ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO

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1 ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO Associazione di Protezione Ambientale di interesse nazionale (D.M. 1/3/88 - G.U. 19/5/88) Il DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva è in vigore dal 30 dicembre 2007 Avv. Nunzio LEONE, Associazione Ambiente e Lavoro Puglia È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2007 (la n. 279) il Decreto 24 ottobre 2007 a firma del Ministro del Lavoro Cesare Damiano sul DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva). E il Decreto che obbedisce allo scopo di definire le modalità di rilascio ed i contenuti minimi del DURC previsto dall art. 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007). Il Decreto Ministeriale diverrà efficace il 30 dicembre 2007, allo spirar del trentesimo giorno dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, così come contemplato dall art. 10 del decreto medesimo. Attraverso il decreto viene assicurata una disciplina uniforme sui contenuti del DURC, finalizzata sia per la concessione di agevolazioni normative e contributive, sia per gli appalti di lavori,servizi e forniture pubbliche che per i lavori privati dell edilizia, nonché per la fruizione di benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria. Sul decreto sia il Ministro Damiano che le parti sociali hanno espresso soddisfazione, anzi il Ministro Damiano ha inteso sottolineare "l'attenzione continua, quotidiana del Governo per la trasparenza e la lotta al lavoro nero", anche ai fini di tutelare la corretta concorrenza tra gli operatori, sanzionando quelli non in regola. Si pensi che al 30 ottobre 2007 sono stati, infatti, già emessi dalle casse edili 2 milioni e 200 mila Durc per il solo settore delle costruzioni, più del doppio di quelli emessi dalle altre categorie, forniture e servizi. Informazioni aggiornate all indirizzo:

2 La genesi storica del DURC L esperienza del DURC rappresenta la dimostrazione di una volontà sociale e politica che nasce dal basso e che diventa esigenza che concorre ad anticipare il dettato normativo. In realtà la prima sperimentazione e il primo esempio pratico di concreta applicazione del DURC ebbe luogo in occasione dei lavori di ricostruzione posti in essere dopo il terremoto del 1997 in Umbria, di cui quest anno si è ricordato il primo decennio. In quella regione dell Italia centrale oltre 25 mila persone rimasero senza tetto e ci furono danni per circa 4 mila miliardi delle vecchie lire. Ebbene, in quella sfortunata circostanza, la Regione Umbria, le imprese e i sindacati dell edilizia stipularono un patto contro il lavoro sommerso. Secondo il protocollo siglato dalle categorie, accedevano agli appalti solo le imprese che certificavano la loro regolarità contributiva, rilasciata dalla Cassa edile, che operava in forte sinergia con Inps e Inail. In tre anni, il numero degli operai iscritti alla Cassa edile conobbe una triplicazione, passando da 7552 a Ci fu un segno positivo anche per il numero delle ore lavorate (+101%) e del monte salari (113%). Nel 1997, le imprese iscritte regolarmente alla Cassa edile umbra erano 1434, nel 2000 erano Grande soddisfazione delle parti sociali perché inizialmente l ANCE vedeva lo strumento come un mero atto burocratico, ma in pochi mesi di sperimentazione ne hanno dimostrato l efficacia. A riprova dell efficacia del DURC parlano i fatti: mentre a Macerata, territorio colpito dal sisma, ma dove non è stato istituito il certificato, la percentuale d irregolarità arriva al 46% mentre nelle aree coinvolte il tasso di lavoro sommerso si ferma all 11%. Grazie al certificato di regolarità, nella regione, si ha avuto un riscontro positivo in merito alla diminuzione degli infortuni nei cantieri a fronte di una forte espansione occupazionale. Dall esperienza pattizia si compie il passo per la definizione legislativa del percorso, di talchè vede la luce nell ordinamento la legge 266 del 2002 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale". Ad essa fanno seguito la legge di riforma del mercato del lavoro n.30/03 e i relativi decreti di attuazione nn.ri 276/03 e 251/04 ( c.d. legge Biagi). Pertanto: la l. 266/2002, art. 2 co. 26, prevede il rilascio del DURC da parte di INPS e INAIL a richiesta delle aziende che risultino affidatarie di appalti pubblici per servizi ed edilizia, mentre la riforma Biagi riposiziona le casse edili, dal momento che il DURC è necessario anche nell edilizia privata. Ne consegue che le imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono tenute a presentare alla stazione appaltante e la certificazione relativa alla regolarità contributiva, a pena di revoca dell'affidamento. Nel medesimo periodo, 16 dicembre 2003, venne approvato l Avviso comune per l emersione del lavoro irregolare in edilizia.

