CITTA DI SAN GIOVANNI LUPATOTO C.A.P PROVINCIA DI VERONA Tel Via Roma, 18 C.F Fax

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1 CONTROLLI SULLE IMPRESE Principali procedure di controllo ai sensi dell art. 25 Decreto Legislativo 33/2013 L art 25 del D. Lgs. 33/2013 richiama l importanza della fase del controllo applicabile all attività d impresa, in merito ai presupposti ed ai requisiti per l esercizio di attività imprenditoriali. L importanza del controllo è ulteriormente evidenziata dalla crescente estensione dell istituto della Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA), che consente all imprenditore di dare avvio immediato alla propria attività, con conseguente spostamento della fase di verifica istruttoria da una prospettiva ex ante ad una prospettiva ex post. Si segnala poi che la Legge Regionale del Veneto n. 10 del 11 marzo 2014 ha modificato la precedente L.R. 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale", introducendo l istituto della diffida amministrativa. Per una migliore comprensione si riporta di seguito il testo della norma citata: Art. 2 bis - Diffida amministrativa 1. Fatta salva la disciplina prevista in normative di settore, ivi comprese quelle sulla sicurezza alimentare e sulla tutela e sicurezza del lavoro, al fine di semplificare il procedimento sanzionatorio e di instaurare un più proficuo rapporto di collaborazione fra amministrazione, cittadini ed imprese, è introdotto, nei settori di cui al comma 2, l istituto della diffida amministrativa, in luogo dell immediato accertamento della violazione, qualora questa sia materialmente sanabile entro il termine fissato dal comma La diffida amministrativa è applicabile nell ambito di procedimenti sanzionatori disciplinati nei settori riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico, il divieto di fumo, nonché nelle fattispecie sanzionatorie previste dai regolamenti comunali. 3. La diffida amministrativa consiste in un invito rivolto dall accertatore al trasgressore e all eventuale responsabile in solido, a sanare la violazione. L invito è contenuto nel processo verbale di accertamento redatto al termine degli atti di cui all articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 Modifiche al sistema penale, notificato agli interessati ai sensi del successivo articolo 14 e nel quale deve essere indicato il termine, non superiore ai dieci giorni, entro cui uniformarsi alle prescrizioni. 4. La diffida amministrativa non è rinnovabile, né prorogabile. Essa non opera in caso di attività svolta senza autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato. L autore della violazione non può essere diffidato nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida nei cinque anni precedenti. 5. Gli enti competenti individuano, nell ambito dei settori indicati al comma 2, in quali procedimenti introdurre la diffida amministrativa. La Giunta regionale monitora l applicazione dell istituto della diffida amministrativa e può dettare specifiche linee guida in materia. L'articolo sopra riportato indica le materia alle quali si devono applicare le nuove disposizioni in materia di diffida amministrativa ovvero commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico, il divieto di fumo; il medesimo comma prevede l'applicazione della diffida anche per le disposizioni contenute nei regolamenti comunali.

2 Il Comune di San Giovanni Lupatoto effettua controlli per l esercizio di attività imprenditoriali, in merito ai presupposti ed ai requisiti dichiarati nelle segnalazioni certificate di inizio attività di cui all art. 19 della L. 241/90 e ss.mm.ii. Tali controlli vengono effettuati in collaborazione con altri Uffici comunali o Enti terzi esterni, ai sensi degli artt. 71 e seguenti del D.P.R. 445/2000, per il quale le Amministrazioni che ricevono autocertificazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle medesime. Si premette che: 1. l applicazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all art. 19 della L. 241/90 consente alle imprese di iniziare, modificare o cessare un attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale, agricola) producendo effetti immediati, senza dover più attendere i tempi e l esecuzione di verifiche preliminari da parte degli enti competenti, e le dichiarazioni dell imprenditore sostituiscono le autorizzazioni, licenze o domande di iscrizioni non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di norme di programmazione e pianificazione; 2. ricorrendo tali presupposti, per le imprese è sufficiente presentare il relativo modello SCIA, correttamente compilato e completo in ogni sua parte per avviare la propria attività. 3. ogni pubblica amministrazione destinataria di una SCIA deve accertare, entro 60 giorni dal ricevimento, il possesso e la veridicità dei requisiti dichiarati, adottando, in caso negativo, i dovuti provvedimenti per vietare la prosecuzione dell'attività e sanzionare, se necessario, l imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci; 4. i controlli da effettuarsi sulle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà devono essere finalizzati a garantire la massima efficacia dell azione amministrativa, privilegiando la tempestività nel sistema dei controlli rispetto alla estensione dei casi da controllare. Per quanto sopra, per i procedimenti amministrativi relativi al SUAP Attività Economiche, sono stabilite le seguenti modalità operative per l esecuzione dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e autocertificazioni prodotte dalle imprese: CONTROLLI il controllo degli atti ed autocertificazioni è effettuato in presenza di procedimenti ordinari con rilascio di atti autorizzatori; il controllo viene sempre effettuato sulle pratiche per le quali il responsabile del procedimento ha fondato e motivato dubbio, dalle quali emergano elementi di incoerenza palese delle informazioni rese, di inattendibilità delle stesse, di imprecisioni ed omissioni tali da non consentire una corretta e completa valutazione delle certificazioni; il controllo a campione si effettua sulle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) soggette alla verifica di cui al co. 3 dell art. 19 della L. 241/90;

