I provvedimenti patrimoniali provvisori tra giudizio di delibazione e di divorzio. A proposito di una recente sentenza della Cassazione ABSTRACT

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "I provvedimenti patrimoniali provvisori tra giudizio di delibazione e di divorzio. A proposito di una recente sentenza della Cassazione ABSTRACT"

Transcript

1 I provvedimenti patrimoniali provvisori tra giudizio di delibazione e di divorzio. A proposito di una recente sentenza della Cassazione Alessandro Bucci 1* ABSTRACT With the separation of the couple, the italian judge can have provisional patrimonial measurements, which can come less with the exequatur makes Italian Court of Appeal of the sentence of nullity of the canonical marriage which intervenes before the res iudicata of the sentence of suspension to the civil effects of the marriage. It should in any event be considered that the civil sentence of the divorce must be retained partial because the Italian judge comes to a conclusion on the patrimonial eld and the an and the quantum of the con dence of wire only after long discussions in the legal rooms. Keywords: deliberation, canonical sentence, matrimonial nullity, civil divorce, jurisprudence A seguito della rottura del rapporto matrimoniale, i coniugi sposati con celebrazione concordataria hanno in Italia una duplice via per poter acquistare uno status giuridico libero dal vincolo nuziale: la cessazione agli effetti civili del matrimonio, anche noto come divorzio, e la sentenza di nullità del matrimonio canonico trascritta, con apposito iter detto delibazione, nei 1* Prof. Alessandro Bucci pred Drept canonic, civil i roman la Institutul Ponti cal Oriental din Roma; Dreptul Ecleziastic, canonic i Istoria Dreptului Canonic la Facultatea de Drept a Universita ii din Cassino (Italia).

2 252 Alessandro Bucci registri dello stato civile. I coniugi potrebbero evitare, quindi, la fase della separazione (quale primo atto necessario per poter avere successivamente il divorzio) per adire in modo diretto il giudice ecclesiastico chiedendo la dichiarazione di nullità del matrimonio. In effetti, la sentenza del tribunale ecclesiastico, come ogni sentenza di uno Stato estero, munita di tutti i requisiti richiesti dall ordinamento italiano, risulta idonea ad essere trascritta e produrre effetti di una sentenza italiana di nullità. Nella realtà accade il contrario nel senso che i coniugi intendono prima regolare i rapporti patrimoniali (beni mobili, immobili, casa coniugale) e familiari ( gli nati in costanza di matrimonio, af damento e visite del genitore non af datario) con la separazione civile e solo in un secondo momento, adire il tribunale ecclesiastico. L istituto della delibazione della sentenza canonica di nullità matrimoniale ebbe inizio con l Accordo del 1984 tra Santa Sede e Stato Italiano rati cato con l. 121 del 1985 e in seguito integrato dalla legislazione attinente al diritto internazionale privato dieci anni più tardi. Il rapporto tra lo Stato italiano e la Santa Sede è quello che attiene due Stati esteri, precisando tuttavia che nel rapporto tra questi due Stati c è una reciprocità univoca, nel senso che lo Stato italiano riconosce le sentenze di nullità del matrimonio trascritto ma la Chiesa non riconosce le sentenze di nullità di tale negozio che fossero pronunciate dal giudice statuale 2. 2 Cfr. F. SANTOSUOSSO, Il matrimonio, Utet, Torino, 1987, p. 95, per il quale risultando gli elementi essenziali per l esistenza del matrimonio, questo si presume valido no a prova contraria. In ogni caso è indispensabile passare attraverso un azione ed una pronuncia per arrivare alla nullità del matrimonio; e ciò non tanto perché le modi che dello stato civile vanno operate sotto il controllo giudiziario, quanto per le ripercussioni sociali determinate da detta nullità. Cfr. S. BORDONALI, La trascrizione del matrimonio canonico, in AA.VV., Concordato e legge matrimoniale, a cura di S. BORDONALI e A. PALAZZO, Jovene, Napoli, 1990, p. 68, nonché S. BORDONALI, Giurisdizione civile e sacramento, in AA.VV., Giurisdizione canonica e giurisdizione civile, cooperazione e concorso in materia matrimoniale, a cura di S. BERLINGÒ e V. SCALISI, Giuffrè, Milano, 1994, p. 167 e ss; L. DE LUCA, Il riconoscimento del matrimonio canonico,

3 I provvedimenti patrimoniali provvisori Occorre fare un passo indietro, e precisamente al Concilio di Trento del XVI secolo, per comprendere il principio tutto canonistico secondo il quale, data la natura sacramentale del matrimonio tra battezzati, la nullità del vincolo è pronunciabile unicamente dal giudice ecclesiastico. I patti lateranensi nel 1929 avevano accolto questo principio, riconoscendo come riservate alla competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici le cause concernenti la nullità del matrimonio canonico. Con gli accordi di villa madama nel 1984 si attuò de nitivamente il superamento del principio di esclusiva giurisdizione ecclesiastica sui matrimoni canonici trascritti nell uf cio lo stato civile. Peraltro negli anni 70 era già avvenuta la rivoluzione della legge sul divorzio e della riforma del diritto di famiglia e dunque, anche alla luce di queste innovazioni legislative, andavano rivisti i rapporti da Stato e Chiesa in materia matrimoniale regolati da norme che ormai risalivano a 50 anni prima 3. in AA.VV., Il nuovo Accordo tra Italia e Santa Sede, Milano, 1988, pp. 270 e ss.; L. DE LUCA, La trascrizione del matrimonio canonico: disciplina sostanziale, in AA.VV., La disciplina del matrimonio concordatario dopo gli Accordi di Villa Madama, Milano, 1988, pp. 270 e ss.; L. DE LUCA, Libertà e autorità di fronte al problema degli effetti civili del matrimonio canonico, in AA.VV., Concordato e legge matrimoniale, cit., p. 81, F. FI- NOCCHIARO, Consenso e vizi del consenso nel matrimonio concordatario, ibidem, p. 23. Sul dibattito in dottrina dell oggetto del giudizio civile di nullità, cfr., in particolare, L. DE LUCA, Giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale: esclusiva o concorrente?, in Dir. Eccl., 1, 1985, pp. 312 e ss.; L. DE LUCA, Ancora in tema di giurisdizione dello Stato e giurisdizione della Chiesa in materia matrimoniale, in Il dir. fam. e delle persone, 1989, pp. 3 e ss.; L. DE LUCA, Giudizio civile di nullità matrimoniale e diritto applicabile, in Riv. dir. civ., I, 1993, p. 721 e ss.; C. PUNZI, Il riparto di giurisdizione in materia matrimoniale, in Riv. dir. civ., I, 1993, pp. 563 e ss.; F. FINOCCHIARO, Il concorso di giurisdizioni sul matrimonio c.d. concordatario, in Giust. Civ., I, 1993, pp. 877 e ss.; P. RESCIGNO, Intervento conclusivo, in AA.VV., Concordato e legge matrimoniale, cit., pp. 109 e ss.; P. RESCIGNO, L incapacità naturale e la trascirizone del matrimonio religioso, in Raccolta di scritti in onore di R. Nicolò, Giuffrè, Milano, 1982, pp. 166 e ss. 3 in proposito occorre ricordare come erano giusti cabili le tesi restrittive in rapporto a quello che era allora il principio di ordine pubblico internazionale che si desumeva dall istituto del matrimonio prima della

4 254 Alessandro Bucci In base al concordato del 1929, sino al 1973 era seguita la tesi che l esecuzione delle sentenze ecclesiastiche 4 era un procedimento uf cioso, oltre che camerale, in cui era necessario assicurare il contraddittorio delle parti e rispetto al quale la Corte d Appello avrebbe dovuto solo accertare che la pronuncia ecclesiastica riguardasse un matrimonio concordatario e fosse accompagnata dal decreto della Segnatura Apostolica previsto dall articolo 34, VI comma dello stesso Concordato 5. Questo iter ed i poteri della Corte d appello sono mutati tra il 1973 e il La Cassazione, con la sentenza 913 del 1973, fosse indispensabile garantire contraddittorio delle parti, in ossequio all articolo 24 della Costituzione 6. La Corte costituzionale con la sentenza 18 del 1982 aggiungendo una nuova norma alle vecchie di origine concordataria, ha conferito alla Corte di appello il potere di controllare se, nel corso del processo ecclesiastico, riforma degli anni 70, per cui cfr. F. FINOCCHIARO, Uguaglianza giuridica il fattore religioso, Milano, 1958, pp. 285 e ss.; F. FINOCCHIARO, Del matrimonio, in Commentario del codice civile, a cura di SCIALOJA BRANCA, Bologna-Roma, 1971, pp. 690 e ss. Queste tesi sono state successivamente accolte da una parte della dottrina: S. LARICCIA, Qualcosa di nuovo, anzi d antico, nella giurisprudenza costituzionale sul matrimonio concordatario, in Foro it., 1982, I, pp. 934 e ss.; F. FINOCCHIARO, Esecutorietà delle sentenze ecclesiastiche in materia matrimoniale e ordine pubblico italiano, in Foro it., 1983, I, pp e ss.; P. COLELLA, Orientamenti della Cassazione in tema di rilevanza della giurisdizione ecclesiastica matrimoniale dopo le sentenze nn 16 e 18 della Corte Costituzionale, in Giur. It., 1983, I, pp. 229 e ss. Per altro è anche da ricordare un altra parte della dottrina che critica le tesi restrittive seguite dai giudici di merito: L. DE LUCA, La tutela giurisdizionale è nella giurisprudenza successiva alla sentenza numero 18 del 1982 della Corte costituzionale, in Riv. dir. civ., 1983, I, pp. 180 e ss. 4 Cfr. art. 34, IV comma e ss. della legge del 27 maggio 1929 n 810, Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma, tra la Santa Sede e lo Stato Italiano, l 11 febbraio Cfr. V. DEL GIUDICE, Manuale di Diritto Ecclesiastico, Milano, 1970, pp. 314 e ss. 6 Cfr. Cass. 3 aprile 1973 n 913, in Foro it., 1973, I, p. 1007, con nota di V. ANDRIOLI.

