Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Tribunale di Modena Il Giudice. s e n t e n z a

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1 Circolazione stradale Colpa e concorso di colpa Collisione fra autoveicoli - Effetti - Danno cagionato a terzo autoveicolo in sosta Coesistenza di accertamento di colpa e di presunzione di colpa - Nessi causali consecutivi - Responsabilità in solido del convenuto e del chiamato nei confronti del terzo conducente - Rif.Leg.art.2054 cc; Sentenza n. 1034/06 Pronunziata il 02/03/2006 Depositata il 06/06/2006 Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Tribunale di Modena Il Giudice dott. Roberto Cigarini, ha emanato la seguente s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 2335/2001 R.G. promossa da: XX Residente a San Giovanni in Persiceto, con domicilio eletto in Modena Corso Canalchiaro 41, nello studio dell'avv. Edoardo Anderlini, rappresentante e, difensore nel presente giudizio in virtù di procura speciale apposta a margine dell'atto di citazione insieme agli avv. Orfeo Marzolla e Giustino Pante del Foro di Bologna parte attrice contro YY e Riunione Adriatica di Sicurtà s.p.a. il primo residente a Castelfranco Emilia, la seconda con sede in Milano, rappresentata dai dott. Giancarlo Caimmi e Mauro Zambon, tutti con domicilio eletto in Modena Piazza Roma 12, nello studio dell'avv. Roberto Ferrari, rappresentante e difensore nel presente giudizio in virtù di procura speciale apposta in calce alla copia notificata della citazione parte convenuta e con la chiamata in causa di Meie Aurora s.p.a. Con sede in Napoli, in persona del legale rappresentante dott. Daniele Achilli, elettivamente domiciliata in Modena Corso Cavour 60, nello studio e presso la persona dell'avv. Pier Giorgio Rebecchi, rappresentante e difensore nel presente giudizio in virtù di procura speciale in calce alla copia notificata della citazione Parte terza chiamata La ZZ di ZZ s.n.c. Con sede in Napoli via G. Ferraris 119 Parte terza chiamata contumace

2 avente ad oggetto: risarcimento danni Conclusioni di parte attrice Accertata e dichiarata la responsabilità di YY e/o della ditta La ZZ s.n.c. di ZZ & C., proprietari rispettivamente del veicolo Volvo AV854WW e dell'autocarro Mercedes targato CB nella produzione dell'incidente stradale de quo, condannare il responsabile o i corresponsabili in via solidale con il rispettivo Istituto Assicuratore, Assicurazioni RAS per il YY ed Aurora Assicurazioni per la ZZ s.n.c. di ZZ & C. in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni tutti dallo stesso subiti liquidandoli nella misura che risulterà dovuta a seguito dell'istruttoria di causa. Con vittoria di spese diritti ed onorari. Conclusioni di parte convenuta YY e RAS Contrariis reiectis, rigettare tutte le domande spiegate nei confronti della Riunione Adriatica di Sicurtà s.p.a. e dei signor YY, siccome infondate in fatto e diritto e comunque non provate. Con vittoria di spese diritti ed onorari. Conclusioni di Meie Assicurazioni In via pregiudiziale, rilevato il rifiuto del contraddittorio sulla domanda così come introdotta dallo stesso attore nei riguardi dei terzi chiamati in corso di causa, dichiarare l'irritualità, improcedibilità ed infondatezza sia in fatto che in diritto della stessa chiamata in causa dei convenuti La ZZ e Meieaurora Assicurazioni; in via subordinata ed eventuale, nel merito, respingere la domanda di parte attrice così come formulata perché non fondata e/o non provata. Con vittoria di spese diritti ed onorari. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data giugno 2001 XX conveniva in giudizio Baluga nonché la compagnia assicuratrice RAS s.p.a. chiedendone la condanna in solido al risarcimento del danno patito a seguito del sinistro occorso in Modena il giorno per responsabilità asseritamente esclusiva - o comunque concorrente con altro conducente - del YY. Si costituivano in giudizio entrambe le parti convenute eccependo che il sinistro si è verificato per esclusiva responsabilità del conducente dell'autocarro di proprietà della società La ZZ s.n.c. condotto da HH. I convenuti contestavano anche la quantificazione del danno indicata da parte attrice. Alla seconda udienza del il giudicante autorizzava la chiamata in causa di HH e della s.n.c. La ZZ di ZZ nonché della società assicuratrice Aurora Assicurazioni. All'udienza del si costituiva in giudizio la società assicuratrice Meie Aurora s.p.a. eccependo la carenza di legittimazione attiva del XX per assenza di nesso causale tra la condotta del HH e l'evento dannoso subito da parte attrice, e comunque indicando il YY quale unico responsabile del sinistro stante l'eccessiva velocità da questi mantenuta. Fallito il tentativo di conciliazione, all'udienza del venivano assunte prove per testimoni. Un'altra prova per testimoni veniva delegata al Tribunale di Campobasso.

