REGOLAMENTO TASSA PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

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1 COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO PROVINCIA DI SALERNO SERVIZIO TRIBUTI REGOLAMENTO TASSA PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30 marzo 1999 Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 28 febbraio 2002 Modificato con deliberazione di Commissario Prefettizio n. 32 del

2 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Oggetto del Regolamento INDICE SISTEMATICO CAPO II TASSA PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE Art. 2 - Oggetto della tassa per l occupazione di spazi ed aree pubbliche Art. 3 - Occupazioni per l esercizio del commercio Art. 4 - Soggetto passivo Art. 5 - Durata delle occupazioni Art. 6 - Gestione del servizio Art. 7 - Procedimento per il rilascio o rinnovo della concessione/autorizzazione ad occupare spazi e aree pubbliche Art. 8 - Deposito cauzionale Art. 9 - Principali obblighi del concessionario Art Revoca, sospensione e modifica della concessione/autorizzazione. Rinuncia Art Decadenza della concessione/autorizzazione Art Subentro nella concessione/autorizzazione Art Rinnovo della concessione/autorizzazione Art Occupazioni abusive CAPO III CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE Art. 15 Suddivisione del territorio comunale Art. 16 Commisurazione dell area occupata ed applicazione della tassa Art. 17 Occupazioni permanenti. Disciplina e tariffe Art. 18 Passi carrabili: criteri di determinazione della superficie Art. 19 Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe Art. 20 Occupazioni del sottosuolo e soprasuolo. Disciplina Art. 21 Criteri di terminazione della tassa per l occupazione del sottosuolo e soprasuolo Art. 22 Distributori di carburante e di tabacchi. Determinazione della tassa Art. 23 Esenzioni CAPO IV DENUNCE VERSAMENTO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE RIMBORSI SANZIONI E CONTENZIOSO Art. 24 Denuncia Art. 25 Versamento della tassa per le occupazioni permanenti Art. 26 Versamento della tassa per le occupazioni temporanee Art. 27 Norme comuni per il versamento Art.27 Bis Importi minimi per versamenti e rimborsi Art. 28 Accertamento Art. 29 Riscossione coattiva Art. 30 Sanzioni Art. 31 Contenzioso CAPO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 32 Disposizioni finali 2

3 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento, approvato ai sensi delle disposizioni di cui al Capo II del D.Lgs 15/11/1993 n. 507, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca o decadenza dell atto di concessione/autorizzazione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione della tassa per le occupazioni medesime. 2. Il Regolamento, pertanto, disciplina anche la misura della tassa, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva della stessa, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d importanza delle strade, aree e spazi pubblici. CAPO II TASSA PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE Art. 2 Oggetto della tassa per l occupazione di spazi ed aree pubbliche 1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti al suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o del demanio statale. Tali occupazioni devono essere preventivamente autorizzate dal Comune, nel rispetto delle norme di legge, con particolare riferimento al Nuovo codice della strada approvato con D.Lgs 30/4/1992 n. 285, come modificato dal D.Lgs 10/9/1993 n. 360 e relativo Regolamento di esecuzione. 2. Sono comprese nelle aree comunali, ai fini dell applicazione della tassa, i tratti di strade statali o provinciali situati all interno di centri abitati, individuati a norma dell art. 1 comma 7 del D.Lgs 30/4/1992 n. 285, e successive modificazioni e integrazioni. 3

