I.C. Didattico E: Fermi Contrattazione d Istituto a.s. 2013/2014

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1 1 Circolo Didattico E. FERMI Via P.M. Vergara 77/A Tel./fax Frattamaggiore - Napoli - URL: naee13600p@istruzione.it PROT. N 805/A26 DEL 25/02/2014 ATTI ALBO SITO WEB 1

2 PROT. N 805/A26 DEL 25/02/2014 CONTRATTAZIONE D ISTITUTO A.S. 2013/14 Il giorno 25 febbraio alle ore 16,00 nei locali della Direzione Didattica di Via P.Mario Vergara, Frattamaggiore (NA). VIENE STIPULATO Il presente contratto integrativo della Scuola I CIRCOLO DIDATTICO Enrico Fermi Via P.Mario Vergara, Frattamaggiore (NA) PARTE PUBBLICA Il Dirigente Scolastico: Felline Giuseppina Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Ragozzino Anna PARTE SINDACALE R.S.U. Scarano Stefania Vano Margherita OO.SS CGIL SCUOLA //////////////////////// CISL SCUOLA Volpicelli Francesco UIL SCUOLA Ciro Capasso SNALS /////////////////////// GILDA-UNAMS /////////////////////// 2

3 PARTE PRIMA TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata 1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA della scuola, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato 2. Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di stipula e per quanto riguarda le parti I, II e IV si intende confermato anche per gli anni successivi, se non interverranno proposte di modifiche. Può essere disdetto con almeno tre mesi di anticipo sulla scadenza, ad iniziativa di una delle parti. 3. E possibile modificare e/o integrare il presente contratto ad iniziativa di una delle parti, dietro consenso delle altre parti. Art. 2 - Interpretazione autentica 1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro dieci giorni dalla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente il significato della clausola controversa 2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni. 3. Nel caso si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale. 4. Entro il 15 settembre di ogni anno il D.S. apre le trattative sulla contrattazione d istituto concordando con le parti la data della prima convocazione. 5. Se le Parti non giungono alla sottoscrizione del contratto entro il successivo 30 novembre, le questioni controverse saranno dalle Parti medesime sottoposte alla commissione di cui all art.4, lettera d), che fornirà la propria assistenza. 6. I revisori effettuano il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, secondo i principi di cui all art.48 del d.lg. n.165/ A tal fine, l ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata dal D.S. per il controllo, entro 5 giorni, corredata dall apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria (art.6, comma 6). 8. Trascorsi 45 giorni senza rilievi, il contratto viene definitivamente stipulato e produce i conseguenti effetti. 9. Eventuali rilievi ostativi sono tempestivamente portati a conoscenza delle organizzazioni sindacali ai fini della riapertura della contrattazione. 3

4 Art. 3 - Materie di trattazione TITOLO SECONDO CAPO I Relazioni sindacali A livello di ogni istituzione scolastica ed educativa, in coerenza con l autonomia della stessa e nel rispetto delle competenze del Dirigente Scolastico e degli organi collegiali, le relazioni sindacali si svolgono con le modalità previste dall art. 6 del CCNL 07/10/2007. Nella definizione di tutte le materie oggetto delle relazioni sindacali di Istituto si tiene conto delle proposte formalizzate e/o delle delibere degli OO.CC., per quanto di competenza. Art. 4 - Obiettivi e strumenti 1. Il sistema delle relazioni sindacali di Istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio 2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti 3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali: a) Contrattazione integrativa b) Informazione preventiva c) Procedure di concertazione d) Informazione successiva e) Interpretazione autentica, come da Art In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni alla scuola, previa comunicazione all'altra parte e senza oneri per la scuola. Art. 5 - Rapporti tra RSU e Dirigente Scolastico 1. La RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e comunica il nominativo al Dirigente Scolastico; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU. In caso di dimissione o mancata adesione si procede all individuazione di un docente o altro personale formato. 2. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la Rsu comunica al Dirigente Scolastico le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare 3. Il Dirigente Scolastico concorda con la RSU le modalità e il calendario per lo svolgimento dei diversi modelli di relazioni sindacali; in ogni caso, la convocazione da parte del Dirigente Scolastico va effettuata con almeno sei giorni di anticipo e la richiesta da parte della RSU va soddisfatta entro sei giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto dei termini indicati 4. Per ogni incontro vanno preliminarmente indicate le materie 5. Le trattative si svolgono normalmente fuori dall orario di servizio. 4

5 Art. 6 Relazioni a livello di istituzione scolastica 1. Informazione preventiva Sono oggetto di informazione preventiva: a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola; b) piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale; c) criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali; d) criteri per la fruizione dei permessi per l aggiornamento; e) utilizzazione dei servizi sociali. f) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni; g) tutte le materie oggetto di contrattazione: Nel rispetto delle competenze degli OO.CC. il D.S. fornisce alla R.S.U. e ai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie in appositi incontri, l informazione preventiva 20 gg. prima delle relative scadenze, fornendo anche l eventuale documentazione. Ricevuta l'informazione preventiva, la RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie hanno facoltà di iniziare - per quanto di competenza - una procedura di concertazione, che ha inizio entro tre giorni dalla richiesta; durante lo svolgimento della concertazione il Dirigente Scolastico non assume decisioni unilaterali, salvo improrogabili scadenze amministrative e previa comunicazione alle RSU. La procedura di concertazione si conclude entro quindici giorni dalla richiesta e in ogni caso prima di eventuali scadenze amministrative; nel caso si raggiunga un'intesa, essa ha valore vincolante per le parti. 2. Contrattazione integrativa Sono materie di contrattazione integrativa: h) modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo; i) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente educativo e ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell unità didattica. Ritorni pomeridiani. j) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché dei contingenti di personale previsti dall accordo sull attuazione della legge 146/1990, così come modificata e integrata dalla legge n. 83/2000; k) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; l) i criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d istituto e per l attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, al personale docente, 5

