COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

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1 COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, COM(2002)119 definitivo 2002/0061 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (presentata dalla Commissione)

2 RELAZIONE 1. PREMESSA Nel maggio 2001, in occasione dell'adozione della direttiva 2001/19/CE relativa al sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali 1, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno convenuto sulla "importanza di disporre di versioni consolidate, facilmente accessibili a tutti, dei testi giuridici relativi al riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali". Parallelamente, la Commissione si è dichiarata intenzionata a "proseguire questa azione dapprima integrando le direttive settoriali in un quadro consolidato, quindi esaminando la possibilità di consolidare le direttive relative al sistema generale, per continuare a semplificare la legislazione e facilitare ulteriormente la libera prestazione di servizi, conformemente alle conclusioni del vertice di Lisbona". Nel febbraio 2001 la Commissione ha inoltre adottato la comunicazione al Consiglio Nuovi mercati europei del lavoro, aperti ed accessibili a tutti 2. Per quanto riguarda in particolare il riconoscimento delle qualifiche professionali, la Commissione preannunciava nella comunicazione la sua intenzione di: "presentare nel 2002 proposte per un sistema più uniforme, trasparente e flessibile di riconoscimento delle qualifiche professionali basato sul sistema generale già esistente e comprensivo di modalità per promuove un riconoscimento automatico più esteso"; "adottare un'azione prioritaria a partire dalle reti di informazione e comunicazione esistenti e dal lavoro svolto per migliorare la trasparenza delle qualifiche, in modo da mettere a disposizione dei cittadini un servizio esaustivo in grado di fornire informazioni e consigli sui loro interessi e diritti individuali". Questa comunicazione è stata presentata al Consiglio europeo di Stoccolma del 23 e 24 marzo Nelle conclusioni del Consiglio si afferma che "la Commissione intende presentare al Consiglio europeo della primavera 2002 [...] proposte specifiche per un sistema più uniforme, trasparente e flessibile di riconoscimento delle qualifiche professionali e dei periodi di studio" 3. Comeancheprevistoinquellacomunicazione,èstataistituitaunatask-forcedialtolivello sulle competenze e la mobilità, che nel dicembre 2001 ha pubblicato una relazione nella quale si afferma, a proposito del riconoscimento delle qualifiche professionali, che "l'unione europea e gli Stati membri dovranno considerare compito prioritario accelerare e facilitare il riconoscimento delle qualifiche professionali (per le professioni regolamentate), comprese le condizioni che consentono un riconoscimento più automatico, e introdurre un sistema più Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (qui di seguito denominata "direttiva SLIM), GU L 206 del , p. 1. Documento COM (2001) 116. Conclusioni del Consiglio europeo di Stoccolma, 23 e 24 marzo 2001, punto 15. 2

3 uniforme, trasparente e flessibile di riconoscimento delle qualifiche nelle professioni regolamentate entro il 2005" 4. Nel piano d'azione della Commissione per le competenze e la mobilità 5 si afferma che "occorre migliorare ampiamente l'attuale sistema comunitario di riconoscimento nelle professioni regolamentate per facilitarne la gestione e renderlo più chiaro, rapido e accessibile agli utenti. Le istituzioni della Comunità e gli Stati membri devono favorire le possibilità di occupazione e la prestazione di servizi mediante un consolidamento generale dei regimi di riconoscimento delle qualifiche nelle professioni regolamentate per creare un sistema più uniforme, trasparente e flessibile con modifiche dirette in modo particolare ad assicurare condizioni di riconoscimento più chiare, aggiornate e automatiche, adottando nel 2003 proposte da attuare entro il Dando seguito al mandato affidatole dal Consiglio europeo di Lisbona, la Commissione ha adottato, alla fine del 2000, una comunicazione intitolata Una strategia per il mercato interno dei servizi 6, documento in cui si sottolineano l'importanza dei servizi nell'economia generale, le nuove opportunità ed applicazioni che si sviluppano dalle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione nonché la necessità di creare condizioni atte ad agevolare la prestazione transfrontaliera di servizi in tutta la Comunità. Parallelamente alla nuova direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionale nel campo delle professioni regolamentate, saranno intraprese altre azioni che fanno anch'esse seguito alle decisioni dei Consigli europei di Lisbona e di Feira del 2000, nonché alla comunicazione della Commissione del novembre 2001 "Realizzare uno spazio europeo dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita". Questa comunicazione definisce l'obiettivo di una strategia sulla trasparenza e il riconoscimento delle qualifiche e delle competenze (priorità d'azione 1: 'Valorizzare l'apprendimento'). Tale strategia si articola in una serie di iniziative degli Stati membri e della Comunità riguardanti le qualifiche accademiche e professionali ed è pienamente coerente con il presente progetto di direttiva. Nel giugno 2001 la Commissione ha avviato una consultazione pubblica sulle principali questioni riguardanti una nuova direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Nel luglio 2001 la Commissione ha pubblicato il Libro bianco La governance europea 7,nel quale afferma il proposito di promuovere un uso diversificato degli strumenti a disposizione, tra cui le direttive quadro, che lasciano all'esecutivo il compito di definire, mediante norme "derivate", le modalità tecniche di applicazione; di semplificare le norme comunitarie vigenti unificandone i testi; di fissare orientamenti su come ottenere ed utilizzare il parere degli esperti; di combinare l'azione legislativa e regolamentare con l'azione svolta dalle parti direttamente interessate (coregolamentazione). Infine, l'unione europea è impegnata in un processo di allargamento che estenderà le responsabilità delle istituzioni comunitarie per quanto riguarda l'applicazione della normativa comunitariaelasuaamministrazione Task force di alto livello sulle competenze e la mobilità, relazione finale, 14 dicembre 2001, p. 20. Punto 15 del piano d'azione della Commissione per le competenze e la mobilità, documento COM(2002)... Documento COM (2000) 888. Documento COM (2001)

