RCT/RCO GESTIONE PARCHEGGIO LUNA ROSSA SITO IN AMALFI (SA) AMALFI MOBILITÀ S.U.R.L. P.ZZA MUNICIPIO, AMALFI (SA) P.

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1 1 CAPITOLATO POLIZZA RCT/RCO GESTIONE PARCHEGGIO LUNA ROSSA SITO IN AMALFI (SA) AMALFI MOBILITÀ S.U.R.L. P.ZZA MUNICIPIO, AMALFI (SA) P.IVA:

2 2 DEFINIZIONI Nel testo che segue s intendono per: Contraente : Chi stipula il contratto; Assicurato : Il soggetto il cui interesse è tutelato dall Assicurazione e pertanto: - Amalfi Mobilità SURL - Il legale rappresentante; - tutte le persone fisiche dipendenti o non dal Contraente di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività, ivi compresi amministratori, volontari e collaboratori a qualsiasi titolo; - le associazioni dopolavoristiche e ricreative o di volontariato ed i loro aderenti che espletano attività per conto dell Assicurato; Società : La compagnia di assicurazioni; Assicurazione : Il contratto di assicurazione; Polizza : Il documento che prova l assicurazione; Premio : La somma dovuta alla Società; Rischio : La probabilità che si verifichi il sinistro e l entità dei danni che possono derivarne; Sinistro : Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione; Indennizzo : La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; Cose : Sia gli oggetti materiali sia gli animali; Scoperto : La percentuale di danno che rimane a carico dell Assicurato;

3 3 Franchigia : La parte di danno che rimane a carico dell Assicurato. Broker : la Società di brokeraggio cui è affidata la gestione della PolizzaArticolo 1 Attività L assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all Assicurato in relazione allo svolgimento di tutte le attività e competenze istituzionali previste o allo stesso attribuite ope legis, comprese tutte le attività ed i servizi che l Assicurato ritiene e riterrà opportuno svolgere in favore della collettività, e comunque di fatto svolge, in qualsiasi forma con qualsiasi mezzo ed in qualunque luogo, sia direttamente che in qualità di committente o di patrocinante e per la direzione, sorveglianza ed esecuzione di tutti i lavori, inerenti esclusivamente la gestione del Parcheggio Pubblico Luna Rossa, sito in Amalfi. La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità sia diretta che indiretta, anche quale committente, organizzatore o altro degli Assicurati salve le esclusioni espressamente menzionate. L assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti a quella assicurata, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata, anche se non riportate nel presente capitolato. Si conviene, inoltre, che le attività svolte per la gestione e conduzione del parcheggio pubblico, all atto della stipulazione della polizza, possono in qualunque momento subire modifiche e/o essere integrate con altre prima non svolte, senza che la copertura assicurativa prestata con la presente polizza venga meno. L assicurato si obbliga, però, a darne comunicazione alla Società entro tre mesi dalla data in cui le predette modifiche o nuove attività sono iniziate, pena la sospensione della efficacia della copertura assicurativa, limitatamente ai sinistri riguardanti tali nuove attività e/o variazioni delle stesse. NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO Articolo 2 Altre assicurazioni Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall applicazione dell Art.1910 Codice Civile. Il Contraente/Assicurato è esonerato dall obbligo di comunicare alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell Art.1910 Codice Civile.

4 4 Articolo 3 Decorrenza dell assicurazione Pagamento e regolazione del premio L assicurazione ha effetto dalle ore del giorno dichiarato in polizza. Per quanto riguarda la rata iniziale di perfezionamento, la Compagnia dichiara che la copertura assicurativa decorre dalle ore del giorno indicato nel disciplinare di gara o dalle ore del giorno stabilito nel verbale di aggiudicazione della stessa. L Assicurato pagherà il premio complessivo di eventuali accessori e di imposte di assicurazione per il tramite del broker di cui al successivo art. 28 (Clausola Broker), alle rispettive scadenze e per tutta la durata del contratto,. La prima rata di premio sarà versata entro 60 (sessanta) giorni dal perfezionamento del presente contratto; le rate di premio successiva alla prima (come pure i premi di regolazione ed i premi relativi a ratei dovuti al reintegro delle somme assicurate) saranno versate entro 90 (novanta) giorni dalla rispettiva scadenza. Trascorsi i termini fissati per il pagamento, l assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite. Ai sensi di quanto sopra si considera come data di avvenuto pagamento quella dell atto che conferisce tale ordine alla Tesoreria dell Assicurato, a condizione che copia del mandato di pagamento venga inviato alla Compagnia e/o al broker, come previsto dal successivo art. 30) (Forma delle comunicazioni inerenti il contratto). Il premio della presente polizza viene calcolato sull ammontare delle retribuzioni lorde complessive, erogate al personale dipendente e convenzionato che opera nelle strutture del Assicurato, sia esso assoggettato o meno all obbligo dell assicurazione INAIL; esso viene anticipato in via provvisoria nell importo risultante dal conteggio esposto in polizza, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo eventualmente stabilito in polizza. A tale scopo, entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente/Assicurato deve fornire alla Società i dati necessari e cioè l indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza. Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 90 (novanta) giorni successivi alla relativa comunicazione da parte della Società. Se il Contraente/Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 30 (trenta) giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore del giorno in cui il Contraente/Assicurato abbia adempiuto ai