3 l'emersione. Infatti il tavolo attivato dal Ministero del lavoro e dal Comitato per l'emersione del lavoro non regolare (PCM), tra ANCE, ANAEPA CONFARTIGIANATO. ANSE ASSOEDILI CNA. FIAE CASARTIGIANI. CLAAI,ANCPL LEGA, FEDERLAVORO CONFCOOPERATIVE, AICPL AGCI, ANIEM CONFAPI, FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL ebbe a manifestare la seguente volontà: Le parti concordano sulla necessità di ripristinare regole certe per il corretto funzionamento del mercato del lavoro e si impegnano a perseguire tale obiettivo nel riconoscimento reciproco dei rispettivi ruoli all'interno del mercato di riferimento. Le parti ritengono che le proposte debbano essere recepite dal Governo per i necessari interventi di natura legislativa. Le parti concordano che la specificità di settore richiede interventi mirati alla repressione di fenomeni elusivi delle disposizioni di legge e contrattuali in stretta connessione con le doverose tutele per i lavoratori dell'edilizia. Le parti concordano altresì che gli interventi per la regolarità delle imprese di settore e per la sicurezza del lavoro edile non possono prescindere dal ruolo affidato dalle parti sociali nei contratti collettivi di lavoro di riferimento agli enti bilaterali che assumono un'importanza strategica per gli obiettivi propri dell avviso comune. Da quell intesa il passo verso il battesimo legale nell ordinamento è breve, accelerato dall estensione, attraverso la legge finanziaria del 2007, del Durc, che aveva dato buona prova di sé. In buona sostanza il settore dell edilizia, su questa materia è risultato davvero trainante ed anticipatore di eventi. I 10 articoli attraverso i quali si sviluppa il decreto. L art. 1 individua quali sono i soggetti obbligati a produrlo, specificando che è richiesto il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva ai datori di lavoro affinché gli stessi possono fruire dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall ordinamento nonché per la fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria. Inoltre è richiesto il DURC ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nell ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell edilizia. L art 2 individua i soggetti che sono tenuti al rilascio del DURC e cioè l INPS e l INAIL e, attraverso una preventiva convenzione con i predetti Enti, dagli altri Istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria. Nel settore dell edilizia, per i datori di lavoro il DURC ovvero ogni altra certificazione di regolarità contributiva emessa ai fini di cui al presente decreto vengono rilasciati oltre che da INPS e Inail, anche dalle Casse edili costituite da una o più associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

4 Questo aspetto ha di fatti ritardato il decreto, ma l accordo è ritenuto soddisfacente da Ance e sindacati confederali di categoria perché fa giustizia di intese al ribasso o con sindacati compiacenti. Inoltre per realizzare la banca dati, tutti i soggetti mettono a disposizione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale il DURC, in via di prima sperimentazione e per ventiquattro mesi, e cioè fino al 31 dicembre Gli enti bilaterali di cui al decreto di attuazione della legge Biagi, costituiti da una o più associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono rilasciare il DURC previa apposita convenzione, approvata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con gli Istituti previdenziali, con un solo limite, quello rappresentato dai aderenti che ne fanno richiesta. Gli esiti della sperimentazione serviranno a ridefinire la disciplina, al fine di un miglioramento. L art. 3 prevede le modalità di richiesta e di rilascio del Documento. Infatti il DURC viene richiesto dai soggetti interessati attraverso l utilizzazione di una apposita modulistica unificata che è stata predisposta dagli Istituti previdenziali, dalle Casse edili e dagli Enti bilaterali. La richiesta ed il rilascio del DURC avviene, di norma, attraverso strumenti informatici, mentre la modalità telematica diviene obbligatoria quando la richiesta provenga dalle pubbliche amministrazioni o dai soggetti privati a rilevanza pubblica appaltanti e dalle (SOA), vale a dire le Società di Attestazione e Qualificazione delle Aziende. Stesso trattamento viene riservato ai consulenti del lavoro e dalle loro organizzazioni quando agiscono in nome e per conto dei soggetti interessati. Nelle ipotesi in cui sussistano delle procedure di appalto il DURC relativo al soggetto appaltatore o subappaltatore può essere richiesto dalle amministrazioni pubbliche o dai soggetti privati a rilevanza pubblica appaltanti e dalle Società di Attestazione e Qualificazione delle Aziende (SOA), mentre se è lo stesso Istituto previdenziale che rilascia il DURC a farne richiesta ovvero è lo stesso soggetto che ammette il richiedente alla fruizione del beneficio contributivo ovvero agisce in qualità di stazione appaltante, è lo stesso Istituto, in nome della tanto conclamata semplificazione, a provvedere alla verifica dei presupposti per il suo rilascio senza emettere il DURC, fermo restando che, in mancanza dei requisiti della regolarità contributiva gli Istituti, le Casse edili e gli Enti bilaterali, prima dell emissione del DURC o dell annullamento del documento già rilasciato, invitano l interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni. Sul punto mette conto annotare che la Direzione Generale per l Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è intervenuta, con una propria nota,

