LEGA NAVALE ITALIANA ENTE DI DIRITTO PUBBLICO SOTTO L ALTO PATRONATO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

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1 LEGA NAVALE ITALIANA ENTE DI DIRITTO PUBBLICO SOTTO L ALTO PATRONATO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Sezione di FASANO REGOLAMENTO DI SEZIONE 1

2 INDICE Art. 1 Regolamento interno di Sezione Art. 2 Dei Soci Art. 3 Tesseramento Anzianità Art. 4 Assemblea dei soci e votazione Art. 5 Degli Organi Collegiali Art. 6 Direttore di Sede Art. 7 Degli Ospiti Art. 8 Dei luoghi sociali Art. 9 Accesso ai luoghi sociali Art. 10 Posti barca Art. 11 Rotazione dei posti barca Art. 12 Requisiti per l'assegnazione dei posti barca Art. 13 Decadenza dalla assegnazione del posto barca Art. 14 Obblighi degli assegnatari dei posti barca Art. 15 Registro delle imbarcazioni Art. 16 Quote Sociali e Canoni Art. 17 Gruppi sportivi Art, 18 Norme aggiuntive Art. 19 Norme finali Art. 20 Norme transitorie 2

3 ARTICOLO 1 REGOLAMENTO INTERNO 1. Il presente Regolamento Interno è redatto in conformità ai principi della Lega Navale Italiana contenuti nello Statuto, nel Regolamento allo Statuto della Lega Navale Italiana, e nelle Circolari n. 125, 134, 183, 226 e 229 della Presidenza Nazionale che argomentano le norme generali per la formazione dei Regolamenti Interni, la gestione delle Basi Nautiche e l'assegnazione dei posti barca. 2. Per tutto quanto non contenuto in questo Regolamento Interno fanno testo lo Statuto, il Regolamento allo Statuto della Lega Navale Italiana e le citate Circolari. 3. L'applicazione del disposto contenuto deve essere esercitata dai membri del Consiglio Direttivo di Sezione, dal Direttore di Sede o dal Commissario Straordinario, ai quali spetta la responsabilità di intervenire, richiamare e fare rilevare le eventuali manchevolezze ai Soci che dovessero trasgredire una o più disposizioni in esso contenute. 4. Il Socio che mantiene un comportamento scorretto in seno all'associazione o assume un comportamento in contrasto con i principi etici della Lega Navale Italiana, in violazione delle norme statutarie o regolamentari, è passibile di procedura disciplinare (art. 8 del Regolamento allo Statuto della Lega Navale Italiana). ARTICOLO 2 DEI SOCI 1. Possono aderire alla Lega Navale Italiana tutti i cittadini Dell'Unione Europea. 2. Il Socio, nell ambito della sede sociale e nautica, dovrà sempre ed in ogni caso, mantenere un comportamento dignitoso e consono alle direttive altamente morali previste dallo statuto. 3. Dovrà evitare scontri verbali e tutto ciò che potrebbe turbare una serena convivenza. Costituisce grave illecito disciplinare il comportamento del socio che usi modi e toni offensivi nei confronti di altri soci, personale dipendente e organi dirigenziali. 4. Tutti i Soci della Sezione di Fasano o delle altre Sezioni (ordinari, familiari, aggregati, soci benemeriti e onorari), hanno diritto a frequentare la sede nautica ed a usufruire delle installazioni e dei servizi, purché in regola con i versamenti delle quote sociali e associative dovute dalle singole categorie. 5. I Soci che hanno rapporto di lavoro retribuito con l'associazione non possono rivestire alcuna carica all'interno della stessa. Non possono, altresì, svolgere mansioni di Istruttori, di natura organizzativa nell'ambito dei relativi Gruppi Sportivi o di altre attività nautiche. ARTICOLO 3 TESSERAMENTO - ANZIANITA' 1. Il tesseramento e l'anzianità sono disciplinati dall'art. 7 del Regolamento allo Statuto. 2. La tessera di Socio della Lega Navale Italiana è nazionale ed è nominativa. In caso di smarrimento può essere sostituita con altra copia gratuita. 3. Il Socio ordinario che rinnova la tessera dopo il 31 marzo è tenuto a un pagamento di mora; il mancato pagamento dell'indennità entro il 30 settembre determina la decadenza dalla condizione di socio (art. 9 del Regolamento allo Statuto). 4. L'anzianità non conferisce alcun titolo specifico. Nei casi di trasferimento da una struttura periferica ad un'altra, o nei casi di interruzione, con il ripristino del periodo mancante, l'anzianità 3