3 il controllo a campione sulle pratiche relative al rinnovo delle autorizzazioni di cui la L.R. 22/2002 in materia di esercizio di servizi sanitari è effettuato con le modalità stabilite dalla D.G.R. n del 18 ottobre TIPOLOGIA DEI CONTROLLI I controlli sulle imprese sono finalizzati all accertamento, anche in collaborazione con altri Uffici Comunali o Enti terzi esterni: dell esatta compilazione della modulistica e allegazione dei documenti richiesti; del possesso dei requisiti di onorabilità art.71 d.lgs. 59/2010 e L.575/1965, mediante acquisizione del certificato penale, della certificazione antimafia e delle misure di prevenzione adottate dagli Enti Procura della Repubblica, Prefettura e Questura; del possesso dei requisiti professionali ove previsti, mediante acquisizione dati da INPS/INAIL, Regione, Provincia, Camera di Commercio ovvero Associazioni di categoria ed enti privati accreditati presso il sistema formativo delle Regioni e Province di competenza; della conformità urbanistica ed edilizia dei locali/aree, con riferimento alla destinazione d uso e agibilità dei locali; della conformità igienico-sanitaria dell attività, da acquisire a mezzo del Servizio Igiene Pubblica e Igiene Alimentazione e Nutrizione dell Azienda ULSS 20 di Verona; della conformità igienico-sanitaria dell attività, previo sopralluogo del Gruppo Tecnico L.R. 22/2002 dell Azienda ULSS 20 di Verona; della conformità a quanto dichiarato dell attività e dei locali, previo sopralluogo del Comando Polizia Locale; della sorvegliabilità dei pubblici esercizi di cui all art. 153 del Regolamento al TULPS approvato con R.D. n. 635/1940 e D.M. 17 dicembre 1992, n. 564 e ss.mm.ii.

4 CONTROLLI SUDDIVISI PER TIPOLOGIA D IMPRESA Pubblici esercizi Circoli privati Forme particolari di vendita Commercio su aree private (centri commerciali, medie strutture di vendita, esercizi di vicinato) Commercio su aree pubbliche presso posteggio Commercio su aree pubbliche itinerante Produttori agricoli Artigiani Estetiste / acconciatori Impianti distribuzione carburante Strutture ricettive PUBBLICI ESERCIZI Superficie somministrazione interna: se l area a cui accede il pubblico, attrezzata per il consumo di alimenti e bevande, compresa l area occupata da banchi, mobili ed altre attrezzature allestite per il servizio al cliente, corrisponde a quella autorizzata (art. 8 comma 2 L.R. Veneto 29/2007 art. 17bis R.D. 773/1931 TULPS - sanzione da 516,00 a 3098,00.) Superficie somministrazione esterna: occorre l autorizzazione sanitaria (o la D.I.A. sanitaria) solo in presenza di attrezzature (impianti di spillatura, frigoriferi per gelati, forni o grill per cottura o riscaldamento alimenti ecc.). Se l area è pubblica, è necessario ottenere prima l autorizzazione per l occupazione del suolo pubblico (art. 20 codice della strada sanzione 168,00 o regolamento comunale- sanzione 50, e rimozione ) Sorvegliabilità: le porte o altri ingressi devono consentire l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l'accesso ad abitazioni private (Decreto Ministeriale 564/92 - art. 64, c. 5 e 8, Decreto Legislativo 59/2010 sanzione da 154,00 a 1032,00 e sospensione dell attività - art. 32 comma 8 L.R. Veneto 29/2007 art. 17bis comma 3 R.D. 773/1931 TULPS ) Inquinamento acustico: se si utilizzano impianti di diffusione sonora (anche radio e TV), ovvero nel locale si svolgono manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, occorre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico (presentata al Comune) ai sensi

5 dell'art.8/2c. della Legge 447/95, o dichiarazione sostitutiva che non vengono superati i limiti consentiti (DPR 227/11, art. 4) - l autorizzazione o l attività soggetta a SCIA è sospesa da 3 a 90 gg.) Orari: l orario adottato è libero, così come l eventuale turno di riposo settimanale (ai sensi art. 35 c. 6. D.L. 98/2011 convertito dalla L.111/2011, e dell art. 31 c. 1. D.L. 201/2011 conv. L.214/2011 vedi anche Corte Cost. Sent. n. 299 del ), ma devono essere comunicati al Comune e resi noti al pubblico mediante l esposizione di cartelli ben visibili sia all interno che all esterno del locale (art. 29 e 32 comma 4 L.R. Veneto 29/ sanzione da 258,00 a 1550,00) Pubblicità dei prezzi per la somministrazione: è obbligatoria l esposizione del prezzo delle consumazioni, con l indicazione del servizio offerto, al banco o al tavolo, in modo chiaro, ben leggibile e visibile al pubblico anche dall esterno durante l orario di apertura, mediante l utilizzo di un cartello, listino o altre idonee modalità. (art. 30 c. 1 L.R. Veneto 29/ sanzione da 258,00 a 1550,00). Pubblicità dei prezzi per la ristorazione: è obbligatorio mettere a disposizione dei clienti il menù, con l elenco delle consumazioni e dei prezzi praticati. Il menù precisa altresì se gli alimenti non freschi sono surgelati o congelati. Analogo menù è esposto all esterno dell esercizio durante l orario di apertura. (art. 30 c. 2 L.R. Veneto 29/ sanzione da 258,00 a 1550,00). Pubblicità dei prezzi per il servizio al tavolo e maggiorazioni: Quando è effettuato il servizio all esterno dell esercizio, i prezzi sono resi noti al cliente tramite l esposizione, all esterno dei locali, del listino o con la messa a disposizione del menù. Eventuali maggiorazioni dei prezzi esposti per le singole consumazioni, dovute a particolari servizi, sono comunicate al pubblico attraverso i listini e i menù (art. 30 c. 3 e 4 L.R. Veneto 29/ sanzione da 258,00 a 1550,00). Pubblicità dei prezzi per i prodotti da asporto: ogni prodotto direttamente esposto in vista al pubblico, ovunque collocato, deve indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo (art. 14 e art. 22 c.3 del Decreto Legislativo 114/98 sanzione da 516,00 a 3.098,00). Esposizione autorizzazione: deve essere esposta nel locale, in luogo visibile al pubblico l autorizzazione o copia della SCIA (art. 180, c.1, del Regio Decreto 635/40 Regolamento d esecuzione del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza, e art. 221-bis, c.2, del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza sanzione da 154,00 ad 1032,00). Esposizione di norme del TESTO UNICO LEGGI PUBBLICA SICUREZZA: è obbligatorio esporre nel locale, in luogo visibile al pubblico, la riproduzione a stampa degli artt. 101 del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza e 173, 176, 181 e 186 del Regolamento (art. 180, c.2, del Regio Decreto 635/40 Regolamento d esecuzione del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza, e art. 221-bis, c.2, del TULPS sanzione da 154,00 ad 1032,00). Accensione della luce sulla porta principale: sulla porta principale dell esercizio è obbligatorio tenere accesa una luce dall imbrunire alla chiusura (art. 185 del Regio Decreto 635/40 Regolamento d esecuzione del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza e art. 221-bis, c.2 del TULPS sanzione da 154,00 ad 1032,00).