5 per dettagliare talune importanti indicazioni sui contenuti della richiesta del documento unico di regolarità contributiva nonchè del DURC stesso. Queste indicazioni sono state richieste dalle parti sociali e traggono origine dai risultati dell analisi sull andamento del DURC ed in particolare sull enorme numero di documenti rilasciati solo da Inail e Inps per lavori edili privati, risultando evidente in questi casi (ad esclusione delle imprese che legittimamente applicano altri contratti, ad esempio quelle di installazione di impianti), l elusione dell iscrizione e delle contribuzioni alle Casse Edili. Su questo tema e` intervenuto anche l`inail con una richiesta di chiarimenti al Ministero che puntualizza alcuni aspetti fondamentali sulla materia, anche in considerazione della necessità di contrastare il lavoro irregolare. In particolare viene dapprima sottolineato che, dalle verifiche effettuate, la maggioranza dei DURC rilasciati solo dagli Istituti si riferisce ad imprese edili che applicano solo parzialmente il contratto collettivo nazionale di lavoro, oltretutto senza iscrizione presso le Casse Edili, sulla base della dichiarazione delle imprese medesime di applicare altro ccnl rispetto a quello di settore. Il Ministero quindi, ricordando le previsioni di legge che, a diversi fini prevedono l applicazione del ccnl nella sua parte economica e normativa, nell ambito della quale rientrano gli obblighi di versamento alle Casse Edili, in quanto connessi direttamente alla controprestazione lavorativa richiama specificatamente le norme che conducono all obbligo, per le imprese edili, di iscrizione e di osservanza integrale della contrattazione collettiva del settore delle costruzioni. Premesso quanto sopra, il Dicastero ha fornito le seguenti indicazioni agli Istituti e al Comitato della bilateralità per la modifica della procedura informatica per il rilascio del DURC: nel modulo di richiesta per il rilascio del documento va necessariamente riportata l espressa indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall impresa richiedente; le imprese che applicano il contratto dell dilizia devono indicare gli estremi della iscrizione alla Cassa Edile a pena di improcedibilità della richiesta; il documento unico di regolarità contributiva deve necessariamente contenere l indicazione in ordine al ccnl applicato dall impresa e, per le imprese che applicano il contratto dell edilizia, devono essere altresì indicati gli estremi di iscrizione alla Cassa Edile.