5 5 suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente/Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Articolo 4 Premio dell assicurazione Il premio anticipato sarà calcolato sull ammontare complessivo del fatturato previsto per l anno assicurativo in corso. Il premio della polizza in oggetto, verrà regolato alla fine di ogni annualità assicurativa o del minor periodo cui la regolazione stessa si riferisce, applicando sul consuntivo del fatturato che il Contraente/Assicurato si impegna a denunciare, il tasso indicato in polizza. Articolo 5 Durata e proroga dell assicurazione Recesso in caso di sinistro La durata del presente contratto, viene stabilito in anni 1 e a tale data la polizza si intenderà cessata a tutti gli effetti senza obbligo di disdetta da parte del Contraente. Tuttavia, a richiesta del Contraente, verrà concessa proroga fino a 6 (sei) mesi. In tale ipotesi, il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale per ogni giorno di copertura della polizza appena scaduta. Comunque è in facoltà del Contraente/Assicurato di richiedere il rinnovo del contratto, se lo stesso ne ravviserà l opportunità. Sebbene la presente polizza sia stipulata per la durata di anni 1 è in facoltà delle parti di rescindere al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale del premio. Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, le Parti possono recedere dall assicurazione, con preavviso di 90 giorni. In caso di recesso da parte della Società, questa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Articolo 6 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. Articolo 7 Variazioni del rischio Qualora nel corso del contratto si verifichino o intervengano variazioni che modifichino il rischio, l Assicurato deve darne comunicazione scritta alla Società.

6 6 Articolo 8 Estensione territoriale L assicurazione vale per il mondo intero. Articolo 9 Coassicurazione e delega Qualora risulti dalla polizza che l Assicurazione è divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell indennizzo, liquidato a termine delle condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. Ogni comunicazione si intende fatta e/o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto anche delle Coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna coassicuratrice, risulta dall apposito prospetto inserito in polizza. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO Articolo 10 Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto al Broker o alla Società di Assicurazione o all Agenzia alla quale è assegnata la polizza, a parziale deroga dell Art.1913 Codice Civile, entro 30 giorni lavorativi da quando ha avuto richiesta scritta di risarcimento del danno da parte dei terzi danneggiati. Il Contraente/Assicurato è tenuto a denunciare nei termini di cui sopra alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia responsabilità civile verso prestatori di lavoro di cui ai successivi Artt.19 e 20, solo ed esclusivamente: a) in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge; b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell INAIL qualora esercitasse diritto di surroga ai sensi del D.P.R n Articolo 11 Gestione delle vertenze di danno e spese legali La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato stesso e ciò fino all esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del /i danneggiato/i.

7 7 Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l istruttoria, l assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell Assicurato. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. NORME CHE DISCIPLINANO L OPERATIVITA DEL CONTRATTO Articolo 12 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Buona fede Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione, ai sensi degli Artt.1892, 1893, 1894 Codice Civile. Tuttavia l omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del legale rappresentante del Assicurato. Articolo 13 Aggravamento / diminuzione del rischio L Assicurato/Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti, o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione, ai sensi dell Art.1898 Codice Civile, fermo tuttavia quanto previsto al secondo comma dell articolo precedente. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell Assicurato, ai sensi dell Art.1897 Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso. Articolo 14 Foro competente per l esecuzione del presente contratto Foro competente è esclusivamente quello della sede legale del Contraente o dell Assicurato. Articolo 15 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge

8 8 Articolo 16 Interpretazione del contratto Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI Articolo 17 Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danni materiali a cose ed animali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l assicurazione, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, come specificato all art. 1) e/o nella sua qualità di: a) Proprietario, conduttore o gestore di tutto quanto necessita all attività descritta b) Esercente tutte le attività c) Committente e/o patrocinante L assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all Assicurato, da fatto colposo e/o doloso di persone delle quali o con le quali debba rispondere in conseguenza dello svolgimento dell attività dichiarata. Articolo 18 Novero dei terzi Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche, che giuridiche, agli effetti della presente polizza sono considerati "Terzi" rispetto al Contraente. Sono inoltre considerati Terzi: - coloro che ricoprono la carica di Amministratori del Contraente/Assicurato. Sono inoltre considerati Terzi tra loro: - i dipendenti di ogni ordine e grado del Contraente/Assicurato.

9 9 Si prende inoltre atto fra le Parti che: a) quando l Assicurato è una persona fisica che rientra nella copertura assicurativa della presente polizza, non sono considerati terzi esclusivamente il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato stesso; nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b) quando l Assicurato è una persona giuridica non sono considerati terzi esclusivamente i prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 n e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, nonché il legale rappresentante dell Assicurato, limitatamente ai danni corporali subiti in occasione di lavoro o di servizio. Pertanto i prestatori di lavoro sopra definiti, sono considerati terzi qualora subiscano il danno, mentre non sono in servizio. A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le parti che sono considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come sopra definiti, anche nel caso di partecipazione alle attività dell Assicurato stesso, (manuali e non), a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell ambito delle suddette attività. Articolo 19 Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O./R.C.I) La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile: a) Assicurazione Responsabilità Civile verso dipendenti soggetti all assicurazione di Legge contro gli Infortuni (R.C.O.) - Compreso danno biologico a.1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n 1124 (rivalsa I.N.A.I.L. e maggior danno) per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti all attività per la quale è prestata l assicurazione, compresi altresì i dirigenti e le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati), dipendenti a chiamata, altri prestatori d opera utilizzati in base alla Legge Biagi o altre leggi, norme, regolamenti, nonché il rischio in itinere, come previsto dal Decreto Legislativo n 38 del 23/2/2000. La Compagnia quindi si obbliga a rifondere all Assicurato le somme richieste dall I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall infortunato e/o dagli aventi diritto sempreché sia stata esperita l azione di regresso dall I.N.A.I.L. e quest ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti. a.2) ai sensi del codice civile nonché del D.Lgs. 626 del 19/9/1994 (e successive modifiche ed integrazioni) a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n 1124, così come modificato dal D.Lgs. 38/2000, cagionati alle persone di cui al precedente comma a1) per morte

10 10 e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente (escluse le malattie professionali). Tale garanzia è prestata con una franchigia fissa di Euro 2.500,00 per ogni persona infortunata. L assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l Assicurato sia in regola con gli obblighi per l assicurazione di legge. b) Buona fede I.N.A.I.L. L assicurazione di responsabilità civile verso i dipendenti soggetti all assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l I.N.A.I.L. di personale quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso. c) Assicurazione Responsabilità Civile verso dipendenti non soggetti all assicurazione di Legge contro gli infortuni (R.C.I.) La Compagnia si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali (escluse le malattie professionali) involontariamente cagionati ai propri dipendenti non soggetti all obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 N. 1124, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in occasione di lavoro o di servizio. d) Rivalsa I.N.P.S. L assicurazione R.C.O./R.C.I. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall I.N.P.S. ai sensi dell art. 14 della Legge 12 Giugno 1984, N. 222 e successive modifiche. Articolo 20 Malattie professionali La garanzia di responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n del 30 giugno 1965, o completate dal D.P.R. 09 giugno 1975 n. 482 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute, dalla magistratura, come professionali o dovute a causa di servizio. L estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell assicurazione.

