POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA CIVILE GENERALE DELL ENTE PUBBLICO

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1 POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA CIVILE GENERALE DELL ENTE PUBBLICO CONTRAENTE COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO Via M. Alfani PONTECAGNANO FAIANO (SA) P.I.: SOCIETA BROKER GPA ASSIPAROS SPA Filiale di Napoli: Piazza G. Bovio, 22 NAPOLI. Direzione Generale: Via MELCHIORRE GIOIA, MILANO. Iscrizione Albo Mediatori di Assicurazioni N. 1300/S. CAPITOLATO SPECIALE D ONERI LOTTO 1

2 Polizza N Effetto 30 aprile Scadenza 30 aprile Durata 1 ANNO. Rateazione Annuale. DATI CONTRATTUALI DEFINIZIONI Assicurato L Ente Contraente nonché la persona o le persone nel cui interesse è stata stipulata l assicurazione ed a cui spettano i diritti derivanti dal contratto. Assicurazione Il contratto di assicurazione e quindi il complesso delle garanzie prestate in polizza. Contraente L Ente - nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore - appartenente alla Pubblica Amministrazione, che stipula l assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti. Cose Sia gli oggetti materiali sia gli animali. Franchigia L importo fisso di danno indennizzabile/risarcibile che rimane a carico dell Assicurato. Indennizzo/Risarcimento La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Massimale La somma massima dovuta dalla Società per ogni sinistro e per ogni anno assicurativo. Polizza Il documento che prova il contratto di assicurazione. Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell assicurazione. Rischio La probabilità che si verifichi il sinistro e l entità dei danni che possono derivarne. Scoperto La percentuale di danno indennizzabile/risarcibile che rimane a carico dell Assicurato. Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Società L Impresa assicuratrice indicata nel frontespizio della presente polizza. DESCRIZIONE ATTIVITA L assicurazione è prestata per tutte le attività ed i servizi svolti dall Ente Contraente, nulla escluso né eccettuato, sia per le funzioni di competenza istituzionale, sia per tutte le altre attività esercitate - purché formalmente approvate con atti degli organi competenti - comprese manifestazioni genericamente intese. Sono pure comprese le attività e/o i servizi svolti da terzi con cui esistano rapporti di collaborazione e/o gestione di interventi unitari, a cui l Ente partecipi con propri mezzi e/o personale e/o costi, anche se non deliberati con atto specifico. 2

3 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Articolo 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo/risarcimento, nonché l eventuale cessazione dell assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del C.C. Articolo 2 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio Il rischio di cui alla presente polizza dovrà essere messo in copertura dalle ore del da parte della Società Delegataria e delle Società Coassicuratrici. Le Società avranno il diritto al pagamento della prima rata di premio, entro i 60 giorni successivi dalla consegna dei documenti definitivi. Per le rate successive alla prima è concesso il termine di rispetto di 60 giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite. I premi devono essere pagati all agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, per il tramite del Broker. Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto n. 40/2008 del Ministero dell Economia e delle Finanze, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il rischio di cui trattasi, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente alla predetta Equitalia Servizi S.p.A.. Articolo 3 - Periodo di assicurazione e proroga del contratto La durata del presente contratto è fissata in anni 1(UNO) con effetto alle ore del giorno e scadenza finale alle ore del giorno , (ovvero una durata di anni uno dalla data di effettivo inizio del servizio). Alla relativa scadenza, il contratto cesserà automaticamente, senza obbligo di preventiva comunicazione tra le Parti. Articolo 4 - Regolazione del premio Qualora sulla scheda di Polizza sia indicato che il Premio è convenuto in tutto o in parte in base a elementi variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nella misura indicata in Polizza ed è regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata dello stesso, a seconda delle variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del Premio, fermo restando il Premio minimo assoluto riportato in Polizza. A tale scopo: A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di Premio Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, su richiesta scritta della Società, l Assicurato deve comunicare per iscritto alla stessa, in relazione a quanto previsto dal contratto: le retribuzioni lorde totali, intendendosi per tali la sommatoria de: 1. l ammontare delle retribuzioni lorde corrisposte ai dipendenti, compresi i dirigenti, iscritti nei libri obbligatori; 2. l importo dei compensi ai lavoratori parasubordinati; 3. i compensi erogati alle Ditte somministratrici di lavoro e di distacco il fatturato (quale risultante dalla denuncia IVA escluso il valore dell IVA stessa); gli altri elementi variabili previsti in Polizza. Le differenze attive o passive del Premio risultanti dal conteggio devono essere saldate nei 15 giorni dalla 3