6 educativo ed ATA compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari. m) Criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all articolazione dell orario del personale docente, educativo e ATA, nonchè i criteri per l individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d istituto. 3. Informazione successiva Sono materie di informazione successiva, da fornire entro il mese di giugno: n) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto; o) verifica dell attuazione della contrattazione collettiva integrativa d istituto sull utilizzo delle risorse. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie, nell'esercizio della tutela sindacale di ogni lavoratore, hanno titolo a chiedere l'informazione successiva su tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi riguardanti il rapporto di lavoro, in nome e per conto dei diretti interessati; hanno altresì diritto all'accesso agli atti, nei casi e con le limitazioni previste dalla Legge 241/90 e dalla Legge 675/96 Art. 7 Delegazioni trattanti 1) La parte pubblica è rappresentata dal Dirigente Scolastico e può avvalersi, a solo titolo consultivo, dell assistenza di personale del proprio o di altri uffici dell amministrazione senza distinzioni tra personale docente o ATA (nota ARAN del 27/5/2004). 2) La parte sindacale è composta dalla R.S.U. della scuola e dai dirigenti accreditati dalle OO.SS. di categoria firmatarie del contratto che si sta applicando, designati direttamente dalle organizzazioni territoriali delle sigle di appartenenza (nota ARAN del 27/5/2004) e con il compito di assolvere la duplice funzione di garantire la corretta applicazione del contratto nazionale e fornire, laddove necessario, supporto e consulenza alla R.S.U, in quanto contraenti della normativa contrattuale di riferimento ( Dlgs 165/2001 ). Art. 8 Modalità e tempi della trattativa 1) L informazione preventiva e successiva verrà attuata attraverso specifici incontri ed esibizione della relativa documentazione, nonché tramite la consegna di tutto il materiale relativo alla scuola in apposite cartelline alla R.S.U. 2) Gli incontri sono concordati e convocati dal Dirigente Scolastico, su richiesta dalla RSU o dai rappresentanti delle OO.SS. 3) Almeno 48 ore prima degli incontri, il D.S. fornisce la documentazione relativa 4)Gli incontri per il confronto/esame possono concludersi con un accordo/intesa oppure un disaccordo. In caso di disaccordo nel relativo verbale devono essere riportate le diverse posizioni. 5) Le piattaforme per la contrattazione integrativa sono presentate almeno 10 giorni prima della scadenza del contratto che si intende rinnovare o della data fissata per l apertura del confronto. 6) La richiesta di avvio della contrattazione deve essere presentata al D.S. da almeno un soggetto avente titolo a partecipare al tavolo negoziale, che si apre entro 10 giorni dalla richiesta formale. 7) E diritto di ciascun membro della RSU e del D.S. prendere tempo per acquisire i riferimenti normativi e per approfondire le questioni oggetto della contrattazione, contemperando tale diritto 6

7 con le scadenze della vita scolastica. Sulle materie che incidono sull ordinato e tempestivo avvio dell anno scolastico tutte le procedure devono concludersi in tempi congrui, al fine di assicurare sia il regolare inizio delle lezioni che la necessaria informazione agli alunni e alle loro famiglie. 8) Prima della firma di ciascun accordo integrativo di istituto, i componenti della RSU, se lo ritengono necessario, devono disporre del tempo utile per convocare l assemblea dei lavoratori al cui giudizio sottoporre l ipotesi di accordo. 9) Durante l intera fase della contrattazione le parti non assumono iniziative unilaterali né azioni dirette sui temi trattati, fatta salva la necessità per l amministrazione di procedere ad adempimenti di senso comune di particolare urgenza, previa informazione alla RSU e ai rappresentanti delle OO.SS. ammessi al tavolo negoziale. 10) Ad ogni prima convocazione relativa ad un determinato argomento il D.S. invierà formale comunicazione alle OO.SS. territoriali. Sono ogni volta stabiliti consensualmente data, ora, durata e ordine del giorno degli incontri. 11) Si precisa che i contratti siglati tra le parti non possono contenere nessuna deroga peggiorativa rispetto alle normative legislative e contrattuali vigenti (art codice civile) e che gli argomenti che interferiscono con le scelte del POF o che riguardano problematiche didattiche di competenza del collegio dei docenti non possono essere oggetto di trattativa. Art. 9 Calendario degli incontri Tra il D.S. e la RSU viene concordato il seguente calendario di massima per le informazioni sulle materie oggetto della contrattazione e/o informazione: Nel mese di settembre: - modalità e criteri di applicazione delle relazioni sindacali; - organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA; - adeguamento degli organici del personale; - assegnazione del personale ai plessi e sezioni staccate; - assegnazione dei docenti alle classi e piano delle attività programmate; - modalità e criteri per la gestione di: ferie e festività soppresse, ritardi, chiusure prefestive, riduzione di orario, permessi brevi, permessi per la formazione, convegni, seminari e diritto allo studio, assenze per malattia, mensa scolastica, utilizzo ore a disposizione, modalità di sostituzione dei colleghi. L utilizzo delle ore di contemporaneità viene stabilita dal Collegio dei Docenti in base a progetti approvati. Nel mese di ottobre: - piano delle attività aggiuntive retribuite con il Fondo di Istituto; - utilizzo delle risorse finanziarie e del personale per progetti, convenzioni ed accordi; - criteri per la fruizione dei permessi sull aggiornamento /formazione e diritto allo studio; - utilizzazione dei servizi sociali e - sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel mese di gennaio: - riscontro dell organizzazione del lavoro del personale ATA; Nel mese di febbraio: - proposte di formazione classi e determinazione organici di diritto; Nel mese di giugno: - organizzazione del servizio del personale durante la pausa delle attività didattiche. 7

