Sezione: SICILIA Esito: SENTENZA Numero: 171 Anno: 2018 Materia: PENSIONI Data pubblicazione: 01/03/2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO
|
|
- Evangelina Caselli
- 4 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Sezione: SICILIA Esito: SENTENZA Numero: 171 Anno: 2018 Materia: PENSIONI Data pubblicazione: 01/03/2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI Paolo Gargiulo ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A 171/2018 nel giudizio in materia di pensioni civili iscritto al n del registro di segreteria, INTRODOTTO con ricorso, depositato il 18 febbraio 2016, proposto da A. B. A., T. B., G. C., A. G. e N. L., tutti rappresentati e difesi dall avv. Lucio Samaritano e dall avv. Maria Teresa Parrino ed elettivamente domiciliati presso lo studio di questi, in Palermo, piazza Giovanni Amendola, n. 31; CONTRO il Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell indennità di buonuscita del personale regionale-fondo Pensioni Sicilia, rappresentato e difeso dall avv. Vincenzo Farina e dall avv. Margherita Sanfratello ed elettivamente domiciliato presso la sede dell Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana, in Palermo, via Caltanissetta, n. 2/e; PER la rideterminazione della rivalutazione automatica del trattamento pensionistico. VISTO il ricorso e gli altri documenti di causa; UDITO, alla pubblica udienza del 17 gennaio 2018, con l assistenza del Segretario Sig.ra Antonina Conigliaro, l avv. Maria Teresa Parrino, per i ricorrenti; l avv. Margherita Sanfratello, per il Fondo Pensioni Sicilia. Ritenuto in F A T T O I. I ricorrenti, titolari di pensione regionale superiore a tre volte il minimo I.N.P.S., con l articolato atto introduttivo del presente giudizio chiedevano la riliquidazione della componente perequativa della pensione in godimento, unitamente alla condanna al pagamento degli accessori, nei limiti del maggior valore, sulle somme arretrate, con le seguenti modalità: - per gli anni 2012 e 2013 con l applicazione della perequazione annuale nella misura del 100% dell aumento ISTAT, in conformità a quanto disposto dall art. 36 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6; in via subordinata, con l applicazione dell art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; - per gli anni 2014 e 2015 con l applicazione della perequazione annuale nella misura del 100% dell aumento ISTAT in conformità a quanto disposto dall art. 36 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6; in via subordinata, con l applicazione dell art. 69, comma 1, della legge statale 23 dicembre 2000, n. 388; in via ulteriormente gradata, con l applicazione dell art. 1, comma 483, della legge statale 27 dicembre 2013, n I ricorrenti riferivano che la perequazione per gli anni 2012 e 2013 non era
2 stata corrisposta in virtù dell art. 24, comma 25, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, mentre per gli anni 2014 e 2015 detta perequazione era stata liquidata, in un primo momento, secondo quanto disposto dall art. 1, comma 483, della legge 23 dicembre 2013, n. 147; a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 70/2015, dichiarativa dell illegittimità costituzionale dell art. 24, comma 25, del citato decreto legge n. 201/2011, il Fondo Pensioni aveva applicato, con decorrenza , l art. 1 del decreto legge 21 maggio 2015, n. 65, convertito dalla legge 17 luglio 2015, n Gli stessi sostenevano che la sopravvenuta normativa statale non potesse trovare diretta applicazione nell ambito dell ordinamento regionale, pena la violazione dell art. 14 lettera q) dello Statuto siciliano che attribuiva la materia previdenziale alla potestà legislativa esclusiva regionale; per tale ragione doveva trovare applicazione l art. 36 della legge regionale n. 6/1997, non costituendo ostacolo a tal fine né l art. 39, comma 6, della legge regionale n. 10/2000, giacché abrogato dall art. 20 della legge regionale n. 21/2003, né quest ultimo articolo, poiché riguardante il personale in servizio alla data dell Parte attrice, poi, contestava l applicazione del decreto legge n. 65/2015, convertito nella legge n. 109/2015. II. Il Fondo Pensioni Sicilia, con la memoria depositata in data 17 agosto 2017, chiedeva il rigetto del ricorso; all uopo sosteneva che la materia previdenziale rientrasse nel campo della legislazione concorrente di cui all art. 17, lettera f), dello Statuto, come