COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

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1 DOTT. GEOLOGO MARCO BORGHI studi consulenza e calcolo di geoingegneria - ricerche idriche - studi geologici e ambientali - indagini geotecniche e geomeccaniche COMUNE DI CERIANO LAGHETTO PROVINCIA DI MONZA BRIANZA PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO VARIANTE PARZIALE N 2 NORMATIVA GEOLOGICA DI ATTUAZIONE Dott. Geologo Marco Borghi Gennaio 2018 studio: via Como 21, Solaro (MI) tel 338/ fax 02/ e_mail: marcoborghi.geologo@gmail.com - PEC: marcoborghi.geologo@pec.it

2 PREMESSA IN APPENDICE NORME TECNICHE DI FATTIBILITA GEOLOGICA ASSEVERAZIONE DEL GEOLOGO ALLEGATI: Tav. 1_c Carta PAI-PGRA scala 1:

3 PREMESSA Il presente documento deve essere considerato come integrazione del precedente studio geologico comunale allegato al P.G.T. in ottemperanza a quanto previsto dalla D.G.R. n X/6738 del 19/06/2017: "DISPOSIZIONI REGIONALI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI ALLUVIONE (P.G.R.A.) NEL SETTORE URBANISTICO E DI PIANIFICAZIONE DELL'EMERGENZA, AI SENSI DELL'ART. 58 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) DEL BACINO DEL FIUME PO COSÌ COME INTEGRATE DALLA VARIANTE ADOTTATA IN DATA 7 DICEMBRE 2016 CON DELIBERAZIONE N. 5 DEL COMITATO ISTITUZIONALE DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO" A seguito di quanto esposto sopra vengono cartografate in tav. 1c (carta PAI-PGRA) le aree di esondazione riportate nel P.G.R.A. e ne viene recepita la normativa nelle "norme tecniche di fattibilità geologica". Ceriano L.tto, li 15 Gennaio 2018 Dr. Geologo Marco Borghi 3

4 NORME TECNICHE DI FATTIBILITA GEOLOGICA Le presenti norme tecniche costituiscono parte integrante della variante parziale n.2 al Piano di governo del Territorio del Comune di Ceriano Laghetto e sostituiscono le precedenti norme tecniche di fattibilità geologica. Sono composte da n 30 articoli così suddivisi per classi di fattibilità geologica: classe di fattibilità geologica Articolo delle norme commenti Art. 1 norma comune a tutte le classi Art. 2 norma comune a tutte le classi Art. 28 norma comune a tutte le classi con esclusione della classe 3d 1 non presente 2a Art.3 Art.4 Art. 5 2b Art.6 Art.7 Art. 8 3c Art.9 Art.10 Art. 11 3d Art.12 Art.13 Art. 14 3e Art.15 Art.16 Art. 17 3h Art.18 Art.19 Art. 20 Art Art. 29 4f Art.22 Art.23 4g Art.24 Art.25 Art. 26 Art Art. 30 4

5 CLASSE DI FATTIBILITA SOTTOCLASSE RIFERIMENTI NORMATIVI PRINCIPALI NORME TECNICHE DI FATTIBILITA GEOLOGICA Art.1: gli approfondimenti geologici richiesti per le varie classi di fattibilità dovranno essere riassunti in un'apposita relazione geologica, a firma di geologo abilitato, da allegare ai progetti presentati al Comune di Ceriano Laghetto e che dimostri la compatibilità dell intervento in progetto con la situazione geologica esistente. Art.2: le norme tecniche di fattibilità geologica si applicano ai seguenti progetti o interventi: Nuove infrastrutture. Nuove edificazioni disposte su un unico piano fuori terra o interrato, compresi gli accessori, occupanti una superficie superiore a 50,00 m 2 Ristrutturazioni di un unico piano fuori terra ovvero interrato comportanti ampliamenti di superficie lorda superiore ai 50,00 m 2 Sopraelevazione di un unico piano degli edifici esistenti comportanti aumento della superficie lorda della sopraelevazione superiore ai 50,00 m 2 ; Cave e discariche. Opere di sistemazione idraulica ed idrogeologica. Interventi che comportino un impatto ambientale su suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee (es. pozzi profondi > 10,00 m di dispersione, discariche a cielo, modificazione regime acque superficiali). In corrispondenza degli orli di scarpata di erosione fluviale non attiva (orli di terrazzo morfologico) individuati alla tav.3 CARTA DI SINTESI, gli interventi devono essere mirati alla conservazione della forma più evidente dell orlo del terrazzo. Per l'orlo di terrazzo afferente all'ambito vallivo del torrente Guisa va fatto riferimento esclusivamente alla tav. 1_b 5

