N. 1 GENNAIO Informazioni Tecniche. I.P. Vita 1

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1 I.P. Vita 1 Informazioni Tecniche M E N S I L E D I I N F O R M A Z I O N E T E C N I C A N. 1 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA ORGANO UFFICIALE - CORSO SEMPIONE, GRAVELLONA TOCE (VB) - TEL. 0323/ FAX 0323/ Cartostampa Chiandetti srl - Via Vittorio Veneto Reana del Rojale/UD - Reg. Tribunale di Udine - n. 19/2000 del 19 luglio Poste Italiane S.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB UDINE - Anno decimo - Periodicità mensile - 4,00 - Direttore responsabile Luigi Chiandetti ORTA - BASILICA DI SAN GIULIO OIRA PULPITO - BASILICA DI SAN GIULIO

2 LA PIETRA SERPENTINA D OIRA NELL ARCHITETTURA E NELL ARTE l Serpentino d Oira era considerato, per I la sua duttilità e facilità di lavorazione, un materiale dalle caratteristiche ideali per l uso nell architettura monumentale e funeraria, fin dal Medioevo. È stato utilizzato, soprattutto nel Rinascimento per ottenere effetti cromatici in alternanza con pietre di colore chiaro: ad esempio l architrave del portale di S. Maria delle Grazie (la chiesa Milanese dove si conserva il Cenacolo, dipinto da Leonardo da Vinci tra il 1494 e il 1497), i capitelli del ripristinato cortile dei Canonici adiacente alla Basilica di Sant Ambrogio, i riquadri nella facciata di San Raffaele, sempre a Milano. Ma il più noto tra i manufatti scolpiti in questa pietra resta senz altro il pulpito della chiesa Parrocchiale, sull isola di San Giulio, considerato un capolavoro dell arte romanica. La basilica fu ultimata nel XII secolo e in quel periodo venne collocato al suo interno, poggiato su quattro colonne della stessa pietra, il famoso Ambone, scolpito con figure che rappresentano la simbologia cristiana. Una di queste rappresenta probabilmente Guglielmo da Volpiano, abate riformatore, nato sull isola nell anno 962, durante l assedio da parte dell imperatore Ottone I. A Milano, in largo Augusto si trova la colonna del Verziere (da Verzèe, il mercato della verdura che nei secoli scorsi qui aveva sede). Fu iniziata nel 1580 come ex voto per la fine dell epidemia di peste del 1577 e fu completata nel 1673, con la collocazione della statua del Cristo Redentore. Il capitello, tra la statua e la sottostante colonna di granito di Baveno, è scolpito in Serpentino d Oira. Inserti in Serpentino furono usati per il restauro del 1922 del duomo di Monza, per la vecchia facciata del Duomo di Milano (poi riedificata nel 1683) e per alcuni particolari al- l interno (transenne, loggette). Fu adoperato anche nella costruzione della Certosa di Pavia, nella facciata della Basilica di S. Andrea di Vercelli (XII secolo) e per l altare maggiore della chiesa dei Ss. Martiri Graziano e Felino, ad Arona. La facciata della parrocchiale di S. Rocco, a Miasino, venne realizzata nel 1933 utilizzando il granito di Alzo e il Serpentino di Oira, materiale con cui è scolpito anche il portale della Parrocchiale di Orta (1485), dedicata a S. Maria Assunta. Venne anche usato per l acquasantiera della chiesa dell Immacolata (S. Maurizio d Opaglio - XVII secolo), per la balaustra della chiesa Parrocchiale di Pogno oltre che nelle chiese di San Silvestro a Oira e nella Parrocchiale di S. Biagio a Nonio, dov e impiegato nella scultura del pregevole portale romano-gotico che presenta due leoni stilofori che reggono sottili colonne tortili (XV sec.). Nella sala dello stufone del Convento del Monte Mesma è conservata una grande stufa, realizzata nel 1727 in marmo d Oira, che riscaldava i viandanti e i pellegrini infreddoliti. In parecchie altri edifici di culto e case patrizie del nord Italia si riconoscono manufatti e particolari di Serpentino. Negli ultimi decenni, parecchi scultori moderni, tra i quali ricordiamo Andrea Cascella, Sandro Leonardi, Gino Cosentino, hanno utilizzato questa pietra per le loro opere. Infine una curiosità: nella città Portoghese di S. João das Lampas, nei pressi di Lisbona, c è una strada che si chiama Rua Pedra d Oira. Tratto da Nonio, Oira, Brolo Notizie Storiche di Daniele Ciocca e geom. Armando Borgatta

3 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA Corso Sempione, GRAVELLONA TOCE (VB) Tel Fax geometrivco@tin.it Sito internet: CONSIGLIO DIRETTIVO PRESIDENTE Lidia CHIOVINI SEGRETARIO Alberto FRANCIOLI TESORIERE Renzo VISCARDI REVISORE PARCELLE Aldo DELGROSSO CONSIGLIERI Gabriele AIROLDI Alessandro BIANCONI Roberto BRIGATTI DELEGATO CASSA Roberto BRIGATTI Sommario Cassa Italiana Geometri 3 Modifiche statuarie e regolamentari 6 Schema di raffronto dei trattamenti pensionistici Normativa vigente/proposte di modifica 7 Contribuzione obbligatoria Posta Elettronica Certificata (PEC) 7 Firma digitale Valori agricoli medi 8 Provincia del Verbano Cusio Ossola Commissione Provinciale Espropri Informatica 9 I codici QR da adesso nella nostra vita quotidiana Edilizia 10 Ristrutturazione edilizia e nuova costruzione CTU 12 Il consulente tecnico di parte Albo Professionale 15 Albo Professionale dei Geometri Praticanti 16 Registro Praticanti Indice ISTAT 16 Aggiornamento indice ISTAT COMMISSIONE STAMPA Alessandro BIANCONI, Alberto FRANCIOLI, Luigi BORGHINI, Ivano FRANCIOLI, Pier Paolo MAFFIOLI, Elisabetta PIAZZA Cari colleghi, care colleghe in questi giorni mi è arrivata la notizia, che deve essere approfondita, in quanto è grave ma soprattutto sgradevole ciò che contiene. Parrebbe che gli architetti di Novara e VCO abbiano dato disposizione ai presidenti delle Commissioni Locali del Paesaggio di boicottare (perché è di questo che si tratta) le pratiche presentate dai Geometri in quanto, a loro avviso i Geometri non hanno la competenza di progettare in zona vincolata. Innanzi tutto non sta scritto da nessuna parte che i Geometri non possono progettare in area sottoposta a vincolo ambientale, come non vi è il veto per la progettazione di opere in cemento armato. Sono più di 30 anni che sento e vivo il problema delle competenze professionali. Una volta si tratta del cemento armato, un altra di fabbricati di notevoli dimensioni, un altra ancora di progetti urbanistici, un altra per i progetti in area sismica, questa volta il problema è spostato sui progetti in area vincolata! Sarebbe proprio ora che si arrivasse ad un chiarimento a livello legislativo perché non se ne può più! Andare avanti a suon di sentenze non è certo costruttivo, e ottant anni di evoluzione della professione impongono un adeguamento legislativo in materia di competenze. Non sto a elencare le leggi che supportano quanto i Geometri sostengono da anni a difesa della professione perché non è questa la sede, ma ribadisco che è importante la preparazione e l aggiornamento professionale che fanno di un Geometra un tecnico con la G maiuscola. Il Presidente