6 Minori che somministrano alcolici: i minori di anni 18 non possono somministrare bevande alcoliche (art.188 c. 1, del Regio Decreto 635/40 Regolamento d esecuzione del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza e art. 221, c. 2, del TULPS sanzione penale, arresto fino a 2 mesi o ammenda fino a 103,00) Somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni 16 o a infermi di mente: non possono essere somministrate bevande alcoliche di qualsiasi gradazione a minori di anni 16 o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità (art. 689, c. 1 del Codice Penale dopo le modifiche introdotte dall art. 7 co.3 ter del D.L. 158/2012 come convertito dalla L.189/2012 ammenda da 516,00 a 2.582,00 o permanenza domiciliare da 15 a 45 gg. o pena lavoro di pubblica utilità da 20 gg. a 6 mesi, secondo l art.52 co.2 lett. b del D.Lgs.274/2000. Con la condanna è comminata anche la sospensione dell esercizio). Somministrazione di bevande alcoliche a minori fra i 16 e i 18 anni: non possono essere somministrate bevande alcoliche di qualsiasi gradazione a minori di età compresa fra 16 e 18 anni (art. 14 ter L.125/2001, introdotto dal D.L. 158/2012 come convertito dalla L.189/ sanzione da 250,00 a 1.000,00). Tariffa biliardo: deve essere esposto nella sala biliardo, in modo visibile, il costo di una singola partita, ovvero quello orario (art. 110,c. 1, e art. 17, c. 1, del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza sanzione penale, arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a 206,00 è ammessa oblazione ai sensi dell art bis Codice Penale) Tende ed insegne: le tende parasole e le insegne sono soggette ad autorizzazione (tende art. 101 del regolamento edilizio sanzione 300,00 ; insegne art. 23 del codice della strada sanzione 419,00) Autorizzazione sanitaria (o D.I.A.): per esercitare l attività è obbligatorio aver presentato la prescritta D.I.A. sanitaria, ovvero essere in possesso di autorizzazione sanitaria (art. 6, c.3, Decreto Legislativo n. 193/2007, in relazione al regolamento (CE) n. 852/2004 sanzione da 1.500,00 a 9.000,00). Nel caso in cui, pur essendo condotte presso uno stabilimento già registrato, non siano state comunicate all'autorità competente per l'aggiornamento della registrazione eventuali modifiche, si applica la sanzione da 500,00 a 3.000,00). Giacca, sopravveste, copricapo: il personale addetto alla preparazione, manipolazione e confezionamento di sostanze alimentari negli esercizi di vendita deve indossare adeguata giacca o sopravveste di colore chiaro, nonché idoneo copricapo che contiene la capigliatura (art. 42, c. 2, Decreto Presidente della Repubblica 327/80 e art. 17 della Legge 283/62 ammenda 258,00). Pulizia degli indumenti e della persona: le tute, le giacche, le sopravvesti e i copricapo debbono essere tenuti puliti; inoltre il personale deve essere curato nella pulizia della propria persona ed in particolare nelle mani (art. 42, c. 3, D.P.R. 327/80 e art. 17 della Legge 283/62 - ammenda 258,00) Pulizia del locale: il locale deve essere in perfette condizioni igieniche (deve essere pulito e le attrezzature, i frigoriferi, il retro bancone debbono essere puliti eventuali infrazioni segnalate all ULSS ).

7 Protezione degli alimenti: Paste salate e dolci debbono essere protette (eventuali infrazioni segnalate all ULSS ) Alimenti deperibili: gli alimenti deperibili con copertura, o farciti con panna e crema a base di uova e latte (crema pasticciera), yogurt nei vari tipi, bibite a base di latte non sterilizzato, prodotti di gastronomia con copertura di gelatina alimentare, debbono essere conservati a max +4 C (art. 31, c. 6, D.P.R. 327/80 e art. 17 della Legge 283/62 ammenda 258,00) Alimenti deperibili: gli alimenti deperibili cotti da consumarsi caldi (quali: piatti pronti, snacks, polli, ecc.), debbono essere conservati da + 60 C a + 65 C (art. 31, c. 7, D.P.R. 327/80 e art. 17 della Legge 283/62 ammenda 258,00) Alimenti deperibili: gli alimenti deperibili cotti da consumarsi freddi (quali: arrosti, roast-beef, ecc.), debbono essere conservati a max + 10 C (art. 31, c. 8, D.P.R. 327/80 e art. 17 della Legge 283/62 ammenda 258,00) Servizi igienici (del personale e del pubblico): i servizi igienici debbono rispettare i requisiti di legge ed il regolamento edilizio comunale ( sanzione da 50,00 ad 500,00). Autocontrollo: debbono essere regolarmente tenute le informazioni concernenti il sistema di autocontrollo (art. 6, c.6, Decreto Legislativo 193/2007, in relazione ai Regolamenti CE n. 852 o 853/2004 sanzione da 1.000,00 ad 6.000,00). Prodotti alimentari e bevande sfuse: i prodotti alimentari e le bevande venduti sfusi debbono riportare l indicazione degli ingredienti, elencati in ordine decrescente di quantità riferita a peso o volume (art. 8, c.3 e 4 della LEGGE 283/62 sanzione 102,00). Prodotti alimentari e bevande confezionate: i prodotti alimentari e le bevande confezionate debbono riportare l indicazione, a caratteri leggibili ed indelebili sulla confezione, o su etichette appostevi, la denominazione del prodotto, il nome o ragione sociale o marchio depositato, la sede dell impresa produttrice o dello stabilimento, l elencazione degli ingredienti in ordine decrescente di quantità presente, riferita a peso o volume e quantitativo netto in peso o volume (art. 8, c. 1 e 4 LEGGE 283/62 sanzione 102,00). Utilizzo di zucchero sfuso: lo zucchero non può essere somministrato sfuso (art. 2, c.2, lettera f, e art. 4, c.2, del Decreto Legislativo n. 51/2004 sanzione da 2.000,00 ad 6.000,00) Apparecchi da trattenimento Nulla Osta di messa in Esercizio: sugli apparecchi deve essere esposto il Nulla Osta di messa in Esercizio rilasciato dall ufficio regionale AAMS in originale (art. 110, c. 9 lett. f, del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza sanzione da 500,00 a 3.000,00 per ciascun apparecchio) Apparecchi da trattenimento Nulla Osta di Distribuzione: sugli apparecchi deve essere esposto il nulla Osta di Distribuzione in copia conforme rilasciato dall ufficio regionale AAMS competente (art. 110, c. 9 lett. f, del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza sanzione da 500,00 a 3.000,00 per ciascun apparecchio)

