Assicurazione Avventura Plus Nº polizza:

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Assicurazione Avventura Plus Nº polizza: 55-0314965"

Transcript

1 Assicurazione Avventura Plus Nº polizza:

2 PRODOTTO: Assicurazione Avventura Plus Nº POLIZZA: COMPAGNIA ASSICURATRICE: COMPAGNIA INTERNAZIONALE DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI, S.A. DATA DI INIZIO COBERTURA: 01 / 11 / 2010 DATA DI SCADENZA: 31 / 10 / 2011 INFORMAZIONE LEGALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI DI CARATTERE PERSONALE In osservanza alla Legge Organica 15/1999, del 13 di diciembre, relativa alla Protezione dei Dati di carattere Personale, informiamo l Utente che i suoi dati di carattere personale, reperiti durante il processo di acquisto, così come in qualsiasi altro processo che li richieda come conseguenza della relazione tra l utente e Intermundial XXI Broker assicurativo; saranno inclusi in una base di dati personali chiamata CLIENTES sotto la responsabilità di Intermundial XXI, Correduría de Seguros S.L. e finalizzata alla gestione di tutti gli aspetti relativi alla sottoscrizione della polizza da parte dell utente. Pag. 1

3 CONDIZIONI PARTICOLARI Della polizza con numero sottoscritta tra INTERMUNDIAL Broker Assicurativo, con domicilio sociale in C/ Irún, 7, Madrid. Regolarmente iscritta al R.M. di Madrid, foglio M , sezione 8ª libro 0, pagina 149 tomo C.I.F. B Iscritta al R.D.G.S y F.P con nº J-1541 con assicurazione R.C. e di cauzione conformi alla legge 26/06 MSRP, e ARAG COMPAGNIA INTERNAZIONALE DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI, S.A. SINTESI DELLE COPERTURE E DEI LIMITI DI INDENNIZZO 1. SPESE MEDICO - CHIRURGICHE PER MALATTIA O INCIDENTE DELL'ASSICURATO - ALL'ESTERO IN ITALIA STAMPELLE RIMPATRIAZIONE O TRASPORTO SANITARIO DELL'ASSICURATO... ILIMITADO 4. RIMPATRIAZIONE O TRASPORTO DELL'ASSICURATO DEFUNTO... ILIMITADO 5. RIMPATRIAZIONE O TRASPORTO SANITARIO DEGLI ACCOMPAGNANTI DELL'ASSICURATO... ILIMITADO 6. RICERCA E SOCCORSO DELL'ASSICURATO TRASFERIMENTO DI UN FAMILIARE IN CASO DI RICOVERO DELL'ASSICURATO - SPESE DI TRASFERIMENTO DEL FAMILIARE... ILIMITADO - SPESE DI SOGGIORNO DEL FAMILIARE (75 /GIORNO) PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO IN HOTEL RITORNO ANTICIPATO DELL'ASSICURATO... ILIMITADO 10. INVIO DI MEDICINALI URGENTI NON PRESENTI ALL'ESTERO... INCLUIDO 11. INVIO DI MESSAGGI URGENTI... INCLUIDO 12. INVIO DI AUTISTA PROFESSIONISTA... INCLUIDO 13. SPESE DI ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO (CONSULTI LE CAUSE GARANTITE)* RIMBORSO LEZIONI E TOUR (MAX. 30 /GIORNO) PERDITA DEI BAGAGLI IMBARCATI DALLA LINEA AEREA RITARDO NELLA CONSEGNA DEI BAGAGLI IMBARCATI DALLA LIENA AEREA RITARDO DEL VIAGGIO NELLA PARTENZA DEL MEZZO DI TRASPORTO PUBBLICO (25 OGNI 6 ORE DI RITARDO) SPESE O NOTTI EXTRA IN HOTEL DOVUTE A RITARDO NELL'ARRIVO PER CAUSE METEREOLOGICHE PROLUNGAMENTO OBBLIGATO DEL VIAGGIO OVERBOOKING O CAMBIO DEI SERVIZI PATTUITI PERDITA DEI SERVIZI INIZIALMENTE PATTUITI PER LA PRATICA DELL ELISCI CON E SENZA RIABILITAZIONE: SOVRATTASSA DEL 100% Nel caso in cui l Assicurato abbia il domicilio abituale all estero e abbia stipulato la polizza attraverso Internet per un viaggio in Italia, i premi si fattureranno in funzione del continente di provenienza. Ciò vuol dire che se il suo domicilio abituale si trova in Europa, il premio riscosso sarà quello appartenente alla categoria Europa. Se il suo continente di provenienza è America, Asia o Oceania, il premio riscosso sarà quello appartenente alla categoria Mondo. Allo stesso modo, il capitale assicurato in ognuna delle garanzie della presente polizza sarà quello che spetterebbe ad uno spagnolo all estero e i rimpatri contemplati nelle Condizioni Generali della polizza si effettuerebbero sempre fino alla località di domicilio abituale all'estero, che dovrà essere quella dalla quale abbia stipulato la presente assicurazione di Assistenza Viaggio e che avrà dovuto comunicare ad ARAG nel momento della formalizzazione dell assicurazione tanto ai fini del pagamento del premio corrispondente come della determinazione dei limiti economici della copertura. Pag. 2

4 TUTTI GLI ARTICOLI COMPRESI NELLE CONDIZIONI GENERALI DELLA POLIZZA ED I RELATIVI LIMITI ESPRESSI SONO OGGETTO DELLA PRESENTE ASSICURAZIONE ASSICURATI: I viaggiatori che, assieme al Contraente dell assicurazione, acquistino un viaggio, una trasferta o un soggiorno fuori dalla propria residenza abituale, i cui nominativi, destinazione e durata del viaggio siano fatti pervenire ad ARAG precedentemente all'inizio del viaggio. ESTENSIONE TERRITORIALE: L assicurazione è valida in tutto il mondo, in base alla destinazione del viaggio, della trasferta o del soggiorno acquistati con il Contraente dell assicurazione ed i massimali di indennizzo delle garanzie dipenderanno sempre dal paese dove l assicurato sia abitualmente residente. Quindi per stabilire i massimali di indennizzo delle prestazioni assicurate, verranno tenuti in considerazione il domicilio abituale dell assicurato, luogo nel quale ha stipulato la polizza di assicurazione, determinando l ambito territoriale locale, ovvero il paese nel quale l'assicurato è abitualmente domiciliato, l ambito territoriale continentale, ovvero il continente nel quale è ubicato tale paese e l ambito territoriale transcontinentale, ovvero i restanti continenti non contenenti il paese dove l'assicurato è abitualmente domiciliato e dal quale ha acquistato il viaggio assicurato. Le prestazioni della presente polizza non sono operanti in quei Paesi che, durante il viaggio o la trasferta dell'assicurato, si trovino in stato di guerra, di assedio o in insurrezione, o siano colpiti da conflitto bellico di qualsiasi tipo e natura, dichiarati o di fatto, e in quei paesi che sono chiaramente indicati nella quietanza e nelle Condizioni Particolari. Resta espressamente convenuto che gli obblighi dell Assicuratore, ai termini delle prestazioni della presente polizza, terminano nel momento in cui l Assicurato faccia rientro al proprio domicilio abituale, o venga ricoverato in un istituto di cura situato ad un massimo di 25 km di distanza da detto domicilio (15 km nelle Isole Baleari e Canarie). Fatto salvo quanto stabilito nel paragrafo precedente, si fa constare che nel caso in cui il domicilio dell Assicurato si trovi ad una distanza inferiore ai 25 km dalla destinazione del viaggio, se l Assicurato avesse bisogno di assistenza medica e sanitaria, in seguito a un infortunio derivante dalla pratica dello sci, e delle attività definite della sezione Turismo Alternativo, e venisse trasportato a un centro medico o ospedale situato a meno di 25 km dal suo domicilio abituale, si presterà copertura fino ai limiti espressi nelle Condizioni Particolari della polizza, rimanendo espressamente esclusi altri servizi medici che non siano quelli di urgenza. COMUNICAZIONE DEGLI ESTREMI DEI VIAGGI: Il Contraente dell assicurazione comunicherà ad ARAG gli estremi relativi ai viaggiatori (nominativi, località e paese nel quale ha il suo domicilio abituale, destinazioni, durata dei rispettivi viaggi) prima dell'inizio del viaggio. Altresì il Contraente dell assicurazione metterà a disposizione di ARAG tutti i documenti relativi agli Assicurati con la presente polizza, in modo che l Assicuratore possa comprovare l esattezza delle informazioni relative ai viaggiatori comunicate dal Contraente dell assicurazione. Allo scopo di rendere note ai clienti del Contraente dell assicurazione, cioè gli Assicurati con la presente polizza, le garanzie prestate dalla presente assicurazione, ARAG consegnerà al Contraente dell assicurazione i Certificati da distribuire ai propri clienti. I Certificati rappresentano l unico documento valido comprovante la copertura che la presente polizza conferisce agli Assicurati. Spetta al Contraente dell assicurazione inserire la data di inizio e di fine di ogni viaggio su tutti i Certificati da distribuire. PAGAMENTO PREMI AD ARAG: I premi vengono pagati a rate mensili tramite assegno nominativo emesso dal Contraente dell assicurazione a favore di ARAG dietro ricevuta della lista Fatture. Salvo che non si concordino altre modalità di pagamento accettate dalle parti. EROGAZIONE DEI SERVIZI: L'erogazione dei servizi ai termini della presente polizza verrà effettuata a mezzo di ARAG COMPAÑIA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. Agli effetti di urgenti prestazioni di servizio, ARAG fornirà all'assicurato la documentazione accreditante i propri diritti in quanto titolare, nonché istruzioni ed un recapito telefonico per le situazioni di emergenza. Pag. 3

5 Il numero di contatto telefonico di ARAG è il per chiamare dalla Spagna ed il per chiamare dall estero, con opzione di chiamata a carico del destinatario. Il Contraente ha piena conoscenza ed accetta espressamente le clausole limitative della presente polizza e dichiara di aver ricevuto, congiuntamente a questo documento, le Condizioni Generali di Assicurazione. DIRITTO ALL INFORMAZIONE DELL ASSICURATO Il Contraente dell assicurazione, preventivamente alla stipulazione del presente contratto, ha ricevuto la seguente informazione, ai sensi dell art. 60 della Legge sull ordinamento e la supervisione dell assicurazione privata e degli artt.104 e seguenti fino al 107 del relativo regolamento: - L Assicuratore della polizza è ARAG, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros S.A, società anonima con sede in Spagna, sede sociale: calle Roger de Flor nº 16, Barcellona. La legislazione applicabile al contratto di assicurazione è quella spagnola, con particolare rinvio alla Legge 50/1980 dell 8 ottobre sul contratto di assicurazione. - Il Contraente o l Assicurato può, in caso di divergenza con l Assicuratore, demandare ad arbitrato o ricorrere a tribunali ordinari di giustizia spagnoli, indipendentemente dal diritto di porre opportuni reclami alla Direzione Generale delle Assicurazioni. INFORMAZIONI SULLA PROTEZIONE DEI DATI Nell eventualità in cui vengano inseriti in questa polizza dati concernenti persone fisiche diverse dal Contraente dell assicurazione, questi dovrà preventivamente informarle riguardo agli estremi indicati nei seguenti paragrafi. Il Contraente acconsente all inserimento di dati personali eventualmente contenuti nella presente polizza nel database del mediatore e di ARAG. Il trattamento di predetti dati è diretto alla creazione ed allo sviluppo di rapporti contrattuali che vincolano il Contraente all Entità Assicuratrice. I dati personali conferiti possono essere comunicati ad altre Entità Assicuratrici o ad organismi pubblici, collegati al settore assicurativo, a fini statistici o di lotta contro la frode o agli effetti della coassicurazione o della riassicurazione del rischio. L acconsentimento a predetto trattamento è imprescindibile per consentire la formalizzazione del rapporto contrattuale a cui fa riferimento il presente documento, senza il quale non sarebbe realizzabile. Il Contraente potrà esercitare il diritto di accesso, opposizione, rettifica e cancellazione di fronte al Contraente o all Entità Assicuratrice, come da legislazione sulla protezione dei dati, indirizzando le relative comunicazioni alla sede sociale dei medesimi. Altresì il Contraente autorizza ARAG al trattamento dei propri dati allo scopo di ricevere informazioni riguardanti altri prodotti assicurativi commercializzati dalla Società, nonché offerte di prodotti e servizi della Società stessa, o di terzi, vincolati all'ambito assicurativo, finanziario, di trasporti, viaggi, immobiliare, educativo, informatico nonché riguardanti le attività della pubblica amministrazione; e cederli, con la medesima finalità, ad altre Società del gruppo. Inoltre, qualora esistano eventuali vincoli giuridici o commerciali tra la polizza sottoscritta ed altri prodotti o servizi sottoscritti con terzi, il Contraente autorizza ARAG a cedere i propri dati personali a detti terzi nella misura necessaria all'esito positivo degli accordi che hanno dato origine a detto vincolo. Qualora non si desideri ricevere informazioni promozionali o cedere i propri dati nei termini indicati, si prega di comunicarlo barrando la seguente casella: La mancata autorizzazione a quest ultimo trattamento non impedisce la formalizzazione del rapporto contrattuale. Pag. 4