riconosciuto nella sentenza n. 5/2008/QM delle Sezioni Riunite di questa Corte, con la conseguenza che nell ordinamento regionale dovesse trovare diretta applicazione l art. 1 del decreto legge n. 65/2015 convertito dalla legge n. 109/2015, trattandosi di norma di riforma economico sociale in quanto rientrante nell orbita della spesa pubblica sul versante pensionistico; aggiungeva, poi, menzionando giurisprudenza di questa Corte, che il citato testo normativo fosse pienamente conforme ai dettami costituzionali. III. Alla pubblica udienza del 20 settembre 2017, giudice rilevato che la Corte Costituzionale aveva fissato per il 24 ottobre 2017 l udienza pubblica per la trattazione di una questione di legittimità costituzionale rilevante per il presente giudizio ha rinviato la trattazione, fissando contestualmente l odierna udienza. IV. Alla pubblica udienza del 17 gennaio 2018, la difesa dei ricorrenti, affermando di non insistere per l accoglimento delle domande formulate nel ricorso, ha chiesto la compensazione delle spese; la difesa del Fondo Pensioni Sicilia ha chiesto la decisione del ricorso. La causa è stata, quindi, posta in decisione, come da verbale d udienza. Considerato in D I R I T T O 1. La componente perequativa del trattamento di quiescenza dei ricorrenti, superiore a tre volte il trattamento minimo I.N.P.S., è stata disciplinata dall art. 1 del decreto legge 21 maggio 2015, n. 65, convertito nella legge 17 luglio 2015, n. 109, che - a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 70/ ha sostituito, con riferimento agli anni 2012 e 2013, il comma 25 dell art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ha aggiunto il comma 25 bis, sulla cui base poi innestare il meccanismo perequativo per gli anni dal 2014 al 2016.
3 Orbene, non vi è alcun dubbio che non possa trovare applicazione, come richiesto in via principale, l art. 36 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, per le argomentazioni contenute nelle sentenze n. 5/2008/QM e n. 2/2010/QM delle Sezioni Riunite di questa Corte, i cui principi di diritto costituiscono da tempo risalente un patrimonio comune della giurisprudenza di questa Sezione e della locale Sezione di appello; secondo l organo di nomofilachia, alla luce delle nuove regole costituzionali (dopo la riforma del 2001) disciplinanti il riparto tra Stato e Regioni della potestà legislativa, deveritenersi applicabile, in materia di previdenza, l art. 17, lett. f, dello Statuto della Regione Sicilia, col riconoscimento di una potestà legislativa concorrente, anziché esclusiva per la regione Sicilia, con la conseguenza che dal 1 gennaio 2001 la perequazione delle pensioni dei dipendenti regionale deve avvenire secondo il disposto dell art. 69, comma 1, della legge statale 23 dicembre 2000, n Occorre, pertanto, verificare se l art. 1 del citato decreto legge n. 65/2015, convertito nella legge n. 109/2015, possa trovare, diversamente da come sostenuto da parte attrice, ingresso nell ordinamento regionale. Per fornire risposta all interrogativo di cui sopra, va richiamata la giurisprudenza della locale Sezione di Appello in materia di applicazione nell ordinamento regionale del comma 19 dell art. 1 della legge statale 24 dicembre 2007, n. 247, che aveva disposto per l anno 2008 il blocco della perequazione delle pensioni di importo superiore a otto volte il trattamento minimo I.N.P.S.; detta giurisprudenza da un lato ha ritenuto (ex multis sentenze n. 420/2014 e n. 412/2014) che a seguito delle leggi regionali n. 10/2000 e n. 21/2003 vi fosse stato un definitivo aggancio alla normativa statale che disciplina l ordinamento pensionistico dei dipendenti statali comprese, logicamente, le norme relative alla perequazione automatica delle pensioni dello stesso personale regionale, dall altro ha sostenuto (ex plurimis sentenze n. 262/2014 e n. 119/2014) che il suddetto comma 19 dell art. 1 della legge statale n. 247/2007, dovendosi inquadrare nel disegno complessivo di razionalizzazione della spesa previdenziale, avente indubbiamente valenza di riforma economico-sociale di notevole rilevanza, non poteva che coinvolgere necessariamente anche il sistema pensionistico vigente per gli ex dipendenti della Regione siciliana la cui efficacia doveva necessariamente estendersi, per le peculiari finalità di contenimento e razionalizzazione della spesa previdenziale, anche ai trattamenti pensionistici erogati dalla Regione siciliana, dotata in materia pensionistica di potestà legislativa concorrente e non esclusiva. I suddetti principi non possono che essere applicati anche all art. 1 del citato decreto legge n. 65/2015 convertito dalla legge n. 109/2015 che è stato emanato proprio al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, nel rispetto del principio dell equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale ; ciò, infatti, è da leggere in combinato disposto con il comma 1 dell art. 24 del suddetto decreto legge n. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011 secondo il quale le disposizioni del presente articolo [quindi anche quelle dei commi 25, 25 bis e 25 ter] sono dirette a garantire il rispetto, degli impegni internazionali e con l Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, in conformità ad alcuni principi espressamente ivi
4 previsti. Ne consegue che la normativa di cui si tratta - al di là se si debba ritenere che la componente perequativa delle pensioni dei dipendenti regionali sia ormai direttamente disciplinata dalla legislazione statale a prescindere dalla data del loro collocamento a riposo - calandosi in un disegno complessivo di razionalizzazione della spesa previdenziale trova, comunque, ingresso diretto nell ordinamento regionale, acquisendo indubbiamente valenza di riforma economico-sociale di notevole rilevanza. In ultimo, l orientamento di cui sopra ha trovato conferma indiretta nell ordinanza n. 4/2017 della locale Sezione di Appello che ha sospeso, ai sensi dell art. 295 c.p.c., un giudizio in attesa della pronuncia del Giudice delle leggi sull art. 1 del decreto legge n. 65/2015 convertito nella legge n. 109/2015, sul presupposto implicito che esso trovi ingresso nell ordinamento regionale. La normativa di cui si discute non risulta, poi, essere in contrasto con i dettami della Costituzione, così come chiarito dalla Consulta nella recente sentenza n. 250 del 2017, cui per economia espositiva si rinvia, con la conseguenza che le prospettate questioni di costituzionalità devono essere dichiarate manifestamente infondate. In particolare, il Giudice delle leggi, con riferimento ai commi 25 e 25 bis del decreto legge n. 201/2011 converto dalla legge n. 214/2011, ha escluso la violazione dell art. 136 della Costituzione sotto il profilo della violazione del giudicato di cui alla precedente sentenza n. 70/2015, nonché la violazione degli artt. 3 (legittimo affidamento e certezza del diritto) e 117 in relazione al diritto ad un equo processo garantito dall art. 6, paragrafo 1 della CEDU e all art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, escludendo tra l altro la natura tributaria delle citate disposizioni normative in relazione agli artt. 2, 3, 23 e 53; poi, ha ritenuto infondata la questione di costituzionalità per violazione dell art. 3 con riferimento ai principi di eguaglianza e di ragionevolezza, nonché con riferimento al comma 2 dell art. 38 e al comma 1 dell art. 36 della Carta fondamentale per quanto riguarda, rispettivamente, i principi di adeguatezza e di proporzionalità dei trattamenti di quiescenza. In ultimo - incidenter tantum e per sola completezza espositiva- la Corte costituzionale ha anche escluso, in relazione a quanto già stabilito nella sentenza n. 70/2015, profili di incostituzionalità del comma 483 dell art. 1 della legge n. 147/2013, nonché di tale ultima disposizione normativa in combinato disposto con il comma 25, lettere b), c), d) ed e) dell art. 24 del decreto legge n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011. Per gli anni 2014 e 2015, non può trovare applicazione, come sempre chiesto in via ulteriormente gradata da parte attrice, il solo comma 483 dell art. 1 della legge statale 27 dicembre 2013, n. 147, poiché detta normativa deve leggersi in combinato disposto con il comma 25-bis dell art. 24 del decreto legge n. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011, aggiunto dall art. 1 del decreto legge n. 65/2015 convertito nella legge n. 109/2015, che costituisce la base di calcolo per determinare gli importi delle pensioni a decorrere dal 2014 (nei predetti termini, Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, sent. n. 800 del 19 dicembre 2017). 2. Il ricorso è, dunque, infondato e va, pertanto, respinto. 3. Tenuto conto della novità delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti. P.Q.M.