5 I provvedimenti patrimoniali provvisori alle parti sia stato garantito il diritto di difesa, nonché la conformità della sentenza ecclesiastica all ordine pubblico italiano 7. Nonostante che, con queste innovazioni, sia venuto meno il riconoscimento automatico delle sentenze ecclesiastiche la parte dell ordinamento dello Stato, la giurisprudenza ha continuato a ritenere che nei procedimenti in questione l iniziativa spetti all uf cio 8. Tale tesi, che già allora faceva scaturire qualche dubbio, non è oggi più sostenibile soprattutto in base alle nuove norme contenute nella legge di riforma del diritto internazionale privato del 31 maggio 1995, numero Così Corte Cost., 2 febbraio 1982 n 18 in Giust. Civ., 1982, I, p. 874 con nota di C. CARDIA, Una ride nizione del matrimonio concordatario, pp e ss.; Inoltre in Giur. It., 1982, I, 1, p. 965, con nota di F. FINOC- CHIARO, I Patti Lateranensi ed i principi supremi dell ordinamento costituzionale. 8 Cfr. le sentenze della Cassazione del 14 luglio 1983 n 4836 e 12 novembre 1983 n 6739, in Giust. Civ., 1984, I, pp. 773 e ss., con nota di F. FINOCCHIARO, L iniziativa d uf cio del procedimento per l esecuzione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, in Giust. Civ., 1984, I, pp. 777 e ss. 9 le disposizioni di questa nuova legge dovranno essere tenute presenti nei punti in cui l Accordo rimanda la legislazione italiana per la dichiarazione di ef cacia delle sentenze straniere: questa legislazione non è più costituita dagli articoli c.p.c., ma dagli articoli della nuova legge del 1995, che ha integralmente sostituito la precedente normativa. In effetti, gli articoli non sono in grado di sospendere, modi care, derogare o o abrogare l art. 8.2 dell Accordo del 1984, sia in quanto questo, derivando da una convenzione internazionale, è fatto salvo dall articolo 2 della stessa legge n 218, sia in quanto la legge ordinaria con la legge 218 non può incidere sulla legge 121 del 1985 che rati ca l Accordo dell 84, che è garantita a livello costituzionale. Cfr. F. FINOC- CHIARO, Diritto ecclesiastico, Bologna, 2003, pp. 474 e ss. Anche i richiami espliciti agli articoli 796 e 797 c.p.c. contenuti nel Protocollo addizionale dell Accordo, non potranno che essere intese come richiamo articoli 64 e 67 della nuova legge. I requisiti richiesti seppure in larga parte analoghi a quelli previsti dall abrogato articolo 797 c.p.c., non hanno più la natura di condizione dell azione, che si teneva possedessero nella vigenza del procedimento di delibazione obbligatorio, ma devono ora intendersi come condizione di fondatezza dell azione ed eventualmente dovrà esperirsi a norma dell articolo 67 della legge citata, in funzione di controllo successivo

6 256 Alessandro Bucci e pertanto di accertamento. Cfr. A. SAGGIO, Ef cacia di sentenze ed atti stranieri (articoli 64-71), in Corr. Giur., 1995, pp e ss.; S. BARATTI, Commento agli artt , in Riv. dir. int. priv. proc., 1995, pp e ss.; T. BALLARINO, Diritto internazionale privato, Padova, 1997, pp. 175 ss.; C. CONSOLO, Il procedimento di exequatur dei giudicati stranieri tra vaghezza, irresoluti e circolari di tamponamento, in Fam. dir., 1997, pp. 175 e ss. In altri termini, la dottrina sottolinea che il giudizio di delibazione non ha più per oggetto l idoneità del provvedimento straniero a produrre effetti nell ordinamento giuridico italiano, bensì il possesso, da parte del medesimo provvedimento, di determinati requisiti prescritti nella nostra legge nazionale. Pertanto, l azione di delibazione sarebbe di mero accertamento, perché il provvedimento straniero godrebbe già di una propria ef cacia, che preesiste alla sentenza italiana nel nostro ordinamento giuridico. Il fatto che la sentenza non è contraria all ordine pubblico, comunque, rimane un presupposto fondamentale perché una sentenza pronunciata all estero possa essere riconosciuta agli effetti civili nell ordinamento giuridico italiano. Questo limite è stato, infatti, conservato dalla legge di riforma del diritto nazionale privato con un opportuna precisazione: e cioè che non sia contraria all ordine pubblico e la non contrarietà deve essere valutata in relazione agli effetti che sono prodotti dalla sentenza (art. 64, lett. g, l. 218/1995), e non più alle disposizioni in essa contenute, come invece era previsto dall abrogato l articolo 797, n 7 c.p.c. L ordine pubblico continua in ogni caso a rappresentare un limite eccezionale, che può costituire un ostacolo al riconoscimento degli effetti civili solo quando la sentenza straniera sia produttiva di effetti che in realtà rivelano una contrarietà molto accentuata rispetto a quelle che sono le regole fondamentali del diritto italiano. La non in uenza della legge 218/1995 sulla normativa predisposta con l Accordo del 1984 in tema d ef cacia civile dei provvedimenti ecclesiastici di nullità matrimoniali, è sostenuta dalla maggioranza della dottrina che si è espressa in proposito con molte argomentazioni, ma non mancano opinioni contrarie. Occorre in primo luogo ribadire che il nuovo Accordo con la Chiesa cattolica pur assumendo quale modello di riferimento il sistema giuridico di riconoscimento delle sentenze straniere, non ha in modo integrale assimilato ad esso quello riguardante le sentenze ecclesiastiche. In effetti, ha dettato per il riconoscimento degli effetti civili a queste ultime una speci ca e autonoma regolamentazione che non si limita a richiamare la disciplina vigente delle sentenze straniere. In conseguenza di ciò, la normativa introdotta dalla riforma del diritto internazionale privato italiano non sembra che si possa applicare al riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche le quali, pur provenendo da organi appartenenti a un ordinamento sovrano indipendente, e quindi esterno

7 I provvedimenti patrimoniali provvisori rispetto con l italiano, non possono essere comprese tra sentenze straniere. In proposito, la dottrina osserva che la sentenza ecclesiastica non è una sentenza straniera, ma una sentenza estranea, pronunciata non già da un giudice straniero, ma da un giudice di un altro ordinamento che opera sul territorio italiano. Anche la giurisprudenza si è più volte pronunciata per l impossibilità dell equiparazione delle sentenze ecclesiastiche con le straniere, in conseguenza dell impossibilità di concepire i rapporti fra la giurisdizione dello stato della giurisdizione chiesastica negli stessi termini in cui se ne parla nei rapporti tra Stati, a causa della speci cità dell ordinamento della Chiesa. Mancando una sentenza straniera, prima condizione di applicazione del procedimento previsto dalla legge 218/1995, difetterebbe ab origine il presupposto di applicazione della relativa disciplina. Cfr. così F. FINOCCHIARO, Relazione conclusiva, in Matrimonio concordatario tutela giurisdizionale, a cura di F. CIPRI- ANI, Napoli, 1992, p. 257; Cass. 2 marzo 1995, n 3314, in Fam. dir., 1995, pp. 334 e ss.; Core Cost., 1 dicembre 1993, n 421, in Giust. Civ., 1994, I, p. 601 con nota di F. FINOCCHIARO, Il concorso di giurisdizione sul matrimonio cosiddetto concordatario secondo la corte costituzionale; ed in Foro it., 1994, I, p. 14 con nota di F. CIPRIANI, Alla ricerca della riserva perduta. Inoltre E. SARTI, Le ragioni di inapplicabilità della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato alle sentenze canonica di nullità matrimoniali, in Dir. eccl., 1998, II, p Altro argomento a sostegno della tesi della non applicabilità alle sentenze ecclesiastiche della normativa prevista dalla legge 218/1995 per le pronunce straniere, è offerto dallo stesso articolo 2 della legge richiamata, che prevede che le sue disposizioni non pregiudicano l applicazione delle convenzioni internazionali in vigore in Italia. I Concordati e gli Accordi tra lo Stato e la Santa Sede sono ascrivibili al novero degli accordi di diritto internazionale, sia per quanto riguarda la quali ca delle parti contraenti (la Santa Sede e lo Stato italiano sono dotati entrambi di soggettività giuridica internazionale), sia per ciò che concerne le procedure seguite della stipulazione, la rati ca, e l interpretazione degli stessi. Sembra allora che si possa concludere condividendo la decisione della sentenza in commento, che l applicazione delle norme contenute nell Accordo tra Stato e Chiese del 1984 che espressamente prevedono la necessità della delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità del vincolo matrimoniale, perché disposizioni di natura convenzionale, rimane impregiudicata anche dopo la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. Cfr. M. FOLLIERO, Le sentenze ecclesiastiche matrimoniali tra il riconoscimento automatico e procedimenti speciali, 2, in Dir. eccl., 1999, I, p.717. D altro canto, anche a prescindere da quanto previsto al richiamato articolo 2, non si potrà trascurare che la stessa legge di esecuzione dell Accordo di