3 Veniva disposta ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio. la causa passava quindi in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe all'udienza del Motivi della decisione DINAMICA DEL SINISTRO La dinamica del sinistro non è controversa. L'autocarro Mercedes condotto da HH procedeva sulla via Emilia Est con direzione centro-periferia. Detto veicolo era seguito da tergo dall'autovettura Audi condotta dall'attore XX. Giunto all'altezza del civico 1747 il HH operò con l'autocarro la manovra di svolta a sinistra mentre dalla direzione opposta stava sopraggiungendo la vettura Volvo condotta dal convenuto YY. Si verificava quindi un primo scontro tra i veicoli del HH e quello del YY. La vettura condotta da quest'ultimo andava quindi ad urtare la vettura del XX che si era fermata sulla corsia di pertinenza per aver atteso la manovra di svolta a sinistra dell'autocarro. RAPPORTO PROCESSUALE Si osserva che l'attore non ha chiamato in giudizio il conducente dell'autocarro Mercedes, HH, bensì il solo proprietario, vale a dire la società s.n.c. La ZZ di ZZ e S., oltre alla società assicuratrice di questa. Peraltro, la società proprietaria del veicolo è rimasta contumace nel presente giudizio. D'altra parte, proprietario e conducente non appaiono essere litisconsorti necessari nel giudizio di responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale. Infatti "In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti; rispetto alla domanda di risarcimento proposta dal danneggiato direttamente nei confronti dell'assicuratore è litisconsorte necessario il proprietario del veicolo assicurato, non anche il conducente del medesimo, al quale sia concretamente imputabile il fatto causativo del danno. (Cassazione civile, sez. III, 24 febbraio 1998, n Bongiorni c. Soc. HH Mutua assicur. Giust. civ. Mass. 1998, 419 Foro it. 1998, I,3512 cf. anche Cass. 3544/2004). Responsabilità del sinistro È un fatto pacifico che nessuna responsabilità può essere ascritta all'attore. Non è contestato che la vettura da questi condotta era in posizione di quiete nel momento precedente il sinistro (cf. dichiarazioni spontanee allegate al rapporto di incidente stradale in atti). Controverso risulta invece il giudizio di responsabilità relativo al primo scontro tra la Volvo e il Mercedes, che costituisce la causa immediata e diretta del successivo scontro tra la Volvo e l'audi. Il convenuto e il terzo chiamato, infatti, si imputano reciprocamente la responsabilità esclusiva mentre parte attrice, che aveva inizialmente convenuto soltanto il conducente della Volvo, a seguito delle eccezioni da quest'ultimo sollevate in comparsa di risposta, ha chiesto ed ottenuto dal giudicante l'autorizzazione alla chiamata in causa della società proprietaria dell'autocarro, concludendo poi nel senso che sia accertata, in via alternativa o concorrente, la responsabilità del soggetto che ha cagionato il danno, con conseguente condanna del responsabile o dei corresponsabili.