6 DIPARTIMENTO SERVIZIO CLIENTI Ai sensi dell'art. 9 dell Ordine ECO/734/2004 dell 11 marzo, informiamo che ARAG si avvale di un Dipartimento Servizio Clienti (C/ Roger de Flor, 16, Barcellona, Spagna, telefono , fax , e -mail: dac@arag.es, web: per gestire le lamentele e i reclami presentati dai suoi assicurati, relativi ai propri interessi e diritti legalmente riconosciuti e fornire loro un riscontro ed una soluzione in un termine massimo di due mesi a decorrere dal momento dell'inoltro. Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di mancato riscontro entro il termine di due mesi, si prega di rivolgersi alla Dirección General de Seguros (Direzione Generale delle Assicurazioni), Comisionado para la Defensa del Asegurado (Commissario per la Difesa dell Assicurato) (Paseo de Castellana, 44, Madrid, Spagna, telefono , fax ). Pag. 5

7 CONDIZIONI GENERALI Introduzione Il presente Contratto di Assicurazione è vigente ai termini di queste Condizioni Generali e delle Condizioni Particolari del contratto, ai sensi della Legge 50/1980 dell'8 ottobre sul Contratto di Assicurazione e della Legge 30/1995 dell 8 novembre sull Ordinamento e la Supervisione dell Assicurazione Privata. Definizioni In questo contratto alle seguenti definizioni sono attribuiti i significati qui precisati: Assicuratore: ARAG Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A., che assume il rischio definito nella polizza. Contraente dell Assicurazione: La persona fisica o giuridica che stipula il presente contratto con l Assicuratore, la quale ha il dovere di adempiere agli obblighi a termini di polizza, salvo gli obblighi che, per loro natura, spettano all'assicurato. Assicurato: La persona fisica alla quale si fa riferimento nelle Condizioni Particolari e alla quale, in mancanza del Contraente, spettano gli obblighi a termini di polizza. Domicilio: Quello di residenza abituale dell Assicurato. Infortuni: Si intende per infortunio la lesione fisica dovuta a causa esterna, violenta e fortuita non causata intenzionalmente dall'assicurato, che produca invalidità permanente, totale o parziale, o decesso. Invalidità permanente: Si intende per invalidità permanente la perdita anatomica o funzionale degli arti e delle facoltà dell'assicurato, il cui grado è indicato in queste Condizioni Generali ed il cui recupero è considerato improbabile a giudizio dei periti medici nominati a norme di Legge. Polizza: Il documento attestante l esistenza del contratto di assicurazione, dove sono riportate le Condizioni Contrattuali dell'assicurazione. Ne sono parte integrante le Condizioni Generali, le Condizioni Particolari, che danno una definizione specifica del rischio e gli allegati o appendici emessi per integrare o modificare tale documento. Premio: Il prezzo dell assicurazione. Nella quietanza saranno inoltre indicati le sovrattasse e le tasse stabilite per legge. Turismo alternativo: Sarà considerato come viaggio di turismo alternativo tutta quella ricerca di situazioni ed esperienze che abbiano per oggetto la pratica di attività realizzate all aria aperta a contatto con la natura, siano queste sportive o di avventura, purché si realizzino in un contesto di qualità e che per la loro realizzazione sia necessario un certo grado di sforzo fisico o di destrezza, o viaggi di carattere culturale, gastronomico e di agriturismo. Le attività coperte sono le seguenti: Ciclismo, equitazione, veicoli, boogie car guidate dallo stesso assicurato, rafting, snorkelling, moto d'acqua, banana e altri giochi da spiaggia, fuoribordo rapidi (con guidatore), canoe (con marinai locali), voli in elicottero, attività ranchere (corride per dilettanti, etc.), barche a motore (con guidatore), trekking, torrentismo, motocicletta a 4 ruote, tennis, golf, kayak, windsurf, pedalò, catamarani, imbarcazioni leggere, moto da neve, minimoto, idropedali, gokart su ghiaccio, slittino o simili, barche a vela, orientamento, percorso di guerra, carrozze, treno a cremagliara, gincana sportiva, carrelli trainati da cani, treno di Artouste, aerotrim, bus-bob, seggiovia in quota, free-climbing e discesa in corda doppia, speleologia, pattinaggio, puenting, tiro con l'arco, mongolfiera e pallone a gas, sci d'acqua, ultratube, ski bus, hidrospeed, e qualsiasi altra attività sportiva che presenti un rischio simile. Pag. 6

8 Si escludono espressamente le attività realizzate ad altitudini superiori ai metri. 1. Oggetto ARAG garantisce all'assicurato la prestazione delle garanzie assicurate all'interno dell'ambito territoriale coperto per la pratica, a livello dilettantesco, dello sci alpino su pista, sci di fondo in circuiti conosciuti e segnalati, sci artistico, salto con sci, monosci o surf su neve, a condizione che la loro pratica si realizzi all'interno dei confini di una stazione sciistica e delle attività definite nella sezione precedente come "Turismo Alternativo". È prevista anche copertura negli spostamenti e permanenze necessarie alla pratica delle attività descritte. Rimane esclusa la pratica a livello professionale degli sport citati o nelle zone chiuse della Stazione sciistica. 2. Assicurati Il Contraente dell'interesse assicurato, o le persone fisiche indicate nelle Condizioni Particolari nel caso di una Polizza Collettiva. 3. Validità temporale Nel caso di Polizze Temporali la durata è specificata nelle Condizioni Particolari. In ogni modo, per poter trarre beneficio dalle garanzie prestate, l Assicurato non potrà permanere fuori dalla propria residenza abituale per un periodo di tempo superiore ai 10 giorni, sia per ragioni di viaggio sia di trasferta. Nella contrattazione della modalità "ANNUA" ed "ANNUA con riabilitazione" non sono garantiti soggiorni superiori ai 60 giorni consecutivi. 4. Estensione territoriale Le garanzie descritte nella presente Polizza sono operanti in caso di eventi verificatisi in Italia, in Europa oppure in tutto il mondo, in adempimento di quanto previsto nelle Condizioni Particolari. Le garanzie di questa polizza saranno valide quando l'assicurato si trovi fuori dalla circoscrizione municipale in cui abbia la residenza. 5. Pagamento premi Il Contraente dell assicurazione ha l obbligo di pagare il premio alla formalizzazione del contratto. Il premio dovrà essere versato nel luogo di residenza del Contraente dell assicurazione, fermo un differente domicilio specificato nelle Condizioni Particolari. Qualora il premio non fosse pagato, nel caso della prima annualità le prestazioni non avranno effetto e ARAG potrà risolvere o esigere il pagamento del premio convenuto. Il mancato pagamento delle successive annualità darà luogo, trascorso un mese dalla scadenza, alla sospensione delle garanzie previste dalla polizza. In ogni modo le prestazioni riprenderanno vigore alle ore 24 del giorno del pagamento del premio da parte dell'assicurato. 6. Informazioni riguardo al rischio Il Contraente dell assicurazione ha il dovere di dichiarare ad ARAG, preventivamente alla formalizzazione del contratto, tutte le circostanze di sua conoscenza che possano influire sulla valutazione del rischio, secondo il questionario sottopostogli. In mancanza di sottoposizione del questionario da parte di ARAG, o qualora avvenga la sottoposizione ma si tratti di circostanze che possano influire sulla valutazione del rischio e che non siano ivi comprese, il Contraente è esonerato da tale dovere. L Assicuratore può recedere dal contratto nel termine di un mese, a decorrere dal momento in cui venga a conoscenza della riserva o dell'inesattezza della dichiarazione del Contraente. Pag. 7

9 Durante il periodo di vigenza del contratto l Assicurato dovrà comunicare ad ARAG, non appena gli sia possibile, tutte le circostanze che concorrano alla modifica del rischio. Una volta al corrente dell aggravamento del rischio ARAG può, nel termine di un mese, proporre di modificare il contratto o procedere alla relativa recessione. Nel caso di diminuzione del rischio l Assicurato ha diritto, a decorrere dalla successiva annualità, alla riduzione proporzionale dell importo del premio. 7. Garanzie prestate Nel caso in cui si verifichi un sinistro assicurato dalla presente polizza ARAG, appena ricevuta notifica e come da procedimento di cui all'articolo 10, garantisce l'erogazione dei seguenti servizi: ASSISTENZA ALLE PERSONE 7.1 Assistenza medica e sanitaria Se in seguito ad infortunio o malattia l'assicurato ha bisogno di assistenza sanitaria urgente in loco, l'assicuratore terrà a proprio carico: A) Le spese e gli onorari medici e chirurgici. b) Le spese di ricovero ospedaliero. c) Il costo dei medicinali prescritti dal medico. d) Le protesi che l'equipe medica ritenga necessarie a seconda delle lesioni occorse, così come le spese per le stampelle, fino a un massimo di Euro 300, sempre per assistenza sanitaria urgente in loco. e) Le spese che possano essere reclamate all'assicurato per l'uso della camera iperbarica a seguito della pratica di immersione subacquea, fino ad un massimo di Euro ARAG prende in carico le spese che corrispondono alle suddette prestazioni, fino alla concorrenza massima per Assicurato di Euro o equivalente in valuta locale, quando le prestazioni avvengano all'estero, o di Euro in Italia. L'ASSICURATORE si farà unicamente carico delle spese di assistenza sanitaria urgente che si sono prodotte sul luogo dell'infortunio e nel centro di assistenza medica più vicino a cui sia stato urgentemente trasportato l'assicurato. Una volta che l'assicurato si sia trasferito presso il suo domicilio o al centro ospedaliero più vicino a questo, l'assicuratore non si farà più carico delle spese di assistenza sanitaria generate a partire da questo trasferimento. Nella modalità contrattata, Annua con riabilitazione, saranno a carico dell'assicuratore, le spese che debba sostenere l'assicurato per la riabilitazione necessaria per il recupero dalle lesioni a seguito di infortunio garantito dalla polizza e fino alla concorrenza massima, comprendendo tutti gli aspetti, di Euro In ogni caso le spese del dentista si limitano ad Euro 60. In nessun caso, salvo per causa di forza maggiore, l'assicuratore rimborserà all'assicurato i pagamenti che questi abbia effettuato senza aver previamente ricevuto la sua approvazione ed autorizzazione, rimanendo a carico dell'assicurato, in queste circostanze, i primi Euro Ricerca e soccorso dell'assicurato In caso di perdita o smarrimento dell'assicurato all'interno dei confini di una stazione sciistica o del luogo definito per la pratica di turismo alternativo, l'assicuratore si farà carico degli importi che gli verrano reclamati per la sua ricerca, effettuata dalla comunità o dagli organismi pubblici o privati di soccorso, fino alla concorrenza massima di Euro Pag. 8