5 La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, in funzione di Giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando: 1) respinge il ricorso; 2) compensa le spese. Ai sensi dell articolo 429, primo comma, c.p.c., fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza. Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 17 gennaio II Giudice F.to Paolo Gargiulo Depositata in segreteria nei modi di legge Palermo,15 febbraio 2018 Pubblicata il 01 marzo 2018 Il Funzionario Responsabile// del Servizio Pensioni F.to Dott.ssa Mariolina VERRO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA IL GIUDICE UNICO
SENTENZA N. 373/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA IL GIUDICE UNICO Nella persona della dr.ssa Paola Briguori, nella
DettagliSEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE MARCHE SENTENZA/ORDINANZA PENSIONI 26/04/2016
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE MARCHE SENTENZA/ORDINANZA 17 2016 PENSIONI 26/04/2016 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LE MARCHE nella
DettagliSECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO
Corte Conti, Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015 n. 10; Materia: indennità integrativa speciale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE
DettagliRepubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei conti. Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano La Corte dei conti Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott. Salvatore Cilia - Presidente. dott. Salvatore
DettagliSENTENZA 73/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA SENTENZA
SENTENZA 73/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA Il Giudice Unico Consigliere Maria Riolo ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliRepubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana composta dai signori magistrati: Dott. Giovanni Coppola Dott. Tommaso Brancato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE
Corte Conti, Sez. II Giur. Centr. Appello, 05.02.2015 n. 50; Materia: pensione privilegiata REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE composta
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. In nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale. per la Regione Lazio
Sent. 516/2013 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio in composizione monocratica, nella persona del cons. Agostino Basta, in funzione
DettagliIl ricorrente, dirigente generale di pubblica sicurezza, impugnava, chiedendone l annullamento, la nota prot. n del con la quale l
Sezione: SICILIA Esito: SENTENZA Numero: 210 Anno: 2018 Materia: PENSIONI Data pubblicazione: 13/03/2018 REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO ***
SENT. 517/2012 REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO Visto il ricorso iscritto al numero 71199/PM del registro di Segreteria; Udìto
DettagliAdesso le sentenze favorevoli sono 21.
