POLIZZA/CONVENZIONE PER LA GARANZIA DI RESPONSABILITA CIVILE PRODOTTI N /

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1 POLIZZA/CONVENZIONE PER LA GARANZIA DI RESPONSABILITA CIVILE PRODOTTI N / RISERVATO AI CLIENTI DELLA SPETTABILE EFFETTO DELLA CONVENZIONE: DALLE ORE 24 DEL 31/12/2004 S.Lorenzo Srl Broker di Assicurazioni Brescia 1

2 CONDIZIONI "POLIZZA /CONVENZIONE" La copertura assicurativa, concessa mediante la presente Polizza /Convenzione, stipulata con la SPETT.LE A.I.D.A. ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ASSEMBLAGGIO da ACE INSURANCE S.A.- N.V. tramite la Spett.le S. LORENZO S.r.l. si intende prestata a favore delle Spettabili Aziende Associate all A.I.D.A. le quali assumono la figura di Assicurato a tutti gli effetti contrattuali. Gli Assicurati sono Terzi fra loro. I massimali riportati nel frontespizio di polizza sono relativi ad ogni singola Polizza/Certificato di Assicurazione A) UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE L'assicurazione è prestata mediante Polizza/Certificato di assicurazione intestata ad ogni singola Azienda Associata alla Spett.le A.I.D.A., ed è definita e regolata dalle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione della presente Polizza/Convenzione, ed eventuali altre Condizioni Particolari riportate ed allegate ad ogni singola Polizza/Certificato. Tutte le variazioni, le modifiche o aggiunte a quanto previsto nella presente Polizza/Convenzione dovranno essere evidenziate da apposita appendice alla Polizza/ Convenzione stessa. Variazioni, modifiche o sostituzioni di ogni Polizza/Certificato di assicurazione potranno decorrere, previ accordi con la infrascritta Società, dalle ore di qualunque giorno dell'anno. B) POLIZZA/CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE Sulla Polizza/Certificato di Assicurazione, che forma parte integrante della presente Polizza/Convenzione, emesso sotto forma di polizza individuale per ciascun Assicurato, saranno indicati: - il nr. della Polizza/Certificato; - la Ragione, la Sede Sociale e l'attività dell'assicurato; - i massimali di risarcimento; - le tassazioni ed il conteggio del premio; - le date di decorrenza e di scadenza dell'assicurazione; - le eventuali Condizioni Particolari riferite alla singola Polizza/ Certificato; 2

3 TUTELA PRODOTTI PLUSPremio Polizza /Convenzione per la garanzia Responsabilità Civile PRODOTTI anche ai sensi del D.P.R. n. 224 del e dell'art del C.C. in attuazione alla Direttiva C.E.E. n. 85/374 CODICE COLLABORATORE RAMO 70236/ S. LORENZO GELGP Sost./Rinn. Pol. Nr. POLIZZA NR C Emessa in 2 esemplari il 26 luglio 2006 in Milano NP CONTRAENTE A.I.D.A. ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ASSEMBLAGGIO C.F. DOMICILIO Viale Fulvio Testi, CINISELLO BALSAMO CAP PROV. MI DURATA DELL'ASSICURAZIONE Effetto Scadenza Anni 1 Mesi == Giorni == ore 24 del 31/12/2004 ore 24 del 31/12/2005 Rateazione ANNUALE Con scadenza successiva al 31/12 Con inizio dalla scadenza del 31/12/2005 DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'ASSICURATO : VEDI SINGOLE POLIZZE/CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE MASSIMALE ASSICURATO R.C. PRODOTTI: Vedasi singole polizze di assicurazione. Le spese legali di difesa di cui all Art.8 sono in aggiunta al massimale. CONTEGGIO DEL PREMIO % 21,35% VEDI SINGOLE POLIZZE/CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE RATE Premio netto Addizionali Imponibile Imposte Totale Alla Firma Successive Lit Euro Lit Euro VEDI SINGOLE POLIZZE /CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE L'assicurazione viene prestata in base alle norme che regolano le condizioni Generali, Particolari e Speciali di Assicurazione nonché alle condizioni di cui agli allegati == che formano parte integrante del Contratto costituito da n 18 pagine. Il Contraente ACE Insurance S.A.-N.V. Rappresentanza Generale per l' Italia 3