10 In ogni caso i primi Euro 120 saranno a carico dell'assicurato. 7.3 Soccorso sulle piste Nel caso in cui, a seguito di un infortunio dell'assicurato sulle piste da sci, gli venissero reclamate o dovesse sostenere delle spese per il soccorso con la slitta o per il trasporto in ambulanza all'interno dei confini della stazione sciistica e persino se, per le circostanze o per la gravità del caso, fosse necessario l'impiego di un elicottero, l'assicuratore se ne farà carico. 7.4 Trasporto sanitario di feriti o malati in ambulanza In caso di infortunio o di malattia sopraggiunta all'assicurato durante il viaggio, l'assicuratore si fa carico delle spese di trasporto per mezzo di ambulanza dal luogo in cui ciò si è verificato fino al ricovero nel centro ospedaliero più vicino al suddetto luogo o al domicilio abituale dell'assicurato. 7.5 Rimpatrio sanitario di feriti o malati In caso di infortunio o di malattia sopraggiunta all'assicurato, l'assicuratore tiene a proprio carico il trasporto al centro ospedaliero che disponga delle installazioni necessarie o al suo domicilio. Inoltre, l'equipe medica dell'assicuratore, in contatto con il medico che stia assistendo l'assicurato, controllerà che l'attenzione prestata sia quella adeguata. Nel caso in cui l'assicurato venisse ricoverato in un centro ospedaliero lontano dal suo domicilio abituale, l'assicuratore si fa carico del trasporto al domicilio in quanto si possa effettuare. Ad ogni occorrenza sarà l'equipe Medica dell'assicuratore ad optare per il mezzo di trasporto più idoneo in base al livello di emergenza e alla gravità del caso. In EUROPA e nei PAESI DEL BACINO DEL MEDITERRANEO si potrà inoltre fare uso di un aereo sanitario specificatamente adibito alle circostanze. L'ASSICURATORE non corrisponderà in nessun caso l'importo dei rimpatri organizzati dallo stesso ASSICURATO. 7.6 Trasferta di un familiare in caso di ricovero ospedaliero Qualora a seguito di malattia o lesione l Assicurato necessiti di un ricovero ospedaliero di un periodo superiore a cinque giorni, ARAG metterà a disposizione di un componente della famiglia dell Assicurato, o della persona da questi designata, un biglietto di andata e ritorno, aereo o ferroviario, in modo che possa accompagnarlo. ARAG corrisponderà, a titolo di spese di soggiorno e dietro presentazione delle relative fatture, una somma giornaliera pari ad un massimo di Euro 75 per un periodo di non oltre 10 giorni. 7.7 Convalescenza in hotel Se l'assicurato è malato o infortunato e non è possibile il suo rientro, quando lo stabilisca l'equipe medica dell'assicuratore a seguito dei propri contatti con il medico che lo assiste, l'assicuratore tiene a proprio carico le spese derivanti dal prolungamento del soggiorno in hotel dell'assicurato e di un accompagnatore, a condizione che sia assicurato da questa polizza, fino ad una somma giornaliera di non oltre Euro 75 per un periodo massimo di 10 giorni. Le spese sostenute direttamente dall'assicurato, senza che l'assicuratore ne fosse a conoscenza, non verranno in nessun caso rimborsate. 7.8 Rimpatrio o trasporto dell Assicurato deceduto In caso di decesso di un Assicurato, ARAG organizzerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura nel suo paese di provenienza, dal quale stipulò la polizza dichiarandolo espressamente, e ne terrà a proprio carico le spese. Si intendono incluse in tali spese quelle di condizionamento della salma come da requisiti giuridici. Pag. 9

11 Si esclude da questa garanzia il pagamento della bara e delle spese di sepoltura e della cerimonia funebre. L'ASSICURATORE si occupa, inoltre, del trasporto degli altri assicurati che lo accompagnavano fino al loro paese di provenienza, dal quale stipulò la polizza dichiarandolo espressamente, nell'eventualità in cui il decesso gli impedisse di tornare con i mezzi inizialmente previsti. Nell eventualità in cui l Assicurato non abbia residenza abituale in Italia, verrà rimpatriato fino al luogo di residenza abituale. 7.9 Rimpatrio o trasporto di altri assicurati Quando uno o più degli assicurati siano stati rimpatriati o trasferiti per malattia o infortunio, come secondo l'articolo 7.5, e detta circostanza impedisca al resto degli assicurati il ritorno al proprio domicilio con i mezzi inizialmente previsti, l'assicuratore si farà carico del trasporto per il rientro di questi stessi al loro paese di provenienza, dal quale si stipulò la polizza dichiarandolo espressamente, o fino al luogo in cui sia ricoverato l'assicurato trasferito o rimpatriato Rientro anticipato per malattia grave, infortunio grave o decesso di un componente della famiglia Nel caso in cui l'assicurato debba interrompere il viaggio per malattia grave, infortunio grave o decesso del coniuge, ascendenti o discendenti di primo o secondo grado, di un fratello o sorella così come di quelli del coniuge, l'assicuratore si farà carico del trasporto al luogo in cui si trovi la persona malata o incidentata, in Italia, o al luogo della sepoltura, sempre in Italia, a condizione che queste circostanze si siano prodotte dopo la data di inizio del viaggio. Si intende per malattia grave uno stato di alterazione della salute per il quale il medico che sta prestando assistenza preveda un ricovero ospedaliero di un minimo di 5 giorni e/o che, a giudizio di un medico, comporti rischio di morte per le persone predette. Si intende per infortunio grave una lesione corporea non intenzionalmente provocata dalla vittima e dovuta a causa esterna e fortuita, per la quale il medico che sta prestando assistenza preveda un ricovero ospedaliero di un minimo di 5 giorni e/o che, a giudizio di un medico, comporti rischio di morte per qualcuna delle persone predette Invio urgente medicinali non esistenti all estero Se l'assicurato che si trova all'estero avesse fatto uso della garanzia di assistenza medica indicata nel punto 7.1, l'assicuratore si occuperà di reperire ed inviare la medicina necessaria con il mezzo più rapido, nel caso in cui non esistesse nel paese in cui si sta prestando assistenza Invio messaggi urgenti ARAG provvederà a proprie spese ad inviare i messaggi urgenti richiesti dagli Assicurati come conseguenza dei sinistri indennizzati dalle prestazioni delle presenti garanzie Rimborso dello ski-pass e delle lezioni pattuite In caso di infortunio o di malattia dell'assicurato che gli impediscano di esercitare le attività coperte per il resto dei giorni assicurati dalla polizza, l'assicuratore rimborserà all'assicurato infortunato o malato la parte proporzionale non utilizzata del costo del maestro di sci e/o dello ski-pass già acquistato, fino a un massimo di Euro 30 al giorno e un massimo di Euro 300 per ognuna delle garanzie citate Invio di autista Nel caso di infortunio, malattia o decesso dell'assicurato e nel caso in cui né costui né nessuno dei suoi accompagnatori fossero in condizioni di guidare e ciò impedisse il rientro al domicilio abituale, l'assicuratore metterà a disposizione un autista professionista che guiderà il veicolo fino al menzionato domicilio. Saranno a carico dell'assicuratore unicamente le spese dell'autista, eccezion fatta di tutte le altre. ESCLUSIONI SPECIFICHE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA ALLE PERSONE Le garanzie sottoscritte non comprendono: Pag. 10

12 a) Le garanzie e prestazioni non richieste all'assicuratore e che non siano state esercitate con il suo consenso, salvo casi di forza maggiore o di provata impossibilità materiale. b) I sinistri dolosi dell ASSICURATO o del CONTRAENTE DELL'ASSICURAZIONE, dei CESSIONARI o delle persone che viaggino con l'assicurato. c) I sinistri verificatisi in caso di guerra, manifestazioni e movimenti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio, scioperi, arresti da parte di qualsiasi autorità per reati non causati da un incidente di traffico, restrizioni alla libera circolazione o qualsiasi altro caso di forza maggiore a meno che l'assicurato non dimostri che il sinistro non ha niente a che vedere con tali avvenimenti. In tal caso, le garanzie dell'assicurazione cesseranno dopo sette giorni dall'inizio del conflitto. d) Gli infortuni o avarie sopraggiunti a seguito di partecipazione a gare sportive, ufficiali o private, così come gli allenamenti o prove e le scommesse, la pratica di sport considerati ad alto rischio, eccezion fatta per gli sport invernali e quelli definiti in turismo alternativo. Sono anche escluse le spedizioni sportive. e) I sinistri causati da radiazioni provenienti da trasmutazione o disintegrazione nucleare o la radioattività. f) Le malattie o lesioni che sono conseguenza di problemi cronici o precedenti al viaggio, così come le loro complicazioni o ricadute. g) Le lesioni sopraggiunte esercitando una professione di tipo manuale. h) Suicidio o malattie e lesioni causate dal tentato suicidio o che l Assicurato si è procurato intenzionalmente. i) Cura o malattie o stati patologici causati dall ingestione o assunzione volontaria di sostanze tossiche (droghe), alcol, narcotici o per l'impiego di medicinali senza prescrizione medica. j) Le spese di ristorante e di hotel, salvo quelle coperte dalla polizza. k) Le spese generate per qualsiasi tipo di protesi, salvo quelle coperte dalla polizza. BAGAGLIO E ATTREZZATURA SPORTIVA 7.15 Perdita del bagaglio L'ASSICURATORE rimborserà all'assicurato, fino a un massimo di Euro 500, l'importo corrispondente al valore del bagaglio, a condizione che sia stato perso dalla linea aerea che lo trasportava. Il limite fissato è quello massimo per l'insieme di tutti i sinistri occorsi nel periodo di copertura della polizza Ritardo di consegna del bagaglio fatturato È anche coperto dall'assicurazione l'affitto degli sci o di altro materiale necessario per l'effettuazione delle attività assicurate, così come l'acquisto di articoli di prima necessità, debitamente giustificati, a seguito di un ritardo di 24 o più ore nella consegna del bagaglio spedito, qualsiasi ne sia la causa, e senza che questo indennizzo possa essere cumulato all'indennizzo base dell'assicurazione, fino alla somma di Euro Ricerca, localizzazione e spedizione di bagagli smarriti In caso di perdita dei bagagli l'assicuratore offrirà la propria collaborazione nella richiesta e nella gestione della ricerca e localizzazione dei bagagli e ne terrà a proprio carico le spese di spedizione fino al domicilio dell'assicurato. ESCLUSIONI SPECIFICHE DELLE COPERTURE DI BAGAGLI E ATTREZZATURA SPORTIVA Le garanzie sottoscritte non comprendono: a) Qualsiasi tipo di danno o rottura subito dall'attrezzatura, anche nel caso in cui siano stati provocati dal vettore, normale logoramento o difetto di fabbricazione. b) I danni o smarrimenti causati, direttamente o indirettamente, da eventi bellici, disordini civili o militari, rivolte popolari, scioperi, terremoti e radioattività. Pag. 11