4 Su detta chiamata in causa è stata sollevata eccezione da parte della difesa della terza chiamata, poiché l'autorizzazione venne chiesta ed ottenuta alla seconda udienza, ma a torto. Infatti, La chiamata di un terzo nel processo a norma dell'articolo 107 può essere ordinata in ogni momento dal giudice istruttore per una udienza che all'uopo egli fissa. D'altra parte "La chiamata in causa del terzo, sia ad istanza della parte che non si sia avvalsa della facoltà di citarlo per la prima udienza del giudizio di primo grado, preferendo invocare, entro tale udienza, la concessione di un termine per provvedervi -, sia iussu iudicis, è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice, involgendo valutazioni sull'opportunità di estendere il processo ad un altro soggetto in omaggio al criterio dell'economia dei giudizi e al fine di evitare eventuali conflitti di giudicati, sicché il relativo potere, comunque esercitato, in senso positivo o negativo, non può essere oggetto di censura è col mezzo dell'appello, né, tanto meno, col ricorso per cassazione. (Cassazione civile, sez. II, 13 aprile 1987, n Piendibene c. Moscini Giust. civ. Mass. 1987, fasc. 4). Le prove acquisite agli atti consentono di accertare la concorrente responsabilità del convenuto e del terzo chiamato nella causazione del sinistro che ha provocato il danno subito dall'attore. HH, conducente dell'autocarro, ha chiaramente violato la regola della precedenza (art. 145 comma 2 codice stradale), fatto per il quale egli risulta essere stato sanzionato dalla polizia municipale di Modena (cf. rapporto in atti). La deposizione del teste oculare Bosi Giovanni non lascia dubbi in proposito: "l'autocarro svoltava improvvisamente a sinistra. Credo che l'indicatore di direzione sia stato azionato contemporaneamente alla manovra di svolta a sinistra" (cf. verbale udienza ). D'altra parte, il YY non ha dato alcuna prova di aver fatto il possibile per evitare il danno. Egli non ha provato positivamente di aver mantenuto una velocità adeguata alle circostanze di tempo e di luogo - strada ad alta densità di traffico, in orario di punta - che imponevano di moderare particolarmente la velocità. Sembra evidente che se la velocità fosse stata particolarmente moderata lo scontro avrebbe potuto essere evitato. Si deve quindi presumere la sua concorrente responsabilità nella causazione del sinistro. GRADUAZIONE DELLE COLPE Passando alla graduazione delle responsabilità, si ritiene che il HH abbia una responsabilità del 50% mentre possa presumersi la responsabilità del YY per il restante 50%. Non sembra inutile a questo punto ricordare che "In tema di circolazione stradale, qualora coesistano l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti e la presunzione di colpa concorrente nell'altro entrambi possono essere solidalmente responsabili del danno cagionato a un terzo dalla loro condotta nella corrispondente proporzione (e cioè nella misura della colpa concreta e nella restante parte per quella presunta). (Cassazione civile, sez. III, 3 novembre 2004, n Colomberotto c. Soc. Lloyd Adriatico Giust. civ. Mass. 2004, f. 11) La difesa della terza chiamata ha sostenuto che mancherebbe il nesso causale tra la condotta del conducente dell'autocarro e l'evento lesivo subito dall'attore, non essendosi peraltro verificata alcuna collisione tra il veicolo dell'attore e l'autocarro, ma l'assunto non ha pregio. Infatti "In presenza di una pluralità di fatti imputabili a più persone e succedutisi nel tempo, a tutti deve riconoscersi un'efficacia causativa ove i fatti stessi abbiano determinato una situazione tale che senza essi l'evento, sebbene prodotto dal fatto avvenuto per ultimo, non si sarebbe verificato. Ed è irrilevante che la causa remota non abbia per sé sola determinato il danno, essendo sufficiente che essa abbia contribuito comunque in concreto alla produzione dell'evento