Adesso le sentenze favorevoli sono 21. Anche la Corte dei Conti del Lazio si è pronunciata in senso favorevole ai segretari sulla nota questione sull'inserimento della maggiorazione della retribuzione
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE LAVORO
R.G.L. 275/2016 Firmato Da: MOLLO MAURO Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 3698686f170369b2f58cb31be470f006 - Firmato Da: CACCIOTTO ELENA ANTONIETT Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: 4542a TRIBUNALE
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO
SENT. 1106/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO in composizione monocratica, in persona del Cons. Dr.ssa Chiara Bersani
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.5378/04 Reg.Dec. N. 5970 Reg.Ric. ANNO 2003 DECISIONE sul ricorso
DettagliS E N T E N Z A N.191/A/2012. nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana
DettagliS E N T E N Z A N. 179/A/2012. nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana
DettagliRepubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott. Salvatore Cilia Presidente dott. Pino Zingale
DettagliIn nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI. Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio
SENT 284/2012 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio In composizione monocratica Il Giudice Unico delle pensioni dott. Marcovalerio
DettagliCorte Conti Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015, n. 11; REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI
Corte Conti Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015, n. 11; Materia: cumulo indennità integrativa speciale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE
DettagliS E N T E N Z A N. 179/A/2012. nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana
DettagliORDINANZA N. 145 ANNO 2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Ugo DE SIERVO Presidente -
ORDINANZA N. 145 ANNO 2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Ugo DE SIERVO Presidente - Paolo MADDALENA Giudice - Alfio FINOCCHIARO - Alfonso
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI
Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 30.01.2015 n. 90 Materia: costituzione posizione assicurativa REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Sent. 616/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI nella persona del Consigliere Pina M. A. LA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE S E N T E N Z A
Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 15.01.2015 n. 40 Materia: pensione privilegiata REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE composta
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. I ter SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. I ter composto dai signori magistrati: Luigi Tosti Presidente Franco Angelo Maria De Bernardi
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA In composizione monocratica ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso,
Dettagliha pronunciato la presente
N. 05890/2010 REG.DEC. ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) DECISIONE Sul ricorso numero di registro
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO
Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 07.01.2015 n. 8 Materia: reversibilità assegni benemerenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 05209/2014 REG.PROV.COLL. N. 02539/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la
DettagliSentenza della Corte Costituzionale n. 35/2014 depositata il 6 marzo 2014
CORTE COSTITUZIONALE Sentenza n.35/2014 Consiglio Regionale Sentenza della Corte Costituzionale n. 35/2014 depositata il 6 marzo 2014 Oggetto: Consiglio regionale - Norme della Regione Calabria - Previsione
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
SENT. 224/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI nella persona del Consigliere Pina M. A. LA
Dettagliudito nella udienza pubblica del 10 ottobre 2017 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;
SENTENZA N. 234 ANNO 2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE DELLA LIGURIA
Doppia I.I.S.: si al diritto con prescrizione ordinaria dei ratei. (Corte dei Conti Ligura, Sentenza 21 maggio 2004 n. 525) In tema di corresponsione della I.I.S. in misura intera, qualora l'interessato
Dettaglisul ricorso iscritto al n /PM del registro di Segreteria, proposto dal sig.
REPUBBLICA ITALIANA sent.754/2003 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana composta dai Sigg.ri Magistrati: dott.ssa Luciana SAVAGNONE - Presidente - dott. Giuseppe
Dettagliha pronunciato la presente
Torna alla pagina precedente N. 00032/2016REG.PROV.COLL. N. 09950/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato
Dettaglicontro nei confronti di e con l'intervento di
N. 00963/2011 REG.PROV.COLL. N. 00810/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliPubblico impiego e irrilevanza delle mansioni superiori
