Composizione della crisi da sovraindebitamento. L istituto in rapporto alle procedure concorsuali *

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Composizione della crisi da sovraindebitamento. L istituto in rapporto alle procedure concorsuali *"

Transcript

1 Composizione della crisi da sovraindebitamento. L istituto in rapporto alle procedure concorsuali * Domenico Benincasa Dottore di Ricerca in diritto commerciale comparato ed uniforme presso la Sapienza Università di Roma con la legge 27 gennaio 2012, n. 3, di un «procedimento per la composizione delle crisi da 1.L introduzione, sovraindebitamento», oltre a costituire una novità assoluta all interno del panorama normativo italiano 1, rappresenta l esito (non ancora definitivo, per quanto appresso si avrà modo di esporre) dei vari tentativi, susseguitisi nel tempo 2, di adeguare l impianto normativo alle attuali ragioni dell economia ed, in particolare, alle evidenti esigenze di elaborazione di una normativa di sistema volta a disciplinare un fenomeno che ha assunto, oggi, portata e risvolti economico-sociali forse paragonabili, per certi aspetti, a quelli presenti in altri Paesi europei 3 al cui interno, già da tempo, era stata elaborata una disciplina per fronteggiare il fenomeno del sovraindebitamento. L attuale crisi economica, invero, ha messo ulteriormente in luce la necessità di affiancare, a quelle cc.dd. strategie regolatorie ex ante 4, volte a prevenire od a contenere il processo di indebitamento delle famiglie, una disciplina organica, e non solo settoriale e provvisoria 5, per il superamento della sua successiva fase patologica. A ciò si aggiungeva, specie a seguito della riforma della legge fallimentare ed, in particolare, della riformulazione dell art. 1 l.fall. e delle soglie di fallibilità in esso previste, la necessità e l opportunità di consentire al piccolo imprenditore di pervenire ad una soluzione concordata della crisi che agevolasse una reintroduzione attiva all interno del ciclo economico-produttivo, necessità alla quale il legislatore ha dato risposta estendendo anche a questa categoria la disciplina di composizione della crisi da sovraindebitamento. Se, peraltro, a livello di impostazione di fondo, è sulla previsione di un unica procedura per le insolvenze civili e commerciali che sono state manifestate le principali perplessità da parte della dottrina 6 la quale ritiene difficilmente assimilabili, dal punto di vista qualitativo, l insolvenza civile e del piccolo imprenditore, la disamina più specifica dell impianto normativo de quo ha stimolato, tra i rilievi più critici, quello per cui la disciplina apprestata dal legislatore risulterebbe caratterizzata da una commistione, talvolta confusa, talaltra addirittura inspiegabile, di elementi tratti sia dalla figura degli accordi di ristrutturazione dei debiti, sia dalle diverse figure di concordato 7. È proprio muovendo da tale incipit che appare opportuna una disamina della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento riferita alle disposizioni che ne consentano una comparazione con gli istituti già disciplinati dalla legge fallimentare e che con essa presentino maggiori affinità. E ciò, sia per tentare di ricavare soluzioni dotate di organicità, per quei profili e per quegli aspetti che la semplice lettura della legge n. 3/2012 da sola non consente e per le quali appare necessario un riferimento alle norme che, già presenti nell ordinamento concorsuale, appaiano funzionali a tale scopo, sia per valutare se le scelte operate dal legislatore con la legge in questione siano, in relazione alla materia con essa disciplinata, più o meno efficaci ed adeguate, comunque, alla complessità della stessa. Al riguardo, tuttavia, le prime disposizioni, che prescindono sia dalla disciplina degli accordi ex art. 182-bis l.fall. che da quella del concordato fallimentare o preventivo, sono quelle contenenti la disciplina della esdebitazione (artt. 142 e ss., l.fall.). Infatti, proprio dalla innovativa introduzione, all interno della legge fallimentare, di un istituto in grado di consentire la liberazione del debitore fallito da tutti i suoi debiti pregressi rimasti insoddisfatti ha tratto nuova linfa il dibattito dottrinario relativo alla opportunità, o meno, di consentire anche al debitore non assoggettabile a fallimento la possibilità di accedere al c.d. fresh start 8. Ebbene, alcuni degli iniziali progetti di legge che avevano accompagnato l iter di riforma della legge fallimentare sembravano orientati nel senso dell introduzione, sotto il profilo dei presupposti soggettivi di accesso, di una nuova procedura concorsuale di natura liquidatoria, seppure velocizzata e semplificata, alla quale potessero fare ricorso il consumatore e gli imprenditori sotto soglia ai sensi dell art. 1, l.fall. 9. E, però, la soluzione infine adottata dal legislatore è apparsa non soltanto meno efficace e completa di quella adottata dagli altri legislatori europei, ma anche eccessivamente timida rispetto agli originari obiettivi, proprio perché, lungi peraltro dall introdurre un istituto od un meccanismo congegnato come l esdebitazione, la legge n. 3/2012 non permette, come si vedrà, una liberazione dai propri debiti se non quando il debitore proponente avrà adempiuto le proprie obbligazioni nei nuovi termini previsti dall accordo delineato dalla summenzionata legge, accordo che, quindi, tende a facilitare la sistemazione dei rapporti obbligatori ma non è in grado di incidere se non in modo limitato sulle eventuali iniziative dei singoli creditori non interessati o coinvolti da qualsivoglia piano di rientro 10. A tal riguardo, è opportuno evidenziare che, proprio al fine di risolvere alcuni dei principali profili di criticità, più volte rilevati in dottrina, è già in cantiere un nuovo disegno di legge in 10