4 4 Cassa Italiana Geometri MODIFICHE STATUARIE E REGOLAMENTARI IL DELEGATO CASSA Geom. Roberto BRIGATTI Il Comitato dei Delegati convocato a Roma presso la sede della Cassa nei giorni novembre 2009, nella seduta del 24 novembre, non all unanimità ma con una maggioranza qualificata alquanto ristretta, ha deliberato di approvare le proposte di modifica statuarie e regolamentari di seguito indicate ed elaborate nel semestre (giugno-novembre 2009) dal Consiglio di Amministrazione e dalla Commissione Legislativa. I principali effetti delle modifiche sono: 1) Modifica all art. 14 dello Statuto: validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione in videoconferenza. La proposta consiste nell integrare la disciplina statutaria con la previsione di nuove modalità di svolgimento delle sedute del Consiglio di Amministrazione, consentendo che le stesse possano svolgersi in teleconferenza o in videoconferenza. Tale previsione trova fondamento nel codice civile che, recependo gli orientamenti della giurisprudenza in linea con l evoluzione tecnologica, permette la partecipazione alle riunioni mediante videoconferenza o altri mezzi di telecomunicazione, rimettendone ai singoli statuti la specifica previsione, nel rispetto dell identificazione dei partecipanti e della loro effettiva partecipazione alla discussione ed alla votazione. Le motivazioni e gli effetti della proposta possono agevolmente valutarsi sia in termini di agilità e snellezza dei processi decisionali, che in termini di economia dei costi di gestione, consentendo tale modalità un notevole contenimento delle spese. 2) Modifiche all art. 2, comma 1 e all art. 34, commi 5 e 6 del Regolamento di Previdenza: innalzamento graduale dell età anagrafica (da 65 a 67 anni) per l accesso alla pensione di vecchiaia retributiva e facoltà di accedere a 65 anni alla pensione contributiva in pro rata. La proposta in oggetto si concreta nell innalzamento da 65 a 67 anni dell età richiesta per il perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia retributiva. Tale passaggio è effettuato con gradualità dal 2010 al 2013, elevando ogni anno di sei mesi l età richiesta. A partire dal , comunque, gli iscritti che vorranno andare in pensione a 65 anni potranno accedere ad un trattamento liquidato con il calcolo contributivo nel rispetto del principio del pro rata. Le motivazioni della proposta sono con tutta evidenza da ricondurre alla necessità di assicurare la sostenibilità futura dell Ente, attraverso una leva fino ad oggi non utilizzata nel nostro sistema. Tale leva tiene conto degli andamenti demografici e delle maggiori aspettative di vita della popolazione e proprio per questo si pone in linea con l evoluzione previdenziale in generale e con l andamento della libera professione in particolare, atteso che il professionista tende a prolungare sempre più la propria attività. Deve poi rilevarsi che l innalzamento dell età pensionabile pone il peso del provvedimento non solo sui giovani iscritti, ma anche su coloro che sono più vicini alla pensione, che in questo modo vengono coinvolti nel processo di riforma volto ad assicurare l equilibrio di gestione dell Ente nel medio e lungo periodo. Gli effetti della proposta sono da rintracciare nel sistema previdenziale che ne deriva, nell ambito del quale sarà possibile comunque continuare a garantire, seppure al compimento dei 67 anni, un trattamento di vecchiaia calcolato con formula retributiva, con ulteriori possibilità per chi invece non intenda attendere tale età. Lo schema sotto riportato illustra le possibilità offerte dal sistema ove venga approvata la proposta in discussione (tenendo per il momento fuori le previsioni regolamentari relative alla pensione contributiva ex art. 33). 3) Modifiche all art. 33, commi 1 e 1 bis del Regolamento di Previdenza: opzione pensione contributiva in presenza di morosità. La proposta riguarda coloro che al compimento del 65 anno di età, pur vantando un periodo iscrittivo di 32 o più anni (anzianità utile ex artt. 2 e 34), non abbiamo provveduto al pagamento integrale della relativa contribuzione. Fermo rimanendo il recupero anche coattivo da parte dell Ente della contribuzione non prescritta, la proposta in discussione introduce la possibilità per tali soggetti di ottenere in via definitiva la liqui- Pensione retributiva: Pensione di vecchiaia contributiva con pro rata: Pensione di anzianità contributiva con pro rata: 67 anni di età (a regime nel 2013) anzianità contributiva richiesta dagli artt. 2 e 34 del Reg. Prev. (32 anni nel 2010 e 35 anni a regime nel 2015) 65 anni di età anzianità contributiva richiesta dagli artt. 2 e 34 del Reg. Prev. (32 anni nel 2010 e 35 anni a regime nel 2015) 40 anni di anzianità contributiva indipendentemente dall età anagrafica (oltre alle ipotesi di accesso a detto trattamento con gli abbattimenti connessi all età anagrafica e all anzianità contributiva)

