Programma FIxO Scuola & Università NORMATIVA TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO REGIONE CALABRIA

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1 Programma FIxO Scuola & Università NORMATIVA TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO SCHEDA SINTETICA Delibera n. 268 del 29/07/2013 Recepimento delle Linee guida in materia di tirocini, approvate in Accordo Stato/Regioni del 24 gennaio

2 PREMESSA INDICE PER ARGOMENTI SCHEDA DI SINTESI - Delibera n. 268 del 29/07/2013 Recepimento delle Linee guida in materia di tirocini, approvate in Accordo Stato/Regioni del 24 gennaio

3 PREMESSA In ottemperanza a quanto previsto dalle Linee guida in materia di tirocini approvate in data 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza Stato-Regioni, la Giunta Regionale con Deliberazione n. 268 del 29/07/2013 ha emanato il Recepimento delle Linee guida in materia di tirocini, approvate in Accordo Stato/Regioni del 24 gennaio Nel medesimo provvedimento sono state approvate Schema di Convenzione e Progetto Formativo A far data dunque, della pubblicazione sul BU (16/09/2013) del presente provvedimento, i tirocini dovranno essere attivati secondo le seguenti nuove disposizioni regionali. INDICE PER ARGOMENTI: TIPOLOGIA FINALITA DESTINATARI ETA SOGGETTI PROMOTORI SOGGETTI OSPITANTI LIMITI ATTIVAZIONE DURATA CONVENZIONE PROGETTO FORMATIVO INDENNITA DI PARTECIPAZIONE ASSICURAZIONI COMUNICAZIONI PREVENTIVE MONITORAGGIO VIGILANZA, ISPEZIONI E REGIME SANZIONATORIO CITTADINI STRANIERI ATTESTAZIONE DEI RISULTATI 3

4 SCHEDA DI SINTESI Deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 29/07/2013 Pubblicata sul BU n. 18 del 16/9/2013 Recepimento delle Linee guida in materia di tirocini, approvate in Accordo Stato/Regioni del 24 gennaio NON RIENTRANO: i tirocini curriculari; i periodi di pratica professionale, nonché i tirocini previsti per l accesso alle professioni ordinistiche; i tirocini transnazionali quali, ad esempio, quelli realizzati nell ambito del Lifelong Learning Programme Resta ferma la speciale disciplina attualmente vigente in tema di tirocini formativi attivati dalle cooperative sociali ai sensi dell articolo 2, comma 1, lettera f) del decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142 e della legge 8 novembre 1991, n. 381, per le finalità dell articolo 1, comma 1, lettera b) di tale legge. TIPOLOGIA A) TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO B) TIROCINI DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO C) TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO O DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO RIVOLTE A PERSONE SVANTAGGIATE TIROCINI ESTIVI FINALITA Formativa (coerente con il piano di studi) ed orientativa alla scelta formativa e/o professionale. Inserimento/reinserimento lavorativo. Recupero sociale, formativo ed orientativo, di inserimento/reinserimento. Orientativa e di addestramento pratico. DESTINATARI Soggetti che hanno conseguito un titolo di studio o hanno assolto l obbligo di istruzione entro e non oltre 12 MESI. - Inoccupati; - Disoccupati (anche in mobilità o percettori di ASPI); - Lavoratori sospesi in regime CIG sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l erogazione di ammortizzatori sociali. Disabili, persone svantaggiate 1 - Studenti iscritti regolarmente ad un istituto scolastico e formativo di ogni ordine e grado; - Studenti iscritti regolarmente all'università. ETA Min. 16 anni 1 Disabili di cui all articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99; persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91 art.4 co.1 (Disciplina delle cooperative sociali), compresi i condannati in condizione di detenzione o ammessi a misure alternative di detenzione, nei limiti stabiliti della vigente legislazione penitenziaria; richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale. 4

5 SOGGETTI PROMOTORI Possono promuovere i tirocini: a) Azienda Calabria Lavoro b) CPI; c) Soggetti accreditati per l erogazione dei servizi al lavoro, successivamente all adozione di una disciplina regionale in materia; d) Università e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici; e) Enti pubblici di Ricerca; f) Istituzioni scolastiche, statali e non statali, che rilasciano titoli di studio con valore legale; g) Centri pubblici di formazione e/o orientamento; h) Comunità terapeutiche, enti ausiliari e le cooperative sociali iscritte negli specifici albi regionali; i) Associazioni di volontariato e di promozione sociale; j) Parchi nazionali e Regionali della Calabria; k) Servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da Enti pubblici delegati dalla Regione; l) Istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della Regione Calabria; m) Soggetti autorizzati a livello nazionale ai sensi del Dlgs 276/03 e s.m.i (Intermediazione); n) Agenzie tecniche in qualità di enti in house del MLPS. Imprese, enti pubblici, studi professionali, fondazioni, associazioni, ANCHE SENZA DIPENDENTI. SOGGETTI OSPITANTI N.B: Solo ai fini del computo dei tirocini, sono considerati dipendenti a tempo indeterminato: - I soci lavoratori delle società cooperative; - I dipendenti con contratto a tempo determinato di durata superiore ai 24 mesi, purchè la durata residua del contratto sia almeno pari alla durata del tirocinio; - Professionisti soci di studi professionali; Ogni Tutor del Soggetto Ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente. La sede di realizzazione dei tirocini deve essere situata nel territorio della Regione Calabria. Il computo dei dipendenti è riferito alla singola unità operativa (in caso di soggetti multi localizzati). In caso di soggetto ospitante multi localizzato (anche P.A.) opera la normativa della Regione Calabria. In caso di tirocini che prevedono attività formative in più Regioni, la normativa di riferimento è quella della Regione sede di attivazione del tirocinio. 5