4 Art. 3 Occupazioni per l esercizio del commercio 1. Per le occupazioni di aree pubbliche, come definite dall art 27 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114, realizzate per l esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni del precitato decreto. Art. 4 Soggetto passivo 1. La tassa è dovuta dal titolare dell atto di concessione/autorizzazione o, in mancanza, dall occupante di fatto, anche abusivo in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all uso pubblico nell ambito del rispettivo territorio. Nel caso di più occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento della tassa. 2. In caso di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell occupazione. Art. 5 Durata dell occupazione 1. Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati anche attrezzati, e possono essere permanenti o temporanee: a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione/autorizzazione, comunque aventi durata non inferiore all anno, comportino o meno l esistenza di manufatti o impianti; b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all anno, anche se ricorrenti. 2. Le occupazioni permanenti, a loro volta, possono essere: a) pluriennali, quelle di durata indefinita o, comunque, per più anni e che necessitano soltanto della concessione/autorizzazione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi; b) annuali quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione/autorizzazione. 3. Le occupazioni temporanee di cui alla lettera b) del comma 1, possono essere ad ore, giornaliere o di durata superiore, ma comunque inferiore all anno. 4. Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%. 5. Le occupazioni permanenti sono assoggettate alla tassa, per le singole tipologie di cui alla allegata tabella A, ad un anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse. Le occupazioni temporanee sono assoggettate alla tassa nella misura prevista per le singole tipologie a giorno o ad ore, seconda la tariffa di cui all articolo 19. 4

5 Art. 6 Gestione del servizio 1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa per l occupazione di spazi ed aree pubbliche potrà essere gestito: - in forma diretta - da soggetti pubblici o privati aventi requisiti di cui all art 52 lett. b) del Decreto Legislativo 15/12/1997 n La forma di gestione è determinata e scelta dal Consiglio Comunale quale atto di indirizzo. Art. 7 Procedimento per il rilascio o rinnovo della concessione/autorizzazione ad occupare spazi o aree pubbliche 1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per l occupazione, è subordinato all attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, recante il Nuovo codice della strada e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché della legge 7 agosto 1990 n. 241 e relativo Regolamento comunale. 2. L avvio del procedimento per il rilascio dell atto di concessione/autorizzazione, ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all Amministrazione. 3. La richiesta di concessione/autorizzazione va inoltrata al competente Ufficio comunale, redatta su carta da bollo, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all art 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modificazioni, su apposito modulo predisposto dal Comune. 4. In caso di occupazioni di spazi ed aree pubbliche che comportano una modifica della proprietà comunale, comportanti la necessità di interventi da parte di personale tecnico competente, come nel caso della concessione di un passo carrabile, la richiesta con gli stessi requisiti indicati, va inoltrata all Ufficio Beni Patrimoniali del Comune. 5. La domanda, da inoltrare anche se l occupazione è esente dal pagamento della tassa, deve contenere, a pena di improcedibilità, tutte le informazioni richieste dal predetto modello. 6. Nella predetta istanza, che va corredata di grafici e della piantina necessaria all istruttoria della pratica e dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione, il richiedente dovrà indicare oltre alle complete generalità, indirizzo completo di recapito telefonico, codice fiscale o partita IVA, l indicazione del titolo che abilita l inoltro della domanda (per le Società e gli Enti i dati anagrafici saranno riferiti al legale rappresentante), l esatta individuazione dell area da occupare e la relativa superficie o estensione lineare, l oggetto dell occupazione, i motivi a fondamento di questa, la descrizione particolareggiata del tipo di attività che si intende svolgere o dell opera che si intende eseguire, la durata dell occupazione, in caso di occupazione temporanea le modalità di occupazione e lo scopo della stessa ed infine la dichiarazione di impegno a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, nonché alle ulteriori condizioni che l Amministrazione comunale intendesse prescrivere a tutela del pubblico transito e della proprietà stradale ed infine la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante. 5

