Art. 55 Direttiva 2004/18/CE

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Art. 55 Direttiva 2004/18/CE"

Transcript

1 1 Art. 55 Direttiva 2004/18/CE ARTICOLO 55 Offerte anormalmente basse 1. Se, per un determinato appalto, talune offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice, prima di poter respingere tali offerte, richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta in questione. Dette precisazioni possono riguardare in particolare: a) l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione dei prodotti o del metodo di prestazione del servizio; b) le soluzioni tecniche adottate e/o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti o per prestare i servizi; c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente; d) il rispetto delle disposizioni relative alla protezione e alle condizioni di lavoro vigenti nel luogo in cui deve essere effettuata la prestazione; e) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato. 2. L'amministrazione aggiudicatrice verifica, consultando l'offerente, detti elementi costitutivi tenendo conto delle giustificazioni fornite. 3. L'amministrazione aggiudicatrice che accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può respingere tale offerta per questo solo motivo unicamente se consulta l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dall'amministrazione aggiudicatrice, che l'aiuto in questione era stato concesso legalmente. Quando l'amministrazione aggiudicatrice respinge un'offerta in tali circostanze, provvede a informarne la Commissione. Art. 57 Direttiva 2004/17/CE ARTICOLO 57 Offerte anormalmente basse 1. Se, per un determinato appalto, talune offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, l'ente aggiudicatore, prima di poter respingere tali offerte, richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta in questione. Dette precisazioni possono riguardare in particolare: a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, del metodo di prestazione del servizio o del procedimento di costruzione; b) le soluzioni tecniche adottate e/o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori; c) l'originalità delle forniture, dei servizi o dei lavori proposti dall'offerente; d) il rispetto delle disposizioni relative alla protezione e alle condizioni di lavoro vigenti nel luogo in cui deve essere effettuata la prestazione; e) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato. 2. L'ente aggiudicatore verifica, consultando l'offerente, detti elementi costitutivi tenendo conto delle giustificazioni fornite. 3. L'ente aggiudicatore che accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, può respingere tale offerta per tale motivo unicamente se consulta l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dall'ente aggiudicatore, che l'aiuto in questione era stato concesso legalmente. Quando l'ente aggiudicatore respinge un'offerta in tali circostanze, provvede a informarne la Commissione.

2 2 D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163 (stralcio) Art. 13. (art. 6 direttiva 2004/18; artt. 13 e 35, direttiva 2004/17,art. 22, legge n. 109/1994; art. 10, d.p.r. n. 554/1999; legge n. 241/1990) (1) 1. Salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 2. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti segretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è differito: a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime; b) nelle procedure ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di gara informale, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare; c) in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione. c-bis) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva (2). 3. Gli atti di cui al comma 2, fino ai termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti. 4. L'inosservanza del comma 2 e del comma 3 comporta per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi l'applicazione dell'articolo 326 del codice penale. 5. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti segretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione: a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali; b) a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte, da individuarsi in sede di regolamento; c) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici; d) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto. 6. In relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettere a) e b), è comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso. 7. Limitatamente ai contratti nei settori speciali soggetti alla disciplina della parte III, all'atto della trasmissione delle specifiche tecniche agli operatori economici interessati, della qualificazione e della selezione degli operatori economici e dell'affidamento dei contratti, gli enti aggiudicatori possono imporre requisiti per tutelare la riservatezza delle informazioni che trasmettono.

3 3 7-bis. Gli enti aggiudicatori mettono a disposizione degli operatori economici interessati e che ne fanno domanda le specifiche tecniche regolarmente previste nei loro appalti di forniture, di lavori o di servizi, o le specifiche tecniche alle quali intendono riferirsi per gli appalti che sono oggetto di avvisi periodici indicativi. Quando le specifiche tecniche sono basate su documenti accessibili agli operatori economici interessati, si considera sufficiente l'indicazione del riferimento a tali documenti (3). (1) Alinea modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 11 settembre 2008, n (2) Lettera inserita dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs.11 settembre 2008, n (3) Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 11 settembre 2008, n Controlli sul possesso dei requisiti (1) Art. 48. (art. 10, legge n. 109/1994) 1. Le stazioni appaltanti prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Le stazioni appaltanti, in sede di controllo, verificano il possesso del requisito di qualificazione per eseguire lavori attraverso il casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, ovvero attraverso il sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i contratti affidati a contraente generale; per i fornitori e per i prestatori di servizi la verifica del possesso del requisito di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a), del presente codice e' effettuata tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 6-bis del presente Codice. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 6 comma 11. L'Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento (2). 1-bis: «Quando le stazioni appaltanti si avvalgono della facolta' di limitare il numero di candidati da invitare, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, richiedono ai soggetti invitati di comprovare il possesso dei requisiti di capacita' economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando, in sede di offerta, la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito in originale o copia conforme ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n Non si applica il comma 1, primo periodo (3). 2. La richiesta di cui al comma 1 è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione. (1) Vedi anche la Determinazione dell'autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 21 maggio 2009, n. 5. (2) Comma modificato l'articolo 4, comma 2, lettera e), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70e dall'articolo 20, comma 1, lettera f), del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5. (3) Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera m), del D.Lgs. 11 settembre 2008, n Criteri di individuazione

4 4 delle offerte anormalmente basse Art. 86. (art. 21, co. 1-bis, legge n. 109/1994; art. 64, co. 6 e art. 91, co.4, d.p.r. n. 554/1999; art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art. 25, d.lgs. n. 157/1995; art. 25, d.lgs. n. 158/1995) 1. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. 2. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. 3. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell' anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei `servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai' sindacati comparativa-mente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione (1). 3-ter. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta (2). 4. Il comma 1 non si applica quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque. In tal caso le stazioni appaltanti procedono ai sensi del comma 3. [ 5. Le offerte sono corredate, sin dalla presentazione, delle giustificazioni di cui all'articolo 87, comma 2 relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara. Il bando o la lettera di invito precisano le modalità di presentazione delle giustificazioni. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruità dell'offerta, la stazione appaltante richiede all'offerente di integrare i documenti giustificativi procedendo ai sensi degli articoli 87 e 88. All'esclusione potrà provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio.] (3) (1) Comma inserito dall'articolo 1, comma 909, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successivamente sostituito dall'articolo 8 della legge 3 agosto 2007, n (2) Comma inserito dall'articolo 8 della legge 3 agosto 2007, n (3) Comma abrogato dall'articolo 4-quater, comma 1, lettera b), del D.L. 1 luglio 2009, n. 78. Art. 87. (art. 55, direttiva 2004/18; art. 57, direttiva 2004/17; art. 21, co.1-bis, legge n. 109/1994; art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art. 25, d.lgs. n. 157/1995; art. 25, d.lgs. n. 158/1995; art. unico, legge n. 327/2000) 1. Quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonche', in caso di aggiudicazione con il

5 5 criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta, procedendo ai sensi dell'articolo 88. All'esclusione puo' provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio (1). 2. Le giustificazioni [di cui all'articolo 86, comma 5 e di cui all'articolo 87, comma 1,] possono riguardare, a titolo esemplificativo (2): a) l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio; b) le soluzioni tecniche adottate; c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, o per prestare i servizi; d) l'originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti; [ e) il rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro ] (3); f) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato; [g) il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali; in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.] (4) 3. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. 4. Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza [ per i quali non sia ammesso ribasso d'asta ] in conformità all'articolo 131, nonché al piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e alla relativa stima dei costi conforme all'articolo 7, decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n [In relazione a servizi e forniture,] nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture (5) (6). 4-bis. Nell'ambito dei requisiti per la qualificazione di cui all'articolo 40 del presente decreto, devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa (7). 5. La stazione appaltante che accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, può respingere tale offerta per questo solo motivo unicamente se, consultato l'offerente, quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine stabilito dall'amministrazione e non inferiore a quindici giorni, che l'aiuto in questione era stato concesso legalmente. Quando la stazione appaltante respinge un'offerta in tali circostanze, ne informa tempestivamente la Commissione. (1) Comma sostituito dall'articolo 4-quater, comma 1, lettera c) punto 1), del D.L. 1 luglio 2009, n. 78. (2) Alinea modificato dall'articolo 4-quater, comma 1, lettera c) punto 2), del D.L. 1 luglio 2009, n. 78. (3) Lettera abrogata dall'articolo 1, comma 909, della legge 27 dicembre 2006, n (4) Lettera abrogata dall'articolo 4, comma 2, lett. e-ter) del D.L. 13 maggio 2011, n. 70. (5) Comma modificato dall'articolo 1, comma 909, della legge 27 dicembre 2006, n (6) Comma modificato dall'articolo 3 del D.Lgs. 26 gennaio 2007 n. 6. (7) Comma inserito dall'articolo 1, comma 909, della legge 27 dicembre 2006, n Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse Art. 88. (art. 55, direttiva 2004/18; art. 57, direttiva 2004/17; art. 21, legge n. 109/1994; art. 89, d.p.r. n. 554/1999)

6 6 1. La stazione appaltante richiede, per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni (1). 1-bis. La stazione appaltante, ove lo ritenga opportuno, puo' istituire una commissione secondo i criteri stabiliti dal regolamento per esaminare le giustificazioni prodotte; ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruita' dell'offerta, richiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti (2) 2. All'offerente è assegnato un termine non inferiore a cinque giorni per presentare, per iscritto, le precisazioni richieste (3). 3. La stazione appaltante, ovvero la commissione di cui al comma 1-bis, ove istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite (4) 4. Prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile (5). 5. Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, la stazione appaltante può prescindere dalla sua audizione. [6. La stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.] (6) 7. La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. In alternativa, la stazione appaltante, purche' si sia riservata tale facolta' nel bando di gara, nell'avviso di gara o nella lettera di invito, puo' procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5. All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e procede, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12, all'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala (7). (1) Comma sostituito dall'articolo 4-quater, comma 1, lettera d) punto 1), del D.L. 1 luglio 2009, n. 78. (2) Comma inserito dall'articolo 4-quater, comma 1, lettera d) punto 2), del D.L. 1 luglio 2009, n. 78. (3) Comma modificato dall'articolo 4-quater, comma 1, lettera d) punto 3), del D.L. 1 luglio 2009, n. 78. (4) Comma sostituito dall'articolo 4-quater, comma 1, lettera d) punto 4), del D.L. 1 luglio 2009, n. 78. (5) Comma modificato dall'articolo 4-quater, comma 1, lettera d) punto 5), del D.L. 1 luglio 2009, n. 78. (6) Comma soppresso dall'articolo 2, comma 1, lettera r), numero 1), del D.Lgs.11 settembre 2008, n (7) Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera r), numero 2), del D.Lgs.11 settembre 2008, n. 152 e successivamente modificato dall'articolo 4-quater, comma 1, lettera d) punto 6), del D.L. 1 luglio 2009, n. 78. Art (art. 29, legge n. 109/1994; artt. 79, 80, 81 decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) 1. Ai contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria non si applicano le norme del presente codice che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sovranazionale. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ai contratti di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), qualora riguardino lavori di speciale complessita' o in caso di progetti integrali, come definiti rispettivamente dal regolamento di cui all'articolo 5, ovvero riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici (1).