8 258 Alessandro Bucci Ancora una volta si è pronunciata sulla delicata questione dei rapporti tra giurisdizione ecclesiastica e giurisdizione statale, nella quale s inserisce anche il delicato rapporto tra il giudizio di nullità del matrimonio concordatario e quello avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del medesimo, la Suprema Corte 10. Giova ricordare che non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità, tale che il giudizio sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio debba essere necessariamente sospeso a causa della pendenza del giudizio di nullità del matrimonio canonico ed in attesa della sua de nizione, dal momento che trattasi di procedimenti autonomi, non solo sfocianti in decisioni di differente natura (e con peculiare e speci co rilievo in ordinamenti diversi, tanto che la decisione ecclesiastica solo a seguito di un eventuale giudizio di delibazione, e non automaticamente, può produrre effetti nell ordinamento italiano), ma anche aventi nalità e presupposti differenti (cfr. Cass. 19 settembre 2001, n ; Cass. 25 maggio 2005, n ) della Villa Madama, dato che detta una disciplina particolare per il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche, si pone in rapporto di specialità rispetto alla normativa generale rappresentato dalla legge di riforma del diritto internazionale privato italiano e deve quindi ritenersi prevalente su questa, anche se posteriore, argomentando al contrario dal principio lex posterior derogat legi priori generali. Anche per tale ragione quindi le norme di derivazione pattizia si devono considerare prevalenti su quelle di cui alla legge 218/1995 e quindi il procedimento di delibazione delle sentenze ecclesiastiche non può ritenersi eludibile. Certo è che ammettere l automatismo del riconoscimento degli effetti civili del sentenze ecclesiastiche nullità matrimoniale, un tempo vigente abolito a seguito di una vicenda decennale, sarebbe a signi care tradire non solo la lettera, ma lo spirito stesso dell Accordo del 1984 e la chiara volontà espressa in quella sede dalle parti contraenti. Cfr. M. CANONICO, Applicabilità della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato alle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, in Dir. fam., 1996, I, pp. 320 e ss.; G. BALENA, Delibazione di sentenza ecclesiastiche nullità e processo di divorzio, in Corr. Giur., 1997, pp e ss. 10 Corte di Cassazione. Sezione Prima Civile. Sentenza 23 gennaio 2009, n A seguito dell Accordo del 1984 tra Santa Sede e Stato Italiano, sussiste la possibilità di trascrizione della sentenza canonica di nullità del matrimonio come via alternativa al divorzio civile.

9 I provvedimenti patrimoniali provvisori sentenza parziale della cessazione agli effetti civili del matrimonio, arrivando a concludere che una volta che si sia formato il giudicato divorzile, la relativa statuizione si rende intangibile, ai sensi dell art c.c., anche nel caso in cui successivamente ad essa sopravvenga la delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio (Sez. I, 23 marzo 2001, n 4202). Può però accadere che la pronuncia ecclesiastica divenga esecutiva quando già è stato dichiarato il divorzio dal giudice civile, ma sono ancora pendenti le decisioni relative ai gli ed alle questioni economiche tra le parti, compreso l assegno divorzile. In questo caso, resta intangibile la pronuncia di divorzio già emessa, vanno decise le questioni relative all af damento dei gli e le questioni economiche conseguenti, ma cessa la materia del contendere in relazione all assegno divorzile. L Accordo del 1984 mutando la legislazione precedente rispetto al regime del riconoscimento degli effetti civili del matrimonio canonico con la modi ca della delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, ha posto tutta una serie di interrogativi sia di ordine processuale che di ordine meramente sostanziale. In particolare occorre domandarsi dell eventuale ammissibilità della delibazione attesa la pronuncia precedente di una sentenza di cessazione agli effetti civili del matrimonio oltre alle conseguenze che questa comporta a proposito dei rapporti patrimoniali provvisori ex art. 8.2 dell Accordo del In altre parole, come evidenziato da una parte della dottrina, della relazione sull adattamento tra il giudizio di delibazione e quello di divorzio, tenuto conto anche della limitazione oggettiva dello stesso giudicato Cfr. V. STARACE, Sul diritto applicabile al matrimonio concordatario nel giudizio italiano di annullamento e sull ammissibilità della delibazione della sentenza ecclesiastica di annullamento del matrimonio di cui sia stato pronunciato il divorzio in Italia, in F. CIPRIANI (a cura di), Matrimonio concordatario e tutela giurisdizionale, Napoli, 1992, pp. 156 e ss per il quale si usa in modo improprio il termine delibazione perché non si tratta di un giudizio di delibazione in senso proprio, non essendo stato voluto dalle parti che hanno sottoscritto l Accordo emergendo ciò da una attenta lettura delle previsioni normative: si tratta di un giudizio cosiddetto di delibazione o, potremmo dire, di un giudizio che, in qualche

10 260 Alessandro Bucci La dottrina su questo punto non è univoca, tenuto conto che si potrebbe ritenere una interferenza tra l esecutorietà della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale ed eventuale precedente sentenza di separazione o di cessazione agli effetti civili del matrimonio emessa dal giudice dello Stato, a creare un reale con itto di interessi tra le parti per la lesione dello status coniugale e la violazione dei diritti soggettivi già acquisiti da un coniuge nei confronti dell altro, l aver riconosciuto alla Corte d Appello la possibilità di decidere provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi potrebbe contribuire alla soluzione del problema, sempre che le norme di attuazione siano chiare ed idonee ad affrontare e risolvere le diverse problematiche che si presentano ai giudici al momento della loro applicazione. Preliminarmente è necessario chiedersi se l esistenza nell ordinamento statuale di una precedente pronuncia di cessazione agli effetti civili del matrimonio canonico possa precludere alla Corte d Appello la facoltà di rendere esecutiva la sentenza di nullità emessa dagli organi ecclesiastici. Una risposta positiva, renderebbe super uo proseguire in questa indagine, perché, non essendoci interferenze di giudicati, non vi sarebbe alcuna possibilità di lesione di diritti già acquisiti 12. Dal che non sembra condivisibile l opinione di chi tende a precludere l esecutività di una sentenza di nullità matrimoniale canonica dopo una sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario 13. L oggetto misura, è assimilabile a quello di delibazione; tra l altro, le norme che disciplinano il giudizio di esecutività delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, non sono del tutto identiche alle norme che disciplinano nel nostro codice di procedura civile il giudizio di delibazione, poiché certamente contengono elementi signi cativi di diversi cazione. 12 Cfr. così F.J. CARRATÙ, I provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi nella delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, in Studi in memoria di Petroncelli, Napoli 1989, pp. 333 e ss. 13 Cfr. così D. BARILLARO, Cessazione degli effetti civili ed annullamento del matrimonio canonico trascritto, in Dir. Eccl., 1975, I, pp. 928 e ss., per il quale la decisione sulla cessazione agli effetti civili del matrimonio sserebbe lo status di soggetti in precedenza uniti dal vincolo matrimo-

11 I provvedimenti patrimoniali provvisori dei due giudizi, come è stato n da subito osservato in giurisprudenza 14, è diverso: nullità del contratto matrimoniale nel primo e scioglimento del rapporto di coniugio nel secondo. Se a questa diversità d oggetto su cui incidono le sentenze si associa la diversità di effetti che queste producono, sia riguardo allo stesso vincolo coniugale (nel caso della nullità viene meno con effetti ex tunc, dal momento in cui il matrimonio è stato celebrato; viceversa, nel caso di divorzio, viene meno dal momento del giudicato della sentenza), sia ai rapporti di carattere patrimoniale tra i coniugi (artt. 129 e 129 bis c.c. per la nullità e ex art 5 legge sul divorzio), risulta evidente la mancanza di contrarietà dell ordine pubblico italiano ex art 64 lett. e) legge 218/1995 della sentenza ecclesiastica, per cui la sopravvenuta delibazione di questa travolge la sentenza parziale di divorzio che riguarda le statuizioni di ordine economico; di qui nella procedura di revisione dell assegno di divorzio può essere fatta valere e dichiarare la conseguente non spettanza dell assegno 15. niale, avendosi il giudicato che impedisce un nuovo procedimento da concludersi con una sentenza costitutiva, integrante rispetto al rapporto coniugale una nuova situazione giuridica e status degli interessati. L autore in ogni modo riconosce che la decisione che produce la cessazione degli effetti civili del matrimonio canonico, non può costituire ostacolo per portare alla cognizione del giudice ecclesiastico la nullità del vincolo coniugale e che in virtù dell indipendenza tra giurisdizione civile ed ecclesiastica come il giudizio instaurato davanti ai tribunali ecclesiastici non è pregiudiziale al procedimento civile, così ogni sentenza dell ordinamento civile italiano non fa venire meno il potere della Chiesa di dichiarare la nullità del matrimonio. Cfr., inoltre, A.C. JEMOLO, Divorzio e validità del matrimonio, in Riv. dir. civ., 1975, II, p. 104; L.M. DE BERNARDIS, Divorzio civile e nullità canonica nel nostro sistema di diritto matrimoniale, in Dir. fam. e persone, 1976, pp e ss. 14 Cfr. App. Roma, 22 dicembre 1973, in Dir. Eccl., 1974, II, p. 114; 15 Cfr. App. Roma, 11 giugno 1986 con nota di E. QUADRI, Le conseguenze patrimoniali del disfacimento del matrimonio, ovvero sacro e profano nei rapporti tra divorzio e delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, in Foro It., 1987, I, pp. 934 e ss. Cfr. inoltre, M. CANONICO, La prevalenza della pronuncia ecclesiastica di nullità del