6 L art. 4 definisce il contenuto essenziale del DURC, il quale assolve all obbligo di attestare la regolarità dei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali e, per i datori di lavoro dell edilizia, la regolarità dei versamenti dovuti alle Casse edili. In sostanza i contenuti essenziali del Durc sono la denominazione o ragione sociale, la sede legale e la sede dell unità operativa, il codice fiscale del datore di lavoro, l iscrizione agli Istituti previdenziali e, ove previsto, alle Casse edili, la dichiarazione di regolarità ovvero non regolarità contributiva con indicazione della motivazione o della specifica scopertura, la data di effettuazione della verifica di regolarità contributiva, la data di rilascio del documento e il nome del responsabile del procedimento. L art. 5 è rubricato Requisiti di regolarità contributiva ed essa viene attestata dagli Istituti previdenziali qualora ricorrano le seguenti condizioni: 1. correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici; 2. corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti; 3. inesistenza di inadempienze in atto. Il secondo comma prevede la sussistenza della regolarità contributiva nei casi nei quali sia stata avanzata la richiesta di rateizzazione e l Istituto competente abbia espresso parere favorevole, ovvero qualora intervengano delle disposizioni legislative che statuiscano delle sospensioni dei pagamenti, ovvero ci sia stata la presentazione dell istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito. Per quanto attiene la Cassa edile sussiste la regolarità contributiva quando siamo in presenza di: 1. versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all ultimo mese per il quale è scaduto l obbligo di versamento all atto della richiesta di certificazione; 2. dichiarazione nella denuncia alla Cassa Edile, per ciascun operaio, di un numero di ore lavorate e non lavorate non inferiore a quello contrattuale, specificando le causali di assenza; 3. richiesta di rateizzazione per la quale la Cassa competente abbia espresso parere favorevole. L art. 6 prevede i termini per il rilascio del DURC. Esso viene rilasciato dagli Istituti previdenziali entro il termine massimo previsto per la formazione del silenzio assenso relativo alla certificazione di regolarità contributiva rilasciata dagli stessi Istituti, che, ai sensi della legge n. 241/90 è fissato in 30 giorni, termine confermato, né poteva essere altrimenti in presenza del disposto di cui all art. 328 c.p., dai regolamenti degli Enti previdenziali, anche se è legittimo auspicarne la riduzione temporale. Anzi in alcune parti del territorio nazionale, sono in atto proteste da parte di ordini professionali per il protrarsi di tale termine.

7 Mentre le Casse edili e gli Enti bilaterali rilasciano il DURC nei termini previsti dalla convenzione, mentre vi sono specifiche ipotesi di sospensione del termine di 30 giorni per il rilascio del DURC, fino all avvenuta regolarizzazione, facendo salvo il grave scostamento per la partecipazione a gare. L art. 7 si occupa dei limiti di validità del DURC, nonché della verifica dei requisiti. Orbene per quanto attiene alla fruizione delle agevolazioni normative e contributive, il DURC ha validità mensile, mentre nel solo settore degli appalti privati di cui alla direttiva cantieri (d.lgs. 494/94 e smi art. 3, co.8) il DURC ha validità trimestrale. In mancanza dei requisiti di regolarità contributiva gli Istituti, le Casse edili e gli Enti bilaterali, prima dell emissione del DURC o dell annullamento del documento già rilasciato, invitano l interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni. L art. 8 individua le circostanze non impeditive della regolarità contributiva del datore di lavoro. Infatti il DURC viene rilasciato anche nelle ipotesi in cui sussistano dei crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella amministrativa a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario. Mentre per quel che concerne i crediti non ancora iscritti a ruolo, bisogna considerare che in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità può essere dichiarata sino alla decisione che respinge il ricorso, mentre in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità è dichiarata sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, salvo l ipotesi in cui l Autorità giudiziaria abbia adottato un provvedimento esecutivo che consente l iscrizione a ruolo delle somme oggetto del giudizio ai sensi dell articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Per salvaguardare la trasparenza delle gare pubbliche il co. 3 prevede che, ai soli fini della partecipazione a gare di appalto, non osta al rilascio del DURC uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad 100,00, fermo restando l obbligo di versamento del predetto importo entro i 30 giorni successivi al rilascio del DURC. Inoltre non costituisce causa ostativa al rilascio del DURC l aver beneficiato degli aiuti di Stato specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell articolo 1, comma 1223 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sebbene non ancora rimborsati o depositati in un conto bloccato. Informazioni aggiornate all indirizzo:

8 L art.9 si occupa delle irregolarità sulla tutela delle condizioni di lavoro che non ostano al rilascio del DURC (art. 9) e quelle invece che risultano ostative al suo rilascio, contenute nell allegato A. Infatti la violazione, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell allegato A del Decreto, accertata con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, è causa ostativa al rilascio del DURC per i periodi indicati, con riferimento a ciascuna violazione prevista dallo stesso allegato. Ed è importante annotare che rispetto a tale obiettivo è privo di valore il fatto che sia intervenuta in quella realtà aziendale una eventuale e successiva sostituzione dell autore dell illecito. La causa ostativa non sussiste qualora il procedimento penale sia estinto a seguito di prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e seguenti del D.Lgs. n. 758/1994 e dell articolo 15 del D.Lgs. n. 124/2004 ovvero di oblazione ai sensi degli articoli 162 e 162 bis del codice penale. È ammessa l autocertificazione da parte dell interessato ai fini della procedura di rilascio del DURC, con la quale si affermi l inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all allegato A, ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito. Ove il DURC sia richiesto dalle stazioni appaltanti o dalle SOA, le stesse provvedono alla verifica della autocertificazione rilasciata dall interessato relativamente alla non sussistenza delle condizioni ostative. Nell ambito degli appalti pubblici le cause ostative di cui al presente articolo non rilevano ai fini del rilascio del DURC finalizzato al pagamento delle prestazioni già rese alla data dell accertamento definitivo dell illecito. Va tenuto presente che le citate cause ostative al rilascio del DURC di cui al presente articolo sono riferite esclusivamente a fatti commessi a far data dall 1 gennaio 2008.