4 data di consegna dell appendice di regolazione. B) Inosservanza dell obbligo di comunicazione dei dati e del pagamento della differenza attiva Se il Contraente, o l Assicurato, non effettua nei termini prescritti al precedente punto A): la comunicazione dei dati, ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta, la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente, o l Assicurato, abbia adempiuto ai suoi obblighi; il Premio minimo annuo anticipato per le rate successive, viene considerato in conto e a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva, salvo il diritto della Società a pretendere il conguaglio del Premio. Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, se il Contraente, o l Assicurato, non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del Premio, la Società non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Resta fermo per la Società stessa il diritto di agire giudizialmente. C) Rivalutazione del Premio anticipato in via provvisoria Qualora all atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili del Rischio risulti superiore del 100% rispetto a quello preso come base per la determinazione del Premio minimo annuo anticipato, quest ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione. Il nuovo importo sarà pari al 75% di quello dell ultimo consuntivo. D) Verifiche e controlli La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli; il Contraente, o l Assicurato, è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione richiesta (quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo, il libro paga prescritto dall art.20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi). Articolo 5 - Modifiche del contratto Le eventuali modifiche e/o integrazioni risultanti da appendici successive all emissione della presente polizza devono essere provate per iscritto mediante documento sottoscritto dalle Parti. Articolo 6 - Aggravamento del rischio Il Contraente e/o l Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento constatato del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione (articolo 1898 del C.C.). Articolo 7 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a diminuire il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente e/o dell Assicurato (articolo 1897 del C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Articolo 8 - Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo/risarcimento, la Società e il Contraente possono recedere dall assicurazione, con preavviso di almeno centoventi giorni, al fine di consentire al Contraente la regolare indizione di nuova gara d appalto. In caso di recesso da parte della Società, questa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso. Articolo 9 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente. Trattandosi di contratto di assicurazione, si prescinde dalla forma pubblico-amministrativa e dal versamento dei diritti di segreteria, bolli e spese di registrazione del contratto, stabilendo di procedere alla sola sottoscrizione della polizza da parte del Dirigente o Responsabile di Settore. 4

5 Articolo 10 - Foro competente Il foro competente è esclusivamente quello dell autorità giudiziaria ove ha sede il Contraente. Articolo 11 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Articolo 12 - Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro il Contraente e/o l Assicurato devono spedire avviso scritto alla Società o all agenzia alla quale è assegnata la polizza o all eventuale Broker incaricato, entro 10 giorni da quando il Contraente o l Assicurato ne hanno avuto conoscenza. La denuncia deve contenere, le modalità del sinistro, le eventuali conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati e di eventuali testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro, ed eventuale altra documentazione in possesso del Contraente e/o dell Assicurato. Alla denuncia dovrà far seguito tutta la documentazione inerente eventuali atti giudiziari. Agli effetti della Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) l Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l inchiesta pretorile a norma di legge per gli infortuni sul lavoro. Tale denuncia deve essere fatta entro 10 giorni da quando il Contraente e/o l Assicurato ha ricevuto l avviso dell inchiesta. Inoltre se viene iniziato il procedimento penale, il Contraente e/o l Assicurato deve darne immediato avviso alla Società non appena ne abbia ricevuto notizia. Parimenti deve dare notizia di ogni domanda od azione proposta dall infortunato, dai suoi aventi diritto, dall INPS o dall INAIL, trasmettendo tempestivamente documenti, notizie e quant altro riguardi la vertenza. Articolo 13 - Gestione delle vertenze La Società assume a proprio carico, sino all esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione della controparte, la gestione delle vertenze in sede stragiudiziale, sia civile che penale. A seguito della notifica dell atto di citazione, l Assicurato si costituirà in giudizio designando un proprio legale e chiamando in causa, quale garante per la RCT/RCO, la Società. Il medesimo obbligo riguarda anche i danni interamente rientranti nella franchigia. Qualora l Ente venga condannato al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della sorta capitale, degli interessi e rivalutazione nonché delle spese legali e di consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, l Assicurazione provvederà- tempestivamente- all integrale pagamento delle somme ingiunte in sentenza, al fine di evitare aggravi di procedure esecutive, procedendo successivamente al recupero delle franchigie ai sensi dell articolo 24 del presente capitolato. Articolo 14 - Altre assicurazioni Il Contraente e/o l Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi escluso dal conteggio quello dovuto dall assicuratore insolvente superi l ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell indennizzo/risarcimento calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. Articolo 15 - Forma e validità delle comunicazioni Tutte le comunicazioni intercorrenti fra la Società ed il Contraente devono essere fatte per mezzo di lettera raccomandata A.R., o telegramma. Le comunicazioni fra le Parti possono essere precedute da comunicazioni per mezzo di telefax, cui dovrà seguire l invio della comunicazione secondo quanto precedentemente stabilito. Le comunicazioni tra le Parti possono avvenire anche per il tramite dell eventuale Broker incaricato. 5