6 7. Non può farsi luogo al rilascio di concessione: - nel caso che la stessa possa costituire intralcio alla circolazione de veicoli e dei pedoni, creando ingorghi ed impedendo l accesso alle case private, negozi, edifici e stabilimenti pubblici e privati; - in caso di contrasto con Leggi o con Regolamenti del Comune o con interessi pubblici perseguiti dal Comune o altri Enti; - quando il richiedente non è in possesso delle necessarie autorizzazioni (P.S. iscrizioni alla camera di Commercio o altro) per espletare l attività per cui viene richiesta la concessione. 8. La domanda di occupazione è affidata al responsabile del relativo procedimento che, compie una prima istruttoria e richiede, il parere al Comando di Polizia Municipale. Il parere del Comando di Polizia Municipale deve essere fornito entro il termine di giorni 10 dalla richiesta pervenuta al Comando stesso. Acquisito il predetto parere ed espletata l attività di propria competenza, nel caso che il responsabile del procedimento, ritiene che sussistano le condizioni per il rilascio della concessione sulla base dei parere espressi, rimette gli atti all Ufficio Entrate Tributarie e Patrimoniali per l assolvimento degli obblighi tributari. Il responsabile dell Ufficio Entrate Tributarie e Patrimoniali, invita il richiedente, entro il termine di 30 giorni, a versare la tassa relativa e, se dovuta, la tassa giornaliera per lo smaltimento rifiuti. 9. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre agli elementi identificativi della concessione con la specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico, la misura esatta dell occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, la durata dell occupazione e l uso specifico cui la stessa è destinata, il criterio di determinazione e l ammontare della tassa, se dovuta, le condizioni di carattere tecnico ed amministrativo, alle quali è subordinata la concessione, gli adempimenti e gli obblighi del concessionario. Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario. 10. Acquisiti gli attestati relativi ai detti versamenti, la concessione/autorizzazione è rilasciata, dal responsabile del procedimento, trasmettendo copia al Comando di Polizia Municipale e all Ufficio Entrate Tributarie e Patrimoniali, per eventuale prosieguo della riscossione, previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri: marca da bollo e se dovuto il deposito cauzionale. Nel caso non sussistano i presupposti per il rilascio della concessione, il responsabile ne dà comunicazione, entro il termine di giorni 30, al richiedente. 11. La concessione/autorizzazione si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l utente. Art. 8 Deposito cauzionale 1. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale, a titolo di garanzia per i danni derivanti dall occupazione del suolo pubblico, in numerario o di una fideiussione bancaria o assicurativa, qualora: - l occupazione comporti la manomissione dell area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell area stessa nelle condizioni originarie; - dall occupazione possono derivare danni prevedibili al demanio comunale. 2. L ammontare della cauzione è stabilita all occorrenza dall Ufficio Tecnico, tenuto conto della particolarità dell occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture 6

7 pubbliche. La cauzione, non fruttifera d interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita in seguito alla verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell occupazione e dell inesistenza dei danni. Art. 9 Principali obblighi del concessionario 1. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l obbligo, da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell occupazione. 2. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell atto di concessione/autorizzazione, ha l obbligo: - di esibire, a richiesta degli addetti comunali o personale della ditta concessionaria, l atto che autorizza l occupazione; - di mantenere a proprie spese e cura, al termine dell occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine, rimovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese; - di versare la tassa alle scadenze fissate. Art. 10 Revoca, sospensione e modifica della concessione/autorizzazione. Rinuncia 1. L amministrazione può revocare, sospendere o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l occupazione. 2. La revoca e la sospensione della concessione attribuiscono il diritto alla restituzione proporzionale della tassa eventualmente pagata, a decorrere dalla cessazione di fatto dell occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi. 3. Il concessionario può rinunciare all occupazione con apposita comunicazione diretta all Amministrazione da presentare almeno 10 giorni prima della decorrenza dell occupazione. Se l occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione della tassa eventualmente versata. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Se l occupazione è in corso all atto della comunicazione della rinuncia, non si fa luogo alla restituzione della tassa già corrisposta. Per la restituzione del deposito cauzionale, restano ferme le condizioni di cui all art 8 comma 2. 7

