DIRITTO DI FAMIGLIA. TÑÑâÇà w Z ÉätÇÇ ZxÇà Äx

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "DIRITTO DI FAMIGLIA. TÑÑâÇà w Z ÉätÇÇ ZxÇà Äx"

Transcript

1 DIRITTO DI FAMIGLIA La Famiglia nel codice civile e nella Costituzione Quando parliamo di diritto di famiglia, si parla di un settore del diritto privato che disciplina i rapporti dei coniugi, parentela, affinità ed adozione. La famiglia è una comunità di persone che hanno un legame di discendenza comune. art. 29 cost. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell unità familiare. art. 30 cost. E dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità. Il diritto di famiglia, quindi è l insieme di norme giuridiche che disciplina queste relazioni e comprende inoltre norme di ordinamenti diversi da quello interno, quali il canonico, l internazionale ed il comunitario. La riforma e l evoluzione successiva al diritto di famiglia. Nel corso degli anni sessanta a seguito di una rapida trasformazione sociale, l istituzione si è indebolita, il capo famiglia ha perso il suo potere, la moglie ha maturato sicurezze e responsabilità fuori dalla famiglia ed i figli una loro progressiva autonomia. Per questo si sono rese necessarie delle riforme. La prima è stata la l. 1 dicembre 1970 n 898, la quale in casi determinati consentiva lo scioglimento del matrimonio, indebolendo quindi il requisito dell indissolubilità previsto dal codice del 1942; infine è intervenuta la l. 19 maggio 1975 n. 151, la quale ha integralmente innovato la materia (riforma del diritto di famiglia). Le principali novità apportate dalla riforma sono: l innalzamento dell età per contrarre matrimonio; profonde modifiche alle cause di invalidità delle nozze; la parificazione dei coniugi nel governo della famiglia e nella potestà sui figli; l abolizione della separazione personale dei coniugi per colpa ; l introduzione, quale regime patrimoniale legale della comunione degli acquisti ; il divieto di costituzione di beni in dote ; l attribuzione dell azione di disconoscimento di paternità pure alla madre e al figlio; la riconoscibilità dei figli naturali procreati fuori dal matrimonio (c.d. adulterini); l ammissibilità di una illimitata ricerca giudiziale della paternità naturale; la sostanziale equiparazione della posizione dei figli naturali e dei figli legittimi: il profondo miglioramento dei diritti successori del coniuge superstite e dei figli naturali. La famiglia legittima è quella fondata sul matrimonio; Recentissime sono le modifiche al codice civile: In materia di patto di famiglia con l istituzione del patto di famiglia con l art. 768-bis. In materia di Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli con le modifiche all articolo 155 del codice civile. 1

2 I rapporti familiari: parentela e affinità Ai sensi dell art Parentela, affinità, adozione e affiliazione - la parentela, anche naturale, in linea retta all infinito e in linea collaterale di secondo grado fratelli e sorelle germani, consanguinei e uterini da luogo ad impedimenti assoluti ai legami di consanguineità, affinità adozione o affiliazione, in quanto dipendono da esigenze di ordine pubblico (art. 364 c.p.), e sono vincolanti anche per lo straniero (art. 116 c.c.). La parentela di terzo grado in linea collaterale zio/a e nipote è dispensabile. Il diritto degli alimenti La pronuncia della separazione personale dei coniugi comporta l obbligo di mantenimento a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, qualora non abbia adeguati redditi propri. Il dovere di contribuzione dell art. 143 c.c. si trasforma nei confronti del coniuge economicamente più debole, in quello di corrispondergli un assegno di mantenimento. Infatti l art. 156 del codice dispone che Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato. Il concetto di mantenimento comporta far partecipare il coniuge alla propria condizione economica in proporzione ai mezzi di cui dispone, quindi non solo per le esigenze vitali. La Cassazione (l ultima è la Cass. 7/3/2001 n. 3291) ha affermato il principio secondo cui il tenore di vita al quale rapportare il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del richiedente sia quello offerto dalle potenzialità economiche dell altro coniuge e non quello tollerato, subito o concordato in costanza di matrimonio. Nel valutare i bisogni del coniuge economicamente più debole ed il reddito di quello forte bisogna considerare anche i profili non economici come l età, la salute, la durata del matrimonio e soprattutto la capacità di lavoro cioè l attitudine del coniuge di provvedere al proprio mantenimento, svolgendo un lavoro adeguato alle proprie capacità professionali. Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi di mantenimento. La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale. In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto. Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica di questi provvedimenti. La famiglia di fatto La famiglia di fatto è quella costituita da persone che, pur non essendo legate tra loro dal vincolo matrimoniale, convivono more uxorio, insieme agli eventuali figli nati dalla loro unione. La convivenza more uxorio ricalca i tratti essenziali di una relazione fondata sul matrimonio, ma è priva di una qualsiasi formalizzazione del rapporto di coppia ed è sorretta dalla spontaneità dei comportamenti dei conviventi. Un riconoscimento indiretto alla famiglia di fatto è dato dall art. 317-bis (Esercizio della potestà) che se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, l esercizio della potestà spetta congiuntamente ad entrambi qualora siano conviventi. In assenza di una disciplina legislativa, la stessa terminologia si è modificata: da concubinato a convivenza more uxorio a famiglia di fatto. 2

3 Per i doveri che nascono dalla convivenza la giurisprudenza riconduce all applicazione dell art c.c. (obbligazioni naturali). La dottrina ha ipotizzato che le uniche forme di concessioni legali a favore del convivente sono: Testamento; Donazione Contratto a favore del terzo; Adozione del convivente ai sensi dell art. 291 c.c. con il quale il convivente viene trasformato in legittimario. Infine è da menzionare che la legge 4 aprile 2004, n. 154 sulla violenza maturata all interno della vita familiare ha equiparato il convivente al coniuge, con nuovo, rilevante, riconoscimento alle coppie di fatto. Le attuali leggi italiane non permettono a due persone dello stesso sesso di dare una regolamentazione giuridica ai loro rapporti di coppia, neanche se basati su convivenze stabili. Nel resto d Europa leggi specifiche riconoscono dignità e diritti alle coppie omosessuali in Francia, Germania, Olanda, Belgio, Portogallo Danimarca, Norvegia, Svezia, Finlandia, Islanda, Lussemburgo e nelle regioni spagnole di Catalogna, Aragona, Navarra. La Gran Bretagna, la Svizzera e la Croazia stanno per approvare leggi analoghe su proposta dei rispettivi governi. Il 15 gennaio 2003 il Parlamento europeo ha chiesto per l ennesima volta agli Stati membri di riconoscere pari diritti alle coppie dello stesso sesso. La Carta dei Diritti fondamentali dell Unione Europea vieta qualunque discriminazione motivata dall orientamento sessuale e riconosce a tutti il diritto a costituire una famiglia. E un percorso di libertà in cui l Italia è rimasta indietro, bloccata da pregiudizi anacronistici. Il PACS (Patto Civile di Solidarietà) non rivolto solo alle persone omosessuali: è uno strumento a cui possono accedere anche le coppie di sesso diverso che non vogliono contrarre matrimonio ma preferiscono una regolamentazione più snella e leggera per il loro rapporto. Per i gay e le lesbiche rappresenterebbe la prima forma di riconoscimento giuridico delle proprie unioni. Questa legge non impone nulla alle coppie di fatto che non vogliano darsi alcun vincolo giuridico: il PACS è un opportunità in più per tutti, non è un obbligo per nessuno. Per le coppie di fatto che intendono rimanere tali ma che hanno un carattere di convivenza stabile la legge prevede alcuni riconoscimenti in più, nel rispetto della volontà della coppia di non darsi nessun vincolo normativo. Assistere il/la propria partner in ospedale, partecipare alle decisioni che riguardano la sua salute e la sua vita, lasciare in eredità il proprio patrimonio alla persona con cui si è condivisa l'esistenza senza le gravose imposizioni fiscali previste per un estraneo sono alcune delle opportunità, oggi negate, che verrebbero introdotte dalla nuova legge. Il Matrimonio: celebrazione e invalidità Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell unità familiare ed è il fondamento della famiglia (art. 29 cost.) In Italia abbiamo tre tipi di matrimonio: canonico, civile, concordatario. Matrimonio canonico: lo Stato del Vaticano, è retto da regole particolari raccolte nel codice canonico ed è questo che regola tutto l ordinamento della chiesa. Il matrimonio è regolato dal canone 1055 del codice canonico del 1983, dove il matrimonio è un patto matrimoniale tra due persone di sesso opposto, un alleanza, con cui si stabilisce la comunione di tutta la vita per procreare ed educare la prole. Viene elevato anche a sacramento, quindi gli sposi non contraggono matrimonio, ma si sacramentano a Dio. Il codice canonico prevede la nullità di alcuni matrimoni. Accanto alla nullità del matrimonio, il diritto canonico, colloca la dispensa del matrimonio rato e non consumato; mentre con la nullità uno dei coniugi accusa il matrimonio, con la dispensa si 3

4 richiede al Papa che il matrimonio rato e non consumato venga dispensato. Secondo la chiesa il matrimonio viene considerato consumato se nell atto sessuale c è la penetrazione e il seme dell uomo entra nella vagina della donna (quindi se si ha un rapporto con il preservativo, il matrimonio non è consumato); questo tipo di matrimonio, non ha effetti civili, a differenza della nullità matrimoniale. Essendo il Vaticano uno Stato autonomo, affinché questa sentenza sia valida anche in Italia, lo Stato Italiano controlla la sentenza e constata se si attiene ai canoni dell ordinamento italiano. Quindi dal punto di vista civile abbiamo la separazione ed il divorzio, con il canonico abbiamo la dispensa per il matrimonio rato e non consumato e l annullamento (in questo caso si ha la delibazione). Per il diritto canonico gli sposi celebrano il matrimonio, per l ordinamento italiano contraggono matrimonio. Il matrimonio è riportato nel canone 1055 e le finalità sono: la procreazione; educare i figli; stare insieme. Un Matrimonio può essere sciolto: per nullità: avviene a seguito di due pronunce favorevoli dei tre gradi di giudizio dei tribunali ecclesiastici. per dispensa, è concessa dal Pontefice, dopo il giudizio del tribunale diocesano; La dispensa può essere concessa per un matrimonio rato e non consumato. Avviene quando non c è penetrazione, il che significa che ci deve essere fuoriuscita di sperma all interno della vagina. Per il diritto canonico ci sono tre gradi di giudizio: Tribunale ecclesiastico diocesano; Tribunale ecclesiastico regionale (1 grado); Tribunale ecclesiastico interregionale (2 grado); Tribunale ecclesiastico supremo (3 grado ex Sacra Rota). La funzione del P.M. dei nostri tribunali è svolta dal difensore del vincolo. La nullità è un procedimento con il quale uno dei due coniugi chiede lo scioglimento del matrimonio ex tunc. Le cause di nullità del matrimonio sono: Per esclusione della prole (quando uno dei coniugi non vuole avere figli); Se si pensa che il matrimonio debba terminare già prima di sposarsi; Se è in atto una relazione iniziata prima delle nozze; Il consenso deve essere conforme alle parole, non deve essere simulato il consenso (canone 1101); Se viene contratto matrimonio con dolo ingannando il coniuge sulle condizioni fisiche o professionali; Se il matrimonio è contratto per effetto di minacce a se stessi ai familiari; Se si è incapaci di contrarre matrimonio, cioè se uno dei coniugi ha un grave difetto di discernimento circa i diritti e doveri essenziali o è affetto da malattia psichica (canone 95). Affinché un matrimonio sia nullo serve che almeno due sentenze favorevoli. In caso di disaccordo tra la prima e la seconda sentenza si ricorre al Tribunale supremo. Punto focale dell annullamento del matrimonio è la simulazione in quanto non è accettata dalla chiesa (canone 1101). Il consenso manifestato dalla volontà degli sposi deve essere conforme alle regole accettate nel canone 1055, quindi nel caso in cui uno dei coniugi non è sicuro della scelta che sta compiendo, c è simulazione. L incapacità di contrarre matrimonio è regolata dal canone 95 che lo distingue in 3 punti: - coloro che non hanno sufficiente uso della ragione; 4