13 RITARDI E PERDITA DI SERVIZI 7.18 Ritardi e perdita di servizi ARAG provvederà al rimborso delle spese o dei danni derivanti da qualsiasi circostanza descritta e garantita nelle seguenti sezioni e che comprometta i servizi sottoscritti dall'assicurato per il viaggio acquistato presso il Tour Operator o l'agenzia di viaggio. Rimangono esclusi i casi di conflitti sociali, oltre ai casi elencati all'articolo delle Esclusioni di Assistenza alle Persone Viaggio con partenza ritardata causa mezzo di trasporto Qualora il mezzo di trasporto pubblico scelto dall Assicurato parta con un ritardo di un minimo di 6 ore, ARAG rimborserà, dietro presentazione dei giustificativi e delle dovute fatture, le spese aggiuntive relative all hotel, al mantenimento e al trasporto derivanti da detto ritardo, per un importo massimo di Euro 25. E, per i successivi periodi di 6 ore o più, alle stesse condizioni come al paragrafo precedente, un'ulteriore importo di Euro 25, fino alla concorrenza massima di Euro Notti extra di hotel o Prolungamento obbligato del viaggio prima di arrivare a destinazione Qualora per cause non dipendenti dall organizzatore del viaggio (cause metereologiche, cancellazioni sociali, problemi tecnici del mezzo di trasporto, chiusura di frontiere, guerre o situazioni simili) l'assicurato rimanga immobilizzato, una volta iniziato il viaggio, senza poter pernottare nell'hotel prenotato a destinazione, l'assicuratore terrà a proprio carico, previa presentazione delle fatture, le spese derivanti da tale situazione, corrispondendo una somma giornaliera non superiore a Euro 75, fino alla concorrenza massima di Euro Prolungamento obbligato del viaggio una volta terminato il soggiorno Qualora per cause non dipendenti dall organizzatore del viaggio (cause metereologiche, ritardo del mezzo di trasporto, cancellazioni, problemi tecnici del mezzo di trasporto) l'assicurato rimanga immobilizzato a destinazione, una volta terminato il viaggio, l'assicuratore terrà a proprio carico, previa presentazione delle fatture, le spese derivanti da tale situazione, corrispondendo una somma giornaliera non superiore a Euro 75, fino alla concorrenza massima di Euro Perdita dei servizi sottoscritti Se in seguito a problemi tecnici o ritardi dei mezzi di trasporto, oppure per le condizioni meteorologiche avverse, o per causa forza maggiore, l'assicurato perdesse parte dei servizi inizialmente sottoscritti come, per esempio: escursioni, alloggio, pasti o qualsiasi altra cosa simile, ARAG corrisponderà la somma giornaliera di Euro 37,50, fino alla concorrenza massima di Euro 150, a seconda dei danni subiti. Nei casi di visite che includano diversi luoghi o monumenti, l'impossibilità o impedimento a realizzarle dovrà essere superiore ad oltre la metà delle visite previste nell'itinerario per poter avere diritto all'indennizzo Cambiamento dei servizi inizialmente acquistati Qualora si verificasse un overbooking o una cancellazione all ultimo minuto, sia di posti su voli che in hotel, non dipendenti da quanto organizzato dall'agenzia, ARAG indennizzerà ogni persona Assicurata in base alle seguenti somme: - Partenza di un volo non previsto: ARAG corrisponderà Euro 37,50 ogni 6 ore complete di ritardo, fino alla concorrenza massima di Euro Partenza di un mezzo di trasporto alternativo non previsto: ARAG corrisponderà Euro 30,05 ogni 6 ore complete di ritardo, fino alla concorrenza massima di Euro Cambio di hotel / appartamenti: ARAG corrisponderà la somma giornaliera di Euro 37,50 in caso di cambio di hotel o appartamento, purché questo appartenga ad una categoria inferiore a quello inizialmente previsto, fino alla concorrenza massima di Euro 150, a condizione che tale circostanza possa essere provata mediante la presentazione della documentazione relativa all'acquisto del viaggio e all'hotel in cui alla fine ci si è alloggiati. Pag. 12

14 La corresponsione degli indennizzi derivanti dalla prestazione della presente garanzia non sarà cumulativa con altri indennizzi ricevuti per mezzo delle garanzie incluse in questa stessa sezione, "Ritardi e perdita di servizi. L Assicuratore, trattandosi di garanzie di corresponsione indennizzi, surroga l Assicurato relativamente alle rispettive azioni e diritti, fino alla concorrenza dell'importo soddisfatto, verso il responsabile dei ritardi prodottisi e del cambio di categoria dell'hotel prenotato. Rimangono esclusi i casi di conflitti sociali, oltre ai casi elencati nell'articolo Esclusioni di Assistenza alle Persone. ANNULLAMENTO 7.19 Spese di annullamento viaggio ARAG garantisce una corresponsione fino ai limiti dal prezzo della prenotazione (máx ) della polizza secondo quanto stipulato e, soggetto a quanto previsto dalle esclusioni citate in queste Condizioni Generali, il rimborso delle spese relative all annullamento del viaggio nelle quali incorra l'assicurato e che siano accompagnate da rispettiva fattura, come da condizioni generali di vendita dell Agenzia o di qualsiasi organizzazione viaggi fornitrice del servizio, a condizione che il viaggio venga annullato dall Assicurato precedentemente al suo inizio e per una delle seguenti cause verificatesi posteriormente alla sottoscrizione dell assicurazione: I rischi assunti da ARAG, per i quali si corrisponde il rimborso spese, sono quelli qui indicati, purché ne riceva comunicazione posteriormente alla prenotazione del viaggio e/o soggiorno e compromettano direttamente l'assicurato. 1) Malattia grave o infortunio grave o decesso di: - L'Assicurato, un familiare di primo, secondo o terzo grado di parentela - L'accompagnatore dell'assicurato, soggetto alle stesse condizioni. - Il suo sostituto professionale, a condizione che la presenza dell'assicurato per assumerne l'incarico o la responsabilità sia indispensabile e insostituibile. - La persona incaricata di occuparsi dei figli minori o portatori di handicap durante il viaggio e/o soggiorno. Affinché questa garanzia sia valida sarà necessario comunicare al momento della sottoscrizione dell assicurazione, il nome e il cognome di detta persona. Agli effetti dell operatività delle prestazioni dell assicurazione, alle seguenti definizioni sono attribuiti i significati qui precisati: - Malattia grave, lo stato di alterazione della salute, constatato da un medico, che costringa il malato alla degenza e comporti la cessazione di qualsiasi tipo di attività da lui svolta, sia in ambito professionale che privato. - Infortunio grave, qualsiasi lesione fisica dovuta a causa esterna e fortuita e non intenzionalmente provocata dall accidentato, le cui conseguenze gli impediscano di allontanarsi dal suo domicilio abituale. Restano incluse le conseguenze di malattie e incidenti avvenuti con posteriorità alla data di adesione al contratto assicurativo o quelle che dipendessero da malattie preesistenti, solo nel caso in cui le conseguenze non si fossero manifestate con carattere grave nel momento dell adesione al contratto assicurativo Ugualmente restano incluse le malattie psichiche di carattere grave nei Termini garantiti da questa cobertura. L assicurato dovrà informare immediatamente del sinistro nella data in cui questo si verifichi, riservandosi l assicuratore il diritto di realizzare una visita medica all assicurato per verificare la cobertura del caso e determinare se realmente la causa rende impossibile l inizio del viaggio. 2) Pregiudizi gravi a conseguenza di furti, incendi o altre simili cause che compromettano: - La residenza abituale e/o secondaria dell Assicurato. - Il locale utilizzato a scopo professionale nel quale l'assicurato eserciti una professione liberale o ne sia l usufruttuario (direttore). E per i quali la presenza dell Assicurato sia indispensabile e insostituibile. 3) Licenziamento dell Assicurato dal posto di lavoro, a condizione che all inizio della decorrenza dell Assicurazione non ne fosse stata data comunicazione verbale o scritta. Pag. 13

15 4) Inserimento in un nuovo posto di lavoro in una diversa impresa, con contratto di lavoro e a condizione che il nuovo inserimento avvenga posteriormente alla stipulazione dell'assicurazione e che l Assicurato non ne fosse al corrente il giorno della prenotazione del soggiorno. 5) Citazione in Tribunale davanti al Giudice Penale o in qualità di Giudice Popolare. 6) Convocazione in quanto membro di un seggio elettorale. 7) Presentazione ad esami di concorsi indetti da un organismo pubblico posteriormente alla sottoscrizione dell assicurazione. Non sono coperti gli esami che si celebrino in date anteriori all inizio del viaggio né gli concorsi pubblici a cui l assicurato si sia iscritto posteriormente alla data di contrattazione del viaggio. 8) Annullamento da parte di un accompagnatore, che sottoscrisse lo stesso tipo di servizio, dovuto ad alcune delle cause descritte nella polizza. Qualora l Assicurato decidesse di non disdire la prenotazione del soggiorno e di utilizzarla in solitario, ARAG terrebbe a proprio carico le spese aggiuntive imputategli dall'operatore Turistico a titolo di supplemento individuale. 9) Dirottamento di mezzo di trasporto aereo, terrestre o navale, a causa del quale l Assicurato sia impossibilitato ad iniziare o proseguire il viaggio. Sono esclusi atti di terrorismo. 10) Furto della documentazione o del bagaglio a causa del quale l Assicurato sia impossibilitato ad iniziare o proseguire il viaggio. 11) Venire a conoscenza, posteriormente ad avvenuta prenotazione, dell'obbligo tributario di effettuare una rettifica della denuncia dei redditi, che preveda la liquidazione di un importo superiore a Euro ) Il diniego al visto per ragioni ingiustificate. Rimane espressamente escluso il diniego al visto qualora l Assicurato non avesse espletato le pratiche richieste entro il termine previsto e secondo le procedure necessarie per ottenerne il rilascio. 13) La trasferta forzosa dell attività lavorativa per un periodo superiore ai 3 mesi. 14) La convocazione inattesa per intervento chirurgico al quale si sottoponga: - L'Assicurato, un familiare di primo, secondo o terzo grado di parentela - L'accompagnatore dell'assicurato, soggetto alle stesse condizioni. - Il suo sostituto professionale, a condizione che la presenza dell'assicurato per assumerne l'incarico o la responsabilità sia indispensabile e insostituibile. - La persona incaricata di occuparsi dei figli minori o portatori di handicap durante il viaggio e/o soggiorno. Affinché questa garanzia sia valida sarà necessario comunicare al momento della sottoscrizione dell assicurazione, il nome e il cognome di detta persona. 15) Complicanze della gravidanza o aborto spontaneo. Si escludono il parto e le complicanze della gravidanza a partire dal settimo mese di gestazione. 16) La dichiarazione ufficiale di catastrofe nel luogo dove l'assicurato è residente o nel luogo previsto come destinazione del viaggio. La prestazione di questa garanzia è inoltre operante in caso di dichiarazione ufficiale di catastrofe nel luogo percorso per arrivare a destinazione, a condizione che non vi siano percorsi alternativi per accedervi. Si stabilisce un importo di indennizzazione massimo per sinistro di ) La vincita di un viaggio e/o soggiorno, simile a quelli acquistati, in forma gratuita, in un sorteggio pubblico e davanti a un Notaio. 18) Detenzione dell'assicurato da parte delle Autorità di Polizia per cause non delittuose. 19) Consegna di un bambino in adozione. 20) Citazione per pratiche di divorzio. Pag. 14