4 2. PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA PROPOSTA 2.1. Contribuire alla flessibilità dei mercati del lavoro e dei servizi Per garantire la libera circolazione occorre un sistema chiaro, sicuro e rapido di riconoscimento delle qualifiche nel settore delle professioni regolamentate. Ciò è essenziale per far sì che i posti di lavoro siano occupati da candidati qualificati e che esista un'offerta regolare di prestatori di servizi qualificati in grado di soddisfare la domanda del mercato. La libera circolazione dei lavoratori qualificati contribuisce in modo particolare allo sviluppo della società basata sulla conoscenza. Le condizioni della libera circolazione si sono inoltre dimostrate di particolare importanza in vari Stati membri nei casi di mancanza, in determinati momenti, di personale qualificato in professioni quali insegnante, veterinario, medico o infermiere. Finora l'evoluzione delle norme che disciplinano il riconoscimento professionale è stata frammentariaehadatoluogoadunamolteplicitàdidisposizioniparalleleevariazioni.le singole variazioni nelle varie parti della legislazione e i nessi che tra queste si sono creati hanno prodotto un sistema criticato sia dai migranti sia dai professionisti, perché considerato troppo complicato da capire, difficile da seguire, spesso oscuro e talvolta lento nella sua applicazione e, in certi casi, superato o inadatto alle specifiche caratteristiche di una professione. Per rendere il sistema più chiaro, più facile e più semplice da capire e da applicare, questa proposta di direttiva unica rivede integralmente tutte le direttive fondate sul riconoscimento dei titoli, in modo da mantenere le principali condizioni e garanzie, pur semplificando la struttura e migliorando il funzionamento del sistema. La presente proposta prevede anche, per la prestazione transfrontaliera di servizi, condizioni più semplici di quelle che si applicano alla libertà di stabilimento, per contribuire ad accrescere la flessibilità dei mercati del lavoro e dei servizi Consolidamento e semplificazione La Commissione ha già proceduto al consolidamento, con la terza direttiva relativa al sistema generale (1999/42/CE) 8, delle 35 direttive transitorie relative alle professioni artigianali e commerciali. La successiva adozione della direttiva 2001/19/CE ha ulteriormente semplificato il regime giuridico e procedurale del riconoscimento professionale. Esistono ancora una dozzina di direttive riguardanti le sette professioni di medico 9, infermiere responsabile delle 8 9 Direttiva 1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche, GU L 201 del , p. 77. Direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (qui di seguito denominata direttiva "medici"), GU L 165 del , p. 1, modificata da ultimo dalla direttiva SLIM. 4

5 cure generali 10,dentista 11, veterinario 12,ostetrica 13, farmacista 14 e architetto 15,adottatenel corso di un ventennio negli anni 70 e 80, alle quali si aggiungono le tre direttive relative al Direttiva 77/452/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di infermiere responsabile dell'assistenza generale e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (qui di seguito denominata direttiva "riconoscimento infermieri"), GU L 176 del , p. 1, modificata da ultimo dalla direttiva SLIM. Direttiva 77/453/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per l'attività di infermiere responsabile dell'assistenza generale (qui di seguito denominata direttiva "coordinamento infermieri"), GU L 176 del , p. 8, modificata da ultimo dalla direttiva SLIM. Direttiva 78/686/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (qui di seguito denominata direttiva "riconoscimento dentisti"), GU L 233 del , p. 1, modificata da ultimo dalla direttiva SLIM. Direttiva 78/687/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di dentista (qui di seguito denominata direttiva "coordinamento dentisti"), GU L 233 del , p. 10, modificata da ultimo dalla direttiva SLIM. Direttiva 78/1026/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (qui di seguito denominata direttiva "riconoscimento veterinari"), GU L 362 del , p. 1, modificata da ultimo dalla direttiva SLIM. Direttiva 78/1027/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di veterinario (qui di seguito denominata direttiva "coordinamento veterinari"), GU L 362 del , p. 7, modificata da ultimo dalla direttiva SLIM. Direttiva 80/154/CEE del Consiglio, del 21 gennaio 1980, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli d'ostetrica e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (qui di seguito denominata direttiva "riconoscimento ostetriche"), GU L 33 dell' , p. 1, modificata da ultimo dalla direttiva SLIM. Direttiva 80/155/CEE del Consiglio, del 21 gennaio 1980, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'accesso alle attività dell'ostetrica e al loro esercizio (qui di seguito denominata direttiva "coordinamento ostetriche"), GU L 33 dell' , p. 8, modificata da ultimo dalla direttiva SLIM. Direttiva 85/432/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti talune attività del settore farmaceutico (qui di seguito denominata direttiva "coordinamento farmacisti") pubblicata nella GU L 253 del , p. 34, modificata da ultimo dalla direttiva SLIM. Direttiva 85/433/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1985, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento per talune attività nel settore farmaceutico (qui di seguito denominata direttiva "riconoscimento farmacisti"), GU L 253 del , p. 37, modificata da ultimo dalla direttiva SLIM. Direttiva 85/384/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi (qui di seguito denominata direttiva "architetti"), GU L 223 del , p. 15, modificata da ultimo dalla direttiva SLIM. 5

6 sistema generale 16, attualizzate dalla direttiva SLIM. Grazie al consolidamento di queste direttive le professioni interessate disporranno di un insieme di norme più semplice e più chiaro. Le direttive relative alla prestazione di servizi ed allo stabilimento degli avvocati 17 non sono prese in considerazione in questa sede perché non riguardano il riconoscimento delle qualifiche professionali, ma il riconoscimento dell'autorizzazione di esercitare la professione. Il riconoscimento dei diplomi d'avvocato è attualmente disciplinato dalla direttiva 89/48/CEE, che è tra quelle oggetto della proposta. La proposta non prevede modifiche di rilievo delle vigenti disposizioni di coordinamento sulle quali è basato il riconoscimento nel quadro delle direttive settoriali. Dalla consultazione pubblica organizzata nel 2001 non è emersa una richiesta diffusa di un'evoluzione in questo senso. La Commissione non ha proposto modifiche di questo tipo, non appropriate per una proposta quadro, essenzialmente diretta al consolidamento e alla semplificazione amministrativa di norme applicabili ad un gran numero di professioni. Questo non preclude la possibilità di continuare il dialogo con le parti interessate e le autorità nazionali al fine di chiarire le questioni e le posizioni in vista di una possibile azione futura specifica per ogni professione. Questo lavoro dovrà tener conto delle azioni intraprese nel quadro del proposto programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica, mirante a promuovere la qualità in campo sanitario, come indicato nella comunicazione della Commissione sulla strategia della Comunità europea in materia di sanità. 18 Oltre al consolidamento vero e proprio, dall'esame delle varie disposizioni delle direttive è apparso che la razionalizzazione e la rifusione delle disposizioni in una direttiva unica contribuirebbero alla semplificazione e alla chiarezza, pur mantenendo le garanzie esistenti. Oltre che i testi delle norme, occorre semplificare anche le procedure. In passato, le direttive settoriali hanno richiesto la creazione di comitati consultivi che hanno comportato un notevole onere amministrativo e si sono aggiunti a comitati o gruppi di funzionari nazionali. Per altre direttive è sufficiente l'appoggio di un solo comitato di funzionari nazionali, che si riuniscono solitamente due volte all'anno (il gruppo dei coordinatori per il sistema generale). Mentre i comitati consultivi si sono soprattutto interessati della formazione, il trattato e l'azione comunitaria in questo settore mettono l'accento sulla libera circolazione 19.Conl'adesione Direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, GU L 19 del , p. 16, modificata da ultimo dalla direttiva SLIM. Direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE, GU L 209 del , p. 25, modificata da ultimo dalla direttiva SLIM. Direttiva 1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999 (cf. nota ). Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati, GU L 78 del , p. 17; Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica, GU L 77 del , p. 36. Documento COM (2000) 285 def. Il trattato esclude l'armonizzazione nei settori dell'istruzione e della formazione (articoli 149 e 150 del capitolo 3). Parallelamente, l'articolo 47, paragrafo 2 permette il coordinamento delle disposizioni nazionali riguardanti l'accesso alle attività non dipendenti ed al loro esercizio, anche se il Consiglio deve deliberare all'unanimità se "una modifica dei vigenti principi legislativi del regime delle professioni, per quanto riguarda la formazione e le condizioni d'accesso delle persone fisiche" è necessaria in uno Stato membro. 6