4 DEFINIZIONI: Ai fini della presente polizza si intendono: h per Assicurato : il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione; h per Assicurazione : il contratto di assicurazione; h per Società : l'impresa assicuratrice; h per Danneggiamento a cose : alterazione fisica e/o chimica di cose; h per Indennizzo : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; h per Cose : sia gli oggetti materiali sia gli animali; h per Massimale : la massima esposizione della società per più sinistri avvenuti in uno stesso periodo annuo di assicurazione o - per polizze di durata inferiore all'anno - nell'intero periodo di assicurazione nonché per sinistro in serie; h per Polizza : il documento che prova l assicurazione; h per Premio : la somma dovuta dall Assicurato alla Società; h per Sinistro : il manifestarsi del danno oppure la richiesta di risarcimento in caso di richiamo della Condizione Speciale A); h per Sinistro in serie : una pluralità di sinistri originatisi da uno stesso difetto anche se manifestatosi in più prodotti ed in più periodi annui di assicurazione; Note sulla qualifica di Assicurato: Assicurato è colui che - essendo qualificato produttore o comunque ad esso assimilato dal D.P.R. n. 224/88 deve rispondere per danni cagionati a terzi da prodotti difettosi. Alcuni soggetti che effettuano operazioni complementari alla produzione di terzi sono considerati dal succitato D.P.R. responsabili, limitatamente ai danni imputabili alla loro attività, da difettosità dei prodotti: h Assemblatore : colui che si limita ad assemblare prodotti fabbricati da altri. h Titolare del marchio : colui che appone il proprio marchio su prodotti fabbricati da altri; h Importatore : colui che acquista da paesi esteri beni destinati alla distribuzione. L'importatore assume la qualifica di produttore: - se vende prodotti importati da Paesi Extra CEE; - se appone il proprio marchio. 4

5 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la cessazione dell assicurazione stessa (artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.). Art. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Se l Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art cod. civ.). I premi devono essere pagati alla Direzione Generale per l Italia ovvero alla Rappresentanza periferica, Agente o Broker cui la polizza è assegnata. Art. 3 DISDETTA IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto di indennizzo, una delle Parti Contraenti può recedere dall assicurazione dando all Altra un preavviso di 30 giorni. In caso di recesso da parte della Società la stessa si impegna, entro 15 giorni dalla data di annullamento, a mettere a disposizione dell Assicurato la parte di premio, al netto dell imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Art. 4 PROROGA DELL ASSICURAZIONE In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell assicurazione, quest ultima è prorogata per un anno. Art. 5 FORO COMPETENTE Le Parti stabiliscono espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui all Art. 28 c.p.c., che per ogni controversia nascente dall esecuzione od interpretazione del presente contratto o ad essa strettamente connessa, sarà territorialmente competente il Foro di Milano. Art. 6 REGOLAZIONE DEL PREMIO Se il premio è convenuto in tutto od in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ogni annualità assicurativa o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. 5

6 A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o della minor durata del contratto, devono essere forniti per iscritto alla Società i dati necessari e cioè, a seconda dei casi, l indicazione: - del fatturato, escluso I.V.A.; - del volume di affari o degli altri elementi variabili contemplati in polizza. Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione dovranno essere pagate nei trenta giorni dalla relativa comunicazione della Compagnia. La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società. Se l Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo all annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva, e l assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se l Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie ed in particolare ad esibire il libro paga prescritto dall art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi. Qualora il premio consuntivo risultasse superiore al 100% rispetto a quello anticipato, la Società avrà il diritto di modificare quest ultimo con effetto dall annualità immediatamente successiva, portandolo ad un importo non inferiore all 80% dell ultimo premio consuntivo. Art. 7 OBBLIGHI DELL ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro, l Assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro sei giorni da quando ne ha avuto conoscenza. La denuncia del sinistro deve contenere la narrazione del fatto, l' indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. L' assicurato deve inoltre far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. L inadempimento di tali obblighi comporta la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo (art cod. civ.). Art. 8 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce peraltro spese incontrate dall Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. 6

