SEMINARIO DI FORMAZIONE ARAI-Associazione Amministratori Immobiliari

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1 Dipartimento Territoriale di Palermo SEMINARIO DI FORMAZIONE ARAI-Associazione Amministratori Immobiliari LA SICUREZZA SUL LAVORO DA APPLICARSI ALLE POSSIBILI CONDIZIONI LAVORATIVE DEL CONDOMINIO PER L AFFIDAMENTO DI LAVORI E DI SERVIZI (ASSENZA O PRESENZA DEL PORTIERE )ALLA LUCE DEL D.LGS. 81/08. Dott. ing. Vincenzo Nastasi HOTEL LA TORRE - MONDELLO 14 FEBBRAIO 2009

2 LA SICUREZZA DEL LAVORO D.LGS. 81/08 DA APPLICARE AI POSSIBILI CASI ORGANIZZATIVI DI CONDOMINIO 1 CASO : Condominio con dipendenti con solo mansioni di portiere e affini. come da contratto collettivo per i dipendenti dei proprietari di fabbricati. ( vedi contratto Confedilizia OOSS, valido dal al ) TRATTASI DI LUOGO DI LAVORO Si applica il D. Lg. 81/08 in parte. 2 CASO : Condomini con più dipendenti anche con mansioni diversi dal portiere e affini. Si hanno Portieri e affini + elettricisti / idraulici/ muratori,/ giardinieri professionali / ecc. TRATTASI DI LUOGO DI LAVORO Si applica il D. Lg. 81/08 in tutti i vari aspetti. 3 CASO : CASO : Condomini senza dipendenti. NON E LUOGO DI LAVORO. SI APPLICA IL D.Lgs. 81/08 solo per il titolo IV.

3 DEFINIZIONI Articolo 2 D.Lgs. 81/ Definizioni 1. Ai fini ed agli effetti del D.Lgs. 81/08 si intende per : a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un attività lavorativa nell ambito dell organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari... b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l assetto dell organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell organizzazione stessa o dell unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

4 CAMPO DI APPLICAZIONE Articolo 3 D.Lgs. 81/ Campo di applicazione 1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio Nei confronti dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, e dei lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III.

5 Disposizioni inerenti i lavoratori autonomi Articolo 21 D.Lgs. 81/2008 articolo che prevede sanzioni amministrative ( art. 60) Disposizioni relative ai componenti dell impresa familiare di cui all articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi 1. I componenti dell impresa familiare di cui all articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell articolo 2222 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all articolo 2083 del codice civile e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo devono: a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III b) munirsi di dispositivi di protezione individuale DPI ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III. c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia 2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di: a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali; b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

6 Progettisti, Fabbricanti e fornitori, installatori Articolo 22 D.Lgs. 81/2008 articolo sanzionato con arresto o ammenda ( art. 57) Obblighi dei progettisti 1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia. Art. 23 D.Lgs. 81/2008 articolo sanzionato con arresto o ammenda ( art. 57) Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori 1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione. Art. 24 D.Lgs. 81/2008 articolo sanzionato con arresto o ammenda ( art. 57) Obblighi degli installatori 1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

7 Art. 26 D.Lgs. 81/08 contratti d appalto o d opera o di somministrazione 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all interno della propria azienda : a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all articolo 6, comma 8, lettera g), l idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi. Fino alla emanazione del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità: 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 2) acquisizione dell autocertificazione dell impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell art. 47 DPR 445 /2000 ; b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. 2. Nell ipotesi di cui sopra, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a) cooperano all attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull attività lavorativa oggetto dell appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell esecuzione dell opera complessiva. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui sopra elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate te per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze DUVRI Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

8 Art.28 D.Lgs. 81/2008 Oggetto della Valutazione dei Rischi 1. La valutazione di cui all articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell accordo europeo dell 8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all età, alla provenienza da altri paesi. 2. Il documento di cui all articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere: a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all articolo 17, comma 1, lettera a); c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; d) l individuazione delle procedure per l attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; e) l indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; f) l individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

9 Art.29 D.Lgs. 81/2008 Modalità dell Effettuazione della Valutazione dei Rischi Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento DVR di cui all articolo 17, comma 1, lettera a),. La valutazione e il documento DVR debbono essere rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo o dell organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Il documento di cui all articolo 17, comma 1, lettera a) DVR e quello di cui all articolo 26, comma 3 DUVRI, devono essere custoditi presso l unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) e g) Attività a rischio elevato.

10 Informazione dei lavoratori Art. 36 D.Lgs. 81/ Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l evacuazione dei luoghi di lavoro; c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46 ( Addetti alle emergenze incendio e pronto soccorso); d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione RSPP, e del medico competente MC. 2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; b) sui pericoli connessi all uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. 3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e al comma 2, lettere a), b) e c),, anche ai lavoratori di cui all articolo articolo 3, comma 9 (PORTIERI E AFFINI ) 4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze..