5 - coloro che sono affetti da un grave difetto di discernimento dei diritti doveri matrimoniali che bisogna dare e ricevere; - coloro che per motivi di natura psichica non possono portare ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio. Ottenuto l annullamento deve essere chiesta la delibazione alla corte d appello che è un procedimento di estensione della sentenza del tribunale ecclesiastico (che è una sentenza di uno stato estero) all ordinamento italiano. Il matrimonio sottoposto a delibazione diventa un matrimonio putativo¹ ai fini del mantenimento della prole (art. 129 e 129 bis c.c.). Il mantenimento è la quota parte del reddito del coniuge che produce reddito, mentre gli alimenti sono l indispensabili per potersi alimentare. Il matrimonio civile. La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle pubblicazioni, che consistono nell affissione di un atto, contenente le generalità degli sposi, alla porta della casa comunale per almeno otto giorni. La celebrazione non può avvenire prima del quarto giorno dalla fine dell affissione, ma deve essere celebrato entro 180 giorni successivi, pena l inefficacia delle pubblicazioni e la necessità di rinnovarla (art. 99 c.c.). La mancanza delle pubblicazioni non ne consente la celebrazione, in quanto questo procedimento ha il duplice scopo di rendere conoscibile ai terzi l intenzione delle parti di contrarre matrimonio e di avviare gli accertamenti dell ufficiale di stato civile sull inesistenza di impedimenti al matrimonio. Per gravi motivi, il tribunale su istanza degli interessati, può ridurre il termine delle pubblicazioni o addirittura l omissione (art. 100 c.c.). Possono opporsi al matrimonio solo i genitori dei coniugi, ed in loro mancanza, gli ascendenti ed i collaterali entro il 3^ grado. In caso di tutela o curatela, il diritto di proporre opposizione compete al tutore o al curatore e, nel caso di cui all art. 102, al p.m. Ai sensi dell art. 106 c.c., il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale dove sono state esposte le pubblicazioni, alla presenza di due testimoni, a meno che in caso di impossibilità di presentarsi di uno dei nubendi può chiedere che il matrimonio venga celebrato, in luogo diverso dalla casa comunale, ma alla presenza di quattro testimoni. Durante la cerimonia i nubendi possono modificare il regime patrimoniale quindi optare per la separazione dei beni e possono riconoscere un eventuale figlio naturale art. 64 d.p.r. 3 novembre 2000, n Per contrarre matrimonio è necessario che i nubendi di sesso diverso, abbiano manifestato il loro consenso e che non sussistano impedimenti. I requisiti necessari sono: Libertà di stato Ai sensi dell art. 86 c.c. non può contrarre matrimonio chi sia già vincolato da un precedente matrimonio La violazione del divieto, oltre alla nullità del 2 matrimonio, comporta anche la sanzione penale per il delitto di bigamia (art. 556 c.p.); L età minima stabilita dalla riforma 151/1975 al compimento della maggiore età (art. 84 c.c.) ed in caso di gravi motivi la possibilità da parte dell autorità giudiziaria, dopo aver accertato la maturità psico-fisica di autorizzare il minore che abbia compiuto 16 anni a contrarre matrimonio; La capacità di intendere e di volere non può contrarre matrimonio l interdetto per infermità di mente (art. 85 c.c.) o la persona che sebbene non interdetta, sia incapace di intendere o di volere, per qualsiasi causa, anche transitoria (art. 120 c.c.). Divieto temporaneo di nuove nozze (commixtio sanguinis) Il requisito riguarda solo la donna che sia già stata sposata, la quale non può contrarre nuove nozze se non dopo che siano trascorsi trecento giorni dallo scioglimento o dall annullamento del matrimonio precedente, ovvero dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, fatta eccezione per il caso di matrimonio dichiarato nullo per impotenza di uno dei coniugi. Per quanto riguarda le cause di invalidità del matrimonio possono essere: 5

6 Qualora ritorni la persona della quale fu dichiarata morte presunta (art. 68 e 117 c.c.). Età. In difetto di età, può essere impugnato dai coniugi, da ciascuno dei genitori, dal P.M. e dal minore entro un anno dal raggiungimento della maggiore età. La domanda del genitore e del P.M. deve essere respinta nel caso il minore diventa maggiorenne se ha concepito, procreato o ha manifestato la volontà di restare nel vincolo matrimoniale (art. 84 e 117 c.c.). Mancanza di libertà di stato. (art. 86 e 117 c.c.). Un nuovo matrimonio contratto da chi era già vincolato da nozze precedenti, non ancora annullate o sciolte, può essere impugnato in qualunque momento non solo dai coniugi e dal pubblico ministero, ma pure da chiunque abbia un interesse legittimo per far valere la invalidità delle nuove nozze, che possono dar luogo addirittura ad una ipotesi di reato (bigamia, art. 556 c.p.). La parentela, l affinità, l adozione, l affiliazione. (art. 87 e 117 c.c.). L invalidità non può essere fatta valere trascorso un anno dalla celebrazione, quando vi sia la possibilità di ottenere l autorizzazione giudiziaria alle nozze, in altro caso il vizio è insanabile e l impugnativa può essere proposta da chiunque vi abbia interesse. Il Delitto (Impedimentum criminis). L art. 88 c.c. impedisce il matrimonio tra persone delle quali l una sia stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell altra (art. 88 e 117 c.c.). Interdizione. Ai sensi dell art. 119 c.c. può essere impugnato da tutore, dal P.M. e da chiunque ha interesse, il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente. L azione non può essere proposta se, dopo revocata l interdizione, vi è stata coabitazione per un anno. Incapacità naturale di uno dei coniugi. Il matrimonio può essere impugnato dal coniuge, che sebbene non interdetto, abbia contratto le nozze in un momento in cui era incapace di intendere o di volere. L azione non può più essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali (art. 120 c.c.). vizi del consenso (art. 122 c.c.). I casi nei quali è ammissibile un impugnativa del matrimonio per vizio del consenso fanno parte dell annullabilità relativa. Queste circostanze, non possono essere riproposte se c è stata coabitazione per un anno dalla scoperta dell evento. I vizi sono: o Violenza, cioè quando il consenso di uno dei coniugi sia stato estorto con minacce. o Timore di eccezionale gravità, derivante da cause esterne allo sposo, cioè quando uno dei coniugi risulti costretto alla celebrazione da elementi perturbatori della volontà obiettivi (è il caso di chi contrae matrimonio perché pensa che in caso di rifiuto la fidanzata possa attentare alla propria vita o potrebbe causare un dolore ad un genitore già malato). o Errore: il matrimonio può essere impugnato innanzitutto per errore sull identità dell altro coniuge; oltre a questa possibilità meramente teorica la riforma ha aggiunto la possibilità di chiedere l annullamento anche per un errore sulle qualità personali dell altro coniuge, ma soltanto se uno dei coniugi, dopo le nozze scopra una delle seguenti circostanze relative al partner ignorate in precedenza: Una malattia fisica o psichica o una anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale; Una sentenza di condanna alla reclusione non inferiore a cinque anni per delitto non colposo, salvo che sia intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio; La dichiarazione di delinquenza abituale o professionale; 6

7 Una sentenza di condanna a pena non inferiore a due anni per delitti concernenti la prostituzione. Simulazione (art. 123 c.c.). Il matrimonio può essere impugnato quando questi abbiano contratto le nozze con l accordo di non adempierne gli obblighi e di non esercitare i diritti che ne derivano. L ipotesi è stata introdotta dalla riforma per consentire l annullamento del vincolo nei casi in cui gli sposi non intendevano in realtà costituire effettivamente un rapporto coniugale, ma soltanto beneficiare di qualche conseguenza collegata allo status di coniuge (esempio: una straniera sposa un italiano al solo scopo di ottenere la cittadinanza). L azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione medesima. Uno stato di gravidanza causato da terzi; in tal caso, se la gravidanza è stata portata a termine, occorre anche che il marito abbia disconosciuto la paternità del figlio. Un matrimonio si dice inesistente quando non è celebrato davanti al Sindaco, o suo delegato, e quando manca il requisito della eterosessualità. In ogni altro caso, qualunque vizio da cui il matrimonio sia eventualmente inficiato deve essere fatto valere con apposita impugnativa. Il matrimonio concordatario è regolato dall art. 82 c.c. che stabilisce che il matrimonio celebrato davanti ad un ministro del culto cattolico è regolato in conformità del Concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali sulla materia. Il concordato tra Stato Italiano e Santa Sede è stato stipulato l 11 febbraio 1929 e con la legge 27 maggio 1929, n. 847 (c.d. legge matrimoniale) sono state emanate le disposizioni applicative sul matrimonio. A seguito dell accordo di revisione del Concordato, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 tra Repubblica Italiana e Santa Sede e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, sono state introdotte in materia alcune importanti modifiche. Per il matrimonio concordatario, entrambi i nubendi devono fare richiesta di pubblicazioni al parroco, alle porte della chiesa, e all ufficiale di stato civile, per la pubblicazione nella casa comunale, il quale effettua la pubblicazione se non ci sono impedimenti per il diritto civile e in particolare per l art. 12 della legge matrimoniale. Se all ufficiale di stato civile non è stata notificata alcuna opposizione e non gli costi altro impedimento, deve rilasciare il nulla osta, un certificato con cui dichiara che non risulta l esistenza di cause che si oppongono alla celebrazione. In caso contrario, l ufficiale di stato civile deve astenersi dal rilascio del certificato e dare comunicazione al parroco dell opposizione su cui deciderà il tribunale civile nei limiti di cognizione dell art. 7 della legge matrimoniale. La celebrazione avviene secondo le norme del diritto canonico e officiato dal sacerdote il quale legge e spiega gli articoli 143, 144 e 147 del codice civile che stabiliscono diritti e doveri derivanti dal matrimonio. Il ministro di culto compila in doppio originale l atto di matrimonio, di cui uno lo trasmette all ufficiale di stato civile entro cinque giorni dalla celebrazione, con richiesta scritta di registrazione. L ufficiale di stato civile deve registrare l atto di matrimonio entro ventiquattro ore dal ricevimento e successivamente deve darne notizia al parroco. La trascrizione costituisce l atto essenziale per l attribuzione degli effetti civili del matrimonio canonico, che decorrono dalla data di celebrazione, in mancanza della quale il matrimonio resta solo religioso. Oltre al matrimonio concordatario, ve ne sono altri tipi: Il matrimonio celebrato davanti ad un ministro di un culto diverso da quello cattolico (art. 83 c.c.) è interamente regolato dal codice civile, l unica particolarità consiste nella forma della celebrazione e cioè che avviene, in seguito ad autorizzazione dell ufficiale dello stato civile, davanti ad un ministro del culto acattolico cui appartengono i nubendi (L. 24 giugno 1929 artt. 7 e segg.) e produce effetti civili dopo la trascrizione nei registri di stato civile italiano. 7