7 all'ue di nuovi Stati membri e l'aggiunta di altre lingue, questa forma d'amministrazione è destinata a svilupparsi. L'allargamento dell'unione europea e la buona amministrazione esigono procedure più semplici e più flessibili per l'esame delle condizioni del riconoscimento automatico da parte della Commissione e delle autorità nazionali. A questo scopo dovranno svolgersi a livello comunitario periodiche riunioni di funzionari nazionali, organizzate dalla Commissione, e la discussione dovrà tener conto più largamente, su iniziativa della Commissione o degli Stati membri, di punti di vista e posizioni esterni. Strumenti di collaborazione flessibili sono già in funzione in alcuni settori ed hanno prodotto buoni risultati. È quindi possibile consolidare, ammodernare e semplificare sia le procedure che affiancano i testi giuridici, sia i testi medesimi. La Commissione è del parere che, oltre ai mezzi di consultazione tradizionali in funzione negli Stati membri, la comunicazione di informazioni, di raccomandazioni e di relazioni sul funzionamento del regime comunitario a livello europeo può essere garantita da accordi conclusi tra la Commissione e i vari organismi rappresentativi delle professioni e degli istituti di istruzione che si avvalgono del riconoscimento automatico sulla base di un coordinamento minimo dei requisiti di formazione. In virtù di tali accordi, la Commissione e gli Stati membri riceverebbero regolarmente informazioni e pareri; inoltre, questi contributi sarebbero inclusi nell'ordine del giorno della prossima riunione di funzionari nazionali organizzata dalla Commissione e dedicata alla professione in questione. Questi accordi potrebbero essere confermati dalla Commissione in una forma appropriata. Su questa base, la Commissione ritirerà la sua proposta di abrogazione delle decisioni che istituiscono comitati consultivi parallelamente alle direttive settoriali 20 e intende presentare, nel corso dell'iter legislativo delle presente proposta, una nuova proposta di decisione del Consiglio che prevederà l'abolizione dei comitati consultivi esistenti Miglioramento della gestione, chiarezza e flessibilità Nel quadro delle direttive settoriali il riconoscimento automatico si basa su un coordinamento minimo della formazione. I requisiti essenziali per il riconoscimento automatico restano necessariamente oggetto di una decisione congiunta del Parlamento e del Consiglio. Per l'aggiornamento tecnico di taluni requisiti può tuttavia essere più opportuno ricorrere all'esercizio di poteri delegati. Occorre tenere conto, nell'applicare le procedure destinate a mantenere la pertinenza delle disposizioni tecniche che sostanziano le norme generali del diritto comunitario, del ritmo di sviluppo crescente della società e della tecnologia. A questo riguardo, le direttive settoriali sono eccessivamente rigide. Le principali norme relative al riconoscimento professionale dovrebbero continuare a figurare nel corpo della direttiva, ma gli aspetti tecnici della loro applicazione dovrebbero essere trattati in allegati e, se del caso, essere oggetto di aggiornamento tramite l'esercizio di poteri delegati. Per quanto riguarda il sistema generale, esso si è dimostrato valido nel corso di una decina di anni d'applicazione sempre più ampia. Sembra tuttavia possibile accrescerne la trasparenza, la chiarezza e le garanzie. Nei limiti delle garanzie minime, statistiche recenti sulle procedure di riconoscimento mostrano già molto chiaramente che il riconoscimento è regolarmente concesso senza che siano applicate misure compensative sotto forma di prova attitudinale o di 20 Proposta di decisione del Consiglio che abroga le decisioni 75/364/CEE, 77/454/CEE, 78/688/CEE, 78/1028/CEE, 80/156/CEE e 85/434/CEE riguardanti la creazione di comitati consultivi per la formazione del personale che presta assistenza infermieristica, dei dentisti, dei veterinari, delle ostetriche, dei farmacisti e dei medici. Documento COM (1999) 177 def. 7

8 un periodo di tirocinio. L'esperienza varia tuttavia secondo i paesi. Inoltre, alcune professioni che rientrano nel sistema generale hanno già compiuto notevoli progressi verso la realizzazione di piattaforme comuni che possono contribuire alla comprensione e al riconoscimento delle qualifiche 21. Anche i lavori riguardanti le qualifiche settoriali promossi dal dialogo sociale europeo e le attività sostenute dalla Commissione nel campo delle qualifiche accademiche e professionali possono contribuire a facilitare il riconoscimento delle qualifiche nel campo delle professioni regolamentate. Le direttive relative al sistema generale non contengono disposizioni specifiche sulle condizioni applicabili alla prestazione transfrontaliera di servizi. I diritti di stabilimento e di prestazione transfrontaliera di servizi si applicano entrambi a vantaggio dell'economia basata sui servizi. Le condizioni applicate alla prestazione transfrontaliera di servizi dovrebbero essere meno onerose di quelle applicate al diritto di stabilimento. Per questa ragione la proposta prevede un regime più leggero per la prestazione transfrontaliera di servizi che per lo stabilimento, ma con una clausola di salvaguardia. In tal modo la struttura e l'approccio seguiti dalle direttive settoriali e relative al sistema generale possono essere combinati senza che vadano persi i principali vantaggi di ciascun approccio Miglioramento dell'amministrazione e dell'informazione e della consulenza offerte ai cittadini La proposta comprende anche disposizioni relative al rafforzamento dei mezzi di cooperazione tra le amministrazioni nazionali e tra queste e la Commissione per quanto riguarda l'informazione e la consulenza fornite ai cittadini e la risoluzione dei problemi, nell'ambito di una iniziativa più ampia nel contesto del mercato interno. L'informazione e la consulenza ai cittadini sui loro diritti ed interessi in materia di riconoscimento professionale dovrà essere garantita il più vicino possibile ai cittadini stessi. Ciò implica, per le autorità dello Stato membro d'origine e di quello ospitante e per i punti di contatto, l'obbligo di fornire informazioni alle persone qualificate o che chiedono il riconoscimento delle loro qualifiche nel quadro della libera circolazione. I sistemi d'informazione e d'orientamento esistenti devono essere sviluppati affinché gli scambi d'informazioni tra le autorità possano aver luogo con rapidità e in modo riservato, cosicché le informazioni chieste in uno Stato membro sulle condizioni di riconoscimento e d'esercizio in un altro Stato possano ottenere una risposta rapida ed esauriente. Parallelamente, la Commissione desidera incoraggiare il ricorso all Europe Direct Call Centre e al Citizens Signpost Service (Servizio di orientamento). Il primo fornisce ai cittadini, per telefono o posta elettronica, informazioni rapide sul mercato interno; il secondo, collegato al primo e anch esso contattabile per posta elettronica, offre consulenze personalizzate su problemi specifici. I servizi della Commissione forniscono informazioni essenziali al Call Centre che, insieme al Signpost Service ha acquisito grande esperienza nel trattare le domande di informazioni sul riconoscimento professionale. Queste sono le vie più rapide e più dirette di rispondere alle domande dei cittadini. 21 Cf. la risposta della Commissione all'interrogazione scritta n. 3429/93 di Christian Rovsing (Albo degli euroingegneri), GU C 268 del 26/09/1994, p

