GIURISPRUDENZA DISCIPLINARE DOPO DLGS Categoria termini procedimento

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1 GIURISPRUDENZA DISCIPLINARE DOPO DLGS Categoria termini procedimento TRIBUNALE DI COMO SEZ. LAVORO L UCPD NON PUO COMMINARE SANZIONE SENZA PREVENTIVA COMUNICAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SU EVENTUALI INFRAZIONI il giudice del lavoro di como ha annullato sanzione di 15 giorni comminata dal provveditore MERLETTI direttamente dopo ispezione tra l altro chiesta dallo stesso docente su gestione del preside istituto Tribunale di Cuneo - Sez. Lavoro - Sent. 07/03/2012 n. 43 NULLA SANZIONE UPD SE NON COMUNICATA DIPENDENTE E' nulla la sanzione disciplinare emessa dall'ufficio competente per i procedimenti disciplinari presso l'ufficio scolastico regionale, allorché la richiesta di azione disciplinare a tale ufficio rivolta dal preside incaricato non sia stata contestualmente comunicata anche al dipendente, in violazione del terzo comma dell'art. 55-bis del d.lgs. 165/ TRIBUNALE DI COSENZA 1098 ANNULLAMENTO MULTA PER PROCEDURA NON ADEGUATA OSSIA MANCATA CONVOCAZIONE A DIFESA Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 1098/2012 del 26/4/2012, annulla la sanzione disciplinare della multa di quattro ore di retribuzione irrogata illegittimamente dal dirigente scolastico della direzione didattica di C. alla sig.ra P. in servizio come assistente amministrativo, rappresentata e difesa in giudizio dall avv. Roberta Fortino del foro di Cosenza e condanna l Amministrazione alla restituzione della somma trattenuta con gli interessi legali Benevento annullamento sanzione perché contestazione oltre i termini Insegnante sospeso per 10 giorni con privazione retribuzione perché in uno scrutinio aveva dato la sufficienza ad un solo alunno. Il giudice ha annullato la sanzione: Il dirigente aveva avviato il procedimento disciplinare oltre i 20 giorni ossia intempestività dell azione disciplinare. Inoltre il giudice ha specificato che la sanzione risultava inoltre sproporzionata rispetto all eventuale infrazione E che la negligenza del docente non era stata provata Tribunale di Taranto Sentenza n annulla la sanzione disciplinare del rimprovero scritto irrogato dall ex dirigente scolastico Questi i fatti. La Prof.ssa M.G. si stava recando, unitamente ad un gruppo di alunni, nel laboratorio ECDL per svolgere attività di recupero/potenziamento grammatica. La necessità di dover utilizzare l aula laboratorio era stata previamente segnalata dalla stessa al responsabile dell organizzazione dei laboratori provvedendo, dunque, ad effettuare la dovuta prenotazione, in ossequio a quanto prescritto dal regolamento interno dell Istituto. Ciò nonostante, a fronte della legittima richiesta delle chiavi del laboratorio ECDL da parte della Prof.ssa M.G., questa si vedeva opporre, dapprima dal personale ATA, e poi dalla Dirigente, un rifiuto assolutamente immotivato. la Dirigente ordinava al personale ATA presente di consegnare le chiavi alla M.G., preavvisando, però, un cambio di regole nell uso delle aule di laboratorio. A fronte di tale asserzione la docente chiedeva alla Dirigente che le nuove regole fossero esplicitate per iscritto. la Dirigente preannunciava un provvedimento disciplinare a carico della prof.ssa M.G., sanzione che veniva effettivamente irrogata.