7 7 2. L'avviso di preinformazione di cui all'articolo 63, è facoltativo ed è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste. 3. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, di cui all'articolo 65 è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste. 4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale. 5. Gli avvisi di cui al comma 3 ed i bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale - relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l'osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, non oltre cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per estratto, a scelta della stazione appaltante, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori. I bandi e gli avvisi di cui al comma 3 relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell'albo della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15 nonché comma 7, terzo periodo (2). 6. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti complementari, si applicano l'articolo 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini, nonché gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole: a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro, e dalla pubblicazione del bando nell'albo pretorio del Comune in cui si esegue il contratto per i contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro non può essere inferiore a ventisei giorni; b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera a), non può essere inferiore a quindici giorni; c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio dell'invito, non può essere inferiore a venti giorni; d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 dell'articolo 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito; e) in tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara o di invio dell'invito; quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a sessanta giorni con le medesime decorrenze; f) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo competitivo, quando del contratto è stata data notizia con l'avviso di preinformazione, il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a 18 giorni e comunque mai a meno di undici giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla spedizione della lettera invito; g) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza,

8 8 possono stabilire un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore a trenta giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio dell'invito a presentare offerte. Tale previsione non si applica al termine per la ricezione delle offerte, se queste hanno per oggetto anche la progettazione definitiva. 7. I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito e' rivolto, per lavori di importo pari o superiore a euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri. I lavori affidati ai sensi del presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell'importo della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui all'articolo 37, comma 11, restano ferme le disposizioni ivi previste. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A, punto quinto (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene l'indicazione dei soggetti invitati ed e' trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalita' di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, entro dieci giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non si applica l'articolo 65, comma 1 (3). [7-bis. I lavori di importo complessivo pari o superiore a euro e inferiore a euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito e' rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero. ](4) 8. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'articolo 32, comma 1, lettera g), si applica la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito e' rivolto ad almeno cinque soggetti se sussistono in tale numero aspiranti idonei (5). 9. Per lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di euro quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica l'articolo 87, comma 1. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3 (6). (1) Comma modificato dall'articolo 1 del D.Lgs. 31 luglio 2007 n (2) Comma modificato dall'articolo 2 del D.Lgs. 26 gennaio 2007 n. 6. (3) Comma sostituito dall'articolo 4, comma 2, lett. l) del D.L. 13 maggio 2011, n. 70. Vedi anche il comma 3 del medesimo articolo 4 del D.L. n. 70 del (4) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 10-quinques, del D.L. 23 ottobre 2008, n. 162 e successivamente abrogato dall'articolo 4, comma 2, lett. l) del D.L. 13 maggio 2011, n. 70. (5) Comma modificato dall'articolo 2 del D.Lgs. 31 luglio 2007 n. 113 e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera bb), numero 1), del D.Lgs. 11 settembre 2008, n (6) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera bb), numero 2), del D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 e successivamente modificato dall'articolo 4-quater, cooma 1, lettera e) del D.L. 1 luglio 2009, n. 78. Appalti di servizi e forniture sotto soglia Art (decreto del Presidente della Repubblica n. 573/1994)

9 9 1. Ai contratti di servizi e forniture sotto soglia non si applicano le norme del presente codice che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sovranazionale. 2. L'avviso di preinformazione di cui all'articolo 63 è facoltativo ed è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste. 3. Le stazioni appaltanti pubblicano l'avviso sui risultati della procedura di affidamento sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7 (1). 4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale. 5. I bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale - contratti pubblici, sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste, e nell'albo della stazione appaltante. Gli effetti giuridici connessi alla pubblicità decorrono dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15 nonché comma 7, terzo periodo (2). 6. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti complementari, si applicano gli articoli 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini, nonché gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole: a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non può essere inferiore a quindici giorni; b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera a), non può essere inferiore a sette giorni; c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio dell'invito, non può essere inferiore a dieci giorni; d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 dell'articolo 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito; e) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo competitivo, quando del contratto è stata data notizia con l'avviso di preinformazione, il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a dieci giorni e comunque mai a meno di sette giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla spedizione della lettera invito; f) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a dieci giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a cinque giorni. 7. Il regolamento disciplina, secondo criteri di semplificazione rispetto alle norme dettate dal presente codice, i requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria che devono essere posseduti dagli operatori economici. 8. Per servizi e forniture d'importo inferiore o pari a euro quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica l'articolo 87, comma 1. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3 (3). (1) Comma modificato dall'articolo 1 del D.Lgs. 31 luglio 2007 n (2) Comma modificato dall'articolo 2 del D.Lgs. 26 gennaio 2007 n. 6.

10 10 (3) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera cc), del D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 e successivamente modificato dall'articolo 4-quater, cooma 1, lettera f) del D.L. 1 luglio 2009, n. 78. D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (stralcio) Offerte anomale (art. 89, comma 2, d.p.r. n. 554/1999) Art Ai fini della individuazione della soglia di anomalia di cui all'articolo 86, comma 1, del codice, le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese distintamente nei loro singoli valori in considerazione sia per il calcolo della media aritmetica, sia per il calcolo dello scarto medio aritmetico. Qualora nell'effettuare il calcolo del dieci per cento di cui all'articolo 86, comma 1, del codice siano presenti una o piu' offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresi' da accantonare ai fini del successivo calcolo della soglia di anomalia. 2. Nel caso di lavori da aggiudicare con il criterio del prezzo piu' basso, di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, per le quali si procede alla verifica di anomalia ai sensi all'articolo 86, comma 1, del codice, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne da' comunicazione al responsabile del procedimento, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 87, comma 1, del codice avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara, ove costituita. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice e superiore alla soglia di cui all'articolo 122, comma 9, del codice, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, nonche' nel caso di lavori di importo pari o inferiore alla soglia di cui all'articolo 122, comma 9, del codice, qualora il bando non preveda l'esclusione automatica delle offerte anomale. 3. Il soggetto che presiede la gara, in seduta pubblica, dichiara l' anomalia delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue e dichiara l'aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta risultata congrua. 4. Il responsabile del procedimento, oltre ad avvalersi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante o della stessa commissione di gara, ove costituita, qualora lo ritenga necessario puo' richiedere la nomina della specifica commissione prevista dall'articolo 88, comma 1-bis, del codice. 5. La specifica commissione di cui al comma 4 e' nominata utilizzando in via prioritaria personale interno alla stazione appaltante, fatte salve motivate situazioni di carenza di organico o di specifiche competenze tecniche non rinvenibili all'interno della stazione appaltante stessa, attestate dal responsabile del procedimento sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente. 6. Nei casi di cui al comma 5 si procede secondo quanto previsto all'articolo 84, comma 8, del codice. 7. Nel caso di lavori da aggiudicare con il criterio del prezzo piu' basso, di importo pari o superiore alla soglie di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice, ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque e conseguentemente non si procede alla determinazione della soglia di anomalia, qualora la stazione appaltante si avvalga della facolta' di cui all'articolo 86, comma 3, del codice, relativo alla valutazione della congruita' delle offerte, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice e superiore alla soglia di cui all'articolo 122, comma 9, del codice, ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque. 8. Nel caso di lavori da aggiudicare con il criterio del prezzo piu' basso, di importo pari o inferiore alla soglia di cui all'articolo 122, comma 9, del codice, qualora il numero delle

11 11 offerte ammesse sia inferiore a dieci e di conseguenza non si proceda all'esclusione automatica delle offerte, pur se prevista nel bando, e alla determinazione della soglia di anomalia, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne da' comunicazione al responsabile del procedimento ai fini dell'eventuale verifica di congruita' di cui all'articolo 86, comma 3, del codice. La verifica e' effettuata mediante richiesta delle giustificazioni di cui all'articolo 87, comma 2, del codice, con la procedura di cui all'articolo 88, del codice. Nel caso in cui venga accertata la congruita' delle offerte sottoposte a verifica, ovvero nel caso in cui la stazione appaltante non si avvalga della facolta' di cui all'articolo 86, comma 3, del codice, il soggetto che presiede la gara, in seduta pubblica, aggiudica provvisoriamente la gara. Si applicano i commi 4, 5 e Nel caso di lavori da aggiudicare con il criterio del prezzo piu' basso, di importo pari o inferiore alla soglia di cui all'articolo 122, comma 9, del codice, qualora il bando preveda l'esclusione automatica delle offerte anomale e il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci, il soggetto che presiede la gara procede ad aggiudicare provvisoriamente la gara. 10. Nel caso di lavori da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'articolo 86, comma 2, del codice, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne da' comunicazione al responsabile del procedimento, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 87, comma 1, del codice avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara, ove costituita. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6. Oggetto del collaudo (art. 187, d.p.r. n. 554/1999) Art Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonche' le eventuali perizie di variante, in conformita' del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresi' lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilita' finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantita', ma anche per qualita' dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresi' tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. 2. Gli accertamenti e le verifiche effettuati nelle visite sopralluogo disposte dall'organo di collaudo possono non comprendere tutti quelli previsti dal comma precedente; tali accertamenti e verifiche, in ogni caso, al termine delle operazioni, debbono risultare nel certificato di collaudo da inviare alla stazione appaltante. 3. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia gia' intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilita' e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento. 4. Ai sensi dell'articolo 141, comma 7, del codice, il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione di cui all'articolo 141, comma 3, del codice, e' obbligatorio nei seguenti casi: a) quando la direzione dei lavori sia stata affidata, ai sensi dell'articolo 130, comma 2, lettere b) e c), del codice; b) in caso di lavoro di particolare complessita' di cui all'articolo 236; c) nel caso di intervento affidato in concessione ai sensi degli articoli 142 o 153 del codice, nonche' con dialogo competitivo o mediante locazione finanziaria; d) nel caso di intervento affidato ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettere b) o c), del codice;