4 decorre dall'anno della prima iscrizione alla Lega Navale Italiana. Invece, per determinare la graduatoria nella fruizione dei servizi sociali e per la concessione degli ormeggi, l'anzianità decorre dalla data di iscrizione alla Sezione Lega Navale Italiana di Fasano (art. 7, n. 7, Regolamento allo Statuto). ARTICOLO 4 ASSEMBLEA DEI SOCI La convocazione e le deliberazioni dell'assemblea dei Soci e degli Organi Collegiali sono regolate dalle norme del Regolamento allo Statuto (art. 4, 25, 26, 27, 28, 29, 30,) che si intendono integrate come segue. 1. Gli Organi Dirigenti devono esporre nell'aula in cui si svolgono le elezioni e nell'interno della cabina, per ciascun organo collegiale, distinte liste in ordine alfabetico. 2. Tutti i candidati, prima delle votazioni possono prendere la parola ed informare i Soci elettori della propria disponibilità ad assumere gli incarichi ai quali sono chiamati. 3. Il Socio avente diritto al voto, ai sensi del paragrafo 10 dell'art. 25 del Regolamento allo Statuto, e che non può partecipare all'assemblea Ordinaria e Straordinaria regolarmente convocata, può rilasciare delega ad altro socio, che abbia anche esso diritto al voto. 4. La delega deve chiaramente indicare: a) il nome del delegante e del delegato; b) la data dell'assemblea per la quale la delega è stata rilasciata; c) la dichiarazione di accettazione da parte del delegante dell'operato del delegato; 5. La mancanza di uno qualunque degli elementi indicati nel precedente art. 8 rende nulla la delega. 6. La delega deve pervenire al Presidente a mezzo posta con lettera raccomandata A/R entro e non oltre il termine di 3 giorni feriali prima della convocazione dell'assemblea, oppure può essere rilasciata direttamente al Presidente o ad un suo delegato sempre entro il termine di 3 giorni feriali prima della convocazione dell'assemblea. 7. Non sono ritenute valide le deleghe presentate in Assemblea. 8. Il Presidente di Sezione, accertata la validità della delega, del diritto al voto del delegante e del delegato, consegnerà a quest'ultimo la scheda per il voto in sede di Assemblea. 9. Il Presidente di Sezione, se richiesto, rende spiegazione scritta al socio delegante dei motivi di invalidità della delega. 10. Ciascun socio partecipante all'assemblea può essere portatore di una sola delega. 11. Ogni votante esprime un numero di preferenze pari al numero dei componenti dell'organo Collegiale da eleggere. ARTICOLO 5 DEGLI ORGANI COLLEGIALI 1. Gli Organi Collegiali di Sezione sono: a) L Assemblea dei Soci; b) Il Presidente che ha la rappresentanza legale della sezione; c) Il Consiglio Direttivo composto da sette Consiglieri compreso il Presidente; d) Il Collegio dei Revisori dei Conti; e) Il Collegio dei Probiviri. 2. Le attribuzioni degli Organi Collegiali sono stabilite dagli art. 27,28, 29 del Regolamento allo Statuto. 4

5 3. E buona norma che, per ben operare, le persone elette a comporre gli Organi Collegiali risiedono preferibilmente nel Comune ove ha sede la Struttura Periferica o in località vicine al Comune ove ha sede la Sezione. 4. Durante lo svolgimento delle Assemblee è sospesa ogni altra attività sociale. ARTICOLO 6 VICEPRESIDENTE DI SEDE 1. Il Vicepresidente di Sede, nominato dal Consiglio Direttivo di Sezione. sovrintende e coordina l'utilizzazione delle strutture e attrezzature. Autorizza l'uso temporaneo di posti barca vacanti; opera sotto le direttive del Presidente e può essere rimosso con contestuale comunicazione dei motivi. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. ARTICOLO 7 DEGLI OSPITI 1. Condizioni essenziali per invitare un ospite sono: a) Essere socio ordinario o assimilato della struttura; b) Essere in regola con il tesseramento dell'anno in corso. 2. Non è consentita la frequenza della sede della Sezione ai non Soci. 3. Gli Ospiti sono ammessi a frequentare la sede della struttura solo se accompagnati dal Socio invitante, il quale è personalmente responsabile del loro comportamento; eventuali prestazioni di servizi a titolo oneroso sono a totale carico del socio invitante. ARTICOLO 8 DEI LUOGHI SOCIALI 1. Il luogo sociale della Sezione di Fasano è la sala posta in via Asmara in Savelletri. 2. La Sala è destinata alle attività ricreative dei Soci. ARTICOLO 9 ACCESSO AI LUOGHI SOCIALI 1. L'accesso ai luoghi sociali è consentito a tutte le categorie dei Soci e agli ospiti dei Soci occasionalmente invitati, i quali dovranno essere registrati sotto esplicita responsabilità del socio invitante. 2. L'ammissione di ospiti deve essere occasionale, gratuita e contenuta al massimo. 3. Le persone estranee, ammesse a frequentare la sede a fronte di occasioni singole specificatamente autorizzate, saranno affidate a Socio responsabile, nel rispetto degli accordi di ammissione. 4. I Soci debbono frequentare i locali della Sede Sociale in abbigliamento decoroso e adeguato all'ambiente; il comportamento di ciascuno dovrà essere tale da non apportare disturbo agli altri Soci. 5