7 CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE Art. 9 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale,interessi e spese) di danni cagionati a Terzi da difetto dei prodotti risultanti in polizza e fabbricati e/o venduti e/o distribuiti e/o commercializzati dall'assicurato stesso e/o suoi depositari, per morte o lesioni personali e per danneggiamenti a cose, diverse dai prodotti assicurati, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi, in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione, dopo la consegna a Terzi dei prodotti e/o la loro messa in circolazione ai sensi del D.P.R. del 24 maggio 1988 n. 224 e successive modificazioni e/o integrazioni. L'assicurazione comprende entro il limite del 40% del massimale assicurato, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, parziali o totali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a danno indennizzabile ai sensi del precedente comma. E' compresa la responsabilità civile che deriva all'assicurato per fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. L'assicurazione comprende i danni che i prodotti, quali componenti scindibili di altri prodotti provochino ad altro componente o ai prodotti finiti. Agli effetti della presente copertura a titolo esemplificativo e non limitativo sono considerati "difetto dei Prodotti": a) gli errori nella concezione e/o progettazione dei prodotti; b) gli errori e/o difetti di produzione, anche se eseguita da Terzi su incarico dell'assicurato; c) i vizi e/o le difformità dei materiali e/o delle sostanze utilizzati; d) l'impiego e/o l'utilizzo di materiali e/o di sostanze non idonee; e) i difetti e/o gli errori di installazione, collaudo, prova, dimostrazione, anche se eseguiti da Terzi incaricati dall'assicurato purché il danno si verifichi dopo la consegna; f) gli errori nelle istruzioni scritte per l'uso; g) i difetti di confezionamento e dei relativi imballaggi allo scopo utilizzati. Art. 10 CHI VIENE CONSIDERATO TERZO Sono considerati Terzi, agli effetti della presente copertura, tutte le persone fisiche o giuridiche diverse dall'assicurato o dai suoi legali rappresentanti. Art. 11 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA (garanzia in base alla data di accadimento del sinistro (loss occurrence basis) La garanzia vale per i danni avvenuti durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, indipendentemente dalla data di fabbricazione e di consegna dei prodotti, purché denunciati entro due anni dalla cessazione del contratto. In caso di sinistro in serie, la garanzia si estende ai sinistri della stessa serie avvenuti o denunciati entro due anni dalla cessazione del contratto, fermi i limiti di risarcimento previsti in polizza. 7

8 Art. 12 ESCLUSIONI L'assicurazione non comprende: a) le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore; b) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti; c) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge; d) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società; e) i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.); f) i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera; inquinamento, infiltrazioni, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. g) i danni derivanti da prodotti destinati specificatamente al settore aeronautico ed aerospaziale, intendendosi per tali i prodotti destinati allo condotta e alla sicurezza del volo; h) i danni provocati da: - prodotti anticoncezionali, RU 486 ed altri abortofacenti, emoderivati, e prodotti per la terapia e diagnosi dell AIDS; - DES dietilstilbestrolo, oxichinolina, cloramfenicolo e da innesti e/o implantologie di prodotti contenenti silicone; - vaccini (anche contro la peste suina) nonchè BSE, e/o TSE (Transmissible Spongiform Encephalopathy), Malattia di Creutzfeldt-Jacob e sindromi correlate; - Organismi Geneticamente Modificati (G.M.O.); - armi da fuoco in genere, sia manuali che automatiche; i) i danni derivanti, direttamente o indirettamente, da prodotti contenenti o composti da amianto e/o asbesto e relative fibre e/o polveri, urea formaldeide, tabacco e qualsiasi prodotto a base di tabacco; l) derivanti dalla generazione di campi elettromagnetici (EMF) e dalle radio frequenze (di antenne e telefoni cellulari); m) qualsiasi danno derivante da software/hardware predisposti per la sicurezza Informatica e comunque atti a prevenire un accesso non autorizzato a, o l utilizzo di, un sistema di Dati o un Programma informatico. Sono inoltre esclusi tutti i danni conseguenti, direttamente o indirettamente, a virus Informatici. Per virus informatico si intende qualunque dato elettronico o programma informatico che si riproduca con la creazione di sue proprie repliche o di sue proprie parti. Art. 13 VALIDITA' TERRITORIALE DELLA GARANZIA L'assicurazione vale per i prodotti consegnati nei territori di qualsiasi Paese (esclusi U.S.A. e CANADA) e per danni ovunque avvenuti. Per i danni avvenuti in U.S.A. e CANADA la garanzia è prestata con l'applicazione della franchigia di ,00 per ogni sinistro. 8