2 Il dirigente scolastico acquisita la notizia della condotta posta a fondamento dell addebito, ha proceduto sì alla contestazione di addebito omettendo di convocare la lavoratrice per il contraddittorio a sua difesa nel termine prescritto dagli artt. 55 e seg. del D. Lgs. N. 165/01 (entro venti giorni). Ma il Giudice del Lavoro è andato oltre, ritenendo la contestazione di addebiti per come formulata dalla Dirigente, generica e indeterminata essendo stata operata una mera qualificazione di asseriti comportamenti, senza però individuarli con precisione. Più in particolare nella contestazione di addebiti non sono puntualizzate, in concreto, quali specifiche affermazioni e/o condotte avessero potuto integrare l illecito disciplinare ascritto. Si asserisce che la M.G. sarebbe entrata con violenza in Presidenza ma non si specifica con quali atti concreti sarebbe stata posta in essere la condotta violenta; si rileva che la docente si sarebbe comportata in modo poco educato e scorretto nei gesti e nella tonalità di voce, ma non si effettua alcuna precisazione; si afferma che sarebbero state realizzate violazioni dei doveri connessi alla funzione docente, ma senza fornire alcuna concreta determinazione. Categoria tassatività della sanzione TRIBUNALE Lagonegro n.19 del ci deve sempre essere corrispondenza infrazione/sanzione prevista. Annullamento sanzione rimprovero scritto Le sanzioni applicabili sono solo quelle espressamente previse dalle norme per il profilo di appartenenza. Non si possono applicare sanzioni non specificatamente previste per il singolo profilo. (corrispondenza infrazione/sanzione) AVVERTIMENTO SCRITTO RICHIAMO AD ADEMPIERE AI PROPRI DOVERI ossia richiamare la diversa condotta e conforme condotta che avrebbe dovuto essere tenuta (DOCENTI) RIMPROVERO SCRITTO - efficacia dissuasiva nella descrizione e stigmatizzazione dei comportamenti censurati (ATA) Categoria difetto di competenza a irrogare sanzioni TRIBUNALE DI FERRARA IL DIRIGENTE SCOLASTICO NON PUO SOSPENDERE DAL SERVIZIO I dirigenti scolastici non possono sospendere i docenti. É quanto si evince da un'ordinanza collegiale emessa dal Tribunale di Ferrara con la quale i giudici di merito hanno affermato la prevalenza del contratto sul dlgs che invece secondo il ministero (circ ) avrebbe attributo ai dirigenti scolastici il potere di sospendere i docenti fino a 10 giorni. Secondo i giudici di merito del Tribunale di Ferrara, invece, fino a quando le disposizioni del decreto Brunetta non saranno espressamente recepite nel contratto di lavoro, continueranno ad essere in vigore le disposizioni contenute nel decreto legislativo 297/94 che non prevede possibilità per il DS di sospendere fino a 10 giorni Corte-di-Appello-di-LAquila-Sentenza-n rigetto appello avverso annullamento sanzione della multa perché infitta da DS prima del DLGS 150 come organo incompetente. Collaboratore scolastico riceve sanzione disciplinare della multa. Secondo la Corte il DS prima del dlgs non poteva infliggere tale multa perché incompetente nonostante fosse scritto in CCNL come organo competente. Anche prima del DLGS in sostanza l art 55 del dlgs prevedeva per l organo interno solo rimprovero verbale, censura e rimprovero scritto e non la multa. Pertanto la sanzione è annullata e l appello rigettato

3 sentenza n Tribunale Torino LA SOSPENSIONE DEL DOCENTE DA PARTE DEL DS È ILLEGITTIMA-COMM Dalla sentenza emerge che i dirigenti scolastici non hanno il potere di applicare provvedimenti sanzionatori atti a sospendere dal servizio i docenti. Il giudice del lavoro torinese ricorda che la sanzione della sospensione dal servizio fino a 10 giorni, come è disposta dalla legge 150/2009, non è invece prevista, dall ordinamento scolastico cioè dal testo unico in materia di istruzione, per i docenti. Infatti all art. 494 (Sospensione dall'insegnamento fino a un mese) della legge 297/94 è scritto che la sospensione dall'insegnamento consiste nel