6 ARTICOLO 10 POSTI BARCA La Sezione dispone di sistemazioni di ormeggio ai pontili e al catenario. Il numero dei posti d'ormeggio disponibili è in funzione di diversi elementi, alcuni dei quali variabili nel tempo: a) profondità dei fondali; b) spazi di manovra; c) caratteristiche fisiche degli ormeggi; d) dimensioni e caratteristiche delle imbarcazioni. In funzione dei suddetti elementi il piano degli ormeggi è approvato annualmente a cura del Consiglio Direttivo ed è redatto secondo la tabella allegata: Il Consiglio Direttivo di Sezione ha facoltà, per oggettive esigenze tecniche ed organizzative, di variare i posti d'ormeggio nell'ambito della Sede Nautica. 1. Il posto barca non è cedibile né definitivo. 2. Il Consiglio Direttivo della Sezione dispone gli spostamenti, che si determinino con la cessazione dei periodi di ormeggio consentiti; l'ingresso annuale delle imbarcazioni 3. Il posto barca può essere utilizzato solo dal Socio o dai Suoi parenti conviventi; non è cedibile, né alienabile con o senza l'unità da diporto che lo occupa. 4. Il Direttivo deve prevedere la disponibilità di almeno tre posti barca da destinare ai Soci in transito. 5. Devono essere resi disponibili almeno 2 posti d'ormeggio da destinare a Soci che presentano gravi limitazioni per invalidità riconosciute dalle competenti Autorità Sanitarie. 6. La Dirigenza ha la facoltà di utilizzare i posti barca momentaneamente rimasti vacanti, per esigenze della Sede o per ospitalità di Soci, anche non tesserati L.N.I. solo per situazioni contingenti e per un brevissimo periodo temporale. 7. In ogni caso la Sezione di Fasano non è responsabile per la custodia delle imbarcazioni all'ormeggio in caso di furto, danneggiamento o distruzione dovuto ad atti vandalici od eventi atmosferici. 8. Qualora per eventi indipendenti dalla volontà della Sezione dovesse essere interdetto l'utilizzo del porto da parte delle competenti Autorità la quota eventualmente già corrisposta per l'ormeggio delle imbarcazioni non è restituibile. ARTICOLO 11 ROTAZIONE DEI POSTI BARCA 1. L'assegnazione degli ormeggi deve seguire una normale rotazione, per consentire ai Soci meno anziani di ottenere un posto d'ormeggio dopo un congruo periodo di attesa. 2. Tale principio è reso operativo: a) Dall avvicendamento fra i Soci che lasciano, per vari motivi, l'attività nautica; b) dal naturale avvicendamento determinato dal sistema di attribuzione dei punti di merito, prevedendo per i Soci che per la prima volta accedono all'ormeggio un periodo di concessione minima pari a tre anni. 6

