marino Ilaria, Scullari Michela, Franscesca Affinito idonei del II scorrimento della graduatoria di concorso (non costituiti in prime cure) e nei confronti dei sig.ri Lorenzo Perrone ed Elisabetta Reali, idonei del III scorrimento della graduatoria di concorso (non costituiti in prime cure) per l annullamento e/o la riforma, previa concessione di idonee misure cautelari, della sentenza Tar Lazio, I, , n. 2798, non notificata (doc. 2), con la quale è stato respinto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, inteso all annullamento, in parte qua, dei seguenti atti, pubblicati sul sito web del Ministero della Giustizia: - avviso del , contenente l elenco delle sedi, nella parte in cui non individua tra esse le ulteriori sedi presenti nel provvedimento del ;- avviso del con il quale si è disposto che dal 12 al 16 marzo 2018 si sarebbe proceduto con lo scorrimento della graduatoria del concorso per ulteriori 1000 posti;- avviso del con cui si è disposto che in relazione alla convocazione di ulteriori 1000 idonei per la scelta della sede e la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro si avvisa che i candidati idonei che possiedano i requisiti previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, specificamente in relazione all art. 21, co. 1, nonché all art. 33 co. 6 della medesima, sono invitati a trasmettere idonea certificazione medica entro la data del 7 marzo Seguirà avviso di convocazione e relativo calendario ; - avviso del con il quale si è disposto che con provvedimento del Direttore generale del Personale e della Formazione del 6 marzo 2018, in via meramente ricognitiva, sono state illustrate tutte le posizioni della graduatoria del concorso pubblico a 800 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Assistente giudiziario, area funzionale II, fascia economica F2, di cui all avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 92 del 22 novembre 2016, sulle quali l amministrazione ha provveduto medio tempore in 2

3 via di autotutela. Con lo stesso provvedimento si dà atto, altresì, che, allo stato i posti resisi vacanti a seguito di rinuncia all assunzione dei vincitori e idonei del predetto concorso sono pari a 24. Si informa, pertanto, sin da ora che l amministrazione provvederà al relativo scorrimento con provvedimento di cui sarà data a breve notizia sul sito istituzionale ; - provvedimento del Direttore Generale del personale e della formazione del richiamato dall avviso pubblicato in pari data sul sito del Ministero con cui è stato disposto lo scorrimento di idonei del concorso, e con cui si è comunicata la data per la scelta delle sedi relative a ulteriori idonei (12 al 16 marzo 2018), e relativo allegato; - avviso, pubblicato in G.U. n. 19 del , nel quale si afferma che in data 6 marzo 2018 è stata data notizia sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia del provvedimento del Direttore generale del Personale e della Formazione che ha illustrato, in via meramente ricognitiva, le posizioni della graduatoria del concorso pubblico; - avviso, pubblicato il , con cui è stata comunicata la conclusione della scelta delle sedi e con cui è stato pubblicato il relativo elenco delle scelte effettuate;- provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale del Personale e della Formazione presso il Dipartimento dell'organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia, avente ad oggetto l'elenco delle sedi di servizio disponibili per la scelta da parte dei primi 1400 candidati del concorso pubblico, provvedimento divenuto lesivo solo a seguito della pubblicazione dell'elenco delle sedi di servizio disponibili per la scelta da parte di ulteriori idonei genericamente richiamato nell'avviso pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero della Giustizia in data 9 marzo 2018; - provvedimento del P.D.G. del Direttore generale e della formazione del 9 marzo 2018 richiamato genericamente nell avviso pubblicato in data 19 marzo 2018, nella parte in cui dispone la chiusura dello scorrimento della graduatoria procedendo ad un accantonamento di sedi, nell ambito di quelle ad oggi disponibili, da destinare ad apposito interpello per il personale già in servizio con la qualifica di assistente giudiziario, da svolgersi nel corso dei mesi estivi e non consente l assegnazione di tali sedi a parte ricorrente;- silenzio diniego reso dal Ministero della Giustizia alla diffida inoltrata in data 10 marzo 2018 con il quale è stato implicitamente rigettata la richiesta di sottoporre ai 3

4 ricorrenti la scelta delle sedi individuate nell elenco del 9 marzo 2018; - atti presupposti, connessi e/o conseguenti, anche non conosciuti, nonché per l accertamento del diritto dei ricorrenti di potere scegliere in via prioritaria ed in ordine di graduatoria tra le sedi lavorative sottoposte ed assegnate ai candidati successivamente individuati con lo scorrimento di ulteriori idonei (ricorso introduttivo); Nonché: - avviso del mediante il quale è stato reso noto che con provvedimento del Direttore generale del personale e della formazione reso in pari data è stata disposta l'assunzione di ulteriori 420 idonei del concorso con conseguente assegnazione di ulteriori nuove sedi non precedentemente sottoposte alla scelta di parte ricorrente al momento dell'assunzione;- provvedimento del Direttore generale del personale e della formazione reso in data e non conosciuto per mezzo del quale è stata disposta l'assunzione di ulteriori 420 idonei del concorso; - altri atti presupposti, connessi e/o conseguenti, anche non conosciuti (ricorso per motivi aggiunti) Fatto 1. Il presente giudizio attiene all illegittimità della procedura seguita dal Ministero della Giustizia per l individuazione delle sedi di servizio oggetto di scelta da parte degli 800 vincitori e dei 600 idonei del primo scorrimento del concorso per assistenti giudiziari bandito con d.m. Giustizia ; individuazione effettuata in modo del tutto irragionevole, per effetto della quale si è verificato che ai candidati che all interno della graduatoria ricoprono una posizione molto arretrata rispetto ai vincitori e ai primi 600 idonei è stato consentito di scegliere sedi anche molto appetibili (Corte di cassazione, Ministero, etc.) non previamente offerte alla scelta di vincitori e primi idonei. 2. Le gravi carenze del personale degli uffici giudiziari e le disposizioni normative speciali per la loro copertura. Per far fronte alle gravi carenze del personale degli uffici giudiziari, il legislatore con il d.l. 30 giugno 2016 n. 117, conv. l. n. 161/2016, all art. 1, comma 2 bis, ha autorizzato il Ministero della Giustizia ad assumere, anche mediante procedure concorsuali, un contingente massimo di 1000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, da inquadrare nei ruoli 4