12 262 Alessandro Bucci Inoltre è giuridicamente possibile che, dopo la sentenza di divorzio si accerti la nullità del matrimonio e ciò senza considerare che, talvolta, sebbene iniziato prima del giudizio di divorzio, il giudizio di nullità di un matrimonio canonico può concludersi successivamente a quello di cessazione degli effetti civili. Allo stesso modo non si può affermare, come vuole una parte della dottrina 16, che nel caso fosse pendente il giudizio di nullità sia civile che canonico, si debba necessariamente sospendere in base all articolo 295 c.p.c., il giudizio di scioglimento del matrimonio, in attesa della de nizione della causa di nullità sia da parte del giudice italiano che da parte di quello ecclesiastico. Se sospensione ci può essere, questa non può che avessi nel solo caso di matrimonio civile 17, ma non di quello canonico trascritto gli effetti civili. Anche la Corte di Cassazione ha affermato che la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, sopravvenuta durante il procedimento previsto per la dichiarazione di esecutività da parte della corte d appello delle sentenze dei tribunali ecclesiastici che pronunciano la nullità del matrimonio, non ne spiega l ef cacia di giudicato in ordine alla validità del vincolo matrimoniale e, pertanto, non può di per sé impedire che la sentenza ecclesiastica di nullità sia resa esecutiva. Infatti, al ne di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, il giudice statuale deve accertare dapprima l esistenza della trascrizione, mentre tutto ciò che precede tale trascrizione non rileva ai ni di una pronuncia matrimonio canonico trascritto rispetto al giudicato di cessazione degli effetti civili, in Il dir. fam., 1995, pp. 928 e ss. 16 G. DALLA TORRE, Questioni attuali in principio di materia di dispensa super rato e di divorzio per in consumazione, in Dir. Fam. Pers., 1974, II, p. 121, nt Cfr. così L. BARBIERA, Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, in Commentario del Codice Civile a cura di SCIALOJA BRANCA, Bologna 1971, p. 131 nota 6, dove ritiene che la pendenza di un giudizio di divorzio dovrebbe avere effetto sospensivo, giusto l articolo 295 c.p.c., solo rispetto al giudizio di separazione.

13 I provvedimenti patrimoniali provvisori e non è ad essa correlata da un rapporto pregiudiziale tale che sul punto debba decidersi con effetto di giudicato, a norma dell articolo 34 c.p.c. 18 in cui non si può ritenere valida la tesi della formazione del giudicato implicito sulla validità del matrimonio e questa non sembrerebbe applicabile nemmeno ai casi in cui venga dichiarato lo scioglimento del matrimonio da parte dei tribunali statali. In altre parole, la domanda di divorzio, così come quella di separazione (Cass. 6 marzo 2003, n. 3339), ha un oggetto diverso dalla domanda relativa alla declaratoria di nullità del matrimonio, sia che questa sia stata proposta dinanzi ai tribunali ecclesiastici, sia che sia stata proposta dinanzi al Giudice statuale. Occorre inoltre sottolineare come la Corte di Cassazione, con la sentenza n del 2001 (alla quale si è successivamente conformata Cass. 4 marzo 2005, n. 4795) abbia espressamente affermato che la domanda di divorzio ha causa petendi e petitum diversi da quelli della domanda di nullità del matrimonio, cosicché ove nel giudizio di divorzio le parti non introducano esplicitamente questioni relative all esistenza e alla validità del vincolo - che darebbero luogo a questioni incidenti sullo status delle persone, e quindi da decidere necessariamente, ai sensi dell art. 34 c.p.c., con ef- cacia di giudicato, l esistenza e la validità del matrimonio costituiscono un presupposto della pronuncia di divorzio, ma non formano oggetto di speci co accertamento suscettibile di determinare la formazione di un giudicato. Per questa ragione 18 Cass. S.U., 13 ottobre 1975, n 3257, in Dir. Eccl., 1975, II, p. 320 e in Giur. It., 1976, I, 1, p e ss. Della stessa opinione è C.M. BIANCA, art. 117 c.c., in Commentario alla riforma del diritto di famiglia, a cura di CARRARO-OPPO-TRABUCCHI, Padova, 1977, tomo I, Parte prima, p. 123, il quale l azione di divorzio ha un suo distinto aspetto e la sua decisione prescinde dalla questione di invalidità del matrimonio. Cfr. inoltre, G. GIACALONE, Rapporto tra giudizio civile di divorzio e sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio: verso un nuovo assetto?, in Giust. Civ., I, 1997, pp e ss., per il quale l impostazione parcellizzata delle domande attinenti al vincolo matrimoniale, di ispirazione chiovendiana, non terrebbe conto che, riguardando le due sentenze lo stesso matrimonio, il divorzio precluderebbe il riconoscimento della sentenza ecclesiastica di nullità.

14 264 Alessandro Bucci la proposizione di una domanda di divorzio, investendo il matrimonio rapporto e non il matrimonio atto, non costituisce ostacolo alla delibabilità delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio concordatario 19. Negata l esistenza di qualsiasi preclusione all ef cacia civile di una sentenza di nullità di un matrimonio canonico trascritto agli effetti civili, si devono vedere le conseguenze che nascono dalla ritenuta assoluta indipendenza che esiste tra il procedimento per l esecuzione civile della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, e un eventuale sentenza di separazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio emessa dal giudice dello Stato italiano. In questi casi, si potrebbe, avere l effettiva lesione dei diritti soggettivi già acquisiti da parte di un coniuge nei confronti dell altro 20. Il legislatore concordatario ha dimostrato di condividere la tesi di quelli che ritengono che l aspetto patrimoniale va disciplinato attentamente tutelando il coniuge più debole anche dopo l avvenuta delibazione della sentenza di nullità Cfr. Sent. Cass del 9 dicembre La dottrina fa propria la tesi della Suprema Corte, e soprattutto il BALENA, che ritiene che la sentenza italiana di divorzio pur se passata in giudicato non osta alla delibabilità della sentenza canonica dichiarativa di nullità; e ciò in quanto la sentenza di invalidità del matrimonio, incidendo sullo status di coniuge, spiega effetti, quale accertamento di un antecedente logico giuridico, su una molteplicità di rapporti dipendenti, che non possono dirsi tutti coinvolti nel giudizio di divorzio, in Le condizioni per la delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, in AA.VV., Matrimonio concordatario e tutela giurisdizionale, Napoli, 1992, pp. 58 e ss. Cfr. inoltre T. BALLARINO, Divorzio, riconoscimento di annullamento ecclesiastico e adattamento, ibidem, p E accertato, ormai, che in seguito all introduzione del divorzio, in Italia si sono avuti molti casi in cui il coniuge obbligato dalla sentenza di divorzio a corrispondere all altro una determinata somma di denaro, abbia adito i tribunali ecclesiastici per ottenere la nullità e la conseguente ordinanza di esecuzione e, sottrarsi, così, all obbligazione sorta con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. 21 Sul punto cfr. P. MONETA, Matrimonio religioso e ordinamento civile, Giappichelli Torino, 1991, pp. 144 e ss.; C. CASTRONOVO, Dal diritto canonico al diritto civile: nullità del matrimonio ed effetti patrimoniali, in

15 I provvedimenti patrimoniali provvisori Tutte le bozze di revisione concordataria, infatti, prevedevano la possibilità della Corte di Appello di prendere provvedimenti economici a favore di uno dei coniugi anche se con modalità differenti. Già le prime due bozze stabilivano che la Corte di Appello nella sentenza intesa a rendere esecutivi una sentenza o un provvedimento canonico, potesse decidere provvedimenti economici a favore di uno dei coniugi, il cui matrimonio venisse dichiarato nullo o fosse dispensato. Con la terza e la quarta bozza invece si è introdotto la provvisorietà delle statuizione economiche. La corte d appello potrà anche, nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica o un provvedimento canonico, statuire provvisoriamente provvedimenti economici a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo o dispensato rimandando le parti al giudice competente per la decisione della materia, con l unica differenza che nella quarta bozza già si parlava della sola nullità del matrimonio religioso ritenendo non delibabili i provvedimenti di dispensa ponti cia 22. Tale formulazione mantenuta anche nella sesta bozza con l unica variante che provvisori erano divenuti provvedimenti economici e non più le statuizioni, è stata quella poi trasfusa nell accordo del Soluzione certamente più corretta in quanto veniva riconosciuta la necessità di rimettere le parti dinanzi al giudice competente per materia, garantendo così alle stesse parti di conservare due gradi di merito del giudizio se necessari. Possono in ogni caso sorgere nell ordinamento dello Stato italiano in seguito alla dichiarazione di nullità del matrimonio due fattispecie: nel primo i coniugi pur avendo adito i tribunali ecclesiastici per sentire dichiarare nullo il proprio AA.VV., Concordato e legge matrimoniale, a cura di S. BORDONALI e A. PALAZZO, Jovene, Napoli, 1990, pp. 663 e ss.; P. MONETA, Riserva di giurisdizione e delibazione delle sentenze ecclesiastiche matrimoniali: recenti sviluppi dottrinali e giurisprudenziali, in Dir. Eccl., 1997, IV, pp. 823 e ss. 22 cfr. per i testi e le bozze di revisione cfr. E. VITALI e G. CASUSCELLI, La disciplina del matrimonio concordatario dopo gli accordi di Villa Madama, Milano, 1988, pp