6 LIMITI DIMENSIONALI: Tabella n. 1 N. DIPENDENTI N. MAX TIROCINANTI CONTEMPORANEAMENTE a) unità operative con dipendenti a t.i. da 0 a 5 1 b) unità operative con dipendenti a t. i. compresi tra 6 e 20 2 c) unità operative con 21 o più dipendenti a t.i. (con arrot. all unità superiore) non sup. al 10% del suddetto n. di dipendenti Sono esclusi dai limiti sopra riportati i tirocini a favore dei soggetti (disabili, svantaggiati, ecc.) di cui alla nota n. 1. LIMITI ATTIVAZIONE NON È AMMESSA L ATTIVAZIONE: a) Il Soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante per lo stesso profilo professionale; Ma può realizzare più tirocini per il medesimo profilo professionale, fatti salvi i limiti numeri previsti. b) Se nei 12 mesi precedenti, siano stati effettuati licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative; c) per sostituire contratti a termine, personale in malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all organizzazione dello stesso. d) In caso di tirocini utilizzati per attività per le quali non sia necessario un periodo formativo, abilità e conoscenze specifiche; e) In caso di tirocini di inserimento o reinserimento il datore di lavo con zero dipendenti non può ospitare più di 2 tirocini di inserimento o reinserimento per il medesimo profilo professionale nell arco di 24 mesi. In caso di mancato rispetto della Convenzione e del progetto formativo (ed in generale degli obblighi previsti dalla normativa)il soggetto ospitante non potrà attivare tirocini per il periodo di un anno dall accertamento e sarà tenuto al rimborso di quote eventualmente corrisposte dalla Regione Calabria. 6

7 DURATA DURATA MASSIMA: Tabella n. 2 TIPOLOGIA TIROCINI DURATA MASSIMA Tirocini di cui alla tipologia A) 6 Mesi, proroghe comprese Tirocini di cui alla tipologia B) 12 mesi, proroghe comprese Tirocini di cui alla tipologia C): - Persone svantaggiate 2 12 mesi, proroghe comprese - Persone disabili 3 24 mesi, proroghe comprese Massimo: 3 mesi. Si deve realizzare necessariamente nell'arco temporale compreso tra la fine dell'anno scolastico/formativo o accademico in corso e l'inizio di quello successivo. ATTIVAZIONE CONVENZIONE PROGETTO FORMATIVO PRECISAZIONI CASI DI SOSPENSIONE E/O INTERRUZIONE: - Diritto ad una sospensione per: maternità o malattia lunga (cioè protratta per una durata ad 1/3 del tirocinio); - La sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio; I tirocini sono regolati da apposite Convenzioni, stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti sulla base delle disposizioni e dei modelli approvati dalla Regione, con allegato il Progetto formativo. CONTENUTI: - La Convenzione può anche riguardare più tirocini (si indica il numero di tirocini per la quale viene sottoscritta); - E sottoscritta da Soggetto ospitante e Soggetto promotore; - E sottoscritto da Soggetto promotore, Soggetto ospitante e dal Tirocinante (per presa visione ed accettazione); INDENNITA DI PARTECIPAZIONE Importo minimo mensile (lordo): 400,00 Euro a fronte di una partecipazione minima al percorso del 70% su base mensile. L indennità può essere garantita sia dal Soggetto ospitante, promotore o da terzi (finanziamento altre fonti). 2 Ai sensi del comma 1, art. 4 della legge 381/1991(gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in eta` lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47 bis, 47 ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663), richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale. 3 Ai sensi dell art.1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili. 7

8 In caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi, percettori di forme di sostegno al reddito, fruitori di ammortizzatori sociali, tale indennità non viene corrisposta. In caso di disabili, soggetti svantaggiati e richiedenti asilo politico, l indennità potrà non essere corrisposta. L indennità è assimilata al reddito da lavoro dip. anche se non comporta la perdita dell eventuale stato di disoccupazione posseduto. ASSICURAZIONI COMUNICAZIONI PREVENTIVE Il soggetto Promotore è tenuto a stipulare direttamente (salvo diversa disposizione in Convenzione) assicurazione INAIL e Responsabilità civile (RC). In caso di tirocini presso P.A., le Convenzioni definiscono le modalità attraverso le quale il soggetto ospitante si assume tale onere. La comunicazione di avvio tirocinio è responsabilità del Soggetto ospitante; solo in caso di accordo tra quest ultimo e il Soggetto ospitante, può essere inviata anche dal Soggetto promotore. Congiuntamente alla C.O. dovranno essere trasmesse Convenzione e Progetto formativo secondo le modalità che verranno definite dal SIL. MONITORAGGIO La Regione Calabria promuove il monitoraggio, anche attraverso l analisi delle C.O.. VIGLIANZA, ISPEZIONI E REGIME SANZIONATORIO CITTADINI STRANIERI ---- La Regione si impegna ad operare per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini prevenendo le forme di abuso. Se nel corso delle verifiche il tirocinio non dovesse risultere conforme alla nuova disciplina, il personale ispettivo procederà, sussistendone le condizioni, a trasformare il rapporto in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con relativa applicazione delle sanzioni amministrative previste, disponendo al recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi. La mancata corresponsione dell'indennità comporterà una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un min. di a un max. di euro. ATTESTAZIONE DEI RISULTATI Al termine del tirocinio il soggetto promotore, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, rilascia una attestazione dell attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite; L esperienza di tirocinio dovrà essere registrata sul Libretto formativo del cittadino 4. Solo se il tirocinante ha partecipato ad almeno il 70% della durata prevista dal progetto formativo. 4 Di cui all articolo 2, comma 1, lettera i), del Dlgs 10 settembre 2003, n. 276 e secondo il modello adottato con decreto del MLPS, di concerto con il MIUR del 10 ottobre

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