5 dell amministrazione giudiziaria in deroga a quanto previsto in materia di turn over, per il triennio Dette procedure di assunzione sono state riconosciute come prioritarie su ogni altra procedura di trasferimento all interno dell Amministrazione della giustizia. Il Legislatore ha rinviato ad un decreto ministeriale la rimodulazione dei profili professionali e l individuazione dei nuovi profili - nei limiti della dotazione organica complessiva del ruolo dell Amministrazione giudiziaria (tab. D, DPCM n. 84, che prevede per la II area, n unità). In attuazione di detta normativa è stato adottato il d.m. Giustizia (più volte modificato ed integrato, da ult. con d.m ) nel quale sono stati previsti b) 800 posti destinati all assunzione con procedure selettive e di concorso pubblico del profilo professionale di assistente giudiziario (art. 3, comma 1, lett. b) b) 600 posti per assistente giudiziario mediante scorrimento della graduatoria che si determinerà all esito del concorso (art.3, bis comma 1 lett. a) introdotto con modif. succ.) e) 120 posti per assistente giudiziario mediante scorrimento della medesima graduatoria. La rimodulazione dei profili professionali, tra cui quello di assistente giudiziario, nelle more del predetto concorso, è stata disposta con d.m. Giustizia del , in recepimento di quanto stabilito nell accordo stipulato in data con le organizzazioni sindacali (doc. 3), il quale prevede che, nelle more dell adozione di nuove dotazioni e piante organiche da stabilire con decreto sono mantenute le attuali dotazioni organiche e piante organiche. 3. Il concorso per 800 assistenti giudiziari e la scelta delle sedi disponibili per i vincitori. Con d.m. Giustizia (G. U. n. 92/2016) è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 800 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Assistente giudiziario, area funzionale II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia (doc. 4). L art. 11 del bando al comma 7 prevede che all esito della formazione della graduatoria saranno rese note le sedi per il contingente messo a 5

6 concorso con il presente bando che saranno conferite ai candidati utilmente collocati in graduatoria entro i termini di validità della stessa, con modalità che verranno comunicate mediante pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, Il successivo comma prevede che nel periodo di validità della graduatoria, l Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla copertura dei posti che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. Ai sensi dell art. 12 del bando, i vincitori saranno assunti, secondo la disciplina prevista dal CCNL vigente al momento dell immissione in servizio, nel profilo professionale di Assistente giudiziario, Area funzionale II, fascia economica F2 del Personale della giustizia Amministrazione giudiziaria e il personale assunto sarà tenuto a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, ai sensi del comma 5 bis, dell art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001. All esito della procedura concorsuale, in data il Ministero, con provvedimento del Direttore generale del personale ha approvato la graduatoria di merito, quella dei vincitori e degli idonei e quella dei soli vincitori, nella quale sono ricompresi tutti gli appellanti (doc. 5). In data , il Ministero ha comunicato le date (18-21 dicembre 2017) entro cui i vincitori del concorso avrebbero dovuto effettuare la scelta della sede di servizio secondo l ordine di graduatoria, salvi i titoli di preferenza ex lege n. 104/1992 (doc. 6). Il Ministero ha pubblicato poi un documento contenente una tabella dalla quale risulta la situazione assunzionale suddivisa per distretto al (doc. 7), nella quale sono indicati i 1400 posti di assistente giudiziario, suddivisi per singoli distretti, nonché le percentuali di scopertura attuale (al ) del personale indicata per singoli distretti e la proiezione percentuale di scopertura dopo 1600 assunzioni (1400 assistenti giudiziari più 200 funzionari). Dall esame di tale tabella risulta evidente che, anche dopo le assunzioni derivanti dal concorso, risultano forti carenze di personale in tutta Italia, e soprattutto al Centro Sud; carenza di cui l Amministrazione giudiziaria era 6

7 perfettamente a conoscenza (ad esempio, distretto di Napoli: 19,52%; Messina 13,5%; Roma 20,65%). Nonostante la conoscenza di tali scoperture, con avviso del (doc. 8), il Ministero ha reso noto per la scelta della sede di servizio dei vincitori un elenco contenente solo n sedi, raggruppate per distretto di Corte d Appello. Dette sedi per la maggior parte sono concentrate nel nord Italia (95 nel distretto di Bologna, 49 in quello di Brescia, 76 a Firenze, 200 a Milano, 162 a Torino); poche sedi (n. 24) sono nell amministrazione centrale e poche sedi sono nel centro sud (36 posti nel distretto di Bari, 6 posti nel distretto di Caltanissetta, 47 in quello di Catania, 25 in quello di Catanzaro). Su dette 1400 sedi è stata limitata la scelta dei vincitori del concorso, i quali non hanno potuto scegliere su tutte le più numerose sedi di servizio effettivamente disponibili, come risulta dagli elenchi delle sedi messe a disposizione per la scelta degli idonei della graduatoria, assunti pochi mesi dopo i vincitori, mediante scorrimenti (marzo 2018 e luglio 2018). Con avviso pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia in data si è conclusa la fase di scelta delle predette sedi da parte dei vincitori (doc. 9). In data , gli 800 vincitori del concorso hanno preso servizio presso le sedi scelte tra quelle a disposizione, previa sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro e hanno iniziato il periodo di prova. Sul punto, si sottolinea che la scelta su sole 1400 sedi, tutte concentrate maggiormente nel Nord Italia, ha costretto la gran parte degli appellanti (soprattutto provenienti dal sud) a trasferirsi lontano dai luoghi di residenza, con evidenti disagi personali e familiari. 4. Il documento ministeriale sulla formazione in ingresso. Del resto, che il Ministero avesse piena contezza della necessità di dover ricoprire anche altre (e numerose) sedi vacanti o scoperte risulta, oltre che dalla tabella contenente le percentuali di scopertura di cui si è detto, anche dal provvedimento del sulla formazione in ingresso del personale neoassunto (doc. 10). In tale documento alla tabella 3, la copertura delle sedi del personale neoassunto è fissata per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018, e, nel documento di formazione dei neoassunti si afferma che 7