8 Art. 11 Decadenza della concessione/autorizzazione 1. La decadenza della concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi: - violazione delle disposizioni concernenti l utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione); - violazione degli obblighi previsti dall atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni); - mancato o parziale versamento della tassa alla scadenza prevista dal presente Regolamento; - per violazione delle norme relative al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell uso del bene concesso; - morte o sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario; - la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario. 2. La decadenza di cui al comma 1) non comporta restituzione, nemmeno parziale, della tassa versata, né esonera da quella ancora dovuta relativamente al periodo di effettiva occupazione. Art. 12 Subentro nella concessione/autorizzazione 1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri. 2. Nell ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l attività in relazione alla quale è stata concessa l occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre giorni dieci dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all Amministrazione apposita domanda con l indicazione degli elementi di cui all articolo 7 comma Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l attività rilevata. Art. 13 Rinnovo della concessione/autorizzazione 1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della tassa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi. 2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all Amministrazione con le stesse modalità previste dall art 7 del Regolamento almeno 45 giorni prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di 15 giorni se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare. 3. Le concessioni permanenti non sono soggette al rinnovo annuale, intendendosi lo stesso assorbito dal puntuale versamento della tassa dovuta. 8

9 Art. 14 Occupazione abusive 1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione o l autorizzazione comunale. 2. Sono, altresì, considerate abusive: - le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell atto di concessione; - le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima. 3. In caso di occupazione abusiva, il Comune, previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, dispone la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, vi provvede d ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese. Resta comunque a carico dell occupante di fatto, ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell occupazione. 4. Alle occupazioni abusive sono applicate le sanzioni previste dalle disposizioni di legge in materia, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta. Comunque, il pagamento delle sanzioni non sana l irregolarità dell occupazione. Ai fini dell applicazione delle sanzioni, l abuso nell occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale. CAPO III CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA Art. 15 Suddivisione del territorio comunale 1. Ai fini dell applicazione della tassa, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in numero di 3 categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità del traffico pedonale e veicolare. 2. La classificazione di cui al comma 1 è deliberata dal Consiglio Comunale, sentita la commissione edilizia. La deliberazione è pubblicata per 15 giorni nell albo pretorio ed è esposta negli uffici comunali incaricati dell istruttoria e delle domande di occupazione. 3. La classificazione predetta potrà essere aggiornata all occorrenza, con deliberazione da adottarsi con le modalità di cui al comma 2 e con effetto dal 1 gennaio dell anno successivo a quello di adozione della deliberazione. 9

10 Art. 16 Commisurazione dell area occupata e applicazione della tassa 1. La tassa è commisurata alla entità della occupazione, espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare. 2. Ai fini della commisurazione dell occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all uso diretto dell area occupata, e comunque, non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell area concessa. 3. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, la tassa è determinata con riferimento all area o alle aree oggetto di ogni singolo atto. 4. La superficie eccedente i metri quadrati, si per le occupazioni permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 10 per cento. 5. Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del: - 50% fino a 100 mq; - 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a mq; - 10% per la parte eccedente i mq. Art. 17 Occupazione permanente. Disciplina e tariffe. 1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde una autonoma obbligazione tributaria a carico del contribuente. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle seguenti misure di tariffa che si presenta così come stabilita: prima categoria lit( )/mq. seconda categoria lit( )/mq. terza categoria lit( )/mq. a) occupazione di suolo comunale ( ) ( ) ( ); b) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo ( ) ( ) ( ); c) occupazioni con tende fisse o retrattili esente esente esente; d) passi carrabili ( ) ( ) ( ); e) per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa è commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati. 2. Le tariffe ordinarie, relative ad ogni singola tipologia di occupazione e della classificazione medesima, sono adottate con deliberazione consiliare. 10

