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1 Mod. SGD Sede legale: via Venezia n Alessandria. Codice fiscale/partita IVA: Telefono: (0131) Telefax: (0131) VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELIBERAZIONE N 265 L anno duemilasette il giorno quindici mese di maggio in una sala degli Uffici Amministrativi l Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo - via Venezia, Alessandria IL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA MARIA TERESA FLECCHIA ai sensi la D.G.R. n Acquisito il parere - DIRETTORE AMMINISTRATIVO - dott. Gianni BONELLI - DIRETTORE SANITARIO - dott. Massimo LEPORATI adotta la iberazione all oggetto indicato: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PATROCINIO LEGALE DEL DIPENDENTE PER FATTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DEI COMPITI D'UFFICIO.

2 Mod. SGD DELIBERAZIONE N. DEL OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PATROCINIO LEGALE DEL DIPENDENTE PER FATTI CONNESSI ALL ESPLETAMENTO DEI COMPITI D UFFICIO. IL DIRETTORE GENERALE In relazione alla proposta la Struttura Complessa Affari Generali e Legale dalla cui istruttoria si evince che: Con iberazione n veniva stato adottato il Regolamento aziendale in materia di patrocinio legale personale dipendente. Al suddetto Regolamento venivano apportate alcune modifiche, approvate con iberazione n L Azienda si è avvalsa sino al 28 febbraio 2007 di una apposita copertura assicurativa per il rimborso le spese legali e peritali, sottoscritta con INA Assitalia, Agenzia Generale di Alessandria. In esito alla procedura di gara per la ricollocazione suddetto rischio assicurativo, sono pervenute all Azienda due offerte, ritenute tuttavia insoddisfacenti sia sotto il profilo economico che normativo, poichè contenenti condizioni sensibilmente peggiorative rispetto a quelle presenti nella polizza scaduta il 28 febbraio Sentito anche il parere broker aziendale Marsh, ed in considerazione la non obbligatorietà la polizza in esame, si ritiene di non procedere all aggiudicazione, operando pertanto in regime di autoassicurazione, e riservandosi di effettuare una nuova gara a fine anno, unitamente alla polizza Incendio in scadenza al Informate le Organizzazioni Sindacali in data 3 aprile 2007 ed illustrati i contenuti al Collegio di Direzione nella riunione 23 aprile 2007, occorre pertanto adeguare il vigente Regolamento per il patrocinio legale prevedendo in particolare, al fine di contenere quanto più possibile le spese a carico l Azienda, che nei casi in cui il dipendente non si avvale patrocinio dei legali forniti dall Azienda, il rimborso le spese dal medesimo anticipate, saranno rimborsate dall Azienda, in presenza di tutte le condizioni legittimanti il rimborso stesso, in misura non superiore al minimo tariffario ordinistico, ai sensi di quanto previsto dagli artt.25 CCNL Dirigenza Medica e CCNL Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa, siglati in data e l art.26 CCNL integrativo personale comparto stipulato in data Assunta la correttezza processo istruttorio correlato; Ritenuto di condividere la sopra richiamata proposta; Acquisiti i pareri obbligatori e favorevoli Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza, DELIBERA - di modificare come segue il Regolamento di attuazione dei principi in materia di patrocinio legale personale dipendente per fatti o atti connessi all espletamento servizio ed