8 Il matrimonio celebrato all estero e il matrimonio dello straniero. I cittadini italiani possono celebrare il matrimonio in un Paese straniero secondo le forme ivi stabilite, purché ricorrano le condizioni necessarie dettate dagli artt. 84 e segg. c.c. Lo straniero può contrarre matrimonio in Italia, previa presentazione all ufficiale di stato civile di una dichiarazione di nulla osta dall autorità competente del proprio paese. Infine si parla di matrimonio putativo, riferendosi al matrimonio invalido celebrato in buona fede da almeno uno dei coniugi che lo considerava valido al momento della celebrazione. Gli effetti del matrimonio si producono in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullità quando almeno uno dei coniugi lo ha contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivanti da cause esterne agli sposi (art. 128 c.c.). In questo caso la sentenza opera ex nunc, quindi il matrimonio si considera valido fino alla pronuncia della sentenza di annullamento. La buona fede, esistente fino a prova contraria, in base alla regola generale dell art c.c. è l ignoranza da parte dei coniugi, o di uno di essi, della specifica causa di invalidità, che deve sussistere al momento della celebrazione delle nozze, risultando irrilevante successivamente. L art. 129 c.c. stabilisce che quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice può disporre a carico di uno di essi, e per un periodo non superiore a tre anni, un mantenimento in favore del coniuge, se questo non abbia un reddito adeguato o non sia passato a nuove nozze. Anche i figli, nati o concepiti durante un matrimonio poi annullato, si considerano, ciò nonostante figli legittimi (art. 128 c.c.), a meno che la nullità dipenda da bigamia o incesto. I figli nati da matrimonio nullo per bigamia potranno acquisire lo stato di figli naturali, mentre nel caso di nullità derivante da incesto, da genitori consapevoli del loro rapporto di parentela è esclusa anche l instaurazione di un rapporto di filiazione naturale. I rapporti personali tra coniugi: diritti e doveri che nascono dal matrimonio L art. 143 c.c. così come modificato dalla riforma del 75, stabilisce che con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Nell attuale sistema, la perfetta eguaglianza dei diritti e dei doveri consente di salvaguardare, all interno del rapporto coniugale, i diritti della personalità di ciascuno dei coniugi, rimuovendo quelle ingerenze delle quali in passato era vittima la donna coniugata. L art. 143, comma 2, c.c. elenca i doveri reciproci che derivano dal matrimonio: fedeltà, assistenza, collaborazione, coabitazione. L obbligo di fedeltà, riveste una posizione preminente tra i doveri reciproci derivanti dal matrimonio, poiché riguarda la persona fisica e spirituale di entrambi i coniugi. Il dovere di fedeltà nel sistema vigente, mira a consolidare l armonia interna e la stabilità del nucleo familiare, va infatti interpretata in senso ampio come dedizione fisica e spirituale di un coniuge all altro; Recenti sentenze hanno stabilito che non è necessario un vero e proprio adulterio per violare il dovere di fedeltà, ma è sufficiente un comportamento esteriore che offenda la dignità dell altro coniuge (rapporti platonici, amore virtuale, chat ecc.). La fedeltà peraltro non deve essere riferita solo al coniuge ma al nucleo familiare nel suo complesso. In dottrina prevale infatti l opinione per cui l unità della famiglia è strettamente collegata alla fedeltà tra coniugi: in particolare è stato sottolineato che la fedeltà coincide con l armonia interna dei coniugi e con la stabilità del nucleo familiare anche nell interesse dei figli. Secondo l orientamento più recente, cessa l obbligo di fedeltà una volta che, sia stata emessa l autorizzazione del presidente del tribunale a vivere separatamente. 8

9 L obbligo all assistenza morale e materiale insieme all obbligo di fedeltà, costituisce il completamento dell impegno di vita assieme che i coniugi assumono con il matrimonio. Per assistenza morale si intende l obbligo di rispettare il coniuge; l assistenza materiale riguarda invece l aiuto che i coniugi, nella vita di tutti i giorni, debbono fornirsi reciprocamente. E evidente che l obbligo di assistenza e quello di collaborazione da soli o fra loro collegati, svolgono la fondamentale funzione del carattere della solidarietà familiare e la effettività della eguaglianza dei coniugi all interno del gruppo. L obbligo di coabitazione e la fissazione della residenza familiare. Oggi la coabitazione si riferisce all abitare sotto lo stesso tetto, definizione che non va letta solo in senso materiale, ma si riferisce al concetto di comunione di vita. Infatti l art. 144 c.c. prevede che i coniugi fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. E comunque possibile per motivi di lavoro che i coniugi risiedano in luoghi diversi, ma non per questo l unità della famiglia sarà compromessa, almeno fino a quando permanga l intento di dare vita ad una piena unione. Questa tesi è stata confermata anche dalla Cassazione, la quale ha escluso che, qualora i coniugi abbiano convenuto di risiedere per esigenze lavorative in due luoghi diversi, possa configurarsi una violazione del dovere di coabitazione. L art. 143 c.c. stabilisce che entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alla proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia. La contribuzione assume pertanto una configurazione paritaria e reciproca e s identifica nell obbligo di concorrere a soddisfare le necessità della famiglia. Allo stesso modo ciascun coniuge deve adempiere all obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la sua capacità di lavoro professionale o casalingo. La dottrina ha messo in evidenza come il lavoro casalingo venga preso in considerazione alla stessa stregua del lavoro esterno, significando un rapporto di parità morale e giuridica dei coniugi nell assetto legislativo L art. 143 bis c.c. stabilisce che la donna aggiunge al proprio il cognome del marito. Questa norma che costituisce una deroga al principio di uguaglianza previsto dall art. 29 Cost., appare ispirata dalla necessità di assicurare primarie esigenze di carattere collettivo che impongono l esistenza di un nome familiare, a salvaguardia dell unità della famiglia stessa. Questo cognome viene identificato con quello del marito. Con la legge 5 febbraio 1992, n. 29, è previsto che la donna italiana sposata con un cittadino straniero, ha il diritto di conservare la cittadinanza italiana, tranne esplicita rinuncia. I rapporti personali tra coniugi: la regola dell accordo nelle decisioni familiari L art Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia stabilisce: I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato. Si desume che il modello di vita familiare si basa su una direzione congiunta della famiglia. I rapporti personali tra coniugi: l intervento del giudice L art Intervento del giudice - In caso di disaccordo (con collegamento all art. 144) ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità, l'intervento del giudice (tribunale in composizione monocratica) il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, per quanto opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo anno, tenta di raggiungere una soluzione concordata. Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerne la fissazione della residenza o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente e congiuntamente dai coniugi, adotta, 9

10 con provvedimento non impugnabile, la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dell'unità e della vita della famiglia. La legge sulla violenza familiare Secondo un modello già affermato nei paesi anglosassoni, la legge 4 aprile 2004, n. 154 ha creato un articolato sistema diretto a contrastare ogni forma di violenza maturata all interno della vita familiare. Tramite varie disposizioni, inserite direttamente nel codice civile, di procedura civile, penale e di procedura penale, oggi il giudice può adottare misure urgenti ed immediate in favore della vittima della violenza familiare. Da questa nuova legge, che ha inserito il titolo IX bis del libro I c.c. (Ordini di protezione contro gli abusi familiari) inserendo gli artt. 342 bis e ter, emergano tre punti innovatori: La tutela del convivente debole in una visione privatistica delle relazioni familiari, anziché in un ottica di gruppo familiare. L equiparazione del convivente al coniuge, con nuovo, rilevante, riconoscimento alle coppie di fatto. La possibilità per il giudice di adottare, con decreto, un provvedimento per imporre al convivente responsabile di grave pregiudizio all integrità fisica, morale o della libertà dell altro convivente, oltre che alla cessazione della violenza, anche l allontanamento dalla casa familiare e, se necessario, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima. A questo va aggiunta la possibilità per il giudice di imporre un assegno di mantenimento della famiglia al convivente violento, prescrivendo che la somma sia versata direttamente dal datore di lavoro alla vittima. Fermo restando che, ai sensi della legge 149/2001, il tribunale per i minorenni ha la possibilità di adottare provvedimenti sulla potestà genitoriale per l allontanamento dalla casa familiare del genitore o convivente che maltratta il minore. I limiti della legge 4 aprile 2004, n. 154 sono: Le misure non possono essere adottate qualora sia pendente un procedimento di separazione o di divorzio. L impossibilità del giudice civile di emettere l ordine di protezione se i fatti costituiscono reato perseguibili d ufficio. I rapporti patrimoniali nella famiglia Dal vincolo matrimoniale discendono rilevanti effetti patrimoniali che il codice regola nel capo VI: il regime patrimoniale della famiglia che rappresenta la disciplina delle spettanze e dei poteri dei coniugi e dei familiari in ordine all acquisto e alla gestione dei beni. La riforma apportata dalla legge 151/75 ha apportato le seguenti modifiche sostanziali ai rapporti patrimoniali della famiglia: Ai sensi dell art. 159 c.c. il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata, è quello della comunione dei beni; contrariamente a quanto avveniva fino alla riforma 151/75 quando vi era il regime di separazione dei beni. La costituzione della dote è stata vietata, art. 166 bis c.c. È stata disciplinata l impresa familiare, art. 230 bis c.c. Gli sposi non possono derogare né ai diritti ne ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio, art 160 c.c. I regimi patrimoniali della famiglia sono: comunione dei beni, separazione dei beni, comunione convenzionale e fondo patrimoniale. 10

11 I regimi patrimoniali sono parzialmente integrabili: il regime della comunione non esclude che alcuni beni siano vincolati come fondo patrimoniale e neanche che per alcuni beni i coniugi scelgono il regime di titolarità personale. Successivamente all entrata in vigore della riforma del 1975, la scelta del regime di separazione dei beni deve essere convenuta mediante un accordo stipulato per atto pubblico o risultante dall atto di celebrazione del matrimonio (art. 162 c. 2 c.c.). Per le coppie già unite in matrimonio alla data del 20 settembre 1975, una norma transitoria, ha previsto un periodo di pendenza di due anni a partire dall entrata in vigore della riforma (periodo poi prorogato fino al 15 gennaio 1978): se durante questo periodo uno dei coniugi, con atto unilaterale ricevuto da notaio o dall ufficiale dello stato civile del luogo in cui fu celebrato il matrimonio, ha dichiarato di non volere il regime di comunione legale, la coppia rimane assoggettata al regime di separazione legale. Qualora, invece nessuno dei due coniugi abbia preso, entro il 15 gennaio 1978, l iniziativa di un simile atto, la coppia è stata automaticamente assoggettata al regime di comunione legale, compresi gli acquisti eventualmente effettuati a partire dal 20 settembre I coniugi inoltre possono accordarsi per costituire un fondo patrimoniale o dar luogo ad una comunione convenzionale. Ai sensi dell art. 162 comma 1, c.c., queste convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullità ed annotate a margine dell atto di matrimonio. Le convenzioni matrimoniali possono essere stipulate anche dopo la celebrazione del matrimonio e non possono essere opposte ai terzi quando non risultino annotate a margine dell atto di matrimonio. L art. 163 c.c. inoltre, dispone che i coniugi possono stipulare e modificare le convenzioni matrimoniali in qualsiasi momento della loro vita, annotandole a margine dell atto di matrimonio e trascritte, qualora ciò si renda necessario in virtù delle disposizioni di cui agli art ss. c.c. Per stipulare le convenzioni, normalmente è richiesta la capacità di agire. L art. 165 prevede che il minore emancipato, possa prestare il consenso alle convenzioni, purché assistito dai genitori esercenti la potestà o dal tutore o dal curatore speciale nominato ai sensi dell art. 90 c.c. Per l inabilitato, l art. 166 c.c. ribadisce la necessità, ai fini della validità della stipulazione, della presenza del curatore. La Comunione legale Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione, è costituito dalla comunione dei beni, che comunque non è universale, cioè esistono dei beni che cadono in comunione ed altri che rimangono personali, di pertinenza esclusiva di ciascun coniuge. Si distinguono tre categorie di beni: I beni che divengono oggetto di comunione dei coniugi fin dal loro acquisto (comunione immediata); I beni che cadono in comunione soltanto al momento dello scioglimento della comunione stessa (c.d. comunione de residuo); I beni che rimangono in ogni caso di titolarità esclusiva del singolo coniuge (c.d. beni personali). L art. 177 c.c. disciplina l oggetto della comunione. Costituiscono oggetto della comunione: a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali; b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione; c) i proventi dell attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati; d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi. 11