5 Cassa Italiana Geometri 5 dazione della pensione calcolata con il sistema contributivo sulla base dei soli contributi regolari. Laddove successivamente intervenga il pagamento o il recupero della contribuzione mancante, il trattamento sarà riliquidato sempre con calcolo contributivo a far data dal 1 giorno del mese successivo a quello dell intervenuto versamento. Sempre in relazione all art. 33 viene, altresì, proposta in via generale l abbassamento da 10 a 5 anni dell anzianità contributiva utile per la liquidazione della pensione. Le motivazione della proposta sono da individuare nella necessità di garantire un trattamento di vecchiaia anche nelle ipotesi di irregolarità nel versamento della contribuzione, offrendo l opportunità al pensionando di accedere in via definitiva ad un trattamento contributivo, pur non escludendo tale opportunità l obbligo di versare la contribuzione non prescritta, che verrà comunque recuperata dall Ente. Dal punto di vista della certezza dei rapporti assicurativi, tale modifica consente la cristallizzazione con il sistema contributivo di molte posizioni che altrimenti rimarrebbero aperte e prive di tutela. Per quanto attiene, invece, all abbassamento dell anzianità contributiva da 10 a 5 anni, la stessa risponde ad un criterio di effettività della tutela previdenziale, limitando le ipotesi in cui la contribuzione rimane improduttiva. Peraltro, in coerenza con l opportunità sopra descritta per le ipotesi di morosità, si ritiene che la sussistenza dell anzianità contributiva minima richiesta (effettivo versamento per almeno cinque anni) debba dar luogo alla liquidazione della pensione contributiva per in presenza di eventuali morosità sulle ulteriori annualità, di cui verrà in ogni caso posto in essere il recupero. Gli effetti della proposta possono essere così illustrati: zione per un decennio o per il minore periodo indicato nelle norme ulteriormente richiamate. Le motivazioni e gli effetti della proposta sono da ricondurre alla necessità di non vanificare la disciplina della totalizzazione con l applicazione dei requisiti richiesti per la pensione indiretta in via ordinaria: la proposta, infatti, mira ad escludere tali requisiti (attualità e continuità dell iscrizione), dando rilievo esclusivamente al periodo iscrittivo valido da totalizzare ai fini di un unico trattamento. 5) Modifiche agli artt. 6 comma 7 e 7 comma 6, del Regolamento sulla Contribuzione: comunicazioni obbligatorie alla Cassa mediante l inserimento dei dati reddituali nel Modello Unico Persone Fisiche dell Agenzia delle Entrate. La proposta in esame è volta a sostituire l attuale modalità di inoltro delle comunicazioni reddituali (modello 17 online) con l inserimento dei dati reddituali nel Modello Unico Persone Fisiche, permettendo anche il pagamento dei contributi previdenziali tramite il modello F24. Le motivazioni e gli effetti della proposta sono di immediata comprensione: la modalità di acquisizione diretta permetterà, infatti, di realizzare una notevole semplificazione dei procedimenti dichiarativi e contributivi, riducendo altresì in maniera significativa i costi sostenuti dall Amministrazione per organizzare i controlli reddituali, con l ulteriore vantaggio per i geometri di poter compensare i pagamenti previdenziali con eventuali crediti tributari. 6) Modifiche all art. 44, comma 2 del Regolamento sulla Contribuzione: riduzione delle sanzioni e rateizzazione. La proposta si concreta in una ulteriore riduzione delle sanzioni per le ipotesi di pagamento entro 60 Pensione contributiva in presenza di morosità ex art. 33, comma 1: Pensione contributiva in presenza di morosità ex art. 33, comma 1bis: 65 anni di età almeno 5 anni di anzianità contributiva 65 anni di età periodo assicurativo pari ad almeno 32 anni nel 2010 (35 anni a regime nel 2015) non coperto integralmente dalla corrispondente contribuzione, ma con almeno cinque anni di versamenti. 4) Modifiche all art. 18, comma 6 del Regolamento di Previdenza: agevolazione dell accesso alla pensione indiretta in regime di totalizzazione. La proposta consiste nel rendere più agevole l accesso alla pensione indiretta in regime di totalizzazione: la normativa che disciplina tale ultimo istituto, infatti, riconosce anche in favore dei superstiti la facoltà di ottenere la totalizzazione dei diversi periodi assicurativi, rinviando però alla disciplina dell ultima gestione di appartenenza la concreta regolamentazione della fattispecie. Il nostro Regolamento di Previdenza richiede per il riconoscimento della pensione indiretta l attualità dell iscrizione del de cuius al momento del decesso e la continuità dell iscrigiorni dall accertamento fiscale delle somme dovute per contributi ed interessi oppure adesione entro 60 giorni all accertamento compiuto dalla Cassa. Il vigente Regolamento prevede una riduzione della sanzione del 25% che, secondo la proposta, verrebbe aumentata al 50%. Si prevede, inoltre, di consentire la detta riduzione anche nell ipotesi di pagamento rateale. Le motivazioni e gli effetti della proposta possono individuarsi nell esigenza di rendere più agevoli e definitivi gli accertamenti sulle violazioni compiute dagli iscritti, consentendo di definire in tempi brevi le posizioni assicurativo-contributive, senza necessità di ulteriori attività amministrative.

6 6 Cassa Italiana Geometri SCHEMA DI RAFFRONTO DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI NORMATIVA VIGENTE/PROPOSTE DI MODIFICA APPROVATE DAL COMITATO DEI DELEGATI del 24 novembre 2009 (Le modifiche se approvate dai Ministeri Vigilanti entreranno in vigore dal 1 gennaio 2010) PENSIONE NORMATIVA VIGENTE PROPOSTE DI MODIFICA Pensione di vecchiaia retributiva Pensione di vecchiaia contributiva con pro rata (fino al calcolo retributivo e dal calcolo contributivo) Pensione di anzianità contributiva con pro rata (fino al calcolo retributivo e dal calcolo contributivo) Pensione contributiva Pensione contributiva in presenza di morosità (sul periodo assicurativo utile ai fini dell art. 2) 65 anni di età 35 anni di anzianità contributiva a regime nel 2015 ed in via transitoria: - 32 anni per il biennio anni per il biennio 2011/ anni per il biennio 2013/ anni di anzianità contributiva indipendentemente dall età anagrafica (oltre alle ipotesi di accesso con gli abbattimenti connessi all età anagrafica ed all anzianità contributiva) 65 anni di età almeno 10 anni di anzianità contributiva 67 anni di età - a regime nel 2013 con innalzamento graduale: anni e 6 mesi anni anni e 6 mesi 35 anni di anzianità contributiva (iscrizione e versamenti) a regime 2015 ed in via transitoria: - 32 anni per il biennio anni per il biennio anni per il biennio anni di età 35 anni di anzianità contributiva (iscrizione e versamenti) a regime 2015 ed in via transitoria - 32 anni per il biennio anni per il biennio anni per il biennio Disciplina invariata 65 anni di età almeno 5 anni di anzianità contributiva Trattamento previsto per coloro che non raggiungano un periodo iscrittivo pari a quello previsto dall art. 2 del Reg. Prev. 65 anni di età periodo assicurativo pari a quello richiesto dall art. 2 (35 anni di anzianità contributiva a regime nel 2015 ed in via transitoria: - 32 anni per il biennio anni per il biennio anni per il biennio ) non coperto integralmente dalla corrispondente contribuzione, ma con almeno cinque anni di versamenti. Il recupero dei contributi non versati da luogo ad una riliquidazione del trattamento con il sistema contributivo