16 21) Proroga del contratto di lavoro comunicata in seguito alla sottoscrizione dell'assicurazione. 22) Concessione di borse di studio ufficiali. 23) Inaspettata chiamata per trapianto di organi dell Assicurato, di familiari fino a secondo grado di parentela o dell accompagnante dell Assicurato. 24) Firma di documenti ufficiali dell Assicurato nelle date del viaggio, exclusivamente di fronte alla Publlica Amministrazione. 25) Qualsiasi malattia dell'assicurato età inferiore a 2 anni e che, a giudizio del medico, renda inopportuna la partenza per il viaggio. 26) Dichiarazione giudiziale di sospensione dei pagamenti o fallimento di un'azienda che impedisca all'assicurato lo svolgimento della sua attività professionale. 27) Avaria del veicolo di proprietà dell assicurato che impedisca l inizio o la continuazione del viaggio. L avaria dovrà supporre un intervento di sistemazione superiore a 8 ore o un importo di spesa superiore a 600, in entrambi i casi secondo il tariffario del fabbricante. 28) Spese di cessione del viaggio dell Assicurato ad altra persona per qualcuna delle cause garantite. Si deve stipulare questa garanzia il giorno della conferma della prenotazione; se si sottoscrive successivamente le prestazioni avranno effetto 72 ore dopo la data di sottoscrizione dell'assicurazione. ESCLUSIONI SPECIFICHE DELLA GARANZIA E SPESE DI ANNULLAMENTO VIAGGIO Oltre a quanto indicato all Articolo 8 Esclusioni delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, non sono indennizzati casi di annullamento viaggi derivanti da: A) Trattamento estetico, cura, controindicazione a viaggi aerei, mancanza di o controindicazione a vaccinazioni, impossibilità a seguire in certe destinazioni trattamenti medicinali preventivi consigliati, interruzione volontaria della gravidanza, alcolismo, consumo di droghe e stupefacenti, fermo il caso in cui siano prescritti da un medico e vengano consumati attenendosi alle modalità indicate. B) Infermità psichiche, mentali o di origine nervosa e depressioni che non richiedano ricovero ospedaliero o che giustifichino un ricovero ospedaliero di meno di 7 giorni. Disturbi o malattie croniche preesistenti, nonché le relative conseguenze. C) Malattie sotto trattamento medico o soggette a prestazioni mediche durante i 30 giorni precedenti sia alla data di prenotazione del viaggio sia alla data di inserimento nell'assicurazione. D) Partecipazione a scommesse, concorsi, gare, duelli, crimini, risse, fermo casi di legittima difesa. E) Epidemie, contaminazione o catastrofi naturali occorse nel paese di destinazione del viaggio. F) Guerra (civile o di origine straniera), dichiarata o di fatto, rivolte, movimenti popolari, atti di terrorismo, qualsiasi effetto di fonti radioattive, nonché l inosservanza cosciente delle proibizioni ufficiali. G) La mancata presentazione, per qualsiasi ragione, dei documenti indispensabili ad ogni viaggio, tali come passaporto, visto, biglietti, libretto o certificato di vaccinazione. H) Atti dolosi, nonché auto-lesioni intenzionalmente provocate, suicidio o tentato suicidio. 8. Esclusioni Le garanzie sottoscritte non comprendono: a) Fatti volontariamente causati dall Assicurato o fatti ai quali concorra con dolo o colpa grave. Pag. 15

17 b) Disturbi o malattie croniche preesistenti e le relative conseguenze di cui l Assicurato soffriva già prima dell inizio del viaggio. c) Morte per suicidio, lesioni o malattie causate dal tentato suicidio o che l Assicurato si è procurato intenzionalmente o derivanti da atti criminali compiuti dall Assicurato. d) Malattie o stati patologici causati dall ingestione di alcol, sostanze psicotrope, allucinogene o qualsiasi tipo di droga o sostanza di caratteristiche simili. e) Trattamenti estetici e la fornitura o sostituzione di apparecchi acustici, lenti a contatto, occhiali da vista, plantari ortopedici e protesi in generale, nonché le spese causate da parti o gravidanze e qualsiasi tipo di infermità mentale. f) Lesioni o malattie derivanti dalla partecipazione dell Assicurato a scommesse, gare o prove sportive, dalla pratica dello sci e di qualsiasi altro tipo di sport invernali o dei cosiddetti sport d avventura (escursioni, trekking e attività simili compresi), dal salvataggio di persone in mare, montagna o zone desertiche. g) I casi derivanti, in forma diretta o indiretta, da fatti generati da energia nucleare, radiazioni radioattive, catastrofi naturali, azioni belliche, disordini o atti terroristici. h) Qualsiasi tipo di spesa medica o farmaceutica inferiore a Euro Limiti ARAG terrà a proprio carico le spese citate, in base ai limiti stabiliti e fino alla concorrenza del massimale sottoscritto per ogni caso. Trattandosi di fatti derivanti dalla stessa causa e verificatisi simultaneamente, saranno considerati come parte di un unico sinistro. ARAG sarà obbligata a corrispondere l'importo relativo alla prestazione, fermo il caso in cui il sinistro sia stato causato dalla mala fede dell'assicurato. Nel caso di garanzie che presuppongano il pagamento di un importo liquido, ARAG è obbligata a soddisfare l indennizzo al termine degli accertamenti e perizie necessarie alla constatazione dell esistenza del sinistro. In qualsiasi caso, ARAG corrisponderà entro 40 giorni a decorrere dalla ricevuta della dichiarazione del sinistro, l'importo minimo della quantità a corrispondere, secondo le circostanze a lei note. Se entro tre mesi dal verificarsi del sinistro ARAG non avesse provveduto all'indennizzo per causa non giustificata o imputabile, l indennizzo aumenterà del valore percentuale pari al tasso di interesse legale in vigore in quel momento, incrementato a sua volta del 50%. 10. Denuncia di un sinistro In caso di sinistro che dia luogo all esercitazione delle prestazioni garantite, è indispensabile che l'assicurato telefoni al numero messo a disposizione da ARAG per le situazioni di emergenza, indicando il nome dell'assicurato, il numero di polizza, il luogo in cui si trova, il recapito telefonico ed il tipo di assistenza di cui necessita. Questa comunicazione può essere fatta tramite chiamata a carico del destinatario. 11. Disposizioni aggiuntive L Assicuratore non assumerà obbligo alcuno relativo alle prestazioni non richieste o non esercitate previo il suo consenso, fermo casi di forza maggiore dovutamente giustificati. Qualora nell'erogazione dei servizi l'intervento diretto di ARAG non fosse possibile, questa sarà obbligata a rimborsare all'assicurato le spese dovutamente accreditate derivanti da tali servizi, in un termine massimo di 40 giorni a decorrere dall'erogazione dei medesimi. 12. Surrogazione Fino alla concorrenza degli importi sborsati ai termini della presente polizza, ARAG ha diritto di surrogazione in quanto a diritti e azioni che possano spettare all Assicurato o ai suoi eredi, nonché ad altri beneficiari, verso terze persone, fisiche o giuridiche, a conseguenza del sinistro causante l assistenza prestata. In particolare ARAG potrà esercitare questo diritto verso imprese di trasporto terrestri, fluviali, marittime o aeree, in quanto a restituzione, totale o parziale, del costo dei biglietti non utilizzati dagli Assicurati. 13. Prescrizione Pag. 16

18 Le azioni derivanti dal contratto di assicurazione si estinguono nel termine di due anni a decorrere dal momento in cui avrebbero potuto essere esercitate. 14. Indicazione Se il contenuto della presente polizza differisce dalla proposizione dell assicurazione o dalle clausole concordate, il Contraente dell'assicurazione potrà porgere reclamo alla Compagnia nel termine di un mese a decorrere dalla consegna della polizza, perché sani la divergenza esistente. Se il reclamo non viene presentato nel termine di tempo predetto, ci si atterrà a quanto disposto dalla polizza. Pag. 17

19 ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE DI RESPONSABILITÀ CIVILE DEFINIZIONI: Somma assicurata: Le quantità stabilite nelle Condizioni Particolari e Generali, il massimale dell indennizzo che l Assicuratore è tenuto a corrispondere in caso di sinistro. Obblighi dell Assicurato: Qualora occorresse un sinistro imputabile alla Responsabilità Civile, il Contraente, l Assicurato o i suoi cessionari non devono accettare, negoziare o rifiutare nessun reclamo senza l autorizzazione espressa dell Assicuratore. CORRESPONSIONE INDENNIZZO: a) L Assicuratore è obbligato alla prestazione dell indennizzo a conclusione degli accertamenti e perizie necessari alla constatazione dell esistenza del sinistro e, se pertinente, alla corresponsione dell importo che ne deriva. In qualsiasi caso, l Assicuratore corrisponderà entro 40 giorni a decorrere dalla pervenuta dichiarazione del sinistro, l'importo minimo sulla quantità a corrispondere, secondo le circostanze a lui note. b) Se entro tre mesi dal verificarsi del sinistro l'assicuratore non avesse riparato il danno o indennizzatone l importo in valuta per causa non giustificata o imputabile, l indennizzo aumenterà del valore percentuale pari al tasso di interesse legale in vigore in quel momento, incrementato a sua volta del 50%. ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI 1. Responsabilità civile verso terzi L Assicuratore tiene a proprio carico, con un massimale di Euro , gli indennizzi pecuniari che, senza costituire sanzione penale o complementare alla responsabilità civile, possano essere imputati all'assicurato ai sensi degli Articoli e seguenti fino al del Codice Civile, o simili disposizioni previste dalle legislazioni straniere, fosse obbligato a corrispondere all Assicurato, in quanto civilmente responsabile di danni fisici o materiali causati involontariamente a terzi, per danni personali, ad animali o cose. In questo limite rimangono inclusi il pagamento degli oneri e spese giudiziarie, nonché la costituzione delle garanzie giudiziarie richieste all Assicurato. 2. ESCLUSIONI Non sono assicurabili con questa garanzia: a) Qualsiasi tipo di Responsabilità imputabile all Assicurato a causa della guida di veicoli a motore, aeronavi e imbarcazioni, nonché dell uso di armi da fuoco. b) La Responsabilità Civile derivante da qualsiasi tipo di attività professionale, sindacale, politica o associativa. c) Le multe o sanzioni imposte da Tribunali o autorità di qualsiasi tipo. d) La Responsabilità derivante dalla pratica professionale o non professionale di sport e dalle seguenti modalità: alpinismo, pugilato, bob, speleologia, judo, paracadutismo, deltaplano, volo senza motore, polo, rugby, tiro al bersaglio, velismo, arti marziali e sport meccanici. e) I danni a oggetti lasciati in custodia, per qualsiasi ragione, all Assicurato. Nel caso di un assicurato avente residenza abituale in Italia e di nazionalità italiana, le prestazioni della garanzia di Responsabilità Civile Verso Terzi saranno operanti in tutto il mondo. Nel caso di un assicurato avente domicilio abituale Pag. 18

20 all estero, o di nazionalità non italiana, la garanzia di Responsabilità Civile sarà operante esclusivamente in caso di sinistri verificatisi in Italia. ALLEGATO ALLE CONDIZIONI PARTICULARI INSERIMENTO ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE DI RESPONSABILITÀ CIVILE Sarà oggetto di copertura anche la seguente garanzia, poiché anche i professori o i tutori fanno parte del collettivo assicurato: 1. Responsabilità civile del professore o tutore L'Assicuratore tiene a proprio carico, con un massimale di Euro indicato nelle Condizioni Particolari, gli indennizzi pecuniari che, secondo gli Articoli dal 1902 al 1910 del Codice Civile, o disposizioni simili previste dalle legislazioni straniere, potrebbe essere obbligato a corrispondere all Assicurato, in quanto responsabile del gruppo di studenti che accompagna nel viaggio, rispetto alla responsabilità civile di danni fisici o materiali causati involontariamente a terzi, per danni personali, ad animali o cose. In questo limite rimangono inclusi il pagamento degli oneri e spese giudiziarie, nonché la costituzione delle garanzie giudiziarie richieste all Assicurato. 2. Modifica: Si modifica il contenuto del comma b) dell'articolo 2 "Esclusioni", che viene quindi espresso nel seguente modo: b) La responsabilità Civile derivata da qualsiasi tipo di attività professionale, sindacale, politica o associativa, eccezione fatta per la garanzia relativa alla Responsabilità Civile del professore o tutore. Pag. 19