2 materia di sovraindebitamento, approvato, lo scorso mese di marzo, dal Consiglio dei Ministri 11, e del quale sono ancora incerti i tempi del relativo iter attuativo. 2. Con riferimento agli aspetti più specifici del tema proposto, secondo la surrichiamata chiave di lettura tesa ad un confronto tra l impianto normativo attuale per la composizione della crisi da sovraindebitamento e gli istituti della legge fallimentare dai quali il legislatore sembra avere tratto ispirazione, già dalla lettura delle norme iniziali della legge in questione, ossia dell art. 7 e dell art. 8, appare facile comprendere come la procedura da essa contemplata non sia direttamente riconducibile ad alcuno degli istituti alternativi a quello meramente liquidatorio delineati dal legislatore della riforma fallimentare. Il primo co. dell art. 7 prevede che il debitore sovraindebitato può proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all accordo stesso, compreso l integrale pagamento dei creditori privilegiati che non abbiano rinunciato al relativo titolo 12. È evidente, qui, la quasi piena assimilabilità di tale disposizione a quella dell art. 182-bis l.fall.: in primo luogo, per il pagamento integrale dei creditori estranei e per l accordo che può svilupparsi e sostanziarsi in qualsiasi forma 13. È chiaro, quindi, che la libertà del debitore potrà essere, nelle forme e nella sostanza degli accordi, quanto più estesa possibile (dilazioni nel pagamento, decurtazioni, cessioni di credito, peraltro espressamente previste), purchè tale libertà negoziale risulti fornita della liceità e della tutelabilità degli interessi sottesi proprie del diritto contrattuale. È del tutto irrilevante, invece, e anche qui è sufficiente un rinvio alle conclusioni già raggiunte ed affermatesi con riguardo agli accordi di ristrutturazione, la finalità recuperatoria dell economicità dell attività aziendale, apparendo sufficiente quella della ristrutturazione della debitoria. Subito dopo, però, l art. 8 contiene una indicazione, quella secondo cui la proposta di accordo deve prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti, che evoca quella della disciplina dei concordati, organizzabili, appunto, secondo una libera proposta ai creditori, ex art. 124 e 160 l.fall., la quale si sostanzia, quindi, più che sul concetto negoziale di accordo, su quello di piano 14. Già si è avuto modo di anticipare che, sul rilievo che il piano ripeta una natura non giuridica ma aziendale, possono essere ravvisate diverse discrasie in ordine alla scelta del legislatore di uniformare una situazione di crisi e di sovraindebitamento che, riferita all imprenditore non fallibile e al consumatore non imprenditore, rischia di essere la più lontana possibile, in considerazione della dinamicità e della staticità dei rispettivi patrimoni di queste due figure e delle loro diverse, aziendali o reddituali, prospettive pianificatorie. Al riguardo appare utile una prima notazione, che assumerà rilievo nel prosieguo, e cioè che l accordo è solo una componente che si sviluppa e si completa attraverso una proposta che, al momento della sua formulazione e del suo deposito, è ancora, soltanto, in itinere. Sul punto appaiono evidenti le differenze con gli accordi ex 182-bis l.f., i quali vedono nel deposito in tribunale e nell iscrizione nel registro delle imprese il momento di sbarramento in cui le percentuali di adesione devono essere già state raggiunte e che, peraltro, in attesa dell eventuale omologazione, possono anche e soltanto aumentare. Nella nuova procedura, invece, non si richiede alcuna percentuale di adesione ai fini dell accesso, anche se al momento della proposizione sarà presumibile, affinchè la procedura avviata dal debitore civile possa avere qualche prospettiva di esito favorevole, che lo stesso abbia già intavolato trattative con i propri creditori. Nell ottica del legislatore, quindi, l accordo con i creditori, per la composizione della crisi, non segna l avvio della procedura, ma è, invece, l obiettivo di quest ultima. Lo strumento per il raggiungimento della composizione, insomma, è dato proprio dalla procedura definita e regolata dall art. 11 della legge in esame, che prevede, quale condizione per la successiva omologazione, l approvazione da parte di tanti creditori che siano titolari di almeno il 70% del complessivo ammontare dei debiti del ricorrente 15. La procedimentalizzazione di questa fase e la necessaria dichiarazione di voto favorevole alla proposta (da far pervenire all organismo di composizione) rappresentano, in questo senso, gli elementi più significativi ma, forse, anche gli unici in cui si riscontra una particolare somiglianza alla procedura di concordato preventivo. La precedente formulazione contenuta nel disegno di legge Centaro prevedeva, peraltro, che la mancata espressione della volontà dei creditori entro il termine fissato per la manifestazione del voto valesse quale consenso. Nella legge in commento, invece, in conformità alle regole che presiedono alla formazione del contratto, l accordo potrà dirsi raggiunto solo in presenza di consenso dei creditori manifestato per iscritto. A votare saranno chiamati tutti i creditori, e, quindi, sia quelli già aderenti all accordo rectius, coloro che abbiano già espresso, più o meno formalmente, una loro volontà adesiva al piano ed alla proposta che quelli non ancora aderenti. Con riferimento a questi ultimi, sebbene per essi il pagamento debba riguardare l intero credito alle regolari scadenze (salva l eventuale moratoria di un anno dall omologazione, ai sensi dell art. 8) 16, non vale, anche perché non richiamato, il disposto di cui all art. 177 primo e secondo co. l.fall., secondo cui ai fini del computo delle maggioranze sono calcolati solo i creditori chirografari o quelli per i quali sia comunque previsto un pagamento falcidiato rispetto al valore della garanzia 17. Con riferimento ai creditori aderenti, sembra che la legge non contempli una manifestazione del voto anticipata al momento in cui l accordo sia già stato individualmente e singolarmente raggiunto. Invero, la necessità di manifestazione espressa del voto da far 11

3 pervenire all organismo di composizione della crisi dopo l avvio della procedura sembra potersi desumere anche dal fatto che, come previsto dall art. 11, secondo co., potrebbe presentarsi l eventualità che la proposta, dal momento del deposito della domanda al momento dell udienza fissata dal giudice per la votazione, sia modificata (ed una adesione espressa ad una originaria proposta non può valere come accettazione di una nuova proposta modificata) 18. Dunque, al superamento della soglia di approvazione si potrà pervenire mediante tre diversi scenari: (i) soglia raggiunta grazie al voto favorevole di tutti i creditori con i quali sia stata già pattuita una modalità diversa di pagamento (e che quindi chiameremmo creditori interni); (ii) soglia raggiunta grazie al voto favorevole di tutti i creditori per i quali non siano state previste modifiche rispetto all originario rapporto obbligatorio; (iii) soglia raggiunta, infine, e sembra questa l ipotesi destinata a verificarsi più spesso, grazie al voto congiunto di creditori interni e creditori la cui posizione sia rimasta intaccata. Ma v è un aspetto, di fondamentale importanza, che è necessario affrontare, sia perché dalla soluzione che se ne dà può derivare un regime più agevole e probabile di raggiungimento dell accordo, sia perché sullo stesso si è manifestato un profondo contrasto di opinioni, verosimilmente causato dall uso di una terminologia non del tutto corretta e rigorosa. Il legislatore, infatti, oltre ad indugiare sulla distinzione tra creditori aderenti e creditori estranei, mutuando tali figure dalle due categorie di soggetti degli accordi di ristrutturazione dei debiti, senza considerare però, che, in questa procedura, sono presenti le figure di creditori favorevoli o contrari con riferimento al momento della votazione, ingenera ambiguità interpretativa laddove fa ricorso al termine di accordo ed a quello di proposta, come se fossero interscambiabili. La questione verte specificamente sia sulla precisa individuazione dell ultimo momento in cui, per il debitore e per l organismo delegato a coadiuvarlo, diventa rilevante stabilire ed asseverare che il piano sia idoneo ad assicurare il pagamento dei creditori estranei, sia sulla concessione, o meno, al debitore, della possibilità di sottoporre alla votazione un piano che contempli un pagamento parziale o dilazionato ad un creditore rimasto estraneo a qualunque accordo o trattativa fino al momento della votazione. Alla soluzione più restrittiva 19 e, a mio avviso, meno condivisibile, si è pervenuti in considerazione del disposto letterale (i) del primo comma dell art. 7 della legge in commento, secondo cui il debitore può proporre un accordo di ristrutturazione sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei, compreso l integrale pagamento dei titolari di crediti assistiti da garanzia alla quale gli stessi non abbiano rinunciato, (ii) di quello dell art. 9, secondo cui, unitamente alla proposta, il debitore deve depositare anche l attestazione sulla fattibilità del piano, e (iii) di quello di cui al primo comma dell art. 10, a mente del quale il giudice può fissare l udienza con decreto solo se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 7 e 9. Se si accedesse a questa soluzione, però, si rischierebbe di pregiudicare l organicità e la sistematicità del procedimento regolato dalla legge e di tradire la ratio delle norme che attribuiscono un ruolo attivo agli organismi di composizione nel corso delle varie fasi in cui si sviluppa e si perfeziona l accordo. Riprova di ciò si trova nel già citato art. 11, primo comma, secondo cui, dopo il deposito e sino al momento dell adunanza per il voto, la proposta potrebbe essere eventualmente modificata. Ed è proprio in relazione a quest ultima che i creditori faranno pervenire il proprio assenso, tramite il voto favorevole all accordo. Per di più, l art. 12 prevede, al primo co., che se l accordo è raggiunto, l organismo di composizione trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi (che sono rappresentati dai voti favorevoli) e, decorso il termine per le eventuali contestazioni, trasmette la stessa relazione al giudice unitamente ad una attestazione definitiva di fattibilità del piano. Sembra allora più corretto ritenere che il debitore possa inizialmente prospettare, e sottoporre a successiva adesione, un piano che contempli il pagamento parziale di un creditore, definibile, sino al momento del voto, come creditore estraneo all accordo, ma che diventi, poi, esprimendo un voto favorevole in sede di adunanza, un creditore aderente all accordo (forse l espressione favorevole alla proposta sarebbe stata più chiarificatrice) 20. Allo stesso modo, il giudizio di idoneità dell accordo, così come definitivamente formatosi, al regolare pagamento dei creditori estranei sarà svolto al momento della omologazione. Dunque, il piano potrà fondarsi su una visione prospettica di quelle che saranno le manifestazioni di voto, le quali rappresenteranno, se espresse in senso favorevole, una adesione alla proposta di accordo. Ecco, dunque, in cosa si sostanzia la procedura di raggiungimento del consenso all accordo sul sovraindebitamento, definita in un percorso di carattere processuale. D altronde, aderendo a questa tesi 21, non verrebbe in alcun modo pregiudicata quella tutela secondo cui il piano deve comunque garantire il regolare pagamento dei creditori estranei, e che l impianto normativo mira appunto a garantire al creditore estraneo, ossia a quello che neanche attraverso il voto favorevole abbia aderito a quell accordo che incida sulla propria posizione creditoria. Infatti, non potrà essere in alcun modo omologato un piano che preveda un pagamento parziale di tale creditore, anche nel caso in cui sia stata raggiunta la maggioranza del 70% dei creditori votanti favorevolmente, perché l accordo, ossia questo contratto a formazione progressiva e a fattispecie complessa, non può incidere sulle posizioni giuridiche di terzi che non abbiano aderito allo stesso. A questo punto sembra potersi rilevare che questa composizione della crisi, pur se delineata come un procedimento il cui esito dipende dalla approvazione dei creditori e dalla successiva 12