divieto di esercitare la funzione docente, con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto dall'articolo 497. La sospensione dall'insegnamento fino a un mese viene inflitta: per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio; per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità; per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza. La sentenza n emessa dal Tribunale di Torino, depositata il 3 giugno scorso evidenzia la contraddizione del decreto Brunetta per quanto riguarda l applicazione delle sanzioni di sospensione dal servizio dei docenti da parte dei dirigenti scolastici, sostenendo che il dirigente non può andare oltre la censura. Per cui se la sanzione disciplinare è tale da prevedere una sanzione che vada oltre la censura, secondo quanto asserito dal giudice del tribunale di Torino, il dirigente scolastico deve procedere secondo quanto previsto dall ordinamento scolastico e quindi deve trasmettere gli atti all'ufficio per i provvedimenti disciplinari territorialmente competente Corte d'appello di Torino sentenza n.1079 Il dirigente scolastico non può sospendere dal servizio i docenti contrariamente a quanto asserito da MIUR circ I dirigenti non hanno il potere di sospendere i docenti. La sanzione della sospensione dal servizio fino a 10 giorni, infatti, non è prevista per i docenti dall'ordinamento scolastico, che reca invece la sospensione dall'insegnamento fino ad un mese ma attraverso UCPD e siccome il dlgs , nel definire in generale la competenza dei dirigenti, prevede che essa non possa eccedere l'irrogazione di sospensioni «dal servizio fino a 10 giorni», quando si tratta di docenti, il dirigente non può andare oltre la censura. Pertanto, se l'infrazione è più grave di quelle sanzionabili fino alla censura, il dirigente scolastico non può fare altro che trasmettere gli atti all'ufficio per i provvedimenti disciplinari territorialmente competente. Il collegio ha ritenuto di non condividere l'interpretazione adottata dal ministero dell'istruzione con la circolare 88/2010. Secondo la quale, il dirigente scolastico e l'ufficio per i provvedimenti disciplinari avrebbero entrambi competenza ai fini dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari applicabili a seguito dell'accertamento di infrazioni connotate da gravità. Fermo restando, però, che la sanzione in concreto applicabile dal dirigente scolastico non può eccedere i 10 giorni. Secondo la corte il dlgs lascia impregiudicata la piena vigenza dell'art. 498 del testo unico. Che, per contro, non prevede la sanzione della sospensione fino a 10 giorni. Sanzione, questa, prevista nel contratto di lavoro solo nei confronti del personale Ata. Fatta salva l'ipotesi residuale della conciliazione prevista dal codice di procedura civile (si veda l'interpello 11/2012 del ministero del lavoro). I dirigenti non possono annullare le sanzioni in autotutela (si veda la nota prot. 189 del 1 febbraio 2011 emanata dall'ufficio IV.

4 Categoria prova dei fatti TRIBUNALE DI UDINE - RIGETTO RICORSO AVVERSO AVVERTIMENTO SCRITTO AL DOCENTE PERCHÉ SEGNALAZIONI STUDENTI COMPROVATE E NEGLIGENZA ACCERTATA il docente aveva avuto un avvertimento scritto dal dirigente e successivamente una sospensione dal servizio per 12 giorni dall UCPD. le sanzioni riguaravano gravi problemi nel lavro di tutti i giorni e nella chiara inefficacia didattica però dovuta a negligenza nella preparazione delle lezioni quindi trascuratezza e superficialità professionale, quindi negligenza nel servizio sanzionabile ai sensi dell art.494 del T.U Benevento annullamento sanzione perché contestazione oltre i termini Insegnante sospeso per 10 giorni con privazione retribuzione perché in uno scrutinio aveva dato la sufficienza ad un solo alunno. Il giudice ha annullato la sanzione: Il dirigente aveva avviato il procedimento disciplinare oltre i 20 giorni ossia intempestività dell azione disciplinare. Inoltre il giudice ha specificato