6 2 a D.LGVO 152/06 D.G.R. n 2244 del 29/03/06 D.M Art. 3: nelle porzioni di territorio ricadenti nella classe di fattibilità 2a vanno attuate le predisposizioni tecniche per la mitigazione di possibili immissioni nel terreno di reflui inquinanti di origine urbana-agricola-industriale (pozzi perdenti, serbatoi di sostanze tossiche liquidi o solubili, ecc.), in riferimento alle norme di protezione ambientale contenute nel D.LGVO 152/06 e nella D.G.R. n 2244 del 29/03/06: (Programma di tutela e uso delle acque) Art. 4: nelle porzioni di territorio ricadenti nella classe di fattibilità 2a, per quanto riguarda le attività di concimazione dei suoli agrari, attenersi alle indicazioni previste da autorizzazioni PUA-PUAS. Privilegiare attività di rotazione delle colture ad interventi di fertilizzazione. Art. 5: nelle porzioni di territorio ricadenti nella classe di fattibilità 2a non vengono individuati particolari problemi di carattere geologico per l edificazione. Tuttavia vanno eseguite indagini geologiche e geotecniche preliminari ai nuovi progetti così come indicato dal D.M Norme tecniche per le costruzioni 6

7 2 b D.LGVO 152/06 D.G.R. n 2244 del 29/03/06 D.M Art. 6: nelle porzioni di territorio ricadenti nella classe di fattibilità 2b vanno attuate le predisposizioni tecniche per la mitigazione di possibili immissioni nel terreno di reflui inquinanti di origine urbana-agricola-industriale (pozzi perdenti, serbatoi di sostanze tossiche liquidi o solubili, ecc.), in riferimento alle norme di protezione ambientale contenute nel D.LGVO 152/06 e nella D.G.R. n 2244 del 29/03/06: (Programma di tutela e uso delle acque) Art. 7: nelle porzioni di territorio ricadenti nella classe di fattibilità 2b, a causa della presenza di litotipi argillosi, vanno eseguite approfondite indagini geologiche e geotecniche preliminari ai nuovi progetti così come indicato dal D.M Norme tecniche per le costruzioni. Art. 8: nelle porzioni di territorio ricadenti nella classe di fattibilità 2b deve essere verificata la fattibilità della dispersione nel sottosuolo delle acque meteoriche, mediante idonee prove di assorbimento. Il caso di impossibilità alla dispersione nel primo sottosuolo delle acque meteoriche deve essere dimostrato. 7

8 3 c D.LGVO 152/06 D.G.R. n 7/12693 del 10/04/03 D.G.R. n 2244 del 29/03/06 D.M Art. 9: nelle zone di rispetto dei pozzi pubblici di captazione ad uso idropotabile sono vietate le attività indicate all art. 94 del Decreto Legislativo 152/06: la dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati; l accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche; la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade; la realizzazione di aree cimiteriali; l apertura di cave che possano essere in connessione con la falda; l apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell estrazione ed alla protezione delle caratteristiche qualitative della risorsa idrica; la gestione di rifiuti; lo stoccaggio di prodotti ovvero di sostanze chimiche pericolose e di sostanze radioattive; la realizzazione di centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; la realizzazione di pozzi perdenti; il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. per gli insediamenti o le attività di cui sopra, se preesistenti, ove possibile e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, andranno adottate le misure per il loro allontanamento ed in ogni caso dovrà essere garantita la loro messa in sicurezza. Art. 10: nelle zone di rispetto dei pozzi di captazione ad uso idropotabile per le nuove edificazioni e le fognature vanno attuate le disposizioni previste dalla D.G.R. 10/04/03 n 7/ Art. 11: nelle porzioni di territorio ricadenti nella classe di fattibilità 3c permane l obbligo di eseguire indagini geologiche e geotecniche preliminari ai nuovi progetti così come indicato dal D.M Norme tecniche per le costruzioni 8