7 CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA 2010 Cassa Italiana Geometri 7 Con delibera n. 233 del 21 ottobre 2009, il Consiglio di Amministrazione ha fissato per l anno 2010 gli importi della contribuzione obbligatoria (già stabiliti con delibera del C.D. del 24 maggio 2007). Gli importi minimi dovuti per il 2010 ammontano: per gli iscritti obbligatori a 2.820,00 (contributo soggettivo 2.000,00, contributo integrativo 800,00 e contributo maternità 20,00); per i pensionati attivi a 1.490,00 (contributo soggettivo 670,00, pari ad 1/3 del contributo soggettivo minimo; contributo integrativo 800,00 e contributo maternità 20,00); per i neodiplomati a: - 520,00 (contributo soggettivo 500,00 pari ad 1/4 del contributo soggettivo minimo, più contributo maternità 20,00) per i primi 2 anni; ,00 (contributo soggettivo 1.000,00 pari ad 1/2 del contributo soggettivo minimo più contributo maternità 20,00) per i successivi 3 anni. Aliquota percentuale contributo soggettivo: 11% Per i neodiplomati il calcolo della contribuzione soggettiva dovuta in autoliquidazione dovrà essere effettuato applicando al reddito dichiarato una percentuale rapportata al contributo ridotto (neodiplomato ad 1/4 il 2,75%, neodiplomato ad 1/2 il 5,5%). SCULTURA IN PIETRA SERPENTINA DI SANDRO LEONARDI. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) Avvisiamo tutti gli iscritti al solo Albo (Aderenti) di recarsi presso il Collegio per attivare la casella di Posta Elettronica Certificata, denominata geopec.it. FIRMA DIGITALE BASILICA DI SANT'AMBROGIO A MILANO Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati ha stipulato una convenzione con la Società Aruba Pec S.p.A. per la fornitura della Firma Digitale a tutti gli iscritti all Albo Professionale. Sul nostro sito potete consultare la convenzione. Dal 10 febbraio 2010 sarà pubblicato il portale online dove gli iscritti potranno acquistare il kit di firma digitale Aruba Key, attraverso un link dai siti del Consiglio Nazionale o della Cassa Italiana Geometri.

8 8 Valori agricoli medi PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI Sede: Verbania - via dell Industria, 25 - Tel pelfini@provincia.verbania.it NUM. REGIONE AGRARIA ELENCO COMUNI Valli Antigorio, Formazza, Divedro Valli Antrona e Anzasca Valle Ossola Valle Vigezzo Montagna del Verbano superiore e Valle Cannobina Valle Strona e lago d Orta Area del Verbano Baceno, Crodo, Formazza, Premia, Trasquera, Varzo. Antrona Schieranco, Bannio Anzino, Bognanco, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Macugnaga, Vanzone con San Carlo, Seppiana, Viganella, Montescheno. Anzola D Ossola, Beura Cardezza, Crevoladossola, Domodossola, Masera, Montecrestese, Ornavasso, Pallanzeno, Piedimulera, Pieve Vergonte, Premosello Chiovenda, Villadossola, Vogogna, Trontano. Craveggia, Druogno, Malesco, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno, Villette. Aurano, Caprezzo, Cavaglio Spoccia, Cursolo Orasso, Falmenta, Gurro, Intragna, Miazzina, San Bernardino Verbano, Cossogno, Trarego Viggiona. Arola, Casale Corte Cerro, Cesara, Germano, Gravellona Toce, Loreglia, Madonna del Sasso, Massiola, Nonio, Omegna, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Valstrona. Arizzano, Baveno, Bee, Brovello Carpugnino, Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobbio, Ghiffa, Gignese, Mergozzo, Oggebbio, Premeno, Stresa, Verbania, Vignone, Belgirate. TABELLA DEI VALORI AGRICOLI MEDI PER TIPO DI COLTURA DEI TERRENI COMPRESI NELLE SINGOLE REGIONI AGRARIE PER LA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA VALEVOLI PER L'ANNO 2010, riferimento anno TIPI DI COLTURA REG. AGR. N. 1 REG. AGR. N. 2 REG. AGR. N. 3 REG. AGR. N. 4 REG. AGR. N. 5 REG. AGR. N. 6 REG. AGR. N. 7 VAL. MEDI VAL. MEDI VAL. MEDI VAL. MEDI VAL. MEDI VAL. MEDI VAL. MEDI AD HA AD HA AD HA AD HA AD HA AD HA AD HA Seminativo , , , , , , ,00 Seminativo arborato , , , , , , ,00 Seminativo e prato avvicendato , , , , , , ,00 Seminativo irriguo , , , , , , ,00 Prato , , , , , , ,00 Prato irriguo , , , , , , ,00 Prato arborato 9.850, , , , , , ,00 Prato irriguo arborato , , , , , , ,00 Orto , , , , , , ,00 Coltura floricola , , , ,00 Vigneto ,00 Frutteto , , ,00 Bosco alto fusto 4.860, , , , , , ,00 Bosco ceduo 3.650, , , , , , ,00 Bosco misto 4.250, , , , , , ,00 Bosco specializzato , ,00 Castagneto 4.250, , , , , , ,00 Pioppeto , , , , , , ,00 Pascolo 3.650, , , , , , ,00 Pascolo cespugliato 3.040, , , , , , ,00 Incolto produttivo 2.360, , , , , , ,00 Incolto sterile 1.170, , , , , , ,00 Verbania, 18 gennaio 2010 Il Segretario: Monica Pelfini Il Presidente: Ass. Giampaolo Blardone

9 I CODICI QR DA ADESSO NELLA NOSTRA VITA QUOTIDIANA Geom. Pier Paolo Maffioli Informatica 9 Chi possiede un buon spirito di osservazione avrà notato recentemente l apparizione su alcune riviste di curiosi simboli a forma di quadretti bianchi e neri da cm. 2 di lato con la superficie frastagliata ebbene trattasi della risposta a chi iniziava a sostenere che ormai non c è più nulla da aggiungere alle nostre abitudini informatiche: si chiamano QR ( Quick Response, ovvero risposta rapida ) una sorta di evoluzione del codice a barre, inventati dalla società Giapponese Denso Wave nel L inventore pensava ad un mezzo che permettesse una rapida decodifica del loro contenuto a chiunque e con mezzi tascabili. Essi risultano attualmente il più popolare codice bidimensionale utilizzato in Giappone, ma anche in alcuni paesi europei sono già molto conosciuti. Sebbene utilizzato inizialmente per tracciare molti pezzi nella costruzione di veicoli, i codici QR sono ora previsti anche per la gestione delle scorte in un ampia varietà di industrie. Più recentemente, sono state sviluppate applicazioni orientate verso la comodità, finalizzate a sollevare l utente dal noioso compito di inserire dati nel proprio telefono cellulare. Stanno diventando sempre più comuni in magazzini e pubblicità nel Giappone, i codici QR che memorizzano indirizzi e URL. Anche l aggiunta di codici QR sui biglietti da visita sta diventando comune (io l ho già fatto): semplifica il compito di inserire i dettagli personali di un nuovo contatto nella rubrica del proprio cellulare. Per poter usufruire da subito delle funzionalità offerte da tale innovazione è possibile procedere accedendo ad uno dei numerosi siti dedicati, ad esempio per creare il proprio QR-biglietto da visita da incollare vicino alla firma delle vostre e- mail, nella vostra pagina web oppure sul vostro biglietto da visita. I software di scansione sono reperibili gratuitamente su internet, avendo cura di individuare quello maggiormente compatibile con il vostro cellulare. È anche possibile acquisire i dati con PC, apposito programma di cattura ed uno scanner da tavolo. Rimane alla vostra fantasia il compito di trovare nuove applicazioni per questo innovativo mezzo di comunicazione. La loro peculiarità è quella di essere scansionabili e decifrabili mediante dispositivi e software che possono essere installati a bordo di un qualunque telefonino di ultima generazione. Prevedendone quindi una rapida diffusione in ogni aspetto della nostra vita, fermo restando che tutti i telefoni sono già anche delle macchine fotografiche, i costruttori inseriranno presto nella dotazione software di serie di tutti i terminali l apposito programma di riconoscimento. IL CODICE QR CONTENENTE I DATI DEL GEOM. PIER PAOLO MAFFIOLI