9 CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE A) DANNI DA INQUINAMENTO A parziale deroga dell'art. 12) lettera f) l'assicurazione comprende i danni da inquinamento dell'atmosfera, delle acque e dei terreni, derivante da guasti o rotture accidentali dei prodotti assicurati. La garanzia viene prestata, con la franchigia di 5.200,00 per ogni sinistro e fino a concorrenza, nell'ambito del massimale di polizza, di un importo pari al 30% del massimale stesso. B) DIFETTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE L'assicurazione viene estesa nell'ambito del massimale di polizza ai danni a Terzi causati da difettosa esecuzione dei lavori di manutenzione o di riparazione eseguiti dall'assicurato in relazione ai prodotti descritti in polizza, purché tali danni si siano verificati dopo l'ultimazione dei lavori. La presente estensione non comprende: 1) le spese di rifacimento del lavoro o di sue singole parti o gli importi pari al controvalore del lavoro eseguito; 2) le spese di sostituzione dei componenti, o parti o attrezzature utilizzati per l'esecuzione del lavoro, le spese della loro riparazione o gli importi pari al loro controvalore; 3) i danni alle cose che sono o sono state installate, manutenute, riparate o lavorate. C) RITIRO DEI PRODOTTI DI TERZI A parziale deroga dell'art. 12) lettera b) la garanzia comprende le spese e gli altri oneri per il ritiro dal mercato di prodotti difettosi diversi da quelli fabbricati dall'assicurato, purché conseguenti a sinistro risarcibile ai sensi di polizza. Questa specifica estensione di garanzia è prestata nell'ambito del massimale per danni a cose e comunque con il limite per sinistro e per anno assicurativo di ,00 Rimane a carico dell'assicurato lo scoperto del 10% per ogni operazione di ritiro. 9

10 Allegato A) a Polizza n / C Contraente: A.I.D.A. Associazione Italiana di Assemblaggio CONDIZIONI PARTICOLARI VALIDE PER L'ASSICURAZIONE RITIRO PRODOTTI (solo se espressamente richiamata) Art. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione la Società si obbliga a rimborsare all'assicurato le spese sostenute per il ritiro dal mercato: a) dei prodotti descritti in polizza destinati al consumo finale; b) dei prodotti di Terzi nei quali i prodotti assicurati siano entrati a far parte quali componenti; Il tutto dopo la loro consegna a terzi e/o la loro messa in circolazione ai sensi del D.P.R. del n. 224 purchè si verifichi una delle seguenti circostanze: - i prodotti oggetto del ritiro abbiano cagionato danni a Terzi per morte, lesioni corporali e/o danneggiamenti a cose a causa di un difetto di fabbricazione e/o concezione dei prodotti descritti in polizza; - documentata possibilità che quanto espresso al precedente alinea possa verificarsi; - ordine dell'autorità disposto perchè i prodotti dell'assicurato, in quanto difettosi, determinano quella mancanza di sicurezza che ci si può legittimamente attendere. Art. 2 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA L'assicurazione vale per tutte le operazioni di ritiro iniziate durante il periodo di validità del contratto, purchè i prodotti oggetto di tali operazioni siano stati consegnati durante lo stesso periodo. Art. 3 DANNO INDENNIZZABILE L'assicurazione vale esclusivamente per: - le spese sostenute dall'assicurato per una ragionevole comunicazione dei motivi che giustificano il ritiro, fatta ai consumatori finali ed ai distributori nel più breve tempo possibile e con le modalità eventualmente imposte dalle autorità. - le spese connesse al trasporto ad eccezione di quelle sostenute per l'eventuale smontaggio dei prodotti difettosi già installati; - le spese necessarie per la distruzione dei prodotti semprechè quest'ultima sia avvenuta per ordine delle autorità.. E' comunque escluso il controvalore dei prodotti. 10