9 3 d D.LGVO 152/06 D.G.R. n 2244 del 29/03/06 D.M Art. 12: : nelle porzioni di territorio ricadenti nella classe di fattibilità 3d vanno attuate le predisposizioni tecniche per la mitigazione di possibili immissioni nel terreno di reflui inquinanti di origine urbana-agricola-industriale (pozzi perdenti, serbatoi di sostanze tossiche liquidi o solubili, ecc.), in riferimento alle norme di protezione ambientale contenute nel D.LGVO 152/06 e nella D.G.R. n 2244 del 29/03/06: (Programma di tutela e uso delle acque) Art. 13: nelle porzioni di territorio ricadenti nella classe di fattibilità 3d, a causa della presenza di litotipi argillosi associati a pendenza di versante, vanno eseguite approfondite indagini geologiche e geotecniche preliminari ai nuovi progetti così come indicato dal D.M Norme tecniche per le costruzioni. Art. 14: nelle porzioni di territorio ricadenti nella classe di fattibilità 3d deve essere verificata la fattibilità della dispersione nel sottosuolo delle acque meteoriche, mediante idonee prove di assorbimento. Il caso di impossibilità alla dispersione nel primo sottosuolo delle acque meteoriche deve essere dimostrato 9

10 3 e D.LGVO 152/06 D.G.R. n 2244 del 29/03/06 D.M Art. 15: nelle porzioni di territorio ricadenti nella classe di fattibilità 3e deve essere eseguita una puntuale verifica della salubrità delle matrici ambientali ai sensi della parte IV del D.LGVO 152/06. Art. 16: nelle porzioni di territorio ricadenti nella classe di fattibilità 3e, a causa della presenza di litotipi argillosi, devono essere eseguite approfondite indagini geologiche e geotecniche preliminari ai nuovi progetti così come indicato dal D.M Norme tecniche per le costruzioni Art. 17: nelle porzioni di territorio ricadenti nella classe di fattibilità 3e deve essere verificata la fattibilità della dispersione nel sottosuolo delle acque meteoriche, mediante idonee prove di assorbimento. Il caso di impossibilità alla dispersione nel primo sottosuolo delle acque meteoriche deve essere dimostrato 10

11 3 h D.G.R. n 7/7868 e n 7/13950 D.LGVO 152/06 D.G.R. n 2244 del 29/03/06 D.M Art. 18: nelle porzioni di territorio ricadenti nella classe di fattibilità 3h sono comprese le aree di esondazione con Tr = 100 anni del torrente Guisa, così come individuato nello "studio di fattibilità della sistemazione idraulica dei corsi d'acqua naturali ed artificiali all'interno dell'ambito di pianura Lambro-Olona, fonte: AdB Po". In questa classe ogni intervento dovrà essere supportato da specifico studio idraulico che ne dimostri la compatibilità con lo stato di rischio presente. Per interventi di messa in sicurezza e di consolidamento dovranno essere utilizzate - a meno che ne sia dimostrata l'inapplicabilità - tecniche di ingegneria naturalistica. Si dovrà inoltre dimostrare che l'intervento non comporti incremento del rischio nelle aree adiacenti. Art. 19: nelle porzioni di territorio ricadenti nella classe di fattibilità 3h devono essere rispettate le norme di protezione ambientale contenute nel D.LGVO 152/06. Art. 20: nelle porzioni di territorio ricadenti nella classe di fattibilità 3h La progettazione degli interventi deve inoltre essere accompagnata da relazione geotecnica come indicato dal D.M Norme tecniche per le costruzioni. Art. 21: nelle porzioni di territorio ricadenti nella classe di fattibilità 3h deve essere verificata la fattibilità della dispersione nel sottosuolo delle acque meteoriche, mediante idonee prove di assorbimento. Il caso di impossibilità alla dispersione nel primo sottosuolo delle acque meteoriche deve essere dimostrato. 11