6 Articolo 16 Limiti territoriali L assicurazione R.C.T. è operante per i danni che avvengano nei territori di tutti i Paesi del Mondo, esclusi U.S.A., Canada e Messico. Nel caso di partecipazioni a stages e corsi di aggiornamento / formazione professionale, la garanzia si intende valida anche in tali Paesi. L assicurazione R.C.O. è operante per i danni che avvengano nel mondo intero. 6

7 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA CIVILE Articolo 17 - Oggetto dell assicurazione A. Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) - La Società si obbliga nei limiti dei massimali pattuiti a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi dell attività descritta in polizza. L assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all Assicurato da fatto colposo o doloso di persone del cui operato debba rispondere. B. Assicurazione della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro soggetti all obbligo di assicurazione INAIL (R.C.O.) La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato, nei limiti indicati in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n e successive modifiche, nonché del D.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l assicurazione, nonché dai lavoratori parasubordinati così come definiti all art. 5 del D.lgs. n. 38/2000 e dai lavoratori con rapporto di lavoro regolare sotto tutte le forme previste dal D.lgs n. 276 del ; 2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di Risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124 e D.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), nonché ai lavoratori parasubordinati così come definiti all art. 5 del D.lgs n. 38/2000 per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata sulla base delle tabelle di cui al D.lgs. n. 38/2000 e dei lavoratori con rapporto di lavoro regolare sotto tutte le forme previste dal D.lgs n. 276 del L assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del Sinistro, l Assicurato sia in regola con gli obblighi per l assicurazione di legge. Resta comunque convenuto che non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia il fatto che l Assicurato non sia in regola con gli obblighi derivanti dall assicurazione di legge, in quanto ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia. L assicurazione R.C.O. si intende estesa agli infortuni sul lavoro dei titolari, soci e familiari coadiuvanti dell azienda assicurata regolarmente iscritti all INAIL. Dall assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali. Tanto l assicurazione R.C.T. quanto quella R.C.O. valgono anche per l azione di rivalsa esperita dall INPS ai sensi dell articolo 14 della Legge 12 giugno 1984, n.222. L assicurazione R.C.O. è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall INAIL con esclusione comunque dell asbestosi e silicosi. Tale garanzia spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell assicurazione. Il massimale di R.C.O. rappresenta la massima esposizione della Società: a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi, b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. La garanzia non vale: 1. per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; 2. per le malattie professionali conseguenti: 7