8 sono programmate ulteriori assunzioni quantificabili in altre 1850 unità in aggiunta di 1400 assistenti giudiziari. Inoltre, nella nota di accompagnamento del documento a firma della Direzione generale del personale si afferma che gli ingressi programmati in esito al concorso [di 800 assistenti giudiziari] costituiscono parte di un più ampio piano di reclutamento e di assunzioni che prevede l ingresso di ulteriori 1850 unità di personale amministrativo. Tali atti dimostrano che il Ministero era ben consapevole a dicembre 2017 di avere un elenco cospicuo di sedi scoperte in tutta Italia, ma del tutto irragionevolmente non ha ritenuto di renderlo disponibile da subito, selezionandone solo 1400 da destinare ai vincitori (e primi 600 idonei), lasciando le altre sedi per eventuali futuri scorrimenti di graduatoria. 5. Il primo scorrimento della graduatoria di 600 idonei e la scelta delle sedi residue disponibili. Prima che i vincitori prendessero servizio, appena una settimana dopo l effettuazione della loro scelta, in data in forza della legge n. 205, Bilancio di previsione per il 2018 (art. 1, comma 489), recante l autorizzazione al Ministero della Giustizia ad assumere a tempo indeterminato, nell ambito della sua dotazione organica, per il triennio , un ulteriore contingente massimo di 1400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli - si è proceduto con il primo scorrimento della graduatoria degli idonei, ai sensi art. 3 bis, lett. a) del d. m. Giustizia del cit., con assunzione di ulteriori 600 assistenti giudiziari (doc. 11). Detti idonei, nei giorni gennaio 2018, hanno scelto le sedi di servizio tra quelle rimaste ancora vacanti dopo la scelta dei vincitori (doc. 12). Anche per essi dunque, in servizio dal , si è verificata la medesima situazione che ha interessato i vincitori: e cioè la maggior parte di loro si è vista costretta a scegliere sedi molto distanti dai luoghi di residenza, con pregiudizievoli conseguenze di carattere personale e familiare, essendo, come detto, più numerose le sedi nel nord Italia (52 a Bologna; 27 a Firenze, 169 a Milano, 138 a Torino), rispetto al centro (1 a Campobasso, 4 a Roma) e al sud (5 a Sassari). 6. Il secondo scorrimento della graduatoria di ulteriori 1000 idonei. 8

9 A distanza di un mese, in data , il Ministero ha pubblicato, sul proprio sito, l avviso con il quale informava che dal 12 al 16 marzo 2018 si sarebbe proceduto con un ulteriore scorrimento della graduatoria degli idonei per ulteriori 1000 posti (doc. 13). Detto scorrimento è stato preceduto da incontri tra Ministero, organizzazioni sindacali ed interessati, nel corso dei quali, i vincitori e i primi 600 idonei hanno rilevato l irragionevolezza della individuazione delle sedi di servizio ed hanno chiesto di poter partecipare ad un interpello per poter modificare la scelta della sede di servizio, a seguito delle numerose altre sedi nel frattempo messe a disposizione per la scelta degli ulteriori idonei (doc. 14). Il secondo scorrimento è stato altresì preceduto dall adozione del d.m (doc. 15), con il quale il Ministero ha modificato la propria pianta organica del personale e la dotazione relativa agli assistenti giudiziari, incrementandola di 750 unità, individuando in unità la cifra complessiva degli assistenti giudiziari, ripartiti secondo quanto indicato nelle tabelle allegate (es. 632 assistenti giudiziari per gli uffici centrali, 327 nel distretto di Bari, 172 a Cagliari, 104 a Caltanissetta, 270 a Catania, 479 a Firenze, 716 a Milano etc.). Nel mese di marzo 2018, si sono succeduti numerosi avvisi, pubblicati sul sito del Ministero, relativi al citato secondo scorrimento della graduatoria (avviso del , per la certificazione medica relativa agli ulteriori 1000 idonei; avviso del nel quale si dà atto, che, allo stato i posti resisi vacanti a seguito di rinuncia all assunzione dei vincitori e idonei sono n. 24 (doc. 16); avviso del (doc. 17), con il quale è stato pubblicato l elenco di n sedi disponibili per la scelta degli idonei del secondo scorrimento. Detti 1024 idonei sono stati assunti a fine aprile 2018 (doc. 18). Nell elenco delle 1024 sedi disponibili per la scelta degli idonei del secondo scorrimento sono risultate disponibili - sono emerse si direbbe tutta una serie di sedi nel Centro Sud (26 posti negli uffici centrali dell Amministrazione, di cui 10 presso la Corte di Cassazione, 12 presso il Ministero, etc.); 36 posti nel distretto di Bari; 93 posti nel distretto di Bologna; 28 posti nel distretto di Catanzaro; 77 posti a Firenze; 23 posti nel distretto de 9