12 12 e) nel caso di opera o lavoro comprendenti significative e non abituali lavorazioni non piu' ispezionabili in sede di collaudo finale; f) nei casi di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi delle vigenti disposizioni. Sistema informatico di negoziazione Art L'asta elettronica e' svolta attraverso un sistema informatico di negoziazione costituito da soluzioni e strumenti elettronici e telematici che consentono la presentazione delle offerte e la classificazione delle stesse secondo metodologie e criteri predefiniti, realizzato in conformita' dell'articolo 77 del codice e con modalita' e soluzioni che impediscono di operare variazioni sui documenti, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiuto nell'ambito delle procedure. 2. Le stazioni appaltanti possono avvalersi, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente disciplinate dal codice, di un apposito soggetto per la gestione tecnica dei sistemi informatici di negoziazione. 3. Il sistema informatico consente al gestore ed alle stazioni appaltanti di controllare i principali parametri di funzionamento del sistema stesso, segnalando altresi' i malfunzionamenti delle procedure e evidenziando le offerte di importo pari o superiore alla soglia di anomalia. Le attivita' e le operazioni effettuate nell'ambito del sistema informatico di negoziazione sono attribuite ai soggetti attraverso i sistemi di autenticazione informatica previsti dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Le registrazioni di sistema sono effettuate, conservate ed archiviate in conformita' di quanto previsto dall'articolo 43 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il tempo del sistema e' sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n Consiglio di Stato sez. III Data: 10 maggio 2013 Numero: n Pubblica amministrazione - Contratti della p.a. - In genere - Appalto - Gara - Offerta - Verifica dell'anomalia - Obbligo Presupposti Nelle gare pubbliche la verifica dell' anomalia è necessaria, anche qualora non sussistano i presupposti che ne comportano l'obbligatorietà, quando gli elementi dell' offerta e l'entità del ribasso complessivo non trovino adeguata giustificazione negli atti e presentino evidenti o comunque seri dubbi di anomalia, in attuazione dei principi generali di efficacia, imparzialità, parità di trattamento e buon andamento dell'azione amministrativa. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8935 del 2012, proposto da: C.S.R. Consorzio Sociale Romagnolo Cooperativa Sociale a r. l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli

13 13 avv. Nico Moravia, Alessandra Piccinini e Marco Giustiniani, con domicilio eletto presso lo studio degli avvocati Nico Moravia e Marco Giustiniani, in Roma, via Bocca di Leone n. 78; contro A.U.S.L. 110 di Ravenna, in persona del legale rappresentante p.t., non costituitasi in giudizio; nei confronti di La Bottega Informatica Soc. Coop. Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale mandataria del costituendo RTI con ITel Informatica e Territorio S.r.l., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Saldutti, con domicilio eletto in Roma, via Lorenzo Magalotti n. 15; per la riforma della sentenza del T.A.R. per l'emilia Romagna, Sede di Bologna, Sezione II, n. 672 del 9 novembre 2012, resa tra le parti, concernente l'affidamento triennale del servizio di call center per prenotazioni e disdette telefoniche relative alle prestazioni di specialistica ambulatoriale per l'azienda U.S.L. di Ravenna. Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di La Bottega Informatica Soc. Coop. Sociale Onlus; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2013 il Cons. Dante D'Alessio e uditi per le parti gli avvocati Nico Moravia e Andrea Saldutti; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1.- L'Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna (in seguito AUSL) aveva indetto, con bando di gara del 21 novembre 2011, una procedura per l'affidamento triennale, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di call center per prenotazioni e disdette telefoniche relative alle prestazioni di specialistica ambulatoriale, per l'importo presunto di Euro ,00. All'esito della gara risultava aggiudicataria La Bottega Informatica Soc. Coop. Sociale Onlus (in seguito Bottega Informatica), mandataria di costituendo RTI con ITel Informatica e Territorio S.r.l., con il punteggio di 86,83 (46,83 per la qualità e 40,00 per l'offerta economica di Euro ,00), che si era classificata davanti a C.S.R. Consorzio Sociale

14 14 Romagnolo Cooperativa Sociale a r. l. (in seguito C.S.R.), che aveva ottenuto il punteggio di 83,49 (59,5 per l'offerta tecnica e 23,99 per l'offerta economica di Euro ,00). 2.- C.S.R. ha impugnato gli esiti della gara, con quattro articolati motivi, davanti al T.A.R. per l'emilia Romagna, Sede di Bologna, che, con sentenza della Sezione II, n. 672 del 9 novembre 2012, ha respinto il ricorso. 3.- C.S.R. ha appellato l'indicata sentenza ritenendola erronea sotto diversi profili. Nella Camera di Consiglio dell'11 gennaio 2013 questa Sezione ha respinto la domanda cautelare proposta dall'appellante. Il 15 gennaio 2013 è stato sottoscritto il contratto fra l'amministrazione e il raggruppamento risultato aggiudicatario con l'attivazione del servizio a decorrere dal 1 febbraio All'udienza pubblica dell'8 marzo 2013 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione. 4.- Con il primo motivo C.S.R. ha lamentato che erroneamente il T.A.R. ha disatteso la censura con la quale aveva sostenuto che, ai sensi dell'art. 37 del C.C.N.L. per le cooperative sociali e dell'art. 6 del Disciplinare di gara, l'offerta di Bottega Informatica avrebbe dovuto prevedere la necessaria assunzione della totalità delle risorse umane già operanti nell'esecuzione del servizio, mentre Bottega Informatica aveva previsto l'assunzione di solo "4 degli 8 dipendenti del gestore uscente" (lo stesso C.S.R.). In particolare, C.S.R. ha sostenuto che la citata disposizione, che prevede, per il caso in cui siano invariate le prestazioni richieste, l'obbligo di continuare il rapporto di lavoro con tutti i lavoratori già addetti al servizio, non lascia spazio ad esigenze diverse, con la conseguenza che non poteva essere ammessa la valutazione del diverso progetto tecnico presentato da Bottega Informatica, che aveva comportato la disapplicazione della clausola sociale Il motivo non è fondato. Come è stato correttamente affermato dal T.A.R., l'esigenza del mantenimento dei livelli occupazionali (che costituisce la ragione della clausola sociale contenuta nell'art. 37 del C.C.N.L. per le cooperative sociali) non può impedire all'imprenditore di "organizzare la propria impresa nella maniera ritenuta maggiormente efficiente". L'amministrazione quindi non può ritenersi "vincolata in maniera indefinita" ad utilizzare un servizio con "un numero di addetti variabile solo in aumento", nonostante l'evoluzione tecnologica consenta la realizzazione del servizio con un numero minore" (di addetti), "con corrispondente risparmio di spesa pubblica" Se quindi la clausola sociale deve ritenersi inderogabile quando il servizio è organizzato dal nuovo gestore con le stesse sostanziali modalità con le quali lo stesso servizio era organizzato dal gestore uscente, l'esigenza di dover rispettare la clausola sociale non può escludere una diversa organizzazione del lavoro e l'ausilio di nuovi strumenti tecnici o informatici, che non rendono più necessario l'utilizzo di tutto il personale già utilizzato per il servizio Per evitare che la clausola possa essere (illegittimamente) elusa l'amministrazione deve comunque verificare che effettivamente il mutamento tecnico organizzativo del servizio non renda più necessario l'impiego di tutto il personale precedentemente utilizzato per il servizio Nella fattispecie il servizio proposto da Bottega Informatica prevede, e la circostanza non è contestata, l'ausilio di nuove procedure informatiche, che non rendono necessario l'assunzione di tutto il personale già in precedenza addetto al servizio. Infatti Bottega Informatica ha previsto nella sua offerta (punto 3.5.3, pag. 21) un'applicazione che consente agli utenti di servirsi di internet per "visualizzare le visite specialistiche prenotate, confermarle e/o cancellarle, leggerne le avvertenze, verificare l'importo del ticket, richiedere lo spostamento di data". Risulta del tutto evidente che tale applicazione ha modificato (seppure in parte) la modalità di esecuzione del servizio ed ha reso quindi possibile il mancato integrale rispetto della suddetta clausola sociale Si deve peraltro aggiungere che, come emerge dalle memorie depositate, C.S.R. svolgeva in precedenza il servizio con 8 operatori in part time (e non a tempo pieno), con

15 15 la conseguenza che l'offerta di Bottega Informatica (che ha previsto l'utilizzo di 4 operatori in full time, ai quali devono essere aggiunti 2 operatori addetti al sistema) può ritenersi non molto diversa (per quanto riguarda l'utilizzo quantitativo del personale) dalle precedenti modalità di gestione del servizio. Mentre solo con la nuova offerta C.S.R. ha previsto l'impiego di 16 operatori, con un costo, tuttavia, ampiamente superiore a quello sostenuto in precedenza per il servizio ed a quello offerto dall'aggiudicataria. 5.- Non risulta poi che l'offerta di Bottega Informatica sia stata presentata, come sostenuto dall'appellante, in violazione delle disposizioni in favore delle persone svantaggiate dettate dall'art. 5, comma 4, della legge n. 381 del 1991 (Disciplina delle cooperative sociali). In ogni caso l'art. 3 del contratto sottoscritto fra l'amministrazione e l'aggiudicataria espressamente prevede, conformemente all'art. 2 del disciplinare di gara, l'obbligo per l'esecutore di ricorrere all'impiego di persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 381 del C.S.R. ha poi sostenuto l'erroneità della appellata sentenza del T.A.R. nella parte in cui ha respinto il secondo motivo del ricorso di primo grado, con il quale essa aveva sostenuto che l'offerta di Bottega Informatica doveva essere esclusa perché incompleta e condizionata. Secondo l'appellante, accertato che la gestione delle chiamate, con particolare riferimento ai picchi delle chiamate, costituisce la prestazione fondamentale della procedura, l'offerta di Bottega Informatica non offre una reale modalità di esecuzione della prestazione avendo indicato, al punto 3.3 della relazione tecnica, relativa alle modalità gestionali e organizzative del servizio, tre modalità solo apparenti di soluzione dell'emergenza "picchi di chiamate" La censura non è fondata. Deve innanzitutto ricordarsi che oggetto della gara è la gestione di un call center per prenotazioni e disdette telefoniche relative alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e quindi di visite specialistiche, diagnostiche e di esami di laboratorio. Tale servizio, ai sensi dall'art. 5 del capitolato tecnico, deve essere assicurato garantendo la presenza di un numero di operatori adeguato per assicurare il buon andamento del servizio e per garantire gli obiettivi fissati nello stesso capitolato. In particolare, deve garantire tassi di abbandono non superiori al 7% delle chiamate mensili, tempo media di attesa di risposta non superiore a 60 secondi, per almeno il 70% delle chiamate mensili. Ovviamente il servizio deve essere assicurato, nel rispetto dei requisiti richiesti, anche nei momenti di picco delle chiamate Nella fattispecie Bottega Informatica ha indicato le modalità di svolgimento del servizio, che, secondo quanto verificato dalla stazione appaltante, garantiscono gli standard richiesti (tassi di abbandono non superiori al 7% delle chiamate mensili, tempo media di attesa di risposta non superiore a 60 secondi, per almeno il 70% delle chiamate mensili), con un dimensionamento del call center che è stato ritenuto adeguato alle necessità con una valutazione della stazione appaltante che non appare affetta da evidenti vizi logici Bottega informatica ha poi anche indicato le diverse modalità, anche queste ritenute idonee dalla stazione appaltante, con le quali ha previsto di poter far fronte agli eventuali picchi di chiamata, attraverso: 1) la gestione delle chiamate in "overflow" per permettere poi il "call back" (servizio base); 2) l'aumento temporaneo del numero di operatori, su richiesta del cliente, a pagamento; 3) l'inoltro delle chiamate ad operatori della AUSL di Ravenna Sulla base di tali elementi, come affermato dal giudice di primo grado, l'offerta di Bottega Informatica non può ritenersi incompleta. Mentre l'eventuale mancato rispetto, in concreto, degli standard richiesti costituisce (evidentemente) questione che attiene alla regolare esecuzione del contratto e che dunque non inerisce alla legittimità del contestato provvedimento di aggiudicazione Né si può arrivare a diversa conclusione in considerazione del fatto che Bottega Informatica ha previsto, per la gestione dei picchi di chiamata, oltre al "recall' (che