Assicurazione Assistenza Nº DE PÓLIZA: 55-0336503 C/ Irún, 7 28008 MADRID

Assicurazione Assistenza Nº DE PÓLIZA: 55-0336503 C/ Irún, 7 28008 MADRID Assicurazione Assistenza Della polizza identificata dal numero 55-0336503, in cui INTERMUNDIAL Correduría de Seguros, con sede sociale in C/ Irún, 7, Madrid, Spagna; iscritta al Registro delle imprese

Dettagli

Agenzia Generale di Budrio Agente Generale Zucchelli Aurelio. Via Beroaldi 29 Tel. 051/801532-802521 Fax 051/808193

Agenzia Generale di Budrio Agente Generale Zucchelli Aurelio. Via Beroaldi 29 Tel. 051/801532-802521 Fax 051/808193 Agenzia Generale di Budrio Agente Generale Zucchelli Aurelio Via Beroaldi 29 Tel. 051/801532-802521 Fax 051/808193 CONDIZIONI SPECIFICHE ART.1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE A parziale deroga del primo comma

Dettagli

FITASC 10/3982 MUTUAIDE ASSISTANCE 7 giorni su 7 24 ore su 24 Numero diretto: +33 (0)1 45 16 85 11 FITASC CONTRATTO DI ASSISTENZA

FITASC 10/3982 MUTUAIDE ASSISTANCE 7 giorni su 7 24 ore su 24 Numero diretto: +33 (0)1 45 16 85 11 FITASC CONTRATTO DI ASSISTENZA FITASC CONTRATTO DI ASSISTENZA EVENTO ORIGINANTE GARANZIA PRESTAZIONI MASSIMALI & LIMITI MALATTIA, LESIONE RIMPATRIO SANITARIO Rimpatrio con assistenza medica Spese vive MALATTIA, LESIONE, DECESSO RIMPATRIO

Dettagli

I dubbi relativi all emissione della polizza

I dubbi relativi all emissione della polizza FAQ I dubbi relativi all emissione della polizza Quando si può acquistare una polizza di assicurazione per il viaggio? La polizza può essere acquistata contestualmente all acquisto del volo, o al più tardi

Dettagli

DIRITTI DEI PASSEGGERI NEL TRASPORTO CON AUTOBUS

DIRITTI DEI PASSEGGERI NEL TRASPORTO CON AUTOBUS DIRITTI DEI PASSEGGERI NEL TRASPORTO CON AUTOBUS Dal 1 marzo 2013 è in vigore il Regolamento (UE) n. 181/2011, che stabilisce i diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, prevedendo,

Dettagli

Guida al Piano Rischio Premorienza. Convenzione ASDEP

Guida al Piano Rischio Premorienza. Convenzione ASDEP Guida al Piano Rischio Premorienza Convenzione ASDEP Servizio di consulenza ai clienti Numero Telefonico 06 59054249 dall estero: prefisso per l Italia +39 06 59054249 orari: 09,00 12,30 dal lunedì al

Dettagli

GUIDA AI SERVIZI ASSISTENZIALI

GUIDA AI SERVIZI ASSISTENZIALI GUIDA AI SERVIZI ASSISTENZIALI FASIE è una associazione senza scopo di lucro che persegue lo scopo di garantire ai propri assistiti trattamenti sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale. Inoltre,

Dettagli

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE NUOVO REGOLAMENTO PER L ACCERTAMENTO DELLA INABILITA E DELLA INVALIDITA (Testo modificato con Ministeriale del 20 maggio 2010 - G.U. n. 128 del 4 giugno

Dettagli

Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione

Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione Seguito aggiudicazione gara pubblica è in corso un contratto All Risk Property ed RCTO con la Carige

Dettagli

Regolamento Sanimpresa

Regolamento Sanimpresa Regolamento Sanimpresa Art.1 Ambito di applicazione Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa (SANIMPRESA) costituita in favore dei dipendenti

Dettagli

CONDIZIONI CONTRATTUALI

CONDIZIONI CONTRATTUALI CONDIZIONI CONTRATTUALI Contratto di capitalizzazione a premio unico e premi integrativi, con rivalutazione annuale del capitale assicurato (tariffa n 357) PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO Articolo 1 -

Dettagli

PROPOSTA PER UNA NUOVA REGOLAMENTAZIONE DELLE TRASFERTE ALL ESTERO. 1 Premessa. 2 Condizioni di viaggio

PROPOSTA PER UNA NUOVA REGOLAMENTAZIONE DELLE TRASFERTE ALL ESTERO. 1 Premessa. 2 Condizioni di viaggio PROPOSTA PER UNA NUOVA REGOLAMENTAZIONE DELLE TRASFERTE ALL ESTERO. 1 Premessa Questo documento contiene una serie di proposte intese a regolare i trattamenti economici e normativi applicabili, nei casi

Dettagli

Il consumatore può rescindere il contratto senza pagare nessuna penale nei seguenti casi:

Il consumatore può rescindere il contratto senza pagare nessuna penale nei seguenti casi: CONDIZIONI DEL SERVIZIO IN CASO DI PAGAMENTO CON BONIFICO 1. CONTRATTO DI VIAGGIO I contratti di viaggio come il presente sono regolati dalle disposizioni contenute nel D.Lgs 206/2005, D.Lgs 111 del 17/3/95

Dettagli

UD3 Le carte di credito

UD3 Le carte di credito UD3 UD3 Le carte di credito La polizza protezione creditore (CPI) La struttura: una polizza collettiva con contraente il creditore e assicurato il titolare; analisi delle garanzie offerte (dal caso morte

Dettagli

Derthona Viaggi Piazza Malaspina, 14 Tortona (AL) Tel 0131/861816

Derthona Viaggi Piazza Malaspina, 14 Tortona (AL) Tel 0131/861816 Aggiornato al 09.02.2015 Valide per tutti i marchi houseboat che rappresenta 2 1 - PRENOTAZIONE E PAGAMENTI 2 - LE QUOTE COMPRENDONO / LE QUOTE NON COMPRENDONO 3 - ASSICURAZIONI 4 - ANNULLAMENTO 5 - MODIFICHE

Dettagli

Nº Polizza: 55-0765672 Schengen Condizioni generali

Nº Polizza: 55-0765672 Schengen Condizioni generali Condizioni generali Della polizza con numero 55-0765672 sottoscritta tra Intermundial XXI s.l., con sede legale a Madrid in calle Irun 7 28008 Spagna CIF B-81577231, N. Registro delle imprese di Madrid

Dettagli

Capitolo VI. L impegno dell alloggio è assunto nel momento in cui l albergatore accetta di riservare la camera ordinata dal cliente o da chi per lui.

Capitolo VI. L impegno dell alloggio è assunto nel momento in cui l albergatore accetta di riservare la camera ordinata dal cliente o da chi per lui. Capitolo VI CONTRATTI DI ALBERGO 1070. Ammissione. L impegno dell alloggio è assunto nel momento in cui l albergatore accetta di riservare la camera ordinata dal cliente o da chi per lui. 1071. Prenotazione

Dettagli

GUIDA ALL ASSISTITO LE PRESTAZIONI IN REGIME DI ASSISTENZA SANITARIA IN FORMA RIMBORSUALE E DIRETTA

GUIDA ALL ASSISTITO LE PRESTAZIONI IN REGIME DI ASSISTENZA SANITARIA IN FORMA RIMBORSUALE E DIRETTA GUIDA ALL ASSISTITO LE PRESTAZIONI IN REGIME DI ASSISTENZA SANITARIA IN FORMA RIMBORSUALE E DIRETTA FASIFIAT è una associazione senza scopo di lucro che persegue lo scopo di garantire ai propri assistiti

Dettagli

Data ultimo aggiornamento: 07/2014

Data ultimo aggiornamento: 07/2014 TECNICA DESCRIZIONE POLIZZA CONTRATTUALE LIMITI ASSUNTIVI E PERIODI DI CDARENZA ESCLUSIONI Assicurazione a termine fisso a capitale rivalutabile a premio annuo costante. È un prodotto rivolto ad una clientela

Dettagli

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI - INTERNATIONAL SCHOOL FOR ADVANCED STUDIES

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI - INTERNATIONAL SCHOOL FOR ADVANCED STUDIES REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI A CARATTERE ASSISTENZIALE A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE, DELL ALLIEVO, DEL BORSISTA DI POST- DOTTORATO E DELL ASSEGNISTA DI RICERCA ART. 1 GENERALITA 1.

Dettagli

TITOLO VII USI IN MATERIA ALBERGHIERA

TITOLO VII USI IN MATERIA ALBERGHIERA TITOLO VII 175 Capitolo primo USI IN MATERIA DI ALBERGHI Sommario Ammissione agli alberghi Art. 1 Prenotazione di camere «2 Condizione e durata del contratto «3 Prenotazioni di servizi extra «4 Accettazione

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA

CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA 1. Nelle presenti Condizioni Generali, le parole elencate qui di seguito saranno da intendersi con i significati qui descritti:

Dettagli

STRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE INERENTI L RC AUTO APPENDICE NORMATIVA

STRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE INERENTI L RC AUTO APPENDICE NORMATIVA ART. 129 - SOGGETTI ESCLUSI DALL ASSICURAZIONE 1 Non e considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del

Dettagli

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI ACQUISTI MICHELIN ITALIA Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1 CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1. Premessa... 3 2. Principi etici... 3 3. Prezzi... 3 4. Consegna della fornitura... 3 5.

Dettagli

REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO IN OCCASIONE DI TRASFERTE PER MISSIONE DI SERVIZIO (approvato con delibera G.C. N. 10 del 9/2/2012).

REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO IN OCCASIONE DI TRASFERTE PER MISSIONE DI SERVIZIO (approvato con delibera G.C. N. 10 del 9/2/2012). REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO IN OCCASIONE DI TRASFERTE PER MISSIONE DI SERVIZIO (approvato con delibera G.C. N. 10 del 9/2/2012). Art. 1 Autorizzazione Il dipendente che intenda avvalersi

Dettagli

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO Foglio informativo analitico recante le condizioni contrattuali praticate per i rapporti di prestito sociale dalla Cooperativa G. di Vittorio Società

Dettagli

ESTRATTO POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE KITE-BOARD

ESTRATTO POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE KITE-BOARD ESTRATTO POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE KITE-BOARD ALL. 10 Il presente documento riporta un estratto delle condizioni di polizza e ha scopo puramente informativo. Il testo integrale del contratto originale

Dettagli

Assiteca per Ministero Affari esteri Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo

Assiteca per Ministero Affari esteri Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo Assiteca per Ministero Affari esteri Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo Polizza Infortuni Cattolica Ass.ni n. 2106.31.300032 Polizza Malattia Cattolica Ass.ni n. 2106.30.300004 Polizza

Dettagli

INTEGRATA E WHITE LABEL

INTEGRATA E WHITE LABEL FAQ INTEGRATA E WHITE LABEL I dubbi relativi all emissione della polizza Quando si può acquistare una polizza di assicurazione per il viaggio? La polizza può essere acquistata contestualmente all acquisto

Dettagli

Fondo Integrativo Assistenza Malattia Dipendenti Credito Artigiano REGOLAMENTO

Fondo Integrativo Assistenza Malattia Dipendenti Credito Artigiano REGOLAMENTO 1 Fondo Integrativo Assistenza Malattia Dipendenti Credito Artigiano REGOLAMENTO SOMMARIO Articolo 1 Beneficiari del Fondo Articolo 2 Modalità e termini delle richieste di rimborsi Articolo 3 Esclusione

Dettagli

Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Art. 2 Ricevimento dell ordine Art. 3 Esecuzione del contratto e tempi di consegna

Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Art. 2 Ricevimento dell ordine Art. 3 Esecuzione del contratto e tempi di consegna Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Le presenti condizioni generali di vendita si applicano a tutti i contratti stipulati dalla società Ghibli Design srl (d ora innanzi Ghibli)

Dettagli

Comune di Azzanello Provincia di Cremona

Comune di Azzanello Provincia di Cremona Comune di Azzanello Provincia di Cremona Regolamento del servizio di assistenza domiciliare prestato dal Comune di Azzanello Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 28.10.1996. INDICE

Dettagli

4.06 Stato al 1 gennaio 2013

4.06 Stato al 1 gennaio 2013 4.06 Stato al 1 gennaio 2013 Procedura nell AI Comunicazione 1 Le persone che chiedono l intervento dell AI nell ambito del rilevamento tempestivo possono inoltrare una comunicazione all ufficio AI del

Dettagli

Consorzio Autorità dell Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Pavia

Consorzio Autorità dell Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Pavia Consorzio Autorità dell Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Pavia REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DI TRASFERTA DEL PERSONALE DIPENDENTE approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MISSIONI, DELL ASSICURAZIONE DEI CONSIGLIERI E DEL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MISSIONI, DELL ASSICURAZIONE DEI CONSIGLIERI E DEL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI. Fondazione Caorle Città dello Sport Via Roma, 26 30021 CAORLE (VE) tel 0421.219264 fax 0421.219302 F o n d a z i o n e P.IVA/C.F. 03923230274 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MISSIONI, DELL ASSICURAZIONE

Dettagli

COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA

COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA (Provincia di Bologna) DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA GESTIONE, ALL UTILIZZO E ALLA GUIDA DELLE AUTO DI PROPRIETÀ COMUNALE Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 109

Dettagli

Assicurazione Multiassistenza Plus Nº Polizza: 55-0314966

Assicurazione Multiassistenza Plus Nº Polizza: 55-0314966 Assicurazione Multiassistenza Plus Nº Polizza: 55-0314966 PRODOTTO: Assicurazione Multiassistenza Plus Nº POLIZZA: 55-0314966 COMPAGNIA ASSICURATRICE: COMPAGNIA INTERNAZIONALE DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI,

Dettagli

IPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI

IPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI IPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI Infermiere Professionale. NELLA FORMA LIBERO-PROFESSIONALE CON

Dettagli

UD7 I prestiti garantiti

UD7 I prestiti garantiti UD7 UD7 I prestiti garantiti La cessione del quinto e la polizza obbligatoria La struttura: una polizza obbligatoria con caratteristiche fissate dalla legge; prestazioni: morte o perdita di impiego del

Dettagli

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era

Dettagli

MODULO DI DESIGNAZIONE/REVOCA DEI BENEFICIARI

MODULO DI DESIGNAZIONE/REVOCA DEI BENEFICIARI MODULO DI DESIGNAZIONE/REVOCA DEI BENEFICIARI (Da inviare ad Arca SGR S.p.A. in originale, per posta, unitamente a copia dei documenti di identità dell Iscritto e dei beneficiari) Spett.le ARCA SGR S.p.A.

Dettagli

LE CARATTERISTICHE [ SIGILLO ] VADEMECUM. Che cosa è. A chi si rivolge. Che cosa offre. Quali somme sono assicurate

LE CARATTERISTICHE [ SIGILLO ] VADEMECUM. Che cosa è. A chi si rivolge. Che cosa offre. Quali somme sono assicurate LE CARATTERISTICHE Che cosa è E una polizza collettiva contro gli infortuni professionali ed extraprofessionali, che può essere sottoscritta esclusivamente dai titolari di conti correnti di una delle Banche

Dettagli

Tutela del viaggiatore e dell azienda cliente: normative e diritti nel trasporto aereo

Tutela del viaggiatore e dell azienda cliente: normative e diritti nel trasporto aereo Tutela del viaggiatore e dell azienda cliente: normative e diritti nel trasporto aereo QUALI TUTELE SONO PREVISTE IN CASO DI CANCELLAZIONE DEL VOLO? (Regolamento 281/2004) RIMBORSO del prezzo del biglietto

Dettagli

Regolamento Cassa Sanitaria BNL

Regolamento Cassa Sanitaria BNL Regolamento Cassa Sanitaria BNL Articolo 1 (oggetto e validità del regolamento) Il seguente Regolamento disciplina il funzionamento della Cassa Sanitaria BNL costituita ai sensi dell art. 36 e segg. Cod.

Dettagli

INFORMATIVA DELL INIZIATIVA CARTA ROMA

INFORMATIVA DELL INIZIATIVA CARTA ROMA INFORMATIVA DELL INIZIATIVA CARTA ROMA Informativa dell iniziativa Carta Roma realizzata dall Amministrazione di Roma Capitale - Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute Viale Manzoni,

Dettagli

Regolamento per il riscatto degli anni di laurea ex art. 22 Regolamento dell Ente

Regolamento per il riscatto degli anni di laurea ex art. 22 Regolamento dell Ente E.P.A.P. Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale Via Vicenza, 7-00185 Roma Tel: 06 69.64.51 - Fax: 06 69.64.555 E-mail: info@epap.it - Sito web: www.epap.it Codice fiscale: 97149120582 Regolamento

Dettagli

ESTRATTO DELLE CONVENZIONI ASSICURATIVE 2015/2016 (coperture infortuni redatte come da decreto legislativo 03/11/2010)

ESTRATTO DELLE CONVENZIONI ASSICURATIVE 2015/2016 (coperture infortuni redatte come da decreto legislativo 03/11/2010) ESTRATTO DELLE CONVENZIONI ASSICURATIVE 2015/2016 (coperture infortuni redatte come da decreto legislativo 03/11/2010) Le coperture assicurative stipulate per il periodo 2015/2016 sono le seguenti: Polizza

Dettagli

EGK-Voyage La vostra copertura assicurativa completa per vacanze e viaggi

EGK-Voyage La vostra copertura assicurativa completa per vacanze e viaggi EGK-Voyage La vostra copertura assicurativa completa per vacanze e viaggi +41 44 283 33 93 www.egk.ch EGK-Voyage: Spese di cura Prestazioni Spese di cura non coperte all estero in aggiunta all assicurazione

Dettagli

CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI

CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI Ent 1 CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI... (Ragione Sociale dell Azienda) 1) Compravendita. La... (qui di seguito denominata

Dettagli

Capitolo 4 - LEASING. Sommario

Capitolo 4 - LEASING. Sommario Capitolo 4 - LEASING Sommario Sezione I Leasing mobiliare Definizione Art. 1 Scelta del fornitore 2 Forma del contratto 3 Ordinazione del bene 4 Consegna del bene 5 Legittimazione attiva dell utilizzatore

Dettagli

C O M U N E D I I T T I R E D D U Provincia di Sassari REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO TRASPORTO STRUTTURE SANITARIE E OSPEDALIERE

C O M U N E D I I T T I R E D D U Provincia di Sassari REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO TRASPORTO STRUTTURE SANITARIE E OSPEDALIERE C O M U N E D I I T T I R E D D U Provincia di Sassari REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO TRASPORTO STRUTTURE SANITARIE E OSPEDALIERE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 10 marzo 2011

Dettagli

SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce)

SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce) Pagina 1 di 5 SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce) RC DANNI PATRIMONIALI DIRIGENTI AREA 7 ISPRA In riferimento alla gara a procedura

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Art. 1 Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche che giuridiche) in conformità all'art. 37 dello Statuto

Dettagli

carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria)

carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria) carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria) (indicare denominazione e indirizzo completo della filiale/agenzia emittente la garanzia) Riferimento

Dettagli

Sintesi dei diritti dei passeggeri che viaggiano in autobus 1

Sintesi dei diritti dei passeggeri che viaggiano in autobus 1 Sintesi dei diritti dei passeggeri che viaggiano in autobus 1 Il regolamento (CE) n. 181/2011 (in appresso il regolamento ) entra in vigore il 1 marzo 2013. Esso prevede una serie minima di diritti dei

Dettagli

COMUNE DI ACCETTURA Provincia di Matera

COMUNE DI ACCETTURA Provincia di Matera COMUNE DI ACCETTURA Provincia di Matera REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI (Approvato con delibera di C.C. n.34 del 37/11/2009 ) ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente Regolamento

Dettagli

Spazi pubblicitari - condizioni generali di vendita 1

Spazi pubblicitari - condizioni generali di vendita 1 1 2 Introduzione Conclusione del contratto pubblicitario Oggetto delle presenti Condizioni generali di vendita applicabili agli investimenti pubblicitari (da ora in poi CG) è ogni ordine di pubblicità

Dettagli

L evoluzione della pensione a seguito della riforma Lo Presti e della maggiore aliquota di computo. Padova, 22 maggio 2015

L evoluzione della pensione a seguito della riforma Lo Presti e della maggiore aliquota di computo. Padova, 22 maggio 2015 L evoluzione della pensione a seguito della riforma Lo Presti e della maggiore aliquota di computo Padova, 22 maggio 2015 Il secondo Welfare dei Dottori Commercialisti dott.ssa Anna Faccio In caso di gravidanza

Dettagli

-danni materiali all'abitazione, allo studio o impresa dell'assicurato che ne rendano indispensabile e indifferibile la sua presenza

-danni materiali all'abitazione, allo studio o impresa dell'assicurato che ne rendano indispensabile e indifferibile la sua presenza ANNUL L AMENTO VIAGGIO La Società indennizzerà, in base alle condizioni del presente contratto, l'assicurato, i suoi familiari come indicato al paragrafo successivo ed un compagno di viaggio, del corrispettivo

Dettagli

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 6 BANDO PER INTERVENTI A FAVORE DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI ANNO ACCADEMICO 2014/2015. Art. 1 OGGETTO DEL CONCORSO Al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono agli studenti diversamente abili

Dettagli

CAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA

CAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA CAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA Art. 1 - Oggetto dell appalto L appalto ha per oggetto la stipulazione delle polizze assicurative contro i rischi

Dettagli

Regolamento per l'erogazione Errore. Il segnalibro non è definito. di contributi a titolo di prestito d'onore Errore. Il segnalibro non è definito.