4 eventuale omologazione, in realtà non presenti, del concordato preventivo, proprio l elemento più caratterizzante rispetto agli accordi di ristrutturazione, ossia l efficacia vincolante delle maggioranze e l effetto esdebitatorio nei confronti dei creditori che non abbiano espresso voto favorevole salvo la surrichiamata moratoria. E qui, sebbene l iter del raggiungimento dell accordo sia più procedimentalizzato e quel consenso finalizzato al perfezionamento dell accordo sia posticipato ed esprimibile sino all approvazione della proposta di accordo, non c è una vera e propria deroga ai principi ed ai dogmi del diritto negoziale, primo tra tutti quello per cui il contratto ha forza di legge e produce effetti solo tra le parti. Ed, infatti, sia che si segua la tesi più liberista, sia, e a maggior ragione, che si segua quella contraria, nei confronti dei creditori non aderenti l unico effetto eteroimposto potrà essere quello della moratoria di un anno in caso di omologazione dell accordo (peraltro, alle rigide condizioni di cui all art. 8, ult. co.). Ed è, quindi, sotto questo profilo che è possibile affermare che tale nuova procedura è più vicina all accordo di ristrutturazione dei debiti che al concordato, nel quale, com è noto, l omologazione della proposta approvata può comportare, anche nei confronti dei creditori non votanti e/o dissenzienti, effetti ben più incisivi e variegati rispetto al semplice ritardo di un anno nell esecuzione del pagamento originariamente dovuto 22. Né un elemento per pervenire alla conclusione opposta potrebbe trarsi dalla possibilità, prevista dall art. 10, terzo e quinto co., che il giudice disponga la sospensione delle azioni esecutive e cautelari per un periodo prestabilito nella sua durata massima (posto che analogo effetto seppure per un più periodo limitato si produce, peraltro automaticamente, anche con riferimento agli accordi ex art 182-bis, l.fall.). A ciò, si ricollegano due riflessioni critiche. La prima è data dal fatto che non si riesce ad apprezzare l effettiva portata della disposizione che prevede la possibilità della suddivisione dei creditori in classi ed, ancor meno, la sua utilità. Lo scopo di tale regola, introdotta nel nostro ordinamento con la c.d. legge Marzano 23, è quella di rendere più funzionale la proposta al soddisfacimento paritetico dei creditori titolari di posizioni giuridiche ed interessi economici omogenei 24. In tal modo, è possibile superare l ostacolo dei creditori non votanti, ricomprendendoli in classi all interno delle quali, comunque, sia possibile raggiungere le maggioranze prescritte, senza con ciò imporre ingiustificatamente un trattamento sfavorevole a tali creditori e nel rispetto, comunque, del superiore principio della par condicio creditorum. Ma qui non vi sono, a mio avviso, né i presupposti, né gli effetti e né, tanto meno, le necessità per potere o dovere usufruire di tale concessa suddivisione (invero, a leggere l art. 7 primo co., non vi sarebbero neanche i criteri da seguire) 25. La seconda, di carattere generale, presuppone un piccolo excursus sulla evoluzione normativa che ha caratterizzato la nascita e lo sviluppo dell art. 182-bis l.f. In sede di modifica della originaria formulazione, nel 2007, era stato inserito, tra gli effetti legali protettivi scaturenti dagli accordi di ristrutturazione, il blocco delle azioni esecutive e cautelari all esito del deposito degli stessi. Con il d.l. n. 78/2010, il c.d. automatic stay era stato esteso anche ad una fase anteriore rispetto a quella del formale deposito degli accordi di ristrutturazione ed era stata inoltre prevista la prededucibilità della nuova finanza 26. Da ultimo, è stata estesa la possibilità di accesso a tale strumento anche all imprenditore agricolo 27, il quale, quindi, a seguito di tale scelta legislativa, si trova adesso a poter scegliere tra due procedure, quella del 182-bis l.fall. e questa della composizione della crisi da sovraindebitamento. Tali innovazioni, però, non hanno inciso sulla struttura portante e sulla ratio dell accordo di cui all art. 182-bis l.f., sostanziandosi in effetti aggiuntivi volti a eliminare le anomalie e le inefficienze che si erano riscontrate nel primo biennio di vigore di tale disposizione: il suo scarso utilizzo e il fatto che una procedura minore, diretta a regolare situazioni di crisi d impresa magari proprie delle piccole imprese, era diventata invece strumento più utilizzato da imprese medio-grandi maggiormente esposte finanziariamente che potevano capitalizzare la forza contrattuale data dal livello dell indebitamento. Ma la vera funzione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e la ratio della loro introduzione, nella mens del legislatore, si intravedevano, e si intravedono tuttora, leggendo il disposto di cui all art. 182-bis l.f. in combinazione con l art. 67, terzo comma, lett. e), l.f. In effetti, il vero valore aggiunto di questi accordi giurisdizionalizzati, rispetto a quelli stragiudiziali già noti e utilizzati, era dato dalla previsione della non revocabilità, in caso di successivo fallimento, degli atti e dei pagamenti posti in essere in esecuzione dell accordo. Ma la nuova procedura oggi in esame, anche se l art. 12, comma 5, prevede che la sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l accordo, è riservata ai soggetti che, almeno nella fase di accesso, non possono fallire. Non è chiaro, quindi, quanto concrete siano quelle leve, ben evidenti nel 182-bis l.f., sulle quali possa fondarsi l eventuale futuro successo di questa procedura e quanto maggiore sia, per il creditore, l interesse di accordarsi con il debitore all interno e a seguito di questo complesso procedimento rispetto a una semplice soluzione contrattuale Quanto sopra evidenziato ingenera il timore che tra i rischi di questa procedura siano ben più gravi e seri quelli relativi alla scarsa appetibilità e, quindi, alla concreta fruibilità della stessa da parte del consumatore e del piccolo imprenditore, rispetto a quelli espressi sull uso opportunistico o strumentale che di tale procedura possa essere fatto. Invero, anche le disposizioni successive a quelle sinora commentate suscitano non poche perplessità. 13