16 16 costituisce la modalità base e che è stata prevista anche dall'appellante nella sua offerta), due ulteriori diverse modalità che possono comportare oneri (ulteriori) a carico dell'amministrazione. Infatti tali modalità sono, come si è detto, ulteriori e la loro erogazione è prevista solo se richiesta dall'amministrazione L'appellante sostiene tuttavia, anche con una relazione tecnica, che l'insufficienza delle risorse previste nel progetto presentato da Bottega informatica rende inevitabile il costante utilizzo delle prestazioni accessorie offerte a titolo oneroso. Ma, in proposito, non può non rilevarsi che il previsto ampio utilizzo, da parte di Bottega informatica, di internet, per la gestione del servizio, rende, con ogni probabilità, meno frequenti i picchi di chiamata e ciò consente a Bottega Informatica di gestire prevedibilmente il servizio senza che l'amministrazione debba ricorrere alle eventuali prestazioni aggiuntive a pagamento. E comunque tali prestazioni aggiuntive sarebbero erogate solo su richiesta dell'amministrazione, che ha, quindi, il potere di controllarne l'effettiva necessità e sopportarne i costi solo se ritenuti necessari Peraltro, nelle more del giudizio, l'amministrazione, in data 15 gennaio 2013, ha sottoscritto, come s'è visto, il relativo contratto con Bottega informatica, nel quale le parti hanno, fra l'altro, stabilito (all'art. 9) che, solo nel caso di scostamenti eccedenti il 10% del numero delle prestazioni annuali stimate in sede di gara ( ), accertati dopo il primo anno di attività, potrebbe essere non rispettata l'aderenza agli standard richiesti (tasso di abbandono massimo di utenti in attesa non superiore al 7% delle chiamate mensili e tempo medio di attesa della risposta non superiore a 60 secondi per almeno il 70% delle chiamate mensili), con la mancata conseguente applicazione di penalità e la necessità di ridefinire le misure per adeguare le prestazioni agli standard richiesti. All'articolo 9 del contratto si ribadisce poi che il servizio aggiuntivo a pagamento, previsto per i picchi, può essere eventualmente attivato solo su richiesta della AUSL, per garantire "prestazioni in emergenza ulteriormente migliorative, sicché, anche in caso di non attivazione di detta prestazione aggiuntiva a pagamento, l'offerta tecnica ed economica presentata... è in grado di garantire il perseguimento degli obiettivi minimi previsti nel...contratto e nel richiamato capitolato tecnico ("tasso di abbandono massimo di utenti in attesa non superiore al 7% delle chiamate mensili" e "tempo medio di attesa della 0risposta non superiore a 60 secondi per almeno il 70% delle chiamate mensili")". Mentre nel caso che l'azienda decidesse di prevedere, a proprio insindacabile giudizio, un "incremento del servizio" (con standard superiori a quelli previsti dalla gara), in modo da "garantire un tasso di abbandono massimo in attesa minore al 5% delle chiamate mensili e un tempo medio di attesa della risposta minore di 60 secondi per l'80% delle chiamate mensili", il corrispettivo sarebbe diverso da quello stabilito nel precedente art. 7 del contratto Anche dall'esame delle indicate clausole del contratto non si evince quindi una incompletezza dell'offerta di Bottega Informatica, quanto piuttosto l'esigenza dell'amministrazione di poter eventualmente migliorare ed adeguare il servizio alle effettive necessità Né si può giungere a diversa conclusione sulla base della corrispondenza, depositata in giudizio dall'appellante, intercorsa fra l'amministrazione e Bottega informatica prima della stipula del contratto. A prescindere da ogni questione riguardante l'ammissibilità di tale deposito, neanche da tale documentazione si evince la lamentata incompletezza dell'offerta di Bottega informatica. Né può essere di per sé censurata la circostanza che, dopo l'avvenuta aggiudicazione e prima della stipula del contratto, vi sia stato uno scambio di corrispondenza fra l'amministrazione e l'aggiudicataria per meglio definire alcuni aspetti delle prestazioni che avrebbero poi dovuto costituire oggetto delle clausole contrattuali. 7.- Con un ulteriore profilo del secondo motivo C.S.R. insiste nel sostenere che Bottega informatica doveva essere esclusa per la parzialità dell'offerta anche per la mancanza di una utile infrastruttura tecnologica. In particolare per aver previsto nella sua offerta costi

17 17 ulteriori (per l'amministrazione) in relazione all'uso di due linee telefoniche per effettuare le chiamate in uscita. Ma sul punto, come chiarito anche dal T.A.R., l'offerta presentata da Bottega informatica risulta coerente con quanto previsto dal capitolato e non implica comunque alcun aumento (non previsto) dei costi posti a base di gara. L'art. 1 del capitolato d'oneri ha infatti previsto che le linee per la gestione del call center possano essere intestate alla AUSL "se ciò porterà ad una riduzione del costo delle stesse" al fine, come evidenziato dal T.A.R., di poter beneficiare delle tariffe ridotte contrattate da CONSIP. 8.- L'appellante ha sostenuto l'erroneità della sentenza appellata anche nella parte in cui ha disatteso il motivo riguardante l'omessa verifica di anomalia (terzo motivo). Ma, come affermato dal T.A.R. (e come poi ammesso dallo stesso appellante), correttamente la Stazione appaltante non ha proceduto alla verifica obbligatoria di anomalia, non essendo stato superato dall'aggiudicataria, che ha ottenuto il punteggio di 46,83/60 per l'elemento qualità e 40/40 per l'elemento prezzo, il limite dei 4/5 del punteggio (per entrambi gli elementi di valutazione), previsto dall'art. 86, comma 2, del d. lgs. n. 163 del Infatti, tale disposizione prevede che "nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara" Neppure ricorrevano le condizioni per l'attivazione del controllo facoltativo di cui al comma 3, del citato articolo 86, secondo cui "le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa". In proposito questa Sezione ha, di recente, affermato che nelle gare pubbliche la verifica dell'anomalia è necessaria, anche qualora non sussistano i presupposti che ne comportano l'obbligatorietà, quando gli elementi dell'offerta e l'entità del ribasso complessivo non trovino adeguata giustificazione negli atti e presentino evidenti o comunque seri dubbi di anomalia, in attuazione dei principi generali di efficacia, imparzialità, parità di trattamento e buon andamento dell'azione amministrativa (Consiglio di Stato, sez. III, 14 dicembre 2012, n. 6442) Nella fattispecie tuttavia, come evidenziato dal T.A.R., l'offerta presentata dall'aggiudicataria Bottega Informatica prevedeva una consistente riduzione dei costi determinata dall'ampio utilizzo ausiliario di tecnologie informatiche. Ciò fa ritenere non irragionevole il comportamento dell'amministrazione che non ha ritenuto di utilizzare la sua facoltà di procedere al controllo di anomalia, di cui all'art. 86, comma 3. del d. lgs. n. 163 del Peraltro, si deve anche ricordare che l'adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la decisione n. 36 del 29 novembre 2012, ha affermato che il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni compiute in sede di verifica di anomalia delle offerte deve ritenersi circoscritto ai soli casi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza, in considerazione della discrezionalità che connota dette valutazioni, come tali riservate alla stazione appaltante cui compete il più ampio margine di apprezzamento. E tale principio deve ritenersi applicabile anche nella fase (precedente), in cui l'amministrazione ritiene di utilizzare (o non utilizzare) la facoltà di procedere al controllo di anomalia, ai sensi dell'art. 86, comma 3, del codice dei contratti pubblici Si deve poi aggiungere che, come pure ricordato dal T.A.R., è la scelta di effettuare la verifica facoltativa di anomalia che esige una espressa ed adeguata motivazione (in ordine alle ragioni ed agli elementi di fatto sulla base dei quali essa si sia risolta nel senso di attendere alla verifica di anomalia ai sensi del citato comma 3), mentre una motivazione non è (normalmente) necessaria quando l'amministrazione ritiene di non

18 18 dover far uso di tale facoltà (Consiglio di Stato, sez. VI, 27 luglio 2011, n. 4489), il cui mancato esercizio non è pertanto censurabile. 9.- Con il quarto ed ultimo motivo l'appellante ha sostenuto che erroneamente il T.A.R. non ha considerato che le ragioni riguardanti le carenze nell'esecuzione del servizio rinvenibili nell'offerta dell'aggiudicatario (che si sono prima evidenziate) avrebbero dovuto condurre all'attribuzione di un punteggio molto inferiore per l'aggiudicataria La censura è tuttavia infondata. Le valutazioni compiute dalle commissioni giudicatrici in un appalto pubblico sono infatti espressione di discrezionalità tecnica, che non è sindacabile davanti al giudice amministrativo se non quando affetta da errori di fatto o da evidenti vizi logici Nella fattispecie non può ritenersi manifestamente irragionevole (o determinato da evidenti errori di fatto) l'operato della Commissione giudicatrice, che peraltro ha assegnato all'offerta di Bottega Informatica un punteggio per la qualità (46,83) decisamente più basso di quello assegnato all'offerta dell'appellante C.S.R. (59,5). Né, una volta accertato che il servizio poteva essere reso anche con le modalità contenute nella proposta della resistente Bottega Informatica, si può ritenere che, come voluto dall'appellante, il punteggio per alcune della voci di valutazione dell'offerta dovesse essere pari a zero In conclusione, sulla base delle esposte considerazioni, l'appello deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma, nei sensi di cui in motivazione, la sentenza impugnata. Condanna l'appellante al pagamento di Euro 5.000,00 (cinquemila) in favore di La Bottega Informatica Soc. Coop. Sociale Onlus, per le spese e competenze del presente grado di appello. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati: Salvatore Cacace, Presidente FF Roberto Capuzzi, Consigliere Dante D'Alessio, Consigliere, Estensore Alessandro Palanza, Consigliere Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere Consiglio di Stato sez. V Data: 10 settembre 2012 Numero: n Parti: S.F. s.c.s. C. Comunedi Torino e altro. Fonti: Red. amm. CDS 2012, 09 Pubblica amministrazione - Contratti della p.a. - In genere - Appalto - Gara - Offerta - Offerta anomala - Valutazione - Motivazione- Quando è necessaria. Il giudizio di anomalia dell' offerta richiede una motivazione rigorosa ed analitica solo ove si concluda in senso negativo; mentre, in caso positivo, non occorre che la relativa determinazione sia fondata su un'articolata motivazione ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute attendibili, essendo sufficiente anche una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni rese dall'impresa vincitrice, sempre che queste, a loro volta, siano state congrue ed adeguate.