9 2.5. Un metodo di regolamentazione più semplice e più aperto Questa direttiva creerà le condizioni per una migliore amministrazione a livello comunitario; introdurrà una flessibilità massima pur nel rispetto dei principi del trattato; prevederà molteplici livelli d'azione corrispondenti alle varie funzioni, secondo il principio di sussidiarietà; introdurrà semplificazioni in un intento di chiarezza, accessibilità ed efficacia procedurale in un'europa allargata; offrirà il livello di dettaglio necessario per mantenere la certezza giuridica ed evitare incertezze o procedure troppo onerose. La direttiva si propone di privilegiare la cooperazione tra i settori privato e pubblico, rafforzare la cooperazione tra le autoritànazionalietraquesteelacommissioneperquantoriguardal'informazioneela consulenza fornite ai cittadini e dare una soluzione per quanto possibile rapida ed efficace ai problemi. La proposta fa seguito ad una consultazione delle autorità degli Stati membri, delle associazioni professionali e delle altre parti interessate, che ha permesso agli attori più direttamente interessati di far conoscere il loro punto di vista. Questa proposta, quindi, rispetta ed applica alcune delle principali linee d'azione enunciate nel Libro bianco sulla governance europea. 3. BASE GIURIDICA La base giuridica è la stessa delle direttive di cui è proposta l'abrogazione. L'articolo 40 del trattato CE prevede che saranno stabilite, in conformità della procedura di cui all'articolo 251, "le misure necessarie per attuare la libera circolazione dei lavoratori (...)". Nel quadro del diritto di stabilimento, l'articolo 47 del trattato CE prevede che saranno adottate, in conformità della procedura di cui all'articolo 251, "direttive intese al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli" nonché "al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività non salariate e all'esercizio di queste". In forza dell'articolo 55 del trattato CE, l'articolo 47 è applicabile alla prestazione di servizi. In quanto l'attuazione della presente proposta di direttiva non comporta, negli Stati membri, una modifica dei principi legislativi vigenti del regime delle professioni per quanto riguarda la formazione e le condizioni d'accesso di persone fisiche, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 2, del trattato CE. 4. SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ Il titolo III della parte terza del trattato CE, relativo alla libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali, attribuisce alla Comunità europea competenze per adottare misure appropriate in questo settore. Queste competenze devono essere esercitate nel rispetto dell'articolo 5 del trattato CE, ossia se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario. Inoltre, l'azione della Comunità non deve andare al di là di quanto è necessario per il raggiungimento degli obiettivi. La presente proposta risponde è conforme a questi princìpi Sussidiarietà Il contenuto e l'organizzazione del sistema di istruzione e formazione professionale sono di competenza esclusiva degli Stati membri, ai sensi degli articoli 149 e 150 del trattato CE. Gli Stati membri sono altresì competenti per determinare, sul loro territorio, le qualifiche e altre 9

10 condizioni richieste per accedere ad una data professione ed esercitarla, nonché le attività attinenti a tale professione. Le norme nazionali possono essere fonte di ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori, alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi (articoli 39, 43 e 49 del trattato CE). Per rendere effettive queste libertà, è quindi necessario definire norme comuni che permettano ad un cittadino comunitario di vedere le sue qualifiche professionali riconosciute negli altri Stati membri al fine di esercitarvi una professione regolamentata. Tali norme possono essere stabilite soltanto a livello comunitario. Le nuove norme previste da questa proposta sono state concepite nel rispetto del principio della sussidiarietà. Infatti, una maggiore liberalizzazione nel campo della libera prestazione di servizi, la stretta cooperazione tra i settori pubblico e privato nel quadro delle piattaforme professionali, il maggiore ricorso alle procedure dei comitati e l'attribuzione di un ruolo centrale alle autorità nazionali competenti nell'attuazione della direttiva sono altrettante applicazioni pratiche di questo principio Proporzionalità L'azione comunitaria deve limitarsi, nella forma e nella sostanza, a quanto è strettamente necessario affinché l'obiettivo perseguito dalla proposta sia raggiunto ed attuato. Lo strumento giuridico della direttiva, proposto ai sensi dell'articolo 47 del trattato CE, risponde a quest'esigenza dato che impegna gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, ma lascia loro la competenza quanto alla forma ed ai mezzi più adeguati per ottenere questo risultato. Questa proposta consolida inoltre gli strumenti giuridici esistenti nel settore del riconoscimento delle qualifiche professionali, in pari tempo semplificando e migliorando il sistema di riconoscimento alla luce dell'esperienza acquisita. Le nuove norme previste da questa proposta rispettano il principio della proporzionalità. Infatti i mezzi adottati per conseguire una maggiore liberalizzazione nel campo della libera prestazione di servizi, la stretta cooperazione tra i settori pubblico e privato nel quadro delle piattaforme professionali, il maggiore ricorso alle procedure dei comitati e l'attribuzione di un ruolo centrale alle autorità nazionali competenti nell'attuazione della direttiva non vanno al di là di quanto necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti. 5. COMMENTI RELATIVI AGLI ARTICOLI Titolo I Disposizioni generali Articoli 1-4 L'articolo 1 stabilisce il principio del reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali. Conformemente al trattato CE, l'articolo 2 precisa che la direttiva si applica esclusivamente ai cittadini comunitari, qualora la professione che il richiedente intende esercitare sia regolamentata nello Stato membro ospitante e qualora il richiedente abbia acquisito le proprie qualifiche professionali in uno Stato membro diverso da quello in cui intende esercitare la professione. L'articolo 3 riprende in sostanza le definizioni che figurano attualmente nelle direttive del sistema generale relative alle nozioni di professione regolamentata, di qualifica professionale e di titolo di formazione (compresi i titoli di formazione acquisiti in un paese terzo che siano 10