9 Cosa cambia ed è cambiato con il DURC Il Durc, in coerenza con quanto disciplinato dalla legge finanziaria 2007, condiziona la possibilità dei datori di lavoro in tutti i settori di accedere ai benefici normativi e contributivi, previsti in materia di lavoro e legislazione sociale. Già con il collegato fiscale alla Finanziaria 2006 tutte le imprese, non solo quelle edili e agricole, sono tenute a presentare il Durc per accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie e solo la regolarità consente le assunzioni agevolate Quindi il Durc è necessario in tema di appalti pubblici di forniture, di appalti pubblici di servizi, di lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di concessione ovvero a denuncia di inizio attività (Dia), di gestione di servizi e di attività pubbliche in convenzione o concessione (non associate ad appalti di lavoro altrimenti si applicano disposizioni previste per gli appalti di lavori edili), di iscrizione Albo Fornitori, di agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni (ove richiesto), di rilascio dell'attestazione da parte delle Società organismi di attestazione (Soa), di tutte le riduzioni e agevolazioni contributive nonché di ogni forma di agevolazione di tipo normativo in ambito lavoristico. Le agevolazioni contributive per cui è necessario richiedere il Durc sono state, nel tempo, individuate dal legislatore con norme specifiche, e all interno di esse è agevole scorgere quelle relative alle assunzioni di lavoratori: - in mobilità, a tempo determinato, indeterminato e con rapporto a termine trasformato; - lavoratori disoccupati o in Cigs da almeno 24 mesi - lavoratori frontalieri divenuti disoccupati in Svizzera, iscritti nelle liste di mobilità; - lavoratori in Cigs da almeno tre mesi provenienti da aziende in Cigs da almeno sei mesi, assunti a tempo pieno e indeterminato; - lavoratori con contratto di inserimento/reinserimento; - giovani in possesso di diploma o di attestato di qualifica. Inoltre, tra le agevolazioni figura anche la riduzione dei contributi e dei premi pari all'11,50% concessa a favore delle aziende edili. Riguardo agli apprendisti si ritiene che non rientrino tra le agevolazioni in quanto si applica un vero e proprio regime contributivo e non una riduzione di contributi. La maggior parte di queste facilitazioni contributive valgono alcuni mesi (18, 24, 36) e pertanto è legittimo domandarsi, dal momento che il Durc conosce un solo mese di validità, se la richiesta del documento debba essere ripetuta in modo continuativo.

10 La realtà odierna Abbiamo già annotato come il Ministro del Lavoro abbia circondato il varo del decreto sul Durc; una testimonianza, sottolinea il ministro, dell'attenzione continua, quotidiana del governo per la trasparenza e la lotta al lavoro nero. Ed inoltre la realizza di un altra tappa significativa nella lotta al lavoro nero, intrapresa dal governo, anche ai fini di tutelare la correttezza della concorrenza tra gli operatori, sanzionando quelli non in regola. Una misura che va anche nella direzione di tutelare la corretta concorrenza tra gli operatori, sanzionando quelli non in regola. Il documento è rilasciato dall Inps, dall Inail e per l edilizia, dalle Casse edili, che possono farlo solo se costituite dalle associazioni datoriali e dai sindacati dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale. Ciò consentirà la soluzione del problema del rilascio del Durc da parte delle cosiddette casse edili anomale ovvero quelle costituite da associazioni sindacali e datoriali non aventi una diffusione e ampiezza d azione che ne possano attestare solidità e reale affidabilità in relazione alla delicata funzione di certificazione demandata. Analogamente, viene previsto che il Durc possa essere rilasciato, in via sperimentale, per 24 mesi, dagli enti bilaterali. Tra i requisiti per avere la regolarità contributiva, è richiesta innanzitutto la continuità degli adempimenti mensili o periodici. La validità del Durc è mensile, ma negli appalti privati è trimestrale. Il decreto regola, inoltre, anche le cause che impediscono il rilascio del Durc e i casi in cui non può essere rilasciato per irregolarità in materia di tutela della condizione di lavoro. Il Durc è necessario a quanti, oltre che quelli gia' previsti per appalti, servizi, forniture pubbliche e lavori privati nell'edilizia, vogliono fruire dei benefici normativi e contributivi (a partire dalle riduzioni contributive quali ad es.: quelli per i contratti di inserimento, per le assunzioni con L. 407/90 o quelle la cui disciplina prevede un sottoinquadramento contrattuale quali ad es. i contratti di inserimento), e a quanti vogliono accedere ai benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria. Esso viene rilasciato dall'inps, dall'inail e, se pur previa apposita convenzione con i predetti Enti, da altri Istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria (si pensi ad es. Enpals, Inpgi). Per i datori di lavoro dell'edilizia il DURC e' rilasciato anche, come avviene oggi, dalle Casse edili. In via sperimentale (per ventiquattro mesi) potranno rilasciarlo, per i propri aderenti, gli EBT previa convenzione approvata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