12 L acquisto si può riferire al bene o al diritto sul bene. Da ciò dipende l inclusione o meno dei diritti di credito e degli altri diritti relativi nella comunione legale. Ci sono diverse teorie che valutano il concetto di acquisto in maniera diversa e che si contrappongono fra di loro; una soluzione intermedia è rappresentata dalla teoria secondo cui nel concetto di acquisto rientra ogni diritto purché rappresenti un investimento che arricchisca in modo stabile il patrimonio e non abbia mero carattere strumentale. I diritti strumentali, infatti, sono esclusi in quanto il loro acquisto costituisce solo una fase intermedia per la realizzazione di un operazione economica complessa. E definita de residuo quella forma di comunione relativa a beni che divengono comuni perché frutti di beni propri o destinati all esercizio di un impresa, di proventi dell attività separata per la parte non consumata al momento dello scioglimento della comunione legale. La comunione de residuo comprende (art. 177 c.c.): a) i frutti dei beni propri di ciascun coniuge percepiti e non consumati al momento dello scioglimento della comunione; b) i proventi dell attività separata di ciascuno dei coniugi se allo scioglimento della comunione non siano stati consumati; c) i beni destinati all esercizio dell impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell impresa costituita anche precedentemente (art. 178). Non costituiscono oggetto della comunione, ma sono beni personali del coniuge (art. 179 c.c.): i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento; i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione; i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori; i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione; i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa; i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto. L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'art. 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge. Sono personali, inoltre i beni ottenuti a titolo di risarcimento danni e la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa. Per capire se il bene acquistato cade nella comunione dei beni o meno, in linea generale non assume importanza la provenienza del denaro, a meno che non provenga dall alienazione di altri beni personali o dal loro scambio. In questo caso il bene acquistato non entrerà nella comunione dei beni, ma resterà patrimonio personale del coniuge che ha alienato o scambiato il bene precedente. Perché ciò avvenga, la legge prevede una apposita dichiarazione, contestuale all atto di acquisto da parte del coniuge stipulante in cui si attesta la provenienza personale del corrispettivo. La situazione si fa più complicata nel momento in cui l acquisto compiuto da uno dei coniugi riguardi beni immobili o mobili registrati; in questa ipotesi la natura personale dell acquisto deve sempre risultare da una dichiarazione che deve essere contenuta nell atto dell acquisto, inoltre è prevista la partecipazione all atto, del coniuge escluso dall acquisto come previsto dall art. 179 c.c. 5 comma. Solo la contestuale presenza della dichiarazione del coniuge acquirente e della partecipazione dell altro coniuge, impedisce al bene di entrare in comunione. 12

13 Se l assenza del coniuge non acquirente sia determinata da ingiustificato rifiuto che impedisce all altro coniuge l acquisto del bene a titolo personale, si ritiene che il coniuge acquirente può ottenere l accertamento dei presupposti che attribuiscono al bene natura personale. E stato affermato che in caso di rifiuto ingiustificato di intervenire alla stipulazione dell atto, il coniuge può essere ritenuto responsabile ex art dei danni subiti dall altro per non aver voluto concedere l acquisto. L atto di acquisto che ha per oggetto beni immobili è soggetto alla trascrizione come previsto dall art c.c.; questa trascrizione consente al soggetto titolare del diritto di renderlo opponibile ai terzi. Quando l acquisto sia stato compiuto in regime di comunione legale da uno solo dei coniugi l atto sarà trascritto a suo favore, ma l effetto di opponibilità ai terzi, si estenderà anche al coniuge non intestatario, che in base alla comunione dei beni risulterà comproprietario del bene. Il coniuge non intestatario del bene potrà rinegoziare l acquisto nei confronti del terzo che abbia acquisito il bene dal coniuge intestatario. Questa deroga alla disciplina della acquisizione trova il suo fondamento nell esigenza di salvaguardare il coniuge in comunione e non l intestatario del bene. Per capire se questo bene immobile acquistato dai coniugi sia di natura personale, l art assoggetta a trascrizione anche l atto di esclusione del coacquisto. Il legislatore ha tenuto conto che la trascrizione a favore di un soggetto potrebbe non significare necessariamente acquisto esclusivo, quindi affinché l acquisto di beni immobili possa ritenersi personale è necessario procedere a due trascrizioni nel registro immobiliare: 1. a norma dell art c.c. atti soggetti a trascrizione ; 2. a norma dell art Costituzione del fondo patrimoniale e separazione di beni. Le modifiche convenute al regime patrimoniale e la sentenza di omologazione hanno effetto rispetto ai terzi solo se ne è fatta annotazione in margine all'atto del matrimonio (art. 163 c.c.). Il terzo acquirente per essere sicuro della validità del suo acquisto deve sapere se l alienante abbia l esclusiva proprietà del bene oppure se appartiene alla comunione, quindi deve accertarsi dagli atti di matrimonio e dai registri immobiliari se siano presenti annotazioni a norma dell art e 2647 c.c., altrimenti il coniuge in comunione dovrà pretendere il consenso dell altro coniuge all alienazione del bene, pena l eventuale annullabilità dell atto. L art. 184 c.c. prevede l annullabilità in caso di atti compiuti senza il necessario consenso del coniuge, soltanto se questi riguardano beni immobili o beni mobili registrati elencati nell art A secondo del tipo di società di cui si acquistano le quote, la situazione è diversa. Se si tratta di quote di società che non comportano un attività personale di gestione, determinando una responsabilità limitata del socio (società di capitali) la quota acquistata dal coniuge cade immediatamente in comunione, perché rappresenta un operazione di puro investimento. Se invece si tratta di società che comportano l amministrazione disgiunta di ciascuno dei soci (snc. Accomandita socio accomandatario, ecc) l acquisto della quota non entra in comunione perché viene considerato bene personale ai sensi dell art. 179 lett. d). Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge i beni che servono all esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un azienda facente parte della comunione. L azienda assume carattere solidale con il complesso di beni che rende possibile l attività dell imprenditore. L art. 177 c.c. lett. d) 1 comma, prevede che costituiscono oggetto della comunione le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi. Il dato essenziale, ai fini dell inclusione nella comunione immediata sia dell azienda che degli utili e incrementi è quello della gestione in comune, infatti qualora l azienda sia gestita da uno dei coniugi, l art. 178 c.c. prevede che i beni destinati all esercizio dell impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi 13

14 dell impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa. Quindi l azienda può costituire bene personale in quanto già appartenente ad uno dei coniugi prima del matrimonio o pervenuta per successione o donazione ed essere gestita da questo stesso coniuge. In tal caso, ferma restando la natura individuale dei beni aziendali, all altro spetterà la metà degli utili e degli incrementi nel caso in cui partecipi alla gestione, mentre nel caso in cui non partecipi alla gestione, avrà diritto ai soli utili percepiti e non consumati ricadenti nella comunione de residuo. Nel caso in cui l impresa venga costituita in costanza di matrimonio, in regime di comunione legale da un solo coniuge con l impiego dei beni personali, l azienda resta un bene personale, ma allo scioglimento della comunione metà dei beni aziendali posti in essere spettano all altro coniuge in quanto ricadenti nella comunione de residuo. La giurisprudenza è orientata a considerare come requisito temporale necessario per poter identificare il bene nella comunione quello in cui si verifica il trasferimento della proprietà. Quello che conta è l atto definitivo cioè il trasferimento della proprietà e non l eventuale atto preliminare. Il principio fondamentale che presiede all amministrazione dei beni comuni è ispirato alla assoluta parità dei coniugi; ad essi la legge conferisce il potere di compiere disgiuntamente gli atti di ordinaria amministrazione e congiuntamente quelli di straordinaria amministrazione (art. 180 c.c.). Sono atti di straordinaria amministrazione quelli idonei, almeno in astratto, ad apportare modifiche alla composizione od alla consistenza del patrimonio. Rientrano invece nell ordinaria amministrazione quegli atti tendenti al normale godimento del bene ed alla sua conservazione. Il compimento degli atti eccedenti l ordinaria amministrazione nonché la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi. (Art. 180 c.c.) Se uno dei coniugi rifiuta il consenso per la stipulazione di un atto di straordinaria amministrazione o per gli altri atti per cui il consenso è richiesto, l altro coniuge può rivolgersi al giudice per ottenere l autorizzazione nel caso in cui la stipulazione dell atto è necessaria nell interesse della famiglia o dell azienda che a norma della lettera d) dell art. 177 fa parte della comunione. La cessazione della comunione legale disciplinata dall art. 191 c.c., avviene nel caso di rottura del vincolo matrimoniale, a seguito di dichiarazione di morte presunta o di assenza, di separazione personale, di separazione giudiziale dei beni, di mutamento convenzionale del regime e di fallimento di uno dei coniugi. La separazione giudiziale dei beni, secondo il disposto dell art. 193 c.c., può essere pronunziata in caso di interdizione o di inabilitazione di uno dei coniugi o di cattiva amministrazione della comunione. Può altresì essere pronunziata quando il disordine degli affari di uno dei coniugi o la condotta da questi tenuta nell amministrazione dei beni, metta in pericolo gli interessi dell altro, della comunione o della famiglia, oppure quando uno dei coniugi non contribuisca ai bisogni familiari in misura proporzionale alle proprie sostanze e capacità di lavoro. La sentenza che pronuncia la separazione dei beni (art. 193, 4 e 5 comma, c.c.), viene annotata a margine dell atto di matrimonio e sull originale delle convenzioni matrimoniali e retroagisce al momento della domanda giudiziale ed ha l effetto d instaurare (retroattivamente) il regime di separazione, fatti salvi i diritti dei terzi. Verificatesi una causa di scioglimento della comunione, occorre precedere alla divisione dei beni comuni, da effettuare sempre in parti eguali tra moglie e marito secondo il disposto dell art. 194 c.c. Della cessazione del matrimonio deve farsi annotazione negli atti di matrimonio. Il fondo patrimoniale dà luogo ad un patrimonio separato la cui destinazione è quella di far fronte ai bisogni della famiglia, inoltre non è aggredibile per debiti che il creditore conosceva essere stati 14

15 contratti per scopi estranei a tali bisogni. La costituzione del fondo può essere operata da uno o da entrambi i coniugi, o anche da un terzo. I frutti dei beni del fondo possono essere utilizzati solo per i bisogni della famiglia. La costituzione deve avvenire con atto pubblico, ovvero, se il costituente è un terzo, anche mediante testamento. Salva diversa disposizione dell atto costitutivo, i beni del fondo non possono essere alienati, concessi in garanzia o comunque vincolati, se non con il consenso di entrambi i coniugi e, qualora vi siano figli minori, previa autorizzazione giudiziale da concedersi solo per necessità od utilità evidente della famiglia. La cessazione del fondo è regolata dall art. 171 c.c., secondo il quale può estinguersi per scioglimento dello stesso o per cessazione degli effetti civili del matrimonio. Quando si verifica una causa di cessazione del fondo, occorre distinguere se in famiglia vi siano o meno figli minori. Se non ve sono, si applicano le norme relative allo scioglimento della comunione legale. In presenza di minori, invece, il fondo perdura fino al compimento della maggiore età dell ultimo figlio. In tal caso il giudice può, oltre che dettare norme per l amministrazione del fondo, anche attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota di beni del fondo. L impresa familiare L art. 230 bis c.c. introdotto dalla riforma del 1975, ha introdotto una norma che mira a tutelare i familiari dell imprenditore che prestino di fatto in modo continuativo la loro attività di lavoro nella famiglia o nell impresa del loro congiunto (soprattutto nelle imprese artigiane ed agricole). I familiari tutelati sono il coniuge, i parenti entro il 3 grado, gli affini entro il 2 grado; a costoro viene riconosciuto il diritto al mantenimento ed il diritto a partecipare agli utili dell impresa ed agli incrementi dell azienda. Il diritto di partecipazione é intrasferibile, a meno che sia ceduto a favore di un altro familiare con il consenso di tutti i partecipanti. I partecipanti hanno diritto di prelazione sull azienda in caso di cessione o di divisione ereditaria, con rinvio a quanto previsto dall art La separazione personale dei coniugi: di fatto, consensuale omologata e giudiziale La separazione differisce nettamente dal divorzio, sia perché giuridicamente ha sempre carattere transitorio, sia perché non fa venir meno il vincolo matrimoniale. Il codice si occupa della separazione legale; essa può essere giudiziale o consensuale. Le due tipologie non escludono che i coniugi possano porre fine di fatto alla loro convivenza coniugale, senza ricorrere al giudice. La separazione di fatto viene citata dalla legge sul divorzio, nella legge sull adozione e dall art. 146 laddove precisa che l allontanamento senza giusta causa del coniuge dalla residenza familiare ha effetto per la sospensione dell obbligo di assistenza morale e materiale da parte dell altro, induce a ritenere che per allontanamento per giusta causa, al contrario, non faccia venir meno tale obbligo, dando luogo ad una sorta di stato legittimo di non-convivenza, determinate dal comma 2 dello stesso art. 146 (domanda di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili). Inoltre la dottrina dall art. 151 c.c. (separazione giudiziale) ha ricavato che la separazione di fatto per giusta causa può avvenire anche per quei fatti che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza. Con la separazione di fatto quindi si fa riferimento alle ipotesi in cui all origine della decisione di vivere separati vi sia un accordo dei coniugi di porre fine alla convivenza e produce effetti assai limitati, solo in parte assimilabili a quelli scaturenti dalla separazioni giudiziale o consensuale. Questi sono: La legge 898/70 (divorzio) colloca la separazione di fatto iniziata almeno 2 anni prima del 18/12/1970 tra i casi in cui si può chiedere lo scioglimento del matrimonio, ma è ormai una disposizione inattuale; 15