11 statiriconosciutidaunprimostatomembroincuiilrichiedentehaesercitatolaprofessione durante almeno tre anni). L'articolo 4 precisa gli effetti del riconoscimento professionale ed introduce l'obbligo per lo Stato membro ospitante di permettere l'accesso parziale sul proprio territorio ad una professione regolamentata che raggruppa in realtà due attività professionali distinte ed autonome. Titolo II Libera prestazione di servizi Articoli 5-9 L'articolo 5 stabilisce che gli Stati membri non possono sottoporre a restrizioni, per motivi inerenti alle qualifiche professionali, la libera prestazione di servizi sotto il titolo professionale d'origine quando il beneficiario sia legalmente stabilito in un altro Stato membro. L'applicazione è immediata quando la professione è regolamentata nello Stato membro di stabilimento. Nei casi in cui lo Stato membro di stabilimento non regolamenta la professione, il prestatore che si trasferisce deve inoltre avere esercitato in tale Stato membro l'attività in questione durante due anni. Tenuto conto del fatto che i requisiti per la prestazione di servizi sono meno restrittivi rispetto allo stabilimento, e per evitare che queste norme possano essere invocate in casi che in realtà attengono più allo stabilimento che alla prestazione di servizi, sembra necessario precisare la nozione di prestazione di servizi ai fini della presente direttiva. Si propone di rafforzare i criteri tratti della giurisprudenza della Corte di giustizia 22 fondando una presunzione su un criterio temporale fissato in sedici settimane. L'articolo 6 riprende le direttive settoriali per quanto riguarda l'esenzione da ogni autorizzazione o iscrizione ad un organismo professionale o di previdenza sociale. L'articolo 7 precisa l'obbligo d'informazione del punto di contatto dello Stato membro di stabilimento quando la prestazione è effettuata con spostamento del prestatore. Ai sensi dell'articolo 8, la verifica da parte dello Stato membro ospitante della nazionalità del prestatore e dell'esercizio legale dell'attività da parte di quest'ultimo nello Stato membro di stabilimento deve essere effettuata tramite uno scambio di informazioni con le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento. Eventualmente, lo Stato membro ospitante può anche verificare, presso il punto di contatto dello Stato membro di stabilimento, se il prestatore ha esercitato la professione durante almeno due anni in quest'ultimo Stato membro. A tutela del consumatore, l'articolo 9 prevede l'obbligo per il prestatore di servizi di fornire alcune informazioni al destinatario del servizio. Questa disposizione è ripresa dalla direttiva 2000/31/CE relativa al commercio elettronico e quindi estesa, per le professioni regolamentate, a tutte le forme di prestazione di servizi. 22 Cf. in particolare la sentenza del (conclusioni dell'avvocato generale Léger), causa C-55/94, Gebhard, Racc. 1995, p. I

12 Titolo III Libertà di stabilimento Il capitolo III precisa le condizioni alle quali è soggetto il riconoscimento delle qualifiche professionali nonché le norme d'attuazione dei meccanismi di riconoscimento nel quadro della libertà di stabilimento. I diversi meccanismi attualmente previsti rispettivamente dalle direttive del sistema generale e dalle direttive settoriali sono mantenuti nel loro principio. CAPITOLO I REGIME GENERALE DI RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI FORMAZIONE Questa sezione riprende in sostanza i principi definiti dalle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE. Sono proposte modifiche per semplificare il regime attuale. Articoli Il campo d'applicazione del regime generale, quale definito all'articolo 10, è più ampio di quello delle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE. Esso è esteso in modo sussidiario a tutti i casi che non beneficiano di un riconoscimento automatico in base all'esperienza professionale o del coordinamento delle condizioni minime di formazione. A fini di semplificazione, i limiti attualmente fissati nelle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE quanto all'applicazione del reciproco riconoscimento sono formulati con riferimento a cinque livelli di formazione definiti teoricamente negli articoli 11 e 12. Il riconoscimento è concesso sulla base della direttiva soltanto se il livello richiesto nello Stato membro ospitante non supera il livello immediatamente superiore a quello attestato dal titolo di formazione del richiedente. L'articolo 13 riprende in sostanza l'articolo 3 delle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE. L'articolo 14 mantiene la possibilità per lo Stato membro ospitante di subordinare il riconoscimento dei titoli di formazione all'assolvimento da parte del richiedente di una misura di compensazione, che può consistere in una prova attitudinale o in un tirocinio d'adattamento. Tuttavia, è soppressa la possibilità per uno Stato membro di esigere un'esperienza professionale piuttosto che una misura di compensazione in caso di differenze sostanziali riguardanti la durata e non il contenuto delle formazioni. È inoltre proposto di sopprimere le deroghe automatiche per le professioni che implicano una conoscenza del diritto nazionale, il che è coerente con le disposizioni che disciplinano il riconoscimento dell'autorizzazione all'esercizio per gli avvocati. Infine, si propone di semplificare le disposizioni attuali relative alla procedura di deroga a scelta del migrante tra la prova attitudinale ed il tirocinio d'adattamento. Il concetto di "materie sostanzialmente diverse" può essere definito con precisione soltanto caso per caso. Si propone tuttavia di riprendere nella direttiva il principio di proporzionalità della misura, il che implica in particolare che sia presa in considerazione l'esperienza professionale pertinente del richiedente. Articolo 15 L'articolo 15 prevede l'esenzione da misure di compensazione quando le qualifiche del richiedente rispondono ai criteri fissati da una decisione del comitato per il riconoscimento 12