19 19 Autorità: Consiglio di Stato sez. IV Data: 23 luglio 2012 Numero: n Parti: C.A. s.rl. C. Anas s.pa., I.T. s.p.a. e altro Fonti: Red. amm. CDS 2012, 7-8 Il giudizio di verifica della congruità di un' offerta anomala ha natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell' offerta nel suo insieme, con conseguente irrilevanza di eventuali singole voci di scostamento; inoltre, non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell' offerta economica, essendo invero finalizzato ad accertare se l' offerta nel suo complesso sia attendibile. Autorità: Consiglio di Stato sez. V Data: 02 luglio 2012 Numero: n Parti: D.s.p.a. C. Prov. Bari, Prov. Barletta, Andria, Trani e altro. Fonti: Red. amm. CDS 2012, 7-8 In materia di sindacato sulla legittimità della verifica dell'anomalia il giudice deve solo stabilire se la stazione appaltante sia incorsa in qualche errore o illogicità manifesta e se l' offerta risulti nel suo complesso affidabile, e non può anche spingersi a sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione; di conseguenza il giudice non può ritenere anomala un' offerta sulla base delle risultanze di una verificazione tecnica, qualora il tecnico incaricato svolga una nuova valutazione delle componenti dell' offerta economica rilevando che le giustificazioni addotte da questa erano, per più punti, generiche, insufficienti o non documentate, un giudizio di anomalia può essere espresso dal giudice solo sulla base di una relazione dalla quale emergano indicazioni idonee ad attestare la manifesta illogicità o all'insufficienza di motivazioni o all'esistenza di errori di fatto che abbiano inficiato la valutazione di congruità dell' offerta fatta dall'amministrazione Autorità: Consiglio di Stato sez. V Data: 26 giugno 2012 Numero: n Parti: C. s.p.a. C. A.I. e altro (n.c.). Fonti: Foro amm. CDS 2012, 6, 1626 (s.m.) In materia di sindacato sulla legittimità della verifica dell'anomalia il giudice deve solo stabilire se la stazione appaltante sia incorsa in qualche errore o illogicità manifesta e se l' offerta risulti nel suo complesso affidabile, e non può anche spingersi a sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione; di conseguenza il giudice non può ritenere anomala un' offerta sulla base delle risultanze di una verificazione tecnica, qualora il tecnico incaricato svolga una nuova valutazione delle componenti dell' offerta economica rilevando che le giustificazioni addotte da questa erano, per più punti, generiche, insufficienti o non documentate, un giudizio di anomalia può essere espresso dal giudice solo sulla base di una relazione dalla quale emergano indicazioni idonee ad attestare la manifesta illogicità o all'insufficienza di motivazioni o all'esistenza di errori di fatto che abbiano inficiato la valutazione di congruità dell' offerta fatta dall'amministrazione Autorità: Consiglio di Stato sez. VI Data: 20 giugno 2012 Numero: n. 3589

20 20 Parti: Univ. della Calabria C. C.C.C. Fonti: Foro amm. CDS 2012, 6, 1652 (s.m.) L'art. 86, comma 3, d.lg. n. 163 del 2006, attribuisce all'amministrazione appaltante la facoltà di procedere comunque alla valutazione della congruità del ribasso, quando l' offerta sia sospetta di anomalia in base ad elementi specifici. Tale facoltà costituisce espressione della discrezionalità riconosciuta dalla legge alle Amministrazioni aggiudicatrici, ed è perciò sindacabile solo in presenza di macroscopica irragionevolezza. (RiformaTarCalabria, Catanzaro, 1237/2011). Autorità: Consiglio di Stato sez. V Data: 06 giugno 2012 Numero: n Parti: S.C.G. s.r.l. C. G. s.p.a., C.s.i. Com. Monfalcone Fonti: Foro amm. CDS 2012, 6, 1605 (s.m.) Nelle procedure per l'aggiudicazione di appalti pubblici l'esame delle giustificazioni presentate dal soggetto che è tenuto a dimostrare la non anomalia dell' offerta è vicenda che rientra nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione, per cui soltanto in caso di macroscopiche illogicità, vale a dire di errori di valutazione evidenti e gravi, oppure di valutazioni abnormi o affette da errori di fatto, il giudice della legittimità può intervenire, restando per il resto la capacità di giudizio confinata entro i limiti dell'apprezzamento tecnico proprio di tale tipo di discrezionalità. (AnnullaTarFriuli Venezia Giulia, n. 12 del 2011). Nel caso di ricorso proposto avverso il giudizio di anomalia dell' offerta presentata in una pubblica gara, il g.a. può sindacare le valutazioni compiute dall'amministrazione sotto il profilo della loro logicità e ragionevolezza e della congruità dell'istruttoria, mentre non può invece operare autonomamente la verifica della congruità dell' offerta presentata e delle sue singole voci, sovrapponendo così la sua idea tecnica al giudizio, non erroneo né illogico, formulato dall'organo amministrativo cui la legge attribuisce la tutela dell'interesse pubblico nell'apprezzamento del caso concreto, poiché, così facendo, il giudice invaderebbe una sfera propria della p.a. (AnnullaTarFriuli Venezia Giulia, n. 12 del 2011). Autorità: Consiglio di Stato sez. III Data: 28 maggio 2012 Numero: n Parti: A. s.c.s., Uil e altro C. Min. int. e altro Fonti: Foro amm. CDS 2012, 5, 1146 (s.m.) In materia di anomalie concernenti il costo del lavoro devono considerarsi anormalmente basse le offerte che si discostino in modo evidente dai costi medi del lavoro indicati nelle tabelle predisposte dal Ministero del lavoro in base ai valori previsti dalla contrattazione collettiva, costi medi che costituiscono non parametri inderogabili, ma indici del giudizio di adeguatezza dell' offerta, con la conseguenza che è ammissibile l' offerta che da essi si discosti, purché lo scostamento non sia eccessivo e vengano salvaguardate le retribuzioni dei lavoratori, così come stabilito in sede di contrattazione collettiva; lo scostamento dai livelli di riferimento costituisce peraltro un importante indice di anomalia, che dovrà essere verificato dalla stazione appaltante, atteso che la contrattazione collettiva e la tabella ministeriale non assumono valore di parametro assoluto ed inderogabile, ma al contrario suscettibile di scostamento in relazione a valutazioni ed analisi aziendali svolte dall'offerente, che evidenzino una particolare organizzazione aziendale; cosicchè è rimessa alla stazione appaltante la valutazione della congruità e dell'affidabilità dell' offerta, in caso di sensibile scostamento, mediante il procedimento di verifica dell' anomalia, in linea

Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture D.lgs. n.33/2013 Art (omissis) Art. 37 Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicita' legale e, in particolare,

Dettagli

Le novità in materia di verifica delle offerte anomale nei pubblici appalti alla luce del recente decreto anticrisi.

Le novità in materia di verifica delle offerte anomale nei pubblici appalti alla luce del recente decreto anticrisi. Le novità in materia di verifica delle offerte anomale nei pubblici appalti alla luce del recente decreto anticrisi. di Stefano Cresta* Il delicato tema delle c.d. offerte anomale e, in particolare il

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELL ELENCO DEI FORNITORI

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELL ELENCO DEI FORNITORI REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELL ELENCO DEI FORNITORI Approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 15 del 21 Dicembre 2015 FORMAZIONE ELENCO DEI FORNITORI Art. 1 Istituzione e ambito di applicazione

Dettagli

L anomalia dell offerta

L anomalia dell offerta L anomalia dell offerta Avv. Daniela Anselmi 8 maggio 2007 La verifica in contraddittorio dell offerta: procedimento e voci oggetto di verifica. Esclusione automatica delle offerte anormalmente basse:

Dettagli

VERBALE n. 46/2008 AUTOSTRADA DEL BRENNERO SPA - TRENTO Verbale della seduta pubblica per la procedura aperta relativa ai lavori di ristrutturazione

VERBALE n. 46/2008 AUTOSTRADA DEL BRENNERO SPA - TRENTO Verbale della seduta pubblica per la procedura aperta relativa ai lavori di ristrutturazione VERBALE n. 46/2008 AUTOSTRADA DEL BRENNERO SPA - TRENTO Verbale della seduta pubblica per la procedura aperta relativa ai lavori di ristrutturazione del centro di servizio per la sicurezza autostradale

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 5 NOVEMBRE 2015 519/2015/A AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE DELLA PROCEDURA DI GARA APERTA - RIF. 222/2014/A - CIG 5748085DC9 - INDETTA IN AMBITO NAZIONALE FINALIZZATA ALLA STIPULA DI

Dettagli

Procedure per l acquisizione di beni e servizi

Procedure per l acquisizione di beni e servizi Procedure per l acquisizione di beni e servizi Prof. Roberto CAVALLO PERIN Ordinario di Diritto amministrativo Università degli Studi di Torino Via Bogino, n. 9 10123 Torino roberto@cavalloperin.com Le

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ACQUISTO DI BENI E SERVIZI MEDIANTE PROCEDURE TELEMATICHE

REGOLAMENTO PER L ACQUISTO DI BENI E SERVIZI MEDIANTE PROCEDURE TELEMATICHE 75 REGOLAMENTO PER L ACQUISTO DI BENI E SERVIZI MEDIANTE PROCEDURE TELEMATICHE ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 105/I0029624P.G. NELLA SEDUTA DEL 27/04/2004 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Dettagli

Business International. Concessioni relative ad infrastrutture strategiche e Dialogo competitivo

Business International. Concessioni relative ad infrastrutture strategiche e Dialogo competitivo Business International La nuova disciplina delle Concessioni alla luce del Codice dei Contratti Concessioni relative ad infrastrutture strategiche e Dialogo competitivo Avv. Rosalba Cori Unità Tecnica

Dettagli

ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA DI CUI ALL ART. 125 DEL D.LGS. n. 163/2006 DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA. DIRETTIVA GENERALE

ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA DI CUI ALL ART. 125 DEL D.LGS. n. 163/2006 DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA. DIRETTIVA GENERALE Allegato n. 1 alla Delib.G.R. n. 38/12 del 30.9.2014 ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA DI CUI ALL ART. 125 DEL D.LGS. n. 163/2006 DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA. DIRETTIVA GENERALE SOMMARIO

Dettagli

Deliberazione 1 dicembre 2011 - GOP 53/11

Deliberazione 1 dicembre 2011 - GOP 53/11 Deliberazione 1 dicembre 2011 - GOP 53/11 Aggiudicazione definitiva ed efficace della procedura di gara aperta, rif. GOP 40/09 CIG 03740281AB, indetta per l affidamento dell appalto di servizi avente ad

Dettagli

Ministero delle Infrastrutture

Ministero delle Infrastrutture Ministero delle Infrastrutture DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STATALI, L EDILIZIA E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI Direzione generale per la regolazione dei lavori pubblici CIRCOLARE N. 24734 Del