10 10 Edilizia RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E NUOVA COSTRUZIONE da Consulente Immobiliare n. 846/2009 Dalla sent. n. 3939/2009, del TAR della Lombardia, sede di Milano, arriva una lettura univoca delle norme statali sulla ristrutturazione edilizia. La demolizione e ricostruzione, fermo restando il rispetto della volumetria e della sagoma dell edificio demolito (fatte salve le sole innovazioni necessarie per l adeguamento alla normativa antisismica), dà luogo alla ristrutturazione edilizia. Un intervento che, pur comportando modifiche della sagoma e della volumetria, non si spinge fino alla demolizione e ricostruzione del fabbricato oggetto dei lavori, appartiene alla ristrutturazione edilizia. La demolizione e ricostruzione, con modifiche della volumetria e/o della sagoma, non rientra nella categoria della ristrutturazione edilizia, ma in quella della nuova costruzione. La decisione dei giudici amministrativi lombardi (Sez. I, sent. n del 9 giugno 2009) sembra porre fine alle incertezze, più volte rilevate dalla Confedilizia, derivanti dalla formulazione per ellissi dell art. 3, comma 1, lett. d), e dell art. 10, comma 1, lett. c), del D.P.R. 380 del 6 giugno 2001, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, che disciplinano la ristrutturazione edilizia. Norme, queste, che non dettano due distinte ipotesi di ristrutturazione edilizia. La definizione, infatti, è contenuta nella prima, mentre la seconda ne offre una specificazione. La giurisprudenza amministrativa ritiene che la formulazione dell art. 10, comma 1, lett. c) non ha modificato la nozione di ristrutturazione edilizia, ma si è limitata semplicemente a chiarire con tale disposizione quali interventi sia possibile realizzare con il permesso di costruire ex art. 20, e quali sia possibile realizzare con la semplice denuncia di inizio di attività (DIA) ex art. 23 del T.U. (cfr. TAR Abruzzo, Pescara, sent. n. 185 del 14 aprile 2006; TAR Puglia, Bari, Sez. III, sent. n del 22 luglio 2004; TAR Piemonte, Sez. I, sent. n del 22 luglio 2003 e sent. n. 872 del 19 maggio 2004; TAR Campania, Napoli, Sez. IV, sent. n del 5 maggio 2004; TAR Veneto, Sez. II, sent. n. 282 del 17 febbraio 2004). Il regime dei titoli abilitativi Per quanto concerne il titolo abilitativo, gli interventi di ristrutturazione edilizia ex art. 3, comma 1, lett. d) che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente sono realizzabili mediante la presentazione della DIA (art. 22, comma 1); quelli di ristrutturazione edilizia ex art. 10, comma 1, lett. c), sono assoggettati a permesso di costruire o, in alternativa, possono essere realizzati mediante DIA (art. 22, comma 3, lett. a); gli interventi di nuova costruzione sono assoggettati al permesso di costruire, con l eccezione delle ipotesi indicate all art. 22, lett. b) e c), che possono essere eseguite, in alternativa, mediante DIA. L art. 22, comma 4, attribuisce alle regioni a statuto ordinario la possibilità di assoggettare gli interventi di ristrutturazione edilizia o di nuova costruzione a un regime abilitativo più estensivo o più riduttivo. Un altro ordine di problemi è dato dalla disciplina urbanistica cui si do- vrà attenere il progetto. Se quest ultimo si risolvesse nella demolizione e ricostruzione, riproponendo la stessa volumetria e sagoma, esso non dovrà sottostare alle disposizioni urbanistiche sopravvenute, ossia vigenti al momento in cui ci si precostituisce il titolo abilitativo (permesso di costruire o DIA). Questo, giacché per la giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. V, sent. n del 14 novembre 1996; Sez. V, sent. n del 15 febbraio 2000; Sez. IV, sent. n del 12 luglio 2002) l edificio che origina dalla ricostruzione conseguente alla demolizione, se presenta la stessa volumetria e sagoma, corrisponde pienamente a quello precedente. Le prescrizioni urbanistiche Facciamo un esempio pratico. La disciplina di zona dettata dal piano regolatore stabilisce che in via diretta (ossia senza la fase mediana dello strumento urbanistico attuativo) sono consentiti: a. gli interventi di ristrutturazione edilizia ex art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. 380 del 6 giugno 2001; b. gli interventi di nuova costruzione, nel rispetto di determinati indici di edificabilità e di ulteriori prescrizioni edilizie (inclinate, distacchi eccetera); per i nuovi edifici, l indice di edificabilità previsto è inferiore a quello dell immobile interessato dal progetto; sono previsti anche dei distacchi rispetto al filo stradale e agli edifici confinanti superiori a quelli del fabbricato esistente. In questo caso, l alternativa potrebbe essere: 1. demolire integralmente l edificio, al fine di ricostruirlo; 2. lasciare in piedi l edificio eseguendo delle opere che portino a un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino l aumento di unità immobiliari, modifiche della volumetria, della sagoma, dei prospetti o delle superfici ovvero, qualora l immobile ricada nelle zone omogenee A di cui al D.M del 2 aprile 1969, comportino mutamenti delle destinazioni d uso. Tra questi interventi possono figurare, per esempio, la modifica delle quote d imposta dei solai al fine d incrementare il numero di piani, la rimodulazione dei tramezzi interni onde moltiplicare le unità immobiliari, la