8 Apparecchi da trattenimento Certificato di Conformità: sugli apparecchi deve essere esposto il Certificato di Conformità in originale rilasciato dal produttore dell apparecchio (art. 110, c. 9 lett. f, del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza sanzione da 500,00 a 3.000,00 per ciascun apparecchio). Tabella giochi vietati: deve essere esposta, in modo visibile e nel locale nel quale si pratica il gioco, la tabella dei giochi vietati vidimata dal Questore (art. 110,c. 1, e art. 17, c. 1, del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza sanzione penale arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a 206,00) Cartelli per divieto di fumo: i cartelli di divieto di fumo contenenti tutte le indicazioni previste dalla legge debbono essere esposti e ben visibili (art. 51, c. 1 e 5 legge n. 3/2003, e art. 2 e 7, c.2, legge 584/75 e successive modificazioni ed integrazioni sanzione da 220,00 a 2.200,00) Fumatori: all interno dei locali aperti al pubblico è vietato fumare (art. 51, c. 1 e 5, legge n. 3/2003, e art. 7, c. 1, legge n. 584/75 sanzione da 27,50 a 275,00 in presenza di minori di anni 12 o donne in evidente stato di gravidanza la sanzione è raddoppiata). Somministrazione e vendita bevande alcoliche: la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche deve essere interrotta tra le ore 03,00 e le ore 06,00 (sanzione da 5.000,00 a ,00 art. 6, c. 2 Legge 160/ art. 54 L. 120/2010) Rilevazione del tasso alcolemico per attività che somministrano alcolici dopo le ore 24,00: il locale deve essere dotato di apposita macchinetta o di dispositivi usa e getta per il controllo volontario del tasso alcolemico (art. 6, c. 2 quater, Legge 160/ art. 54 L. 120/ sanzione da 300,00 a 1.200,00) Tabelle ministeriali per attività che somministrano alcoolici dopo le ore 24,00: nel locale debbono essere esposte all entrata, all interno e all uscita, le tabelle ministeriali che riproducono i sintomi correlati con l assunzione di alcool, ovvero le quantità delle bevande che determinano il superamento del limite consentito (art. 6, c. 2 quater, Legge 160/ art. 54 L. 120/ sanzione da 300,00 a 1.200,00) Trattenimenti danzanti e spettacoli vari: i normali trattenimenti di musica e/o spettacoli vari non necessitano di specifica autorizzazione, a meno che: - venga alterata l originaria destinazione del locale o siano state fatte modifiche all impianto elettrico; - vengano applicati aumenti delle consumazioni in occasione di tali spettacoli; - vengano rispettati i limiti sonori riferiti all inquinamento acustico (va sempre presentata la dichiarazione di cui al Decreto Presidente della Repubblica 227/11, art. 4; - vengano effettuati trattenimenti danzanti. - In questi casi va richiesta la licenza di pubblico spettacolo a norma dell art. 68 del TESTO UNICO LEGGI PUBBLICA SICUREZZA. CIRCOLI PRIVATI Le normative che riguardano i Circoli Privati autorizzati alla somministrazione sono all incirca le stesse che riguardano i pubblici esercizi, ad eccezione di alcuni casi sotto indicati:

9 Sorvegliabilità (Decreto Ministeriale , n. 564, modificato con Decreto Ministeriale , n. 534) i locali di somministrazione devono essere ubicati all interno del circolo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze e altri luoghi pubblici. All esterno non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all interno (sanzione accessoria: sospensione dell autorizzazione). Superficie somm. Esterna: è vietata la somministrazione all esterno del circolo Accesso: l accesso nei locali del circolo è consentito ai soli soci COMMERCIO SU AREE PRIVATE (CENTRI COMMERCIALI, MEDIE STRUTTURE DI VENDITA, ESERCIZI DI VICINATO) Esercizi di vendita su aree private: devono essere in possesso (senza obbligo di esposizione) di autorizzazione rilasciata dall Organo competente, o di prova dell avvenuta presentazione della Segnalazione Certificata d Inizio Attività (art. 27 L.R. Veneto n. 50/2012 sanzione da 2.500,00 ad ,00 e immediata chiusura dell attività abusivamente condotta). Superficie di vendita: deve essere rispettata la superficie di vendita di cui all autorizzazione ottenuta o alla SCIA presentata (art. 27 L.R. Veneto n. 50/2012 sanzione da 2.500,00 ad ,00). Outlet: Negli outlet in locali diversi dal luogo di produzione - possono essere poste in vendita solo merci identificate dall unico marchio dell azienda produttiva (art. 3 c. 1 lett. h, e art. 27 c. 4 L.R. 50/2012 sanzione da 2.500,00 ad ,00 e immediata chiusura dell attività abusivamente condotta). Centro di telefonia e servizio internet: Se vi si svolgono congiuntamente attività commerciali o di somministrazione di alimenti e bevande, sono soggette alle medesime disposizioni previste per l esercizio di queste attività dalle specifiche normative statali e regionali Spacci interni: l attività di commercio al dettaglio di prodotti a favore di dipendenti da enti, imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di chi ha titolo ad accedervi, deve essere svolta in locali non aperti al pubblico e che non hanno accesso dalla pubblica via (art. 66 D. Lgs. 59/2010 e art. 16 c. 3 D. Lgs. 114/1998 sanzione da 2.500,00 ad ,00). Distributori automatici: l attività è soggetta a SCIA (art. 67 D. Lgs. 59/2010 e art. 17 c. 3 e 4 D. Lgs. 114/1998 sanzione da 2.500,00 ad ,00). Non si possono vendere bevande alcoliche dalle ore 24 alle ore 7 (art. 14 bis co.2 legge 125/ sanzione da 5.000,00 a ,00). Pubblicità dell orario adottato: l orario adottato è libero, così come l eventuale turno di riposo settimanale (ai sensi art. 35 c. 6. D.L. 98/2011 convertito dalla L.111/2011, e dell art. 31 c. 1. D.L. 201/2011 conv. L.214/2011 vedi anche Corte Cost. Sent. n. 299 del ), ma deve essere reso noto al pubblico mediante cartelli o altri mezzi idonei (art. 11, c. 3, e art. 22, c. 3, del Decreto Legislativo 114/98 - sanzione da 516,00 a 3.098,00).

