IN ARRIVO LA LEGGE SULLA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
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1 IN ARRIVO LA LEGGE SULLA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO a cura di Giuseppe Demauro SOMMARIO Ha ormai varcato il Senato della Repubblica il progetto di legge (n. 2364) che consentirà ai piccoli imprenditori e alle famiglie che non riescono più a far fronte ai debiti, di evitare azioni esecutive sui propri beni mobili o immobili attraverso un accordo con i creditori sulla base di un piano che garantisca il regolare pagamento dei debiti contratti. Di seguito viene esaminata la proposta di legge che ormai con successo ha superato l iter di esame ed approvazione del Senato e che oggi è in corso di approvazione anche presso l altro ramo del Parlamento per il quale non si registrano ad oggi significative variazioni rispetto all originaria proposta di legge. Importanti opportunità sono offerte alla categoria dei commercialisti, notai ed avvocati in quanto ritenute figure necessarie per il perfezionamento della nuova procedura. Il Capo II (articoli 13-27) del progetto di legge n introduce di fatto nel nostro ordinamento una nuova tipologia di concordato volto a comporre le c.d. crisi da sovraindebitamento, ovvero le crisi li liquidità del singolo debitore (imprese e famiglie) non assoggettabili alle ordinarie procedure concorsuali Definizione di sovraindebitamento In particolare l art 13 definisce il sovraindebitamento come una situazione di perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio disponibile per farvi fronte. 1
2 Si tratta in sostanza della mancanza, protratta nel tempo, di risorse economiche per ottemperare agli impegni assunti (una situazione analoga a quella che può determinare il fallimento dell imprenditore commerciale). Per porre rimedio a tale situazione di crisi, il progetto di legge prevede un accordo con i creditori, sulla base di un piano di ristrutturazione dei debiti; la procedura di concordato che viene delineata è dunque modellata sul concordato fallimentare che viene ritenuto in grado di poter soddisfare i creditori, in misura maggiore rispetto alle ordinarie procedure esecutive. Molti paesi europei si sono già mossi in questa direzione: la Francia, ad esempio possiede un sistema organico di norme poste alla base del regolamento stragiudiziale delle situazioni di sovraindebitamento (surendettement) dei privati già dal 1989 caratterizzato dall impossibilità manifesta del debitore in buona fede di far fronte alla massa dei suoi debiti di natura non professionale, senza alcun rapporto con la sua attività economica. Anche l Inghilterra dal 1986 ha introdotto una procedura di fallimento civile diretta da un giudice a ciò delegato, nella quale possono confluire debiti di diversa natura, salvo quelli fiscali ed alimentari. La Germania ed i Paesi Bassi possiedono strumenti analoghi. Presupposti per l accesso alla procedura L art. 14 individua i presupposti per l accesso alla procedura che qui di seguito elenchiamo: il debitore non deve essere assoggettabile a fallimento; 2
3 il debitore deve percepire un reddito o essere titolare, anche in comunione, di beni immobili, di mobili o di crediti; se tali beni non sono sufficienti a garantire la fattibilità del piano, sarà necessario l intervento di un garante (v. successivo art. 15); il debitore non deve aver fatto ricorso nei precedenti tre anni alla stessa procedura di composizione della crisi. Se ricorrono i suddetti presupposti, il debitore può proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti, sulla base di un apposito piano. La proposta potrà essere formulata con il supporto degli organismi di composizione della crisi (v. successivo art. 22) e dovrà comunque garantire il regolare pagamento dei creditori che rimangono estranei alla procedura. Contenuto dell accordo L art. 15 definisce il contenuto dell accordo, che deve prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma anche mediante la cessione dei redditi futuri. Nel caso in cui i beni e/o i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l attuazione dell accordo. Nella proposta di accordo il debitore potrà impegnarsi a non indebitarsi ulteriormente prevedendo quindi eventuali limitazioni 3
4 all accesso al mercato del credito al consumo, all utilizzo di carte di credito o alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari. Deposito della proposta di accordo L art. 16 prevede che la proposta di accordo deve essere depositata presso il tribunale del luogo di residenza del debitore tranne che nei confronti dello stesso non siano state già attivate procedure esecutive; in tal caso la proposta andrà depositata nel tribunale presso il quale sono in corso le procedure per l esecuzione dei crediti di maggior valore. Il debitore, unitamente alla proposta dovrà depositare: l elenco di tutti i creditori con l indicazione delle somme dovute; l elenco dei beni di cui dispone e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni; le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; l attestazione sulla fattibilità del piano, resa dall organismo di composizione della crisi (v. successivo art. 24); l indicazione della composizione del nucleo famigliare corredata del certificato dello stato di famiglia; l elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento personale e della sua famiglia. Qualora il debitore svolga attività d impresa pur non essendo assoggettabile a fallimento dovrà altresì depositare le scritture contabili degli ultimi tre esercizi (con una dichiarazione che ne attesta la conformità all originale). 4
5 Schematizzando, inizialmente i rapporti tra debitore, creditori e tribunale saranno i seguenti: IL DEBITORE 1 - Presenta la proposta di accordo con i creditori IL TRIBUNALE 2 - Valuta l adeguatezza della proposta di accordo 2 a - Proposta non soddisfacente 2 b - Proposta soddisfacente l iter viene bloccato; nulla cambia rispetto all attuale disciplina di recupero del credito Fissa con decreto l udienza Sospende per max 120 giorni le azioni esecutive individuali ed i sequestri conservativi sul patrimonio del debitore 5