che la sanzione risultava inoltre sproporzionata rispetto all eventuale infrazione E che la negligenza del docente non era stata provata Tribunale di Bologna 2736 multa malattia ferie non comunicata tempestivamente Collaboratore scolastico aveva chiesto ed ottenuto ferie dal 26 aprile al 30 aprile. Il 3 maggio era stato recapitato alla scuola certificato telematico del medico curante per malattia dal 26 aprile al 30 aprile. Tale circostanza (malattia durante le ferie superiore a 3 giorni) ai sensi del CCNL sospende le ferie art.13 ccnl. Ma le norme contrattuali prevedono che in tal caso il dipendente comunichi tempestivamente lo stato di malattia all amministrazione e l art.17 prevede la comunicazione entro l inizio dell orario di lavoro. Il certificato del medico per via telematica secondo le nuove norme sostituisce l invio o consegna del dipendente, ma non sostituisce gli obblighi di comunicazione. Pertanto la condotta del dipendente costituisce illecito disciplinare e la sanzione della multa di 4 ore è proporzionale ed adeguata. Quindi è rigettato ricorso Tribunale di Napoli Sentenza n annulla doppia sanzione disciplinare irrogata a docente di sostegno chiamata a sostituire in classe collaterale e condanna il MIUR a pagare anche 800 euro di spese di lite. Nel merito, la predetta docente di sostegno, in violazione delle norme vigenti e delle reiterate note ministeriali e dei vari uffici scolastici regionali d Italia, che vietano l utilizzo del docente di sostegno in supplenze brevi per sostituire i colleghi assenti in classi collaterali, era stata utilizzata in altra classe per sostituire una collega assente. Nello stesso orario nella classe di cui era titolare ed avrebbe dovuto essere in copresenza la docente, c è infortunio alunno. Il dirigente sanzionava la docente per omissione soccorso nella sua classe e procurato allarme. Il Giudice, nel ritenere fondata la domanda che è meritevole d accoglimento. Circa la condotta censurata con la sanzione in esame, consistente nel procurato allarme per inopportuna richiesta di intervento delle Forze di Pubblica Sicurezza, va considerato che nella

5 stessa giornata alla ricorrente furono mosse contestazioni assai gravi e cioè di essersi arbitrariamente allontanata dalla classe e di aver firmato contemporaneamente in due classi la sua presenza, condotte queste in sé che violano i doveri istituzionali del docente, contestazioni che poi sono state ritirate in sede di irrogazione della sanzione, non essendo state tali condotte effettivamente riscontrate nella loro verificazione Tribunale di Taranto Sentenza n annulla la sanzione disciplinare del rimprovero scritto irrogato dall ex dirigente scolastico Questi i fatti. La Prof.ssa M.G. si stava recando, unitamente ad un gruppo di alunni, nel laboratorio ECDL per svolgere attività di recupero/potenziamento grammatica. La necessità di dover utilizzare l aula laboratorio era stata previamente segnalata dalla stessa al responsabile dell organizzazione dei laboratori provvedendo, dunque, ad effettuare la dovuta prenotazione, in ossequio a quanto prescritto dal regolamento interno dell Istituto. Ciò nonostante, a fronte della legittima richiesta delle chiavi del laboratorio ECDL da parte della Prof.ssa M.G., questa si vedeva opporre, dapprima dal personale ATA, e poi dalla Dirigente, un rifiuto assolutamente immotivato. la Dirigente ordinava al personale ATA presente di consegnare le chiavi alla M.G., preavvisando, però, un cambio di regole nell uso delle aule di laboratorio. A fronte di tale asserzione la docente chiedeva alla Dirigente che le nuove regole fossero esplicitate per iscritto. la Dirigente preannunciava un provvedimento disciplinare a carico della prof.ssa M.G., sanzione che veniva effettivamente irrogata. Il dirigente scolastico acquisita la notizia della condotta posta a fondamento dell addebito, ha proceduto sì alla contestazione di addebito omettendo di convocare la lavoratrice