10 L Aquila; 7 posti a Messina; 73 posti nel distretto di Napoli; 92 posti nel distretto di Roma; 68 a Torino, etc.. Con successivo avviso pubblicato in data Chiusura scorrimento delle posizioni (doc. 19) l Amministrazione ha comunicato l avvenuto secondo scorrimento per posti e l assegnazione effettiva di posti, a seguito delle rinunce effettuate, affermando altresì che anche a seguito dell ampliamento degli organici del profilo di assistente giudiziario, residuano circa 700 sedi sul profilo di assistente giudiziario. Tali sedi sono per oltre il 50% collocate nei distretti del sud Italia. Nel medesimo documento si afferma che l Amministrazione ha intenzione di procedere ad un accantonamento di sedi, nell ambito di quelle ad oggi disponibili, da destinare ad apposito interpello per il personale già in servizio di assistente giudiziario, da svolgersi nel corso dei mesi estivi ; interpello mai indetto, tuttavia. Con nota pubblicata in data (doc. 20), il Ministero ha fornito le proiezioni sulle percentuali di scopertura di ogni distretto di Corte di Appello, a seguito dell assunzione dei dipendenti risultanti dal concorso, dalle quali risultano tuttora forti vacanze di personale nelle sedi del Centro - Sud (Roma 19,37%, Napoli 18,78%; Salerno 17,02%; Messina 12,69%, Catanzaro 10,55% etc.). 7. Il ricorso al Tar Lazio (r.g. 4619/2018). A seguito della individuazione delle ulteriori sedi destinate alla scelta degli idonei del concorso, i ricorrenti, tutti vincitori e facenti parte dei primi 600 idonei, ora attuali appellanti, hanno adito il TAR Lazio lamentando l irragionevolezza della scelta del Ministero nell individuare il numero delle sedi destinate alla scelta di vincitori ed idonei del primo scorrimento e dei successivi scorrimenti della graduatoria, chiedendo l annullamento dei relativi atti, oltre atti connessi e presupposti, e chiedendo altresì di essere riconvocati per la rinnovazione della propria scelta della sede di servizio, sulla base della totalità delle sedi disponibili (doc. 21). Più nel dettaglio, nel ricorso - pur riconoscendo i benefici, anche per la collettività, della assunzione di oltre assistenti giudiziari, tra il e il i vincitori hanno dedotto: violazione e falsa applicazione 10

11 dell art.1 comma 489 della l. n. 205/2017, dell art. 1, commi 2 bis e 2 ter dl n. 117/2016 conv. in l. n. 161/2016. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Difetto di istruttoria. Violazione dell art. 28 DPR n. 487/1994. Violazione dell art. 11 del bando di concorso. Violazione dell art. 97 Cost., Disparità di trattamento. Con tale motivo di ricorso i ricorrenti hanno dedotto l irragionevolezza della modalità con la quale il Ministero ha individuato, senza motivare in alcun modo, con palese carenza di istruttoria, pur nella consapevolezza di avere molte più sedi disponibili e finanziate (2400), le sedi di servizio oggetto della loro scelta (solo 1400 sedi), essendo state riservate, poco dopo, ulteriori sedi disponibili per i titolari del secondo scorrimento; i ricorrenti hanno poi dedotto l irragionevolezza della procedura di individuazione di tali sedi in quanto per loro, per definizione più preparati e meritevoli, essendo vincitori e primi idonei, la scelta della sede di servizio è stata effettuata sulla metà delle sedi effettivamente disponibili. Con il secondo motivo di ricorso hanno altresì dedotto eccesso di potere per travisamento dei fatti. Violazione dell art. 97 Cost., Violazione del buon andamento della PA Violazione del principio di imparzialità. Disparità di trattamento. Difetto di istruttoria Si è costituita in giudizio l Amministrazione insistendo per la legittimità dei provvedimenti gravati, sostenendo che lo scorrimento della graduatoria e dunque, a suo dire, la disponibilità delle ulteriori sedi rientrasse nella discrezionalità insindacabile dell Amministrazione, trovando peraltro detti atti copertura finanziaria solo con la legge di bilancio Con ordinanza , n. 2779, il TAR ha rinviato la causa al merito, disponendo l integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati vincitori e/o idonei collocati in posizione utile di graduatoria, che hanno già provveduto alla scelta della sede di servizio anche in relazione ai recenti scorrimenti, autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero della Giustizia. 8. Il terzo scorrimento della graduatoria ed il ricorso per motivi aggiunti. 11

12 Nelle more della pendenza del predetto contenzioso, il Ministero ha disposto il predetto nuovo scorrimento della graduatoria (il terzo), destinando ulteriori sedi solo agli idonei di detto scorrimento (avviso del , doc. 22; avviso del , doc. 23). Con il successivo avviso del (doc. 24), il Ministero ha reso noto l elenco delle sedi riservate alla scelta degli idonei del terzo scorrimento (n. 420 idonei), tra le quali figurano uffici al sud Italia, e comunque che potevano essere di interesse per i vincitori del concorso. L elenco, tra gli altri, contiene n. 14 posti presso gli uffici centrali di Roma (di cui n. 7 posti presso la Corte di Cassazione e n. 5 posti presso il Ministero), n. 31 posti presso il distretto della Corte di Appello di Roma; n. 23 posti nei distretti della Regione Puglia; n. 17 posti in Sicilia, n. 25 posti in Calabria; n. 17 posti in Abruzzo; n. 36 in Campania, etc.. Con avviso del (doc. 25), è stato pubblicato l elenco delle sedi scelte dai 420 idonei del terzo scorrimento, dal quale residuano solo 14 sedi non scelte Tale ulteriore scorrimento di graduatoria è stato impugnato dai ricorrenti con ricorso per motivi aggiunti per illegittimità derivata (doc. 26). 9. La sentenza del TAR Lazio n del Con la sentenza n del (doc. 2 cit.), in questa sede gravata, il TAR Lazio, dopo aver preso atto della rinuncia di alcuni ricorrenti (Ferraro, Nacucchi, Di Menno e Di Bucchianico), e dopo aver riconosciuto la propria giurisdizione - attenendo il giudizio ad atti di macro-organizzazione, in quanto rivolto a contestare la legittimità dei numerosi provvedimenti concernenti non i singoli rapporti di lavoro ma un momento immediatamente precedente, relativo all individuazione degli uffici in assegnazione - ha respinto il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, ritenendo legittimo e ragionevole l operato del Ministero, non ritenendo sussistenti profili di illegittimità idonei ad incidere negativamente sulla posizione dei vincitori. 10. Detta sentenza del TAR Lazio n del è erronea e gravemente lesiva degli interessi degli appellanti, tutti indicati in epigrafe, i quali, come sopra rappresentati e difesi, ne chiedono l annullamento e/o la riforma, previa concessione di idonee misure cautelari, per i seguenti motivi di 12