13 delle qualifiche professionali secondo la procedura del comitato di regolamentazione. Tali criteri, a loro volta, sarebbero proposti da un'associazione professionale nel quadro di una piattaforma comune stabilita a livello europeo e che dà garanzie adeguate quanto al livello di qualificazione del richiedente. CAPITOLO II RICONOSCIMENTO DELL'ESPERIENZA PROFESSIONALE Articoli Gli articoli riprendono nel loro principio, con le modifiche enunciate oltre, le disposizioni dell'articolo 4 della direttiva 1999/42/CE che prevede, per le attività artigianali, industriali e commerciali enumerate nell'allegato A, il riconoscimento automatico delle qualifiche in base all'esperienza professionale del richiedente. È sembrato opportuno semplificare il sistema raggruppando le categorie esistenti. Introducendo alcune modifiche sostanziali, è stato possibile ridurre a due il numero di categorie d'esperienza professionale, basate su un'esperienza professionale di tre o cinque anni come lavoratore autonomo o dirigente d'impresa. La procedura del comitato di regolamentazione è applicabile per la modifica dell'elenco delle attività professionali di cui all'allegato. CAPITOLO III - RICONOSCIMENTO SULLA BASE DEL COORDINAMENTO DELLE CONDIZIONI MINIME DI FORMAZIONE Questa sezione riprende i principi vigenti in materia di riconoscimento automatico di titoli di formazione, mantenendo le garanzie previste dalle direttive settoriali attuali. Alcuni aspetti sono stati oggetto di un'uniformazione dei regimi, a fini di semplificazione. Articoli Questi articoli riprendono le disposizioni esistenti relative al coordinamento delle condizioni minime di formazione, al riconoscimento automatico dei titoli di formazione (e se del caso, alle sue modalità), all'accesso alle professioni interessate, all'esercizio delle attività professionali in questione, alle procedure d'inclusione dei titoli di formazione nell'allegato ed ai diritti acquisiti. Sono da sottolineare in particolare le modifiche seguenti: la modifica della procedura attualmente prevista per l'inclusione di titoli di formazione d'architetto; l'integrazione nel regime generale di riconoscimento delle specializzazioni mediche e dentarie comuni ad un numero limitato di Stati membri, che sono attualmente oggetto di un riconoscimento automatico, fatti salvi i diritti acquisiti. Di conseguenza, a fini di semplificazione del sistema, in particolare nella prospettiva dell'allargamento, solo le specializzazioni mediche comuni ed obbligatorie per tutti gli Stati membri godranno d'ora innanzi del riconoscimento automatico; la soppressione de tipo di formazione previsto per i medici generici all'articolo 32 della direttiva "medici"; 13

14 la soppressione per gli infermieri responsabili dell'assistenza generale dei riferimenti al carattere specificamente professionale della formazione e al superamento di un esame, diventati superflui tenuto conto dei sistemi di formazione esistenti negli Stati membri; la soppressione della deroga alle condizioni minime di formazione previste all'articolo 2, paragrafo 4, lettera a) della direttiva "coordinamento farmacisti"; l'estensione del riconoscimento automatico dei titoli di formazione di farmacista anche alla creazione di nuove farmacie aperte al pubblico; la soppressione delle disposizioni della direttiva "riconoscimento farmacisti" specifiche per il Lussemburgo (esperienza professionale di due anni per la concessione di Stato delle farmacie pubbliche). La procedura del comitato di regolamentazione si applica per la modifica delle durate minime di formazione delle specializzazioni mediche, per l'introduzione nell'allegato di nuove specializzazioni mediche comuni e obbligatorie per tutti gli Stati membri e per l'aggiornamento, ai fini del loro adattamento al progresso scientifico e tecnologico, delle conoscenze e competenze e dell'elenco di materie figuranti nell'allegato. CAPITOLO IV - DISPOSIZIONI COMUNI IN MATERIA DI STABILIMENTO Articoli Ai sensi dell'articolo 46, quando deliberano su una domanda d'esercizio di una professione regolamentata in applicazione delle disposizioni relative allo stabilimento, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono esigere i documenti e i certificati enumerati nell'allegato. L'articolo 47 rafforza le regole di procedura esistenti, in particolare generalizzando il termine di tre mesi imposto alle autorità nazionali competenti per deliberare sulle domande di riconoscimento ed introducendo l'obbligo per tali autorità di accusare ricevuta della documentazione ed eventualmente informare il richiedente di ogni documento mancante. L'articolo 48 riprende in sostanza le norme esistenti relative all'uso del titolo professionale dello Stato membro ospitante e precisa, a tale riguardo, le norme applicabili in caso d'accesso parziale alla professione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva. Tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia 23,l'articolo49permettealloStato membro ospitante di esigere dal richiedente il possesso delle conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione. La valutazione della compatibilità con il diritto comunitario di tale requisito deve basarsi sulla sua proporzionalità rispetto alle necessità professionali. Quando l'autorità competente ritiene che il richiedente non possegga le conoscenze linguistiche necessarie, spetta allo Stato membro ospitante fare in modo che il richiedente possa acquisire le conoscenze mancanti. 23 Cf. la sentenza del , causa C-424/97, Salomone Haim contro Kassenzahnärztliche Vereinigung Nordrhein, Racc. 2000, p. I

15 Titolo IV - Modalità di esercizio della professione Articoli 50 e 51 Questi articoli definiscono le modalità di esercizio della professione relative all'uso del titolo di formazione ed all'affiliazione ad un regime assicurativo, che sono comuni alla prestazione di servizi ed allo stabilimento. Titolo V Cooperazione amministrativa e competenze d'esecuzione Articoli L'articolo 52 estende all'intera direttiva l'obbligo generale per le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante di collaborare strettamente per far sì che le disposizioni della direttiva siano applicate in modo adeguato e per evitare abusi nell'esercizio dei diritti che ne derivano. Inoltre, gli Stati membri designano un coordinatore incaricato di promuovere un'applicazione uniforme della direttiva e di raccogliere le informazioni utili per la sua attuazione. L'articolo 53 intende formalizzare il ruolo dei punti di contatti, delle reti istituite per l'esame di questioni attinenti in generale al mercato interno e, più recentemente, per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali. L'articolo 54 istituisce un comitato unico per la gestione della direttiva ed il suo aggiornamento, che sostituisce tutti i comitati esistenti nel precedente sistema. Si tratta di un comitato "comitatologia" operante secondo la procedura di regolamentazione, come indicato nelle disposizioni pertinenti. Al comitato può essere sottoposta ogni questione relativa all'attuazione della direttiva. Titolo VI - Altre disposizioni Articoli L'articolo 55 prevede l'obbligo per gli Stati membri di informare ogni due anni la Commissione dell'applicazione del sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali. L'articolo 56 prevede che, in caso di gravi difficoltà nell'applicazione di una disposizione della direttiva, la Commissione le esamini in collaborazione con lo Stato membro interessato. Se necessario, la Commissione presenta al comitato idonee proposte indirizzate a uno Stato membro,alfinediderogareall'applicazioneditaledisposizionesulsuoterritorioperun periodo di durata limitata. Queste misure sono adottate secondo la procedura del comitato di regolamentazione. Ai sensi dell'articolo 57 le direttive vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sono abrogate. Gli articoli contengono le disposizioni finali relative al recepimento, all'entrata in vigore e ai destinatari della direttiva. 15