8 a) a volontaria mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali del Contraente; b) a volontaria mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamento dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dei rappresentanti legali del Contraente; La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze; 3. per malattie professionali che si manifestino dopo sei mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. 4. per le malattie professionali che siano denunciate dopo due anni dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato delle strutture del Contraente, ispezioni per le quali il Contraente stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria. Ferme in quanto compatibili le disposizioni dell Articolo 12 Obblighi in caso di sinistro il Contraente ha l obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato. Articolo 18 - Estensioni di garanzia e/o garanzie complementari sempre operanti L assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile derivante all Assicurato per: 18.1) proprietà e/o conduzione e/o utenza e/o uso degli immobili sia propri che occupati, oppure destinati a pubblici servizi od attività istituzionali, di strutture mobili, di campi da gioco, di impianti o centri sportivi, piscine, palestre, stadi e loro attrezzature e macchinari, nonché proprietà di ruderi monumentali e non, e di tutti quei manufatti che, per tipologia e destinazione d uso, non possono considerarsi dei fabbricati veri e propri. La Società rinuncia alla descrizione in polizza dei fabbricati assicurati e della loro ubicazione, facendo riferimento per la loro identificazione ad idonea documentazione depositata presso il Contraente. Per quanto riguarda la manutenzione, la garanzia è efficace sia per quella ordinaria che straordinaria eseguita direttamente dal Contraente. La garanzia non comprende i danni derivanti: da lavori per ampliamenti, sopraelevazioni e/o demolizioni non eseguiti direttamente in economia; da spargimento e/o rigurgiti di fogna, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di condutture o tubazioni; per i danni conseguenti a rotture accidentali di tubazioni si stabilisce una franchigia assoluta di Euro 3.000,00=; da umidità o stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali; 18.2) proprietà di acquedotti con relativa rete di distribuzione ed erogazione; sono esclusi dalla garanzia i rischi relativi a bacini artificiali, condotte forzate e dighe. La garanzia comprende i danni alla persona da erogazione di acqua alterata; 18.3) proprietà di impianti di distribuzione di gas combustibili non in bombole o di impianti di teleriscaldamento, con relativa rete di distribuzione ed erogazione, compresi i danni diretti da rotture accidentali di tubazioni sotterranee; 18.4) proprietà e/o uso di biciclette, veicoli a mano o a traino animale; 18.5) proprietà, uso, installazione ovunque di cartelli pubblicitari, cartelli stradali, striscioni, attrezzature, insegne e simili; 18.6) esercizio di stazioni di rilevamento o di centraline per la registrazione dei dati riguardanti l inquinamento; 8

9 18.7) esercizio e/o uso di mezzi e/o macchine speciali durante l esplicazione delle loro attività, nonché per l uso di gru e bracci caricati su detti mezzi; 18.8) esercizio di farmacie comunali, subordinata al possesso, da parte dei dipendenti del Contraente, addetti alla farmacia, dei requisiti richiesti dalla legge per l esercizio dell attività da loro svolta, compresi i danni cagionati, entro un anno dalla consegna, e comunque durante il periodo di validità della garanzia, da prodotti e specialità smerciati. Per prodotti galenici e non, di produzione propria, venduti nello stesso esercizio, l assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario dei prodotti stessi. L assicurazione riguarda solamente i danni verificatisi non oltre la data di scadenza della polizza; 18.9) esercizio di scuole di qualsiasi ordine e grado, colonie estive, invernali ed elioterapiche, centri culturali, cinema, teatri e simili, macelli pubblici, mercati, canili municipali, foro boario, locali per servizi igienici e bagni pubblici, cimiteri (con relativi impianti e macchinari), ambulatori, poliambulatori, laboratori di analisi, circoli ricreativi; 18.10) esercizio di parcheggi, autorimesse ed autosilo custoditi; per i danni ai veicoli in consegna o custodia al Contraente, ferma l esclusione dei danni da furto o da incendio, la garanzia viene prestata con una franchigia fissa di Euro 3.000,00= per ogni autoveicolo danneggiato; 18.11) esercizio e/o gestione di mense, uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande, compresi i danni cagionati da generi somministrati o smerciati durante il periodo di validità della garanzia, esclusi quelli dovuti a vizio di origine del prodotto. Per i generi alimentari di produzione propria venduti o somministrati direttamente dall Ente, l assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti a vizio di origine del prodotto. L assicurazione riguarda solamente i danni verificatisi non oltre la data di scadenza della polizza; 18.12) esercizio diretto dell attività di nettezza urbana, compreso l uso di cassonetti, campane per la raccolta di residui vetri, carta ed altro materiale e contenitori vari. E compresa la proprietà e/o esercizio di impianto di incenerimento. Tale garanzia viene prestata con l applicazione di una franchigia assoluta di Euro 3.000,00= per ogni sinistro e limitatamente ai danni a cose; 18.13) esercizio di tutti i pubblici servizi istituzionali, gestiti direttamente dal Contraente, compresi quelli di affissioni, beneficenza, pubblica sicurezza (compreso l impiego per servizio da parte di personale autorizzato all uso di armi da fuoco e cani); 18.14) organizzazione di gite, visite guidate negli uffici dell Assicurato, manifestazioni culturali, sportive (escluse comunque le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove, come stabilito all articolo 3 della Legge , n. 990), ricreative, politiche, religiose, mostre, mercati, esposizioni e fiere di carattere temporaneo, compreso l allestimento e lo smontaggio degli stands e tensostrutture; 18.15) mancata od insufficiente segnaletica stradale orizzontale e verticale, difettoso funzionamento di semafori e di altre strutture concernenti la circolazione stradale; 18.16) proprietà, conduzione e manutenzione di: strade, ponti, corsi d acqua, canali; 18.17) l attività di sgombero neve, della rete viaria dell Ente, purchè i suddetti lavori vengano eseguiti direttamente dal Contraente con propri dipendenti e mezzi idonei; 18.18) gestione dei servizi socio-assistenziali / sanitari / educativi e per le opere di assistentato con riferimento all affidamento o all assistenza di minori - compresa l attività di tutela esercitata ai sensi di legge - e di persone portatrici di handicap per danni arrecati a terzi per fatto proprio delle persone assistite e/o delle persone preposte. L assicurazione si estende alla responsabilità civile incombente 9