16 266 Alessandro Bucci matrimonio si sono astenuti dal ricorrere al giudice statuale per chiedere la separazione o il divorzio. In questo caso sancita la nullità del matrimonio la Corte di Appello nel dare esecutorietà alla sentenza può mettere, anche se solo in via temporanea e urgente, tutti quei provvedimenti economici che si rendono necessari per disciplinare i rapporti patrimoniali tra coniugi stabilendo eventualmente l obbligo di un coniuge di corrispondere all altro un assegno alimentare per il mantenimento suo e eventuali gli nati da matrimonio. Successivamente però gli ex coniugi saranno costretti ad adire di volta in volta il giudice competente; così, se per le questioni di carattere personale patrimoniale, e si dovranno ricorrere generalmente al tribunale, per l af damento dei gli e per tutto ciò che li riguarda, dovranno invece adire il tribunale dei minorenni. Tale ipotesi oggi è praticamente dif cile che si realizzi in quanto impensabile che vi siano coniugi che iniziano un giudizio ecclesiastico di nullità matrimoniale senza aver già de nito con una separazione i loro rapporti personali e l af damento e l educazione dei gli. Diverso il secondo caso in cui i coniugi nelle more del giudizio di nullità hanno adito il giudice statuale chiedendo la separazione o il divorzio de nendo così, in attesa della decisione degli organi ecclesiastici, i problemi relativi all af damento e all educazione dei gli minori nonché i loro rapporti personali e patrimoniali. De nizione temporanea, in quanto, poiché secondo l ordinamento giurisprudenziale ormai consolidato 23, la delibazione della sentenza di nullità del 23 Circa l af damento della prole, la Corte di Cassazione il 31 agosto del 1953, n 2923 aveva affermato che le condizioni relative all af damento della prole stabilito nel verbale di separazione consensuale debitamente omologato non possono sopravvivere all annullamento del matrimonio. Con questa sentenza la suprema corte osservò anche che a nulla varrebbe invocare l art. 128 c.c., poiché il fatto che il matrimonio nullo possa lasciare integri gli effetti giuridici già prodotti rispetto al vincolo coniugale diritti e posizioni giuridiche che soltanto in tal vincolo potevano avere fondamento. Sennonché il tribunale per i minorenni di Roma, in data 17 dicembre 1968, pur affermando che l annullamento del matrimonio travolge tutte le precedenti convenzioni stipulate tra gli ex coniugi in occasione della loro separazione personale, ha ritenuto che le clausole in ordine

17 I provvedimenti patrimoniali provvisori matrimonio comporta la perdita di ef cacia dei precedenti provvedimenti giudiziari, si deve riconoscere che la delibazione della sentenza di nullità, cancellando ex tunc il vincolo matrimoniale, può incidere negativamente su precedenti giudicati costringendo gli ex coniugi a iniziare nuovi giudizi sia per decidere le questioni di carattere patrimoniale, che per l af damento di eventuali gli nati dal matrimonio. Secondo una parte della dottrina 24 si ritiene opportuno riconoscere con un apposita norma alla Corte di Appello nel primo caso la competenza a disciplinare gli effetti civili che scaturiscono dalla nullità del matrimonio andando ad autorizzare la stessa Corte ad applicare per analogia e per quanto compatibili le disposizioni previste dalla legge 19 maggio 1975 n 151 che nel caso di nullità del matrimonio civile, ne disciplina gli effetti agli articoli 128, 129 e 129 bis del codice civile. Nel secondo caso la Corte d Appello potrebbe rifarsi alle statuizioni di una precedente sentenza di divorzio di separazione, oppure pronunciarsi all annullamento del matrimonio debbano sopravvivere alla dichiarazione di nullità a vantaggio dei minori, come stato di fatto, no ad una pronuncia nel merito da parte del medesimo tribunale per i minorenni. Né tale orientamento giurisprudenziale è stato modi cato dall entrata in vigore della L. 151/1975 come dimostrano alcune sentenze in materia, Cass. 18 novembre 1975 n 3864, in Dir. Fam. e Pers., 1976, pp. 79 e ss.; Trib. Napoli, 14 giugno 1976, n 4366, in Dir. e Giur., 1977, pp. 45 e ss. Queste due sentenze però furono aspramente criticate da F. DALL ONGARO, Ancora sul giudice competente a modi care i provvedimenti relativi ai minori, assunti in sede di divorzio, in Dir. Fam. e Pers., 1976, pp e ss. e da L. GRASSI, Modi- ca alle condizioni della separazione e del divorzio relative ai minori e giudice competente, in Dir. e Giur., 1977, pp. 47 e ss., per i quali l art. 221 della legge n 159 del 1975 cha ha sostituito l art. 38 delle disposizioni d attuazione del codice civile, ha attribuito in via esplicita alla competenza del tribunale ordinario i provvedimenti per i quali non sia espressamente prevista la competenza di una diversa autorità giudiziaria. Sul punto cfr. anche e dello stesso avviso, A. ATTARDI, Art. 38 disp. Att., in Commentario alla riforma del diritto di famiglia, a cura di CARRARO-OPPO-TRABUCCHI, Padova, 1977, tomo I, Parte seconda, p J. CARRATU, Complicazioni nei problemi di ef cacia delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale. Brevi note veri catrici e deontologiche, in Temi romana, 1976, pp. 549 e ss.

18 268 Alessandro Bucci ex novo sulle relative questioni. È stato più volte osservato 25 come l insuf cienza oltre che la notevole imprecisione tecnica del dato normativo rendono, però, dif cili all interprete la sua ricostruzione dogmatica. La legge d attuazione dell accordo dovrebbe in questo modo disciplinare dettagliatamente le varie fattispecie che potranno realizzarsi in sede di delibazione di sentenza ecclesiastica in nullità matrimoniali e dire quale normativa applicare ai singoli casi facilmente ipotizzabili qualora vi sia una istanza volta ottenere provvedimenti economici. L articolo 23 del disegno di legge, unica norma riferibile ai provvedimenti economici, infatti, ricorda che la corte di appello nella sentenza può disporre su istanza di parte e nel rispetto del contraddittorio, i provvedimenti economici ritenuti necessari a favore di uno dei coniugi, ssando il termine per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente. Come si vede, quindi, nessuna svolta sembra essere stata data all apposita commissione, che evidentemente ha voluto lasciare al Legislatore il compito di ssare precise indicazioni sulle modalità e sui tempi di applicazione del problema in esame. La soluzione in apparenza più semplice potrebbe essere, allo Stato, quella di autorizzare la Corte di Appello ad applicare sic et simpliciter le disposizioni previste dagli articoli 128, 129 e 129 bis del codice civile che disciplinano gli effetti della nullità dei matrimoni civili. Tale normativa però regolando in maniera totalmente diversa i rapporti tra i coniugi a seguito della pronuncia di invalidità del matrimonio civile, è già applicabile in base all articolo 18 della legge 847 del 1929 ai casi indicati i 25 A. FINOCCHIARO, Il procedimento dinanzi la Corte di Appello per la dichiarazione di esecutività delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale nella giurisprudenza della Corte di Cassazione. Passato e avvenire, in La disciplina del matrimonio concordatario dopo gli accordi di Villa Madama, a cura di E. VITALI e G. CASUSCELLI, Milano, 1988, p. 225, secondo il quale la ricostruzione dogmatica dell istituto è necessaria non solo per stabilire termini entro i quali la relativa domanda deve essere proposta, ma anche l accertare se si sia in presenza di un provvedimento decisorio, e quindi ricorribile per Cassazione unicamente alla sentenza sulla delibazione, o se invece, abbia un contenuto meramente ordinatorio, malgrado sia dotato con sentenza.

19 I provvedimenti patrimoniali provvisori matrimoni concordatari anche se con un nuovo e autonomo giudizio da iniziarsi dalla parte interessata una volta che si è avuto l exequatur della Corte di Appello 26. Certo è che la stessa dottrina riteneva applicabile, in modo pressoché automatico, gli articoli 128 e 129 c.c., già con il semplice richiamo all articolo 18 legge matrimoniale 27. Un altra parte della dottrina invece giunge a una soluzione opposta e cioè che il giudicato di divorzio non può essere travolto per quanto concerne le regole di condotta anche patrimoniali degli ex coniugi, da una successiva delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario. Il rapporto tra giudicato divorzio e delibazione le sentenze ecclesiastiche, investe il delicatissimo tema dei limiti oggettivi che il giudicato. È, quest ultimo, un tema su cui le incertezze sono massime. Alcuni punti fermi però vi sono, e da essi occorre prendere le mosse Per una parte della dottrina, con l art. 18 della legge matrimoniale il legislatore ha nito in sostanza per ammettere l elusione delle disposizioni civili sulla prescrizione e sulla decadenza, per cui, cfr. E. QUADRI, Patologia del matrimonio e rapporti matrimoniali, in AA.VV., Concordato e leggi matrimoniale, cit., p L interpretazione sulla estensione degli articoli 128, 129 e 129 bis e 139 c.c., ai casi di invalidità di matrimoni canonici, aveva trovato conforto nei primi commenti alla legge di riforma espressi da una parte della dottrina. R. NICOLÒ, Artt. 128, 129 e 129 bis e 139, in Commentario alla riforma del diritto di famiglia, Padova, 1977, tomo I, parte prima, pp. 178 e ss.; A. e M. FINOCCHIARO, Riforma del diritto di famiglia. Commento teorico pratico la legge 19 maggio 1975, n 151, Milano, 1975, I, pp ; FINOCCHIARO F., Del matrimonio. Aggiornamento sulla base della legge di riforma del diritto di famiglia, in Commentario del codice civile, a cura di SCIALOJA-BRANCA, Bologna 1975, aveva osservato come l articolo 128 c.c. uni ca e amplia le previsioni degli articoli 128 e 129 del codice civile, quali cando come matrimonio putativo il vincolo dichiarato nullo quando i coniugi stessi l abbiano contratti in buona fede, oppure il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato dal timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne di sposi. 28 A. PROTO PISANI, I provvedimenti patrimoniali del giudizio di delibazione delle sentenze ecclesiastiche, in Matrimonio concordatario tutela giurisdizionale, a cura di F. CIPRIANI, Napoli, 1992, p. 135.