16 La legge 28/3/2001 n. 149 (adozioni) quando il legislatore equipara la separazione di fatto a quella giudiziale considerandole entrambe un impedimento per l adozione speciale. La separazione giudiziale (art. 151, comma 1, c.c.) è chiesta dai coniugi quando la convivenza sia diventata intollerabile, ovvero tale da recare grave pregiudizio alla educazione della prole. E emessa da una sentenza al termine di un giudizio contenzioso, dove il giudice, se richiesto, può emettere dichiarazione di addebito. In quanto conseguenza della violazione dei doveri che nascono dal matrimonio, la pronuncia di addebito conserva, nella disciplina vigente, quella funzione sanzionatoria che in passato era assegnata alla colpa. Affinché venga pronunciato l addebito, non è sufficiente il verificarsi di una condotta che violi i doveri matrimoniali, risultando necessario anche l accertamento della colpevolezza del coniuge ed il nesso causale tra la sua condotta e l evento dell intollerabilità della convivenza, cosicché non ogni violazione dei doveri matrimoniali sarà rilevante, ma soltanto quella che abbia determinato l intollerabilità della convivenza. Con la sentenza di separazione il giudice affida i figli ad entrambi i coniugi o dichiara a quale dei coniugi vengono affidati, ispirandosi, esclusivamente alla esigenza di assicurare nel modo migliore la tutela degli interessi morali e materiali della prole. L abitazione nella casa familiare spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli ed il provvedimento giudiziale di assegnazione è suscettibile di trascrizione, per renderlo opponibile ai terzi. Inoltre viene stabilita la misura ed il modo cui l altro coniuge deve contribuire al mantenimento, all istruzione e all educazione dei figli, nonché un assegno periodico al coniuge economicamente più debole per consentirgli di mantenere il precedente tenore di vita. Questo assegno, non può essere attribuito al coniuge cui sia stata addebitata la responsabilità della separazione (art. 156 c. 1 c.c.), al quale, ricorrendone i presupposti, può essere riconosciuto il diritto agli alimenti, cioè a ricevere periodicamente una somma nei limiti di quanto necessario al suo sostentamento (art. 438 c.c.). Il coniuge cui sia stata addebitata la responsabilità della separazione vede gravemente limitati anche i suoi diritti successori nei confronti del patrimonio dell altro coniuge. (artt 548 e 585 c.c.). Il procedimento di separazione giudiziale, disciplinato dagli artt. 706 e ss. c.p.c., si articola in due fasi: 1. Ricorso diretto al presidente del tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio, nel quale deve essere specificato l oggetto della domanda ed i fatti sui quali è fondata, nonché l indicazione specifica dei mezzi di prova. 2. Procedimento contenzioso dinanzi al giudice istruttore. La separazione consensuale è chiesta dai coniugi con domanda sottoposta ad omologazione del giudice. L art. 158, comma 1, c.c., stabilisce che la separazione consensuale senza l omologazione del tribunale non ha nessun effetto, infatti il giudice effettua un controllo di legalità sugli accordi dei coniugi, ed ha il potere di rifiutare l omologazione quando le decisioni in ordine all affidamento ed al mantenimento dei figli siano in contrasto con l interesse di costoro; può rifiutarla inoltre, quando le decisioni relative ai coniugi siano lesive di principi fondamentali dell ordinamento giuridico, quali il buon costume o l ordine pubblico. Effetti della separazione personale sui rapporti personali e patrimoniali dei coniugi, effetti rispetto ai figli Ai sensi dell art Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi - Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato. Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli artt. 433 e seguenti. Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli 16

17 obblighi previsti dai precedenti commi e dall'art La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto. Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti. Inoltre l art (Provvedimenti riguardo ai figli) stabilisce: anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all istruzione e all educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole. La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all istruzione, all educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi. Inoltre l art. 155-bis. (Affidamento a un solo genitore e opposizione all affidamento condiviso) sancisce: Il giudice può disporre l affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l affidamento all altro sia contrario all interesse del minore. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell interesse dei figli, rimanendo ferma l applicazione dell articolo 96 del codice di procedura civile. 17

18 Art. 155-ter. (Revisione delle disposizioni concernenti l affidamento dei figli). I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l affidamento dei figli, l attribuzione dell esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo. Art. 155-quater. (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza). Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell interesse dei figli. Dell assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell articolo Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici. Art. 155-quinquies. (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni). Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all avente diritto. Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori. Art. 155-sexies. (Poteri del giudice e ascolto del minore). Prima dell emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Qualora ne ravvisi l opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l adozione dei provvedimenti di cui all articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell interesse morale e materiale dei figli. La riconciliazione. Ai sensi dell art. 154 c.c. la riconciliazione comporta l abbandono della domanda di separazione personale già proposta. Il divorzio, le cause, gli effetti nei rapporti fra coniugi e riguardo ai figli. L art. 149 c.c. stabilisce che lo scioglimento del matrimonio può avvenire per morte di uno dei coniugi e per divorzio previsto dalla legge 898/1970 confermata dal referendum popolare nel 1974 e modificata dalle leggi 436/78 e 74/87. Secondo il disposto degli art. 1 e 2 della legge 898/1970, il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile, quando accerta che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l esistenza di una delle cause previste nell art. 3. Il divorzio può essere chiesto da uno dei coniugi quando sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale. Per proporre la domanda di divorzio, è necessario che siano trascorsi almeno tre anni ininterrotti di separazione a far data dalla comparizione dei coniugi dinnanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale. L art. 3 della Legge 898/1970 raggruppa una serie di ipotesi che legittimano la domanda di divorzio, in ragione di una condanna penale grave di uno dei coniugi. Condizione comune alle diverse ipotesi è che la condanna sia avvenuta dopo la celebrazione del matrimonio e che la 18

19 sentenza sia passata in giudicato prima della proposizione della domanda di divorzio. Non è richiesto invece che il reato si riferisca a fatti commessi durante il matrimonio, potendo riguardare anche avvenimenti precedenti alla sua celebrazione, purché in quest ultimo caso, il coniuge non colpevole ne ignorasse l esistenza al momento del matrimonio. La ratio è comunque l accertamento dell inidoneità del coniuge condannato a mantenere o ricostituire la convivenza familiare. La stessa legge prevede il caso di matrimonio contratto con uno straniero: qualora il coniuge straniero ottenga all estero sentenza di annullamento o scioglimento del matrimonio ovvero contragga un nuovo matrimonio, legittima il coniuge italiano a proporre domanda di divorzio. Ulteriore causa di scioglimento del matrimonio è quando non è stato consumato. Si tratta di una disposizione riconducibile al codice canonico, per armonizzare la disciplina del matrimonio civile con quello concordatario. Infatti a differenza di quanto accade nell ordinamento canonico, la mancata consumazione non incide sulla validità del matrimonio come atto, ma è solo causa del suo scioglimento. Per quanto riguarda la prova, il modo più agevole resta la dimostrazione della verginità della moglie o dell impotenza cöeundi del marito, anche se talora sono state ritenute sufficienti testimonianze de relato convergenti, quando provenienti da fonti disinteressate. La riforma del 1987 (legge 6 marzo 1987 n. 74) ha aggiunto, quale ulteriore causa di divorzio, il passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n L art. 4, l. 898/1970 disciplina due differenti procedimenti di divorzio; l uno su domanda unilaterale, che segue il rito ordinario, l altro a domanda congiunta con rito camerale. Il divorzio su domanda unilaterale, presenta una struttura processuale sostanzialmente analoga a quella della separazione giudiziale; la domanda va proposta, con ricorso al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio; nel caso in cui quest ultimo sia irreperibile o abbia la residenza all estero, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente; nel caso, infine, in cui entrambi i coniugi abbiano la residenza all estero, il ricorso può essere presentato a qualsiasi tribunale della Repubblica. Una volta che il ricorso sia stato depositato nella cancelleria del tribunale, il cancelliere deve darne comunicazione all ufficiale di stato civile del luogo in cui il matrimonio fu trascritto. Il presidente del tribunale, entro 5 giorni dal deposito del ricorso, fissa con decreto la data dell udienza di comparizione dei coniugi, nella quale, dopo averli sentiti, prima separatamente, poi congiuntamente, tenta la conciliazione. Qualora il tentativo di conciliazione fallisca o il coniuge resistente non si presenti, il presidente emana quei provvedimenti temporanei ed urgenti che ritenga opportuni nell interesse della famiglia (coniugi e prole) e fissa l udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice istruttore. La legge 74/87 disciplina il procedimento di divorzio a domanda congiunta al fine di snellire ed accelerarne la procedura e riconoscere spazi più ampi all autonomia dei coniugi. E un particolare tipo di procedimento, che si svolge con il rito camerale, caratterizzato dalla presentazione di una domanda congiunta di divorzio in cui vengono indicate le condizioni patrimoniali, nonché i rapporti con i figli. Il tribunale, sentiti i coniugi, verificata l esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni nell interesse dei figli, decide con sentenza. Qualora invece si riscontri che le condizioni pattuite dai coniugi siano in contrasto con l interesse dei figli, dovrà applicarsi la procedura del divorzio contenzioso. L'obbligo, ai sensi degli articoli 147 e 148 del codice civile, di mantenere, educare ed istruire i figli nati o adottati durante il matrimonio di cui sia stato pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili, permane anche nel caso di passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi i genitori. Il tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio dichiara a quale genitore i figli sono affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Ove il tribunale lo 19

20 ritenga utile all'interesse dei minori, anche in relazione all'età degli stessi, può essere disposto l'affidamento congiunto o alternato. 3. In particolare il tribunale stabilisce la misura ed il modo con cui il genitore non affidatario deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli, nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi. 4. Il genitore cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del tribunale, ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal tribunale. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non siano affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al tribunale quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. 5. Qualora il genitore affidatario non si attenga alle condizioni dettate, il tribunale valuterà detto comportamento al fine del cambio di affidamento. 6. L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età. In ogni caso ai fini dell'assegnazione il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole. L'assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell'art del codice civile. 7. Il tribunale dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e, nell'ipotesi in cui l'esercizio della potestà sia affidato ad entrambi i genitori, circa il concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto legale. 8. In caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, il tribunale procede all'affidamento familiare di cui all'art. 2 della legge 4 maggio 1983, n Nell'emanare i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e al contributo per il loro mantenimento, il giudice deve tener conto dell'accordo fra le parti: i provvedimenti possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo, ed emessi dopo l'assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti d'ufficio dal giudice, ivi compresa, qualora sia strettamente necessario anche in considerazione della loro età, l'audizione dei figli minori. 10. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito, e, nel caso previsto dal comma 8, anche d'ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare. 11. Nel fissare la misura dell'assegno di mantenimento relativo ai figli il tribunale determina anche un criterio di adeguamento automatico dello stesso, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. 12. In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto. La costituzione del rapporto di filiazione Figli legittimi sono quelli generati dai coniugi in costanza di matrimonio. I figli naturali sono quelli concepiti da genitori non sposati tra loro. I presupposti della legittimità della filiazione sono i seguenti: a) matrimonio dei genitori; b) parto della moglie; c) concepimento in costanza di matrimonio; d) paternità del marito. Lo status di figlio legittimo si prova, di regola, con l atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile. L atto di nascita indica, le generalità dei genitori e se i genitori sono uniti in matrimonio, costituisce il titolo di figlio legittimo. Tuttavia, il D.P.R. 3 20

Legge 8 febbraio 2006, n. 54

Legge 8 febbraio 2006, n. 54 Legge 8 febbraio 2006, n. 54 "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1 marzo 2006 Art. 1. (Modifiche al codice

Dettagli

CONVIVENTI E COPPIE GAY: I NUOVI DIRITTI AGGIORNAMENTI

CONVIVENTI E COPPIE GAY: I NUOVI DIRITTI AGGIORNAMENTI CONVIVENTI E COPPIE GAY: I NUOVI DIRITTI AGGIORNAMENTI Il Parlamento ha approvato la legge che istituisce l unione civile tra persone dello stesso sesso e disciplina le convivenze di fatto. Per quanto

Dettagli

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 by www.finanzaefisco.it OGGETTO: Trattamento tributario degli atti di costituzione del fondo patrimoniale. L argomento oggetto

Dettagli

FONDO PATRIMONIALE (artt. 167-171 C.C.)