13 Diritto I. Erroneità della sentenza per non aver riconosciuto fondato le censure dedotte con il primo motivo di ricorso in prime cure, come integrato da motivi aggiunti, relative al difetto di istruttoria, eccesso di potere, irragionevolezza e contraddittorietà dell azione amministrativa, difetto di motivazione. La sentenza gravata è erronea e merita di essere riformata sotto diversi profili. A dire del TAR non possono essere oggetto di scrutinio le scelte discrezionali di valutazione del pubblico interesse e di opportunità amministrativa, ma solo la loro conformità alla normativa generale e speciale di riferimento nei limiti dei generali vizi dell atto amministrativo. Sulla base di tale premessa, il TAR ha rigettato il primo motivo di ricorso proposto, non ritenendo sussistenti i profili di illegittimità dedotti, incidenti negativamente sulla posizione dei candidati vincitori, nei limiti dei 1400 posti individuati. Secondo il TAR la procedura per l individuazione scaglionata delle sedi di servizio da sottoporre alla scelta dei candidati vincitori ed idonei sarebbe conforme alle disposizioni del bando di concorso, in particolare all art. 11, commi 7 e 8. Si è visto tuttavia, nella parte in fatto, che detto art. 11 del bando, prevede al comma 7 che all esito della formazione della graduatoria saranno rese note le sedi per il contingente messo a concorso con il presente bando che saranno conferite ai candidati utilmente collocati in graduatoria entro i termini di validità della stessa, con modalità che verranno comunicate mediante pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, e, al successivo comma 8, prevede che nel periodo di validità della graduatoria, l Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla copertura dei posti che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. Proprio tale disposizione dimostra l illegittimità perpetrata ai danni degli appellanti, in quanto dalla documentazione dell Amministrazione in atti non risulta alcuna prova anzi vi è prova contraria in ordine al fatto che le sedi di servizio destinate alla scelta degli idonei della graduatoria finale fossero 13

14 risultate disponibili solo successivamente alla scelta delle sedi da parte degli appellanti. Non è corretto ritenere, come fa il TAR, che le 1400 sedi disponibili per la scelta di vincitori e primi 600 idonei fossero state indicate sulla base della scopertura attuale. E in atti il documento pubblicato dal Ministero contenente la tabella relativa alla situazione assunzionale suddivisa per distretto al (doc. 7 cit.), nella quale sono indicati i 1400 posti di assistente giudiziario, suddivisi per singoli distretti, nonché le percentuali di scopertura attuale (al ) persistente anche dopo le assunzioni di detto personale. E, in detta tabella, risultano, con evidenza, le forti carenze di personale in tutta Italia, e soprattutto al Centro Sud, di cui l Amministrazione giudiziaria era perfettamente a conoscenza (ad esempio, distretto di Napoli: 19,52%; Messina 13,5%; Roma 20,65%). Se così è e la prova è nella documentazione dell Amministrazione - è stato palesemente violato il comma 8 dell art. 11 del bando, in quanto le sedi coperte con gli scorrimenti della graduatoria non sono divenute disponibili successivamente al momento in cui vincitori e primi idonei sono stati chiamati ad effettuare la loro scelta, ma lo erano già al tempo. Ciononostante, irragionevolmente e del tutto immotivatamente, l Amministrazione ha selezionato solo 1400 sedi su tutte quelle disponibili, riservandole a vincitori e primi 600 idonei. La dedotta irragionevolezza trova conferma anche nel contenuto dell avviso pubblicato in data Chiusura scorrimento delle posizioni p.d.g. 9 marzo 2018 e sedi per interpello personale interno, nella parte in cui afferma che anche a seguito dell ampliamento degli organici del profilo di assistente giudiziario, residuano circa 700 sedi sul profilo di assistente giudiziario. Tali sedi sono per oltre il 50% collocate nei distretti del sud Italia. Insomma, l Amministrazione sapeva di avere ancora sedi da coprire nel sud Italia; però, del tutto illogicamente, le ha sottratte illegittimamente ai vincitori e ai primi 600 idonei del concorso riservandole agli idonei dei successivi scorrimenti. 14