6 Procedimento Il giudice dopo aver verificato l esistenza dei presupposti, fissa con decreto l udienza comunicando ai creditori la data di adunanza, i contenuti della proposta di accordo. Nel corso dell udienza il giudice dispone che nei confronti del debitore non possano essere avviate azioni esecutive (ovvero debbano essere sospese le azioni già avviate) né disposti sequestri conservativi sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta per un periodo massimo di 120 giorni dall udienza stessa. Nei successivi 15 giorni dall udienza che ha sospeso ogni azione esecutiva, i creditori devono comunicare all organismo di composizione della crisi il proprio assenso o dissenso alla proposta di accordo (il silenzio viene interpretato evidentemente come accettazione). L art. 18 evidenzia che la proposta per essere validamente approvata, deve essere accettata da tanti creditori che rappresentano non meno dell 80% dei crediti. In caso di approvazione l accordo non determina novazione dei crediti (salvo che sia diversamente stabilito) ed il debitore potrà presentare una proposta di transazione fiscale, ai sensi dell art ter della legge fallimentare. Quanto alla pubblicazione e agli effetti dell accordo, l art. 19 precisa che trascorsi 15 giorni dall udienza, l organismo di composizione della crisi trasmette al giudice una relazione nella quale da conto della percentuale di accettazione dell accordo. 6
7 Se la prescritta maggioranza è raggiunta e se le modalità dell accordo sono ritenute idonee a soddisfare i creditori dissenzienti, il giudice dispone la pubblicazione dell accordo. Inoltre viene anche previsto che dalla data di pubblicazione dell accordo e fino alla scadenza del termine fissato per l ultimo adempimento previsto dall accordo stesso, non è possibile agire in via esecutiva nei confronti del debitore né disporre sequestri conservativi del suo patrimonio; tali effetti vengono meno in caso di mancato pagamento dei creditori estranei o in caso di risoluzione dell accordo. Tuttavia la sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l accordo stesso (art. 19 comma 6); a tal proposito ci sia attende una integrazione da parte del legislatore posto che l art. 14, comma 2, stabilisce che l accordo è ammissibile solo se il debitore che lo propone non è assoggettabile a fallimento e che tale requisito deve essere verificato dal tribunale. Schematizzando i successivi passaggi tra i creditori, l organismo di composizione della crisi e il tribunale avremo: 7
8 I CREDITORI ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI Entro 15 giorni dal provvedimento di sospensione emesso dal giudice 3 fanno pervenire il consenso o il dissenso alla proposta di accordo del debitore 4 trasmette una relazione sui consensi espressi dai creditori e sulla maggioranza raggiunta IL TRIBUNALE Dispone l immediata pubblicazione dell accordo Verifica il raggiungimento dell accordo e la sua appropriatezza ad assicurare il soddisfo dei creditori 8
9 Impugnazione, annullamento e risoluzione dell accordo Il tribunale, su istanza di qualsiasi creditore, in contraddittorio con il debitore può annullare l accordo quando è stato dolosamente aumentato o diminuito il passivo ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell attivo. La risoluzione dell accordo, invece, può essere richiesta entro il termine perentorio di un anno dalla data dell ultimo adempimento previsto dall accordo, da parte di ciascun creditore se: il proponente non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dall accordo; le garanzie promesse non vengono costituite; l esecuzione dell accordo diventa impossibile per ragioni non imputabili al debitore. Gli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento. L art. 22 prevede che tali organismi possono essere costituiti ad hoc da enti pubblici e devono essere iscritti in apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia; le camere di conciliazione presso le CCIAA, gli avvocati, i notai, i commercialisti, sono iscritti di diritto nel registro. L art. 24 enuncia i compiti di tale organismo, consistente nel complesso delle attività di assistenza al debitore finalizzate al superamento della crisi di liquidità, con particolare riferimento alla redazione del piano di ristrutturazione da proporre ai creditori. 9
10 Spetta all organismo attestare la fattibilità del piano (previa verifica della veridicità dei dati comunicati dal debitore), pubblicizzare la proposta e l eventuale accordo, offrendo collaborazione al giudice nel corso del procedimento in tribunale. Sarà ancora compito di tale organo risolvere eventuali difficoltà insorte nell esecuzione dell accordo e vigilare sull esatto adempimento, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità. Particolarmente severe sono le pene previste dal legislatore. L art. 26 punisce con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e con la multa da euro ad euro salvo che il fatto costituisca più grave reato il debitore che: al fine di ottenere l accesso alla procedura, aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell attivo; al fine di ottenere l accesso alla procedura, produce documentazione alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile; nel corso della procedura effettua pagamenti non previsti nel piano, fatto salvo il regolare pagamento dei creditori estranei; dopo il deposito della proposta di accordo, aggrava la sua posizione debitoria; intenzionalmente non rispetta i contenuti dell accordo. 10
11 Lo stesso articolo punisce con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da a euro il componente dell organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni in ordine ai consensi espressi al piano, alla veridicità dei dati ivi contenuti ed alla fattibilità dello stesso. Giuseppe Demauro giuseppe.demauro@gmail.com 1 Giugno
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