10 Prezzo di vendita al pubblico: ogni prodotto direttamente esposto in vista al pubblico, ovunque collocato, deve indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo (art. 14 e art. 22 c.3 del Decreto Legislativo 114/98 sanzione da 516,00 a 3.098,00). Nel caso di prodotti d arte, di antiquariato e di oreficeria l obbligo è rispettato mediante l utilizzo sul singolo prodotto di un cartellino visibile solo all interno dell esercizio; nel periodo necessario all allestimento dell esposizione è consentito non apporre i prezzi dei prodotti esposti in vista al pubblico per un tempo massimo non superiore a due giorni; quando sono esposti insieme prodotti dello stesso prezzo è sufficiente l uso di un unico cartello. Nei esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio, l obbligo dell indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico. Prezzo unità misura prodotti confezionati e sfusi: debbono essere presenti i prezzi per unità di misura (non devono essere indicati quando sono identici al prezzo di vendita i prodotti esentati sono indicati all art. 16 del Decreto Legislativo n. 206/2005) (art. 14 e art. 17, del D.Lgs. 206/05, art. 14, c.4, e art. 22, c.3, del D.Lgs. 114/98 sanzione da 516,00 a 3.098,00) Vendita di pane non a peso: il pane deve essere posto in vendita a peso (art. 23 e art. 44, c. 1, lett. c) della LEGGE n. 580/67 sanzione sino a 1.550,00) Data di scadenza non indicata: I prodotti alimentari preconfezionati debbono essere posti in vendita con l indicazione relativa alla data di scadenza (art. 3, c.1, e art. 18, c.2, del Decreto Legislativo 109/92 sanzione da 1.549,00 a 9.296,00) Data di scadenza superata: I prodotti alimentari non possono essere venduti oltre la data di scadenza (art. 10-bis, c. 5, e art. 18, c.2, del Decreto Legislativo 109/92 sanzione da 1.549,00 a 9.296,00) Autorizzazione sanitaria o DIA: per esercitare l attività è obbligatorio aver presentato la prescritta DIA sanitaria (ovvero possedere l autorizzazione sanitaria) (art. 6, c.3, Decreto Legislativo n. 193/2007, in relazione al regolamento (CE) n. 852/2004 sanzione da 1.500,00 a 9.000,00). Giacca, sopravveste, copricapo: il personale addetto alla preparazione, manipolazione e confezionamento di sostanze alimentari negli esercizi di vendita deve indossare adeguata giacca o sopravveste di colore chiaro, nonché idoneo copricapo che contiene la capigliatura (art. 42, c. 2, Decreto Presidente della Repubblica 327/80 e art. 17 della LEGGE 283/62 sanzione sino a 258,00) Pulizia degli indumenti e della persona: le tute, le giacche, le sopravvesti e i copricapo debbono essere tenuti puliti; inoltre il personale deve essere curato nella pulizia della propria persona ed in particolare nelle mani (art. 42, c. 3, Decreto Presidente della Repubblica 327/80 e art. 17 della LEGGE 283/62 sanzione sino a 258,00) Pulizia del locale: il locale deve essere in perfette condizioni igieniche (pulito e le attrezzature, i frigoriferi, il retro bancone debbono essere puliti). Alimenti deperibili: gli alimenti deperibili cotti da consumarsi caldi (quali: piatti pronti, snacks, polli, ecc.), debbono essere conservati da + 60 C a + 65 C(art. 31, c. 7, Decreto Presidente della Repubblica 327/80 e art. 17 della LEGGE 283/62 sanzione sino a 258,00)