3 Segue iberazione n. all adempimento dei compiti di ufficio, adottato con iberazione n e successivamente modificato con iberazione n : a) all art.2 punto 2 viene aggiunto il seguente punto: -comunicare gli estremi di un eventuale copertura assicurativa personale per il pagamento le spese legali e peritali b) l art.3 punto 2 viene così sostituito: L Azienda mette a disposizione dipendente che ne abbia necessità, l elenco dei propri professionisti esterni di fiducia, ovvero, per i casi di responsabilità civile, di quelli individuati dalla Compagnia che assicura l Azienda per la RC verso Terzi, disponibili presso la SOC Affari Generali e Legale. c) all art.4 punto 1 dopo le parole verranno rimborsati gli oneri di difesa sostenuti, vengono aggiunte le parole: nel limite degli importi minimi tariffari ordinistici vigenti. Le somme eccedenti il suddetto limite resteranno a carico dipendente. - di incaricare la SOC Affari Generali e Legale, di trasmettere copia Regolamento così modificato ed integrato, e che si allega alla presente iberazione quale parte sostanziale ed integrante, alle Organizzazioni Sindacali firmatarie, nonché ai Direttori/Referenti responsabili di tutte le SS.OO. sia sanitarie che amministrative, affinché provvedano a darne completa ed esaustiva informazione a tutto il personale dipendente. IL DIRETTORE GENERALE Dr.ssa Maria Teresa FLECCHIA Con parere favorevole Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario Altresì DELIBERA di autorizzare e dichiarare l'immediata esecutività la presente iberazione, prevista dall'art. 28 comma 2 la L.R. n , sussistendo la condizione di cui all'art. 134 D.Lgs. n IL DIRETTORE GENERALE Dr.ssa Maria Teresa FLECCHIA

4 Allegato alla iberazione n. REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PATROCINIO LEGALE DEL PERSONALE DIPENDENTE. ART.1 DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Il presente Regolamento disciplina le modalità con cui l Azienda Ospedaliera SS.Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria assume a proprio carico, direttamente o per il tramite di apposita copertura assicurativa, il patrocinio legale personale dipendente sottoposto a procedimenti di responsabilità civile, penale o contabile, in conseguenza di fatti o atti connessi all espletamento servizio ed all adempimento dei compiti di ufficio, ivi compresa, ai fini presente Regolamento, l attività libero-professionale intramuraria. 2. Alle condizioni e nei limiti di cui al presente Regolamento, il patrocinio legale è riconosciuto esclusivamente al personale dipendente, con esclusione quindi Direttore Generale, Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo, dei membri Collegio Sindacale, dei componenti le commissioni di concorso non dipendenti l Azienda, dei consulenti esterni, dei collaboratori coordinati e continuativi, personale incaricato e convenzionato, dei borsisti, dei tirocinanti, degli specializzandi, dei frequentatori, dei volontari ed in generale di chiunque non sia legato da rapporto di lavoro in via subordinata con l Azienda. 3. L Azienda riconosce il patrocinio legale nei limiti la tutela di propri diritti ed interessi, ossia in tutte quelle ipotesi in cui l imputazione riguardi un attività svolta dal dipendente in stretta connessione con i fini istituzionali l Azienda e sia in definitiva alla medesima imputabile, per cui la responsabilità accertata dipendente provocherebbe automaticamente quella l Azienda verso terzi. 4. Il patrocinio legale è escluso nelle ipotesi in cui sia accertato un qualsivoglia conflitto di interessi con l Azienda, con ciò intendendo una situazione di contrapposizione giudiziale e/o sostanziale, ovvero una violazione dei doveri d ufficio, che impedisca di ravvisare una piena coincidenza di interessi tra il dipendente e l Azienda medesima. 5. Il patrocinio legale è altresì escluso per i casi di procedimenti autonomamente promossi dal dipendente. ART.2 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE 1. Il dipendente sottoposto a procedimento di responsabilità civile, penale o contabile, in conseguenza di fatti o atti connessi all espletamento servizio ed all adempimento dei compiti di ufficio, che intenda avvalersi patrocinio legale a carico l Azienda, deve darne comunicazione scritta indirizzata al Direttore Generale, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica l atto introduttivo procedimento, a pena di rigetto la richiesta di patrocinio legale. 2. In detta comunicazione, da presentare su apposito modulo predisposto dall Azienda ed allegato al presente Regolamento, il dipendente che chiede di avvalersi contributo l Azienda agli oneri di difesa, deve: - indicare il nominativo proprio difensore di fiducia al quale conferire direttamente il relativo mandato; - allegare l atto introduttivo procedimento; - fornire una sintetica descrizione degli eventi, da cui si possa desumere l insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi, e che i fatti per i quali è stato avviato il procedimento sono connessi all espletamento servizio ed all adempimento dei compiti di ufficio;