5 Le esigenze della presente trattazione inducono, però, a limitare la disamina solo ad alcune delle disposizioni successive che, oltre a rendere necessario un richiamo agli accordi di ristrutturazione ed al concordato, rafforzano tali perplessità. La prima disposizione è quella contenuta nell art. 12 (omologazione dell accordo), dove si legge che nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, quella, cioè, sui consensi, che viene trasmessa dall organismo di composizione ai creditori, successivamente alla loro votazione, tutti i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni. Queste contestazioni richiamano quelle opposizioni che, negli accordi di ristrutturazione, devono pervenire entro trenta giorni dal deposito degli stessi. In quella sede, è chiaro ed evidente perché siano legittimati a proporre opposizione sia i creditori esterni che quelli aderenti. Quelli esterni perché, pur se non vengono incisi dall accordo, ben potrebbero esprimere dubbi concreti sulla fattibilità dello stesso. Analoga eccezione potrebbe essere sollevata dai creditori aderenti, quanto meno nel caso in cui dovessero essere emerse medio tempore nuove passività o altri fatti che mettano in dubbio l attuabilità dell accordo 29. Ma, mentre in quella sede, non vi è la fase deliberativa, nella procedura di sovraindebitamento, invece, è prevista e richiesta la espressa manifestazione positiva in merito alla proposta ormai confezionata. Non è chiara, allora, la ragione che abbia indotto il legislatore a concedere la possibilità di proporre contestazioni anche a chi ha espresso un voto favorevole 30. Andando oltre, l art. 14 disciplina l impugnazione e la risoluzione dell accordo. Qui è evidentissima l analogia con le previsioni di cui all art. 186 l.f. (risoluzione e annullamento del concordato), in tema di concordato preventivo. Per la risoluzione dell accordo, però, non è richiesto che l inadempimento non sia di scarsa importanza, come accade, invece, per la risoluzione del concordato preventivo. Ora, salvo che non ci si trovi espressamente in una fattispecie in cui il legislatore minus dixit quam voluit, non potrà ritenersi sottinteso il riferimento all art. 186, secondo co., l.f., neanche in omaggio alla regola generale sancita, in materia contrattuale, dall art c.c. 31. Sembrerebbe più corretto, allora, ritenere che il richiamo più aderente non sia tanto all art. 186, ma all art. 137 l.fall., in materia di concordato fallimentare, il quale, infatti, per la risoluzione di quest ultimo, non richiede che l inadempimento sia rilevante 32. Un ultima notazione riguarda l art. 12, ultimo comma, secondo cui la sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l accordo. Per la verità, alla luce di una lettura superficiale, tale previsione potrebbe sembrare anomala. In realtà, con essa, il legislatore ha inteso contemplare e disciplinare, sia pure non indicandole espressamente, una serie di ipotesi che potrebbero verificarsi una volta omologato l accordo. Il piccolo imprenditore, nel corso dell esecuzione di quest ultimo, potrebbe avere superato le soglie di fallibilità. Ed anche il consumatore, invero, potrebbe essere dichiarato fallito, nell ipotesi, ad esempio, in cui fosse socio di una società personale dichiarata fallita 33. Ebbene, in questi casi, la risoluzione dell accordo per dichiarato fallimento del debitore avrebbe ad oggetto un accordo che ha avuto non solo l avallo dei creditori, sulla base di maggioranze ben più elevate rispetto a quelle del concordato preventivo, ma anche un controllo forse più pervasivo, in fase di omologazione, da parte del giudice, il quale, ai sensi dell art. 12, deve direttamente verificare l idoneità al pagamento dei creditori estranei. Sembra legittimo domandarsi perché, allora, non vi sia, per la procedura in esame, una previsione analoga a quella contemplata dall art. 67, terzo co. lett. e), l.f., che protegga da revocatoria gli atti e i pagamenti posti in essere in esecuzione dell accordo per la soluzione della crisi da sovraindebitamento 34. Sono queste considerazioni, emerse passando in rassegna alcune delle disposizioni più rilevanti della legge n. 3/2012, che probabilmente non danno sufficiente onore agli sforzi del legislatore per la formulazione delle stesse. È vero, però, che anche sotto questo aspetto, per questa duplice contaminazione di istituti e concetti mutuati sia dal concordato che dagli accordi di ristrutturazione, anche nella fase conclusiva, rectius, patologica, così come in quella di accesso, il legislatore ha in alcuni casi scelto un compromesso più con le reciproche debolezze che con le reciproche forze 35. L auspicio è che le suesposte perplessità sulla scarsa utilizzabilità di questa legge e i dubbi sulla sua concreta efficacia possano essere smentiti dai fatti. Ad ogni modo, però e questa è una magra consolazione se effettivamente a questa procedura non si dovesse fare l auspicato ricorso, i commentatori e gli operatori economici potranno ravvisarne la causa nelle debolezze e nelle incongruenze della disciplina della stessa, tra cui quelle sinora sommariamente evidenziate, e non perché, in questo momento storico, non fosse necessaria una disciplina per la soluzione della crisi del piccolo imprenditore e del consumatore. * Il presente scritto riproduce, con opportuni aggiornamenti ed integrazioni, la relazione svolta nel corso del Convegno tenutosi a Roma, presso il Palazzo di Giustizia, il 9 maggio 2012, su La composizione della crisi da sovraindebitamento. 1 Rileva, al riguardo, come nella regolazione concorsuale italiana «qualcosa si è mosso con il d.l. 22 dicembre 2011 n. 212 che ha disciplinato, per la prima volta, la crisi del c.d. debitore civile», M. Fabiani, La gestione del sovraindebitamento del debitore non fallibile (D.L. 212/2011), in doc. n. 278/ Il testo normativo dal quale trae origine la l. n. 3/2012 è rappresentato dal Progetto di legge del 17 luglio 2006 (A.C. 412, n. 22), c.d. Progetto Centaro, oggetto di numerosi interventi e modifiche successivi alla sua prima presentazione alla Camera dei deputati. Cfr. F. Maimeri, Il quadro comunitario e le proposte italiane sul sovraindebitamento delle persone fisiche, in AGE, 2004, II, p Per una panoramica del quadro normativo europeo, si rinvia a AA.VV., J. Niemi-Kiesilainen, I. Ramsay, W. Whitfotd (eds.), Consumer Credit, Debt & Bankruptcy: Comparative and International Perspectives, Hart Publishing, Oxford,