10 al Contraente per danni subiti dalle persone in affidamento ed affidate a famiglie, sempreché detti danni siano diretta conseguenza di eventi la cui responsabilità possa farsi risalire all Assicurato / Contraente, pertanto la Società rinuncia al diritto di surroga nei confronti delle persone preposte o che comunque hanno assunto affidamento. Inoltre i minori in affidamento e le persone portatrici di handicap sono considerate terzi anche tra loro e la garanzia viene estesa ai danni che gli stessi possono arrecare a cose di proprietà del personale che opera nei centri di assistenza sociale e, per le persone portatrici di handicap, tale estensione vale anche quando siano inseriti nelle strutture scolastiche. Per questa specifica estensione il limite di risarcimento massimo annuo per uno o più sinistri viene stabilito in Euro 5.164,57= con l applicazione di una franchigia fissa, per ogni evento, di Euro 3.000,00=; 18.19) Responsabilità personale dei dipendenti, dei lavoratori parasubordinati, e degli altri lavoratori di cui al D.Lgs n.276 del : la responsabilità civile personale dei dipendenti e degli Amministratori del Contraente, nonché dei lavoratori con rapporto di lavoro regolare sotto tutte le forme previste dal D.Lgs n. 276 del e dei lavoratori parasubordinati così come definiti all art.5 del D.Lgs. n. 38/2000, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l Assicurato stesso, nello svolgimento delle mansioni contrattuali comprese le incombenze derivanti dal D.Lgs. 19 settembre 1994 n.626. Agli effetti di questa estensione di garanzia, semprechè in polizza sia prestata la RCO ed entro il limite del massimale previsto per la stessa, sono inoltre considerati terzi, limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall art.583 del Codice Penale, gli Amministratori del Contraente, i dipendenti dell assicurato, i lavoratori parasubordinati così come definiti all art.5 del D.Lgs n. 38/2000, nonchè i lavoratori con rapporto di lavoro regolare sotto tutte le forme previste dal D.Lgs n. 276 del ; 18.20) la committenza per lavori e/o servizi in genere, compreso quanto previsto dalle norme di cui al D.Lgs.81/2008 e s.m.i.; 18.21) lesioni personali per danni subiti da coloro che eseguono prove ed esami in merito all eventuale assunzione nell organico del Contraente, nonché per i danni a persone e/o cose causate da detti partecipanti sempreché sia riscontrata la responsabilità dell Ente nell evento dannoso e si tratti di sinistro indennizzabile a termini di polizza; 18.22) danni cagionati a terzi, o subiti, da persone, non rientranti tra le categorie indicate al precedente articolo 18.19), che pur non essendo dipendenti dello stesso svolgono attività (anche saltuarie od occasionali) per conto dell Ente. In questa categoria di persone rientrano anche i lavoratori socialmente utili così come definiti dalla legge del 1/12/1997 n.468, gli obiettori di coscienza, militari in servizio di leva, volontari squadra antincendio e borsisti. La garanzia vale per gli infortuni subiti dai soggetti sopra descritti in occasione di lavoro o di servizio escluse le malattie professionali ed unicamente per morte, lesioni gravi o gravissime, così come descritto dall articolo 583 C.P. La garanzia è inoltre estesa alla responsabilità civile personale dei soggetti sopra descritti per danni involontariamente cagionati a terzi o tra loro nello svolgimento delle rispettive mansioni per conto dell Ente; 18.23) premesso che non si tratti di rapporti di lavoro stipulati in violazione alla normativa vigente e che il sinistro sia direttamente riconducibile allo svolgimento dell attività descritta in polizza, le garanzie R.C.T. / R.C.O. si estendono ai prestatori d opera autonomi, non costituiti in società organizzata di mezzi e personale, non rientranti tra le categorie indicate al precedente articolo 18.19), nei termini seguenti: 10