5 dannoso. (Cassazione civile, sez. III, 6 giugno 1980, n Società Tapisseries Paris c. Rosboch Giust. civ. Mass. 1980, fasc. 6) In definitiva, sia il YY sia la società La ZZ sia le rispettive compagnie assicuratrici devono essere condannate a risarcire, in solido, il danno patito dal XX nel sinistro di cui è causa, salva la possibilità di regresso ai sensi dell'art comma 2 c.c. per la parte che abbia risarcito l'intero danno e per la misura accertata del 50%. DANNO SUBITO E SUA QUANTIFICAZIONE A seguito del sinistro per cui è causa XX Enrico ha riportato un trauma cranico non commotivo, un trauma distorsivo alla spalla sinistra e un trauma distorsivo al polso sinistro (cf. c.t.u. dott. Tornotti pagg. 7-8). da tali lesioni è derivata una invalidità permanente del 3% nonché una invalidità temporanea assoluta di giorni 7 e una invalidità parziale al 50% di giorni trenta (ibidem). L'attore ha inoltre provato di aver sostenuto spese mediche, per perizia medico legale, per recupero e riparazione dell'automobile, per mancato guadagno da lavoro presso la cooperativa di trasportatori di cui fa parte (cf. teste Livio Gamberini). DANNO BIOLOGICO Il danno biologico permanente, viene liquidato sulla base dei criteri tabellari per punto di invalidità utilizzati dal Tribunale Milano 2005 che rapportano l'entità del risarcimento ad un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all avvalersi dell'età del danneggiato al momento del sinistro. Per ciascun punto viene riconosciuto l'importo tabellare di. 957,99 debitamente abbattuto col coefficiente di riferimento per l'età del danneggiato (pari a 0,865).Tale danno va liquidato nell'importo complessivo di ,97. Per ciascun giorno di invalidità temporanea assoluta va liquidato (sulla base dei criteri stabiliti uniformemente dalla tabella prescelta) un importo di. 65,00. Il danneggiato ha subito una invalidità temporanea assoluta di giorni 7 che va liquidata in. 455,00. Per la invalidità temporanea parziale la liquidazione della diaria avviene in misura proporzionale alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno. La invalidità temporanea parziale di giorni 30 al 50% va liquidata in. 975,00. A titolo di danno biologico per invalidità temporanea (I.T.A. e I.T.P.) spetta al danneggiato l'importo complessivo di ,00. In totale, a titolo di danno biologico (sia per la permanente (I.P.) che per la temporanea (I.T.)), va liquidato l'importo complessivo di ,97. DANNO MORALE Va liquidato il danno non patrimoniale a favore del danneggiato. Il danno morale viene liquidato con riferimento ad una percentuale dell'importo determinato a titolo di danno biologico. Il danno biologico preso in considerazione come base per il calcolo è sia quello da invalidità "permanente", sia quello da invalidità temporanea. La tabella del Tribunale Milano 2005 adotta il seguente criterio liquidatorio: Calcolato in percentuale alla liquidazione del danno biologico: danno morale soggettivo da un quarto

6 alla metà; per il danno non patrimoniale (diverso dal biologico) è elevata fino a due terzi della somma liquidata a titolo di danno biologico; nel caso di specie tenendo conto della gravità della colpa, dell'entità delle lesioni sofferte dal danneggiato, del grado di invalidità derivante da dette infermità, dell'impatto che tali infermità hanno avuto sulla persona del danneggiato, della durata della invalidità temporanea, si può equitativamente liquidare il danno morale nella misura di 1/4 del danno biologico per un importo pari a ,99. In totale a titolo di danno morale va liquidata la somma complessiva di ,99. DANNI MATERIALI Vanno liquidati anche i danni materiali conseguenti agli esborsi di somme che la parte danneggiata ha dovuto sostenere in conseguenza delle lesioni subite. Tali danni vanno riconosciuti nei seguenti importi (le date indicate sono quelle in cui risultano eseguiti gli esborsi, o, in mancanza, viene indicata la data dell'evento lesivo): IMPORTO DATA CATEGORIA DI SPESA DESCRIZIONE 581, Spese mediche 206, Spese legali perizia medico-legale L Recupero e riparazione autovettura In totale i danni materiali che vanno liquidati sono pari a 5.766,85. ALTRI DANNI Va inoltre riconosciuto alla parte danneggiata per mancato guadagno dalla Cooperativa trasporti presso la quale lavora l'importo ,72. RIEPILOGO I danni che vanno liquidati (e, poi, in quanto crediti di valore, rivalutati con attribuzione anche degli interessi c.d. compensativi) sono quindi i seguenti: Danno biologico da invalidità permanente: ,97. Tale danno è stato calcolato utilizzando le tabelle del danno biologico Tribunale Milano 2005 e la liquidazione è rapportata all'epoca in cui le tabelle utilizzate sono state elaborate ( ). Poiché l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella, occorre procedere alla devalutazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, al fine di avere valori omogenei (rispetto alle altre voci di danno) sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione. Va considerato che è ormai principio giurisprudenziale consolidato (Cass., sez. III, , n. 5680) che la rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente parziale, quando questa sia successiva ad un periodo di invalidità temporanea liquidata separatamente, decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso. Di conseguenza la data di riferimento per tale calcolo va fatta non alla data del fatto lesivo ( ) ma da quella in cui è terminata la invalidità temporanea. Poiché la invalidità temporanea è stata determinata in 37 giorni, la data a cui si deve fare riferimento per la liquidazione è quella del