11 Formazione dei lavoratori Art. 37 D.Lgs. 81/ Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione. 2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dall entrata in vigore del presente decreto legislativo. In attesa, Accordo del tra Confedilizia e OO SS prevedono n 8 ore di formazione art.1 DM Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici.. 4. La formazione e, ove previsto, l addestramento specifico devono avvenire : a) costituzione del rapporto di lavoro o dell inizio dell utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) trasferimento o cambiamento di mansioni; c) introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. 5. L addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. 6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all evoluzione dei rischi o all insorgenza di nuovi rischi.

12 1 CASO : Condominio con dipendenti con solo mansioni di portiere e affini (NB : affini possono essere considerate le mansioni del custode, dell'addetto alle pulizie interne, di chi si occupa dei rifiuti, di chi esegue modesta attività da giardiniere così come previsto dal contratto collettivo dei proprietari di fabbricati art. 3 comma 9 D.lgs. 81/08 ). - Amministratore del Condominio = Datore di Lavoro Circ. Min. Lav. 28/97. - Tenuta - presso l amministrazione - del registro infortuni, in cui segnare eventi che causano ai dipendenti assenza dal lavoro per più di un giorno. - Si applicano solo gli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 ( parzialmente) : i dipendenti devono frequentare il corso di formazione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (a meno che, nel caso in cui l assunzione sia avvenuta prima del , ogni lavoratore sia stato precedentemente "reso edotto degli specifici rischi cui sono esposti": DPR 547/55, art.4). - Deve essere effettuata la "valutazione del rischio" redigere il documento DVR oppure in alternativa l autocertificazione (D.Lgs. 81/08: sotto la responsabilità del datore di lavoro), con la quale informare dipendenti e ditte esterne sui rischi presenti all interno del condominio. - Il datore di lavoro - committente che affida lavori a terzi : a) Lavori non edili segue l art. 26 D.Lgs. 81/2008 redazione DUVRI in questo caso il condominio ha dipendenti ; b) Lavori edili segue il titolo IV del D.Lgs. 81/2008 ( ex Direttiva cantieri recepita in Italia con il D.Lgs. 494/96 smi ).

13 2 CASO : Condomini con più dipendenti anche con mansioni diversi dal portiere e affini ( elettricisti, idraulici,muratori, giardinieri professionali, ) - TENUTA del registro infortuni, in cui segnare assenza dal lavoro d per più di un giorno. - Per i dipendenti che svolgono mansioni affini a quelle dei portieri, vale quanto esposto nella precedente diapositiva. -Per i dipendenti che svolgono (anche) mansioni diverse dai portieri e affini vale tutto quello che segue : -CORSO - I dipendenti devono frequentare un corso di formazione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro specifico per la propria mansione ( corso obbligatorio, a meno che, nel caso in cui l assunzione sia avvenuta prima del , ogni lavoratore sia stato precedentemente "reso edotto degli specifici rischi cui sono esposti": DPR 547/55, art.4). RLS : I dipendenti devono eleggere tra di loro un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), che avrà diritto ad un corso specialistico di 32 ore (D.Lgs. 81/08 e d.m ). RSPP : Il datore di lavoro nomina una figura chiamata Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (correntemente R.S.P.P.) per l assolvimento di quanto descritto al Capo II del decreto D.Lgs. 81/08. Questa figura, può essere un professionista esterno, un dipendente (che deve accettare ed essere formato di conseguenza) o il datore di lavoro stesso, nel qual caso è obbligatorio la frequenza ad un corso specialistico della durata di 16 ore (D.Lgs.81/08 e d.m ). Nel caso di condominio con alle dipendenze solo portieri o affini la figura del R.S.P.P. non è richiesta. VALUTAZIONE DEL RISCHIO : Deve essere effettuata la "valutazione del rischio" (art. 28 D.Lgs. 81/08: sotto la responsabilità del datore di lavoro. Redazione del DVR oppure in alternativa AUTOCERTIFICAZIONE, ( art. 29 D.Lgs. 81/08) se i dipendenti sono meno di dieci fino al ADDETTI EMERGENZA INCENDIO E PRONTO SOCCORSO -Deve essere designato (art. 43 D.Lgs. 81/2008) almeno un "addetto all'emergenza antincendio" (ai sensi del decreto 10 marzo 1998) e "un addetto al pronto soccorso", e formati di conseguenza tramite la partecipazione ad appositi corsi.