11 Edilizia 11 modifica delle coperture con la creazione di ulteriori vani abitabili, il rifacimento totale dei prospetti esterni, anche mediante tamponature o stamponature e l utilizzo di materiali diversi. La demolizione e ricostruzione Nell ipotesi 1), per il proprietario si prospetterebbe un ulteriore alternativa: a. ricostruire l edificio con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente (ristrutturazione edilizia di cui all art. 3, comma 1, lett. d); b. ricostruirlo con modifiche della volumetria e della sagoma. La soluzione b), tuttavia, appare più gravosa, poiché comporterebbe la conseguenza di far ascrivere l intervento nella categoria della nuova costruzione (art. 3, comma 1, lett. e) T.U.). Come prima conseguenza, occorrerebbe il permesso di costruire (art. 10, comma 1, lett. a). Poi, visto che per la giurisprudenza solo la ristrutturazione edilizia-demolizione e ricostruzione ferme restando volumetria e sagoma è svincolata dal rispetto della normativa urbanistica sopravvenuta, l edificio che dovesse sorgere dalle ceneri di quello demolito, cui non si fosse mantenuta volumetria e sagoma, dovrà attenersi alle prescrizioni imposte alle nuove costruzioni. Disposizioni che potrebbero rivelarsi penalizzanti, prevedendo, per esempio, un indice di edificabilità inferiore e dei distacchi dal filo stradale o dagli edifici confinanti superiori a quelli dell edificio demolito. Di qui la convenienza di ricostruire l edificio con la medesima volumetria e sagoma. Nell ipotesi 2, il proprietario opterebbe per una soluzione meno radicale (ristrutturazione edilizia di cui all art. 10, comma 1, lett. c) del T.U.). L edificio, ancorché trasformato in un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente e sottoposto a interventi che comportino l aumento delle unità immobiliari, modifiche della volumetria, della sagome, dei prospetti o delle superfici, ovvero, limitatamente agli immobili nelle zone A, delle destinazioni d uso, resterebbe comunque in piedi. In questa ipotesi di ristrutturazione edilizia, si è lontani dalla demolizione e ricostruzione, sia intesa come ristrutturazione di cui all art. 3, comma 1, lett. d), sia come nuova costruzione di cui alla successiva lett. e). La giurisprudenza amministrativa più recente Il TAR delle Marche, Sez. I, sent. n. 512 del 6 giugno 2009, è intervenuto di recente sugli artt. 3, comma 1, lett. d) e 10, comma 1, lett. c) del T.U. Per i giudici amministrativi marchigiani, premesso che l art. 10, comma 1, lett. c) offre un concetto della ristrutturazione edilizia più ampio rispetto all art. 3, comma 1, lett. d), «va osservato che la realizzazione di nuovi balconi può influire sulla sagoma e sui prospetti nel senso di modificarne sostanzialmente la configurazione originaria; può, tuttavia, verificarsi anche il caso opposto, e cioè che si tratti di interventi contenuti e non invasivi, in relazione al complesso dell edificio, che non producono modifiche sostanziali incompatibili con il concetto di ristrutturazione, ossia di intervento su un edificio che presuppone sempre la conservazione di una, seppur labile, traccia di quella che era la preesistente costruzione. Del resto la giurisprudenza amministrativa ha già posto in evidenza che se il legislatore ha realmente inteso liberare la ristrutturazione dai vincoli di uniformità di massima rispetto al fabbricato in precedenza esistente, non può non aver previsto la possibilità di costruire un insieme con differenze anche sostanziali di sagoma, volume e prospetti, ma non può aver concepito la nuova ristrutturazione come possibilità di realizzare un edificio completamente diverso rispetto al preesistente che in nulla si differenzierebbe da una demolizione e libera ricostruzione (TAR Liguria, Sez. I, sent. n. 999 del 1 luglio 2005)». La ristrutturazione edilizia leggera o pesante Detto questo, appare opportuno rimeditare sulla distinzione affacciata in dottrina e in giurisprudenza tra ristrutturazione leggera (art. 3, comma 1, lett. d) o ristrutturazione edilizia pesante (art. 10, comma 1, lett. c). Dal punto di vista empirico, sembrerebbe un po arbitrario definire leggera una ristrutturazione che prevedesse la demolizione e ricostruzione dell edificio, ferme restando volumetria e sagoma, e nel contempo definire pesante una ristrutturazione edilizia che, lasciando in piedi il fabbricato, si limitasse a un lieve incremento della cubatura o delle superfici, oppure a una modesta modifica della sagoma. In realtà, l art. 3, comma 1, lett. d) contiene una definizione più estesa della ristrutturazione edilizia, comprensiva della demolizione e ricostruzione (che per essere tale, e non una nuova costruzione, deve prevedere il rispetto della volumetria e della sagoma dell edificio preesistente). Il successivo art. 10, comma 1, elenca gli interventi che, essendo di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, sono assoggettati al permesso di costruire. E alla lett. c) indica alcune ipotesi di ristrutturazione edilizia, fra le quali non figura la demolizione e ricostruzione con modifica alla volumetria e sagoma, che rientra invece alla lett. a) (interventi di nuova costruzione). E a questa trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio che va ricondotto il principio secondo il quale l intervento può essere definito pesante. Più appropriata, invece, la definizione offerta dalla giurisprudenza di demolizione e ricostruzione, ferme restando volumetria e sagoma, intesa come demolizione e ricostruzione fedele, e di ristrutturazione ex art. 10, comma 1, lett. c), come ristrutturazione conservativa.

12 12 CTU IL CONSULENTE TECNICO DI PARTE Geom. Paolo FREDIANI - Da Consulente Immobiliare n Nel contributo di tutto CTU su Le operazioni peritali (sul nostro notiziario di agosto 2009) abbiamo svolto l analisi delle condotte che l ausiliario giudiziario deve tenere nei confronti dei consulenti tecnici nominati dalle parti in causa. Ogni parte, nel corso della consulenza tecnica di ufficio, ha la facoltà di farsi assistere da uno (o più) consulenti di fiducia. È importante sottolineare che quella della parte è una possibilità e non un obbligo, potendo il soggetto costituito svolgere la propria difesa senza presenza del tecnico di parte ovvero, come detto, addirittura personalmente. La possibilità della nomina ricorre allorquando sia stata disposta dal giudice una consulenza tecnica di ufficio. I consulenti tecnici di parte ricoprono un ruolo essenziale nel processo. Ciò, talvolta, a dispetto della comune considerazione che tende ad assimilare il CTP a un semplice controllore dell attività dell esperto del giudice. In questa sede esaminiamo il ruolo del CTP sotto il profilo ritualistico, rimandando al prossimo contributo l insieme di suggerimenti e condotte per svolgere in modo costruttivo e compiuto il delicato mandato nell ottica di soddisfare i requisiti essenziali di correttezza, professionalità e competenza. Il consulente tecnico di parte svolge, nell ambito della consulenza tecnica di ufficio affidata all esperto del giudice, un compito che lo assimila a quello del legale avendo la funzione di assistere la parte che lo ha nominato con le proprie competenze e cognizioni tecniche; mentre l avvocato può definirsi un difensore giurista, il CTP può identificarsi come un difensore tecnico. L attività del consulente tecnico di parte può e deve incidere sull esito delle risultanze delle operazioni del consulente prima e della relazione peritale successivamente. Soprattutto per la parte, il ruolo del CTP concreta il soddisfacimento sotto il pro- COLONNA DEL VERZIERE A MILANO filo tecnico e specialistico degli istituti del principio del contraddittorio e diritto alla difesa. Occorre, tuttavia, che il professionista incaricato di svolgere tale mandato lo faccia con responsabilità e diligenza sfuggendo da un lato alla diffusa convinzione che i poteri del CTP siano limitati e dall altro che talvolta i risultati migliori si raggiungano attraverso dinamiche di tipo avversariale nei confronti del consulente del giudice. Art. 91 Comunicazioni a consulenti di parte Nella dichiarazione di cui all art. 201, comma 1, del Codice devono essere indicati il domicilio e il recapito del consulente della parte. Il cancelliere deve dare comunicazione al consulente di parte, regolarmente nominato, delle indagini predisposte dal consulente d ufficio, perché vi possa assistere a norma degli artt. 194 e 201 del Codice. La nomina del CTP Nel processo civile la nomina del consulente tecnico delle parti può operarsi con due distinte modalità: la prima, quella ancor oggi più frequente nell ambito dell udienza di conferimento d incarico del consulente tecnico di ufficio, facendo inserire a verbale le generalità e il recapito del tecnico di parte; la seconda, che è quella stabilita dall art. 201 cod. proc. civ., ricorre allorquando i difensori si siano riservati la nomina fino al termine stabilito dal giudice istruttore (solitamente la data di inizio delle operazioni peritali del consulente). L art. 201 cod. proc. civ. cita: «Il giudice istruttore, con l ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico. Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell art. 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all udienza e alla camera di consiglio ogni volta che interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche». In questo caso la nomina, quindi, deve avvenire entro il termine stabilito dal giudice istruttore, mediante atto specifico da depositarsi in cancelleria a cura del legale della parte. La violazione della regola stabilita dal comma 1 dell art. 201 può originare il rifiuto da parte dell esperto del giudice di accettare la presenza del consulente di parte irregolarmente nominato ovvero, laddove accettata, la possibilità da parte dell avversario di chiedere la nullità della consulenza tecnica 1, ove naturalmente