12 4 f D.LGVO 152/06 D.G.R. n 2244 del 29/03/06 D.G.R. n 7/12693 del 10/04/03 D.M Art. 22: La classe 4f comprende le zone di tutela assoluta intorno ai pozzi ad uso idropotabile, aventi un estensione di almeno 10 metri di raggio. Le zone di tutela assoluta, previste dal D. LGS. 152/06 art. 94, aventi un estensione di almeno 10 metri di raggio, devono essere adeguatamente protette ed adibite esclusivamente alle opere di captazione ed ad infrastrutture di servizio Art. 23: La progettazione delle infrastrutture di servizio devono essere accompagnate da relazione geotecnica come indicato dal D.M Norme tecniche per le costruzioni 12

13 4 g R.D. 523/1904-D.G.R. n 7/7868 e n 7/13950 D.LGVO 152/06 D.G.R. n 2244 del 29/03/06 D.M Art. 24: Questa classe individua le fasce di territorio comprese entro i primi metri a partire dal ciglio superiore della scarpata di tutti i corsi d acqua, anche se arginati e la vasca di laminazione delle piene del torrente Guisa. Fatte salve eventuali deroghe rilasciate e rilasciabili da Enti competenti in materia (Regione Lombardia e/o Agenzia Interregionale per il fiume Po), ai sensi del R.D e della D.G.R. n 7/7868 e successive modifiche ed integrazioni è vietata l edificazione a meno di 10 mt o 4 mt, a seconda del torrente, dal ciglio della scarpata del corso d acqua, così pure come sono vietate recinzioni, movimenti terra e coltivazioni a meno di 4 metri dal ciglio di sponda. In corrispondenza della vasca volano le trasformazioni d uso del suolo sono vietate limitatamente alla superficie della vasca, non estendendosi oltre. A causa dell imprecisione della base aereofotogrammetica, in sede autorizzativa, la distanza dal ciglio di sponda, intesa quale «scarpata morfologica stabile», o dal piede esterno dell argine, verrà determinata dalle tavole progettuali presentate e/o da sopralluoghi sul posto da personale dell ufficio tecnico comunale e non dalle misure rilevabili dalla cartografia in scala 1:2.000 prodotta in allegato. In questa classe, previa la redazione di un apposita relazione idrogeologica ed idraulica che attesti la compatibilità delle opere previste con la situazione di rischio presente, sono consentiti esclusivamente: gli interventi di demolizione senza ricostruzione; gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell art. 31, della Legge 5 agosto 1978 n. 457; gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e di volume, senza cambiamenti di destinazione d uso che comportino aumento del carico insediativi; gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela; i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio di sponda dei corsi d acqua, ai sensi del R.D. 523/1904; gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica; le opere di difesa, di bonifica e di monitoraggio dei fenomeni, realizzati preferibilmente secondo le tecniche dell ingegneria naturalistica. Le opere di difesa del suolo, di regimazione idraulica ed in generale ogni intervento infrastrutturale sui corsi d acqua, nonché la sostituzione e l adeguamento funzionale dei manufatti esistenti, devono essere eseguiti, a meno che non sia dimostrata la loro inapplicabilità, mediante opere di ingegneria naturalistica secondo quanto indicato nel Quaderno opere tipo d ingegneria naturalistica approvato con deliberazione giunta regionale 29/2/2000 n. 6/ la manutenzione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali. l ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue Costituisce parte integrante di questo articolo, lo studio del reticolo idrico minore, approvato in data 2/05/07 dalla Regione. 13