14 2 CASO : Condomini con più dipendenti anche con mansioni diversi dal portiere e affini ( elettricisti, idraulici,muratori, giardinieri professionali, ) - Il datore di lavoro - committente che affida lavori a terzi : a) Lavori non edili segue l art. 26 D.Lgs. 81/2008 redazione DUVRI ( Documento unico valutazione dei Rischi da Interferenze ) in questo caso IL CONDOMINIO A DIPENDENTI. b) Lavori edili segue il titolo IV del D.Lgs. 81/2008 ( ex Direttiva cantieri recepita in Italia con il D.Lgs. 494/96 smi)

15 RISCHI INTERFERENZIALI, DUVRI E ART. 26 D.Lgs. 81/08 E importante che nel DUVRI, sia prevista l assenza di di rischi interferenziali tra dipendenti e/o residenti e/o visitatori ed i lavori in appalto. Allo scopo di evitare interferenze involontarie, le lavorazioni devono essere precedute da parte dell appaltatore o lavoratore autonomo dalla creazione di una area riservata, se necessario fisicamente compartimentata e chiaramente segnalata, nella quale venga inibito l accesso ai NON ADDETTI AI LAVORI ( compresi dipendenti del condominio e/o residenti e/o visitatori). Questo deve essere espressamente vietato. In caso di presenza di lavoratori di imprese diverse, titolari di distinti rapporti contrattuali con il Condominio e/o Appaltatore, le disposizioni di cui sopra rimangono applicabili : sono di norma vietate le interferenze lavorative tra imprese diverse. Nei casi in cui sia tecnicamente impossibile evitare interferenze lavorative, la gestione delle interferenze e l eliminazione dei rischi connessi avvengono tramite riunione preliminare tra l Amministratore del condominio e gli appaltatori.

16 3 CASO : CONDOMINIO SENZA DIPENDENTI Se il condominio non ha dipendenti, il suo amministratore non potrà mai essere "datore di lavoro" e le normative di sicurezza non si applicano tranne per la situazione di cantiere edile. L'unico obbligo giuridico che può avere un amministratore di condominio senza dipendenti, o un privato proprietario di unità immobiliare, nei confronti della sicurezza di lavoratori esterni è legato ai cantieri edili seguire quanto evidenziato nel titolo IV del D.Lgs. 81/2008 ( ex Direttiva cantieri recepita in Italia con il D.Lgs. 494/96 smi ) Nel caso si affidano lavori NON EDILI nel condominio a lavoratori autonomi o ad imprese, anche se non c è un obbligo di legge, si può richiedere agli stessi ( Imprese e lavoratori autonomi) : a) Certificato della Camera di Commercio ed una dichiarazione sull idonietà tecnico professionale ; b) Disporre l assenza di interferenze tra residenti e/o visitatori ed i lavori in appalto ; c) Utilizzare attrezzature di lavoro e DPI in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III D.Lgs. 81/08 ; d) Munire di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia chi lavora nel condominio. INSERIRE TUTTO QUESTO NEL CONTRATTO DI APPALTO O D OPERA.

17 INFORTUNI AI DANNI DI TERZI Le norme antinfortunistiche sono stati emanati per la tutela dei lavoratori, i soggetti deboli del rapporto lavorativo. Tuttavia sebbene molto di rado, negli ambienti lavorativi si può verificare il coinvolgimento in eventi lesivi, di soggetti estranei all attività lavorativa, i quali si trovano sul luogo per ragioni non attinenti il lavoro stesso. Questo è il caso per esempio di visitatori o di chi abita in condominio. In questi casi la GIURISPRUDENZA ha costantemente osservato che la posizione di garanti della sicurezza ( Datore di lavoro, ecc.) non è operativa nei soli confronti dei lavoratori subordinati o dei soggetti ad essi equiparati, ma si estende anche alle persone estranee, che si possono trovare all interno del luogo di lavoro. In varie occasioni la CORTE DI CASSAZIONE ha avuto modo di affermare nel tempo che, seppure le disposizioni della normativa antinfortunistica, prevedono definizioni tutte legate all attività lavorativa, non hanno inteso individuare nei soli lavoratori i soli beneficiari ma ha stabilito in via generale quali siano le attività assoggettate alla normativa antinfortunistica. Vedi :Sent.Cass. Pen. Sez. IV del del 20 maprile1989 n 6025 ; Sent.Cass. Pen. Sez. IV del del 31 marzo 2006 n

18 Dipartimenti Territoriali di Palermo SCHEMA

19 Altre conclusioni 1 - I lavoratori domestici non sono tutelati dalle leggi sulla sicurezza sul lavoro (art.2 comma 1 lett.a d.lgs. 81/2008), quindi avere o non avere una badante o una colf non ha alcuna refluenza sul D.Lgs. 81/ Escluso il caso del cantiere edile, la casa del privato cittadino non è mai "luogo di lavoro" soggetto a normative di sicurezza; è il lavoratore o la ditta a cui occasionalmente viene affidato un lavoro (idraulico, tappezziere, tapparellista, mobiliere, ecc.) che ha obblighi di sicurezza, non il committente privato cittadino. 3 - Il condominio per definizione è un insieme di proprietari; il condominio può avere un lavoratore dipendente (custode, portiere, ecc.) oppure no. Il fatto che alcuni condòmini siano anche "datori di lavoro" (negozi, studi ecc.) non influisce in alcun modo sul condominio. Dipartimenti Territoriali di Palermo

20 GRAZIE PER L ATTENZIONEL Ing. Vincenzo Nastasi Tecnologo ISPESL Tel Fax vincenzo.nastasi@ispesl.it

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