per il contraddittorio a sua difesa nel termine prescritto dagli artt. 55 e seg. del D. Lgs. N. 165/01 (entro venti giorni). Ma il Giudice del Lavoro è andato oltre, ritenendo la contestazione di addebiti per come formulata dalla Dirigente, generica e indeterminata essendo stata operata una mera qualificazione di asseriti comportamenti, senza però individuarli con precisione. Più in particolare nella contestazione di addebiti non sono puntualizzate, in concreto, quali specifiche affermazioni e/o condotte avessero potuto integrare l illecito disciplinare ascritto. Si asserisce che la M.G. sarebbe entrata con violenza in Presidenza ma non si specifica con quali atti concreti sarebbe stata posta in essere la condotta violenta; si rileva che la docente si sarebbe comportata in modo poco educato e scorretto nei gesti e nella tonalità di voce, ma non si effettua alcuna precisazione; si afferma che sarebbero state realizzate violazioni dei doveri connessi alla funzione docente, ma senza fornire alcuna concreta determinazione SENTENZA tribunale Milano annullamento sanzione per mancanza prove È onere del datore di lavoro (art.7 legge 300 statuto lavoratori) provare in giudizio la sussistenza degli addebiti contestati, la loro rilevanza disciplinare e la loro proporzionalità con la sanzione irrogata. Le dichiarazioni degli alunni minori (età 4 anni) non assume valore processuale sia perché prive di specifici riferimenti spazio temporali sia perché contraddittorie ed inoltre sconfessate dalle dichiarazioni di altri colleghi. Inoltre la docente era solita fare le lezioni a porte aperte e ciò rende inverosimile la ripetuta commissione di condotte penalmente rilevanti. Pertanto la sanzione appare ingiustificata ed illegittima Categoria proporzionalità della sanzione Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n procedimento disciplinare P.A. discrezionalità gravità illeciti Per la consolidata giurisprudenza, nel procedimento disciplinare nei confronti dei pubblici dipendenti la valutazione finale della Amministrazione sulla gravità degli illeciti commessi e sulla

6 conseguente sanzione da irrogare costituisce espressione di un ampia discrezionalità, sindacabile dal giudice amministrativo per i vari profili di eccesso di potere, quando vi sia stato un travisamento dei fatti ovvero la relativa motivazione risulti sprovvista di logicità e di coerenza (cfr Cons Stato, Sez VI, 10 maggio 1996, n. 670; Sez. V, 1 dicembre 1993, n. 1226; Sez. IV, 16 gennaio 1990, n. 21; 4 giugno 2010, n. 5877). Del pari la più recente giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. Sez. IV, 16 ottobre 2009, n. 6353; idem 21 agosto 2009, n. 5001; 7 gennaio 2011, n. 25) ha rilevato che sussiste il vizio di eccesso di potere anche quando il provvedimento disciplinare appare ictu oculi sproporzionato, nella sua severità, rispetto ai fatti accertati pur se abbiano dato luogo ad una condanna in sede penale, anche in applicazione dell art. 444 c.p.p Benevento annullamento sanzione perché contestazione oltre i termini Insegnante sospeso per 10 giorni con privazione retribuzione perché in uno scrutinio aveva dato la sufficienza ad un solo alunno. Il giudice ha annullato la sanzione: Il dirigente aveva avviato il procedimento disciplinare oltre i 20 giorni ossia intempestività dell azione disciplinare. Inoltre il giudice ha specificato che la sanzione risultava inoltre sproporzionata rispetto all eventuale infrazione E che la negligenza del docente non era stata provata Tribunale di Firenze Sentenza n La sanzione disciplinare deve essere proporzionata Lo ha ribadito il Tribunale di Firenze con la sentenza n. 468 del 2015 che ha annullato la sanzione irrogata ad un DSGA di un istituzione scolastica della provincia di Firenze. Il dipendente, infatti, assente per malattia, si era dovuto assentare dal proprio domicilio per recarsi dal medico per farsi fare la prescrizione per l assunzione di un farmaco