Malattia professionale e utilizzo del telefono cellulare durante l attività lavorativa (Cass. n /2012) Rinaldi Manuela
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1 Malattia professionale e utilizzo del telefono cellulare durante l attività lavorativa (Cass. n /2012) Rinaldi Manuela Massima Deve essere riconosciuta la malattia professionale e, quindi, la rendita per l invalidità all 80%, al prestatore di lavoro, cui hanno diagnosticato un tumore all orecchio, che ha utilizzato, per un periodo di tempo continuato e diverse ore al giorno, il telefono per l attività lavorativa. 1. Premessa Nella sentenza del 12 ottobre 2012 n i giudici della Cassazione hanno riconosciuto la malattia professionale per un tumore insorto all orecchio sinistro di un prestatore di lavoro che, in maniera continuativa, ovvero per un periodo di 12 anni, aveva utilizzato, nello svolgimento della sua attività lavorativa, il cellulare ed il cordless, per 5 6 ore al giorno.
2 La Cassazione, con tale decisione ha ravvisato almeno un ruolo concausale delle radiofrequenze nella genesi della neoplasia; da ciò ne è conseguita la condanna alla corresponsione dell assegno a carico dell INAIL. Come giurisprudenza precedente sul tema aveva già precisato (1) nella ipotesi di malattia non tabellata (2) la prova della causa di lavoro, che grava sul prestatore di lavoro, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell origine professionale, questa può, invece, ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità. Si legge nella sentenza in commento che.. In tal senso il giudice non solo deve consentire all assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma anche valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa ex officio diretta alla acquisizione di ulteriori elementi in relazione alla entità ed alla esposizione dello stesso lavoratore ai fattori di rischio ed anche considerando che la natura professionale della malattia può essere desunta con elevato grado di probabilità dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalia natura dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione lavorativa e dall'assenza di altri fattori extralavorativi, alternativi o concorrenti, che possano costituire causa della malattia. 2. La fattispecie concreta
3 Il caso concreto vedeva, nello specifico, un manager di una azienda, agire in giudizio al fine di vedersi riconosciuta la rendita INAIL in quanto, a causa dell utilizzo del telefono durante l attività lavorativa aveva contratto una grave malattia ovvero il neurinoma del Ganglio di Gasser; patologia che colpisce, come nel caso di specie, i nervi cranici (seppur in modo più raro) ed in particolar modo il nervo acustico. Secondo quanto precisato dal ricorrente nel corso del giudizio, secondo i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza, la corretta applicazione del DPR n del 1965, e più in particolare dell articolo 3, richiede, sulla base di dati epidemiologici e di letteratura ritenuti affidabili dalla comunità scientifica, che l agente dedotto in giudizio sia dotato di efficienza patogenetica, quanto meno probabile, per la malattia specifica, allegata nonché diagnosticata. Tale relazione dovrà, altresì, essere supportata da un giudizio di affidabilità degli stessi dati (3) 3. Malattia professionale: nozioni generali La malattia professionale, meglio nota col nome di tecnopatia, rappresenta un evento dannoso di tipo lesivo.
4 Tale evento ha molto in comune con l infortunio sul lavoro in quanto entrambi sono, appunto, accomunati dal fatto di costituire il prodotto dell inosservanza delle norme di prevenzione in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro (4). Sono malattie professionali tutte quelle patologie causate o concausate dalla propria attività lavorativa per azione di agenti nocivi di natura fisica, biologica o chimica. Giurisprudenza sul tema (5) ha precisato che nel caso di malattia professionale non tabellata, come per la malattia a eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro, gravante sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità. La natura professionale della malattia può essere desunta, con elevato grado di probabilità, dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti nell ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione lavorativa e dall assenza di altri fattori extralavorativi, alternativi o concorrenti, che possano costituire causa della malattia. Ancora la giurisprudenza, più risalente nel tempo, (6) ha evidenziato che ai fini del riconoscimento della rendita per malattia professionale, la presunzione del nesso causale opera nell'ipotesi in cui la Tabella all. 4 del DPR 30/6/65 n indichi la lavorazione costituita da mansione tipica. Nell'ipotesi in cui la Tabella si limiti a indicare il fattore patogeno (ovvero la sostanza nociva) la prova offerta dal lavoratore, consistente nella dimostrazione dell'indicazione delle mansioni, deve essere integrata dall'ufficio tramite Ctu, non essendo possibile fare ricorso all'interpretazione estensiva della Tabella concernente esclusivamente le lavorazioni e non le malattie.
5 4. Conclusioni La sentenza in oggetto, sicuramente rappresenterà una svolta nell ambito in quanto è la prima decisione di condanna dell INAIL al risarcimento per una malattia professionale non tabellata, derivante da radiazioni non ionizzanti Nella decisione che qui si commenta, infatti, è stato precisato dai giudici di legittimità che l insorgenza di una patologia tumorale (7) nel dipendente, a causa ed in seguito all utilizzo protratto per tanti anni e per diverse ore al giorno, di telefoni (cellulare e cordless) costituisce malattia professionale. Da ciò ne consegue il diritto del prestatore di lavoro alla percezione della relativa rendita. Nella sentenza in commento si legge, inoltre, testualmente che Non solo, proseguono i giudici, nei giudizi in cui sia stata esperita una Ctu di tipo medicolegale, nel caso in cui il giudice del merito si basi sulle conclusioni dell ausiliario giudiziale, affinché i lamentati errori e lacune determinino un vizio di motivazione denunciabile in cassazione, è necessario che i relativi vizi logico formali si concretino in una palese devianza dalle nozioni della scienza medica o si sostanzino in affermazioni illogiche o scientificamente errate, da dimostrare con altrettante prove scientifiche. Mentre così non è stato. Infatti, l Inail nel contestare l esistenza di un legame tra il neuroma del nervo acustico e quello del trigemino non ha allegato alcuna ulteriore fonte scientifica.