Dettagli

1. Il presente regolamento ha lo scopo di recepire i principi previsti per le pubbliche amministrazioni in materia di limiti ad alcune tipologie di spesa di cui al comma 2, in esecuzione della deliberazione

Dettagli

COMUNE DI MONASTIER DI TREVISO PROVINCIA DI TREVISO

COMUNE DI MONASTIER DI TREVISO PROVINCIA DI TREVISO COPIA COMUNE DI MONASTIER DI TREVISO PROVINCIA DI TREVISO DETERMINAZIONE N. 230 DEL 11/08/2015 OGGETTO: APPALTO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA,

Dettagli

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA. Assessorato dei Trasporti Direzione Generale BANDO DI GARA PER PUBBLICO INCANTO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA. Assessorato dei Trasporti Direzione Generale BANDO DI GARA PER PUBBLICO INCANTO REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Assessorato dei Trasporti Direzione Generale BANDO DI GARA PER PUBBLICO INCANTO 1. AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: Regione Autonoma della Sardegna Assessorato dei Trasporti,

Dettagli

DIOCESI PATRIARCATO DI VENEZIA BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER APPALTO LAVORI

DIOCESI PATRIARCATO DI VENEZIA BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER APPALTO LAVORI DIOCESI PATRIARCATO DI VENEZIA BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER APPALTO LAVORI 1. STAZIONE APPALTANTE: DIOCESI PATRIARCATO DI VENEZIA San Marco n. 320/A, VENEZIA, - Tel. 0412702490 Fax 0412702420 Sito

Dettagli

VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE COPIA Determinazione n. 147 del 11/03/2013 N. registro di area 17 VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE Assunta nel giorno 11/03/2013 da Laura Dordi Responsabile del Settore ECONOMICO

Dettagli

SETTORE V - EDILIZIA Pec: lavoripubblici@cert.provincia.ancona.it AVVISO PUBBLICO

SETTORE V - EDILIZIA Pec: lavoripubblici@cert.provincia.ancona.it AVVISO PUBBLICO SETTORE V - EDILIZIA Pec: lavoripubblici@cert.provincia.ancona.it Prot. Ancona, AVVISO PUBBLICO Indagine di mercato per l individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata inerente

Dettagli

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI ASTI SETTORE APPALTI E CONTRATTI Via Carducci, 86 14100 ASTI www.atc.asti.it

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI ASTI SETTORE APPALTI E CONTRATTI Via Carducci, 86 14100 ASTI www.atc.asti.it AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI ASTI SETTORE APPALTI E CONTRATTI Via Carducci, 86 14100 ASTI www.atc.asti.it BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA REALIZZAZIONE IN MONCALVO (AT) VIA VALLETTA

Dettagli

Sentito il Ministro dei lavori pubblici che ha espresso il proprio parere con la nota prot. n. 258 del 23 marzo 2000;

Sentito il Ministro dei lavori pubblici che ha espresso il proprio parere con la nota prot. n. 258 del 23 marzo 2000; DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 2000, n. 294 Regolamento concernente individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici

Dettagli

Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni.

Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni. Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni. QUADRO NORMATIVO ( Stralcio in Allegato n.1): L art. 23 della L.62/2005 (Comunitaria 2004) ha

Dettagli

CITTA DI ALESSANDRIA

CITTA DI ALESSANDRIA CITTA DI ALESSANDRIA DIREZIONE CORPO di POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO 3410E - SERVIZIO SUPPORTO N DETERMINAZIONE 1178 NUMERO PRATICA OGGETTO: procedura ristretta per l affidamento delle

Dettagli

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTA la legge 17 dicembre 2010, n. 227, recante disposizioni concernenti la definizione

Dettagli

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente CITTÀ DI AGROPOLI Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente Approvato con deliberazione della Giunta comunale n 358 del 06.12.2012 Regolamento per

Dettagli

Le fasi operative nell'esperimento di gare di appalto di lavori, servizi e forniture secondo il Codice dei contratti pubblici

Le fasi operative nell'esperimento di gare di appalto di lavori, servizi e forniture secondo il Codice dei contratti pubblici Appalti pubblici Le fasi operative nell'esperimento di gare di appalto di lavori, servizi e forniture secondo il Codice dei contratti pubblici Questo contributo ha la finalità di illustrare, in modo sistematico

Dettagli

COMUNE DI TERNI. (Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n.105 del 07/09/2009)

COMUNE DI TERNI. (Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n.105 del 07/09/2009) LT/ma COMUNE DI TERNI (Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n.105 del 07/09/2009) 1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell amministrazione aggiudicatrice: Comune di Terni Direzione Affari Generali

Dettagli

L.R. 12/2003, art. 4 B.U.R. 24/3/2010, n. 12 L.R. 14/2002, art. 23. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 marzo 2010, n. 051/ Pres.

L.R. 12/2003, art. 4 B.U.R. 24/3/2010, n. 12 L.R. 14/2002, art. 23. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 marzo 2010, n. 051/ Pres. L.R. 12/2003, art. 4 B.U.R. 24/3/2010, n. 12 L.R. 14/2002, art. 23 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 marzo 2010, n. 051/ Pres. Regolamento per l acquisizione in economia di lavori e servizi attinenti

Dettagli

Procedure negoziate di affidamento dei servizi tecnici

Procedure negoziate di affidamento dei servizi tecnici Procedure negoziate di affidamento dei servizi tecnici Avv. Alessandro Massari Roma, 17 dicembre 2011 Avv. Alessandro Massari 1 LE NUOVE SOGLIE COMUNITARIE DAL 1.1.2012 Nuove soglie approvate con Regolamento

Dettagli

Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza

Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza TITOLO IV "Ruoli, responsabilità e sanzioni nel settore pubblico e privato Argomenti: - Principi contenuti nel «Codice degli appalti D.lgs 12 aprile

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell

Dettagli

Allegato IX A. Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di appalti pubblici

Allegato IX A. Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di appalti pubblici Allegato IX A Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di appalti pubblici AVVISO DI PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO DI PREINFORMAZIONE SUL PROFILO DI COMMITTENTE 1. Paese dell'amministrazione

Dettagli

PROVINCIA DI COMO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

PROVINCIA DI COMO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PROVINCIA DI COMO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 1379 DEL 12/12/2014 SETTORE Edilizia Scolastica e fabbricati OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI PROVINCIALI. ANNO 2014 - GRUPPO

Dettagli

Avviso di gara Settori speciali. Servizi

Avviso di gara Settori speciali. Servizi 1/5 Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:340118-2015:text:it:html Italia-Biella: Servizi di assicurazione di responsabilità civile autoveicoli 2015/S 187-340118 Avviso di gara

Dettagli

(Finalità e ambito di applicazione)

(Finalità e ambito di applicazione) 6 15.1.2003 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 3 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 gennaio 2003, n. 3/R Regolamento per lo svolgimento delle procedure telematiche di acquisto

Dettagli

Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata DISCIPLINARE DI GARA Integrazione al Disciplinare di gara

Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata DISCIPLINARE DI GARA Integrazione al Disciplinare di gara Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata DISCIPLINARE DI GARA Integrazione al Disciplinare di gara 1 ART. 1 (STAZIONE APPALTANTE)... 3 ART. 2 (OGGETTO DEL CONTRATTO)... ERRORE. IL ART. 3 (IMPORTO A BASE

Dettagli

Azienda Territoriale per l'edilizia Residenziale della Regione Umbria

Azienda Territoriale per l'edilizia Residenziale della Regione Umbria 1 Azienda Territoriale per l'edilizia Residenziale della Regione Umbria Unità Operativa di Perugia - BANDO DI GARA - Procedura aperta per l'appalto dei lavori di nuova costruzione nel Comune di NORCIA

Dettagli

MAPPATURA DEI PROCESSI, IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL RISCHIO APAC - SERVIZIO APPALTI LAVORI PUBBLICI

MAPPATURA DEI PROCESSI, IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL RISCHIO APAC - SERVIZIO APPALTI LAVORI PUBBLICI MAPPATURA DEI PROCESSI, IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL RISCHIO APAC - SERVIZIO APPALTI LAVORI PUBBLICI Il Pubblici svolge funzione di stazione appaltante a favore del sistema unico provinciale e delle

Dettagli

Art. 1 Oggetto. Art. 2 Definizioni

Art. 1 Oggetto. Art. 2 Definizioni REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI ACQUISTO IN ECONOMIA, AI SENSI DELL ART. 125 DEL D.LGS. N. 163/2006 E SS.MM.II. DELL AGENZIA REGIONALE PER LA TECNOLOGIA E L INNOVAZIONE Art. 1 Oggetto

Dettagli

SIENA APT Agenzia per il Turismo di Siena Ambito 10 DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE. n. 54 del 30.04.2009

SIENA APT Agenzia per il Turismo di Siena Ambito 10 DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE. n. 54 del 30.04.2009 SIENA APT Agenzia per il Turismo di Siena Ambito 10 DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 54 del 30.04.2009 Oggetto: Gara per progettazione e realizzazione del nuovo portale www.terresiena.it, compresa la realizzazione

Dettagli

Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 Lazzaro Spallanzani

Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 Lazzaro Spallanzani Prot. n. 870/VI/10 Venezia-Mestre, 3 marzo 2016 REGOLAMENTO D ISTITUTO PER L ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE Redatto ai sensi dell art. 125, comma 10 del D.Lgs. 12 aprile 2006,

Dettagli

COMUNE DI CAGLIARI PUBBLICO INCANTO BANDO DI GARA N 09/2006

COMUNE DI CAGLIARI PUBBLICO INCANTO BANDO DI GARA N 09/2006 COMUNE DI CAGLIARI PUBBLICO INCANTO BANDO DI GARA N 09/2006 1. Ente appaltante: Comune di Cagliari Servizio Appalti Via Roma 145, 09124 Cagliari. Sito internet: www.comune.cagliari.it. Determinazione Dirigenziale

Dettagli

COMUNE DI GRADO Provincia di Gorizia DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

COMUNE DI GRADO Provincia di Gorizia DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE COMUNE DI GRADO Provincia di Gorizia AREA TECNICA SERVIZIO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Determinazione nr. 27 Del 16/01/2014 Data esecutività 16/01/2014 OGGETTO: PROCEDURA DI

Dettagli

Cos è un consorzio. Aspetti Generali

Cos è un consorzio. Aspetti Generali Cos è un consorzio Cos è un consorzio Aspetti Generali I consorzi stabili sono una particolare categoria di consorzi ex art. 2602 Codice Civile, ai quali si applica la disciplina generale dettata dallo

Dettagli

REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI LAVORI IN ECONOMIA

REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI LAVORI IN ECONOMIA Ente Zona Industriale di Trieste REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI LAVORI IN ECONOMIA Limite di valore 200.000 Euro (IVA esclusa) Art. 1 Finalità 1. Il presente Regolamento disciplina l affidamento di lavori

Dettagli

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE: DELIBERAZIONE 15 NOVEMBRE 2012 473/2012/A AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE DELLA PROCEDURA DI GARA APERTA IN AMBITO NAZIONALE - RIF. GOP 26/11, CIG 225763100A - FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DI UNA APPOSITA

Dettagli

CAPITOLATO GENERALE adottato ai sensi dell art. 3 del Regolamento dei Contratti

CAPITOLATO GENERALE adottato ai sensi dell art. 3 del Regolamento dei Contratti CAPITOLATO GENERALE adottato ai sensi dell art. 3 del Regolamento dei Contratti 1/7 ART. 1 OBBLIGATORIETA (Articolo 2 e 3 del Regolamento dei Contratti) 1.1. In virtù della delega contenuta nell articolo

Dettagli

SERVIZI PROMOZIONALI

SERVIZI PROMOZIONALI SERVIZI PROMOZIONALI Dirigente: GIOVANNELLI STEFANO Decreto N. 152 del 27-07-2015 Responsabile del procedimento: Pubblicità/Pubblicazione: ATTO NON RISERVATO,PUBBLICAZIONE PRESSO IL MIN DELLE INFRASTRUTTURE

Dettagli

REGIONE TOSCANA OSSERVATORIO REGIONALE CONTRATTI PUBBLICI (ex L.R. 38/07) SEZIONE REGIONALE OSSERVATORIO CONTRATTI PUBBLICI (ex D.Lgs.