necessario per la cura del proprio stato morboso. Senonchè la visita dal medico si era protratta ed il lavoratore aveva fatto ritorno al proprio domicilio un quarto d ora c.a. più tardi dell inizio dell orario coincidente la fascia di reperibilità, risultando, quindi, assente a detta visita, del tutto involontariamente. Il medico fiscale, infatti, era sopraggiunto al domicilio del lavoratore proprio in detto periodo ed allorché questi aveva fatto ritorno, questi lo aveva incontrato davanti al portone, ma ormai il verbale era stato eseguito e non era più correggibile il fatto che il lavoratore fosse stato assente. A seguito di tale increscioso episodio il lavoratore, l indomani, si era sottoposto a visita presso la ASL competente, ma ciò nonostante e soprattutto nonostante i chiarimenti dedotti, il Dirigente Scolastico della scuola ove il medesimo prestava servizio, ha avviato un procedimento disciplinare, al termine del quale, ritenendo di non dover ritenere sufficienti le giustificazioni prodotte dal dipendente, ha proceduto ad irrogare la sanzione della multa di 4 ore al medesimo. La sanzione è stata impugnata dal lavoratore sotto vari profili, ma principalmente sotto il profilo della sproporzionalità tra la sanzione irrogata ed il comportamento che si assume essere stato disciplinarmente rilevante. Il lavoratore, infatti, non ha mai smentito l accadimento della circostanza fattuale, ma si è prontamente scusato spiegando, anche per le vie brevi, come l assenza fosse dovuta a cause a lui non imputabili; ditalchè la sanzione risultava assolutamente sproporzionata all evento. Il Tribunale ha quindi riconosciuta la sproporzionalità della sanzione irrogata ed ha disposto l annullamento della stessa, condannando l Amministrazione al pagamento delle spese di lite.

7 Categoria privacy e diritto accesso agli atti GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Provvedimento 11 ottobre 2012 n. 280 disciplinari solo a protocollo riservato. Il sistema di gestione dei documenti che utilizza il datore di lavoro non deve permettere agli altri dipendenti di conoscere di dati personali di altri dipendenti, in particolare relativi ai procedimenti disciplinari Consiglio di Stato Sentenza n disciplinare diritto accesso a tutti gli atti Procedimento disciplinare: l interessato ha diritto a conoscere integralmente tutti i documenti utilizzati dall amministrazione, compresi gli esposti e le denunce che hanno determinato l attivazione del potere. Diritto alla riservatezza non può riconoscersi un estensione tale da includere il diritto all anonimato di colui che rende una dichiarazione a carico di terzi, tanto più che l ordinamento non attribuisce valore giuridico positivo all anonimato. Non può pertanto seriamente dubitarsi che la conoscenza integrale dell esposto rappresenti uno strumento indispensabile per la tutela degli interessi giuridici dell appellato, essendo intuitivo che solo in questo modo egli potrebbe proporre eventualmente denuncia per calunnia a tutela della propria onorabilità. Categoria sospensione cautelare TRIBUNALE DI FERRARA SEZ. LAVORO ORD.COLLEGIALE IN SEDE DI RECLAMO 27/08/2010 SOSPENSIONE CAUTELARE SECONDO ART.506 d. lgs. N. 297/1994 e in vigore e spetta al MIUR Il potere di sospensione cautelare di un docente è disciplinato dall art. 506 d. lgs. N. 297/1994, sebbene tale articolo risulti essere stato abrogato dal d. lgs. N. 150/2009. L ultrattività della norma dell art. 506 d. lgs. 297/1994 (il quale a sua volta richiama gli artt. 91 e 92 del d.p.r. n. 3/1957, Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) è determinata: 1. dalla norma contrattuale contenuta nella Premessa al CCNL comparto scuola 2007 secondo la quale Le disposizioni legislative, anche se eventualmente abrogate, sono da considerarsi ancora in vigore ai fini contrattuali qualora esplicitamente richiamate nel testo che segue, come previsto dall art. 69 d. lgs. N. 165/2001 ; 2. dall art. 91 dal