FONDO PATRIMONIALE (artt. 167-171 C.C.) FONDO PATRIMONIALE (artt. 167-171 C.C.) COSTITUZIONE AMMINISTRAZIONE EFFICACIA OPPONIBILITA REVOCATORIA CESSAZIONE REGIME FISCALE DOTT.SSA ALESSANDRA DE LEONARDIS OBIETTIVI DEL FONDO CONCETTO DI FAMIGLIA

Dettagli

INDICE-SOMMARIO CAPITOLO I MATRIMONIO E FAMIGLIA. Sezione I Il matrimonio civile. Origini e principi pag.

INDICE-SOMMARIO CAPITOLO I MATRIMONIO E FAMIGLIA. Sezione I Il matrimonio civile. Origini e principi pag. INDICE-SOMMARIO CAPITOLO I MATRIMONIO E FAMIGLIA Il matrimonio civile. Origini e principi pag. 1. Il matrimonio come fondamento della famiglia. Evoluzione storica, disciplina costituzionale e principi

Dettagli

CODICE DI FAMIGLIA E DI TUTELA

CODICE DI FAMIGLIA E DI TUTELA CODICE DI FAMIGLIA E DI TUTELA Prima della firma della Convenzione de L Aja sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (1995), in Polonia l adozione era regolata

Dettagli

Riduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS

Riduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS CIRCOLARE A.F. N. 95 del 22 giugno 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Riduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS Gentile cliente con la presente intendiamo informarla

Dettagli

L acquisto della cittadinanza italiana

L acquisto della cittadinanza italiana Approfondimento L acquisto della cittadinanza italiana Nella prima edizione di ImmigrazioneOggi del 5 ottobre abbiamo dato notizia della proposta presentata dal Governo al Parlamento per modificare l attuale

Dettagli

UNIONE ITALIANI NEL MONDO

UNIONE ITALIANI NEL MONDO IM UNIONE ITALIANI NEL MONDO CITTADINANZA ITALIANA DIRITTI E PROCEDURE Introduzione Il possesso della cittadinanza italiana indica l appartenenza allo Stato italiano e serve per avvalersi dei diritti

Dettagli

Associazione Sindacale dei Notai della Lombardia

Associazione Sindacale dei Notai della Lombardia Associazione Sindacale dei Notai della Lombardia CITTADINI E DIRITTI FONDAMENTALI NELLA UE RESPONSABILITÀ E OPPORTUNITÀ NUOVE PER IL NOTAIO CASI PRATICI E RECENTI SVILUPPI GIURISPRUDENZIALI Casi pratici

Dettagli

RICONOSCIMENTO E DISCONOSCIMENTO

RICONOSCIMENTO E DISCONOSCIMENTO RICONOSCIMENTO E DISCONOSCIMENTO Relatore: avv. Maria Teresa Saporito CAMERA PER I MINORI DI SALERNO ANNA AMENDOLA Salerno, 27 maggio 2010 LA FILIAZIONE NATURALE L acquisto dello status di figlio naturale

Dettagli

INDICE. Parte Prima I CONIUGI CAPITOLO 1 GLI OBBLIGHI CONIUGALI CAPITOLO 2 LA FEDELTÀ CAPITOLO 3 L ASSISTENZA MORALE E MATERIALE

INDICE. Parte Prima I CONIUGI CAPITOLO 1 GLI OBBLIGHI CONIUGALI CAPITOLO 2 LA FEDELTÀ CAPITOLO 3 L ASSISTENZA MORALE E MATERIALE INDICE Parte Prima I CONIUGI CAPITOLO 1 GLI OBBLIGHI CONIUGALI 3 1. I profili generali 4 2. Matrimonio ed obblighi coniugali 6 3. I doveri matrimoniali 8 4. La natura inderogabile degli obblighi coniugali

Dettagli

SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI

SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI Interruzione effettiva e stabile della convivenza coniugale a seguito di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della vita coniugale o rechino pregiudizio alla

Dettagli

LA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE. Avv. Sibilla Santoni

LA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE. Avv. Sibilla Santoni LA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE Avv. Sibilla Santoni Società sempre più complessa e problematica necessità degli assistenti sociali di conoscere i rischi giuridici a cui vanno incontro

Dettagli

I. Capitolo IL MATRIMONIO

I. Capitolo IL MATRIMONIO I. Capitolo IL MATRIMONIO Atto: consenso che nelle forme della celebrazione del matrimonio dà origine alla famiglia legittima. Matrimonio come atto giuridico Può essere regolato dal diritto civile o canonico.

Dettagli

Traduzione a cura di Sara DʼAttoma ****

Traduzione a cura di Sara DʼAttoma **** Traduzione a cura di Sara DʼAttoma Decreto del Presidente della Repubblica Popolare Cinese N. 36 Si dichiara che la Legge della Repubblica Popolare Cinese sulla legge applicabile ai rapporti privatistici

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 1372 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa della senatrice TOIA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2002 (*) Modifica dell articolo 156 del codice civile, e norme

Dettagli

Mantenimento dei figli maggiorenni: quanto dura?la legge per tutti.it

Mantenimento dei figli maggiorenni: quanto dura?la legge per tutti.it Mantenimento dei figli maggiorenni: quanto dura?la legge per tutti.it Maria Monteleone Anche i figli maggiorenni hanno diritto a essere mantenuti dai propri genitori fino a quando non siano completante

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

Comune di Montemurlo

Comune di Montemurlo Comune di Montemurlo Provincia di Prato Regolamento comunale sul registro delle unioni civili (Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 26/11/2014) INDICE ART. 1 (Definizioni) pag. 2 ART.

Dettagli

INDICE SOMMARIO CAPITOLO 1

INDICE SOMMARIO CAPITOLO 1 SOMMARIO CAPITOLO 1 LA FAMIGLIA 1. La famiglia naturale e di fatto... 1 1.1. Le coppie dello stesso sesso... 5 1.2. La poligamia ed il matrimonio fra clandestini: rinvio... 8 2. Oneri che derivano dal

Dettagli

SOGGETTI E OGGETTO DEL DIRITTO. (sintesi dal testo Comunità di Paolo Ronchetti Ed. Zanichelli)

SOGGETTI E OGGETTO DEL DIRITTO. (sintesi dal testo Comunità di Paolo Ronchetti Ed. Zanichelli) SOGGETTI E OGGETTO DEL DIRITTO. (sintesi dal testo Comunità di Paolo Ronchetti Ed. Zanichelli) IL RAPPORTO GIURIDICO Il rapporto giuridico è una relazione tra due soggetti regolata dal diritto. corrisponde

Dettagli

1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell ambito della propria famiglia.

1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell ambito della propria famiglia. Nuovo testo della Legge n. 184 del 1983 Diritto del minore ad una famiglia come modificata dalla legge del 28/3/2001 n. 149 TITOLO I Principi generali Art. 1 1. Il minore ha diritto di crescere ed essere

Dettagli

Il fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale Paolo Tonalini Notaio Il fondo patrimoniale Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pavia in collaborazione con Banca Generali Relazione al Convegno del 6 marzo 2015 NOTAIO PAOLO

Dettagli

Azienda Pubblica della Regione Campania per il diritto allo Studio Universitario. isee. università

Azienda Pubblica della Regione Campania per il diritto allo Studio Universitario. isee. università Azienda Pubblica della Regione Campania per il diritto allo Studio Universitario isee università ISEE Università Per la richiesta di prestazioni nell ambito del diritto allo studio universitario sono previste

Dettagli

L AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

L AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO L AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO a cura di Donatella Di Gruccio Si tratta di un istituto giuridico entrato per la prima volta nell ordinamento italiano con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004. Lo scopo è quello

Dettagli

Nelle premesse, infatti, si parla giustamente di competenza giurisdizionale punto (6).

Nelle premesse, infatti, si parla giustamente di competenza giurisdizionale punto (6). IL REGOLAMENTO EUROPEO RELATIVO ALLE DECISIONI IN MATERIA MATRIMONIALE E DI POTESTA DEI GENITORI N 1347/2000, del 29 maggio 2000 in vigore dal 1 marzo 2001 1. LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE Quando il regolamento

Dettagli

ESAME ABILITAZIONE GEOMETRI - ANNO 2014 Corso praticanti DIRITTO E CONDOMINIO - MAGGIO 2014

ESAME ABILITAZIONE GEOMETRI - ANNO 2014 Corso praticanti DIRITTO E CONDOMINIO - MAGGIO 2014 LA SUCCESSIONE La successione per causa di morte è il passaggio di beni e di diritti da una persona defunta agli aventi diritto. Normalmente, come previsto dal codice civile, l'apertura della successione

Dettagli

Decisioni del Consiglio degli Stati del 4.3.2013 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 24.5.2013 Codice civile svizzero

Decisioni del Consiglio degli Stati del 4.3.2013 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 24.5.2013 Codice civile svizzero Decisioni del Consiglio degli Stati del 4.3.2013 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 24.5.2013 Codice civile svizzero (Autorità parentale) Modifica del L Assemblea federale della Confederazione

Dettagli

COMUNE DI LA LOGGIA (Provincia di Torino) Cod. Fiscale 84500810019 Tel. 011-9629082 Fax 011-9628816

COMUNE DI LA LOGGIA (Provincia di Torino) Cod. Fiscale 84500810019 Tel. 011-9629082 Fax 011-9628816 COMUNE DI LA LOGGIA (Provincia di Torino) Cod. Fiscale 84500810019 Tel. 011-9629082 Fax 011-9628816 UFFICIO DELLO STATO CIVILE PROCEDURA PER LA PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO PER MATRIMONIO CIVILE Con l atto

Dettagli

SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE

SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE COSTITUZIONE RAGIONE SOCIALE L AMMINISTRAZIONE DELLA S.A.S. DIVIETO DI IMMISTIONE TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SCIOGLIMENTO DELLA S.A.S. Mastrangelo dott. Laura NOZIONE

Dettagli

Proposta di legge "Del Patto Civile di Solidarietà"Presentata dall'on. Dario Rivolta e altri

Proposta di legge Del Patto Civile di SolidarietàPresentata dall'on. Dario Rivolta e altri Proposta di legge "Del Patto Civile di Solidarietà"Presentata dall'on. Dario Rivolta e altri Onorevoli colleghi, la Proposta di Legge per istituire il Patto Civile di Solidarietà nasce dalle nuove esigenze

Dettagli

COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO Prot. 795 Salerno, lì 9 Luglio 2014 A tutti gli iscritti all Albo e nell Elenco Speciale LORO SEDI OGGETTO: Circolare n 122/2014. Libera professione. Diritto Civile La Comunione legale dei beni Comunione

Dettagli

INDICE SOMMARIO CAPITOLO PRIMO LA FAMIGLIA CAPITOLO SECONDO IL MATRIMONIO

INDICE SOMMARIO CAPITOLO PRIMO LA FAMIGLIA CAPITOLO SECONDO IL MATRIMONIO INDICE SOMMARIO CAPITOLO PRIMO LA FAMIGLIA 1. La nozione di famiglia............................................ p. 1 2. (segue) Famiglia parentale e famiglia nucleare.......................» 5 3. (segue)