11 Art. 18 Passi carrabili: criteri di determinazione della superficie 1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l accesso dei veicoli alla proprietà privata. 2. La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell edificio o del terreno al quale si dà accesso per la profondità di un metro lineare convenzionale. 3. Per la tassazione dei passi carrabili, si applicano le disposizioni contenute nell art 44 del D.Lgs n. 507/ Ai sensi dell art 44 comma 8 del D.Lgs n. 507/93, il Comune, a seguito di istanza di autorizzazione all occupazione di suolo pubblico da parte di proprietari dei passi carrabili a raso, può vietare la sosta indiscriminata sull area antistante gli accessi medesimi per una superficie non superiore a 10 metri quadrati, tenuto conto delle esigenze di viabilità e previo rilascio di apposito cartello segnaletico. In tal caso, il proprietario dell accesso non può effettuare alcuna opera né esercitare alcuna attività su tale superficie. La tassa viene determinata con tariffa ordinaria, ridotta del 10%. Art. 19 Occupazione temporanee. Disciplina e tariffe 1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata, nell ambito delle categorie previste dall art 15, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. 2. La tassa si applica, in relazione alle ore di effettiva occupazione, in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa: - occupazione di suolo comunale lit ( ) al mq. In prima categoria, lit ( ) in seconda categoria, lit ( ) in terza categoria; - occupazione di suolo comunale di durata non inferiore 15 gg., la tariffa è ridotta del 38%; - occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: lit ( ) in prima categoria, lit. 960 ( ) in seconda categoria, lit. 720 ( ) in terza categoria. 3. In relazione alle specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni o autorizzazioni in relazione alle modalità dell occupazione, la tariffa giornaliera ordinaria relativa al suolo comunale di cui sopra, va ridotta nelle seguenti misure: - 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti e pubblici esercizi, produttori agricoli, che vendono direttamente il loro prodotto; - 50% per attività edilizia; - 50% per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo di cui all art 20; - 80% per occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché partiti politici e associazioni sindacali e culturali o sportive; - 30% per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune; 11

12 - per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino, con carattere ricorrente, il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%, previo versamento anticipato del canone dovuto; - in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50%. Art. 20 Occupazioni del sottosuolo e soprasuolo. Disciplina 1. Le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, compresi quelli posti su suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie, sono tassate in base ai criteri stabiliti dall art Il Comune proprietario ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti. Quando, però, il trasferimento viene disposto per l immissione nelle condutture dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa è a carico degli utenti. Art. 21 Criteri di determinazione della tassa per l occupazione del sottosuolo e soprasuolo 1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende erogatrici di pubblici servizi e per quelle realizzate nell esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi di cui all art 20: - per ogni km. Lineare o frazione: lire ( ). 2. Per le occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa annuale è di ( ) per km lineare o frazione, fino ad un massimo di cinque km lineari. Per ogni km o frazione superiore a cinque km lineari, è dovuta una maggiorazione di ( ). 3. Qualora l Ente provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha diritto di imporre, oltre la tassa al comma 1, un contributo una volta tanto, nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50% delle spese medesime. Per le occupazioni di cui al presente articolo aventi carattere temporaneo, la tassa, in deroga a quanto disposto, è determinata ed applicata in misura forfettaria sulla base delle seguenti misure di tariffa: - per le occupazioni di sottosuolo e di soprasuolo comunale fino a 1 km lineare, di durata non superiore a 30 gg., la tassa complessiva è di ( ). La tassa è aumentata del 50% per le occupazioni superiori al km lineare. Per le occupazioni di durata superiore a 30 gg., la tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali: - occupazioni di durata non superiore a 90 gg. : 30%; - occupazioni di durata superiore a 90 gg. e fino a 180 gg. : 50%; - occupazioni di durata maggiore: 100%. 12

13 Art. 22 Distributori di carburante e di tabacchi. Determinazione della tassa 1. Per l impianto e l esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo, con riferimento alle località dove sono situati gli impianti, è dovuta la tassa nelle misure di lire ( ) per il centro abitato, lire ( ) per la zona limitrofa, lire ( ) per i sobborghi e zone periferiche, lire ( ) per le frazioni. 2. Per i distributori di carburanti, si applicano le disposizioni di cui all art 48 del D.Lgs n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Per l impianto e l esercizio di apparecchi automatici di distribuzione dei tabacchi o altro e la conseguente occupazione del suolo e soprasuolo è dovuto, con riferimento alle località dove sono situati gli apparecchi, una tassa annuale di lire ( ) per il centro abitato, lire ( ) per la zona limitrofa, lire ( ) per i sobborghi, le zone periferiche e le frazioni. Art. 23 Esenzioni 1. Sono esenti dalla tassa, fatto salvo l obbligo della presentazione della domanda per il rilascio della relativa autorizzazione o concessione, come da disposizioni dell art 49 del D.Lgs n. 507/93: - le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi e da Enti religiosi di culto ammessi dallo Stato, da Enti pubblici di cui all art 87 comma 1 lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; - le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS, di cui all articolo 10 del D.Lvo 4 dicembre 1997 n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze; - le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose; - le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere; - le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione/autorizzazione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate; - le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all atto della concessione/autorizzazione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione/autorizzazione stessa; - le occupazioni di aree cimiteriali; - gli accessi carrabili destinati a portatori di handicap; - le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 13