14 4 g R.D. 523/1904-D.G.R. n 7/7868 e n 7/13950 D.LGVO 152/06 D.G.R. n 2244 del 29/03/06 D.M Art. 25: nelle porzioni di territorio ricadenti nella classe di fattibilità 4g devono essere rispettate le norme di protezione ambientale contenute nel D.LGVO 152/06. Art. 26: nelle porzioni di territorio ricadenti nella classe di fattibilità 4g La progettazione degli interventi deve inoltre essere accompagnata da relazione geotecnica come indicato dal D.M Norme tecniche per le costruzioni. Art. 27: nelle porzioni di territorio ricadenti nella classe di fattibilità 4g deve essere verificata la fattibilità della dispersione nel sottosuolo delle acque meteoriche, mediante idonee prove di assorbimento. Il caso di impossibilità alla dispersione nel primo sottosuolo delle acque meteoriche deve essere dimostrato. 14

15 ULTERIORI NORME (RIFERIMENTO NORMATIVO: D.G.R. n X/6738 del 19/06/2017) Art. 28. Norma comune a tutte le classi di fattibilità con esclusione della classe 3d. Area allagabile con tempo di ritorno di 500 anni (evento raro). Per l'individuazione delle porzioni di territorio ricadenti in questa classe si dovrà far riferimento alla tav. 1_C carta PAI-PGRA. 1. Nelle porzioni di territorio ricadenti in questa classe di fattibilità sono vietati: a) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine. Art. 29. classe di fattibilità 3h. Area allagabile con tempo di ritorno di 100 anni (evento poco frequente) 1. Nelle porzioni di territorio ricadenti in questa classe di fattibilità va perseguito l obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali. 2. Nelle porzioni di territorio ricadenti in questa classe di fattibilità sono vietate: b) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente; c) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbario 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 30, comma 3, let. j); d) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine. 3. Sono per contro consentiti, oltre agli interventi di cui al successivo comma 3 dell art. 30: a) gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura 15

16 idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l assetto di progetto dell alveo derivante dalla delimitazione della fascia; b) gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'autorità di bacino ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 delle NTA PAI titolo IV, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis delle NTA PAI titolo IV; c) la realizzazione di complessi ricettivi all aperto, previo studio di compatibilità dell intervento con lo stato di dissesto esistente; d) l accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni all art. 38 del D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni; e) il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'autorità di bacino ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 delle NTA PAI titolo IV, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis delle NTA PAI titolo IV. 4. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell area, l assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti. Art. 30. classe di fattibilità 4g. Area allagabile con tempo di ritorno di 10 anni (evento frequente) 1. Nelle porzioni di territorio ricadenti in questa classe di fattibilità si persegue l obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra. 2. Nelle porzioni di territorio ricadenti in questa classe di fattibilità sono vietate: a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l assetto morfologico, 16

17 idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli; b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. j); c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. k); d) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente; e) la realizzazione di complessi ricettivi all aperto; f) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere. 3. Sono per contro consentiti: a) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate; b) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica; c) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena; d) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m³ annui; e) la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore; f) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione; g) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia; 17

18 h) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave; i) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. m), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22; j) l esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all art. 6 del suddetto decreto legislativo; k) l adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali. l) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell art. 31, della Legge 5 agosto 1978 n. 457; 4. Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente 5. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell area, l assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti. Schematizzando, in funzione delle classi di fattibilità presenti, la relazione geologica da allegare ai progetti presentati al Comune di Ceriano Laghetto dovrà contenere come minimo i seguenti approfondimenti: 18

19 CLASSE DI FATTIBILITA SOTTOCLASSE APPROFONDIMENTI MINIMI NECESSARI 2 a IDROGEOLOGICI GEOTECNICI 2 b IDROGEOLOGICI GEOTECNICI 3 c IDROGEOLOGICI GEOTECNICI 3 d IDROGEOLOGICI GEOTECNICI 3 e AMBIENTALI IDROGEOLOGICI GEOTECNICI 3 h IDRAULICI IDROGEOLOGICI GEOTECNICI 4 f IDROGEOLOGICI GEOTECNICI 4 g IDRAULICI IDROGEOLOGICI GEOTECNICI 19

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