11 Il DURC può essere richiesto dagli interessati stessi (con utilizzo di apposita modulistica unificata), da un professionista abilitato ovvero, nell'ambito delle procedure di appalto, dalle amministrazioni pubbliche o dai soggetti privati appaltanti e dalle SOA. In questi ultimi casi la richiesta ha luogo attraverso strumenti informatici. Il DURC e' rilasciato nel termine di 30 giorni dai rispettivi atti regolamentari, salvo che emergono situazioni di irregolarità nel qual caso il termine di 30 giorni è sospeso sino alla regolarizzazione. Questa costituisce una novità, quella rappresentata dalla possibilità di regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dall'invito formulato dagli Istituti, Casse edili e Enti bilaterali. Le Casse edili e gli Enti bilaterali rilasciano il DURC nei termini previsti dalla convenzione. Nel caso di fruizione di beneficio contributivo l'istituto previdenziale per il quale si chiede il beneficio provvede alla verifica dei presupposti per il rilascio senza emettere il DURC. In merito alle irregolarità occorre specificare che non si considerano tali i crediti per i quali sia stata disposta, se iscritti o meno a ruolo, la sospensione della cartella a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario. Nel solo caso di partecipazione a gare di appalto non ostano impedimenti se tra le somme dovute e quelle versate risulti uno scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad euro 100,00, fermo restando l'obbligo di versamento del predetto importo entro i 30 giorni successivi al rilascio del DURC. La regolarità viene dichiarata oltre che in presenza di correntezza degli adempimenti, di rateizzazione, di compensazione per la quale sia stato documentato il credito o di sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative. Le violazioni riferite esclusivamente a fatti commessi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, devono essere accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, a nulla valendo l'eventuale successiva sostituzione dell'autore dell'illecito. Non sussiste impedimento qualora il procedimento penale sia estinto a seguito di prescrizione obbligatoria ovvero di oblazione. Informazioni aggiornate all indirizzo:

12 Allegato A Contempla ed elenca le disposizioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate all art. 9 del decreto ministeriale, la cui violazione costituisce causa ostativa al rilascio del DURC. Vengono riportate le violazioni e il periodo per il quale non è consentito il rilascio del DURC: Codice Penale, Art. 589, c. 2 (24 mesi) Codice Penale, Art. 437 (24 mesi) Codice Penale, Art. 590, c. 3 (18 mesi) D.Lgs. 626/9, Art. 89, c. 1 e 2, lett. a) (12 mesi) D.Lgs. 494/96, Art. 22, c. 3, lett. a) (12 mesi) DPR 164/56, Art. 77, c. 1, lett. a) e b) (12 mesi) DPR 303/56 Art. 58, c. 1, lett. a) e b) (12 mesi) DPR 547/55, art. 389, c. 1, lett. a) e b) (12 mesi) D.Lgs. 286/98, Art. 22, c. 12 (8 mesi) Art. 3, c. da 3 a 5 DL12/22 febbraio 2002 e smi (6 mesi) D.Lgs. 66/2003, Artt. 7 e 9 (3 mesi). 8 dicembre 2007 I Codici, i Dossier e le Riviste della Prevenzione

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