REGIONE TOSCANA OSSERVATORIO REGIONALE CONTRATTI PUBBLICI (ex L.R. 38/07) SEZIONE REGIONALE OSSERVATORIO CONTRATTI PUBBLICI (ex D.Lgs. REGIONE TOSCANA OSSERVATORIO REGIONALE CONTRATTI PUBBLICI (ex L.R. 38/07) SEZIONE REGIONALE OSSERVATORIO CONTRATTI PUBBLICI (ex D.Lgs. 163/06) AVVISO TRASMISSIONE DEI DATI DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

REGOLAMENTO PER L ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA REGOLAMENTO PER L ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA REGOLAMENTO PER L ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA Articolo 1 - Ambito di applicazione e fonti Il presente Regolamento disciplina l'esecuzione dei lavori

Dettagli

Determinazione n. 16 del 03.04.2011: Contratto di fornitura di energia elettrica tra il Comune e la Società D.S.E. S.r.l.: provvedimento a contrarre.

Determinazione n. 16 del 03.04.2011: Contratto di fornitura di energia elettrica tra il Comune e la Società D.S.E. S.r.l.: provvedimento a contrarre. Determinazione n. 16 del 03.04.2011: Contratto di fornitura di energia elettrica tra il Comune e la Società D.S.E. S.r.l.: provvedimento a contrarre. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO PREMESSO che -

Dettagli

Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1.

Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1. Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1. di Arrigo Varlaro Sinisi 2 Alla luce della recente novità normativa 3 in tema di soccorso istruttorio, c è da domandarsi se

Dettagli

AVVISO PUBBLICO PER L INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO CUI AFFIDARE IL SEGUENTE SERVIZIO:

AVVISO PUBBLICO PER L INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO CUI AFFIDARE IL SEGUENTE SERVIZIO: AVVISO PUBBLICO PER L INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO CUI AFFIDARE IL SEGUENTE SERVIZIO: REALIZZAZIONE COLLEGAMENTI INTERNET FRA LE SEDI COMUNALI, FRA LE SEDI COMUNALI E SITI ESTERNI OVVERO FRA SITI ESTERNI

Dettagli

ASA SPA. Azienda Servizi Ambientali con sede legale in Livorno via del Gazometro 9

ASA SPA. Azienda Servizi Ambientali con sede legale in Livorno via del Gazometro 9 ASA SPA Azienda Servizi Ambientali con sede legale in Livorno via del Gazometro 9 REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER SPESE IN ECONOMIA DI CUI ALL ART.

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 511031/2004 del 01/03/2005 Preambolo IL CONSIGLIO PROVINCIALE Visto l art. 117, comma

Dettagli

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI SEGRETERIA NAZIONALE 00198 ROMA VIA TEVERE, 46 TEL. 06.84.15.751/2/3/4 FAX 06.85.59.220 06.85.52.275 SITO INTERNET: www.fabi.it E-MAIL: federazione@fabi.it FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI Ai Sindacati

Dettagli

Co.Ge.S.Co. Consorzio per la Gestione di Servizi Comunali

Co.Ge.S.Co. Consorzio per la Gestione di Servizi Comunali Oggetto: Determinazione a contrarre ai fini dell affidamento della gestione associata del Servizio di Assistenza Domiciliare Socio-assistenziale Anziani e Disabili - periodo: 01/01/2013-30/06/2015. IL

Dettagli

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI Provincia di Napoli

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI Provincia di Napoli COMUNE DI MELITO DI NAPOLI Provincia di Napoli Via S. Di Giacomo, 5 80017 Melito di Napoli Settore Entrate Segreteria www.comune.melito.na.it e-mail entrate@comune.melito.na.it Tel. 081\2386226 Fax 081\7112748

Dettagli

CITTÀ DI LAMEZIA TERME PROVINCIA di CATANZARO

CITTÀ DI LAMEZIA TERME PROVINCIA di CATANZARO CITTÀ DI LAMEZIA TERME PROVINCIA di CATANZARO AREA TECNICA CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA A NORMA DEL DPR 22 OTTOBRE 2001, N 462 E ART. 13 DPR 162 DEL

Dettagli

APPALTO N. 16. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' DATI INTERNET PROTOCOL. CIG. 024481293E

APPALTO N. 16. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' DATI INTERNET PROTOCOL. CIG. 024481293E COMUNE DI SESTU PROVINCIA DI CAGLIARI PROCEDURA APERTA APPALTO N. 16. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' DATI INTERNET PROTOCOL. CIG. 024481293E BANDO DI GARA Indice APPALTO N. 16. AFFIDAMENTO DEL

Dettagli

Direzione Avvocatura Civica

Direzione Avvocatura Civica COMUNE DI PISA TIPO ATTO DETERMINA CON IMPEGNO con FD N. atto DN-07 / 174 del 01/02/2013 Codice identificativo 870934 PROPONENTE Avvocatura Civica - Supporto Giuridico OGGETTO GARA D APPALTO PER LA GESTIONE

Dettagli

Consiglio di Stato n. 2533 del 10/05/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato

Consiglio di Stato n. 2533 del 10/05/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato Il Consiglio di Stato, Sezione III, con la Sentenza n. 2533 del 10 Maggio 2013, in riforma alla Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l Emilia Romagna-Bologna, Sezione II n. 672 del 9 novembre

Dettagli

COMUNE DI CIVITAVECCHIA Provincia di Roma

COMUNE DI CIVITAVECCHIA Provincia di Roma COMUNE DI CIVITAVECCHIA Provincia di Roma ORIGINALE SERVIZI FINANZIARI economato DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1805 del 06/09/2013 (Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) Oggetto: Procedura negoziata

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DI FONDAZIONE COGEME ONLUS

REGOLAMENTO PER L ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DI FONDAZIONE COGEME ONLUS REGOLAMENTO PER L ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DI FONDAZIONE COGEME ONLUS INDICE 1) OGGETTO DEL REGOLAMENTO 2) NORMATIVA DI RIFERIMENTO PARTE I PRINCIPI GENERALI PARTE II CONTRATTI SOPRA SOGLIA 3) ACQUISTO

Dettagli

Il Ministro delle Attività Produttive

Il Ministro delle Attività Produttive Il Ministro delle Attività Produttive VISTO l articolo 21, del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, che stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, le imprese di gas naturale che svolgono nel

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2012, n. 218

DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2012, n. 218 DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2012, n. 218 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché

Dettagli

COMUNE DI FOSSO PROVINCIA DI VENEZIA

COMUNE DI FOSSO PROVINCIA DI VENEZIA COMUNE DI FOSSO PROVINCIA DI VENEZIA DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO INFORMATICO INDICE ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8 ART. 9 ART. 10 ART. 11 ART.

Dettagli

ART. 1 SCOPO ED ARTICOLAZIONE DEL REGOLAMENTO

ART. 1 SCOPO ED ARTICOLAZIONE DEL REGOLAMENTO REGOLAMENTO PER CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI, SPESE DI SPONSORIZZAZIONE, SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITÀ E RAPPRESENTANZA. ART. 1 SCOPO ED ARTICOLAZIONE DEL REGOLAMENTO

Dettagli

TECNICO PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (D.

TECNICO PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (D. ACEA S.p.A. DISCIPLINARE TECNICO PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (D. Lgs. 81/2008 - Art. 89 punto 1 lett. e) e Art. 91) Roma, marzo 2015 Disciplinare

Dettagli

2. SOGGETTI BENEFICIARI

2. SOGGETTI BENEFICIARI ALLEGATO A CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, PER PROGETTI INERENTI LE TEMATICHE DEFINITE DAL PIANO REGIONALE ANNUALE DEL DIRITTO ALLO STUDIO 1. CRITERI

Dettagli

COMUNE DI POGGIBONSI (Provincia di Siena)

COMUNE DI POGGIBONSI (Provincia di Siena) SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE Servizio proponente SUPPORTO AMMINISTRATIVO L.P. DETERMINAZIONE N. 163/LP DEL 07/11/2014 OGGETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Dettagli

PROVINCIA DI COMO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

PROVINCIA DI COMO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PROVINCIA DI COMO C O P I A DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 1372 DEL 12/12/2014 SETTORE Edilizia Scolastica e fabbricati OGGETTO: ISTITUTO G. PESSINA - VIA MILANO - COMO. RIFACIMENTO COPERTURA CON SMALTIMENTO

Dettagli

Legge n 381 del 8 novembre 1991, Disciplina delle cooperative sociali

Legge n 381 del 8 novembre 1991, Disciplina delle cooperative sociali Legge n 381 del 8 novembre 1991, Disciplina delle cooperative sociali Art. 1 (Definizione) 1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana

Dettagli

ALLEGATO 3. Bando. Servizio Controllo di Gestione. Offerta Economica. Allegato 3: Offerta economica Pag. 1

ALLEGATO 3. Bando. Servizio Controllo di Gestione. Offerta Economica. Allegato 3: Offerta economica Pag. 1 Bando Servizio Controllo di Gestione ALLEGATO 3 Offerta Economica Allegato 3: Offerta economica Pag. 1 ALLEGATO 3 OFFERTA ECONOMICA PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA NELLE

Dettagli

SETTORE SERVIZI SOCIALI E SANITA' SERVIZIO WELFARE

SETTORE SERVIZI SOCIALI E SANITA' SERVIZIO WELFARE N. 761/GEN. LE del 22/05/2015 SETTORE SERVIZI SOCIALI E SANITA' SETTORE SERVIZI SOCIALI E SANITA DETERMINAZIONE N. 62 /Serv. Soc. del 21.05.2015 OGGETTO: Procedura di gara ad oggetto Affidamento del Servizio

Dettagli

COMUNE DI CAGLIARI PUBBLICO INCANTO - BANDO DI GARA N 23/2006. Il Comune di Cagliari - Servizio Appalti via Roma, 145 09124 Cagliari,