15 Per giustificare la legittimità della procedura seguita dal Ministero, il TAR ha sostenuto che l urgenza e l eccezionalità della procedura assunzionale derogatoria avrebbe indotto l Amministrazione a individuare le sedi ritenute più necessariamente da ricoprire. Tuttavia, come visto, dai documenti dell Amministrazione non risulta affatto che le 1400 sedi individuate per prime siano state quelle da ricoprire con maggiore urgenza. Infatti, il documento contenente la proiezione percentuale di scopertura, la nota di accompagnamento del provvedimento di formazione del personale neoassunto, nonché lo stesso documento di formazione dimostrano che il Ministero era ben consapevole già a dicembre 2017 di avere un elenco cospicuo di sedi scoperte in tutta Italia. Erra dunque il TAR quando sostiene che i ricorrenti non avrebbero indicato la percentuale di scopertura delle sedi del centro nord al momento della prima assegnazione e che la preferenza per le zone dell Italia centro meridionale non era elemento prevedibile, né poteva prevalere ai fini della cura dell interesse pubblico. Sul punto, va chiarito che gli attuali appellanti non hanno inteso dedurre in prime cure la loro pretesa ad ottenere l assegnazione di una sede nella zona dell Italia centro meridionale, piuttosto che nel nord Italia; ma hanno inteso dimostrare come l irragionevole procedura seguita dall Amministrazione per individuare le sedi in modo parcellizzato ha di fatto procurato danni (ed è stata capace di scontentare un considerevole numero di candidati al concorso) imponendo trasferimenti tra Nord e Sud Italia, facilmente evitabili se solo l Amministrazione avesse consentito di scegliere da subito su tutte le sedi disponibili e scoperte. Ed infatti, negli elenchi delle sedi sottoposte alla scelta degli idonei destinatari del secondo e terzo scorrimento di graduatoria (secondo per 1024 posti e terzo per 420 posti) sono risultati ulteriori 17 posti presso l Amministrazione centrale, 17 posti presso la Corte di Cassazione, oltre 100 posti in Campania etc., nonché numerose sedi nei distretti del sud Italia. Insomma tutte sedi che tanto i vincitori quanto gli idonei del primo scorrimento avevano diritto di poter scegliere in quanto inseriti in graduatoria in posizione 15

16 prevalente rispetto agli idonei dei successivi scorrimenti ai quali dette sedi sono state del tutto irragionevolmente riservate. Le censure dunque relative al lamentato difetto di istruttoria, eccesso di potere, irragionevolezza e contraddittorietà dell azione amministrativa, nonché difetto di motivazione, avrebbero dovuto trovare ragionevole accoglimento nella sentenza gravata. II. Erroneità della sentenza sotto altro profilo. Nella sentenza si afferma che l Amministrazione non poteva imporre un blocco della assegnazione di sedi e quindi dell attività istituzionale fino alla conclusione di tutte le operazioni di assunzione di oltre 3000 posti, per le quali, peraltro all epoca non vi era ancora la provvista economica. In un passaggio successivo il TAR afferma l inesistenza di una norma che anche in assenza di provvista economica, imponeva all amministrazione di attendere gli eventi per consentire una contestuale scelta di tutte le 3250 unità di personale programmata, ciò che avrebbe consentito il perseguimento non dell interesse pubblico, ma quello personale di vincitori ed idonei a una scelta più consona alla proprie aspettative e necessità personali. Tali argomentazioni meritano di essere riformate. Gli appellanti non intendevano in alcun modo bloccare le assunzioni complessive per consentire la scelta contestuale di tutti coloro che sono stati assunti nel corso degli scorrimenti. Ciò che invece richiedevano è consentire ai migliori in graduatoria di scegliere la sede di servizio sulla base di tutte le disponibilità di cui l Amministrazione aveva contezza. E del resto, anche solo considerando l arco temporale nel quale è avvenuta la scelta dei vari vincitori ed idonei (dicembre 2017, gennaio 2018, marzo 2018), è evidente l illegittimità della procedura seguita dal Ministero. È proprio la vicinanza nel tempo dell individuazione di sedi ulteriori a rendere tanto più grave la scelta dell Amministrazione di frazionare l elenco delle sedi e dunque l illegittimità della procedura sotto detto profilo, a differenza di quanto sostenuto dal TAR. Ed inoltre, a nulla rileva ai fini della scelta della sede, la provvista economica fissata con la legge di bilancio 2018, utile e necessaria solo per 16

17 procedere all assunzione del personale e dunque agli scorrimenti della graduatoria, non certo per l individuazione delle sedi di servizio. Parimenti merita di essere rivista l affermazione del TAR secondo cui l Amministrazione avrebbe dovuto attendere la legge di bilancio 2018 e la rideterminazione della pianta organica per assegnare tutte le sedi ; argomentazione sostenuta dal TAR per giustificare la scelta discrezionale dell Amministrazione insindacabile, a fronte della prova fornita in ordine alla conoscenza da parte dell Amministrazione di tutte le sedi scoperte. III. Erroneità della sentenza sotto altro profilo. Il TAR ritiene che le argomentazioni spese per contrastare il primo motivo di ricorso valgano anche per rigettare le censure contenute nel secondo motivo di ricorso. A suo dire non risulta violato il principio di assegnazione della sede secondo l ordine di graduatoria, dato che tale principio è stato osservato per le sedi disponibili. Sul punto si insiste nel ritenere che dette violazioni siano sussistenti nel caso di specie anche a fronte della giurisprudenza formatasi su contenziosi analoghi al presente. La giurisprudenza anche di codesto ecc. mo Consiglio di Stato dimostra proprio la violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento di cui all art. 97 Cost.. In essa si afferma che è criterio generale quello per cui nell assegnazione delle sedi di servizio ai vincitori di un pubblico concorso, si debba tener conto delle preferenze dei candidati risultati vincitori valutate secondo l ordine risultante dalla graduatoria definitiva di merito trattandosi dell unico criterio idoneo ad assicurare in linea di principio il pieno rispetto dei fondamentali valori di trasparenza delle scelte e di imparzialità della funzione amministrativa, che potrà essere derogato in relazione a preminenti motivi di interesse pubblico, essenzialmente consistenti nelle specifiche esigenze del servizio cui sono destinati i vincitori del concorso (TAR Piemonte, I, , n. 3179). Ma, secondo detta giurisprudenza, è corollario di detto criterio il fatto che la scelta dei vincitori sia effettuata sulla base di tutte le sedi effettivamente disponibili e non solo di una parte di esse. 17