11 11 La garanzia non vale: 1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; 2) per le malattie professionali conseguenti: a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell impresa; b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell impresa. La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze; 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell Assicurato, ispezioni per le quali l Assicurato stesso, é tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria. Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali di Assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l Assicurato ha l obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

12 12 Articolo 21 Esclusioni Dall'assicurazione sono esclusi, salvo quanto altrimenti regolato in altre parti della polizza o successive appendici i danni: 1) Di furto, tranne quanto previsto all articolo 22 lettera D e lettera R che seguono; 2) Cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a Terzi. Non sono comunque esclusi i danni cagionati da acqua distribuita/erogata. 3) Ricollegabili ai rischi di Responsabilità Civile per i quali, in conformità alla Legge , n. 990, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 973 del e successive variazioni, l'assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili; 4) Derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. 5) Da inquinamento, intendendosi per tale la modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo quale: contaminazione di aria, acque, o terreni; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto all articolo 22 lettera X che segue. L'erogazione d acqua alterata non è considerata inquinamento e non è quindi soggetta alla presente esclusione. 6) Derivanti da spargimento d acqua, trabocco o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture e/o guasti di condutture della rete fognaria, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali.

13 13 Articolo 22 Estensioni di garanzia A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto si precisa che l assicurazione vale anche per i seguenti rischi: A. Responsabilità civile degli Amministratori, dipendenti e collaboratori L assicurazione vale per la responsabilità civile personale degli Amministratori, dipendenti e collaboratori dell Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, entro i limiti dei massimali pattuiti per la R.C.T.. Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti dell Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall Art.583 C.p. entro i limiti previsti per la R.C.O. B. Danni per lavori ceduti in appalto ad imprese e/o prestatori d opera Premesso che l Assicurato può cedere in appalto a imprese e/o prestatori d opera parte dei lavori descritti in polizza, si precisa che l assicurazione comprende la responsabilità civile che ricada sull Assicurato per danni cagionati o subiti da dette imprese, persone e relativi dipendenti. C. Committenza auto L assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all Assicurato ai sensi dell Art.2049 Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti, collaboratori e/o prestatori d opera, in relazione alla guida di autocarri, autovetture, ciclomotori, motocicli e qualsiasi altro mezzo, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell Assicurato assicurato ed allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge. E fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili. D. Automezzi affidati a terzi Premesso che l Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a prestatori di lavoro, collaboratori, consulenti e altri, autovetture di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a: a) tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che quest ultimo sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni subiti dal conducente a causa di vizio occulto di costruzione o di carente o difettosa manutenzione di cui l Assicurato debba rispondere;

14 14 b) tenere indenne il Contraente/Assicurato da eventuali azioni di regresso che dovessero competere all impresa che assicura, in base alla legge 990/69 e successive modifiche, gli automezzi sopra menzionati, in conseguenza di causa di inoperatività della garanzia da detta legge prevista; E. Terzi Trasportati L assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante da danni a Terzi e/o Terzi Trasportati sui veicoli a motore di proprietà del Contraente mentre circolano all'interno dei recinti degli "stabilimenti", salvo quanto previsto dalla Legge n. 990 del e successive modifiche e/o integrazioni/sostituzioni F. Mezzi di Trasporto, sollevamento ed opera L assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all Assicurato dalla proprietà e/o operatività di mezzi di trasporto o di sollevamento, macchine operatrici, semoventi, gru, carrelli e simili impiegati per le operazioni connesse all'attività svolta dall'assicurato. G. Danni ai veicoli L assicurazione comprende La Responsabilità Civile per i danni provocati alle autovetture o motoveicoli di proprietà di terzi, di dipendenti e/o Amministratori in sosta, in consegna/custodia nelle aree di pertinenza dell Assicurato, con esclusione dei danni alle cose in essi contenute. H. Danni a mezzi sotto carico e scarico L assicurazione comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico, traino e/o trasporto, ovvero in sosta nell ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi. Sono esclusi i danni da furto. La garanzia è prestata con una franchigia assoluta di 250,00 per ogni mezzo danneggiato. I. Danni a cose trovantisi nell ambito di esecuzione dei lavori L assicurazione è estesa ai danni ai locali ove si eseguono i lavori, alle cose e veicoli di terzi e dei dipendenti trovantisi nell ambito di esecuzione dei lavori stessi. La garanzia è prestata nei limiti del massimale per danni a cose e comunque fino alla concorrenza per ciascun periodo annuo assicurativo di un importo di ,00 J. Danni da cedimento Franamento e assestamento del terreno La garanzia comprende, i danni a cose di terzi dovuti da cedimento, franamento e assestamento del terreno, a seguito di lavori eseguiti dall Assicurato.

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