8 TITOLO SECONDO CAPO II Art. 10 Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro a. In attuazione delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro,con particolare riferimento alle previsioni normative di cui al Decr. leg.vo 81/2008, e in applicazione del decreto Ministeriale , denominato Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro, il Dirigente Scolastico,visto il documento di valutazione dei rischi redatto dal R.S.P.P., nei limiti dell ambito delle competenze e responsabilità istituzionali : 1. Appresta idonee condizioni per la sicurezza e la salute; 2. Appresta opportune informazioni ed emana le opportune direttive per la condotta da tenere in caso di emergenza ; 3. Assicura il coordinamento di ogni attività volta ad assicurare buone condizioni di sicurezza e di tutela della salute e dell incolumità di alunni e personale scolastico anche attraverso la fattiva partecipazione degli Insegnanti Collaboratori di Plesso; 4. Assicura il coordinamento di ogni attività volta ad assicurare la buona riuscita dell attività di formazione e di educazione alla salute. b. I Collaboratori del Dirigente Scolastico, d intesa con il Responsabile per la Sicurezza, e il Rappresentante dei Lavoratori concorrono ( nei limiti e nell ambito della funzione svolta ), ad apprestare le condizioni, assicurando il rispetto delle disposizioni normative tese a tutelare la salute della popolazione scolastica, informando tempestivamente il Dirigente Scolastico di ogni stato di necessità. c. In ogni Plesso Scolastico è istituito e regolarmente tenuto aggiornato un Registro dei controlli periodici delle misure di sicurezza antincendio, giusto quanto disposto dal Min.Int.28/8/1992. d. Il Dirigente Scolastico cura,attraverso la cooperazione dei Collaboratori di Plesso ( giusto quanto disposto dall art.12 del D.M. Interno 28/8/92 ), che in detto Registro siano annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi all efficienza degli impianti elettrici, dell illuminazione di sicurezza, dei presìdi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e 8

9 controllo, delle aree a rischio specifico e dell osservanza della limitazione dei carichi d incendio nei vari ambienti dell attività. e. Ogni anno, per ciascun Plesso,viene predisposto e redatto dal R.S.P.P. un Piano di Emergenza, reso noto e, fatto proprio da tutto il personale del Plesso, che prevede: 1. La predisposizione e la programmazione di idonee attività didattiche a favore degli alunni; 2. Il preordinamento e la realizzazione, per ciascun anno scolastico, di almeno due prove di evacuazione di alunni e personale di ciascun plesso scolastico, previa la definizione dei comportamenti da tenere in caso di emergenza da parte degli alunni e del personale scolastico. 3. In relazione a quanto previsto al comma 5, in previsione della predisposizione del piano di emergenza a cura dei Collaboratori di Plesso, d intesa con il Responsabile della sicurezza e con il Rappresentante dei Lavoratori, il Dirigente Scolastico emana un apposita nota illustrativa sia per la predisposizione e la regolare tenuta del Registro dei controlli periodici delle misure di sicurezza antincendio sia per l attuazione del Piano di emergenza. 4. Le parti contraenti concordano sulla opportunità che, pur essendo le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro un obbligo di legge corredato da una imponente mole di adempimenti, esse costituiscono una opportunità per promuovere all interno dell istituzione scolastica una cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro. 5. Le parti contraenti concordano sulla circostanza che nel presente contratto si intende richiamata tutta la normativa vigente in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. 9

10 Art Attività sindacale TITOLO SECONDO CAPO III Diritti sindacali 1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. hanno a disposizione un proprio Albo Sindacale, situato all ingresso di ogni plesso, di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'albo delle RSU va siglato da chi lo affigge, che se ne assume così la responsabilità legale. 2. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie hanno a disposizione per la propria attività sindacale l uso di tutti gli strumenti necessari all espletamento delle attività sindacali; vengono concordate con il Dirigente Scolastico le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale. 3. Il Dirigente Scolastico trasmette alla RSU e/o ai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie tutte le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno. 4. La RSU, come i rappresentanti sindacali hanno diritto di accesso agli atti in ogni fase di qualsiasi procedimento in quanto portatori d interessi diffusi di cui all art. 9 Dpr 352/92. Il rilascio di copia degli atti avviene senza oneri e, di norma, entro tre giorni dalla richiesta motivata da effettiva attività di tutela dei lavoratori. 5. Gli istituti di patronato sindacale hanno diritto di svolgere la loro attività nei luoghi di lavoro su tutte le materie previste dalla normativa vigente. La RSU e gli eventuali terminali associativi hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva. 6. Il RLS accede a tutta la documentazione relativa all attuazione del D.L.vo 81/08. Il RLS cura la diffusione dell informazione fra i lavoratori e partecipa alle attività di formazione; accede a tutti i luoghi di lavoro in ragione del suo mandato al fine di adempiere al suo compito. 7. Il D.S. e il RLS concorderanno modalità di formazione/aggiornamento per tutto il personale. Art Assemblea in orario di lavoro. 1. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e sindacati rappresentativi) va inoltrata al Dirigente Scolastico con almeno sei giorni di anticipo; ricevuta la richiesta, il Dirigente Scolastico informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora 2. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola L assemblea può essere effettuata durante le prime due ore o nelle ultime due ore di lezione. 3. L indizione dell assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l adesione va espressa con almeno tre giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. Vengono raccolte le adesioni dei lavoratori, che sono irrevocabili. 4. Qualora non si dia luogo all interruzione delle lezioni e l assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell ingresso, nonché il servizio mensa e vigilanza minori, per cui n.1 unità di personale ogni plesso non potrà partecipare all assemblea. L individuazione del personale obbligato al servizio tiene conto di eventuali disponibilità; in caso di mancata disponibilità si procede al sorteggio, attuando di seguito la rotazione. 5. E compito dell ufficio di segreteria conteggiare il monte ore individuale ed avvertire il lavoratore quando il monte ore stesso è esaurito. 10