11 Art. 4 ESTENSIONE TERRITORIALE L'assicurazione vale per i prodotti consegnati nei territori di qualunque Paese (esclusi U.S.A. e CANADA) e per le operazioni di ritiro ivi effettuate. Art. 5 LIMITI DI INDENNIZZO La presente estensione di garanzia viene prestata con il seguente massimale: (vedi opzione) per i prodotti di cui alla lettera a) e b) dell'art. 1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE; Indipendentemente dal numero delle operazioni di ritiro prodotti effettuate dall'assicurato o da Terzi nello stesso periodo. Art. 6 SPESE DI SMONTAGGIO Ferma la normativa prevista dal presente allegato, si conviene che la garanzia comprende, entro il limite di risarcimento previsto per la garanzia ritiro prodotti di cui alla lettera a) dell'art. 1), le spese sostenute dall'assicurato per lo smontaggio dei prodotti da ritirare che, per loro natura sono soggetti ad installazione. Art. 7 SPESE DI RIMPIAZZO Ferma la normativa prevista dal presente allegato, si conviene di comprendere in garanzia le spese di rimpiazzo dei prodotti ritirati entro il limite di indennizzo previsto dall'art. 5) per i prodotti di cui alla lettera a) dell'art. 1). Per spese di rimpiazzo risarcibili si intendono unicamente quelle necessarie per restituire ai destinatari, distributori e consumatori finali, il prodotto idoneo in sostituzione di quello difettoso che ha originato il ritiro, escluso il relativo controvalore. Qualora si tratti di prodotti installati, saranno risarcibili anche le spese di posa in opera e/o montaggio dei prodotti idonei in sostituzione. La valutazione del danno sarà calcolata al netto di eventuali recuperi e sono escluse in ogni caso le spese per eventuali migliorie. Art. 8 SCOPERTO OBBLIGATORIO L'assicurazione è prestata con l'applicazione dello scoperto a carico dell'assicurato del 10% dell'importo di ciascun indennizzo con il minimo di 2.600,00. - pag. 11 -

12 Dichiaro che mi è stata consegnata prima d ora la NOTA INFORMATIVA di cui alle circolari ISVAP n. 303 del e n. 518/D del di averne preso attenta visione e di averne compiutamente compreso il contenuto. IL CONTRAENTE/ASSICURATO Consenso al trattamento di dati personali, generali e sensibili Preso atto dell'informativa resa ai sensi deld. Lgs. 196/2003 il Contraente si impegna ad ottenere il consenso degli interessati al trattamento da parte della Società dei suoi/loro dati eventualmente forniti in relazione all'esecuzione degli obblighi della presente polizza. LUOGO E DATA Firma del Contraente (se Ente, Ditta o Società apporre anche il timbro) (firma) Agli effetti dell'art Cod. Civ. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti: CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE: Art. Art. Art. Art. 3) Diritto di recesso della Società dopo ogni denuncia di Sinistro; 4) Tacita proroga del Contratto in mancanza di disdetta un mese prima della scadenza; 5) Deroga alla competenza territoriale dell'autorità Giudiziaria; 6) Diritto di sospensione della garanzia e di recesso in caso di mancata Regolazione premio. IL CONTRAENTE - pag. 12 -