COMUNE DI CAGLIARI PUBBLICO INCANTO - BANDO DI GARA N 23/2006. Il Comune di Cagliari - Servizio Appalti via Roma, 145 09124 Cagliari, COMUNE DI CAGLIARI PUBBLICO INCANTO - BANDO DI GARA N 23/2006 Il Comune di Cagliari - Servizio Appalti via Roma, 145 09124 Cagliari, in esecuzione della Deliberazione G.C. n. 660 del 01.12.2005 e della

Dettagli

REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO

REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO C O M U N E DI M A L E T T O Prov. di Catania UFFICIO TECNICO COMUNALE ( Ufficio Responsabile della P.O. Tecnica ) P.I. 00445110877 E--MAIL sporcomu@tiscalinet.it TEL. 095-7720630 Ind. Internet www.comune.maletto.ct.it

Dettagli

COMUNE DI TURRIACO Provincia di Gorizia Piazza Libertà, 34 34070- C.F. 00122480312

COMUNE DI TURRIACO Provincia di Gorizia Piazza Libertà, 34 34070- C.F. 00122480312 COMUNE DI TURRIACO Provincia di Gorizia Piazza Libertà, 34 34070- C.F. 00122480312 Servizio Tecnico U.O. Lavori Pubblici e Patrimonio DETERMINAZIONE n 30/TEC 20 febbraio 2013 Oggetto: Determinazione a

Dettagli

Circolare N.122 del 24 Luglio 2013

Circolare N.122 del 24 Luglio 2013 Circolare N.122 del 24 Luglio 2013 Semplificazioni in materia di DURC. Novità del decreto Fare Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, il decreto fare è intervenuto in materia di DURC,

Dettagli

Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione.

Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione. L. 25 gennaio 1994, n. 82. Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione. Art.1. Iscrizione delle imprese di pulizia nel registro delle

Dettagli

ART. 1. PRINCIPI CARATTERE GENERALE. NORMATIVA.

ART. 1. PRINCIPI CARATTERE GENERALE. NORMATIVA. ART. 1. PRINCIPI CARATTERE GENERALE. NORMATIVA. L Amministrazione Comunale nel rispetto della normativa vigente, intende determinare con il presente regolamento le modalità ed i criteri di conferimento

Dettagli

DECRETO 19 marzo 2013: Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC).

DECRETO 19 marzo 2013: Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC). DECRETO 19 marzo 2013: Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC). (13A02969) (Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2013) IL MINISTRO

Dettagli

BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA. 1) Ente aggiudicatore: Grandi Stazioni S.p.A., con sede in Roma, Via G.

BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA. 1) Ente aggiudicatore: Grandi Stazioni S.p.A., con sede in Roma, Via G. BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA 1) Ente aggiudicatore: Grandi Stazioni S.p.A., con sede in Roma, Via G. Giolitti, 34 (Telefono 06-478411/Telefax 06-47841376, indirizzo PEC: appalti_acquisti_gsspa@legalmail.it,

Dettagli

COMUNE DI CAGLIARI PROCEDURA APERTA - BANDO DI GARA N. 32/08 CIG. N. 0189208B5E MANTENIMENTO E ADOZIONE DEI CANI DEL COMUNE DI

COMUNE DI CAGLIARI PROCEDURA APERTA - BANDO DI GARA N. 32/08 CIG. N. 0189208B5E MANTENIMENTO E ADOZIONE DEI CANI DEL COMUNE DI COMUNE DI CAGLIARI PROCEDURA APERTA - BANDO DI GARA N. 32/08 CIG. N. 0189208B5E 1. Ente appaltante: Comune di Cagliari - Servizio Appalti - Via Roma 145-09124 Cagliari. Sito internet: www.comune.cagliari.it.

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COMINARDI, LOMBARDI, DI BATTISTA, TRIPIEDI, CIPRINI, CHIMIENTI, BALDASSARRE, BARONI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COMINARDI, LOMBARDI, DI BATTISTA, TRIPIEDI, CIPRINI, CHIMIENTI, BALDASSARRE, BARONI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2832 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI COMINARDI, LOMBARDI, DI BATTISTA, TRIPIEDI, CIPRINI, CHIMIENTI, BALDASSARRE, BARONI Modifiche

Dettagli

COMUNE DI MONTESANO SALENTINO Provincia di Lecce Via Monticelli 47 C.A.P. 73030- Telefono 0833 763611 / Fax 0833 763602

COMUNE DI MONTESANO SALENTINO Provincia di Lecce Via Monticelli 47 C.A.P. 73030- Telefono 0833 763611 / Fax 0833 763602 COMUNE DI MONTESANO SALENTINO Provincia di Lecce Via Monticelli 47 C.A.P. 73030- Telefono 0833 763611 / Fax 0833 763602 BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA Procedura aperta art. 3, comma 37 e Art.

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO DAI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE POSTALE ALL AUTORITÀ

Dettagli

COMUNE DI PISA. TIPO ATTO DETERMINA CON IMPEGNO con FD. Codice identificativo 882534. PROPONENTE Comunicazione - Serv. Informativi - Sp.

COMUNE DI PISA. TIPO ATTO DETERMINA CON IMPEGNO con FD. Codice identificativo 882534. PROPONENTE Comunicazione - Serv. Informativi - Sp. COMUNE DI PISA TIPO ATTO DETERMINA CON IMPEGNO con FD N. atto DN-12 / 323 del 19/03/2013 Codice identificativo 882534 PROPONENTE Comunicazione - Serv. Informativi - Sp. Cittadino UFFICIO GESTIONE DOCUMENTALE

Dettagli

Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007

Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007 Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007 Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti Pubbicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 Dicembre

Dettagli

Comune di Bassano del Grappa

Comune di Bassano del Grappa Comune di Bassano del Grappa DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Registro Unico 1502 / 2013 Area A1 - Area Risorse, Sviluppo OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ARTICOLO 192 DECRETO LEGISLATIVO 18

Dettagli

La normativa in corso dal 01.07.2006 per le coperture assicurative (D.lgs 12 aprile 2006 n. 163)

La normativa in corso dal 01.07.2006 per le coperture assicurative (D.lgs 12 aprile 2006 n. 163) L entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici Codice de Lise D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 Il nuovo testo unitario sugli appalti pubblici (anche denominato "Codice de Lise", dal nome del presidente

Dettagli

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA Codice CIG: 58168708F8 Codice CUP: G66E12000740001

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA Codice CIG: 58168708F8 Codice CUP: G66E12000740001 COMUNE DI CELICO PROVINCIA DI COSENZA UFFICIO TECNICO - SETTORE LAVORI PUBBLICI Prot. n 1763 del 20/06/2014 Pubblicato all Albo Pretorio al n 427/2014 dal 20/06/2014 al 15/07/2014 BANDO DI GARA PROCEDURA

Dettagli

Comune di Ladispoli. Servizio 1125 AREA II SETTORE II PARTECIPATE E SERVIZI INFORMATICI. e-mail: riccardo.rapalli@comune.ladispoli.rm.gov.

Comune di Ladispoli. Servizio 1125 AREA II SETTORE II PARTECIPATE E SERVIZI INFORMATICI. e-mail: riccardo.rapalli@comune.ladispoli.rm.gov. Comune di Ladispoli Servizio 1125 AREA II SETTORE II PARTECIPATE E SERVIZI INFORMATICI e-mail: riccardo.rapalli@comune.ladispoli.rm.gov.it UFFICIO DETERMINAZIONI Registro Unico n. 512 del 02/04/2014 RIFERIMENTI

Dettagli

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO N.137 del 13/02/2015 DEL REGISTRO GENERALE COMUNE DI SANTA MARIA A VICO PROVINCIA DI CASERTA Settore SETTORE 4 - COMMERCIO, PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI DETERMINAZIONE N.17 del 13/02/2015 DEL

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL ALBO DEI FORNITORI DI CUI ALL ART. 125 DEL D.LGS. 163/06.

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL ALBO DEI FORNITORI DI CUI ALL ART. 125 DEL D.LGS. 163/06. REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL ALBO DEI FORNITORI DI CUI ALL ART. 125 DEL D.LGS. 163/06. ARTICOLO 1 - ISTITUZIONE ALBO FORNITORI La Fondazione Teatro Regio di Torino procede all istituzione

Dettagli

[REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI MOBILITA ESTERNA]

[REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI MOBILITA ESTERNA] 2010 Comune di Paglieta Provincia di Chieti [REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI MOBILITA ESTERNA] Deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 30/12/2010 Art. 1 Principi generali 1. Il presente

Dettagli

Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n.

Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. D.P.C.M. 30.3.2001 (G.U. n. 188/2001) Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Dettagli

COMUNE DI VERBANIA. PROVINCIA DEL V.C.O. 28900 VERBANIA Tel. 0323/5421 Fax 0323/557197 ****** PATRIMONIO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

COMUNE DI VERBANIA. PROVINCIA DEL V.C.O. 28900 VERBANIA Tel. 0323/5421 Fax 0323/557197 ****** PATRIMONIO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. COMUNE DI PROVINCIA DEL V.C.O. 28900 Tel. 0323/5421 Fax 0323/557197 ****** PATRIMONIO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 107 / 2015 OGGETTO: CIG. Z7513006C0 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASLOCO MATERIALE

Dettagli

AVVISO PUBBLICO COSTITUZIONE ELENCO IMPRESE PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA ANNO 2014

AVVISO PUBBLICO COSTITUZIONE ELENCO IMPRESE PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA ANNO 2014 Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana AVVISO PUBBLICO COSTITUZIONE ELENCO IMPRESE PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA ANNO 2014 Si informa che Roma Capitale, Dipartimento Sviluppo Infrastrutture

Dettagli

(VEDI ART. 29 DEL REGOLAMENTO SULL ATTIVITA CONTRATTUALE CC. N. 20/2011)

(VEDI ART. 29 DEL REGOLAMENTO SULL ATTIVITA CONTRATTUALE CC. N. 20/2011) REGOLAMENTO SULLA COOPERAZIONE SOCIALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 123 DEL 8 OTTOBRE 2001 (VEDI ART. 29 DEL REGOLAMENTO SULL ATTIVITA CONTRATTUALE CC. N. 20/2011) ART. 1 - OGGETTO Il presente regolamento

Dettagli

COMUNE DI PISA. TIPO ATTO DETERMINA CON IMPEGNO con FD N. atto DN-12 / 749 del 28/06/2013 Codice identificativo 911529

COMUNE DI PISA. TIPO ATTO DETERMINA CON IMPEGNO con FD N. atto DN-12 / 749 del 28/06/2013 Codice identificativo 911529 COMUNE DI PISA TIPO ATTO DETERMINA CON IMPEGNO con FD N. atto DN-12 / 749 del 28/06/2013 Codice identificativo 911529 PROPONENTE Comunicazione - Serv. Informativi - Sp. Cittadino OGGETTO SERVIZIO DI CALL

Dettagli