11 a) tali prestatori d opera sono equiparati ai dipendenti dell assicurato in caso di lesioni personali e morte da loro sofferti e di cui sia civilmente responsabile, ai sensi di legge, l assicurato e il personale di cui debba rispondere ai sensi dell art.2049 C.C. e sono a tal fine garantiti nell ambito e nei limiti della garanzia R.C.O. prestata in polizza. E comunque compresa l azione di rivalsa dell INPS ai sensi dell art.1918 C.C.; b) sono compresi i danni provocati da tali prestatori d opera a terzi e/o a dipendenti dell assicurato; c) la garanzia è valida in quanto gli emolumenti lordi versati dall assicurato a tali prestatori d opera vengano comunicati alla Società ai fini del calcolo del premio insieme alle retribuzioni lorde versate al personale dell assicurato; d) in caso di corresponsabilità fra l assicurato, il suo personale ed i prestatori d opera qui assicurati per lo stesso sinistro, il massimale resta comunque unico; e) ai danni subiti e/o provocati dai prestatori d opera qui assicurati si applicano le franchigie previste in polizza; f) la garanzia non opera per ogni tipo di richiesta derivante da loro responsabilità civile professionale; g) non sono compresi in garanzia i danni provocati al contraente / assicurato; 18.24) danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e/o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purchè i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell Assicurato od allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati, ai sensi dell articolo 2049 del Codice Civile. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. E fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili. Questa estensione di garanzia è prestata con applicazione di una franchigia fissa pari ai massimali assicurati per il mezzo usato, col minimo dei massimali di garanzia più bassi previsti dal D.Lgs 209/2005 e s.m.i.; 18.25) danni provocati ad autoveicoli in genere di terzi, rimossi con autoveicoli appositamente attrezzati. Tale garanzia è prestata nel limite del massimale previsto in polizza per danni a cose, ma comunque con un massimo risarcimento per ogni sinistro di Euro 5.164,57= e di Euro ,84= per periodo assicurativo annuo e con applicazione di una franchigia fissa di Euro 3.000,00= per singolo sinistro; 18.26) danni provocati a terzi per l uso di anticrittogamici quando fanno parte della normale manutenzione delle piante, giardini e parchi pubblici. L assicurazione si intende inoltre estesa ai danni provocati a terzi conseguenti a contaminazione dell acqua, dell aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite dai fabbricati di proprietà e/o in uso comunque al Contraente, a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. Tale garanzia è prestata nel limite del massimale previsto in polizza per danni a cose, ma comunque con un massimo risarcimento per ogni sinistro e per periodo assicurativo annuo di Euro ,45= e con applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di Euro 3.000,00= per singolo sinistro; 18.27) danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi in conseguenza di incendio in genere di cose dell Assicurato o da lui detenute, con esclusione dei danni conseguenti ad incendio dei fabbricati e loro contenuto in proprietà e/o uso all Assicurato. Tale garanzia è prestata nel limite del massimale previsto in polizza per danni a cose, ma comunque con un massimo risarcimento per ogni sinistro e per periodo assicurativo annuo di Euro ,90= e con applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di Euro 3.000,00= per singolo sinistro; 18.28) danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purchè conseguenti a danni risarcibili a termini di polizza. Tale garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro ,69= 11