7 ARTICOLO 12 REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTI BARCA 1. Ogni Socio può essere assegnatario di un solo posto barca e deve avere i seguenti requisiti: a) essere in regola con il tesseramento dell'anno in corso e con il pagamento della quota supplementare entro i termini fissati dalla Presidenza a pena di decadenza dalla concessione; b) avere iscritto l'unità da diporto nel Registro del Naviglio della Lega Navale Italiana ed essere in regola con la relativa quota di iscrizione annuale; c) avere ottemperato all'assicurazione obbligatoria R.C.T. dell'unità da diporto come prescritto dall'art. 47 della L. 50/1971 e successive modifiche ed a quella contro il furto, l'incendio e sinistri derivanti da eventi fortuiti; assumere l'impegno di utilizzare l'unità da diporto con continuità e di assecondare l'opera di propaganda della propria Sezione, mettendo l'unità stessa a completa disposizione della Dirigenza, anche saltuariamente, previo adeguato preavviso. 2. Più Soci comproprietari di una unità da diporto possono chiedere l'assegnazione di un posto barca; ma soltanto uno di essi, Socio ordinario, deve essere indicato come titolare dell'assegnazione e responsabile dell'osservanza delle norme del Regolamento interno. 3. E' tassativamente vietata l'assegnazione di un posto barca a non Soci o a Soci che hanno in comproprietà unità da diporto con non Soci; e a Soci che siano soltanto usufruttuari o comodatari di una unità da diporto che risulti di proprietà di società di comodo, con esclusione dell'utilizzatore esclusivo in contratto di Leasing, che è considerato proprietario a tutti gli effetti. 4. L'assegnazione di posti barca a tempo indeterminato è tassativamente vietata, perché tutti i Soci ordinari, proprietari di una unità da diporto, devono poter aspirare, nel tempo ed in base alle priorità stabilite dal Regolamento Interno, all'assegnazione di un posto barca 5. L'assegnazione del posto barca, in caso di decesso del Socio titolare, è confermato, per l'anno in corso a favore di un erede legittimo, anch'esso Socio, entro il secondo grado. L'erede di cui sopra, familiare del de cuius, divenuto proprietario o comproprietario dell'unità da diporto con altri eredi, per ottenere il rinnovo dell'assegnazione nell'anno successivo, deve tesserarsi come Socio ordinario. In difetto di quanto sopra e qualora non esistano eredi, Soci della Sezione, l'assegnazione decade e l'imbarcazione deve essere rimossa. 6. Il Socio assegnatario di posto barca cui è inflitto il provvedimento della sospensione dalla frequenza della Sede Sociale e Nautica, o della sospensione dall'esercizio dei diritti di Socio in via disciplinare o precauzionale, può accedere alla Sede Nautica per accudire alla manutenzione della propria unità da diporto, per accertare la conservazione e la sicurezza agli ormeggi in relazione alle mutevoli condizioni atmosferiche, nonché per rimuoverla nel caso in cui decade dalla concessione o richiede di trasferirla in un ormeggio esterno alla Sezione per la durata della sospensione. 7. Le spese di rimozione forzata dell'unità da diporto, qualora non vi provveda il Socio dopo formale invito, sono a carico del proprietario. La rimozione dell'imbarcazione avverrà solo dopo una pronuncia giudiziale, per mezzo di ufficiale giudiziario. La stessa imbarcazione sarà affidata in custodia ad apposita ditta convenzionata con la Sezione a spese del socio proprietario. 8. La concessione di un posto barca non implica, in alcun caso, la presa in custodia dell'unità da diporto da parte della Sezione. Essa resta nella piena disponibilità ed in affidamento del proprietario, titolare dell'assegnazione. 7