18 Tanto ciò è vero che codesto ecc.mo Consiglio di Stato in fattispecie, in parte analoga alla presente, ha chiarito che costituisce principio di buona e trasparente amministrazione che, nella scelta delle sedi o dei posti disponibili, la preferenza sia accordata, a seguito dell espletamento di un concorso, secondo l ordine di graduatoria ai vincitori, salva la facoltà dell amministrazione di provvedere diversamente dando esplicita motivazione delle ragioni che hanno indotto caso per caso ad assegnare il vincitore meglio graduato ad un posto da lui meno gradito di altro, nel quale invece è stato collocato un idoneo graduato in posizione inferiore (Cons. St., V, n. 462). Ebbene, nel caso che ci occupa l assegnazione della sede ai vincitori e ai primi 600 idonei non è stata effettuata (formalmente) in contrasto con le preferenze espresse si ribadisce ma non è stato possibile per tali soggetti avere piena contezza delle sedi effettivamente disponibili; e dunque l effetto che ne è derivato per i vincitori e per i primi 600 idonei è stato comunque quello di vedersi assegnati posti meno graditi di altri, nei quali sono stati successivamente collocati gli idonei dei successivi scorrimenti. Sul punto, merita di essere segnalato ancora un precedente di codesto Consiglio di Stato, su fattispecie in parte diversa relativa ad un concorso interno per penitenziari, con riferimento al quale erano stati modificati i criteri di assegnazione delle sedi, in corso di procedura, consentendo a coloro che avevano superato il concorso, indipendentemente dalla posizione in graduatoria, di rimanere nella sede di provenienza, con ciò scalzando i vincitori che li precedevano in graduatoria e che erano interessati alle sedi occupate da questi ultimi. In tale sentenza codesto Consiglio di Stato afferma che in ossequio ai principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento di cui all art. 97 Cost. è necessario che l aggiornamento e la modifica dell elenco delle sedi originariamente inserite nel bando sia formalmente partecipato agli interessati e che legittimamente il Ministero deve tener conto delle vacanze di posti e delle esigenze sopravvenute, ma anche che prima dell assegnazione deve rendere note tutte le sedi libere e disponibili onde consentire ai candidati di esprimere progressivamente le preferenze nell assegnazione secondo il proprio merito (Cons. St., IV, n. 18

19 5611; nello stesso senso vedi di recente Tar Lazio, I quater , n secondo cui prima dell assegnazione l Amministrazione [ deve rendere noto] l aggiornamento e la modifica dell elenco e delle sedi originariamente [previste] e deve consentire ai candidati di esprimere progressivamente le preferenze nell assegnazione secondo il proprio merito ). In altri termini, secondo la giurisprudenza di codesto Consiglio di Stato i vincitori (e i primi idonei) hanno il diritto di scegliere su tutte le sedi disponibili, secondo l ordine di graduatoria. Tanto ciò è vero che nell ipotesi in cui si verificasse una vacanza di sede nel corso delle operazioni di nomina, la giurisprudenza chiarisce che la sede già assegnata ad un vincitore e resasi vacante nel corso delle operazioni di nomina deve essere riservata a chi - avendo indicato la stessa sede in via prioritaria segue immediatamente in graduatoria il precedente assegnatario, anche se immesso già in servizio in sede diversa (Tar Lazio, II, , n. 1394). Del resto, il Tar Lazio, con la sentenza n. 1109/1998 confermata in sede di appello (Cons. St., IV, n e n. 4389) - ha ritenuto legittimo il provvedimento con il quale il Ministero delle finanze che aveva bandito un concorso ha provveduto a disporre l assegnazione delle sedi di servizio ai candidati dichiarati idonei, dopo aver riassegnato ai vincitori del concorso le sedi resisi disponibili successivamente alla approvazione definitiva di merito della graduatoria. In particolare, il Consiglio di Stato cit. ha chiarito che la scelta dell'amministrazione di consentire anche ai vincitori del concorso di poter esprimere nuovamente le proprie preferenze ai fini dell'assegnazione della sede di servizio, tenendo conto anche delle sedi successivamente resesi vacanti è assolutamente ragionevole, idonea ed adeguata a contemperare tutti gli interessi in gioco, sia privati (e contrapposti, dei vincitori e degli idonei), sia pubblici. La ricordata scelta dell'amministrazione d'altra parte, ad avviso della Sezione, costituisce effettiva e concreta applicazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, così come postulati dall'articolo 97 Cost., avendo consentito ai candidati oggettivamente valutati come i migliori, e come tali vincitori di concorso, di ottenere una 19