11 Art. 13 Forme di consultazione 1. Prima della sottoscrizione del Contratto Integrativo, la RSU può indire un assemblea per consultare i lavoratori. Inoltre può indire il referendum tra tutti i lavoratori dell istituto. 2. Le modalità per lo svolgimento del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo. Art. 14 Permessi sindacali 1. La RSU ha diritto complessivamente a trenta minuti di permesso per ciascuno dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio nell Istituto, esclusi i supplenti annuali e i docenti di religione non di ruolo. 2. I permessi spettano alla RSU per attività sindacale e sono gestiti autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito alla stessa RSU e a seconda delle esigenze dei singoli componenti. 3. Per l utilizzo dei permessi va comunque avvertita l Amministrazione Scolastica almeno tre giorni prima della fruizione del permesso sindacale. L Ufficio di segreteria quantifica le ore utilizzate e verifica che il monte ore non venga superato. 4. Oltre i permessi di cui al comma 1., la RSU può usufruire di altri permessi retribuiti nei seguenti casi: permessi per attività sindacale richiesti dal sindacato se è dirigente di un sindacato rappresentativo; permessi per le riunioni, se fa parte di organismi sindacali; 40 ore di permesso all anno se è rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RSL). 5. I componenti la RSU possono utilizzare anche permessi non retribuiti, che devono essere usufruiti per l intera giornata. Art. 15 Sciopero 1. Sulla base dei dati conoscitivi disponibili il Dirigente Scolastico valuterà l entità della riduzione del servizio scolastico e comunicherà le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie ed al personale. 2. Durante gli scioperi si renderà necessaria la presenza a scuola prima dell inizio delle lezioni di tutto il personale non aderente allo sciopero per organizzare il servizio scolastico con gli adeguamenti necessari, nel rispetto del numero di ore previsto per ogni singolo docente. 3. Il D.S., al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, valutate le necessità derivanti dalla collocazione del servizio e dalla organizzazione dello stesso, individua i seguenti contingenti necessari ad assicurare le prestazioni indicate nell art. 1 A.I.N. Per garantire l effettuazione degli scrutini e delle valutazioni: n 1 assistente amministrativo e n 1 collaboratore scolastico. Per garantire lo svolgimento degli esami finali: n 1 assistente amministrativo e n 1 collaboratore scolastico. Per garantire la vigilanza sui minori durante il servizio di refezione scolastica, ove tale servizio sia eccezionalmente mantenuto: n 1 collaboratore scolastico per ogni plesso sede di servizio mensa. Per il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato nel caso previsto dall Accordo Integrativo: il responsabile amministrativo, n 1 assistente amministrativo e n 1 collaboratore scolastico. 11

12 4. Il DSGA comunica al personale interessato ed espone all albo della scuola l ordine di servizio con i nominativi del personale obbligato ad assicurare i servizi minimi. 5. Nell individuazione del personale da obbligare, il DSGA indicherà in primo luogo i lavoratori che abbiano espresso il loro consenso (da acquisire comunque in forma scritta) successivamente effettuerà un sorteggio escludendo dal medesimo coloro che fossero già stati obbligati al servizio in occasioni precedenti. TITOLO TERZO PERSONALE DOCENTE Capo I Organizzazione del lavoro Art. 16 Assegnazione dei docenti ai plessi o classi Il Primo Circolo Didattico, attualmente è articolato su tre plessi: uno comprende la scuola dell infanzia e gli altri due la scuola primaria, quindi ci sono due plessi distaccati e i docenti sono assegnati al plesso secondo i seguenti criteri: 1. disponibilità 2. continuità 3. graduatoria interna Lo spostamento di un docente da un plesso all altro avverrà solo su posti resisi vacanti per trasferimento o pensionamento e si terrà conto, prima: a) delle richieste dei docenti titolari della scuola b) dei docenti assegnati (utilizzazioni/incarichi) c) docenti nominati dal D.S. d) punteggio (graduatoria) in caso di parità e) in caso di parità di punteggio si opterà per offrire opportunità di scelta alla docente più anziana Art. 17 Utilizzazione dei docenti in rapporto al POF 1. Ad ogni docente sono assegnati insegnamenti o attività sia della quota nazionale del curricolo che di quella della scuola. 2. Il Dirigente Scolastico assegna le cattedre, i posti e le attività, tenendo conto dei criteri indicati nella contrattazione d Istituto, nonché delle diverse professionalità presenti nella scuola e delle disponibilità espresse dai singoli docenti. I criteri adottati saranno: Disponibilità personale Competenze e/o titoli specifici A parità di condizioni: Il docente con il minor numero di incarichi ricoperti 12