11 Alimenti deperibili: gli alimenti deperibili cotti da consumarsi freddi (quali: arrosti, roast-beef, ecc.), debbono essere conservati a max + 10 C (art. 31, c. 8, Decreto Presidente della Repubblica 327/80 e art. 17 della LEGGE 283/62 sanzione sino a 258,00) Servizi igienici (del personale e del pubblico): i servizi igienici debbono rispettare i requisiti di legge ed essere puliti (presenza di antibagno, rubinetteria a pedale o braccio lungo o con fotocellula, asciugamani monouso, etc.). Autocontrollo: debbono essere regolarmente tenute le informazioni concernenti il sistema di autocontrollo (art. 6, c.6, Decreto Legislativo 193/2007, in relazione al regolamento (CE) n. 852/2004 ovvero n. 853/2004 sanzione da 1.000,00 a 6.000,00). Prodotti alimentari e bevande sfuse: i prodotti alimentari e le bevande venduti sfusi debbono riportare l indicazione degli ingredienti, elencati in ordine decrescente di quantità riferita a peso o volume (art. 8, c.3 e 4 della LEGGE 283/62 sanzione da 52,00 a 258,00) Prodotti alimentari e bevande confezionate: i prodotti alimentari e le bevande confezionate debbono riportare l indicazione, a caratteri leggibili ed indelebili sulla confezione, o su etichette appostevi, la denominazione del prodotto, il nome o ragione sociale o marchio depositato, la sede dell impresa produttrice o dello stabilimento, l elencazione degli ingredienti in ordine decrescente di quantità presente, riferita a peso o volume e quantitativo netto in peso o volume (art. 8, c. 1 e 4 LEGGE 283/62 sanzione da 52,00 a 258,00) Prodotti tessili - etichetta presente: i prodotti tessili posti in vendita debbono avere l etichetta o il contrassegno indicante le denominazioni, i qualificativi ed i dati relativi alla composizione in fibre tessili (art. 8, c. 1, e art. 15, c. 1, del Decreto Legislativo 194/99 sanzione da 103,00 a 3.098,00 pagamento in misura ridotta non ammesso sequestro della merce) Prodotti tessili - etichetta in lingua italiana: i prodotti tessili debbono essere correttamente etichettati in lingua italiana (art. 8, c. 5, e art. 15, c. 1, del Decreto Legislativo 194/99 sanzione da 103,00 a 3.098,00 pagamento in misura ridotta non ammesso sequestro della merce) Occupazione suolo pubblico: E necessaria l autorizzazione (art. 20 Codice della strada sanzione 168,00 ripristino dei luoghi) Verifica dei prezzi dei prodotti: i prezzi apposti sulle merci debbono corrispondere a quelli indicati sullo scontrino rilasciato dalla cassa (art. 640 C.P C.P.P. Truffa ) CARTELLI per divieto di fumo: i cartelli di divieto di fumo contenenti tutte le indicazioni previste dalla legge debbono essere esposti e debbono essere visibili (art. 51, c. 1 e 5, legge n. 3/2003, e artt. 2 e 7, c.2, legge 584/75 sanzione da 200,00 a 2.200,00) FUMATORI: all interno dei locali aperti al pubblico è vietato fumare (art. 51, c. 1 e 5, legge n. 3/2003, e art.7, c. 1, legge n. 584/75 sanzione da 27,50 a 275,00. In presenza di minori o donne in gravidanza la sanzione è raddoppiata). FORME PARTICOLARI DI VENDITA

12 VENDITE SOTTOCOSTO (Decreto Presidente della Repubblica n. 218) Omessa comunicazione: per effettuare una vendita sottocosto va data al Comune la prescritta comunicazione (art. 1, c.4, e art. 5, c.1 e 3, del Decreto Presidente della Repubblica 218/01, art. 22, c. 2 e 3, del Decreto Legislativo 114/98 sanzione da 516,00 a 3.098,00). Omesse indicazioni al consumatore: deve essere fornita un indicazione chiara ed inequivocabile dei prodotti del quantitativo disponibile per ciascuna referenza del periodo temporale e delle circostanze di vendita (art. 3, c.1, e art. 5, c. 1 e 3, del DPR 218/01, art. 22, c. 2 e 3, Decreto Legislativo 114/98 sanzione da 516,00 a 3.098,00) Fine vendita non pubblicizzata: deve essere resa pubblica la fine anticipata della vendita sottocosto (art. 3, c.2, e art. 5, c. 1 e 3, del Decreto Presidente della Repubblica 218/01, art. 22, c. 2 e 3, Decreto Legislativo 114/98 sanzione da 516,00 a 3.098,00) VENDITE STRAORDINARIE (DI LIQUIDAZIONE - DI FINE STAGIONE) (legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50, art. 25) Sanzioni per ogni violazione: da 516,00 a 3.098,00 Comunicazione: deve essere data comunicazione al Comune almeno 10 giorni prima. Pubblicità: debbono essere presentate al pubblico con adeguati cartelli che ne indicano l esatta tipologia ed il periodo di svolgimento Prezzi: le merci poste in vendita debbono essere esposte con l indicazione del prezzo praticato prima della vendita straordinaria e del nuovo prezzo con relativo sconto o ribasso espresso in percentuale Limitazioni: la vendita deve essere effettuata senza alcuna limitazione di quantità e senza abbinamento di vendite, fino all esaurimento delle scorte VENDITE PROMOZIONALI (legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50, art. 25) Sanzioni per ogni violazione: da 516,00 a 3.098,00 Pubblicità: deve essere presentata in modo non ingannevole. Prodotti separati: i prodotti a prezzo scontato debbono essere tenuti separati da quelli posti in vendita a prezzo normale. Divieto nei 30 gg. antecedenti i saldi: non possono essere effettuate vendite promozionali di articoli di vestiario, di calzature e di articoli in pelle e cuoio, di borsetteria, di articoli tessili, di mobili ed articoli per l arredamento nei 30 gg. antecedenti le vendite di fine stagione