6 4 Sull indebitamento delle famiglie e sulla disciplina del credito al consumo si veda G. Carriero, Nuova trasparenza bancaria, tutela del risparmiatore e prospettive di riforma del credito al consumo, in Tratt. dir. priv., dir. da Bessone, Torino, 2004, p Cfr., al riguardo, L. Bardin, Concessione della carta acquisti per generi alimentari e fornitura di energia ( social card ). Nota a sentenza: Corte costituzionale n. 10 del 2010, in Dir. Reg., 2010, p F. Di Marzio, Sulla composizione negoziale delle crisi da sovraindebitamento (note a margine dell AC N. 2364), in Dir. fall., 2010, V, p F. Di Marzio, Una procedura per gli accordi in rimedio del sovraindebitamento, in AA.VV., Composizione della crisi da sovraindebitamento, Di Marzio, Macario, Terranova (a cura di), Il Civilista, Milano, 2012, p Cfr. L. Panzani, Prefazione a L esdebitazione, di L. Ghia, L esdebitazione, Milano, 2008, il quale rileva che «l esdebitazione ha creato un problema», in quanto l effetto più rilevante dell esclusione dei soggetti non imprenditori dall assoggettamento alle procedure concorsuali è la privazione, per essi, di una forma di cancellazione dei propri debiti. 9 Sui progetti di riforma derivanti dai lavori della Commissione Trevisanato e della Commissione Trevisanato bis si veda F. Maimeri, op. cit., p Per una disamina dei Paesi che affrontano normativamente il problema del sovraindebitamento e dell insolvenza del debitore civile apprestando strumenti di liberazione dei debiti più o meno accessibili, talvolta assoggettando questi ultimi alle medesime disposizioni di matrice concorsuale previste genericamente per ogni tipologia di persona fisica, talaltra attraverso strumenti processuali ad hoc, si veda G.R. Elgueta, L esdebitazione del debitore civile: una rilettura del rapporto civil lawcommon law, in Banca, borsa, tit. cred., 2012, I, p In tal senso G. Terranova, La composizione della crisi da sovraindebitamento: uno sguardo d insieme, in Composizione della crisi cit., p Del ddl approvato dal Consiglio dei Ministri il 9 marzo 2012 verrà fatto cenno nelle note, specie laddove le innovazioni in esso contenute appaiano idonee a costituire concreti ed apprezzabili correttivi alle disposizioni esaminate nel testo. 12 Il ddl di cui alla precedente nota apporta significative modifiche al disposto di cui all art. 7 attualmente in vigore. In particolare, viene eliminata la previsione secondo cui il piano debba assicurare «il regolare pagamento dei creditori estranei all accordo stesso». 13 Sulla libertà di contenuto dell accordo a seconda delle situazioni e degli interessi fatti valere, si veda, in dottrina, ex multis, E. Frascaroli Santi, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, Padova, 2009, p Così F. Di Marzio, Una procedura per gli accordi cit., p. 15, il quale osserva che, a differenza dell art. 7, disposizione chiaramente influenzata dalla disciplina degli accordi ex art. 182-bis, l.fall., il contenuto dell art. 8 è influenzato «non meno chiaramente dalla disciplina dei concordati Entrambe le disposizioni sull accordo e sul contenuto della proposta si focalizzano intorno al concetto di piano». 15 Sul tema si veda G. Ivone, Il raggiungimento dell accordo tra debitore e creditori, in Composizione della crisi cit. p. 45 e ss. 16 Il cui quarto co. così recita: «il piano può prevedere una moratoria fino ad un anno per il pagamento dei creditori estranei quando ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: a) il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine; b) l esecuzione del piano sia affidata ad un liquidatore nominato dal giudice su proposta dell organismo di composizione della crisi; c) la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di crediti impignorabili». 17 Va rilevato, al riguardo, che ai sensi del disegno di legge del marzo 2012, art. 8, viene inserita, dopo il secondo co. dell art. 11, l. n. 3/2012, la seguente previsione: «i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta preveda l integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto ad esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione». 18 In tal senso G. Ivone, op. cit., p. 52, la quale rileva che «solo nella ipotesi di consenso manifestato per iscritto dai creditori l accordo tra debitore e creditori può ritenersi raggiunto». 19 Propendono per questa soluzione, secondo cui il piano e la proposta di accordo dovrebbero già dalla fase di apertura presentare una astratta idoneità ad assicurare in ogni caso il pagamento integrale di un importo corrispondente al 30% della debitoria, M. Fabiani, op. cit., p. 9; P. Quarticelli, Il deposito della proposta di accordo, in Composizione della crisi cit., p Nello stesso senso M. Farina, Procedimento, in Composizione della crisi cit., p. 44, che osserva, al riguardo, che «poiché al momento del deposito della proposta di accordo non è dato sapere quali e quanti siano i crediti estranei e/o privilegiati da soddisfare integralmente, una valutazione di siffatto tenore sembra dover esser necessariamente posticipata al momento della omologazione dell eventuale accordo raggiunto con una ben individuata e determinata percentuale dei creditori che costituiscono l indebitamento complessivo del proponente». 21 Da cui discenderebbe che, quando raccoglie la proposta, il giudizio favorevole del giudice, per l eventuale fissazione dell udienza, debba risolversi solo in un controllo formale, volto a stabilire la sussistenza dei presupposti soggettivi, l assenza di atti di frode ed il mancato ricorso alla procedura nei tre anni anteriori. 22 Deve peraltro rilevarsi che con il c.d. Decreto sviluppo si prevede, per gli accordi di ristrutturazione dei debiti, che la proposta asseverata debba assicurare l integrale (e non anche regolare ) pagamento dei creditori estranei, posto che per questi ultimi il pagamento dovrà essere effettuato nel rispetto dei seguenti termini: (i) entro 120 giorni dall omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data, (ii) entro 120 giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell omologazione. 23 Cfr. d.l. 347/2003, convertito in l. 39/2004, art. 4-bis. 24 Cfr. L. Panzani, Composizione della crisi da sovraindebitamento, in Nuovo dir. soc., 2012, I, p Cfr. M. Cordopatri, Presupposti di ammissibilità, in Composizione della crisi cit., p. 28, secondo cui la suddivisione in classi «non avrebbe in realtà alcun senso a meno che non le si voglia riconoscere una funzione per così dire meramente organizzativa». 26 Purché contemplata nel piano ed a condizione dell omologazione di quest ultimo. 27 D.l. n. 98/2011 ( Manovra 2011 ). 28 In senso analogo, tra gli altri, G. Terranova, op. cit., p. 7 e ss. Al riguardo, sebbene le esigenze della presente trattazione non consentano una diffusa disamina della loro portata innovativa, si devono richiamare gli artt. 14-ter (Liquidazione dei beni), 14-quater (Conversione della procedura di composizione in liquidazione) e seguenti del d.d.l. del marzo 2012 (contemplati dall art. 16 del medesimo d.d.l.), i quali, prevedono una alternativa liquidatoria alla proposta di ristrutturazione al fine di rendere operativo il giudizio di cram down rimesso al giudice in sede di omologazione. 29 Cfr. E.F. Santi, Sub art. 182-bis, in Maffei Alberti (a cura di), Commentario breve alla legge fallimentare, Padova, 2009, p. 1075, ed ivi ulteriori riferimenti. 30 In questo caso, forse, la spiegazione più ragionevole potrebbe essere individuata nella circostanza che la relazione dell organismo di mediazione, nella sua stesura finale, viene inviata ai creditori dopo che questi abbiano espresso il loro voto (cfr. art. 12, primo co.). Non si può non ricordare, comunque, che, nel concordato preventivo, ai sensi dell art. 180, primo e secondo co., l.fall., il creditore assenziente non ha legittimazione attiva all opposizione all omologazione. 31 Si veda, sull argomento, R. Giordano, Impugnazione e risoluzione dell accordo, in Composizione della crisi cit., p Cfr. Cass. 10 gennaio 1996, n. 157, in Foro it., 1996, I, p La ragione del fallimento in estensione non trova più fondamento, come si riteneva in passato, nell assunto che il socio illimitatamente responsabile rivestisse la qualità di imprenditore, sulla base del principio plures mercatores unam mercantiam exercentes. 34 Si rileva che, secondo l art. 9 del ddl del marzo 2012, alla disposizione in commento è aggiunto il seguente periodo: «gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell accordo omologato non sono soggetti all azione revocatoria di cui all art. 67» l.fall. 35 In tal senso M. Fabiani, op. cit., p. 2 e ss. 15

L ISTITUTO IN RAPPORTO ALLE PROCEDURE CONCORSUALI

L ISTITUTO IN RAPPORTO ALLE PROCEDURE CONCORSUALI L ISTITUTO IN RAPPORTO ALLE PROCEDURE CONCORSUALI Ringrazio il Presidente ed il Consiglio dell Ordine per l invito a partecipare a tale Convegno. Il titolo del mio intervento anticipa che lo stesso è volto

Dettagli

CIRCOLARE N. 14/E. Roma,10 aprile 2009

CIRCOLARE N. 14/E. Roma,10 aprile 2009 CIRCOLARE N. 14/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,10 aprile 2009 OGGETTO: Transazione fiscale Articolo 32, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,

Dettagli

Documento per la consultazione

Documento per la consultazione VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA Documento per la consultazione I PROCEDIMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E DI LIQUIDAZIONE PER I SOGGETTI NON FALLIBILI. RIFLESSI SULLA CLASSIFICAZIONE

Dettagli

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro - Dottori commercialisti, Studio Legale e Tributario Morri Cornelli e Associati

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro - Dottori commercialisti, Studio Legale e Tributario Morri Cornelli e Associati 28 Dicembre 2011, ore 09:14 Per fronteggiare la crisi Sovraindebitamento: quali rimedi a disposizione per il debitore? Nell ambito dell attuale contesto economico, caratterizzato da una significativa crisi

Dettagli

LE FASI DEL CONCORDATO PREVENTIVO ALLA LUCE DELL ULTIMA RIFORMA LEGISLATIVA IL CONCORDATO PREVENTIVO

LE FASI DEL CONCORDATO PREVENTIVO ALLA LUCE DELL ULTIMA RIFORMA LEGISLATIVA IL CONCORDATO PREVENTIVO LE FASI DEL CONCORDATO PREVENTIVO ALLA LUCE DELL ULTIMA RIFORMA LEGISLATIVA STEP 1: presentazione della domanda Presentazione al Tribunale competente dell istanza per accedere alla procedura di concordato

Dettagli

Allegato n. 1 II Report Area Giuridica Progetto Allert II Fase

Allegato n. 1 II Report Area Giuridica Progetto Allert II Fase Allegato n. 1 II Report Area Giuridica Progetto Allert II Fase STRUMENTI DI SOLUZIONE DELLA CRISI D IMPRESA ALTERNATIVI AL FALLIMENTO Con la riforma del diritto fallimentare ad opera della l. n. 80 del

Dettagli

LE NOVITÀ IN TEMA DI CONCORDATO PREVENTIVO. RIFLESSI SULLA CLASSIFICAZIONE PER QUALITÀ DEL CREDITO DEI DEBITORI.

LE NOVITÀ IN TEMA DI CONCORDATO PREVENTIVO. RIFLESSI SULLA CLASSIFICAZIONE PER QUALITÀ DEL CREDITO DEI DEBITORI. VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA LE NOVITÀ IN TEMA DI CONCORDATO PREVENTIVO. RIFLESSI SULLA CLASSIFICAZIONE PER QUALITÀ DEL CREDITO DEI DEBITORI. DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE Eventuali osservazioni,

Dettagli

Composizione della crisi da sovraindebitamento

Composizione della crisi da sovraindebitamento Periodico informativo n. 68/2015 Composizione della crisi da sovraindebitamento Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che la Legge n. 3 del

Dettagli

agevolazione prevista dal citato DPR n. 601 del 1973, art. 15, la quale come tutte le disposizioni che prevedono delle agevolazioni tributarie, è

agevolazione prevista dal citato DPR n. 601 del 1973, art. 15, la quale come tutte le disposizioni che prevedono delle agevolazioni tributarie, è RISOLUZIONE N. 121/E Roma, 13 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine DPR 29 settembre 1973, n. 601, articoli 15 e seguenti Contratti

Dettagli

Appello contro il decreto di approvazione o di reiezione del Concordatoù L appello è previsto e disciplinato dall art 183 LF che non è stato modificato dalla riforma. Esso stabilisce che: contro la sentenza

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 by www.finanzaefisco.it OGGETTO: Trattamento tributario degli atti di costituzione del fondo patrimoniale. L argomento oggetto

Dettagli

RISOLUZIONE N. 1/2008

RISOLUZIONE N. 1/2008 PROT. n. 29463 ENTE EMITTENTE: OGGETTO: DESTINATARI: RISOLUZIONE N. 1/2008 Direzione dell Agenzia Mutui posti in essere da Enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti di propri dipendenti

Dettagli

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero Il fallimento italiano delle società trasferite all estero La globalizzazione, con l apertura delle frontiere, e l allargamento dei mercati, comporta contatti sempre più intensi con imprenditori esteri.