13 TITOLO TERZO PERSONALE DOCENTE Art. 18 Orario di insegnamento Capo II Orario di lavoro 1. L orario di lavoro viene definito su base settimanale e si articola su cinque giorni per le insegnanti della scuola DELL INFANZIA e su cinque giorni per i docenti della scuola PRIMARIA. 2. Gli impegni pomeridiani saranno equamente suddivisi tra tutti i docenti, tenendo conto della collocazione oraria delle attività e degli insegnamenti nell arco della giornata. 3. L orario di lavoro è continuativo e, di norma, si eviterà di prevedere più di due interruzioni orarie nell arco della settimana; tali interruzioni possono essere utilizzate per l effettuazione delle ore eccedenti l orario d obbligo, di cui all art.21. Art. 19 Attività funzionali all insegnamento L orario individuale di lavoro di ogni docente comprende l orario di insegnamento e l orario delle seguenti attività di carattere collegiale: Collegio dei docenti, programmazione delle attività dei consigli d interclasse e di intersezione e informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini quadrimestrali e finali, oltrechè dei colloqui bimestrali, per un totale di 40 ore annue. La somma massima delle ore di insegnamento e di attività funzionale all insegnamento, obbligatorie ed aggiuntive non può superare le 10 ore quotidiane. Art. 20 Orario giornaliero 1. Non possono essere previste più di cinque ore consecutive di insegnamento salva espressa richiesta da parte dell interessata e comunque non per oltre 1 ora. 2. Nel caso sia necessario impegnare i docenti in attività di insegnamento sia di mattino che di pomeriggio nell arco della stessa giornata, non si possono comunque superare le sei ore giornaliere; va prevista almeno un ora di intervallo nel caso che nell orario non sia compresa la mensa 3. Non si possono in ogni caso superare le nove ore di impegno giornaliero, considerando tutte le attività. 4. Ogni docente può mettere a disposizione fino a sei ore settimanali per l effettuazione di ore eccedenti l orario d obbligo per attività aggiuntive. Art. 21 Sostituzione dei docenti assenti. 1. Ogni docente può mettere a disposizione ore per la sostituzione dei colleghi assenti. 2. La disponibilità va dichiarata all inizio dell anno scolastico e indicata nel quadro orario settimanale. 3. In riferimento alla disponibilità della 1 ora di lezione la medesima viene intesa secondo i seguenti criteri: presenza fisica sul posto di lavoro, indipendentemente dall utilizzazione, con permanenza minima di 15 minuti. Il compenso per disponibilità, in caso di utilizzazione del docente per sostituzione, non va ad aggiungersi alla retribuzione oraria prevista per le ore effettivamente prestate. Per detta disponibilità verrà corrisposto un compenso forfetario proporzionale alla quantità delle disponibilità rese che saranno calcolate in misura di 30 minuti per le prime ore e 15 minuti per le ultime ore. 13

14 4. E prevista la possibilità di offrire anche occasionalmente la propria disponibilità in casi di particolari esigenze di servizio e di recuperare tali ore su richiesta del personale e senza arrecare danno all amministrazione e all organizzazione scolastica. 5. Le sostituzioni vengono disposte dal Dirigente scolastico secondo i seguenti criteri, in ordine di priorità: a) Recupero permessi brevi; b) Il docente in contemporaneità e contitolare della classe in cui è assente il docente; c) Il docente in contemporaneità con il minor numero di sostituzioni effettuate; ( l organizzazione delle ore di sostituzione è reso pubblico in sala docenti); d) Il docente di sostegno contitolare della classe, purchè sia assente l alunno diversamente abile e/o la contemporanea sostituzione alla classe non sia di particolare disagio per l alunno (circ. CSA Napoli n 202). La sostituzione del docente di sostegno, in presenza dell alunno, non può superare la metà dell orario giornaliero che lo vede impegnato nella classe in cui se ne profila la necessità. In assenza dell alunno il docente sarà impegnato nella classe in cui è contitolare, nel rispetto dell orario di servizio.il docente di sostegno può, inoltre, essere impegnato in classi di non contitolarità solo in assenza dell alunno diversamente abile e nei casi in cui vi sia totale assenza di personale disponibile. e) Ore eccedenti, su reperibilità concessa dagli interessati. 6. Una volta esauriti i criteri suddetti il Dirigente interviene con proprio ordine di servizio, che va emanato all inizio delle lezioni. 7. Distribuzione degli alunni nelle classi parallele e non, osservando la normativa vigente sulla sicurezza, evitando eccessiva presenza contemporanea di alunni in una sola aula. TITOLO TERZO Personale Docente/ Norme comuni Capo III Art 24- Ferie / Permessi retribuiti / Permessi brevi 1. Relativamente alle ferie la materia è regolamentata dall art. 13 e dall art. 19 del CCNL rispettivamente per il personale a tempo indeterminato e per quello a tempo determinato. a) Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche. b) La fruizione di ferie in periodi di non sospensione dell attività didattica è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative ed è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall art.15, comma 2 (art.13, comma 9). c) La richiesta di ferie va presentata con almeno tre giorni d anticipo e l eventuale diniego del D.S. deve pervenire in tempi brevi. Non è richiesta alcuna motivazione o documentazione a meno che non si tratti di ferie richieste sulla base di quanto disposto dall art. 15 comma 2 per i tre giorni di permesso retribuito per motivi personali e familiari. 14

15 2. Per i permessi retribuiti la materia è regolamentata dall art. 15 del CCNL. d) Il dipendente della scuola con contratto a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione a permessi retribuiti. La documentazione può essere presentata insieme alla richiesta o al rientro e può essere sostituita da autocertificazione nel rispetto della normativa vigente sulla privacy propria o di eventuali terzi coinvolti. Il D.S. non può opporre rifiuti motivandoli con esigenze di servizio, ma solo per superamento dei limiti previsti. Detti permessi devono essere, di norma, richiesti con almeno tre giorni di anticipo fatti salvi casi di urgenza imprevista. 3) Il personale, inoltre, può fruire, a domanda e per esigenze personali o familiari, di permessi orari secondo quanto previsto dall art. 16 del CCNL. e) I permessi brevi, di durata non superiore alla metà dell orario giornaliero, e non superiori a 2 ore, sono autorizzati dal D.S. f) I permessi complessivamente concessi non possono eccedere in un anno le 25 ore per i docenti della scuola dell infanzia, le 24 ore per i docenti della scuola primaria. g) Non è necessario documentare la richiesta e, salvo casi eccezionali, vanno richiesti almeno due giorni lavorativi prima. i)le ore di permesso vanno recuperate nei due mesi successivi secondo le esigenze della scuola e con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso. l) Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente l Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate. m) L attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio. Art. 25- Accesso agli uffici Il lavoratore ha diritto ad accedere agli uffici di segreteria dell istituzione scolastica negli orari stabiliti, che il DSGA avrà cura di far rispettare rigorosamente, per non creare confusione e distrazione agli assistenti amministrativi. Il D.S. si impegna a facilitare l accesso agli uffici e a comunicare tempestivamente modifiche degli orari. Art. 26- Visione degli atti Il lavoratore ha diritto alla visione di tutti gli atti dell istituzione scolastica che non siano soggetti a protocollo riservato e che siano pertinenti con l esercizio di un legittimo interesse. La presa visione deve essere resa possibile prima che siano adottati atti che possano nuocere agli interessi del richiedente. Art. 27- Criteri per la fruizione dei permessi per l aggiornamento La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità (art