12 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo e con applicazione dello scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di Euro 3.000,00= per singolo sinistro; 18.29) danni alle cose che si trovano nell ambito di esecuzione dei lavori. Tale garanzia è prestata nel limite del massimale previsto in polizza per danni a cose, ma comunque con un massimo risarcimento per ogni sinistro e per periodo assicurativo annuo di Euro ,69= e con applicazione di una franchigia fissa di Euro 3.000,00= per singolo sinistro; 18.30) danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l esclusione dei danni alle cose caricate dall Assicurato sui mezzi stessi; tale garanzia è prestata con una franchigia fissa ed assoluta di Euro 3.000,00= per sinistro; 18.31) danni dovuti a franamento o cedimento del terreno alla condizione che tali danni non derivino da lavori relativi alla esecuzione di sottomurature o altre tecniche sostitutive. Tale garanzia è prestata con scoperto 10% con il minimo di Euro 3.000,00= ed un massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di Euro ,07= per danni a fabbricati e con franchigia fissa ed assoluta di Euro 3.000,00= per sinistro, per danni ad altre cose in genere; 18.32) danni a condutture, tubazioni sotterranee, tombinature, in conseguenza di scavi con o senza uso di compressori, ruspe e macchine edili in genere. Tale garanzia viene prestata con un massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di Euro ,07= e con applicazione di una franchigia assoluta di Euro 3.000,00= per singolo sinistro; 18.33) proprietà e/o esercizio e/o manutenzione di parchi, giardini e boschi con alberi di piccolo, medio e/o alto fusto, compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura, purchè i suddetti lavori vengano eseguiti direttamente dal Contraente con propri dipendenti e mezzi idonei. Articolo 19 - Persone considerate Terzi Sono comunque considerati Terzi, nei confronti dell Assicurato/Contraente: 19.a) i professionisti, agenti e rappresentanti, collaboratori e consulenti diversi, lavoratori occasionali, lavoratori stagionali, di cui l Assicurato si avvalga in ordine alle attività svolte, anche nell eventualità di una loro occasionale partecipazione manuale all attività cui si riferisce l assicurazione; 19.b) i titolari e dipendenti di ditte incaricate dell esecuzione di lavori e/o servizi per conto del Contraente, della manutenzione, pulizia, collaudi e trasporti, 19.c) appaltatori, sub-appaltatori e loro dipendenti; 19.d) i dipendenti non soggetti all obbligo di assicurazione INAIL ai sensi del DPR 30 giugno 1965 n.1124, che subiscano lesioni in occasione di lavoro o di servizio. Articolo 20 - Soggetti non considerati terzi Non sono considerati terzi ai fini dell assicurazione R.C.T, nei confronti dell Assicurato/Contraente: 20.a) il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato, nonchè qualsiasi altro parente o affine con lui stabilmente convivente; 20.b) quando l Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a); 20.c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l Assicurato, subiscano il danno in conseguenza delle mansioni cui sono adibite, nonché i lavoratori con rapporto di lavoro regolare sotto tutte le forme previste dal D.Lgs n. 276 del e dei lavoratori parasubordinati così come definiti all art.5 del D.Lgs. n. 38/2000; Articolo 21 - Massimali di polizza La garanzia è prestata, per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo, entro il limite del massimale indicato nell ALLEGATO n. 1 di polizza. 12

13 Articolo 22 - Pluralità di Assicurati In caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più assicurati, i massimali previsti in polizza rappresentano il limite del risarcimento complessivo dovuto dalla Società. Articolo 23 - Esclusioni L assicurazione non comprende i danni: 23 a) derivanti dalla proprietà, possesso ed uso di veicoli a motore, natanti ed aeromobili, nonché alle persone ed alle cose su di essi trasportate, nonché i rischi soggetti all assicurazione obbligatoria come previsto dal D.Lgs 209/2005 e successive modificazioni; 23.b) derivanti da fatti dolosi compiuti dagli Amministratori del Contraente; 23.c) alle cose del Contraente o di terzi da lui detenute a qualsiasi titolo in conseguenza di incendio, furto o rapina. 23.d) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l ultimazione dei lavori, o qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti nel corso dell esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; 23.e) causati da mezzi meccanici e macchine operatrici semoventi che siano condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni vigenti; 23.f) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti ad inquinamenti dell atmosfera, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni, colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di tutto quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; 23.g) a condutture ed impianti sotterranei in genere; 23.h) a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati; 23.i) da detenzione od impiego di esplosivo; 23.l) da detenzione od impiego di sostanze radioattive od apparecchi per l accelerazione artificiale di particelle atomiche, nonché i danni conseguenti a trasmutazione del nucleo dell atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; 23.m) dovuti a distribuzione o deterioramento di denaro o titoli al portatore; 23.n) riconducibili all attività delle Aziende Municipalizzate; 23.o) da inosservanza della legge sulla privacy L. n 675/1996 e D.lgs 196/2003 e s.m.i.; 23.p) i danni derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente da asbesto o qualsiasi sostanza contenente asbesto; 23.q) i danni derivanti, sia direttamente che indirettamente, da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto biosintetico e prodotti derivanti da simili materiali o sostanze (OGM); 23.r) i danni derivanti da campi elettromagnetici relativi ad attività nei seguenti settori: - radio e tv; - telefonia fissa e mobile; 23.s) i danni relativi ad attività di assistenza nell ambito aeroportuale, rifornimento di carburante agli aeromobili e comunque qualsiasi attività di costruzione o riparazione svolta all interno del perimetro aeroportuale; 23.t) i danni relativi ad attività di Internet Provider e qualsiasi altra attività di progettazione e/o produzione di software o hardware destinati all uso nel o per il settore internet. Articolo 24 Franchigie La garanzia R.C.T. e la garanzia R.C.O. sono prestate con una franchigia frontale per ogni sinistro pari a Euro 2.500,00= fatto salvo quanto diversamente riportato in alcuni articoli di polizza. La Società provvederà comunque a liquidare al danneggiato l intero importo del sinistro. 13