14 - le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei Regolamenti di Polizia Locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci; - le occupazioni effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile, tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico. CAPO IV DENUNCE, VERSAMENTO, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, RIMBORSI, SANZIONI E CONTENZIOSO Art. 24 Denuncia 1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui al precedente art.4 devono presentare al Comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell atto di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell anno di concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune messi a disposizione degli utenti presso i relativi Uffici. La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell area sulla quale si realizza l occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l intero anno di rilascio della concessione. L attestato deve essere allegato alla denuncia ed i relativi estremi descritti nella denuncia stessa. 2. L obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nell occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l apposito modulo di cui all art Per le occupazioni di suolo e soprasuolo, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell anno successivo. 4. Per le occupazioni temporanee l obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento, di cui all art.27, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto. Art. 25 Versamento della tassa per le occupazioni permanenti 1. Il versamento della tassa per le occupazioni permanenti annuali è effettuato ad un anno solare, compreso, per intero, l anno di rilascio della concessione/autorizzazione contestualmente al rilascio della medesima. 14

15 2. Per le occupazioni permanenti pluriennali, il versamento della tassa relativa agli anni successivi a quello di rilascio della concessione/autorizzazione, deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. 3. Le variazioni nella occupazione in corso d anno, comportanti il rilascio di una nuova concessione/autorizzazione, danno luogo al pagamento della tassa relativa, previa compensazione con la tassa già corrisposta per il medesimo anno in conseguenza della precedente concessione/autorizzazione. Art. 26 Versamento della tassa per le occupazioni temporanee 1. Per le occupazioni temporanee la tassa deve essere versata entro il termine previsto per le occupazioni medesime, secondo le disposizioni di cui al precedente art. 24 comma 4, con le modalità di cui all art. 27 del presente regolamento. 2. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, la riscossione avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. A tal fine l ufficio, all atto del rilascio dell autorizzazione, invita il contribuente a sottoscrivere apposita convenzione, utilizzando il modello all uopo predisposto, a fronte del pagamento anticipato della tassa dovuta per l intero periodo di occupazione. In tal caso il versamento deve essere effettuato in un unica soluzione anticipata al momento della sottoscrizione della convenzione. Qualora l importo della tassa, già ridotto per effetto della convenzione di cui al presente articolo, sia superiore a Euro 258,2284 (L ), è ammessa la possibilità del versamento in due rate anticipate di uguale importo con scadenza 31/01 e 30/04. Per le occupazioni realizzate nel corso dell anno, si applicano le disposizioni di cui all art. 27, comma 2, secondo periodo, del presente Regolamento. Art. 27 Norme comuni per il versamento 1. Il versamento della tassa va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune (o del concessionario) intestato COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO servizio Tesoreria, utilizzando gli appositi bollettini predisposti dal Comune di Pontecagnano Faiano, servizio Tributi e indicando a tergo la causale di versamento. 2. La tassa deve essere corrisposta in unica soluzione. E ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (con scadenza al 31/01, 30/04, 31/07 e 31/10), qualora l ammontare della tassa sia superiore a lire ( ). Per le occupazioni realizzate nel corso dell anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima. Tali disposizioni si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione ai sensi dell art Qualora il Comune o il concessionario provveda ad inviare preavvisi ai fini del pagamento annuale della tassa, le relative spese postali possono essere a carico del contribuente. 15