Dettagli

LEZIONE 4 DICEMBRE 2013

LEZIONE 4 DICEMBRE 2013 LEZIONE 4 DICEMBRE 2013 Società in nome collettivo ( s.n.c. ) La società in nome collettivo (s.n.c.) costituisce il modello di organizzazione societaria che si presume normalmente adottato per l esercizio

Dettagli

CITTA DI STRESA (Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)

CITTA DI STRESA (Provincia del Verbano-Cusio-Ossola) CITTA DI STRESA (Provincia del Verbano-Cusio-Ossola) SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI SPOSARSI A STRESA SPOSARSI CON RITO CIVILE Per poter celebrare un matrimonio civile, gli sposi devono presentarsi

Dettagli

LA RIFORMA DEI PATTI SUCCESSORI RINUNCIATIVI

LA RIFORMA DEI PATTI SUCCESSORI RINUNCIATIVI Nota per la stampa LA RIFORMA DEI PATTI SUCCESSORI RINUNCIATIVI 1. Scopo della riforma In base all attuale testo del codice civile (art. 458) è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone o rinuncia

Dettagli

Diritto in diretta ogni venerdì alle ore 9,00

Diritto in diretta ogni venerdì alle ore 9,00 Diritto in diretta l'avv. Daniela Bardoni risponderà ai quesiti degli ascoltatori. Per aiutarvi nelle controversie grandi e piccole della vita quotidiana Partecipa in diretta 06 899291 Sms/Wapp 393 8992913

Dettagli

IL REGIME PATRIMONIALE TRA I CONIUGI Disciplina delle spettanze e dei poteri dei coniugi in ordine all acquisto e alla gestione dei beni

IL REGIME PATRIMONIALE TRA I CONIUGI Disciplina delle spettanze e dei poteri dei coniugi in ordine all acquisto e alla gestione dei beni IL REGIME PATRIMONIALE TRA I CONIUGI Disciplina delle spettanze e dei poteri dei coniugi in ordine all acquisto e alla gestione dei beni REGIMI PATRIMONIALI TIPICI COMUNIONE DEI BENI: disciplina della

Dettagli

Modifica del. L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 16 novembre 2011 1, decreta:

Modifica del. L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 16 novembre 2011 1, decreta: Decisioni del Consiglio nazionale del 26.9.2012 Proposte della Commissione del Consiglio degli Stati dell 11 febbraio 2013 Codice civile svizzero (Autorità parentale) Modifica del L Assemblea federale

Dettagli

MASSIME DIRITTO DI FAMIGLIA. Corte di Cassazione Sez. I civ. 30 Marzo 2012, n 5177 (Pres.

MASSIME DIRITTO DI FAMIGLIA. Corte di Cassazione Sez. I civ. 30 Marzo 2012, n 5177 (Pres. MASSIME DIRITTO DI FAMIGLIA Corte di Cassazione Sez. I civ. 30 Marzo 2012, n 5177 (Pres. Vitrone; Rel. Didone) Famiglia Matrimonio Cessazione degli effetti civili del matrimonio- Assegno divorzile Quantum

Dettagli

a) La distinzione delle fonti di diritto secondo un ordine gerarchico; b) La distinzioni delle fonti del diritto in fonti-atto e in fonti fatto;

a) La distinzione delle fonti di diritto secondo un ordine gerarchico; b) La distinzioni delle fonti del diritto in fonti-atto e in fonti fatto; 1. Che cosa si intende per gerarchia delle fonti? a) La distinzione delle fonti di diritto secondo un ordine gerarchico; b) La distinzioni delle fonti del diritto in fonti-atto e in fonti fatto; c) La

Dettagli

SOCIETÀ DI PERSONE. Società semplice (s.s.) Società in nome collettivo (s.n.c.) Società in accomandita semplice (s.a.s.) 2251-2290 c.c. 2291-2312 c.c.

SOCIETÀ DI PERSONE. Società semplice (s.s.) Società in nome collettivo (s.n.c.) Società in accomandita semplice (s.a.s.) 2251-2290 c.c. 2291-2312 c.c. SOCIETÀ DI PERSONE Società semplice (s.s.) 2251-2290 c.c. Società in nome collettivo (s.n.c.) 2291-2312 c.c. Società in accomandita semplice (s.a.s.) 2313-2324 c.c. SOCIETÀ SEMPLICE La società semplice

Dettagli

AFFIDO CONDIVISO Diversamente genitori. Avvocato Cristina Ceci 1

AFFIDO CONDIVISO Diversamente genitori. Avvocato Cristina Ceci 1 AFFIDO CONDIVISO Diversamente genitori 1 Legge n. 54 del 2006 Diritto alla bigenitorialità Tipi di affidamento Esercizio della potestà I tempi dei figli Assegnazione della casa familiare Assegno di mantenimento

Dettagli

Successione e Pratiche Testamentarie

Successione e Pratiche Testamentarie Successione e Pratiche Testamentarie La scelta dell Amministratore di Sostegno Incontro di Sensibilizzazione Progetto AdS- Brescia Nel nostro sistema giuridico possiamo sostanzialmente individuare due

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI Approvato con Delibera C.C. 43/01 ART. 1 ART. 2 ART. 3

REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI Approvato con Delibera C.C. 43/01 ART. 1 ART. 2 ART. 3 REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI Approvato con Delibera C.C. 43/01 ART. 1 L amministrazione comunale attua l affidamento familiare allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori

Dettagli

Nel sistema privatistico, i soggetti si caratterizzano per la loro autonomia e per la posizione di parità innanzi alla legge.

Nel sistema privatistico, i soggetti si caratterizzano per la loro autonomia e per la posizione di parità innanzi alla legge. Codice Civile Il Codice civile è il principale corpus normativo del diritto privato, ossia quella branca del diritto che regola i rapporti giuridici tra i privati cittadini, sia nella sfera personale e

Dettagli

Decisioni del Consiglio nazionale del 26.9.2012 Codice civile svizzero

Decisioni del Consiglio nazionale del 26.9.2012 Codice civile svizzero Decisioni del Consiglio nazionale del 26.9.2012 Codice civile svizzero (Autorità parentale) e-parl 26.09.2012 17:20 Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del

Dettagli

Grillini Titti De Simone 1 Rivolta Titti De Simone 2. Patto Civile di Solidarietà e Unione di Fatto. Patto civile di solidarietà

Grillini Titti De Simone 1 Rivolta Titti De Simone 2. Patto Civile di Solidarietà e Unione di Fatto. Patto civile di solidarietà Grillini Titti De Simone 1 Rivolta Titti De Simone 2 3296 Ottobre 2002 3308 Ottobre 2002 4334 Ottobre 2003 5321 Ottobre 2004 Titolo proposta Ispirazione Obiettivi Patto Civile di Solidarietà e Unione di

Dettagli

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI REGOLAMENTO MODALITA DI ADESIONE E CONTRIBUZIONE AL FONDO DA PARTE DEI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 febbraio 2014 SOMMARIO ARTICOLO 1 DEFINIZIONE

Dettagli

COMUNE DI RIPOSTO Provincia di Catania. Regolamento per l affidamento familiare dei minori

COMUNE DI RIPOSTO Provincia di Catania. Regolamento per l affidamento familiare dei minori COMUNE DI RIPOSTO Provincia di Catania Regolamento per l affidamento familiare dei minori Adottato con deliberazione consiliare n 41 del 16/03/2000 COMUNE DI RIPOSTO Provincia di Catania Regolamento per

Dettagli

La fiscalità dei trust di interesse familiare: casi particolari e confronto con strumenti alternativi

La fiscalità dei trust di interesse familiare: casi particolari e confronto con strumenti alternativi La fiscalità dei trust di interesse familiare: casi particolari e confronto con strumenti alternativi Avv. Massimo Antonini 11 marzo 2011 massimo.antonini@chiomenti.net Patti di famiglia Caratteristiche

Dettagli

SOMMARIO. Tabella delle abbreviazioni...

SOMMARIO. Tabella delle abbreviazioni... SOMMARIO Tabella delle abbreviazioni... XXIII 357 DIRITTO DELLE PERSONE FISICHE, DEI MINORI ED INCAPACI di ADRIANO PISCHETOLA VI.357.1 Atto di disposizione del proprio corpo relativamente alle tecniche

Dettagli

REGOLAMENTO. Bonus Bebè

REGOLAMENTO. Bonus Bebè COMUNE DI NURAGUS PROVINCIA DI CAGLIARI Piazza IV Novembre 08030 NURAGUS Tel. 0782/82101-821003 - Fax 0782/818063 segrcomune.nuragus@tiscali.it P.IVA 00697840916 C.F. 81000190918 REGOLAMENTO Bonus Bebè

Dettagli

COMUNE DI ROVIANO (Provincia di Roma) REGOLAMENTO PER LA COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALLA SPESA PER IL RICOVERO IN RSA DI PERSONE INDIGENTI

COMUNE DI ROVIANO (Provincia di Roma) REGOLAMENTO PER LA COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALLA SPESA PER IL RICOVERO IN RSA DI PERSONE INDIGENTI REGOLAMENTO PER LA COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALLA SPESA PER IL RICOVERO IN RSA DI PERSONE INDIGENTI Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 08/04/2014 Articolo 1 Campo di intervento

Dettagli

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO. relatore Avv. Annalisa Valgimigli

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO. relatore Avv. Annalisa Valgimigli AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO relatore Avv. Annalisa Valgimigli Dati ISTAT in Italia persone disabili: I portatori di handicap sono oltre due milioni e 600 mila su un totale di 57.000.000 di cittadini, di

Dettagli

Instabilità coniugale

Instabilità coniugale Instabilità coniugale Il fenomeno delle famiglie divise: separazioni, annullamenti, divorzi Elaborazione di G Vettorato dalla tesi dottorale di Elena Margiotta, IL PROCESSO DI EMANCIPAZIONE DEGLI ADOLESCENTI

Dettagli

Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir.

Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir. RISOLUZIONE N. 153/E Roma, 11 giugno 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1,

Dettagli

INDICE. Art. 215 (Separazione dei beni) SEZIONE I: GENERALITAv. INSTAURAZIONE AUTOMATICA DEL REGIME DI SEPARAZIONE DEI

INDICE. Art. 215 (Separazione dei beni) SEZIONE I: GENERALITAv. INSTAURAZIONE AUTOMATICA DEL REGIME DI SEPARAZIONE DEI Art. 215 (Separazione dei beni) SEZIONE I: GENERALITAv. INSTAURAZIONE AUTOMATICA DEL REGIME DI SEPARAZIONE DEI BENI TRA CONIUGI 1. Premesse. Il rilievo sociale del regime di separazione dei beni... 3 2.

Dettagli

REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1- Oggetto Oggetto del presente regolamento sono le modalità di accesso e i criteri di

Dettagli

Quale tipo di società scegliere per il proprio business

Quale tipo di società scegliere per il proprio business Quale tipo di società scegliere per il proprio business È possibile scegliere la forma giuridica più conveniente all interno di queste quattro categorie: 1) Impresa individuale 2) Società di persone 3)

Dettagli

INDICE TITOLO II: DELLE SUCCESSIONI LEGITTIME

INDICE TITOLO II: DELLE SUCCESSIONI LEGITTIME INDICE TITOLO II: DELLE SUCCESSIONI LEGITTIME Art. 565 (Categorie dei successibili) 1. Successione legittima e famiglia: dalla Riforma del 75 al progetto di Riforma della filiazione.............................

Dettagli

INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI VARIABILI DA CONSIDERARE NELLA

INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI VARIABILI DA CONSIDERARE NELLA Allegato parte integrante ALLEGATO A) - Disciplina ICEF INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI VARIABILI DA CONSIDERARE NELLA VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA FAMILIARE, AI FINI DELL AMMISSIONE AGLI ASSEGNI

Dettagli

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014 RISOLUZIONE N. 20/E Direzione Centrale Normativa Roma, 14 febbraio 2014 OGGETTO: Tassazione applicabile agli atti di risoluzione per mutuo consenso di un precedente atto di donazione articolo 28 del DPR

Dettagli

INDICE. Prefazione...p.