Regolamento per l'erogazione Errore. Il segnalibro non è definito. di contributi a titolo di prestito d'onore Errore. Il segnalibro non è definito. Regolamento per l'erogazione Errore. Il segnalibro non è definito. di contributi a titolo di prestito d'onore Errore. Il segnalibro non è definito. APPROVATO CON DELIBERAZIONE COMUNALE N 46 DEL 11-05-2009

Dettagli

Santa Fe Creative Journeys

Santa Fe Creative Journeys SCHEDA DI PRENOTAZIONE Stampare la scheda, compilarla e inviarla a: +.505.992.6128 oppure per e-mail a: p.antonicelli@sevendirections.net Nome del Tour:: 1... Data di partenza: (richiesta)... Nome del

Dettagli

DL liberalizzazioni: da luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo

DL liberalizzazioni: da luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo CIRCOLARE A.F. N. 73 del 17 Maggio 2012 Ai gentili clienti Loro sedi DL liberalizzazioni: da luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo Premessa L articolo 28, comma 1, del decreto legge 24

Dettagli

Modulo di Adesione alla copertura assicurativa per prestiti personali BancoPosta POSTAPROTEZIONE PRESTITO

Modulo di Adesione alla copertura assicurativa per prestiti personali BancoPosta POSTAPROTEZIONE PRESTITO Modulo di Adesione alla copertura assicurativa per prestiti personali BancoPosta POSTAPROTEZIONE PRESTITO Ufficio Postale/Frazionario...Filiale...Numero telefono/fax... Dati del Richiedente (compilare

Dettagli

CONDIZIONI PARTICOLARI

CONDIZIONI PARTICOLARI CONDIZIONI PARTICOLARI Iscrizione al viaggio e conferma della prenotazione La conferma della prenotazione verrà data solo dopo che il partecipante avrà compilato, firmato e inviato il Modulo d iscrizione

Dettagli

Condizioni generali di prenotazione

Condizioni generali di prenotazione OFFERTA SPECIALE Condizioni generali di prenotazione 1. Introduzione Le presenti condizioni generali costituiscono parte integrante del contratto stipulato con ICEtravel Srl Via Mauro Macchi, 28 20124

Dettagli

CONTRATTO E CONDIZIONI ONLY-APARTMENTS, SA

CONTRATTO E CONDIZIONI ONLY-APARTMENTS, SA CONTRATTO E CONDIZIONI ONLY-APARTMENTS, SA Il presente è un contratto legale di collaborazione tra proprietari o gestori di appartamenti in affitto a breve termine e l azienda intermediaria ONLY- APARTMENTS

Dettagli

Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori. Articolo 1 Definizioni

Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori. Articolo 1 Definizioni Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori Articolo 1 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento s intendono per: a) "Autorità",

Dettagli

Circolare N.73 del 17 Maggio 2012. DL liberalizzazioni. Da Luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo

Circolare N.73 del 17 Maggio 2012. DL liberalizzazioni. Da Luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo Circolare N.73 17 Maggio 2012 DL liberalizzazioni. Da Luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo DL liberalizzazioni: da luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo Gentile cliente,

Dettagli

Bike Noproblem è il nuovissimo prodotto assicurativo tutto dedicato agli amanti della bicicletta.

Bike Noproblem è il nuovissimo prodotto assicurativo tutto dedicato agli amanti della bicicletta. BIKE NOPROBLEM BIKE NOPROBLEM L assistenza per il ciclista Europ Assistance ha creato la polizza modulare che risponde ai bisogni di chi utilizza la bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano, come

Dettagli

Regolamento per la gestione dei Prestiti Sociali

Regolamento per la gestione dei Prestiti Sociali Regolamento per la gestione dei Prestiti Sociali Art. 1 Scopo Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti da Soci, sia persone fisiche che giuridiche, in conformità all art. 4 dello Statuto

Dettagli

Comune di Villa di Tirano

Comune di Villa di Tirano Comune di Villa di Tirano! "" #$% &' ( CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO 1. OGGETTO DELL APPALTO L appalto ha per oggetto l affidamento del servizio

Dettagli

Il Contratto di Assicurazione

Il Contratto di Assicurazione Il Contratto di Assicurazione Concas Alessandra Il Contratto di Assicurazione, è un contratto mediante il quale una parte, che prende il nome di assicurato, versa all'altra parte, che prende il nome di

Dettagli

Il risarcimento diretto

Il risarcimento diretto 3 Il risarcimento diretto La legge n. 254/2006 dichiara che per alcuni tipi di sinistri, avvenuti dal 1 febbraio 2007, le assicurazioni sono obbligate ad applicare il risarcimento diretto. Il risarcimento

Dettagli

POLIZZA R.C. DEL VETTORE NORME DA SEGUIRE

POLIZZA R.C. DEL VETTORE NORME DA SEGUIRE POLIZZA R.C. DEL VETTORE NORME DA SEGUIRE In caso di perdita od avaria delle merci trasportate Fermo restando quanto previsto dalle condizioni di polizza al fine di una più agevole e tempestiva liquidazione

Dettagli

Modulo 3.7 Revisione4 Pagina 1 di 5

Modulo 3.7 Revisione4 Pagina 1 di 5 Italcuscinetti S.p.A. CAPITOLATO DI FORNITURA (CONDIZIONI GENERALI) Introduzione Le forniture dei prodotti, presenti in questo documento redatto da Italcuscinetti S.p.A., sono gestite e regolate dalle

Dettagli

Lega nazionale sci Uisp REGOLAMENTO DI FORMAZIONE

Lega nazionale sci Uisp REGOLAMENTO DI FORMAZIONE Lega nazionale sci Uisp REGOLAMENTO DI FORMAZIONE approvato dal Consiglio nazionale di lega il 4 ottobre 2007 Premessa: Per i candidati Operatori Sportivi Volontari sono previsti i seguenti momenti corsuali:

Dettagli

Fondo Pensione per il personale della Deutsche Bank S.p.A. Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 1056 MODULO DI ADESIONE

Fondo Pensione per il personale della Deutsche Bank S.p.A. Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 1056 MODULO DI ADESIONE Fondo Pensione per il personale della Deutsche Bank S.p.A. Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 1056 MODULO DI ADESIONE Il sottoscritto conferma di aver preso visione dello Statuto e della Nota

Dettagli

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente CITTÀ DI AGROPOLI Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente Approvato con deliberazione della Giunta comunale n 358 del 06.12.2012 Regolamento per

Dettagli

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Circolare n. _/15 contenente disposizioni inerenti alle modalità di verifica dell avveramento delle

Dettagli

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CORSI DI RECUPERO PUNTI PATENTE (sottocategoria A1, categorie A, B, B + E e patenti superiori)

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CORSI DI RECUPERO PUNTI PATENTE (sottocategoria A1, categorie A, B, B + E e patenti superiori) - 1 - DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CORSI DI RECUPERO PUNTI PATENTE (sottocategoria A1, categorie A, B, B + E e patenti superiori) Da compilare e trasmettere via fax al numero 02.781844 oppure via e-mail a:

Dettagli

Fondo Pensione Dipendenti Gruppo ENEL

Fondo Pensione Dipendenti Gruppo ENEL REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DI CUI ALL ART. 27 DELLO STATUTO DEL FOPEN 1. BENEFICIARI Come previsto dal D.Lgs 124/93 e successive modifiche hanno titolo a richiedere l anticipazione

Dettagli

AVVISO SUI DIRITTI DEL PASSEGGERO IN CASO DI NEGATO IMBARCO, RITARDO O CANCELLAZIONE DEL VOLO VERSION 9 UPDATED 14/01/2011

AVVISO SUI DIRITTI DEL PASSEGGERO IN CASO DI NEGATO IMBARCO, RITARDO O CANCELLAZIONE DEL VOLO VERSION 9 UPDATED 14/01/2011 AVVISO SUI DIRITTI DEL PASSEGGERO IN CASO DI NEGATO IMBARCO, RITARDO O CANCELLAZIONE DEL VOLO VERSION 9 UPDATED 14/01/2011 Questo avviso contiene importanti informazioni in merito ai diritti dei passeggeri

Dettagli

SEZIONE V TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

SEZIONE V TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA SEZIONE V TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA 1. Premessa La presente sezione contiene disposizioni relative all impiego di tecniche di comunicazione a distanza da parte degli intermediari o di altri

Dettagli

COMUNE DI ITRI (Provincia di Latina)

COMUNE DI ITRI (Provincia di Latina) COMUNE DI ITRI (Provincia di Latina) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE TRASFERTE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO SOSTENUTE DAI DIPENDENTI (Regolamento a latere del Regolamento sull Ordinamento Uffici e Servizi)

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MISSIONI DEL PERSONALE CAMERALE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MISSIONI DEL PERSONALE CAMERALE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MISSIONI DEL PERSONALE CAMERALE Ad delibera n. 59 dd. 16.04.2012 ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento disciplina la gestione delle missioni e del

Dettagli

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO SI DICHIARA QUANTO SEGUE

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO SI DICHIARA QUANTO SEGUE ALLEGATO 7B INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO PREMESSO che ai sensi della vigente normativa, l intermediario assicurativo

Dettagli

C O M U N E D I CARAGLIO Provincia di Cuneo REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI

C O M U N E D I CARAGLIO Provincia di Cuneo REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI C O M U N E D I CARAGLIO Provincia di Cuneo REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 33

Dettagli

Tavola VII ESTRATTO CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI MONACO MARZO 1934 SULL ALLEVAMENTO E RIPRODUZIONE DI CANI DI RAZZA

Tavola VII ESTRATTO CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI MONACO MARZO 1934 SULL ALLEVAMENTO E RIPRODUZIONE DI CANI DI RAZZA Tavola VII ESTRATTO CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI MONACO MARZO 1934 SULL ALLEVAMENTO E RIPRODUZIONE DI CANI DI RAZZA Art. 1 - La cagna viaggia a rischio e pericolo del suo proprietario. Il proprietario

Dettagli

NUTRIAD ITALIA S.R.L. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

NUTRIAD ITALIA S.R.L. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA NUTRIAD ITALIA S.R.L. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA INTERO CONTRATTO Le presenti Condizioni Generali di vendita ed i termini e le obbligazioni in esse contenute sono le uniche e sole obbligazioni vincolanti

Dettagli

C O M U N E D I T R A D A T E Provincia di Varese

C O M U N E D I T R A D A T E Provincia di Varese C O M U N E D I T R A D A T E Provincia di Varese SERVIZI SOCIALI DETERMINAZIONE n. 39 del 12 marzo 12 OGGETTO: approvazione bando di mobilità per cambi alloggio all interno del patrimonio di edilizia

Dettagli

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa,

Dettagli

L ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

L ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO REGOLAMENTO N. 40 DEL 3 MAGGIO 2012 REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI MINIMI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA DI CUI ALL ARTICOLO 28, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2012

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO E ASSEGNI DI RICERCA

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO E ASSEGNI DI RICERCA É UP O L I S LOMBAR D I A I STI T UT O SUP E R I O R E P E R L A RIC E R C A, L A STAT I S T I C A E L A F O R M AZ I O N E REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO E ASSEGNI DI RICERCA Indice

Dettagli

COMUNE DI GROSSETO. Art. 1 Oggetto

COMUNE DI GROSSETO. Art. 1 Oggetto COMUNE DI GROSSETO BANDO DI CONCORSO PER CAMBI DI ALLOGGIO ALL INTERNO DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. ( DELIBERAZIONE G.R.T. N 789 DEL 7.7.97 E D.D. N 1778 DEL 18.10.2004 ). Art. 1 Oggetto

Dettagli

COMUNE DI SPOTORNO Provincia di Savona

COMUNE DI SPOTORNO Provincia di Savona REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI SPOTORNO APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL

Dettagli

MODULO DI CANDIDATURA

MODULO DI CANDIDATURA MODULO DI CANDIDATURA Gentile Signora, Gentile Signore troverà in allegato la candidatura di [nome del prestatore di servizi] in risposta all invito a manifestare interesse MARKT/2006/02/H nel settore

Dettagli

CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI - Divisione SAI

CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI - Divisione SAI CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI - Divisione SAI CONTRAENTE: CLUB VALDARNO AUTO E MOTO D EPOCA SEDE LEGALE: Piazza delle Scuole, 145 LEVANELLA MONTEVARCHI (AR) SOCIETÀ: FONDIARIA SAI S.p.A. ASSICURATI:

Dettagli

Elenco pacchetti / servizi / prestazioni di assistenza

Elenco pacchetti / servizi / prestazioni di assistenza Estratto garanzie di assistenza per la copertura Assicurativa rivolta ai comuni inclusi nel progetto Piccoli Comuni con densità demografica inferiore ai 5.000 abitanti. Elenco pacchetti / servizi / prestazioni

Dettagli