8 ARTICOLO 13 DECADENZA DALLA ASSEGNAZIONE DEL POSTO BARCA Il Socio assegnatario decade dalla concessione del posto barca per i seguenti motivi: a) perdita della qualità di Socio, per una delle cause dì cui all'art. 8 dello Statuto; b) mancato pagamento della quota di iscrizione dell'unità da diporto al Registro del Naviglio della Lega Navale Italiana, della quota sociale e supplementare entro il 31 marzo, e del canone per la concessione del posto barca (31 gennaio e 31 marzo); e) non osservanza grave delle norme del Regolamento Interno; d) mancato mantenimento in buone condizioni di efficienza e di navigabilità dell'unità da diporto; e) mancata occupazione del posto barca, che non sia dovuta a cause ben motivate e accettate dal Consiglio Direttivo di Sezione; f) mancato indennizzo dei danni eventualmente arrecati alle imbarcazioni o cose altrui o alle infrastrutture della Sede; g) rifiuto non giustificato di mettere a disposizione della Sezione la propria unità da diporto per l'espletamento di attività istituzionali; h)uso del posto barca come parcheggio, totalmente inoperoso, dell'unità da diporto. ARTICOLO 14 OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI DI POSTO BARCA 1. I Soci assegnatari di posto barca hanno l'obbligo di munire la propria imbarcazione di un numero adeguato di parabordi per ogni lato, in rapporto alla lunghezza dell' imbarcazione e di adeguate cime di ormeggio; i parabordi devono essere n 1 ogni 2 mt di imbarcazione f.t. 2. Le eventuali passerelle devono essere di lunghezza strettamente proporzionata alle esigenze e tali da non ingombrare il pontile e non costituire pericolo per le persone o intralcio al libero transito. 3. I battellini di servizio o "tenders" di proprietà di Soci non devono occupare, sia in mare che in terra, spazi riservati ad altri Soci o alla Sezione. 4. Il Socio assegnatario di posto barca, deve presenziare alle operazioni di varo ed alaggio della propria imbarcazione. 5. Le prese d'acqua devono essere usate con moderazione, evitando qualsiasi spreco. Si raccomanda pertanto l'utilizzo di manichette munite di chiusura automatica del flusso. 6. L'utilizzo della corrente elettrica delle rispettive colonnine deve effettuarsi con la presenza a bordo degli interessati o di loro delegati. 7. La Sezione non risponde di eventuali furti che dovessero verificarsi nell'ambito della Sede Nautica, nonché a bordo delle imbarcazioni. 8. E fatto assoluto divieto di scaricare in mare olio, gasolio, detersivi o altri materiali inquinanti. 9. Il Socio che delega altra persona a compiere operazioni di banchina o di spostamento della propria imbarcazione deve assumersi personalmente per iscritto ogni responsabilità per eventuali danni conseguenti dalle operazioni. 10. Il Socio che intende sostituire l'imbarcazione con altra di diverse dimensioni/caratteristiche deve informare tempestivamente la Presidenza. 11. Il Socio di età inferiore a 18 anni, che intende utilizzare la propria imbarcazione in assenza dei propri genitori deve essere autorizzato per iscritto da chi ne ha potestà. 8

9 12. Il Socio deve comunicare alla Presidenza, con adeguato anticipo, i periodi di mancato utilizzo dell'ormeggio. L'omissione di tale disposizione configura violazione al disposto dell'art.3, n.2, comma 1, del Regolamento allo Statuto, in quanto non consente alla Dirigenza di utilizzare l'apprestamento nautico a favore di altro Socio, nel periodo di mancato utilizzo. 13. I Soci, nei rapporti con il personale addetto alle banchine, alle attrezzature, di guardiania e di segreteria, devono mantenere un contegno di mutuo rispetto, avendo presente che detto personale è deputato ad eseguire disposizioni impartite dalla Dirigenza. ARTICOLO 15 REGISTRO DELLE IMBARCAZIONI 1. Nella Sezione deve essere istituito il Registro o Schedario di tutte le imbarcazioni sociali o di proprietà dei Soci con tutti i relativi dati identificativi e tecnici. Tale registro deve essere costantemente aggiornato. 2. I certificati di iscrizione al Registro del Naviglio della Lega Navale Italiana devono essere provvisti degli appositi bollini annuali rilasciati dalla Presidenza Nazionale. ARTICOLO 16 QUOTE SOCIALI E CANONI 1. Le quote e i canoni hanno validità annuale e sono stabiliti dalla Presidenza Nazionale, dalla Sezione e dalle Federazioni sportive, ognuna per la parte di competenza. 2. I relativi versamenti possono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, o tramite conto corrente postale, se acceso, specificando la causale. 3. La quota associativa della Lega Navale deve essere versata tassativamente entro il 31 marzo di ogni anno. Per i versamenti effettuati dopo tale periodo è applicata una quota aggiuntiva di mora fissata dalla Presidenza Nazionale. Ciascun Socio deve effettuare il pagamento della quota associativa con versamento specifico. Per i Soci titolari di autorizzazione al posto barca, il pagamento del tesseramento deve avvenire tassativamente entro il 3 1 marzo, pena la decadenza della relativa concessione (circolare 13 4 del , punto 12, comma b). 4. La quota di iscrizione alle Federazioni FIV, FIPSAS,FICK., quando saranno istituite in seno alla sezione di Fasano, deve essere effettuata soltanto per i Soci della Lega Navale e per gli iscritti ai corsi organizzati dalla Lega stessa. 5. La quota di iscrizione al Registro del Naviglio deve essere pagata all'inizio di ogni anno entro e non oltre il 31 marzo; il mancato pagamento della quota di iscrizione entro la data prescritta comporta la decadenza della concessione all'uso del posto barca (circ. 134, punto 12, comma b). 6. Il canone del posto barca è determinato annualmente dal Consiglio Direttivo. Esso è calcolato annualmente in base alle dimensioni dell'imbarcazione e secondo le esigenze di spese della Sezione. Esso deve essere versato tassativamente entro il 31 gennaio dell'anno relativo alla concessione, nella misura pari al 70% dell'importo dovuto in relazione alla tipologia dell'imbarcazione. Il restante 30% deve essere versato entro il 31 marzo dello stesso anno. Il mancato versamento del canone entro le date stabilite comporta la decadenza della assegnazione del posto barca, la quale sarà attribuita al Socio che, nella graduatoria corrispondente alla medesima classe di imbarcazioni, è risultato primo escluso. Il mancato 9