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di

Dettagli

Prot. n 5632/p/ep Roma, 17 gennaio 2013

Prot. n 5632/p/ep Roma, 17 gennaio 2013 Prot. n 5632/p/ep Roma, 17 gennaio 2013 A tutte le Casse Edili e p.c. ai componenti il Consiglio di Amministrazione della CNCE Loro sedi Comunicazione n 508 Oggetto: rilascio Durc ad imprese in concordato

Dettagli

Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1.

Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1. Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1. di Arrigo Varlaro Sinisi 2 Alla luce della recente novità normativa 3 in tema di soccorso istruttorio, c è da domandarsi se

Dettagli

Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni.

Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni. Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni. QUADRO NORMATIVO ( Stralcio in Allegato n.1): L art. 23 della L.62/2005 (Comunitaria 2004) ha

Dettagli

Nota di approfondimento

Nota di approfondimento Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con

Dettagli

I rapporti tra ordinamento interno e CEDU Dott. Francesco Vittorio Rinaldi

I rapporti tra ordinamento interno e CEDU Dott. Francesco Vittorio Rinaldi I rapporti tra ordinamento interno e CEDU Dott. Francesco Vittorio Rinaldi 1. Il rango della CEDU nell ordinamento interno. Il tema dei rapporti tra CEDU e ordinamento interno e dunque, del rango della

Dettagli

RISOLUZIONE N.43 /E. Con l istanza specificata in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO

RISOLUZIONE N.43 /E. Con l istanza specificata in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO RISOLUZIONE N.43 /E Roma, 12 aprile 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica art. 3 d.l. 93 del 2008 e art. 15, lett. b) del Tuir. Detraibilità degli interessi passivi che maturano

Dettagli

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO LIBRO FONDIARIO CIRCOLARE N.. 7 /2009 Trrentto,, 29 dicembrre 2009 Oggetto: Legge 18 giugno 2009, n. 69. Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,

Dettagli

Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita.

Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita. PILLOLE DI GIURISPRUDENZA Colaci.it Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita. Sentenza n.1740 del

Dettagli

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016 CIRCOLARE N. 8/E Direzione Centrale Normativa Roma, 01 aprile 2016 OGGETTO: Problematiche relative alla tassazione di capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione vita

Dettagli

Le novità della L. di Stabilità 2016: le note di credito e l estensione del reverse charge

Le novità della L. di Stabilità 2016: le note di credito e l estensione del reverse charge Milano, 20 gennaio 2016 Le novità della L. di Stabilità 2016: le note di credito e l estensione del reverse charge Dott. Francesco Zondini www.pirolapennutozei.it Index LE NOTE DI CREDITO (ART. 1, CO.

Dettagli

Roma, 30 ottobre 2008

Roma, 30 ottobre 2008 RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione

Dettagli

Rassegna Stampa. XII Forum SAF. Il concordato preventivo a sette anni dalla riforma: critiche e proposte

Rassegna Stampa. XII Forum SAF. Il concordato preventivo a sette anni dalla riforma: critiche e proposte Rassegna Stampa XII Forum SAF Il concordato preventivo a sette anni dalla riforma: critiche e proposte 12 aprile 2012 Cristina Castellani Progetti di Comunicazione Integrata Via Telesio, 17 20145 Milano

Dettagli

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti presentata, relativa alla corretta qualificazione

Dettagli

CONTRATTI ASSICURATIVI E LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

CONTRATTI ASSICURATIVI E LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA CONTRATTI ASSICURATIVI E LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA IL PARERE DEL NOSTRO LEGALE: UNA NUOVA NORMA INVESTE IL PROCESSO CIVILE E IL MONDO ASSICURATIVO Com è noto la Legge n. 10 del 26 febbraio 2011 ha introdotto

Dettagli

E. FRASCAROLI SANTI GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI Un nuovo procedimento concorsuale, CEDAM, Padova, 2009

E. FRASCAROLI SANTI GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI Un nuovo procedimento concorsuale, CEDAM, Padova, 2009 E. FRASCAROLI SANTI GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI Un nuovo procedimento concorsuale, CEDAM, Padova, 2009 Chiara Nappini Assegnista di ricerca in diritto commerciale nell Università di Siena

Dettagli

RISOLUZIONE N. 337/E

RISOLUZIONE N. 337/E RISOLUZIONE N. 337/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 01 agosto 2008 Oggetto: Istanza d Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - IVA - Operazioni accessorie -

Dettagli

Circolare n. 33 del 25 ottobre 2010

Circolare n. 33 del 25 ottobre 2010 5 Novembre 2010, ore 11:18 Circolare n. 33 e 34 di Assonime Fallimento e ristrutturazione delle imprese in difficoltà, le indicazioni di Assonime Assonime fornisce nelle Circolare n. 33 e 34 dello scorso

Dettagli

Il mediatore creditizio ed il diritto della crisi d impresa. Dr. Matteo PANELLI

Il mediatore creditizio ed il diritto della crisi d impresa. Dr. Matteo PANELLI Il mediatore creditizio ed il diritto della crisi d impresa. Dr. Matteo PANELLI Indice Il mediatore creditizio ed il mondo imprenditoriale La riforma della legge fallimentare Il ciclo di vita dell impresa

Dettagli

Roma,28 dicembre 2007

Roma,28 dicembre 2007 CIRCOLARE N. 75/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 dicembre 2007 Oggetto: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate Imposta

Dettagli

Sovraindebitamento di famiglie e imprese. Recenti normative e proposte per affrontare la crisi finanziaria e sociale

Sovraindebitamento di famiglie e imprese. Recenti normative e proposte per affrontare la crisi finanziaria e sociale Sovraindebitamento di famiglie e imprese. Recenti normative e proposte per affrontare la crisi finanziaria e sociale Avv. Paola Moreschini Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di

Dettagli

Roma, 15 febbraio 2013. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati

Roma, 15 febbraio 2013. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati Roma, 15 febbraio 2013 Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati - Oggetto: sulla possibilità di intraprendere azioni legali in merito alle trattenute operate sull indennità giudiziaria in caso

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli

Dettagli

RISOLUZIONE N. 119 /E

RISOLUZIONE N. 119 /E RISOLUZIONE N. 119 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 dicembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario, art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione

Dettagli

ASPETTI GENERALI SULLA COMPOSIZIONE PRI- VATISTICA DELL INSOLVENZA

ASPETTI GENERALI SULLA COMPOSIZIONE PRI- VATISTICA DELL INSOLVENZA SOMMARIO CAPITOLO 1 ASPETTI GENERALI SULLA COMPOSIZIONE PRI- VATISTICA DELL INSOLVENZA 1. Le ragioni della gestione privatistica dell insolvenza... 1 1.1. I rischi della negoziazione privata dell insolvenza

Dettagli

CARTA DEI SERVIZI. Premessa:

CARTA DEI SERVIZI. Premessa: CARTA DEI SERVIZI Premessa: La Carta dei Servizi è uno strumento utile al cittadino per essere informato sulle caratteristiche del servizio offerto, sulla organizzazione degli uffici comunali, sugli standards

Dettagli

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Vengono posti alcuni quesiti in relazione al servizio di trasporto dei rifiuti. Un Consorzio di Enti Locali, costituito

Dettagli

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali INTERPELLO N. 65/2009 Roma, 31 luglio 2009 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali DIREZIONE GENERALE PER L ATTIVITÀ ISPETTIVA Al Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del

Dettagli

Copertura delle perdite

Copertura delle perdite Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 107 09.04.2014 Copertura delle perdite Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Le assemblee delle società di capitali che, nelle