20 270 Alessandro Bucci Il punto principale, a livello del diritto positivo italiano, è costituito dall articolo 34 del codice di procedura civile il quale in modo estremamente chiaro dispone che quando il giudice civile per pronunciarsi sul rapporto fatto valere in giudizio deve conoscere questioni pregiudiziali di merito, queste questioni sono conosciute senza autorità di cosa giudicata, incidenter tantum 29 ; con la conseguenza che dove una questione divenga in un secondo processo autonomo oggetto di giudizio, il secondo giudicato che si forma sul rapporto che nel primo processo era questione pregiudiziale sarà in grado di fare stato a tutti gli effetti tra le parti tranne che al ne di poter rimettere in discussione il rapporto su cui ha statuito secondo giudicato e gli effetti a loro volta dipendenti da tale rapporto. Per cui sul piano logico è indubbio che l esistenza di un matrimonio valido è una questione pregiudiziale rispetto al tema dello scioglimento del matrimonio. E ciò ha la stessa identica stregua di come l esistenza di un valido contratto è questione pregiudiziale rispetto al tema della risoluzione del contratto. Certo è che il venire meno della riserva di giurisdizione degli ecclesiastici in ordine alla validità dei matrimoni concordatari 30 comporta la piena possibilità per le parti di un giudizio di divorzio di trasformare se lo vogliono. Pregiudiziale della validità del 29 A. PROTO PISANI, I provvedimenti patrimoniali del giudizio di delibazione delle sentenze ecclesiastiche, in Matrimonio concordatario tutela giurisdizionale, a cura di F. CIPRIANI, Napoli, 1992, p L idea del venir meno della riserva esclusiva di giurisdizione a favore dei tribunali ecclesiastici e del conseguente ripristino della competenza dei tribunali statali non è sorta soltanto con la stipulazione degli accordi del Oltre trovare un signi cativo precedente nella esperienza concordataria di uno dei paesi più vicini in questa materia, la Spagna, e s era già chiaramente emersa nelle lunghe trattative che avevano preceduto la rma dell accordo, tanto da essere esplicitamente inserita in alcune delle borse di visione del concordato lateranense ed essere altrettanto esplicitamente affermata in una serie di dichiarazioni uf ciali no a quelle del presidente consiglio Parlamento, sia immediatamente prima che successivamente alla rma dell accordo nonché a quelle contenute nelle relazioni parlamentari del disegno di legge di rati ca di esso.

Indice. 2 Il venir meno della esclusività della giurisdizione ecclesiastica. --------------------------------- 5

Indice. 2 Il venir meno della esclusività della giurisdizione ecclesiastica. --------------------------------- 5 INSEGNAMENTO DI DIRITTO DELLE RELIGIONI LEZIONE VIII LA GIURISDIZIONE ECCLESIASTICA MATRIMONIALE PROF. MARCO SANTO ALAIA Indice 1 Efficacia civile delle decisioni ecclesiastiche sui matrimoni canonici:

Dettagli

Nelle premesse, infatti, si parla giustamente di competenza giurisdizionale punto (6).

Nelle premesse, infatti, si parla giustamente di competenza giurisdizionale punto (6). IL REGOLAMENTO EUROPEO RELATIVO ALLE DECISIONI IN MATERIA MATRIMONIALE E DI POTESTA DEI GENITORI N 1347/2000, del 29 maggio 2000 in vigore dal 1 marzo 2001 1. LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE Quando il regolamento

Dettagli

Il Tribunale di Genova si è recentemente pronunciato circa la procedibilità o

Il Tribunale di Genova si è recentemente pronunciato circa la procedibilità o Ne bis in idem: modifica delle condizioni di separazione ex art. 710 c.p.c. e divorzio (improcedibile il primo, se instaurato il secondo) commento a decreti del Tribunale di Genova, 31.01.2012 e 21.02.2012)

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero Il fallimento italiano delle società trasferite all estero La globalizzazione, con l apertura delle frontiere, e l allargamento dei mercati, comporta contatti sempre più intensi con imprenditori esteri.

Dettagli

Art. 54 decreto legge

Art. 54 decreto legge Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli

Dettagli

L ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI. I PRESUPPOSTI DI ASSOGGETTABILITA DEI RIFIUTI ALLE IMPOSTE COMUNALI

L ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI. I PRESUPPOSTI DI ASSOGGETTABILITA DEI RIFIUTI ALLE IMPOSTE COMUNALI L ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI. I PRESUPPOSTI DI ASSOGGETTABILITA DEI RIFIUTI ALLE IMPOSTE COMUNALI A cura della Dott.ssa Valentina Vattani Il tema dell assimilazione dei rifiuti

Dettagli

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 by www.finanzaefisco.it OGGETTO: Trattamento tributario degli atti di costituzione del fondo patrimoniale. L argomento oggetto

Dettagli

1.Natura giuridica e caratteri peculiari generali dell'istituto...2 2. Matrimonio celebrato dinanzi al ministro del culto acattolico: procedimento ed

1.Natura giuridica e caratteri peculiari generali dell'istituto...2 2. Matrimonio celebrato dinanzi al ministro del culto acattolico: procedimento ed 1.Natura giuridica e caratteri peculiari generali dell'istituto...2 2. Matrimonio celebrato dinanzi al ministro del culto acattolico: procedimento ed efficacia...11 3. Il matrimonio acattolico tra costituzione,

Dettagli

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. 149 del 17.4.2009, dep. il 21.5.2009. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente

Dettagli

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA Bergamo, 13 Novembre 2015 Gian Paolo Valcavi 2 I punti centrali delle novità introdotte Art. 3, 2 comma sul punto dal D.lgs. 23/2015 «Esclusivamente

Dettagli

Copertura delle perdite

Copertura delle perdite Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 107 09.04.2014 Copertura delle perdite Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Le assemblee delle società di capitali che, nelle

Dettagli

RISOLUZIONE N. 195/E

RISOLUZIONE N. 195/E RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili

Dettagli

Trasferimenti in sede di separazione e divorzio. Domande Frequenti

Trasferimenti in sede di separazione e divorzio. Domande Frequenti CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE ALTRE AGEVOLAZIONI DI INTERESSE NOTARILE Trasferimenti in sede di separazione e divorzio Domande Frequenti Sommario 1. Prima dell introduzione dell

Dettagli

RISOLUZIONE N. 102/E

RISOLUZIONE N. 102/E RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale

Dettagli

Roma, 15 febbraio 2013. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati

Roma, 15 febbraio 2013. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati Roma, 15 febbraio 2013 Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati - Oggetto: sulla possibilità di intraprendere azioni legali in merito alle trattenute operate sull indennità giudiziaria in caso

Dettagli

LE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO

LE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO LE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO PROF. ANGELO SCALA Indice 1 LE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO ---------------------------------------------- 3 Per il proficuo studio

Dettagli

sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che:

sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che: 114 sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che: Dottrina «sarebbe valida un accettazione beneficiata senza successivo inventario, che potrebbe essere formato dal minore entro un anno dalla

Dettagli

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,

Dettagli

Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni.

Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni. Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni. QUADRO NORMATIVO ( Stralcio in Allegato n.1): L art. 23 della L.62/2005 (Comunitaria 2004) ha

Dettagli

Cancellazione ed estinzione delle società: aspetti sostanziali e processuali

Cancellazione ed estinzione delle società: aspetti sostanziali e processuali avv. prof. Rolandino Guidotti : aspetti sostanziali e processuali Modena 10 ottobre 2013 10 ottobre 2013 1 Società in nome collettivo (non modificata riforma 2003) Art. 2311 c.c. (Bilancio finale di liquidazione

Dettagli

LE PRETESE DEL FISCO SULLE SOCIETÀ ESTINTE: AZIONE ERARIALE E TUTELA DEI SOGGETTI COINVOLTI

LE PRETESE DEL FISCO SULLE SOCIETÀ ESTINTE: AZIONE ERARIALE E TUTELA DEI SOGGETTI COINVOLTI LE PRETESE DEL FISCO SULLE SOCIETÀ ESTINTE: AZIONE ERARIALE E TUTELA DEI SOGGETTI COINVOLTI prof. avv. Paola ROSSI Professore associato Università del Sannio Ricercatore area fiscale IRDCEC Diretta 15

Dettagli

Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita.

Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita. PILLOLE DI GIURISPRUDENZA Colaci.it Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita. Sentenza n.1740 del

Dettagli

Il progetto di Regolamento sulle obbligazioni contrattuali, Roma I

Il progetto di Regolamento sulle obbligazioni contrattuali, Roma I CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI E EUROPEE Il progetto di Regolamento sulle obbligazioni contrattuali, Roma I Alfredo Maria Becchetti Notaio in Roma Componente Commissione Affari

Dettagli

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione

Dettagli

Nota di approfondimento

Nota di approfondimento Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con

Dettagli

DECLINATORIA DI GIURISDIZIONE E CONTINUAZIONE DEL PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE MUNITO DI GIURISDIZIONE (C.D. TRANSLATIO IUDICII)

DECLINATORIA DI GIURISDIZIONE E CONTINUAZIONE DEL PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE MUNITO DI GIURISDIZIONE (C.D. TRANSLATIO IUDICII) DECLINATORIA DI GIURISDIZIONE E CONTINUAZIONE DEL PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE MUNITO DI GIURISDIZIONE (C.D. TRANSLATIO IUDICII) CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza, 22-02-2007, n. 4109

Dettagli

Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir.

Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir. RISOLUZIONE N. 153/E Roma, 11 giugno 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1,

Dettagli

Gli istituti principali del contratto estero il contenzioso

Gli istituti principali del contratto estero il contenzioso Gli istituti principali del contratto estero il contenzioso Presentazione dell avvocato Fabio Petracci, avvocato giuslavorista del Foro di Trieste 1. Fattispecie e definizioni Quali sono gli elementi di

Dettagli

L obbligo del tentativo di mediazione nelle controversie relative al risarcimento del

L obbligo del tentativo di mediazione nelle controversie relative al risarcimento del L obbligo del tentativo di mediazione nelle controversie relative al risarcimento del danno da sinistro stradale: criticità e dubbi interpretativi. Tra le materie per le quali è previsto il tentativo obbligatorio

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 178 COMPUTO DEGLI AMMORTAMENTI

Dettagli

I rapporti tra ordinamento interno e CEDU Dott. Francesco Vittorio Rinaldi

I rapporti tra ordinamento interno e CEDU Dott. Francesco Vittorio Rinaldi I rapporti tra ordinamento interno e CEDU Dott. Francesco Vittorio Rinaldi 1. Il rango della CEDU nell ordinamento interno. Il tema dei rapporti tra CEDU e ordinamento interno e dunque, del rango della

Dettagli

Indagini bancarie aperte a tutti.

Indagini bancarie aperte a tutti. Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato

Dettagli

CODICE DI FAMIGLIA E DI TUTELA

CODICE DI FAMIGLIA E DI TUTELA CODICE DI FAMIGLIA E DI TUTELA Prima della firma della Convenzione de L Aja sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (1995), in Polonia l adozione era regolata

Dettagli

Commento di Confindustria. Legge europea 2013-bis: estensione della disciplina dei licenziamenti collettivi ai dirigenti.

Commento di Confindustria. Legge europea 2013-bis: estensione della disciplina dei licenziamenti collettivi ai dirigenti. Commento di Confindustria Legge europea 2013-bis: estensione della disciplina dei licenziamenti collettivi ai dirigenti. Con sentenza del 13 febbraio 2014, resa nella causa C-596/12, la Corte di Giustizia

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

La nozione di tributo e di diritto tributario

La nozione di tributo e di diritto tributario La nozione di tributo e di diritto tributario La nozione di tributo (1) Inesistenza di una definizione legislativa di tributo Alcuni tratti caratteristici: corrispettivo per il finanziamento di servizi

Dettagli

1. PREMESSA...3 2. GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE.4 3. GESTIONE DEL CONTENZIOSO PENDENTE

1. PREMESSA...3 2. GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE.4 3. GESTIONE DEL CONTENZIOSO PENDENTE CIRCOLARE N. 55/E Roma, 22 novembre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Agevolazioni ai fini dell imposta di registro e ipotecaria per l acquisto di fondi rustici da parte di cooperative

Dettagli

Annotazione nell atto di matrimonio della scelta del regime applicabile ai rapporti patrimoniali tra i coniugi

Annotazione nell atto di matrimonio della scelta del regime applicabile ai rapporti patrimoniali tra i coniugi Annotazione nell atto di matrimonio della scelta del regime applicabe ai rapporti patrimoniali tra i coniugi La scelta del regime patrimoniale rientra fra le dichiarazioni che possono essere annotate nell

Dettagli

LEGGE 6 MAGGIO 2015 N. 55. Divorzio. breve

LEGGE 6 MAGGIO 2015 N. 55. Divorzio. breve LEGGE 6 MAGGIO 2015 N. 55 Divorzio breve ENTRATA IN VIGORE: 26 MAGGIO 2015 Legge 55 del 2015 Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione

Dettagli

Riduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS

Riduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS CIRCOLARE A.F. N. 95 del 22 giugno 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Riduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS Gentile cliente con la presente intendiamo informarla

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA. Commissione Lavoro, Previdenza Sociale

SENATO DELLA REPUBBLICA. Commissione Lavoro, Previdenza Sociale SENATO DELLA REPUBBLICA Commissione Lavoro, Previdenza Sociale Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della disciplina in materia di diritto al lavoro delle persone disabili Audizione Associazione

Dettagli

Il fondo comune d investimento. Patrimonio separato e soggettività. 14/07/2014. Annunziata & Conso

Il fondo comune d investimento. Patrimonio separato e soggettività. 14/07/2014. Annunziata & Conso Il fondo comune d investimento. Patrimonio separato e soggettività. 14/07/2014 Annunziata & Conso La recente sentenza del Tribunale di Roma del 20 maggio 2014, n. 11384, offre l occasione per fare il punto

Dettagli

Il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni giudiziarie straniere

Il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni giudiziarie straniere Il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni giudiziarie straniere Nell ambito di un giudizio svoltosi in Belgio, Tizio ottiene l annullamento di un titolo di credito emesso in favore di Caio, suo

Dettagli

Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO

Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO RISOLUZIONE N. 105/E Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n.212. Art. 19 bis 1,

Dettagli

CIRCOLARE N. 14/E. Roma,10 aprile 2009

CIRCOLARE N. 14/E. Roma,10 aprile 2009 CIRCOLARE N. 14/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,10 aprile 2009 OGGETTO: Transazione fiscale Articolo 32, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,

Dettagli

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti presentata, relativa alla corretta qualificazione

Dettagli

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Giurisprudenza

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Giurisprudenza Sentenza del 17/02/2001 n. 2347 - Corte di Cassazione Sentenza del 17/02/2001 n. 2347 - Corte di Cassazione Intitolazione: ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - Agevolazioni ex art. 19 legge

Dettagli

Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1.

Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1. Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1. di Arrigo Varlaro Sinisi 2 Alla luce della recente novità normativa 3 in tema di soccorso istruttorio, c è da domandarsi se

Dettagli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del

Dettagli

i diritti dei membri della famiglia legittima.

i diritti dei membri della famiglia legittima. Secondo il dettato dell art 30 della Costituzione, la legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, salvo il limite di compatibilità con i diritti dei membri della

Dettagli

RISOLUZIONE N. 119 /E

RISOLUZIONE N. 119 /E RISOLUZIONE N. 119 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 dicembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario, art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione

Dettagli

Roma,28 dicembre 2007

Roma,28 dicembre 2007 CIRCOLARE N. 75/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 dicembre 2007 Oggetto: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate Imposta

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Successivamente oggi 26.3.2012, ore 10.00, davanti al giudice istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n XXX/12 R.A.C.C., promossa da (A ) con

Dettagli

RISOLUZIONE N. 337/E

RISOLUZIONE N. 337/E RISOLUZIONE N. 337/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 01 agosto 2008 Oggetto: Istanza d Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - IVA - Operazioni accessorie -

Dettagli

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL ISTANTE

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL ISTANTE RISOLUZIONE N. 216/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 maggio 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 Avv. XY - Curatore fallimentare della ALFA Spa.

Dettagli

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Premessa L INAIL, con una nota, in risposta ad un quesito dell Ordine dei Consulenti del lavoro (prot. n. 60010 del

Dettagli

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO LIBRO FONDIARIO CIRCOLARE N.. 7 /2009 Trrentto,, 29 dicembrre 2009 Oggetto: Legge 18 giugno 2009, n. 69. Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,

Dettagli

730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento

730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento 730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 30 05.07.2013 Liquidazione di srl e presentazione di Unico Categoria: Sottocategoria: Scadenze Nelle società di capitali la fase di è un procedimento

Dettagli

RISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015

RISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015 RISOLUZIONE N. 49/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 11 maggio 2015 OGGETTO: Permanenza dell agevolazione prima casa in caso di vendita infraquinquennale e riacquisto nell anno anche

Dettagli

RISOLUZIONE N. 41/E. Roma, 23 aprile 2015

RISOLUZIONE N. 41/E. Roma, 23 aprile 2015 RISOLUZIONE N. 41/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 23 aprile 2015 OGGETTO: Piani urbanistici particolareggiati - Art. 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000 Applicabilità regime

Dettagli

A) OPPOSIZIONI CARTELLE ESATTORIALI

A) OPPOSIZIONI CARTELLE ESATTORIALI Contributo unificato, diritti di copia, indennità ex art. 30 t.u. spese di giustizia e imposta di registro nei procedimenti, in materia di sanzioni amministrative, di opposizione alle cartelle esattoriali,

Dettagli

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI DISPENSA DISCIPLINATO DAGLI ARTT. 12-13 - 14 D. LGS. n. 96/2001 (approvato con delibera del 9 luglio 2012) * * * Il Consiglio

Dettagli

RISOLUZIONE N. 63/E. OGGETTO: Istanza d interpello Art. 1, comma 1, lettera d-bis) Obbligo di registrazione a carico dei mediatori.

RISOLUZIONE N. 63/E. OGGETTO: Istanza d interpello Art. 1, comma 1, lettera d-bis) Obbligo di registrazione a carico dei mediatori. RISOLUZIONE N. 63/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 25 febbraio 2008 OGGETTO: Istanza d interpello Art. 1, comma 1, lettera d-bis) Obbligo di registrazione a carico dei mediatori. Con

Dettagli

IX LEGISLATURA. Bologna, 12 marzo 2014 Alla c.a. Presidente dell Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna Cons.