16 CCNL 2003). Viene data priorità alle richieste di partecipazione a corsi di aggiornamento accreditati dal Miur e/o che abbiano una ricaduta sulla comunità scolastica e sull utenza e con priorità per coloro che dichiarano una non volontà di mobilità per almeno un minimo di 3 anni. Per la fruizione dei permessi per l aggiornamento sarà applicata la rotazione dei docenti seguita da sorteggio nel caso di più richiedenti. Art. 28- Sostituzione del Dirigente assente In caso di assenza o di impedimento del Dirigente Scolastico gli obblighi scolastici saranno espletati in ordine dal vicario, da un collaboratore designato dallo stesso Dirigente secondo le specifiche emergenze. Art. 29- Clausola di salvaguardia 1. Le somme destinate ai beneficiari dell art. 7, momentaneamente sospese, ma riconosciute in questo tavolo di trattativa, qual ora venissero riassegnate ai destinatari, si procederà alla nuova ripartizione tra il personale ATA. 2. Resta salvo il diritto, per le OO.SS., di adire eventualmente le vie legali nelle sedi giudiziarie ritenute opportune per garantire l applicazione dell art. 28 L. 300/70 avente per oggetto la repressione della condotta antisindacale. TITOLO QUARTO Art. 30 Atti preliminari PERSONALE ATA Capo I Norme generali 1. All inizio di ogni anno scolastico e comunque prima dell inizio delle lezioni, nel rispetto delle finalità e degli obiettivi della scuola contenuti nel POF, deliberato dal Consiglio di Circolo, e delle attività ivi previste: Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi formula una proposta di piano annuale delle attività contenente la ripartizione delle mansioni tra il personale in organico, organizzazione dei turni e degli orari e la necessità di ore eccedenti. Il Dirigente Scolastico e il D.S.G.A. consultano il personale in un apposita riunione in orario di lavoro Il DSGA individua il personale a cui assegnare le mansioni, i turni e gli orari, sulla base dei criteri indicati nel presente contratto e disporrà l organizzazione del lavoro con lettere di incarico individuali, contenenti gli impegni da svolgere per tutto l anno scolastico. Il Dirigente Scolastico stabilisce quante unità di personale assegnare alle diverse sedi, tenendo conto della suddivisione dei settori di lavoro per le diverse professionalità All albo della scuola sarà esposto un prospetto analitico con l indicazione di mansioni, turni e orari assegnati a ciascuna unità di personale. Copia del prospetto sarà consegnato ai delegati sindacali che sottoscrivono il presente contratto. 16

17 Art. 31 Organizzazione del lavoro TITOLO QUARTO PERSONALE ATA Capo II Organizzazione del lavoro 1. L art. 47 del CCNL ha previsto che i compiti del personale ATA siano costituiti: a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall area di appartenenza; b) da incarichi specifici che, nei limiti della disponibilità e nell ambito dei profili professionali, comportano l assunzione di responsabilità ulteriori e dallo svolgimento di compiti di particolare impegno, necessari per la realizzazione del piano dell offerta formativa. c) Premesso che per l anno scolastico in corso, la posizione dell art. 7 I e II posizione è in attesa di ulteriori chiarimenti da parte dell Amministrazione, si procederà ad assegnare parte del finanziamento a coloro che risultano già beneficiari del predetto art Per quanto riguarda gli incarichi specifici l attribuzione è effettuata dal Dirigente Scolastico, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione d istituto nell ambito del piano delle attività: Professionalità specifica adeguata all incarico da ricoprire; Competenze e titoli specifici; Disponibilità degli interessati. 3. Esse verranno particolarmente finalizzate per l area A (collaboratori scolastici) per l assolvimento di compiti legati all assistenza alla persona, all assistenza all handicap, al pronto soccorso e alla sicurezza; per l area B2 (assistenti amministrativi) per la collaborazione sul versante amministrativo di progetti didattici, per il coordinamento di attività di innovazione tecnologica oltreché a compiti legati alla sicurezza. Ai collaboratori beneficiari dell art.7 sarà assegnata sede e compiti da svolgere tenendo conto dei seguenti criteri: CCNL del 7/12/05 Competenze e titoli specifici Disponibilità personale Collocazione in graduatoria tenendo conto dell ultima posizione Art. 32 Assegnazione ai plessi 1. L assegnazione alle diverse sedi avviene all inizio di ogni anno scolastico, prima dell inizio delle lezioni e dura di norma per tutto l anno, secondo le modalità ed i criteri sottoindicati: Disponibilità degli interessati Competenze accertate nel ricoprire incarichi previsti dall organizzazione scolastica A parità si procederà per: Anzianità di servizio 2. Nell attribuzione del personale ai plessi si cercherà di non far coincidere più personale che gode delle precedenze previste dal CCNL e dell art.33 Legge