Dettagli

ABI: le modalità operative per smobilizzo crediti PA e investimenti Pmi

ABI: le modalità operative per smobilizzo crediti PA e investimenti Pmi COMUNICATO STAMPA ABI: le modalità operative per smobilizzo crediti PA e investimenti Pmi Inviati alle banche i protocolli siglati con le Associazioni delle imprese, in attesa della pubblicazione dei 4

Dettagli

GESTIRE EFFICACEMENTE IL DEBITO: CONCORDATI STRAGIUDIZIALI, PIANI DI RISTRUTTURAZIONE E TRANSAZIONI FISCALI

GESTIRE EFFICACEMENTE IL DEBITO: CONCORDATI STRAGIUDIZIALI, PIANI DI RISTRUTTURAZIONE E TRANSAZIONI FISCALI GESTIRE EFFICACEMENTE IL DEBITO: CONCORDATI STRAGIUDIZIALI, PIANI DI RISTRUTTURAZIONE E TRANSAZIONI FISCALI Milano, 15 settembre 2009 Dott. Matteo Durola INDICE Introduzione Il piano di risanamento ex

Dettagli

RISOLUZIONE N. 248/E

RISOLUZIONE N. 248/E RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti

Dettagli

730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento

730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento 730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 30 05.07.2013 Liquidazione di srl e presentazione di Unico Categoria: Sottocategoria: Scadenze Nelle società di capitali la fase di è un procedimento

Dettagli

4. Il contenuto dell accordo o del piano del consumatore

4. Il contenuto dell accordo o del piano del consumatore 4. Il contenuto dell accordo o del piano del consumatore Testo in vigore Art. 8 Contenuto dell accordo o del piano del consumatore 1. La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione

Dettagli

Scheda introduttiva alle PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Scheda introduttiva alle PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO ODCEC Torino Scheda introduttiva alle PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO 1 PREMESSA Quanto segue rappresenta una prima analisi della normativa. Tale analisi è stata necessariamente

Dettagli

C i r c o l a r e d e l 9 s e t t e m b r e 2 0 1 3 P a g. 1 di 5

C i r c o l a r e d e l 9 s e t t e m b r e 2 0 1 3 P a g. 1 di 5 C i r c o l a r e d e l 9 s e t t e m b r e 2 0 1 3 P a g. 1 di 5 Circolare Numero 32/2013 Oggetto Sommario La disciplina del contratto di rete alla luce delle recenti modifiche legislative e della circolare

Dettagli

Il progetto di Regolamento sulle obbligazioni contrattuali, Roma I

Il progetto di Regolamento sulle obbligazioni contrattuali, Roma I CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI E EUROPEE Il progetto di Regolamento sulle obbligazioni contrattuali, Roma I Alfredo Maria Becchetti Notaio in Roma Componente Commissione Affari

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PEGASO 03 S.r.l. Sede legale ed operativa: Via Cagliero 3/I-3/L 100 41 CARIGNANO (TO) Tel 011-969.87.11 Fax 011-969.07.97 Capitale Sociale Eu ro 100.000,00 i.v. Registro delle Imp rese n. 08872320018 Tribunale

Dettagli

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...

Dettagli

CIRCOLARE SETTIMANALE

CIRCOLARE SETTIMANALE .. CIRCOLARE SETTIMANALE settembre 2011 N 2 Tutte le informazioni sono tratte, previa critica rielaborazione, dalla normativa vigente primaria (leggi, decreti, direttive) e secondaria (circolari ministeriali

Dettagli

UNIPROF Consorzio Università di Roma Tor Vergata e Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma ha attivato il:

UNIPROF Consorzio Università di Roma Tor Vergata e Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma ha attivato il: Università di Roma Tor Vergata e Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma ha attivato il: 1 I CORSO DI ALTA FORMAZIONE SPECIALISTICA PER GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Dettagli

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ITALCEMENTI S.p.A.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ITALCEMENTI S.p.A. CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ITALCEMENTI S.p.A. Bergamo, 6 marzo 2015 Gli aventi diritto al voto nell Assemblea degli azionisti di Italcementi S.p.A. sono convocati in Assemblea, in Bergamo, via Madonna della

Dettagli

Novità in materia di rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo

Novità in materia di rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo CIRCOLARE A.F. N. 82 del 17 Maggio 2013 Ai gentili clienti Loro sedi Novità in materia di rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che,

Dettagli

C.C. Sentenza N. 204449 del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere.

C.C. Sentenza N. 204449 del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere. MUTUI FONDIARI: Risoluzione del contratto. C.C. Sentenza N. 204449 del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere. Premessa. L anatocismo viene praticato oltre che sui conti correnti anche sui

Dettagli

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Premessa L INAIL, con una nota, in risposta ad un quesito dell Ordine dei Consulenti del lavoro (prot. n. 60010 del

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE

del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE Circolare n. 5 del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE 1 Premessa... 2 2 Detassazione dei premi di produttività... 2 2.1 Regime

Dettagli

Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze

Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013 Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Sicurezza sul lavoro: obblighi e scadenze Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, il D.Lgs n. 81/2008

Dettagli

RISOLUZIONE N. 3/E. Quesito

RISOLUZIONE N. 3/E. Quesito RISOLUZIONE N. 3/E Roma, 9 gennaio 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Artt. 5 e c. 5-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 Determinazione base imponibile IRAP imprenditori agricoli

Dettagli

CIRCOLARE N. 19/E. OGGETTO: Aumento dell aliquota dell imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al decreto legge 12 luglio 2004, n. 168.

CIRCOLARE N. 19/E. OGGETTO: Aumento dell aliquota dell imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al decreto legge 12 luglio 2004, n. 168. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 19/E Roma, 09 maggio 2005 OGGETTO: Aumento dell aliquota dell imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al decreto legge 12 luglio 2004, n. 168.

Dettagli

II.11 LA BANCA D ITALIA

II.11 LA BANCA D ITALIA Provvedimento del 24 marzo 2010. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d Italia nell esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria

Dettagli

RISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008

RISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008 RISOLUZIONE N. 94/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 marzo 2008 OGGETTO Istanza di interpello Articolo 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212. Servizi relativi ad attività di scommesse resi

Dettagli

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO RISOLUZIONE N. 301/E Roma, 15 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di Interpello n. 954-787/2007 - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 INPS D.lgs. 21 aprile 1993,

Dettagli

Tassazione delle sopravvenienze attive

Tassazione delle sopravvenienze attive Tassazione delle sopravvenienze attive Sopravvenienze attive Art. 88, comma 4, del TUIR (sostituito) Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o

Dettagli

OBBLIGO DELLA MEDIAZIONE

OBBLIGO DELLA MEDIAZIONE Iscritto al n. 453 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione/mediazione a norma dell'articolo 38 del D.Lgs. 17/01/2003, n. 5 OBBLIGO DELLA MEDIAZIONE Le nuove disposizioni

Dettagli

DL 18 OTTOBRE 2012, N. 179 ( DL SVILUPPO-BIS ) GIUSTIZIA DIGITALE - MODIFICHE ALLA LEGGE FALLIMENTARE E AL D.LGS. N. 270/99

DL 18 OTTOBRE 2012, N. 179 ( DL SVILUPPO-BIS ) GIUSTIZIA DIGITALE - MODIFICHE ALLA LEGGE FALLIMENTARE E AL D.LGS. N. 270/99 DL 18 OTTOBRE 2012, N. 179 ( DL SVILUPPO-BIS ) GIUSTIZIA DIGITALE - MODIFICHE ALLA LEGGE FALLIMENTARE E AL D.LGS. N. 270/99 Le modifiche introdotte dal DL Sviluppo bis in materia concorsuale riguardano:

Dettagli

CAMERA DI COMMERCIO DI PERUGIA UFFICIO REGISTRO IMPRESE LE PROCEDURE CONCORSUALI DOPO LA RIFORMA DELLA LEGGE

CAMERA DI COMMERCIO DI PERUGIA UFFICIO REGISTRO IMPRESE LE PROCEDURE CONCORSUALI DOPO LA RIFORMA DELLA LEGGE www.pg.camcom.gov.it CAMERA DI COMMERCIO DI PERUGIA UFFICIO REGISTRO IMPRESE LE PROCEDURE CONCORSUALI DOPO LA RIFORMA DELLA LEGGE MANUALE OPERATIVO PER GLI ADEMPIMENTI REGISTRO IMPRESE IN MATERIA DI FALLIMENTO,