13 Norme da seguire in caso di sinistro NORME GENERALI (PER TUTTI I SINISTRI) In caso di sinistro il Contraente o l Assicurato deve: Adoperarsi diligentemente per il contenimento e la diminuzione del danno. Fornire denuncia dettagliata all Intermediario ed alla ACE Insurance inviando le richieste di risarcimento e la documentazione sui danni Collaborare alla ricerca delle cause del sinistro ed entità dei danni, conservando ogni elemento utile a tale scopo. NORME PARTICOLARI (PER I SINISTRI INDICATI) 1. Per i sinistri R.C. verso Prestatori di Lavoro Subordinato occorre fornire: Copia denuncia inoltrata all INAIL Copia verbale di ispezione eventualmente rilasciato dalla A.S.L., I.S.P.E.S.L. o altra autorità intervenuta Ogni comunicazione che dovesse pervenire dall Autorità Giudiziaria (avviso di procedimento etc.), dall INAIL o dai danneggiati Certificato medico iniziale e quando disponibile certificato di guarigione 2. Per i sinistri R.C. Prodotti occorre fornire: Modalità e cause del sinistro e relative indagini svolte e in corso Documentazione sul prodotto: ordini, bolle, fatture, contratto relativo alla vendita scheda tecnica, depliant, istruzioni per l uso, esito controllo di qualità e/o collaudo del prodotto Indicare eventuale Rivenditore e Installatore del prodotto Precisare se il prodotto è fabbricato dall Assicurato o da Terzi o con componenti forniti da Terzi e quali Indicazione ed eventuale documentazione sulla natura e quantità dei danni N.B. Se il prodotto è fabbricato da Terzi, è necessario: Indicare entro 3 mesi al danneggiato gli estremi del Produttore (ex D.P.R. N 224 del ) Notificare il sinistro al Produttore - pag. 13 -

14 nota informativa PRECONTRATTUALE per il contraente PREMESSA La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione) tutte le informazioni necessarie, preliminari alla conclusione del contratto di assicurazione, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D.L.vo 17 marzo 1995, N. 175 e in conformità delle Circolari ISVAP n. 303 del 2/6/1997 e n. 518/D del 21/11/2003. INFORMAZIONI RELATIVE ALL IMPRESA La Società ACE Insurance S.A.-N.V., con sede legale in Bruxelles, Belgio, rue de Nerviens 9/31, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia L.175/95 nei Rami Il contratto è concluso con la Sede Secondaria e Direzione Generale della Società in Italia - Viale Monza, Milano C.F P.I R.I. Milano n /96 R.E.A. n Rappresentante Generale per l Italia: ACE ICNA ITALY Srl con sede legale in Milano, Viale Monza 258. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO (a) Legislazione applicabile al contratto. (b) La legislazione applicabile al Contratto di assicurazione è quella Italiana. Ai sensi dell art. 122 del D. LGS n 175/95, le Parti hanno facoltà di scegliere una diversa legislazione applicabile al Contratto. In tal caso la Compagnia proporrà di scegliere la legge dello Stato ove è ubicato il rischio. E' fatta salva, in ogni caso, la prevalenza delle norme imperative italiane. Reclami in merito al contratto. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta, fax, , alla Società al seguente indirizzo: Viale Monza, Milano - Fax ufficio.reclami@ace-ina.com Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso da parte della Società, potrà rivolgersi all ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto. Ai sensi dell'art del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione. Trattamento dei dati personali. I dati personali raccolti per la stipula del contratto assicurativo o in occasione di sinistri, saranno trattati esclusivamente per offrire i servizi assicurativi oggetto del contratto stesso da parte di ACE Insurance S.A. N.V., titolare del trattamento dati. I dati saranno trattati nell ambito della struttura organizzata di ACE e dei soggetti suoi responsabili ed incaricati, con strumenti informatici e con adeguate misure di sicurezza, come previsto dalla vigente normativa per garantire la massima riservatezza dei dati. I dati non saranno comunicati a terzi per finalità diverse, fuorché per l esecuzione delle finalità previste dalla cosiddetta catena assicurativa. Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto la mancata fornitura delle informazioni richieste impedisce la gestione corretta del rapporto assicurativo. L interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall articolo 7 del D. Lgs 196/2003 chiedendo l integrazione, la correzione, l aggiornamento, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei suoi dati, scrivendo al Titolare del trattamento ACE Insurance S.A.-N.V - Sede Secondaria e Direzione Generale della Società in Italia - Viale Monza, Milano. *** SI RICHIAMA L ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE ESCLUSIONI DI GARANZIA E ALLE GARANZIE PRESTATE, PREVISTE IN OGNI CONTRATTO. - pag. 14 -

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