10 pagamento del saldo entro il termine anzidetto comporta la perdita del posto barca e la mancata restituzione di quanto versato in primo acconto. 7. Gli ospiti in transito non pagano per i primi tre giorni. I Soci che fruiscono di un posto barca vacante, per qualsiasi motivo, pagano per ogni singolo giorno di occupazione del posto. I Soci titolari di posto barca al catenario che sostano presso i pontili, pagano il canone giornaliero riferito ai pontili in misura completa, oltre al canone previsto per l'ormeggio al catenario. 8. Una tantum di accesso al posto barca. Al momento della prima concessione del posto barca ai pontili, il Socio è tenuto al versamento di una quota una tantum, per concorso alle spese di esercizio e manutenzione della Sede Nautica ed equivalente ad un canone di posto barca, che è fissato del Consiglio Direttivo di cui al precedente n. 6. ARTICOLO 17 GRUPPI SPORTIVI 1. La Sezione, allo scopo di sviluppare gli sport nautici, promuove, ai sensi dell'art. 24, n. 6 del Regolamento allo Statuto, la costituzione nel suo interno di gruppi sportivi a carattere nautico. 2. La Sezione di FASANO si potrà associare alle FEDERAZIONI DEL CONI - F.I.V., F.I.P.S.A.S., e F.I.C.K al fine di conseguire gli scopi sociali. 3. Il Presidente della Sezione è il responsabile dell'attività svolta e dell'efficienza dei gruppi sportivi; svolge tale funzione tramite il Consigliere allo Sport, il quale ha il compito di coordinare le direttive ricevute dal Presidente in esecuzione dei programmi operativi approvati dal Consiglio Direttivo di Sezione. 4. La costituzione e l'attività dei gruppi sportivi sono disciplinate con le modalità di cui al vigente Regolamento per i gruppi sportivi L.N.I., approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale in data 7 aprile ARTICOLO 18 NORME AGGIUNTIVE 1. E' tassativamente vietata qualsiasi attività con fini di lucro da parte dei Soci all'interno della Sezione Sociale e Nautica. 2. Le comunicazioni ai Soci che sono affisse alle bacheche di Sezione saranno considerate come notificate. ARTICOLO 19 NORME FINALI 1. Il presente Regolamento Interno entra in vigore dalla data di ratifica della Presidenza Nazionale e può essere modificato solo dall'assemblea dei Soci (salvo ratifica della Presidenza Nazionale), convocata ai sensi dell'art. 25, n. 3 del Regolamento allo Statuto. 2. L'Assemblea convocata per la modifica o abrogazione di una o più norme del presente Regolamento Interno, è valida con la presenza dei due terzi dei Soci aventi diritto al voto (comprese le deleghe). 10

11 3. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei votanti. ARTICOLO 20 NORME TRANSITORIE E FINALI 1. Le graduatorie di merito compilate a norma del presente Regolamento Interno, relativamente al punteggio di merito previsto dall'art. 12, n.4, lettere c, d, e, f, terranno conto soltanto dei punteggi acquisiti a far data dal passaggio da Delegazione a Sezione, considerandosi prescritto ogni altro punteggio di merito relativo agli anni precedenti. 2. Ai Soci cui è stato concesso un ormeggio ai pontili o al catenario deve essere assicurata la disponibilità del posto barca per non meno di tre anni consecutivi. 3.Il socio che si iscrive alla Sezione di Fasano accetta incondizionatamente sia le norme contenute nel presente regolamento che quelle del Regolamento Nazionale. 11

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