18 Art. 33 Settori di lavoro 1. I settori saranno definiti in modo tale da assicurare un equa ripartizione del lavoro tra le diverse unità di personale della stessa qualifica. L assegnazione ai settori vale di norma per l intero anno scolastico, salvo esigenze sopraggiunte e motivate. TITOLO QUARTO PERSONALE ATA Capo III Orario di lavoro (riferimenti Artt del C.C.N.L.2003) Art. 34 Orario ordinario di lavoro 1. L orario di lavoro viene di norma stabilito per l intero anno scolastico. L orario è di 36 ore, suddivise in 6 ore continuative, di norma antimeridiane. 2. Nella definizione dell orario si tiene conto sia delle esigenze dei lavoratori che delle necessità di servizio 3. L orario normale deve assicurare, per quanto possibile, la copertura di tutte le attività didattiche previste dal curricolo obbligatorio, comprensivo della quota nazionale e di quella definita dalla scuola, e di tutte le riunioni degli OO.CC. Art. 35 Definizione dei turni ed orari 1. L orario di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore. Le ore di servizio pomeridiano prestate a completamento dell orario dell obbligo devono, di norma, essere programmate per almeno 3 ore consecutive, secondo le esigenze di funzionamento dell Istituzione Scolastica. 2. Chiusure prefestive: nei soli periodi in cui sono sospese le attività didattiche, tenuto conto delle esigenze dell utenza e delle situazioni locali, si può decidere la chiusura prefestiva dell Istituzione Scolastica. Il recupero dell attività lavorativa non prestata deve essere effettuato entro il 31 agosto di ogni anno. La chiusura prefestiva è disposta dal Dirigente Scolastico con delibera del consiglio di Circolo; il relativo provvedimento dovrà essere pubblicato all albo della scuola con tempestività e dovrà essere comunicato al Dirigente scolastico provinciale. 3. Flessibilità organizzativa: consiste nelle prestazioni connesse alla turnazione e a particolari forme di flessibilità dell'orario, alla sua intensificazione mediante una diversa scansione dell'ora di lavoro e all'ampliamento del funzionamento dell'attività scolastica, previste nel regolamento sull'autonomia scolastica e nei decreti ministeriali che ne prevedono la sperimentazione. Riguarda inoltre le attività che comunque derivano dall'adozione delle forme di flessibilità previste dagli artt. 4 e 5 del DPR n Turnazioni: Si potrà fare ricorso alla turnazione soltanto nel caso in cui le altre forme di organizzazione dell orario di lavoro non siano sufficienti a garantire la copertura delle esigenze di servizio. Il personale svolgerà turni di lavoro, nei pomeriggi dei giorni da lunedì a venerdì, secondo un piano predisposto all inizio di ogni anno scolastico. Il D.S.G.A. su richiesta preventiva degli interessati, almeno 24 ore prima, può autorizzare il cambio di turno. Il DSGA dispone lo svolgimento della turnazione identificando il personale addetto e fissando il periodo della turnazione. 18

19 I turni lavorativi stabiliti non potranno essere modificati se non per esigenze inderogabili o dopo un nuovo accordo con le R.S.U. In caso di assenza per qualsiasi causa, il personale con servizio da svolgere su cinque giorni, mantiene comunque l orario prefissato. Art. 36 Sostituzione colleghi Assistenti amministrativi: in caso di assenza di un collega, la sostituzione verrà effettuata preferibilmente da persone della stessa area e in caso di necessità (assenze prolungate, scadenze, particolari esigenze di servizio ) con personale di altri settori con riconoscimento di compenso aggiuntivo, riconosciuto quale intensificazione di lavoro. Collaboratori scolastici: in caso di assenza di un collega, la sostituzione verrà svolta preferibilmente dai colleghi del plesso in cui il collaboratore scolastico è inserito, previo riconoscimento economico di 1 ora. Qualora ciò non sia possibile la sostituzione verrà affidata ad un collaboratore scolastico in servizio presso altro plesso, in base al criterio della disponibilità, raggiungibilità e/o viciniorità. Art. 37 Permessi brevi 1. I permessi di uscita, di durata non superiore alla metà dell orario giornaliero, sono autorizzati dal Direttore SGA. purchè sia garantito il numero minimo di personale in servizio 2. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell a.s. 3. La mancata concessione deve essere motivata per iscritto. 4. Salvo motivi imprevedibili e improvvisi, i permessi andranno chiesti all inizio del turno di servizio e verranno concessi in relazione alle esigenze di servizio secondo l ordine di arrivo della richiesta. 5. I permessi andranno recuperati entro due mesi, dopo aver concordato con l amministrazione le modalità del recupero. 6. I permessi saltuari ed occasionali per motivi di salute, documentati con certificato medico, valutati caso per caso, non saranno soggetti a recupero considerato che il dipendente limita l assenza al periodo strettamente necessario per ridurre al massimo la propria assenza e il conseguente disagio per l Amm.ne 7. Le ore di lavoro straordinario non preventivabili (Consigli di interclasse, Consiglio di Istituto, ecc.) dovranno comunque essere preventivamente autorizzate dal DSGA d intesa col DS. Art Ritardi 1. Si intende per ritardo l eccezionale posticipazione dell orario di servizio del dipendente non superiore a 30 minuti. 2. Il ritardo deve essere recuperato o nella stessa giornata o entro l ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato, previo accordo con il DSGA. Art. 39 Modalità per la fruizione delle ferie per il personale A.T.A. 1. I giorni di ferie previsti per il personale A.T.A. e spettanti per ogni anno scolastico possono essere goduti anche, in modo frazionato, compatibilmente con le esigenze di organizzazione del servizio. 19