CCNL comparto scuola 2007 il quale, prevedendo al comma I che Per il personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado, continuano ad applicarsi le norme di cui al Titolo I, Capo IV della Parte III del D.L.vo n. 297 del 1994 richiama espressamente l art. 506, inserito appunto nel titolo I, capo IV della parte III del d. lgs. 297/1994. Ai sensi dell art. 92 d.p.r. n. 3/1957 il provvedimento di sospensione cautelare facoltativa deve essere adottato dal Ministro e non (come è avvenuto nel caso di specie) dall Ufficio Scolastico Regionale TRIBUNALE DI FERRARA - SEZ. LAVORO DATO IL VUOTO NORMATIVO PER ABROGAZIONE ART.506 T.U. LA SOSPENSIONE CAUTELARE A SCUOLA E DISIPLINATA DA ART.97 CCNL PUR CONCERNENTE IL SOLO PERSONALE ATA PERÒ solo a seguito dell'esercizio dell'azione penale Il potere di disporre la sospensione cautelare di un docente è disciplinato dall'art. 97 CCNL comparto scuola 2007 il quale, pur concernendo il personale ATA, deve essere applicato in via

8 analogica anche al personale docente per colmare il vuoto normativo determinato dall'abrogazione dell'art. 506 d.lgs. n. 297/1994 ad opera del d. lgs. n. 150/2009. Ai sensi dell'art. 97 CCNL comparto scuola 2007 può legittimamente disporsi la sospensione cautelare dal servizio di un docente solo a seguito dell'esercizio dell'azione penale (rinvio a giudizio) non essendo sufficiente il mero avvio di un procedimento penale. (Sull'ordinanza in esame pende il giudizio di reclamo. Sullo stesso tema della sospensione cautelare dal servizio del docente si veda Tribunale di Ferrara, ord. coll. 27/08/2010 il quale rileva l'inapplicabilità in via analogica al caso di un docente di una disposizione contrattuale, quale l'art. 97 CCNL comparto scuola 2007, espressamente limitata al solo personale ATA. In senso critico rispetto alla presente pronuncia si rileva che il potere di disporre la sospensione cautelare è espressione del generale potere direttivo dell'amministrazione datore di lavoro, direttamente promanante dall'art c.c., ed è disciplinato dall'art. 55 ter d. lgs. n. 165/2001.) Tribunale di Ferrara Ordinanza La sospensione cautelare di un docente può avvenire solo dopo il rinvio a giudizio Ordinanza emessa dal Tribunale di Ferrara, in composizione collegiale, sull adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti di un insegnante in assenza di procedimento penale. Il fatto riguardava un docente ingiustamente accusato dagli alunni di avere assunto un contegno non conforme ai doveri della funzione. Ma poi si è scoperto semplicemente che i ragazzi avevano preso fischi per fiaschi e i giudici hanno fatto giustizia. Il collegio ha spiegato che la sospensione cautelare di un docente può avvenire solo dopo il rinvio a giudizio. Perché così dispone il decreto Brunetta e le interpretazioni ministeriali non possono far rivivere norme che non esistono più. A differenza di quanto può accadere per dirigenti e personale ATA Tribunale di Ferrara Ordinanza La sospensione cautelare di un dirigente può avvenire anche semplicemente per avvio procedimento penale e non solo dopo il rinvio a giudizio Ordinanza emessa dal Tribunale di Ferrara, in composizione collegiale, sull adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti di un dirigente scolastico in assenza di procedimento penale. La sospensione cautelare non è provvedimento disciplinare ma solo provvedimento a carattere provvisorio nell attesa dell accertamento dei fatti in sede penale. Norma rinvenibile nell art.18 comma 2 del CCNL Tribunale di Modena sospensione cautelare docente confermata In attesa di sentenza penale senza restrizione libertà, per i docenti la sospensione cautelare è facoltativa e non obbligatoria. In ogni caso se viene disposta occorre che vi sia motivazione della concreta gravità dei fatti ed eventualmente del possibile pregiudizio e turbamento degli allievi. Categoria altre Cassazione Lavoro, Sentenza n. 548/2011 Lecite le sanzioni disciplinari per l astensione collettiva dalla sostituzione dei colleghi assenti Con riferimento al caso in cui un accordo collettivo contenga una disposizione che obblighi il dipendente a sostituire, oltre la sua prestazione contrattuale già determinata, in quota parte