6 Rassegna giurisprudenziale in tema di malattia professionale La rendita non spetta se la lavorazione abbandonata non presenta più carattere morbigeno per intervenute modificazioni delle strutture e dei procedimenti di lavoro, giacchè in tal caso viene a mancare quel collegamento finalistico, presupposto dalla legge, per compensare il lavoratore del pregiudizio derivante dalla perdita della retribuzione e porlo in grado di cercarsi un'altra occupazione egualmente remunerativa e analogamente in caso di mutamento delle mansioni assegnate, con passaggio a lavorazioni non più morbigene, salvo il caso di rischio ambientale (v., ex multis, Cass. nn. 2008/17979; 2500/2002). Così descritti i presupposti normativi per beneficiare della rendita di passaggio, osserva il Collegio che la motivazione della sentenza gravata, fondata sull'accertamento in fatto e sugli esiti della consulenza tecnica espletata in prime cure in ordine all'assenza di elementi di nocività nell'ambiente di lavoro, che ha così condotto al rigetto del gravame incidentale ritenuto inidoneo a scalfire l'accertamento esclusione di clementi di nocività nell'ambiente di lavoro, risulta immune da censure e si appalesano, pertanto, prive di decisività le ulteriori doglianze del ricorrente in merito all'argomento svolto dalla Corte, sulla costante stazionarietà delle condizioni di salute del (Omissis), che costituisce un mero obiter dictum. Cass. civ. sez. lav., 16 ottobre 2012 n
7 Il verificarsi dell'evento lesivo non è di per sè sufficiente a far scattare a carico dell'imprenditore l'onere della prova dell'avere adottato ogni sorta di misura idonea a evitare l'evento, atteso che la prova liberatoria a suo carico presuppone sempre la dimostrazione, da parte dell'attore, che vi sia stata omissione nel predisporre le misure di sicurezza necessarie a evitare il danno, e non può essere estesa a ogni ipotetica misura di prevenzione, a pena di far scadere la responsabilità per colpa in una responsabilità oggettiva. Cass. civ. 17 maggio 2006 n , in Dir. e prat. lav., 2007, con nota di Francesca Malzani, "Tutela delle condizioni di lavoro e riparto dell'onere probatorio" Il termine di complessivi quindici anni per la revisione della rendita per malattia professionale, previsto dall'art. 137 del D.P.R. n del 1965 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), non preclude la revisione ad opera dell'inail per miglioramenti delle condizioni dell'assicurato oltre il quindicennio dalla costituzione della rendita, sempre che il ritenuto miglioramento si sia verificato entro detto quindicennio, limite temporale entro il quale si realizza il completamento della fattispecie sostanziale del definitivo consolidamento dei postumi. Cass. civ. 23 gennaio 2004 n. 1238, in Dir. e prat. lav., 2004, 1316
8 Atteso che l'inserimento in tabella di una malattia professionale ha natura di norma processuale, come tale applicabile al momento del giudizio, la presunzione del rapporto di causalità tra la lavorazione e la corrispondente malattia professionale tabellata, desumibile dal rinvio alla tabella operato dall'art. 3, D.P.R. n. 1124/1965, non è esclusa dal fatto che, all'epoca dell'esposizione a rischio, la malattia non fosse tabellata. Cass. civ. 24 maggio 2003 n. 8254, in Lav. nella giur., 2004, 80 Manuela Rinaldi Avvocato foro Avezzano Aq Dottoranda in Diritto dell Economia e dell Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca Santoro Passarelli; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale e Master; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; Docente in Master e corsi di Alta Formazione per aziende e professionisti.
9 (1) Cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 26 giugno 2009, n ; e anche Cass., nn. 6434/1994; 5352/2002; 11128/2004. (2) Così come anche in quello di malattia ad eziologia multifattoriale. (3) Per approfondire il tema cfr. Tumore a causa dell'uso del cellulare: riconosciuta la malattia professionale, Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza n , con nota di Simone Marani, in Altalex.com del 16 ottobre 2012, (4) Per approfondire tale argomento cfr. D Angelo N., La patologia è un processo chematura nel tempo, risultato di una lenta azionemorbigena, Malattie professionali e giurisprudenza: quali responsabilità per il datore?, in Ambiente e Sicurezza, Il Sole 24 ore, del 17 luglio 2007, n. 14, pg (5) Cass. civ. 10 febbraio 2011 n. 3227, in Lav. nella giur., 2011, 413. (6) Cass. civ. 15 maggio 2007 n , in Dir. Lav., 2007, con nota di Aldo Garlatti, Sistema tabellare delle malattie professionali, presunzioni legali e onere della prova per il riconoscimento dell'indennizzo, 931. (7) Trattasi nel caso de qua di neurinoma del Ganglio di Gasser.
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