INDICE. Prefazione...p. INDICE Prefazione...p. XIII I REGIME PATRIMONIALE DEI CONIUGI Introduzione... 3 1 La scelta del regime patrimoniale... 7 Atto di matrimonio avanti all ufficiale di stato civile con scelta di separazione

Dettagli

CODICE CIVILE LIBRO I. Titolo VIII. Dell'adozione di persone maggiori di età CAPO I. Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti

CODICE CIVILE LIBRO I. Titolo VIII. Dell'adozione di persone maggiori di età CAPO I. Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti CODICE CIVILE LIBRO I Titolo VIII Dell'adozione di persone maggiori di età CAPO I Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti Art. 291 Condizioni L'adozione è permessa alle persone che

Dettagli

FONDO, TRUST, VINCOLO DI DESTINAZIONE NOTAIO EMANUELE DE MICHELI

FONDO, TRUST, VINCOLO DI DESTINAZIONE NOTAIO EMANUELE DE MICHELI TUTELA PATRIMONIALE FONDO, TRUST, VINCOLO DI DESTINAZIONE NOTAIO EMANUELE DE MICHELI Fonti normative FONDO PATRIMONIALE: artt. 167 ss. cod. civ. Fonti normative FONDO PATRIMONIALE: artt. 167 ss. cod. civ.

Dettagli

Associazione C rescere

Associazione C rescere Organizzazione di Volontariato Associazione C rescere con la sindrome di Turner e altre Malattie Rare ONLUS ex art. 10 c. 8 dlgs n 460/1997 Via Massarenti 11-40138 Bologna presso la Clinica Pediatrica

Dettagli

VENEZIA 2012. Matteo A. Pollaroli Diritto Privato. 9 luglio 2011

VENEZIA 2012. Matteo A. Pollaroli Diritto Privato. 9 luglio 2011 9 luglio 2011 Le donazioni Contratti e atti onerosi gratuiti atti liberali atti non liberali donazioni comodato Atto di liberalità: atto diretto a realizzare in capo ad un terzo un arricchimento spontaneo

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

PROCEDURA DI INTERNAL DEALING RELATIVA ALLE OPERAZIONI SU AZIONI DI VISIBILIA EDITORE S.P.A. POSTE IN ESSERE DAGLI AMMINISTRATORI

PROCEDURA DI INTERNAL DEALING RELATIVA ALLE OPERAZIONI SU AZIONI DI VISIBILIA EDITORE S.P.A. POSTE IN ESSERE DAGLI AMMINISTRATORI PROCEDURA DI INTERNAL DEALING RELATIVA ALLE OPERAZIONI SU AZIONI DI VISIBILIA EDITORE S.P.A. POSTE IN ESSERE DAGLI AMMINISTRATORI In applicazione del combinato disposto degli articoli 11, 17 e 31 del Regolamento

Dettagli

Separazione e divorzio

Separazione e divorzio Separazione e divorzio Con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014 i coniugi che consensualmente intendono separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni

Dettagli

I doveri di solidarietà familiare. Premessa 31 1. Il principio di solidarietà nella Costituzione e nel diritto di famiglia

I doveri di solidarietà familiare. Premessa 31 1. Il principio di solidarietà nella Costituzione e nel diritto di famiglia Sommario XI Premessa alla nuova edizione Capitolo 1 Solidarietà familiare e sicurezza sociale nell assistenza alla famiglia 1 1. L assistenza (nella e) alla famiglia nel diritto delle persone fisiche 6

Dettagli

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974 Sentenza della Corte 12 febbraio 1974 Giovanni Maria Sotgiu contro Deutsche Bundespost - (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Bundesarbeitsgerischt) Causa 152/73 1. LIBERA CIRCOLAZIONE - LAVORATORI

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE GRASSI, BIONDELLI, CARNEVALI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE GRASSI, BIONDELLI, CARNEVALI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 684 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI GRASSI, BIONDELLI, CARNEVALI Riconoscimento giuridico di diritti, responsabilità e facoltà

Dettagli

POSIZIONE MATRIMONIALE

POSIZIONE MATRIMONIALE Mod. I Prot. n. DIOCESI DI PARROCCHIA Via Comune Cap Provincia POSIZIONE MATRIMONIALE GENERALITÀ Fidanzato Fidanzata Cognome e nome 1 Luogo e data di nascita Luogo e data di battesimo Religione Stato civile

Dettagli

COMUNE DI CARLINO REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DEL BONUS BEBE PER I FIGLI SUCCESSIVI AL PRIMO PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI CARLINO REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DEL BONUS BEBE PER I FIGLI SUCCESSIVI AL PRIMO PROVINCIA DI UDINE COMUNE DI CARLINO PROVINCIA DI UDINE REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DEL BONUS BEBE PER I FIGLI SUCCESSIVI AL PRIMO APPROVATO con deliberazione del C.C. n. 38 del 08/11/2012 AFFISSO all albo pretorio dal

Dettagli

Unione domestica registrata: modo d uso. Circolo dei giuristi, 14 giugno 2007 Emanuela Epiney-Colombo

Unione domestica registrata: modo d uso. Circolo dei giuristi, 14 giugno 2007 Emanuela Epiney-Colombo Unione domestica registrata: modo d uso Circolo dei giuristi, 14 giugno 2007 Emanuela Epiney-Colombo Indice Introduzione Registrazione Effetti Conclusioni Unione domestica registrata 2 I. Introduzione

Dettagli

INDICE. Prefazione...p. La filiazione: profili generali... 1

INDICE. Prefazione...p. La filiazione: profili generali... 1 INDICE Prefazione...p. XV La filiazione: profili generali... 1 I AZIONE DI DISCONOSCIMENTO DELLA PATERNITÀ Introduzione... 9 1 Disconoscimento della paternità in caso di mancata prova dell adulterio della

Dettagli

OGGETTO: Trasferimenti immobiliari. Nuove modalità di versamento del prezzo di vendita

OGGETTO: Trasferimenti immobiliari. Nuove modalità di versamento del prezzo di vendita Informativa per la clientela di studio N. 08 del 15.01.2014 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Trasferimenti immobiliari. Nuove modalità di versamento del prezzo di vendita Gentile Cliente, con la stesura

Dettagli

5. La nascita: DOCUMENTI E PRATICHE. 5.1 La dichiarazione di nascita

5. La nascita: DOCUMENTI E PRATICHE. 5.1 La dichiarazione di nascita 5. La nascita: DOCUMENTI E PRATICHE 5.1 La dichiarazione di nascita La dichiarazione di nascita è un atto obbligatorio per l iscrizione del/della neonato/a nel registro comunale dello stato civile (D.p.r.

Dettagli

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era

Dettagli

ATTO D AMORE CONTRATTO DI UNIONE CIVILE

ATTO D AMORE CONTRATTO DI UNIONE CIVILE ATTO D AMORE CONTRATTO DI UNIONE CIVILE SCRITTURA PRIVATA Tra il/la Sig./Sig.ra, nato/a a (provincia), il, C.F. residente in via, (città di residenza), doc. n (estremi documento di riconoscimento in corso

Dettagli

i diritti dei membri della famiglia legittima.

i diritti dei membri della famiglia legittima. Secondo il dettato dell art 30 della Costituzione, la legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, salvo il limite di compatibilità con i diritti dei membri della

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

37. I regimi patrimoniali tra coniugi... 73 38. Le convenzioni matrimoniali... 75 39. Pubblicità delle convenzioni matrimoniali...

37. I regimi patrimoniali tra coniugi... 73 38. Le convenzioni matrimoniali... 75 39. Pubblicità delle convenzioni matrimoniali... INDICE-SOMMARIO Capitolo I. NOZIONI INTRODUTTIVE 1. Il diritto di famiglia in senso oggettivo e la nozione di famiglia....... 1 2. L evoluzione della famiglia nel contesto sociale........... 3 3. Il ruolo

Dettagli

Art. 54 decreto legge

Art. 54 decreto legge Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo

Dettagli

La successione. Obiettivi

La successione. Obiettivi La successione Prof.ssa Elisa Esposito Obiettivi In questa lezione ci occuperemo delle vicende che possono condurre alla modifica delle parti originarie del rapporto processuale, in particolare, della

Dettagli

La successione legittima: devoluzione, esclusione del coniuge dall'eredità, minori, gradi di parentela

La successione legittima: devoluzione, esclusione del coniuge dall'eredità, minori, gradi di parentela Pubblicata su FiscoOggi.it (http://www.fiscooggi.it) Analisi e commenti LA SUCCESSIONE (4) La successione legittima: devoluzione, esclusione del coniuge dall'eredità, minori, gradi di parentela 4. La succesione

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 3338 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori BISCARDINI, CASILLO, CREMA, LABELLARTE e MARINI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MARZO 2005 Modifiche alla legge

Dettagli

Capitolo I Generalità

Capitolo I Generalità Prefazione................................. VII Capitolo I Generalità 1. Principi generali sul regime patrimoniale fra coniugi.......... 1 1.1. Introduzione......................... 1 1.2. Le convenzioni

Dettagli

Il dopo di noi La sostituzione fedecommissaria L usufrutto

Il dopo di noi La sostituzione fedecommissaria L usufrutto Il dopo di noi E comune, per i genitori o per il coniuge o comunque per gli stretti parenti di una persona con disabilità, la preoccupazione per l ipotesi in cui il loro familiare abbia da sopravvivere

Dettagli

RAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA

RAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA RAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA 16 maggio 2014 Avv. Marcello Giustiniani www.beplex.com Il trasferimento d azienda e di ramo d azienda A) La nozione di trasferimento d azienda (art. 2112,

Dettagli

Il mantenimento dei figli maggiorenni

Il mantenimento dei figli maggiorenni Il mantenimento dei figli maggiorenni Di Germano Palmieri L articolo 30 della Costituzione italiana sancisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori

Dettagli

3. DISCIPLINA PER L APPLICAZIONE DEL SISTEMA ESPERTO ICEF

3. DISCIPLINA PER L APPLICAZIONE DEL SISTEMA ESPERTO ICEF 3. DISCIPLINA PER L APPLICAZIONE DEL SISTEMA ESPERTO ICEF Le borse di studio ed i prestiti d onore del Fondo giovani sono concessi a soggetti la cui condizione economica familiare rientra nei limiti stabiliti

Dettagli

SOGGETTI CHE POSSONO INOLTRARE LA RICHIESTA DI RICONGIUNGIMENTO

SOGGETTI CHE POSSONO INOLTRARE LA RICHIESTA DI RICONGIUNGIMENTO RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE L ingresso per ricongiungimento familiare è possibile previo rilascio del visto per ricongiungimento familiare che consente l ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga

Dettagli

Interventi normativi in Europa in materia di unioni omosessuali. G. Gambino

Interventi normativi in Europa in materia di unioni omosessuali. G. Gambino Interventi normativi in Europa in materia di unioni omosessuali G. Gambino Consiglio d Europa Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU, 1950): tutela antidiscriminatoria dell orientamento

Dettagli

INTRODUZIONE 1. Una premessa... 1

INTRODUZIONE 1. Una premessa... 1 INDICE INTRODUZIONE 1. Una premessa................................... 1 SEZIONE I: FILIAZIONE FUORI DEL MATRIMONIO: PROSPETTIVA STORICA E COMPARATA 1. L età classica...................................

Dettagli

C) LIMITI ALLA TITOLARITÀ DI DIRITTI REALI SU BENI C) LIMITI ALLA TITOLARITÀ DI DIRITTI REALI SU BENI

C) LIMITI ALLA TITOLARITÀ DI DIRITTI REALI SU BENI C) LIMITI ALLA TITOLARITÀ DI DIRITTI REALI SU BENI MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Le modifiche sono scritte in rosso grassetto corsivo Modifiche all articolo 2 Testo vigente Art. 2 - Requisiti

Dettagli

1.5. Diocesi di Lugano. Direttive per il ministero pastorale. 1.5. Il Matrimonio

1.5. Diocesi di Lugano. Direttive per il ministero pastorale. 1.5. Il Matrimonio 1.5. Diocesi di Lugano Direttive per il ministero pastorale 1.5. Il Matrimonio 34 Il Matrimonio 1.5.0. Norme generali sul Matrimonio Indice I. Responsabile della preparazione al Matrimonio II. Documenti

Dettagli