9 oraria, un collega assente, remunerandolo con una quota di retribuzione inferiore alla maggiorazione per lavoro straordinario, la relativa astensione collettiva da tale prestazione non attiene al legittimo esercizio del diritto di sciopero, ma costituisce inadempimento parziale degli obblighi contrattuali, sicché non sono di per sé illegittime le sanzioni disciplinari irrogate dal datore ai dipendenti che hanno rifiutato la prestazione aggiuntiva loro richiesta e il comportamento datoriale non è antisindacale Cassazione Lavoro, Sentenza n /2011 DIFFAMAZIONE ESCLUSA SE LA CRITICA è SINDACALE Professore di matematica RSU aveva etichettato il preside come imbroglione e ladro. Denunciato per diffamazione docente condannato in primo e secondo grado. Ma in cassazione la condanna è annullata per prescizione reati ma nelle motivazioni esplicita che in contesto di polemica politica e sindacale può costituire legittimo esercizio di critica. La critica è consentita ance se aspra, esagerata o aggressiva, purchè abbia finalità politica o sindacale e non sia rivolta ad attaccare esclusivamente la persona Cassazione Lavoro, Sentenza n /2011 PROF CHE HA OMESSO DI DICHIARARE ALTRA ATTIVITA LAVORATIVA è INCOMPATIBILE E SOGGETTO A PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI MA NON A TRUFFA solo chi incomincia la lite con il collega è responsabile disciplinarmente Archiviato procedimento disciplinare docente. Si era vista riservare un trattamento scorretto da parte della sua collega di lavoro. Una insegnante della scuola materna nella BAT aveva subito l'affronto durante il servizio. La cosa andava avanti già da svariato tempo tanto che la stessa era dovuta ricorrere in più occasioni alle cure dei sanitari, a causa del clima ostile e poco sereno a cui la collega la aveva sottoposta. La insegnante si era vista recapitare una contestazione disciplinare con cui era accusata unitamente alla collega di aver litigato innanzi ai bambini con la sua collega di modulo. Ma "la provocazione con conseguente lite era stata iniziata dalla collega di lavoro." Al comportamento tenuto dalla stessa collega non confrome ai principi di correttezza dei rapporti deontologici e professionali ed oltremodo risultano lesivi dell'immagine della P.A. La causa di non punibilità della reazione legittima agli atti arbitrari del pubblico ufficiale è contemplata e disciplinata dall'art. 4 del D.Lgt. n. 288 del 4 settembre 1944 che prevede la non punibilità di chi che abbia commesso uno dei delitti di cui agli articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 del codice penale quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni. Siamo in presenza, quindi, di una vera e propria causa di giustificazione, la quale, per la sua struttura, deve essere ricompresa nel novero della cause di non punibilità e, per tale ragione, va assimilata alla scriminante della legittima difesa di cui all'art. 52 c.p., pur dovendosi riconoscere che essa afferisce ad una limitata, quanto specifica serie di reati, che il legislatore circoscrive ed individua in modo preciso. Sulla base di tali principi il Dirigente scolastico ha dovuto procedere all'archiviazione del procedimento disciplinare nei confronti della nostra assistita decreto_ex_art28_sl_ DISCIPLINARI RSU disciplinare e sanzione ad rsu illegittima Quanto precede depone per il ritenere la fondatezza della domanda con declaratoria di illegittimità ed antisindacalità della condotta posta in essere dal dirigente scolastico dell' I.I.S.S , e conseguente annullamento della sanzione disciplinare irrogata dal prof. Turturro con nota prot. ris. n. 26/2013 del

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