IX LEGISLATURA. Bologna, 12 marzo 2014 Alla c.a. Presidente dell Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna Cons. IX LEGISLATURA Bologna, 12 marzo 2014 Alla c.a. Presidente dell Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna Cons. Palma Costi INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA Il Sottoscritto Consigliere regionale

Dettagli

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Vengono posti alcuni quesiti in relazione al servizio di trasporto dei rifiuti. Un Consorzio di Enti Locali, costituito

Dettagli

Circolare n. 41/E. Roma, 21 luglio 2003

Circolare n. 41/E. Roma, 21 luglio 2003 Circolare n. 41/E Roma, 21 luglio 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Convenzioni internazionali in materia di doppia imposizione- Tassazione delle pensioni pagate ai sensi della legislazione

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 11 LUGLIO 2013 302/2013/S/EEL CHIUSURA DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AL SERVIZIO TELEFONICO COMMERCIALE L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Dettagli

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO RISOLUZIONE N. 301/E Roma, 15 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di Interpello n. 954-787/2007 - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 INPS D.lgs. 21 aprile 1993,

Dettagli

ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI IN MERITO ALL ARTICOLO 14, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N

ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI IN MERITO ALL ARTICOLO 14, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI IN MERITO ALL ARTICOLO 14, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 252/2005 RISCATTO DELLA POSIZIONE IN CASO DI DECESSO DELL ISCRITTO 1 Con i presenti Orientamenti si intendono fornire

Dettagli

Servizio INFORMATIVA 730

Servizio INFORMATIVA 730 SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 9 GIUGNO 2009 Informativa n. 41 Scomputo delle ritenute

Dettagli

REVISIONE DELL ASSEGNO DI DIVORZIO

REVISIONE DELL ASSEGNO DI DIVORZIO 22 REVISIONE DELL ASSEGNO DI DIVORZIO Mevio e Mevia, coniugi senza figli, decidono di divorziare in seguito ad una separazione consensuale omologata. In sede di giudizio, viene disposto in favore della

Dettagli

Appello contro il decreto di approvazione o di reiezione del Concordatoù L appello è previsto e disciplinato dall art 183 LF che non è stato modificato dalla riforma. Esso stabilisce che: contro la sentenza

Dettagli

QUESITI FORUM LAVORO 2015 IL MINISTERO DEL LAVORO RISPONDE

QUESITI FORUM LAVORO 2015 IL MINISTERO DEL LAVORO RISPONDE QUESITI FORUM LAVORO 2015 * * * IL MINISTERO DEL LAVORO RISPONDE Licenziamenti economici e la nuova conciliazione volontaria 1) Il licenziamento illegittimo motivato per il superamento del periodo di comporto

Dettagli

Il lavoro autonomo coordinato *** Il lavoro occasionale

Il lavoro autonomo coordinato *** Il lavoro occasionale Il lavoro autonomo coordinato *** Il lavoro occasionale Il lavoro autonomo coordinato Lavoro autonomo / Lavoro subordinato Lavoro autonomo (art. 2222 cod. civ.) Quando una persona si obbliga a compiere

Dettagli

La successione. Obiettivi

La successione. Obiettivi La successione Prof.ssa Elisa Esposito Obiettivi In questa lezione ci occuperemo delle vicende che possono condurre alla modifica delle parti originarie del rapporto processuale, in particolare, della

Dettagli

Gli arbitrati commerciali. L arbitrato societario: alcuni aspetti problematici

Gli arbitrati commerciali. L arbitrato societario: alcuni aspetti problematici L arbitrato societario: alcuni aspetti problematici Fondazione Forense Modenese Modena 5 ottobre 2012 venerdi 5 ottobre 2012 1 Premessa L arbitrato societario è disciplinato dagli artt. 34 ss. del d. lgs.

Dettagli

- Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio.

- Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati - Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio. E stato chiesto se, ed eventualmente con quali

Dettagli

OGGETTO: Istanza d interpello - Imposta di registro Decadenza dell agevolazione c.d. prima casa per trasferimento nel quinquennio.

OGGETTO: Istanza d interpello - Imposta di registro Decadenza dell agevolazione c.d. prima casa per trasferimento nel quinquennio. RISOLUZIONE N. 192/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 6 ottobre 2003 OGGETTO: Istanza d interpello - Imposta di registro Decadenza dell agevolazione c.d. prima casa per trasferimento nel

Dettagli

RISOLUZIONE N. 65/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma 17 marzo 2003

RISOLUZIONE N. 65/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma 17 marzo 2003 RISOLUZIONE N. 65/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 17 marzo 2003 OGGETTO: IVA. Rette scolastiche delle scuole di lingua straniera gestite da soggetti comunitari ed extra-comunitari. Art.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014 RISOLUZIONE N. 20/E Direzione Centrale Normativa Roma, 14 febbraio 2014 OGGETTO: Tassazione applicabile agli atti di risoluzione per mutuo consenso di un precedente atto di donazione articolo 28 del DPR

Dettagli

CIRCOLARE N. 25/E. Roma, 26 giugno 2006

CIRCOLARE N. 25/E. Roma, 26 giugno 2006 CIRCOLARE N. 25/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 giugno 2006 OGGETTO: Trattamento fiscale delle prestazioni rese da fondi integrativi di previdenza costituiti presso gli enti di cui

Dettagli

RISOLUZIONE N.129/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR

RISOLUZIONE N.129/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR RISOLUZIONE N.129/E Direzione Centrale Normativa Roma, 13 dicembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR Con la consulenza

Dettagli

PARAMETRAZIONE ECONOMICA DELL EQUO INDENNIZZO ALLA DATA DELLA RELATIVA DOMANDA

PARAMETRAZIONE ECONOMICA DELL EQUO INDENNIZZO ALLA DATA DELLA RELATIVA DOMANDA PARAMETRAZIONE ECONOMICA DELL EQUO INDENNIZZO ALLA DATA DELLA RELATIVA DOMANDA - APPROFONDIMENTI NORMATIVI Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 349 era il regolamento che disciplinava i procedimenti di riconoscimento

Dettagli

Ministero dell Interno

Ministero dell Interno ALLEGATO ALLA CIRCOLARE - FL 7/2012 LINEE GUIDA PER L ISCRIZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI nell elenco, di cui al Decreto del Ministro dell Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il Regolamento

Dettagli

Risoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004

Risoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004 Risoluzione n. 78/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 28 maggio 2004 Oggetto: Richiesta di consulenza generica - deducibilità contributi versati al FASI da parte di contribuenti in pensione

Dettagli

LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE DI AUTOCARRI LEGGERI - CHIARIMENTI - di Maurizio PIRAINO *

LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE DI AUTOCARRI LEGGERI - CHIARIMENTI - di Maurizio PIRAINO * LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE DI AUTOCARRI LEGGERI - CHIARIMENTI - di Maurizio PIRAINO * La questione che si pone è se sia applicabile a carattere residuale la violazione dell art. 82/8 e 10 comma del Nuovo

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE COMUNE DI ADELFIA Provincia di Bari REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI (approvato con delibera Consiglio Comunale n 21 del 30/05/2014) SOMMARIO Art. 1 Introduzione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO RISOLUZIONE N. 430/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 novembre 2008 OGGETTO: Consulenza giuridica. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Irap cuneo fiscale Imprese che svolgono

Dettagli

RISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari

RISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari RISOLUZIONE N. 131/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 ottobre 2004 Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari L Associazione XY (di seguito XY ), con nota

Dettagli

FONTI DEL DIRITTO IN MATERIA DI TURISMO

FONTI DEL DIRITTO IN MATERIA DI TURISMO FONTI DEL DIRITTO IN MATERIA DI TURISMO Quali sono le autorità che possono produrre norme relative al turismo? 1) Stato; 2) Regioni; 3) Enti locali; 4) Diritto internazionale; 5) Unione europea. Art. 117

Dettagli

CONTRATTI ASSICURATIVI E LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

CONTRATTI ASSICURATIVI E LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA CONTRATTI ASSICURATIVI E LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA IL PARERE DEL NOSTRO LEGALE: UNA NUOVA NORMA INVESTE IL PROCESSO CIVILE E IL MONDO ASSICURATIVO Com è noto la Legge n. 10 del 26 febbraio 2011 ha introdotto

Dettagli

OGGETTO: Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni. Problemi applicativi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Quesito.

OGGETTO: Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni. Problemi applicativi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Quesito. MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI Roma, 19 marzo 2007 UFFICIO FEDERALISMO FISCALE AREA I REPARTO V Prot. 11159/2006/DPF/UFF Alla Società XY OGGETTO: Imposta

Dettagli

«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it

«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it «IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it SPECIFICITA DELL APPELLO. Il D. LGS. 546/1992 disciplina le impugnazioni al Capo 3, la cui sezione seconda al suo

Dettagli

ARTICOLATO CON PROPOSTE DI EMENDAMENTI

ARTICOLATO CON PROPOSTE DI EMENDAMENTI ARTICOLATO CON PROPOSTE DI EMENDAMENTI Il presente articolato è stato depositato alla Camera dei Deputati in sede di audizione dalla dott.ssa Barbara Fabbrini.. TESTO DA EMENDARE PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Dettagli

Dentro la Notizia. 28 Maggio 2013

Dentro la Notizia. 28 Maggio 2013 Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 73/2013 MAGGIO/14/2013 (*) 28 Maggio 2013 RAVVEDIMENTO OPEROSO SEMPRE

Dettagli

Ufficio Legislativo. Prot. n.741 Roma,16/01/2009

Ufficio Legislativo. Prot. n.741 Roma,16/01/2009 Ufficio Legislativo Prot. n.741 Roma,16/01/2009 Alla Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l architettura e l arte contemporanee e per conoscenza al Segretariato Generale Oggetto:

Dettagli

Ufficio Studi CODAU. Approfondimento. L'IMU e gli Enti non Commerciali - Università. Riferimenti

Ufficio Studi CODAU. Approfondimento. L'IMU e gli Enti non Commerciali - Università. Riferimenti Ufficio Studi CODAU "Documento redatto con il CONTRIBUTO DEI COMPONENTI dell'ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau Approfondimento L'IMU e gli Enti non Commerciali - Università Riferimenti

Dettagli

Roma, 11 agosto 2009

Roma, 11 agosto 2009 RISOLUZIONE N. 214/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 11 agosto 2009 OGGETTO: Istanza di interpello, articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Eredità devolute ai minori e agli interdetti

Dettagli