13 COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, itinerante, ecc.) POSTEGGI NEI MERCATI DURC: per esercitare l attività di commercio su aree pubbliche è necessario il Documento unico di regolarità contributiva per l anno in corso (L.R. Veneto 14/5/2013 n. 8, di modifica della L.R. Veneto 6/4/2001, n. 10 sospensione e revoca dell autorizzazione). La verifica viene fatta d ufficio. Prezzi: ogni prodotto direttamente esposto in vista al pubblico, ovunque collocato, deve indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo (quando sono esposti insieme prodotti dello stesso prezzo è sufficiente l uso di un unico cartello). (art. 14 e art. 22 c. 3 del Decreto Legislativo 114/98 sanzione da 516,00 a 3.098,00). Superficie: non deve essere superata la superficie di posteggio assegnata, sia con installazioni mobili sia con esposizione di merci (art. 15 c. 4 del vigente Regolamento Comunale sanzione da 50,00 a 250,00 ed eventuali altre sanzioni del Regolamento per l occupazione di spazi ed aree pubbliche). Forme di vendita vietate: è vietato effettuare forme di vendita a scatola chiusa e a pubblico incanto, oppure l'attività di battitore (art. 15 c. 6 del vigente Regolamento Comunale sanzione da 50,00 a 250,00) Gettito di rifiuti: è vietato gettare sul suolo pubblico rifiuti o residui di sorta, quali imballaggi, contenitori, scatole, buste (art. 15 c. 9 del vigente Regolamento Comunale sanzione da 50,00 a 250,00). COMMERCIO ITINERANTE Autorizzazione: l operatore deve essere munito dell'originale dell'autorizzazione o del titolo equipollente - non è consentito esercitare l'attività sulla base della copia fotostatica del titolo (art. 15 c. 2 del vigente Regolamento Comunale - sanzione da 50,00 a 250,00) DURC: l operatore deve essere in regola con il Documento unico di regolarità contributiva L.R. Veneto 14/5/2013 n. 8, di modifica della L.R. Veneto 6/4/2001, n. 10 sospensione e revoca dell autorizzazione). Norme generali e divieti: l attività di commercio itinerante deve essere esercitata con le modalità consentite dall art. 6 del vigente Regolamento Comunale: fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con obbligo di spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell arco della stessa giornata. L attività può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché l attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra bensì esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa sanzione da 50,00 a 250,00.

14 Zone vietate: è vietato esercitare l attività di commercio su aree pubbliche nelle piazze, vie e zone cittadine indicate nel vigente Regolamento Comunale - Art. 28, c. 16, e art. 29, c. 2 e 3, Decreto Legislativo 114/98 sanzione da 500,00 a 3.000,00) Prezzi: ogni prodotto direttamente esposto in vista al pubblico, ovunque collocato, deve indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo (quando sono esposti insieme prodotti dello stesso prezzo è sufficiente l uso di un unico cartello). (art. 14 e art. 22 c.3 del Decreto Legislativo 114/98 sanzione da 516,00 a 3.098,00). PRODUTTORI AGRICOLI Si applicano, per quanto compatibili, le norme per il commercio su area pubblica ARTIGIANI Non si applica la normativa sul "Commercio se vengono rispettate tre condizioni: l artigiano deve essere iscritto all albo degli artigiani; la vendita deve avvenire nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti; devono essere posti in vendita beni di produzione propria, ovvero beni accessori all esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio. ACCONCIATORE Autorizzazione / SCIA: devono essere in possesso di autorizzazione rilasciata dall Organo competente, o di prova dell avvenuta presentazione della Segnalazione Certificata d Inizio Attività (art. 7 c. 1 L.R. Veneto n. 28/2009 sanzione da 1.000,00 ad 5.000,00 e immediata chiusura dell attività abusivamente condotta). Abilitazione professionale: l attività deve essere sempre svolta in presenza di persona in possesso di abilitazione professionale (art. 7 c. 1 L.R. Veneto n. 28/2009 sanzione da 1.000,00 ad 5.000,00 e immediata sospensione dell attività). Esposizione documentazione: devono sempre essere esposti nei locali copia dell autorizzazione / SCIA, le tariffe professionali ed il cartello degli orari adottati (art. 17 comma 8 Regolamento comunale sanzione da 100,00 ad 500,00). Orari: obbligo di osservare gli orari e la chiusura domenicale o festiva, e divieto di svolgimento attività in forma ambulante (art. 7 c. 2 L.R. Veneto n. 28/2009 sanzione da 500,00 ad 1.000,00).

15 Altre violazioni: per tutte le violazioni non individuate dalla Legge o nei punti precedenti si applica la sanzione da 250,00 ad 500,00. ESTETISTA Autorizzazione / SCIA: devono essere in possesso di autorizzazione rilasciata dall Organo competente, o di prova dell avvenuta presentazione della Segnalazione Certificata d Inizio Attività (art. 12 c. 2 L. n. 1/90 sanzione da 516,00 ad 2.582,00 e immediata chiusura dell attività abusivamente condotta). Abilitazione professionale: l attività deve essere sempre svolta in presenza di persona in possesso di abilitazione professionale (art. 12 c. 1 L. n. 1/90 sanzione da 516,00 ad 2.582,00 e immediata sospensione dell attività). Esposizione documentazione: devono sempre essere esposti nei locali copia dell autorizzazione / SCIA, le tariffe professionali ed il cartello degli orari adottati (art. 17 comma 8 Regolamento comunale sanzione da 100,00 ad 500,00). Orari: obbligo di osservare gli orari e la chiusura domenicale o festiva (art. 17 c. 7 Regolamento comunale sanzione da 250,00 ad 500,00). Altre violazioni: per tutte le violazioni non individuate dalla Legge o nei punti precedenti si applica la sanzione da 250,00 ad 500,00. TATUAGGIO / PIERCING Autorizzazione / SCIA: devono essere in possesso di prova dell avvenuta presentazione della Segnalazione Certificata d Inizio Attività, e l attività deve essere sempre svolta in presenza di persona in possesso di abilitazione professionale (artt. 5 e 17 c. 5 Regolamento comunale sanzione da 250,00 ad 500,00 e immediata chiusura dell attività abusivamente condotta). Esposizione documentazione: devono sempre essere esposti nei locali copia dell autorizzazione / SCIA, le tariffe professionali ed il cartello degli orari adottati (art. 17 comma 8 Regolamento comunale sanzione da 100,00 ad 500,00). Orari: obbligo di osservare gli orari e la chiusura domenicale o festiva (art. 17 c. 7 Regolamento comunale sanzione da 250,00 ad 500,00). Altre violazioni: per tutte le violazioni non individuate dalla Legge o nei punti precedenti si applica la sanzione da 250,00 ad 500,00. IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE Autorizzazione: devono essere in possesso di autorizzazione rilasciata dall Organo competente, ed esercitare in conformità ai limiti nella stessa contenuti (art. 10 c. 1 L.R. Veneto n. 23/2003 sanzione amministrativa da 2.500,00 ad ,00 e immediata chiusura dell attività abusivamente condotta).