20 adeguata sede di servizio, frutto del miglior piazzamento nella graduatoria finale rispetto ai candidati dichiarati idonei e quindi originariamente non vincitori, che hanno acquistato il diritto all'assunzione solo successivamente. Di detti principi, la procedura oggetto di contestazione ritenuta inopinatamente legittima dal TAR nella sentenza gravata non ha fatto alcuna applicazione. Infatti, l Amministrazione non ha neppure dato seguito a quanto sostenuto nell avviso nel quale affermava di avere intenzione di procedere ad un accantonamento di sedi, nell ambito di quelle ad oggi disponibili, da destinare ad apposito interpello per il personale già in servizio di assistente giudiziario, da svolgersi nel corso dei mesi estivi ; interpello mai indetto. Istanza cautelare Le argomentazioni degli appellanti sono state ampiamente descritte e si ritiene che una sollecita fissazione dell udienza di merito, ai sensi dell art. 55, comma 10 c.p.a. possa soddisfare il loro interesse. Infatti, all esito di una diversa valutazione in ordine alla legittimità della procedura seguita dall Amministrazione - la cui illegittimità è stata ampiamente evidenziata - per l individuazione delle sedi di servizio da sottoporre alla scelta dei candidati, secondo l ordine di graduatoria, l Amministrazione potrà senz altro provvedere alla riconvocazione di tutti gli assunti e consentire ad essi (in primo luogo ai vincitori e ai primi 600 idonei) di effettuare nuovamente la loro scelta della sede di servizio, alla luce di tutte le disponibilità presenti. La rinnovazione della scelta delle sedi da parte degli interessati richiederebbe tempi e risorse del tutto esigue, potendo essere effettuata nel corso di pochissimi giorni come effettivamente già avvenuto per la prima individuazione delle sedi che sono state assegnate nel giro di 3 giorni. Istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web del Ministero In primo grado, in ragione dell alto numero di soggetti controinteressati, l integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati vincitori e/o idonei collocati in posizione utile di graduatoria, che hanno già provveduto alla scelta della sede di servizio anche in relazione ai 20

21 recenti scorrimenti è avvenuta mediante autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, ai sensi dell art. 41, comma 4, c.p.a., con esonero dall indicazione dei singoli nominativi attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero della Giustizia (ord. 2779/2018; si v. anche ordinanze n. 2788/2018 e n. 3294/2018). Tanto premesso si chiede di essere autorizzati a procedere con la medesima modalità anche per l integrazione del contraddittorio nel presente giudizio di appello. P.Q.M. Si chiede che codesto ecc.mo Collegio, in accoglimento del presente appello, riformi e/o annulli la sentenza gravata, previa concessione di idonea misura cautelare ai sensi dell art. 55, comma 10, c.p.a.; e per l effetto disponga, previa integrazione del contraddittorio, l annullamento e/o la riforma in parte qua dei provvedimenti gravati in prime cure, nei limiti di cui in motivazione, obbligando l Amministrazione a riconvocare gli interessati per la scelta delle sedi su tutte quelle disponibili. Con salvezza di spese ed onorari di giudizio Ai fini del contributo unificato si attesta l avvenuto versamento di Euro 975,00 Roma, 13 maggio 2019 prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli prof. avv. Romano Vaccarella avv. Emilia Pulcini 21

22 RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE ex art. 1 Legge 21 gennaio 1994 n. 53 Io sottoscritto prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli, con studio in Roma via Dora n in virtù dell autorizzazione del Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Teramo, in data , delibera n. 3179, in qualità di procuratore, congiuntamente e disgiuntamente con gli avv.ti, prof. Romano Vaccarella ed Emilia Pulcini, dei sig.ri Giuseppe Picarella, Laura Gallea, Anna Manzari, Rosa Maria Bucca, Teresa Miele, Valentina Russo, Mariateresa Paluci, Francesco Di Liberti, Margherita Saccà, Enza Sfameni, Valeria Valenti, Emanuela De Luca, Davide Luigi Milia, Francesca De Donato, Marilena Serranò, Rosa Vito, Maria Teresa Rizzo, Ilaria Massi, Antonietta Ciollaro, Marilena Scaravilli, Elisa Mormile, Giovanni Barresi, Viviana Scopelliti, Emanuele Alpino, Giuliana Del Mondo, Maria Chiara Randazzo, Luisa Provvido, giusta deleghe in calce, notifico il suesteso atto di appello a: 1) Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege presso l Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi 12, cap , a mezzo del servizio postale con piego raccomandato con avviso di ricevimento n con numero 65.A di registro cronologico e data di spedizione di ufficio postale come da timbro in calce 2) Dipartimento dell Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia, in persona del responsabile p.t., domiciliato ex lege presso l Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi 12, cap 00186, a mezzo del servizio postale con piego raccomandato con avviso di ricevimento n con numero 65.B di registro cronologico e data di spedizione di ufficio postale come da timbro in calce 22

23 3) Direzione Generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia, in persona del direttore p.t., domiciliato ex lege presso l Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi 12, cap 00186, a mezzo del servizio postale con piego raccomandato con avviso di ricevimento n con numero 65.C di registro cronologico e data di spedizione di ufficio postale come da timbro in calce 4) Presidenza del Consiglio, Dipartimento per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in persona del Ministro p.t.; domiciliato ex lege presso l Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi 12, cap 00186, a mezzo del servizio postale con piego raccomandato con avviso di ricevimento n con numero 65.D di registro cronologico e data di spedizione di ufficio postale come da timbro in calce 5) sig.ra Carmela Sigillo, residente in Casavatore (NA), via Locatelli A. n. 15, scala A, piano 5, int. 18, cap , a mezzo del servizio postale con piego raccomandato con avviso di ricevimento n con numero 65.E di registro cronologico e data di spedizione di ufficio postale come da timbro in calce 23

24 6) sig.ra Ilaria Marino, residente in Pizzo (VV), in via Nazionale n. 89, cap , a mezzo del servizio postale con piego raccomandato con avviso di ricevimento n con numero 65.F di registro cronologico e data di spedizione di ufficio postale come da timbro in calce 7) sig.ra Michela Scullari, residente in Cittanova (RC), in via Nervi n.3, cap , a mezzo del servizio postale con piego raccomandato con avviso di ricevimento n con numero 65.G di registro cronologico e data di spedizione di ufficio postale come da timbro in calce 8) sig.ra Francesca Affinito, residente in Telese Terme (BN), alla Via Papa Giovanni XXIII, n. 3, cap , a mezzo del servizio postale con piego raccomandato con avviso di ricevimento n con numero 65.H di registro cronologico e data di spedizione di ufficio postale come da timbro in calce 24

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