14 Al termine dell annualità assicurativa, unitamente all emissione dell appendice di regolazione, la Società provvederà ad emettere documento di recupero franchigie, il cui importo sarà corrisposto in un unica soluzione dal Contraente contestualmente e/o unitamente al premio di regolazione. Articolo 25 Relazione sui sinistri La Società si impegna a fornire semestralmente, i dati inerenti l andamento tecnico della polizza in corso mediante l elaborazione di un report analitico dei sinistri registrati recante, per ciascuna posizione: data di accadimento, numero del sinistro, stato del sinistro, importo eventualmente liquidato e/o riservato. Gestione del contratto Il Contraente dichiara di aver affidato, a norma del D.Lgs n. 209/2005, la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo GPA ASSIPAROS SpA. Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società GPA ASSIPAROS SpA, e in particolare: - Il Broker gestirà per conto del Contraente il contratto sottoscritto, fintanto che tale incarico resti in vigore. - È fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Compagnia l'eventuale revoca dell'incarico al Broker, nonché ogni variazione del rapporto che possa essere di interesse della Compagnia. - La Compagnia darà preventiva comunicazione al Broker affinché questi possa, ove lo ritenga, essere presente nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo presso il Contraente. - Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte all'impresa dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso, in caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Compagnia, prevarranno queste ultime. Le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio fatte alla Compagnia avranno efficacia al momento della ricezione della comunicazione all'impresa stessa. - La Compagnia, entro e non oltre 30 giorni, provvederà all'emissione dei conseguenti documenti contrattuali e li farà avere al Broker, il quale curerà che il Cliente provveda al perfezionamento degli stessi nonché al pagamento dei relativi premi. Il Broker è responsabile dell'autenticità delle firme apposte sui documenti contrattuali. - Le polizze e le appendici emesse dalla Compagnia ed inviate al Broker, dovranno essere restituite alla stessa dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all atto del perfezionamento. Le polizze, le appendici e le quietanze emesse dalla Compagnia, in caso di mancato perfezionamento o incasso, dovranno essere restituite alla stessa. - Il Broker provvederà a versare alla Compagnia aggiudicataria del servizio assicurativo i premi pagatigli dal Contraente entro il 10 giorno del mese successivo alla data di pagamento ed al netto delle provvigioni spettantigli. - Nel caso di contratti ripartiti fra più Compagnie il Broker gestirà, nello stesso modo sopra precisato, i rapporti con le Compagnie coassicuratrici. - Il Broker provvederà ad inviare alla Compagnia di Assicurazione regolare denuncia dei sinistri; la Compagnia comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato). - La Compagnia e/o i suoi incaricati, nei limiti del possibile, condurranno gli accertamenti e la liquidazione in contraddittorio con il Broker. 14

15 La Compagnia comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione. Li,. La Società IL CONTRAENTE 15

16 ALLEGATO N 1 ALLA POLIZZA N ELEMENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREMIO MASSIMALI RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI Euro ,00= per ogni sinistro Euro ,00= per ogni persona Euro ,00= per danni a cose e/o animali MASSIMALI RESPONSABILITA CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO Euro ,00= per ogni sinistro Euro ,00= per ogni persona RETRIBUZIONI ANNUE LORDE PRESUNTE - TASSO / - PREMIO ANNUO LORDO Euro ,00 Euro TOTALE PREMIO IMPONIBILE ANNUO Euro = CONTEGGIO DEL PREMIO PRIMA RATA Dal 30/04/2010 Al 30/04/2011 PREMIO IMPONIBILE IMPOSTE PREMIO LORDO ALLA FIRMA EURO EURO EURO LI,. La Società Il Contraente 16

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