Pubblico impiego e irrilevanza delle mansioni superiori Autore: Redazione In: Nel pubblico impiego le mansioni svolte dal dipendente che siano superiori rispetto a quelle dovute sulla base del provvedimento
DettagliCONSIGLIO DI STATO Sezione V - sentenza n. 21 del 9 gennaio 2009
SENTENZE IN SANITÀ CONSIGLIO DI STATO CONSIGLIO DI STATO Sezione V - sentenza n. 21 del 9 gennaio 2009 PIÙ CAUTO IL RICONOSCIMENTO DELLA INDENNITÀ RISCHIO RADIOLOGICO nei confronti del personale diverso
DettagliSezione: ABRUZZO Esito: SENTENZA Numero: 31 Anno: 2018 Materia: PENSIONI Data pubblicazione: 10/04/2018 Sent. 31/201 8 REPVBBLICA ITALIANA In Nome
Sezione: ABRUZZO Esito: SENTENZA Numero: 31 Anno: 2018 Materia: PENSIONI Data pubblicazione: 10/04/2018 Sent. 31/201 8 REPVBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano la Corte dei Conti Sezione giurisdizionale
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. L Num. 4442 Anno 2018 Presidente: MAMMONE GIOVANNI Relatore: MANCINO ROSSANA Data pubblicazione: 23/02/2018 ORDINANZA sul ricorso 18800-2012 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) DECISIONE
Page 1 of 6 N. 08513/2009 REG.DEC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente DECISIONE Sul
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 06211/2015 REG.PROV.COLL. N. 08789/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato
DettagliSENTENZA N. 221/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE OMISSIS. ha pronunciato la seguente SENTENZA
SENTENZA N. 221/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE OMISSIS ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell articolo 13, comma
Dettagli(Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n. 127)
Giudizi pensionistici Corte dei Conti: notificazione ai sensi del 144 c.p.c. (Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n. 127) In tema di inammissibilità del ricorso per mancata notifica
DettagliCass. Sez. 6, ord. 1797/2018: rimeditare la natura del contributo di solidarietà
La cassazione sez. sesta (Ric. 2016 n. 01356) con ordinanza 1797/2018 pubblicata il 24/1/2018 ha ritenuto opportuna (attraverso trattazione in pubblica udienza e sollecitando la discussione delle parti
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 796/08 Reg.Dec. N. 6 Reg.Ric. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente ANNO
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 6 N. 01026/2014REG.PROV.COLL. N. 07670/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA. Il Giudice Unico delle Pensioni
ha pronunciato la seguente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA Il Giudice Unico delle Pensioni Adriana Parlato S E N T E
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO n. 1/09 LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI S E N T E N Z A
. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO n. 1/09 LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI Nella persona del Primo Referendario dott.ssa. ha pronunciato la seguente
DettagliUdito nell udienza pubblica del 13 gennaio 2015 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;
Sentenza n 7 del 30 gennaio 2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE OMISSIS ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell art.
DettagliCOOP. E. SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA IN LIQUIDAZIONE
N. R.G. omissis TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluigi Morlini ha pronunciato ex art. 190 c.p.c. la seguente SENTENZA nella
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 22102 Anno 2018 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: NAPOLITANO LUCIO Data pubblicazione: 11/09/2018 ORDINANZA sul ricorso 28320-2016 proposto da: SAMPEI S.R.L. C.F.07346830156,
DettagliDeliberazione n. 72/2008/parere 13 REPUBBLICA ITALIANA. Corte dei conti. Sezione regionale del controllo. per l Emilia Romagna ***
Deliberazione n. 72/2008/parere 13 REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti in Sezione regionale del controllo per l Emilia Romagna composta dai Magistrati dr. Mario Donno dr. Carlo Coscioni dr.ssa Rosa
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 14480
DettagliConsiglio di Stato, Sez. IV, n 6610 del 30 dicembre 2008 (potestà regolamentare dei Comuni)
Consiglio di Stato, Sez. IV, n 6610 del 30 dicembre 2008 (potestà regolamentare dei Comuni) La potestà regolamentare dei Comuni deve essere esercitata entro l ambito delle previsioni legislative. Lo hanno
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 6 N. 00493/2014 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
DettagliSENTENZA N. 83 ANNO 2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai Signori: - Annibale MARINI Presidente -
SENTENZA N. 83 ANNO 2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai Signori: - Annibale MARINI Presidente - Franco BILE Giudice - Giovanni Maria FLICK " - Francesco
DettagliCon il secondo motivo, la ricorrente lamenta il mancato ricorso allo strumento del sorteggio per individuare l aggiudicataria.