5 Allegato alla iberazione n. - comunicare gli estremi di un eventuale copertura assicurativa personale per il pagamento le spese legali e peritali. 3. Il dipendente è altresì tenuto a comunicare con la massima tempestività all Azienda, ogni atto di cui abbia notizia anche successivamente all avvio procedimento, ed in particolare, il provvedimento che definisce il giudizio avviato nei suoi confronti, unitamente alla notula legale. 4. Qualora l Azienda abbia in corso una specifica copertura assicurativa per la Tutela giudiziaria, per il rimborso degli oneri di assistenza legale e peritale, il dipendente assume la qualità di assicurato ed è pertanto tenuto al rispetto di tutti gli obblighi e dei termini previsti dalle Condizioni Generali e particolari di polizza e dal Codice Civile, ivi compreso il termine di prescrizione di un anno cui all art ART.3 SCELTA DEL LEGALE 1. La scelta legale di fiducia spetta al dipendente in assoluta autonomia. 2. L Azienda mette a disposizione dipendente che ne abbia necessità, l elenco dei propri professionisti esterni di fiducia, ovvero, per i casi di responsabilità civile, di quelli individuati dalla Compagnia che assicura l Azienda per la RC verso Terzi, disponibili presso la SOC Affari Generali e Legale. 3. Qualora il dipendente intenda farsi assistere da uno dei legali inseriti nel suddetto elenco, l Azienda si assume ogni onere di difesa fin dall inizio procedimento e provvede direttamente alla liquidazione in favore difensore dei relativi compensi, fermo restando, in caso di condanna con provvedimento giudiziario irrevocabile o con sentenza passata in giudicato, ovvero di violazione degli obblighi di cui all art.2 punto 4 che abbiano determinato la non operatività la copertura assicurativa, che il dipendente sarà tenuto a rifondere all Azienda quanto dalla medesima sostenuto per gli oneri di difesa. 4. Qualora il dipendente non intenda farsi assistere da uno dei legali proposti dall Azienda, anche quando ciò sia determinato da particolari situazioni di urgenza o di opportunità, il medesimo sarà libero di nominare un difensore di propria fiducia, assumendo inizialmente a proprio carico tutti gli oneri di difesa. 5. Il dipendente ha diritto di nominare un unico difensore. Gli oneri di difesa connessi alla nomina di altri legali sono in ogni caso a carico dipendente. ART.4 MODALITA E LIMITI DEL RIMBORSO 1. Al dipendente che non si sia avvalso la difesa dei legali proposti dall Azienda, e che sia stato prosciolto da addebiti e/o responsabilità di qualunque natura con provvedimento giudiziario irrevocabile o con sentenza passata in giudicato, verranno rimborsati gli oneri di difesa sostenuti, nel limite degli importi minimi tariffari ordinistici vigenti. Le somme eccedenti il suddetto limite resteranno a carico dipendente. 2. All istanza di rimborso, indirizzata al Direttore Generale, il dipendente deve allegare: a) copia provvedimento giudiziario con data di intervenuta irrevocabilità, ovvero la sentenza passata in giudicato, da cui risulti l insussistenza di qualunque addebito e/o responsabilità a carico dipendente; b) parcella quietanzata contenente la dettagliata esposizione l attività prestata dal difensore; 3. Il dipendente, al quale in prima istanza sia stata negata la tutela legale per presunto conflitto di interesse risultato ex post insussistente, ha diritto al rimborso le spese, alle condizioni di cui ai commi 1 e 2.