7 La percentuale di devalutazione utilizzando gli indici ISTAT del c.d. costo della vita è pari al 9,5% ed il danno alla data del è pari a ,98. Il danno biologico da invalidità temporanea è stato calcolato (vedi sopra) nella misura di ,00. Tale importo va riportato in valori monetari alla data di verificazione del fatto dannoso e, conseguentemente, la liquidazione va determinata in base ai medesimi criteri di cui sopra, nella misura di ,73. Il danno morale è stato valutato nella misura di ,99; in base ai medesimi criteri sopra esposti tale danno va riportato, in termini monetari, alla data del fatto lesivo e va, dunque, liquidato nella misura di. 967,44. I danni materiali (esborsi) sono stati determinati complessivamente in ,85; le date di liquidazione sono quelle in cui sono avvenuti gli esborsi (ovvero, in via di accettabile approssimazione, quella del fatto dannoso); per tali danni sono queste le date di decorrenza ai fini della rivalutazione monetaria e degli interessi. RIVALUTAZIONE MONETARIA Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio) che va fissata al giorno La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall'istat per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.). Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza per ciascuna indicata (vedi sopra). INTERESSI Nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce che correntemente viene definita come "interessi compensativi" (altri li definiscono "moratori", ma ai fini della presente valutazione le differenze terminologiche sono indifferenti). Tali interessi sono calcolati dalla data del momento generativo della obbligazione risarcitoria sino al momento della liquidazione. Gli interessi vanno liquidati al tasso nella misura legale che, in base alla normativa vigente, viene variato in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato, sia un parametro di riferimento adeguato per determinare il danno da ritardo della prestazione risarcitoria. Tali interessi vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza Sezioni Unite del , n. 1712) il che comporta un calcolo di interessi alquanto inferiore a quelli calcolati integralmente per l'intero periodo. La cadenza della rivalutazione comporta il calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass , n. 6209, soluzione accolta, in genere, con riferimento alle esigenze di semplificazione dei calcoli).

8 In tal caso il calcolo della rivalutazione viene fatto anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo. Le somme dovute complessivamente sono le seguenti: A) Danno liquidato al (c.d. "aestimatio"): ,72 B1) Interessi maturati al : 2.142,21 B2) Rivalutazione maturata al : 1.563,68 B) Interessi e rivalutazione totali (B1 + B2): 3.705,89 Totale A + B: ,61 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Dispositivo della sentenza Definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta: accertata la responsabilità concorrente, al 50% ciascuno, di YY e di HH nella determinazione del sinistro occorso in Modena il giorno 12 aprile 2000: condanna 1) YY 2) Riunione Adriatica di Sicurtà 3) s.n.c. La ZZ di ZZ e S. 4) Meie Aurora s.p.a. in solido tra loro, a risarcire a XX i danni patiti in conseguenza del sinistro suddetto, che liquida in ,61 oltre agli interessi legali dal 3 marzo 2006 al saldo ed oltre alle spese del presente procedimento, che liquida in 536,08 per anticipazioni non imponibili, 1.754,00 per diritti, 3.270,00 per onorario, 628,00 per rimborso spese generali, oltre iva e c.a.p. Modena, 2 marzo 2006 Il Giudice Dr. Roberto Cigarini Depositato in Cancelleria il 03 GIU 2006

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