16 2002/0061 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 40, l articolo 47, paragrafo 1 e paragrafo 2, prima e terza frase, e l articolo 55, vistalapropostadellacommissione 24, visto il parere del Comitato economico e sociale 25, deliberando secondo la procedura di cui all articolo 251 del trattato, considerando quanto segue: (1) Ai sensi dell articolo 3, 1, punto c) del trattato, l eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di persone e servizi tra Stati membri è uno degli obiettivi della Comunità; per i cittadini degli Stati membri, essa comporta, tra l altro, la facoltà di esercitare, a titolo dipendente o indipendente, una professione in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito la relativa qualifica professionale. Inoltre, l articolo 47, 1, del trattato prevede l approvazione di direttive miranti al reciproco riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli. (2) In seguito al Consiglio europeo di Lisbona (23 e 24 marzo 2000), la Commissione ha adottato la comunicazione «Una strategia per il mercato interno dei servizi» 26 col fine in particolare di rendere la libera prestazione di servizi all interno della Comunità altrettanto facile che all interno di un Stato membro. In seguito alla comunicazione della Commissione «Nuovi mercati europei del lavoro, aperti e accessibili a tutti» 27, il Consiglio europeo di Stoccolma (23 e 24 marzo 2001) ha dato mandato alla Commissione di presentare al Consiglio europeo che si riunirà nella primavera del 2002 (...) proposte specifiche per un regime più uniforme, trasparente e flessibile di riconoscimento delle qualifiche e diplomi (...). (3) La garanzia, conferita dalla presente direttiva a coloro che hanno acquisito una qualifica professionale in uno Stato membro, di accedere alla stessa professione e di esercitarla in un altro Stato membro con gli stessi diritti dei cittadini di quest ultimo non esonera il professionista migrante dal dovere di rispettare eventuali condizioni non GU C (...) del (...), p. (...). GU C (...) del (...), p. (...). Documento COM(2000) 888. Documento COM(2001)

17 discriminatorie imposte dallo Stato membro in questione, purché obiettivamente giustificate e proporzionate. (4) Per agevolare la libera prestazione di servizi, è opportuno introdurre norme specifiche al fine di estendere l esercizio delle attività professionali con il titolo professionale originario. Ai servizi della società dell informazione prestati a distanza, si applicano anche le disposizioni della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno 28. (5) Data la diversità dei regimi in merito alla prestazione dei servizi e allo stabilimento, è opportuno precisare criteri di distinzione tra questi due concetti nel caso di uno spostamento del prestatore di servizi sul territorio dello Stato membro ospitante, stabilendo una semplice presunzione in base a un criterio temporale. (6) Per la libertà di stabilimento, mantenendo principi e garanzie su cui si fondano i vari sistemi di riconoscimento in vigore, è opportuno migliorarne le norme alla luce dell esperienza. Inoltre le pertinenti direttive sono state modificate più volte ed è opportuno riorganizzarne e razionalizzarne le norme, uniformandone i principi applicabili. È pertanto opportuno sostituire le direttive 89/48/CEE 29 e 92/51/CEE 30 del Consiglio, nonché la direttiva 1999/42/CE 31 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE 32, 77/453/CEE 33, 78/686/CEE 34, 78/687/CEE 35, 78/1026/CEE 36, 78/1027/CEE 37, 80/154/CEE 38, 80/155/CEE 39, 85/384/CEE 40, 85/432/CEE 41, 85/433/CEE 42 e 93/16/CEE 43 del Consiglio concernenti le professioni d infermiere responsabile dell assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico, modificate da ultimo dalla direttiva 2001/19/CE 44 del parlamento europeo e del Consiglio, raggruppandole in un testo unico (7) Per le professioni coperte dal regime generale di riconoscimento dei titoli di formazione, di seguito denominato il regime generale, gli Stati membri continuano a fissare il livello minimo di qualificazione necessaria in modo da garantire la qualità delle prestazioni fornite sul loro territorio. Tuttavia, ai sensi degli articoli 10, 39 e 43 del trattato CE, non possono imporre a un cittadino di uno Stato membro di acquisire qualifiche che essi in genere si limitano a definire rispetto a diplomi rilasciati in seno al loro sistema nazionale d insegnamento, mentre l interessato ha già acquisito tali GU L 178 del p.1. GU L 19 del , p. 16. GU L 209 del , p. 25. GU L 201 del , p. 77. GU L 176 del , p. 1. GU L 176 del , p. 8. GU L 233 del , p. 1. GU L 233 del , p. 10. GU L 362 del , p. 1. GU L 362 del , p. 7. GU L 33 del , p. 1. GU L 33 del , p. 8. GU L 223 del , p. 15. GU L 253 del , p. 34. GU L 253 del , p. 37. GU L 165 del , p. 1. GU L 206 del , p

18 qualifiche, o parte di esse, in un altro Stato membro. È perciò opportuno prevedere che ogni Stato membro ospitante che regolamenti una professione è obbligato a tenere conto delle qualifiche acquisite in un altro Stato membro e verificare se esse corrispondano a quelle che esso richiede. (8) In mancanza di una armonizzazione delle condizioni minime di formazione per accedere alle professioni disciplinate dal regime generale, è necessario che gli Stati membri ospiti prevedano la possibilità di provvedimenti compensatori proporzionati e che tengano conto, in particolare, dell esperienza professionale del richiedente. L esperienza mostra che chiedere una prova attitudinale o un tirocinio d adattamento, a scelta del migrante, offre sufficienti garanzie sul livello di qualifica di quest ultimo, per cui una deroga a tale scelta dovrà essere giustificata, caso per caso, da motivi improrogabili d interesse generale. (9) Per favorire la libera circolazione dei lavoratori, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, garantendo al tempo stesso adeguati livelli di qualifica, varie associazioni e organismi professionali hanno istituito, a livello europeo, piattaforme comuni, grazie alle quali ai professionisti che rispondono a un insieme di criteri relativi alle qualifiche professionali è riconosciuto il diritto di fregiarsi del titolo professionale da esse rilasciato. A certe condizioni, e sempre nel rispetto del diritto comunitario, in particolare di quello sulla concorrenza, di tali iniziative va tenuto conto, privilegiando, in questo contesto, il carattere più automatico del riconoscimento nel quadro del regime generale. (10) Per contemplare tutte situazioni per le quali non esistono ancora norme relative al riconoscimento delle qualifiche professionali, il regime generale va esteso ai casi non inclusi in un regime specifico, sia perché la professione interessata non dipende da un regime sia perché, pur dipendendo da un regime specifico, il richiedente non soddisfa le condizioni per beneficiarne. (11) È opportuno semplificare le norme per accedere a una serie di attività industriali, commerciali e artigianali negli Stati membri in cui tali professioni sono regolamentate, se tali attività sono state esercitate in un altro Stato membro per un periodo ragionevole e abbastanza ravvicinato nel tempo, e continuando a mantenere, per tali attività, un regime di riconoscimento automatico fondato sull esperienza professionale. (12) La libera circolazione e il riconoscimento reciproco dei titoli di formazione di medico, infermiere responsabile dell assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto devono fondarsi sul principio fondamentale del riconoscimento automatico dei titoli di formazione in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione. Negli Stati membri poi l accesso alle professioni di medico, infermiere responsabile dell assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica e farmacista va subordinato al possesso di un determinato titolo di formazione, il che garantisce che l interessato ha seguito una formazione che soddisfa i requisiti minime stabiliti. Il sistema deve essere da una serie di diritti acquisiti di cui i professionisti qualificati beneficiano a certe condizioni. (13) Le attività professionali dei medici generici seguono un regime specifico, diverso da quello dei medici di base e specialisti. Gli Stati membri non possono perciò disporre di una specializzazione medica avente un campo d attività professionale simile a quello dei medici generici. 18