13 CTU 13 PARTICOLARE ne ricorrano i presupposti. È il caso del consulente tecnico di parte nominato irritualmente che con la sua attività professionale incida in modo concreto e sostanziale sulle conclusioni della consulenza tecnica o anche, quando trattasi di accertamenti di natura specialistica, una parte faccia assistere il proprio consulente tecnico di parte, magari non propriamente esperto nella materia, da un esperto non regolarmente nominato nella circostanza. Occorre osservare in verità che la prassi in uso è spesso difforme da tali precetti. Si sono registrati talvolta casi ove il consulente di parte si presenti all inizio delle operazioni peritali munito della lettera di conferimento d incarico sottoscritta dal difensore o semplicemente di una lettera firmata dalla parte costituita. Altre volte, invece, la nomina avviene molto più semplicemente con l invio di un comunicato telefax al CTU da parte del difensore. In tutti i casi è comunque opportuno evidenziare che la regola esiste e può determinare gli effetti ricordati. Il professionista incaricato di svolgere il compito del consulente tecnico di parte deve possedere una nomina certa e soggettiva e quindi l incarico deve essere ad personam, non potendo considerarsi regolare la nomina conferita genericamente (per esempio a uno studio associato). Da ciò consegue che non è possibile delegare altri professionisti e solo in casi motivati (per esempio per sopraggiunta impossibilità a espletare l incarico) può essere richiesta la sostituzione del consulente con istanza da presentarsi con le modalità analoghe innanzi citate. È utile osservare ancorché si registri raramente che la parte può rappresentarsi in proprio in conformità all art. 87 cod. proc. civ. Infatti qualora la parte sia professionalmente competente nella materia oggetto di consulenza tecnica, può svolgere la funzione di consulente tecnico nel proprio interesse. 2 Il numero dei consulenti da poter nominare desta talvolta qualche problematica. Difatti taluni lo ritengono limitato a uno solo, interpretando in senso restrittivo la previsione codicistica dell art. 201 cod. proc. civ. che cita un loro consulente..., mentre altri fornendo una interpretazione più estensiva dell articolo rimettono la scelta alla discrezionalità della parte. Questa ultima considerazione, si rileva, è quella più diffusa tra i magistrati. Il ruolo nel processo Il ruolo del consulente di parte nel processo è centrale, talvolta ciò a dispetto della comune considerazione. Non per la verità dei legali più esperti. Difatti il consulente tecnico di parte svolge, nell ambito della consulenza tecnica di ufficio affidata all esperto del giudice, un compito che lo assimila a quello del legale avendo la funzione di assistere la parte che lo ha nominato con le proprie competenze e cognizioni tecniche. Ogni parte, nel corso della consulenza tecnica di ufficio, ha la facoltà di farsi assistere da uno (o più) consulenti di fiducia. È importante sottolineare che quella della parte è una possibilità e non un obbligo, potendo il soggetto costituito svolgere la propria difesa senza presenza del tecnico di parte ovvero, come detto, addirittura personalmente. La possibilità della nomina ricorre allorquando sia stata disposta dal giudice una consulenza tecnica di ufficio. La nomina del consulente tecnico di parte è possibile per la parte solo quando il giudice abbia nominato un proprio consulente tecnico; non vi potrà, quindi, essere consulente di parte, né egli potrà svolgere alcuna attività processuale, nel caso che non sia stato conferito incarico all esperto del giudice. Occorre osservare che il quadro codicistico sul punto prevede che non possano svolgere incarico di consulente tecnico di parte i seguenti soggetti: il minorenne, l interdetto, l inabilitato e chi è affetto da infermità mentale; interdetti anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero interdetti o sospesi dall esercizio di una professione o di un arte; sottoposti a misure di sicurezza personale o a misure di prevenzione; che non possono essere assunti come testimone o che hanno facoltà di astenersi dal testimoniare o coloro che sono chiamati a prestare ufficio di testimone o di interprete. Il consulente tecnico di parte non deve essere necessariamente iscritto a ordini o collegi professionali a norma dell art cod. civ. poiché la sua attività non trova spiegazione esclusiva nell esercizio della professione intellettuale. Ne consegue che la scelta è rimessa esclusivamente all autonomia, diligenza e responsabilità della parte che, con ogni evidenza, dovrà scegliere, nel pro-