Legittimo il comportamento di una Stazione Appaltante: alla gara, indetta a trattativa privata dal Presidente del tribunale, avevano preso parte tre ditte presentando offerte tra loro eguali, cosicché
DettagliS E N T E N Z A N. 183/A/2013. nel giudizio in materia di pensioni iscritto al n del registro di
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Interessi relativi a prestazioni previdenziali o assistenziali: competenza del Giudice di Pace. Prescrizione L'art. 7 c.p.c., come novellato dalla legge 69/2009, prevede la competenza del Giudice di Pace
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 20362 Anno 2017 Presidente: SCHIRO' STEFANO Relatore: NAPOLITANO LUCIO Data pubblicazione: 24/08/2017 ORDINANZA sul ricorso 9110-2016 proposto da: GESA AG2 SPA IN LIQUIDAZIONE,
DettagliCorte Costituzionale, ord 29 luglio 2008, n. 315 Pres. Bile Est. Gallo ord. rimess.: Commissione tributaria regionale della Liguria.
GIURISPRUDENZA Corte Costituzionale, ord 29 luglio 2008, n. 315 Pres. Bile Est. Gallo ord. rimess.: Commissione tributaria regionale della Liguria. Tasse automobilistiche Termine per il recupero tasse
DettagliREPUBBLICA ITALIANA 427/2009 A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE
REPUBBLICA ITALIANA 427/2009 A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE Composta dai seguenti magistrati: Dott. Vito MINERVA Dott.ssa Cristina ZUCCHERETTI Dott.ssa
DettagliLA SOSPENSIONE CAUTELARE NEI GIUDIZI D IMPUGNAZIONE
MASTER IN DIFESA TRIBUTARIA E ASSISTENZA AL CONTRIBUENTE LA SOSPENSIONE CAUTELARE NEI GIUDIZI D IMPUGNAZIONE (Corte Cost. n. 110/2010 e n. 109/2012; Cass. n. 2845/2012) ANTONIO SIMONE (già Presidente della
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) DECISIONE
N. 04538/2010 REG.DEC. N. 00469/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente DECISIONE
DettagliInteresse a ricorrere ad una procedura pubblica
Interesse a ricorrere ad una procedura pubblica Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative L'esclusione, debitamente motivata costituisce di per sé lesione indipendentemente dall'esito della gara
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana composta dai signori magistrati: dott. Giovanni Coppola dott. Tommaso Brancato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA Sent. N. 106/2017 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
REPUBBLICA ITALIANA Sent. N. 106/2017 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI Dott. Eugenio Madeo nella pubblica udienza del 20 giugno
DettagliSvolgimento del processo
Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 28 gennaio 2003, l Amministrazione Provinciale di C. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Rossano, giudice del lavoro, pronunciata
DettagliSentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA
N. 02866/2012 REG.PROV.COLL. N. 01865/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De
DettagliREPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE DI TRENTO. composta dai Magistrati:
Deliberazione n. 28/2017/REG REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE DI TRENTO composta dai Magistrati: Diodoro VALENTE Gianfranco POSTAL
DettagliIn Nome del Popolo Italiano
N. R.G. 1019/2016 R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Genova, sezione lavoro, Giudice monocratico dott. Marcello Basilico ha pronunciato la seguente Sentenza
DettagliSVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SENT. 78/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI dott. Luigi IMPECIATI nella pubblica udienza
Dettagliha pronunciato la presente
Pubblicato il 05/12/2016 N. 12183/2016 REG.PROV.COLL. N. 10491/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BARI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BARI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del lavoro, dott.ssa Isabella Calia, nell'udienza pubblica del giorno 19/04/2018 ha pronunciato la seguente SENTENZA dando lettura
DettagliORDINANZA N. 208 ANNO 2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Paolo GROSSI Presidente -
ORDINANZA N. 208 ANNO 2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Paolo GROSSI Presidente - Giuseppe FRIGO Giudice - Alessandro CRISCUOLO - Giorgio
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1994
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 6193/05 REG.DEC. N. 7643 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1994 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso
DettagliDecurtazione dei punti della patente e tutela giurisdizionale
Decurtazione dei punti della patente e tutela giurisdizionale Autore: sentenza In: La decurtazione dei punti della patente rappresenta una sanzione amministrativa conseguente alla violazione di norme sulla
DettagliREPUBBLICA ITALIANA 371/2009A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE
REPUBBLICA ITALIANA 371/2009A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE Composta dai seguenti magistrati: Dott. Vito MINERVA Dott.ssa Cristina ZUCCHERETTI Dott.ssa
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 2951/2009 Reg.Dec. N. 441 Reg.Ric. ANNO 2004 DECISIONE sul ricorso
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ANMINISTRATIVO REGIONALE PER LE MARCHE SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ANMINISTRATIVO REGIONALE PER LE MARCHE ha pronunciato la seguente N.116/94 REG. DEC. N.704 Reg. Ric. Anno 1980 SENTENZA sul ricorso n.*** del
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 5605/06 Reg.Dec. N. 12147 Reg.Ric. ANNO 2001 DECISIONE sul ricorso
DettagliOpposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.
Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. Corte di Cassazione Civile, Sezione VI Lavoro, Ordinanza n. 10415 del 12/04/2019 Con ordinanza del 13 maggio 2019, la
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, D E C I S I O N E
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 1006/07 Reg.Dec. N. 251 Reg.Ric. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunziato la seguente
DettagliCORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZA 1 / 2 aprile 2009, n. 97
CORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZA 1 / 2 aprile 2009, n. 97 LA CORTE COSTITUZIONALE ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 200, 322-ter del codice penale
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. Corte dei conti. Sezioni Riunite per la Regione Siciliana in sede consultiva * * *
Deliberazione n.4/2007/s.r. /Cons. REPUBBLICA ITALIANA Corte dei conti Sezioni Riunite per la Regione Siciliana in sede consultiva * * * Visto l art. 23 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946 n.
DettagliConsiglio di Stato. Sezione VI. Decisione 10 ottobre 2006, n N. 6017/06 Reg.Dec. N Reg.Ric. ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato Sezione VI Decisione 10 ottobre 2006, n. 6017 N. 6017/06 Reg.Dec. N. 11892 Reg.Ric. ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE R.G.N /2012 Cron ) Composta d
1 31 0 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE R.G.N. 12771/2012 Cron. -143 10) Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. C Dott. CORRADO
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
Sentenza n. 515/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO Il Giudice unico delle pensioni Cons, dr.ssa Giuseppina Maio, alla pubblica
DettagliCTP di Catania, sez. VIII, sentenza n. 360 del :esclusione estensione giudicato art CC
CTP di Catania, sez. VIII, sentenza n. 360 del 4.5.10:esclusione estensione giudicato art. 1306 CC Autore: Redazione In: Magistratura tributaria SEZIONE N 8 - R.G.R. N 2850/05 UDIENZA DEL 17/03/2010 SENTENZA
DettagliCorte di Cassazione II Sezione Civile - n del 3 agosto 2016
Giurisprudenza Corte di Cassazione II Sezione Civile - n. 16258 del 3 agosto 2016 Sosta su suolo pubblico sosta protratta oltre l orario consentito ticket scaduto art. 7 comma 15 cds - inadempimento contrattuale
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana D E C I S I O N E
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 281/10 Reg.Dec. N. 1253 Reg.Ric. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE
REPUBBLICA ITALIANA 256/2009 A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE Composta dai seguenti magistrati: Dott. Giuseppe DAVID Presidente Dott. Rocco DI PASSIO
DettagliTerreno agricolo o edificabile? Questione di plusvalenza
Terreno agricolo o edificabile? Questione di plusvalenza di Sentenze tributarie,, Corte di Cassazione Pubblicato il 30 settembre 2013 CORTE DI CASSAZIONE Sentenza 01 marzo 2013, n. 5166 MASSIMA DI IGNAZIO
Dettagli