20 2. Le ferie spettanti, per ogni anno scolastico, debbono essere godute possibilmente entro il 31 agosto, con possibilità di usufruire di un eventuale residuo entro il 30 aprile dell anno scolastico successivo. 3. La richiesta di fruizione di brevi periodi di ferie deve essere effettuata, di norma, con almeno quindici giorni di anticipo. I giorni di ferie possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio. La mancata concessione deve essere motivata. 4. Le ferie estive, di almeno 15 giorni lavorativi consecutivi, devono essere fruite nel periodo dal 1 luglio al 31 agosto. La richiesta dovrà essere effettuata entro il mese di marzo di ogni anno, con risposta da parte dell amministrazione entro il 30 aprile. A tal fine viene predisposto un piano annuale per le ferie. 5. Il personale a tempo determinato usufruirà dei giorni di ferie e dei crediti di lavoro maturati in ogni anno scolastico possibilmente entro la risoluzione del contratto. 6. L eventuale mancata concessione delle ferie nei periodi richiesti deve essere motivata entro i termini sopra stabiliti. La mancata risposta negativa entro i termini sopra indicati equivale all accoglimento dell istanza. Art. 40 Banca delle ore 1. Ogni lavoratore, che lo chiede, può essere titolare di un conto ore di lavoro che può essere alimentato da crediti, costituiti da ore aggiuntive per supplenza o altro, di cui il lavoratore non chiede il compenso. Il credito può essere utilizzato a richiesta dal lavoratore per permessi brevi, fatte salve le esigenze di funzionamento della scuola, per recuperare eventuali ritardi, per ferie. 2. Per ogni anno scolastico la banca ore può essere alimentata fino a un massimo di 36 ore. 3. I crediti devono essere recuperati entro tre mesi dalla loro costituzione, comunque, non oltre il 31 Maggio di ogni anno. Art. 41 Orario Straordinario di lavoro TITOLO V PERSONALE ATA Organizzazione del lavoro del personale ATA e criteri di individuazione per attività retribuite col Fondo di Istituto 1. l orario normale di lavoro del personale ATA è in funzione delle attività curriculari ed extracurriculari, per una copertura antimeridiana e pomeridiana: Gli assistenti amministrativi osserveranno l orario settimanale di 36 ore su 5 giorni adottando forme diverse di articolazione del servizio (ingresso/uscita) nell ambito dell orario di apertura dell Ufficio di segreteria, 8,00/14,00-17,15 prevedendo uno spacco di 30 minuti nell orario di lavoro prolungato; a rotazione 1 amministrativo avrà l orario articolato diversamente dalle 7,45 alle 14,00 come da tabella allegata. I Collaboratori scolastici della scuola primaria in numero di 4 collaboratori osserveranno l orario antimeridiano: dalle ore 7,30 alle ore 14,15; i restanti collaboratori osserveranno l orario dalle ore 7,45 alle ore 17,15 con uno spacco di 30 minuti nell orario di lavoro prolungato. Per i collaboratori della scuola dell infanzia verranno osservati due diversi orari: 8,10-15,22 e 9,00-16, avuto riguardo delle esigenze di servizio, è possibile adottare forme articolate di prestazione del lavoro da parte del personale ATA. 20

21 3. l utilizzazione a lungo termine in altro plesso di personale ATA può aver luogo in forma programmata, quando sia indispensabile non assicurare diversamente l erogazione ordinaria del servizio scolastico ed in ossequio dell art.31 del presente contratto; 4. l eventuale utilizzazione temporanea di personale ATA in altro plesso può essere senz altro adottata dal Dirigente Scolastico, su conforme parere del DSGA, qualora l esiguità del personale in servizio nel plesso di destinazione possa pregiudicare l erogazione del servizio o la regolare tenuta igienica dei locali scolastici. 5. l utilizzazione di personale ATA in altro plesso, per un lungo periodo, rientra tra le forme di incentivazione da retribuire, attingendo al Fondo di Istituto. Tale incentivazione assumerà la forma di retribuzione oraria per attività aggiuntive ovvero quella di retribuzione forfetaria. 6. le prestazioni eccedenti il normale orario di servizio settimanale sono retribuite con ricorso al Fondo di Istituto. A richiesta del personale interessato l eccedente prestazione oraria resa può essere recuperata sotto forma di corrispettivo riposo compensativo, avendo riguardo alle esigenze di servizio e senza che il recupero dia luogo ad altra prestazione eccedente di altro personale. I criteri per l assegnazione del fondo d istituto ai collaboratori scolastici saranno i seguenti: a) coinvolgimento di tutto il personale, tenendo conto della disponibilità data da ciascuno; b) assegnazione equilibrata delle ore in rapporto alle collaborazioni ed ai progetti. I criteri per l assegnazione del fondo d istituto agli assistenti amministrativi saranno i seguenti: a) coinvolgimento di tutto il personale, tenendo conto della disponibilità data e delle competenze di ognuno; b) assegnazione equilibrata delle ore in rapporto alle collaborazioni ed ai progetti; c).l avvenuta assegnazione del progetto affidato comporta per l assistente amministrativo il completamento del lavoro da doversi assegnare. d).prestazioni aggiuntive del personale ATA svolte all interno dell orario obbligatorio di servizio che richiedono un intensificazione del lavoro, per l attività lavorativa in periodi cruciali dell anno scolastico, per la collaborazione svolta nelle attività di istituto per la piena realizzazione del POF, per attività lavorativa svolta (oltre al proprio) anche per il personale assente o per vacanza di posto; in questo caso la retribuzione ha carattere forfetario; 7. l attribuzione degli incarichi specifici relativi ai profili professionali di assistente amministrativo e collaboratore scolastico, di cui al CCNL 24/7/2003, art. 47, che comportano l assunzione di ulteriori responsabilità e lo svolgimento di compiti di particolari responsabilità necessari per la realizzazione del POF, avviene attraverso l emanazione di un decreto del Dirigente Scolastico, per i collaboratori scolastici, e sulla base dei criteri concordati con le RSU, per gli assistenti amministrativi. L assegnazione avverrà mediante i seguenti criteri : a. attestato di partecipazione a corsi specifici di assistenza ai disabili e/o primo soccorso, organizzati da enti pubblici; b. eventuali attività certificate e con retribuzione ai sensi degli artt. 54, lett. b e 71 del CCNL INCARICHI SPECIFICI: Per l assegnazione degli incarichi specifici l importo lordo dipendente disponibile è pari a 1044,46 21

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