6 Allegato alla iberazione n. 4. Qualora il legale nominato non appartenga al Foro territorialmente competente, il rimborso è limitato ai diritti ed onorari di difesa, con esclusione quindi le spese di trasferta e/o di domiciliazione. ART.5 OBBLIGHI DI RIFUSIONE IN FAVORE DELL AZIENDA 1. In caso di condanna definitiva dipendente ammesso al patrocinio legale, con sentenza passata in giudicato o con provvedimento giudiziario irrevocabile, ovvero di violazione degli obblighi di cui all art.2 punto 4 che abbiano determinato la non operatività la copertura assicurativa, il medesimo è tenuto a rifondere all Azienda tutti gli oneri da questa eventualmente anticipati a qualunque titolo, entro 60 giorni dalla richiesta di rimborso. 2. Qualora il dipendente non ottemperi nel suddetto termine, il recupero avverrà, ove possibile, a mezzo trattenute stipendiali in misura non superiore ad 1/5 e non inferiore ad 1/10 trattamento economico. 3. Nell ipotesi in cui il dipendente non si sia avvalso la facoltà di farsi assistere da uno dei legali proposti dall Azienda, tutti gli oneri di difesa dal medesimo sostenuti, sono posti definitivamente a suo carico, in caso di condanna definitiva con sentenza passata in giudicato o con provvedimento giudiziario irrevocabile, ovvero di violazione degli obblighi di cui all art.2 punto 4 che abbiano determinato la non operatività la copertura assicurativa. 4. Le eventuali spese di giudizio liquidate in favore dipendente saranno da quest ultimo riconosciute all Azienda. ART.6 POTERI DI ACCERTAMENTO DELL AZIENDA 1. In tutti i casi di pronuncia solo formalmente assolutoria (a titolo esemplificativo, per intervenuta amnistia, per intervenuta prescrizione, per intervenuta transazione, per remissione di querela, per insufficienza di prove, perché il fatto non costituisce reato), l assunzione in via definitiva degli oneri di difesa da parte l Azienda, ovvero il rimborso in favore dipendente, avvengono solo a seguito di ulteriore accertamento amministrativo condotto dall Azienda, dal quale si possa evincere con assoluta certezza che nella condotta dipendente non sia ravvisabile alcuna mancanza attinente al compimento dei doveri d ufficio e quindi non sussista alcun conflitto di interessi anche di natura disciplinare o amministrativa. ART.7 PATROCINIO LEGALE PARZIALE 1. In presenza di più procedimenti conclusisi con esito differenziato, per i quali il difensore abbia predisposto un unica parcella, l assunzione in via definitiva degli oneri di difesa da parte l Azienda, ovvero il rimborso in favore dipendente, avvengono solo in relazione a quella parte la parcella che si riferisce ai procedimenti conclusisi con sentenza pienamente assolutoria perché il fatto non sussiste o perché il dipendente non lo ha commesso. ART.8 SPESE PERITALI Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano, alle medesime condizioni e con i medesimi limiti, anche alle spese peritali.

7 Allegato alla iberazione n. FAC-SIMILE DI MODULO PER LA RICHIESTA DI PATROCINIO LEGALE (da indirizzare al Direttore Generale) Il/La sottoscritto/a... in servizio presso con la qualifica di CHIEDE di essere ammesso al beneficio patrocinio legale in relazione al procedimento in corso presso il Tribunale di.. avente ad oggetto i seguenti fatti 1... DICHIARA - di essere a conoscenza e di accettare le disposizioni che regolano la materia patrocinio legale ed in particolare Regolamento vigente presso l Azienda Ospedaliera SS.Antonio e Biagio e C.Arrigo di Alessandria; - di impegnarsi a rimborsare all Azienda quanto dalla medesima eventualmente anticipato a qualunque titolo per il patrocinio, nonché le eventuali spese di giudizio liquidate in proprio favore; - di impegnarsi a comunicare all Azienda ogni ulteriore atto che dovesse essere notificato anche successivamente all avvio procedimento; - di essere in possesso la seguente copertura assicurativa personale vigente all epoca sinistro contestato... A tal fine, allega alla presente domanda l atto introduttivo procedimento 2 ed indica quale proprio difensore di fiducia l Avv.. con studio in al quale ha conferito apposito mandato. (data) (firma) 1 Fornire una sintetica descrizione dei fatti per i quali è avviato il procedimento da cui si possa desumere l insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi, la connessione con i doveri di servizio ed i compiti di ufficio 2 Ad es.atto di citazione, avviso di garanzia

8 Regione Piemonte Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo Alessandria Mod. SGD Deliberazione DIRETTORE GENERALE n /05/2007 (ai sensi la D.G.R. N ) CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE La presente iberazione è stata pubblicata all Albo Pretorio l Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 18/05/2007 Alessandria, lì Il Funzionario Incaricato Esecutiva dal: 15/05/2007 Trasmessa: Al Presidente Collegio Sindacale in data: 18/05/2007 Alla Giunta Regionale in data: Richiesta chiarimenti in data: Ricevuti chiarimenti in data:

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