16 ARTICOLO 27 BIS IMPORTI MINIMI PER VERSAMENTI E RIMBORSI 1. Ai sensi dell'art.1 comma 168 della Legge n.296/2006, si stabiliscono i seguenti importi minimi fino a concorrenza dei quali il versamento della TOSAP non è dovuto o il rimborso della TOSAP non è effettuato: importo minimo pari a 2,50 a titolo di tassa, per ciascuna annualità; importo minimo pari a 5,00, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, per ciascun provvedimento di accertamento d'ufficio o in rettifica; importo minimo pari a 10,00, complessivamente dovuto a titolo di tassa, sanzioni ed interessi, al di sotto del quale non si fa luogo alla riscossione coattiva. Art. 28 Accertamenti e rimborsi 1. Per l accertamento, la liquidazione e il rimborso, si applicano le disposizioni previste dall art 51 del D.Lgs n. 507/93 e successive modificazioni e integrazioni. Art. 29 Riscossione coattiva 1. La riscossione delle somme dovute a titolo di tassa e delle relative sanzioni non pagate alle scadenze stabilite, è effettuata alternativamente: - coattivamente con la procedura indicata nel Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639; - mediante consegna del relativo ruolo al concessionario del servizio della riscossione, che vi provvede secondo le disposizioni recate dagli articoli 67, 68 e 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n Le spese per l espletamento della procedura coattiva sono addebitate all occupante debitore e sono recuperate con il procedimento di cui al comma Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni abusive. Art. 30 Sanzioni 1. Per la determinazione delle sanzioni relative alle entrate tributarie, si applicano le disposizioni contenute nei Decreti Legislativi nn del 18 dicembre 1997, modificate ed integrate dal D.Lgs n. 203/ Le sanzioni sono graduate, ai sensi dell art 53 del D.Lgs n. 507/93, modificato dall art 12 del D.Lgs. n. 473 del 18 dicembre 1997 e della relativa deliberazione. Ai sensi dell'art.1 comma 165 della Legge n.296/2006 si stabilisce che sulle somme dovute dai contribuenti a titolo di tassa si applicano gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili. Art

17 Contenzioso 1. Il contenzioso è disciplinato dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 e successive modificazioni e integrazioni. CAPO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 32 Disposizioni finali 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio Per quanto non disposto dal regolamento si applicano le disposizioni di legge contenute nel Capo II del D.Lgs n. 507/93, nonché le speciali norme legislative e regolamentari vigenti in materia. 2. E abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento. 3. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ OCCUPAZIONI PERMANENTI Passi carrabili Passi carrabili provinciali o comunali Passi carrabili inutilizzati o inutilizzabili Passo carrabile con divieto di sosta Accessi a raso Tende parasole fisse o retrattili Chioschi Colonnine scansaruote Fioriere Vetrine sporgenti su suolo Vetrine sporgenti sospese dal suolo Scalini e scalinate Botole e feritoie Insegne Impianti pubblicitari con palo Aree di parcheggio Occupazioni con autovetture ad uso privato Parcheggi taxi Occupazione varie suolo Pensiline FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI 17

18 Banderuole Occupazione dello spazio sopra e sottosuolo Condutture servizi pubblici Allacci ad impianti di erogazione Distributori di carburanti e chioschi Serbatoi di carburante (unico connesso e interconnessi) Distributori di tabacchi o altri Seggiovie e funivie Lustriere o griglie Aree mercatali coperte o con strutture Box mercati OCCUPAZIONI TEMPORANEE Banchi di vendita e simili nelle aree mercatali ed in altri luoghi pubblici Esposizioni merci all esterno di negozi Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all effettuazione dei lavori edili e simili Cantieri Scavi e rinterri (comprese le occupazioni con mezzi operativi) Spettacoli viaggianti e circensi Manifestazioni politiche, culturali, religiose, sportive Deposito temporaneo di qualsiasi genere su spazi pubblici Fioriere e simili Dehors Sedie, tavolini ed ombrelloni Mezzi pubblicitari amovibili Tende parasole sporgenti da bancarelle e simili. 18

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