19 (14) Nell intento di semplificare il sistema, soprattutto in prospettiva dell allargamento, il principio di riconoscimento automatico si deve applicare alle sole specializzazioni mediche comuni e obbligatorie per tutti gli Stati membri. Invece, le specializzazioni mediche e dentistiche, comuni a un numero limitato di Stati membri, vanno integrate nel regime generale di riconoscimento, fatti salvi i diritti acquisiti. In pratica, gli effetti di questa modifica saranno limitati per il migrante, poiché tali situazioni non dovrebbero essere oggetto di provvedimenti compensativi. La presente direttiva non pregiudica comunque la possibilità che gli Stati membri istituiscano tra loro, per specializzazioni mediche e dentistiche che sono loro comuni, un riconoscimento automatico secondo norme loro proprie. (15) In tutti gli Stati membri, la professione di dentista deve essere una professione specifica e distinta da quella di medico, specializzato o no in odontostomatologia. Gli Stati membri faranno sì che la formazione di dentista gli conferisca le competenze necessarie per tutte le attività di prevenzione, di diagnosi e di trattamento relative ad anomalie e malattie dei denti, della bocca, degli organi della masticazione e dei tessuti attigui. L attività professionale di dentista deve essere esercitata dai possessori di un titolo di formazione di dentista ai sensi della presente direttiva. (16) Non è parso auspicabile imporre un percorso di formazione delle ostetriche unificato per tutti gli Stati membri. Occorre, al contrario, lasciare loro la massima libertà possibile nell organizzazione dell insegnamento. (17) Per semplificare, è opportuno riferirsi alla nozione di farmacista per delimitare il campo d applicazione delle norme sul riconoscimento automatico dei titoli di formazione, fatte salve le norme nazionali particolari che disciplinano tali attività. (18) Chi possiede un titolo di formazione di farmacista è uno specialista nel ramo dei medicinali e, di norma, deve poter accedere in tutti gli Stati membri, a un campo minimo d attività in questo settore. Nel definire tale campo, la presente direttiva non deve limitare le attività accessibili ai farmacisti negli Stati membri, soprattutto nel settore delle analisi di biologia medica, né dar vita a un monopolio a profitto di questi professionisti, il cui insediamento continua a competere esclusivamente agli Stati membri. Le norme della presente direttiva non impediscono agli Stati membri di imporre ulteriori requisiti di formazione per accedere ad attività non incluse nel campo minimo di attività coordinato. Lo Stato membro ospitante che impone tali requisiti deve poter dunque sottoporre ad essi i cittadini titolari di titoli di formazione oggetto di riconoscimento automatico ai sensi della presente direttiva. (19) La presente direttiva non coordina tutte le condizioni per accedere alle attività nel campo della farmacia e al loro esercizio. In particolare, la ripartizione geografica dei centri di produzione e il monopolio della dispensa dei medicinali continuano ad essere di competenza degli Stati membri. La presente direttiva non modifica le norme legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che vietano alle società l esercizio di talune attività di farmacista o lo sottopongono a talune condizioni. (20) La creazione architettonica, la qualità delle costruzioni, il loro inserimento armonioso nell ambiente circostante, il rispetto dei paesaggi naturali e urbani e del patrimonio collettivo e privato sono di pubblico interesse. Il reciproco riconoscimento dei titoli di formazione deve perciò basarsi su criteri qualitativi e quantitativi tali da garantire che i possessori dei titoli di formazione riconosciuti sono in grado di comprendere e di concretizzare le necessità degli individui, dei gruppi sociali e delle collettività in 19

20 materia di assetto dello spazio, di progettazione, organizzazione e realizzazione delle costruzioni, di conservazione e di valorizzazione del patrimonio edile e di tutela degli equilibri naturali. (21) Le norme nazionali nel settore dell architettura per l accesso e l esercizio delle attività professionali d architetto hanno una diversa portata. Nella maggior parte degli Stati membri, le attività nel campo dell architettura sono esercitate, di diritto o di fatto, da persone che si fregiano del titolo di architetto, solo o insieme a un altra denominazione, senza con ciò beneficiare di un monopolio nell esercizio di tali attività, salvo norme legislative contrarie. Le attività, o alcune di esse, possono anche essere esercitate da altri professionisti, come gli ingegneri in possesso di una formazione particolare in campo edile o dell arte di costruire. Per semplificare la presente direttiva, è opportuno riferirsi alla nozione di architetto per delimitare il campo d applicazione delle norme sul riconoscimento automatico dei titoli di formazione, a prescindere dalle particolarità delle norme nazionali che disciplinano tali attività. (22) Per dare efficacia al sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali, occorre definire formalità e procedure uniformi per la sua attuazione, nonché alcune modalità d esercizio della professione. (23) Poiché la collaborazione tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione può agevolare l entrata in vigore della presente direttiva e il rispetto degli obblighi che ne derivano, occorre dunque organizzarne le modalità. (24) La gestione dei vari regimi di riconoscimento insediati dalle direttive settoriali e dal sistema generale si è rivelata assai difficoltosa. Essa va dunque semplificata insieme all aggiornamento della presente direttiva, per tener conto dei progressi scientifici e tecnologici, soprattutto se si coordinano le condizioni minime di formazione a fini di riconoscimento automatico dei titoli di formazione. A tale scopo va perciò istituito un comitato unico di riconoscimento delle qualifiche professionali. (25) Ai sensi dell articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione 45, è opportuno adottare i provvedimenti necessari ad attuare la presente direttiva secondo la procedura di cui all articolo 5 di tale decisione. (26) L elaborazione da parte degli Stati membri di una relazione periodica, corredata di dati statistici, sull attuazione della presente direttiva permetterà di stabilire l impatto del sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali. (27) Va introdotta una procedura specifica per approvare provvedimenti temporanei ove l applicazione di una norma della presente direttiva presentasse in uno Stato membro gravi difficoltà. (28) Le norme della presente direttiva non limitano la competenza degli Stati membri riguardo all organizzazione del loro regime nazionale di sicurezza sociale e la fissazione delle attività che vanno esercitate nel quadro di tale regime. 45 GU L 184 del , p

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