16 Subentro: In caso di trasferimento della titolarità dell impianto deve essere fatta regolare comunicazione al Comune ed agli Enti competenti entro 15 giorni dalla registrazione dell atto di cessione o di affitto d azienda (art. 10 c. 2 L.R. Veneto n. 23/2003 sanzione amministrativa da 50,00 ad 250,00) Orari: obbligo di osservare gli orari ed i turni di apertura e chiusura assegnati (art. 10 c. 3 L.R. Veneto n. 23/2003 sanzione amministrativa da 500,00 ad 3.000,00; in caso di recidiva è disposta la chiusura dell impianto sino ad un massimo di 15 giorni). IMPIANTI PRIVATI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE Autorizzazione: devono essere in possesso di autorizzazione rilasciata dall Organo competente, ed esercitare in conformità ai limiti nella stessa contenuti (art. 10 c. 4 L.R. Veneto n. 23/2003 sanzione amministrativa da 500,00 ad 5.000,00 e confisca dell impianto e del prodotto giacente). Rifornimento di mezzi estranei: è vietato rifornire automezzi non di proprietà del titolare o dell azienda titolare dell impianto stesso (art. 10 c. 4 L.R. Veneto n. 23/2003 sanzione amministrativa da 500,00 ad 5.000,00). Recipienti mobili: è vietato prelevare o rifornire carburante in recipienti mobili superiori a cinquanta litri senza la prescritta autorizzazione comunale (art. 10 c. 5 L.R. Veneto n. 23/2003 sanzione amministrativa da 100,00 ad 1.000,00. In caso di recidiva è disposta la confisca dell impianto e del prodotto giacente). ATTIVITA ALBERGHIERA ED EXTRA ALBERGHIERA Violazioni e sanzioni amministrative previste dall art. 49 della L.R. Veneto 14 giugno 2013, n. 11 (i numeri di seguito riportati ad inizio di paragrafo si riferiscono ai commi dell art. 49 citato) 1. Il titolare di struttura ricettiva che in sede di controllo risulti avere, nei locali di pernottamento non occupati da turisti, un numero di posti letto superiore a quello massimo consentito, fatta salva la deroga di cui all articolo 25 commi 7 e 8 L.R. 11/2013, è soggetto ad una sanzione amministrativa di 100,00 per ogni posto letto in più negli anzidetti locali. 2. Il titolare di struttura ricettiva che in sede di controllo risulti ospitare un numero di clienti superiore alla capacità ricettiva massima consentita, fatta salva la deroga di cui all articolo 25 commi 7 e 8 L.R. 11/2013, è soggetto ad una sanzione amministrativa di 30,00 moltiplicata per il numero di clienti non autorizzati e per il numero di giornate di permanenza. 3. Sono soggetti alla sanzione amministrativa da 1.000,00 a 2.000,00: a) il titolare di struttura ricettiva che ometta di comunicare preventivamente al comune eventuali variazioni del contenuto della segnalazione certificata di inizio attività ai sensi del comma 6, dell articolo 35 L.R. 11/2013;

17 b) il titolare di struttura ricettiva che applichi al turista prezzi superiori a quelli massimi pubblicizzati; la sanzione si applica per ciascun turista nei cui confronti non è stato rispettato l obbligo di cui all articolo 34 L.R. 11/2013; c) il titolare di struttura ricettiva che rifiuti, in violazione degli accordi assunti, di accogliere nella struttura ricettiva clienti che abbiano prenotato l alloggio; d) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che, con scritti, stampati, internet ovvero pubblicamente con ogni altro mezzo, attribuisca alla propria struttura o sede congressuale dotazioni, impianti o attrezzature diversi da quelli esistenti o una denominazione o una classificazione diverse da quelle assentite ovvero attui pubblicità o commercializzazione ingannevole, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 Codice del consumo, a norma dell articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 e successive modificazioni, atta ad ingenerare erronea percezione sulla tipologia ricettiva offerta al turista; e) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che non esponga o esponga in modo non visibile al pubblico il segno distintivo della classe assegnata ai sensi del comma 5 dell articolo 31 L.R. 11/2013; f) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che ometta di comunicare alla provincia la perdita dei requisiti previsti dalla presente legge per la classificazione della struttura ricettiva o sede congressuale; g) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che rifiuti ingiustificatamente l accesso alla propria struttura o sede congressuale agli incaricati del comune e della provincia per l esercizio delle funzioni di vigilanza, ai sensi del comma 5 dell articolo 35 L.R. 11/2013; h) il titolare di struttura ricettiva che non esponga o esponga in modo non visibile al pubblico la copia della segnalazione certificata di inizio attività della struttura ricettiva, ai sensi del comma 11 dell articolo 34 L.R. 11/2013; i) il titolare di struttura ricettiva che non rispetti i periodi di apertura comunicati o ometta la comunicazione di chiusura temporanea o definitiva di cui all articolo 33 L.R. 11/2013; 4. É soggetto a sanzione amministrativa da 3.000,00 a 6.000,00: a) chiunque gestisca una struttura ricettiva in mancanza di segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell articolo 33 L.R. 11/2013; b) chiunque gestisca una struttura ricettiva o sede congressuale in mancanza di classificazione, ai sensi dell articolo 32 L.R. 11/2013; 5. È soggetto a sanzione amministrativa da 7.000,00 a ,00: a) chiunque fornisca false informazioni al comune nella segnalazione certificata di inizio attività ricettiva ai sensi dell articolo 33 L.R. 11/2013; b) chiunque fornisca false informazioni alla provincia nella domanda di rilascio, modifica o rinnovo di classificazione di struttura ricettiva o sede congressuale ai sensi dell articolo 32 L.R. 11/2013; c) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che rifiuti in modo illegittimamente discriminatorio di accogliere nella propria struttura o sede i clienti; d) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che gestisca una struttura ricettiva o sede congressuale in mancanza dei requisiti necessari per la classificazione, ai sensi dell articolo 31 L.R. 11/2013.

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