14 14 CTU prio interesse, un soggetto qualificato e competente nel campo oggetto della consulenza tecnica. Cosicché, probabilmente, in un accertamento tecnico avente a oggetto infissi in legno potrà essere scelto un falegname in luogo di un professionista iscritto all albo o ancora in quella che debba accertare difetti e vizi a manufatti in ferro battuto un fabbro rispetto a un tecnico progettista. Come è stato sottolineato, chi conosce le problematiche nella pratica attività e i compiti dell ausiliario giudiziario non può non considerare l estrema importanza per gli interessi della parte dell attività svolta dal CTP. Questa spesso si rivela decisiva per l esito della consulenza tecnica di ufficio e quindi della causa. Il tecnico di parte, esperto in materia tecnica che assolve il proprio compito attraverso la nomina che gli viene conferita dal privato, svolge un ruolo di primaria importanza, non solo assolvendo al ruolo di rappresentante tecnico della parte nel procedimento giudiziario ma, talvolta ben prima di questa fase, compiendo un lavoro di approfondimento e di accertamento che si concretizza in una consulenza che, se fondata, può stimolare la parte a promuovere l opportuna azione legale. Il lavoro del consulente tecnico della parte dovrebbe, quindi, essere improntato all obiettività, motivazione e compiutezza, sia per favorire il lavoro chiarificatore del consulente tecnico di ufficio sia per ricercare soluzioni alternative negli interessi della parte. In questo indirizzo infatti le esperienze dirette di questo autore sono in tal senso non è mai da escludersi che la soluzione della controversia possa passare attraverso la ricerca di un accordo, prima o durante la causa giudiziaria, dove l opera di mediazione del tecnico di parte, per il suo stesso ruolo e la competenza nella materia, si rivela frequentemente determinante. Il rapporto con la parte è questione spesso controversa e che determina per versi opposti malumori negli interessati. Da un lato perché la parte che nomina un proprio consulente nutre aspettative in ordine all attività di questi, legittime, ma che spesso sfociano nel ritenere che il tecnico, per il solo motivo di essere stato nominato (e pagato), debba difendere in modo tuzioristico e non supportato da fatti oggettivi gli interessi di questa. Dall altro, lo stesso tecnico, anche nel sottile ricatto di non veder riconoscere le proprie aspettative economiche, non riesce a sottrarsi a tale infelice condizione finendo per svolgere in modo inappropriato e parziale il proprio ruolo. È da porre l accento in modo molto chiaro sul fatto che il rapporto tra il consulente della parte e la parte stessa, come più in generale ogni attività d opera professionale, risulta disciplinato dall art cod. civ. mediante il quale si stabilisce che vi è una obbligazione di mezzo e non di risultato. Ciò significa che il consulente tecnico di parte farà ricorso ai mezzi del proprio sapere, della propria competenza e conoscenza delle materie del proprio bagaglio professionale per poter far conseguire al cliente il risultato, ma evidentemente, non obbligandosi (in alcun modo) al conseguimento del risultato stesso. Questa, in pratica, è la differenza tra un consulente tecnico di parte e un falegname. Il primo, anche qualora il proprio assistito non riesca ad avere una consulenza tecnica di ufficio a egli favorevole, ha diritto di veder onorato il proprio compenso professionale mentre il secondo, che non abbia provveduto a consegnare l infisso della finestra che gli era stata commissionata, non ha diritto a essere pagato. Perciò in ogni caso, al fine di evitare discussioni sempre spiacevoli con la parte, occorre essere molto chiari al momento del conferimento dell incarico. Una consultazione preliminare degli atti, accompagnata da una sessione di colloquio con il soggetto che intende conferire il mandato e il difensore, potrebbe essere utile a evitare ciò. Dal punto di vista rituale, al consulente tecnico di parte sono riservate le attività di: partecipazioni alle udienze quando vi partecipi il CTU; partecipazioni alla camera di consiglio qualora vi partecipi il CTU; assistenza alle operazioni peritali condotte dal CTU; possibilità di presentare osservazioni e istanze nel corso delle attività peritali. Dal punto di vista meramente pratico, le attività del tecnico della parte si riducono spesso alla sola partecipazione alle operazioni peritali ove, nel concreto, esso identifica la volontà della parte di vedere riconosciuti gli istituti del contraddittorio e diritto alla difesa. Nel corso delle attività CTP dovrà, con diligenza, professionalità e compiutezza, svolgere tutte le iniziative nell ambito della propria competenza per far conseguire gli interessi della parte e ove possibile favorire anche soluzioni alternative alla decisione giurisdizionale, come la conciliazione della causa. 1 - La partecipazione alle operazioni peritali di un CTP irregolarmente nominato può comportare la nullità della relazione soltanto ove abbia determinato una violazione in concreto del diritto alla difesa dell altra parte (Cass., Sez. lavoro, sent. n del 7 luglio 2001). 2 - La parte che sia professionalmente competente nella materia oggetto di consulenza tecnica, o perché dotata di una specifica abilitazione oppure perché ritenuta competente dal giudice, può svolgere la funzione di consulente tecnico di parte nel proprio interesse (Trib. Napoli 23 ottobre 1994).

15 ALBO PROFESSIONALE DEI GEOMETRI Albo Professionale 15 ISCRIZIONI LIBERI PROFESSIONISTI Cognome e Luogo e Numero Indirizzo Studio Nome data di nascita data di iscrizione Telefono BONETTI Verbania 568 CAVAGLIO SPOCCIA ROBERTO 31/05/ /12/2009 Via della Chiesa n /77159 RAMPAZZO Omegna 569 VERBANIA JOHNATHAN 11/02/ /01/2010 Vicolo Andreoli n. 3/A 0323/ RANUCCI Verbania 570 VERBANIA MATTEO 22/11/ /01/2010 Corso Europa n / RONDONI Omegna 571 MERGOZZO FABRIZIO 01/01/ /01/2010 Via ai Mulini n / CISTOLDI Verbania 572 VERBANIA MARCO 23/04/ /01/2010 Via alla Cartiera n. 43/6 0323/ MELLONI Verbania 573 GRAVELLONA TOCE ALESSANDRO 28/09/ /01/2010 Via Gramsci n / MORISETTI Verbania 574 GHIFFA CHRISTIAN 24/04/ /01/2010 Via S. Antonio n / ROSSI Verbania 575 BROVELLO CARPUGNINO SIMONE 18/03/ /01/2010 Via Per Comnago n / CANCELLAZIONI PER DIMISSIONI Cognome e Luogo e Numero Data Nome data di nascita data di iscrizione cancellazione MAGISTRIS Premosello Ch /12/2009 SERGIO 15/07/1948 GRASSI Verbania /12/2009 PAOLO 05/01/1972 COLOMBO Jerago con Orago 42 31/12/2009 ANGELO 04/01/1934 VARIAZIONI DI CATEGORIA Cognome e Nome Numero iscrizione Albo Categoria BARBETTA IVAN 437 da Libero Professionista ad ADERENTE Iscritti al 1 gennaio 2009 N. 407 Iscritti al 1 gennaio 2010 N. 409 Iscritti al 31 gennaio 2010 n. 416

16 16 Praticanti REGISTRO PRATICANTI NUOVE ISCRIZIONI Cognome e Numero di Data Nome Iscrizione decorrenza Residenza VALENT ALESSIO /01/2010 DOMODOSSOLA Indice ISTAT AGGIORNAMENTO INDICE ISTAT (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ) Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2008 e 2009 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell anno precedente e di due anni precedenti risultano: ANNI e MESI INDICI (Base 1995 = 100) Su anno precedente INCREMENTI PERCENTUALI 75% su anno precedente Su biennio precedente 2008 Dicembre 134,5 2,0 1,500 4,8 Media 134, Gennaio 134,2 1,5 1,125 4,4 Febbraio 134,5 1,5 1,125 4,4 Marzo 134,5 1,0 0,750 4,3 Aprile 134,8 1,0 0,750 4,3 Maggio 135,1 0,7 0,525 4,2 Giugno 135,3 0,4 0,300 4,2 Luglio 135,3-0,1-0,075 3,9 Agosto 135,8 0,2 0,150 4,1 Settembre 135,4 0,1 0,075 3,8 Ottobre 135,5 0,1 0,075 3,6 Novembre 135,6 0,7 0,525 3,3 Dicembre 135,8 1,0 0,750 3,0 Media 135,2

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