Dettagli

Definizione, tipologie e struttura negoziale (1)

Definizione, tipologie e struttura negoziale (1) LE POLIZZE FIDEIUSSORIE INQUADRAMENTO GIURIDICO E TEMATICHE OPERATIVE AVV. MATTEO BET DOTTORE DI RICERCA - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 0 Definizione, tipologie e struttura negoziale (1) E il contratto

Dettagli

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ORDINE DEL GIORNO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ORDINE DEL GIORNO ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ORDINE DEL GIORNO OGGETTO: Figli orfani, studenti ed inabili, titolari di pensione di reversibilità che percepiscono un piccolo reddito per attività lavorativa

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

RENDICONTO SULL ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RECLAMI (PERIODO 1 GENNAIO - 31 DICEMBRE 2014)

RENDICONTO SULL ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RECLAMI (PERIODO 1 GENNAIO - 31 DICEMBRE 2014) Corso Monforte, 1 Milano Tel. 881 Fax 793979 Codice ABI: 3158.3 Codice Fiscale e Partita IVA 18777158 - Capitale sociale 9.65.56,4 i.v. RENDICONTO SULL ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI (PERIODO 1 GENNAIO - 31

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 4 09.01.2015 Legge di Stabilità 2015: moratoria dei mutui e finanziamenti La quota capitale della rata può essere sospesa fino al 2017 Categoria:

Dettagli

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1.

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1. DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dell università e della ricerca (MUSSI) di concerto col Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (NICOLAIS) e col Ministro dell economia

Dettagli

L impatto in bilancio delle operazioni di ristrutturazione

L impatto in bilancio delle operazioni di ristrutturazione L impatto in bilancio delle operazioni di ristrutturazione Alberto Tron Presidente Comitato Financial Reporting Standards ANDAF Crisi di impresa e informazione finanziaria: scenario di riferimento In questi

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA RICERCA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE Approvato dal Consiglio direttivo nella seduta

Dettagli

Il Consiglio Nazionale dell Associazione Nazionale. Forense, riunitosi in Catania nei giorni 8 e 9 ottobre 2011

Il Consiglio Nazionale dell Associazione Nazionale. Forense, riunitosi in Catania nei giorni 8 e 9 ottobre 2011 Il Consiglio Nazionale dell Associazione Nazionale Forense, riunitosi in Catania nei giorni 8 e 9 ottobre 2011 udita la relazione del Segretario Generale; esaminato l art.3 del d.l. 138/2011, convertito

Dettagli

Circolare N.29 del 14 Febbraio 2013. Ticket sui licenziamenti anche per colf e badanti?

Circolare N.29 del 14 Febbraio 2013. Ticket sui licenziamenti anche per colf e badanti? Circolare N.29 del 14 Febbraio 2013 Ticket sui licenziamenti anche per colf e badanti? Ticket sui licenziamenti anche per colf e badanti? Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che le

Dettagli

PROCEDURA SULLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI DELLA CLIENTELA

PROCEDURA SULLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI DELLA CLIENTELA PROCEDURA SULLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI DELLA CLIENTELA Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 26/06/2013 1 Indice 1. Modalità di trattamento dei reclami... 3 2. Registro dei reclami... 5 3.

Dettagli

Art. 54 decreto legge

Art. 54 decreto legge Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo

Dettagli

Risoluzione n. 153829 del 10.6.2011

Risoluzione n. 153829 del 10.6.2011 Risoluzione n. 153829 del 10.6.2011 OGGETTO: D.P.R. 4 aprile 2001, n.235, Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande

Dettagli

- Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio.

- Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati - Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio. E stato chiesto se, ed eventualmente con quali

Dettagli

INADEMPIMENTO NEL MUTUO: INTERESSI SULLE RATE INSOLUTE

INADEMPIMENTO NEL MUTUO: INTERESSI SULLE RATE INSOLUTE BRUNO INZITARI INADEMPIMENTO NEL MUTUO: INTERESSI SULLE RATE INSOLUTE 1. Nelle operazioni di finanziamento che prevedono un piano di ammortamento, la restituzione del debito si realizza attraverso il pagamento

Dettagli

ARTICOLATO CON PROPOSTE DI EMENDAMENTI

ARTICOLATO CON PROPOSTE DI EMENDAMENTI ARTICOLATO CON PROPOSTE DI EMENDAMENTI Il presente articolato è stato depositato alla Camera dei Deputati in sede di audizione dalla dott.ssa Barbara Fabbrini.. TESTO DA EMENDARE PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Dettagli

PROGETTO DI RICERCA. Titolo: LO STUDIO DI UNA GOVERNANCE PER L ATTUAZIONE DI PROTOCOLLI DI AZIONE IN

PROGETTO DI RICERCA. Titolo: LO STUDIO DI UNA GOVERNANCE PER L ATTUAZIONE DI PROTOCOLLI DI AZIONE IN PROGETTO DI RICERCA Titolo: LO STUDIO DI UNA GOVERNANCE PER L ATTUAZIONE DI PROTOCOLLI DI AZIONE IN MATERIA DI MEDIAZIONE. Ambito: Mediazione civile e commerciale delle controversie. Proponenti: Prof.

Dettagli

Codice di Comportamento

Codice di Comportamento Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 3 maggio 2005 e successivamente modificato con deliberazione n. 12 del 2 marzo 2009 Indice Premessa 1 Codice Etico 2 Regolamento gare

Dettagli

RISOLUZIONE N.129/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR

RISOLUZIONE N.129/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR RISOLUZIONE N.129/E Direzione Centrale Normativa Roma, 13 dicembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR Con la consulenza

Dettagli

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,

Dettagli

Sistema di valutazione della performance

Sistema di valutazione della performance COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE PROVINCIA DI PAVIA Sistema di valutazione della performance Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 116 del 17.09.2015 Introduzione Sommario 1. Contenuti ed ambiti 1.1.

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

Carmela Di Rosa - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Carmela Di Rosa - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Termini e modalità di presentazione di in caso di liquidazione e operazioni straordinarie Emiliano Ribacchi - Dottore commercialista in Roma - ACP Studio - Alonzo Committeri & Partners ADEMPIMENTO " NOVITÀ

Dettagli

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era

Dettagli

Spett.le Dipartimento del Tesoro Direzione IV dt.direzione4.ufficio2@tesoro.it dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it

Spett.le Dipartimento del Tesoro Direzione IV dt.direzione4.ufficio2@tesoro.it dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it Spett.le Dipartimento del Tesoro Direzione IV dt.direzione4.ufficio2@tesoro.it dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it Oggetto: osservazioni al documento di consultazione del Ministero dell economia e delle finanze,

Dettagli

Circolare N. 94 del 25 Giugno 2015

Circolare N. 94 del 25 Giugno 2015 Circolare N. 94 del 25 Giugno 2015 Crediti PA: modificati i termini per l intervento del fondo di garanzia Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che il DM 11.03.2015 ha modificato i termini

Dettagli

Commento di Confindustria. Legge europea 2013-bis: estensione della disciplina dei licenziamenti collettivi ai dirigenti.

Commento di Confindustria. Legge europea 2013-bis: estensione della disciplina dei licenziamenti collettivi ai dirigenti. Commento di Confindustria Legge europea 2013-bis: estensione della disciplina dei licenziamenti collettivi ai dirigenti. Con sentenza del 13 febbraio 2014, resa nella causa C-596/12, la Corte di Giustizia

Dettagli

IF COMMISSIONE INGEGNERIA FORENSE LA GESTIONE DELLE RISERVE NELLE OO.PP. Seminario. Milano, 9 giugno 2011. Ing. Luciano Brusaferro

IF COMMISSIONE INGEGNERIA FORENSE LA GESTIONE DELLE RISERVE NELLE OO.PP. Seminario. Milano, 9 giugno 2011. Ing. Luciano Brusaferro Seminario IF COMMISSIONE INGEGNERIA FORENSE LA GESTIONE DELLE RISERVE NELLE OO.PP. Milano, 9 giugno 2011 Ing. Luciano Brusaferro 1 RIFERIMENTI LEGISLATIVI Codice Contratti Pubblici D. Lgs. 12 Aprile 2006

Dettagli

Piccolo imprenditore

Piccolo imprenditore Piccolo imprenditore Art. 2083 c.c.: «Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un attività professionale organizzata prevalentemente

Dettagli