Linee Guida per la progettazione dei luoghi di lavoro

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1 (Codice Fiscale Partita I.V.A ) DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Versione del (ultima) M.R. Linee Guida per la progettazione dei luoghi di lavoro

2 SOMMARIO 1. CAMPO DI APPLICAZIONE 3 Pag. 2. CARATTERISTICHE STRUTTURALI GENERALI DEI LOCALI ADIBITI AD ATTIVITA LAVORATIVE 2.1. Altezza, cubatura, superficie dei locali di lavoro e dei locali accessori Illuminazione Aerazione 5 3. LOCALI CON CARATTERISTICHE PARTICOLARI 3.1. Locali interrati o seminterrati Soppalchi (soppalcature interne) ALTRE CARATTERISTICHE DEI LOCALI DI LAVORO 4.1. Docce, servizi igienici, lavabi Spogliatoi Refettori Porte e portoni Scale fisse a gradini Vie di circolazione, pavimenti e passaggi Vie ed uscite di emergenza Locali per ricarica batterie ed utilizzo di mezzi di trasporto e/o sollevamento con motore a combustione Vani ubicati all interno di capannoni Barriere architettoniche NORME TECNICHE CITATE 23 2

3 1. CAMPO DI APPLICAZIONE Sono oggetto delle presenti linee guida tutti gli edifici in cui è previsto l inserimento di attività comportanti la produzione o la trasformazione di beni, la fornitura di servizi, il deposito o la movimentazione di sostanze e merci. Per quanto non espressamente specificato, si rinvia alle vigenti norme riguardanti l Igiene e la Sicurezza del Lavoro e per quanto applicabile ai Regolamenti Comunali di Igiene. I seguenti indirizzi tecnici si applicano per tutte le nuove costruzioni, le ristrutturazioni, gli ampliamenti, le variazioni di destinazione d uso e gli inizi di attività, fatte salve norme specifiche. Interventi edilizi e inizi di attività in fabbricati esistenti ed interventi nei centri storici possono essere ammessi anche in deroga ai parametri delle presenti linee guida quando ne risulti, a parere dell Azienda A.S.L., un significativo miglioramento delle condizioni igieniche e di sicurezza. 2. CARATTERISTICHE STRUTTURALI GENERALI DEI LOCALI ADIBITI AD ATTIVITA LAVORATIVE Altezza, cubatura, superficie dei locali di lavoro e dei locali accessori # Art. 6 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, modificato dall art. 33 del D.L.vo 19 settembre 1994, n. 626, e così sostituito dall art. 16, comma 4, del D.L.vo 19 marzo 1996, n (Altezza, cubatura e superficie).i limiti minimi per l altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di 5 lavoratori, ed in ogni caso in quelle che eseguono le lavorazioni indicate nell art. 33, sono i seguenti: a) altezza netta non inferiore a m 3; b) cubatura non inferiore a mc 10 per lavoratore; c) ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq 2. I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono lordi cioè senza deduzione dei mobili, macchine ed impianti fissi. L altezza netta dei locali è misurata dal pavimento all altezza media della copertura dei soffitti o delle volte. Quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, l organo di vigilanza competente per territorio può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell ambiente. L osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo circa l altezza, la cubatura e la superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di cinque lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati. Per i locali destinati o da destinarsi ad uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente. 3

4 Tabella 1 Luoghi di lavoro (attività industriali con più di 5 dipendenti e/o pregiudizio per la salute) Minimo metri 3 Locali accessori (gabinetti, ripostigli, vani tecnici, corridoi disimpegni) Minimo metri 2.40* Spogliatoi -Minimo metri 2.70 (per nuove costruzioni) -Accettabile meno di m (ma minimo m. 2.40) per ristrutturazione di ditte insediate in fabbricati esistenti,purché non in contrasto con i regolamenti vigenti Uffici Limiti previsti dalla normativa urbanistica vigente Aziende commerciali Refettori Locali di riposo Sale Attesa Mense Camera Medicazione Depositi e magazzini (non ricompresi nel primo punto) Minimo metri 2.70* * relativamente ai luoghi di lavoro ubicati in comuni appartenenti a comunità montane si dovrà fare riferimento a quanto espressamente previsto nei regolamenti locali Illuminazione 9 Art.10, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e s.m.i. (Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro). A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale. In ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentono un illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori (.omissis). 9 Art. 28, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (Illuminazione generale) Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi devono essere illuminati con luce naturale o artificiale in modo da assicurare una sufficiente visibilità. 9 Art. 29, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (Illuminazione particolare). Le zone di azione delle macchine operatrici e quelle dei lavori manuali, i campi di lettura o di osservazione degli organi e degli strumenti di controllo, di misure o indicatori in genere e ogni luogo od elemento che presenti un particolare periodo di infortunio o che necessiti di una speciale sorveglianza, devono essere illuminati in modo diretto con mezzi particolari. 9 Art. 30, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (Deroghe per esigenze tecniche). Nei casi in cui, per le esigenze tecniche di particolari lavorazioni o procedimenti, non sia possibile illuminare adeguatamente gli ambienti, i luoghi ed i posti indicati negli artt. 28 e 29, si devono adottare adeguate misure dirette ad eliminare i rischi derivanti dalla mancanza o dall insufficienza della illuminazione. 9 Linee Guida Regionali: L illuminazione naturale deve essere assicurata con i parametri dei regolamenti comunali di igiene edilizia che hanno valore cogente Circa i requisiti del livello di illuminazione artificiale necessaria nei luoghi di lavoro occorre fare riferimento alle norme di buona tecnica (ad esempio UNI 10380, UNI 10530) 4

5 Tabella 2 ILLUMINAZIONE Luoghi di lavoro Superficie del Pavimento Altezza locale < 400 m m 2 > 1000 m 2 < 4 m 1/8 > 4 m 1/12 Attività commerciali 50 m 2 + 1/12 della quota 100 m 2 + 1/16 della eccedente i 400 m 2 quota eccedente i ,3 m 2 + 1/16 della quota eccedente i 400 m 2 m m 2 1/20 della quota eccedente i 1000 m 2 1/20 Per la fascia prossima alla finestra > 400 m 2 entro i ml /30 A soffitto per la parte rimanente Le zone di lavoro dovranno essere servite da luce naturale diretta Laboratori e magazzini senza presenza continua di personale 1/30 Se le esigenze legate alla movimentazione dei materiali lo permettono Nota: per il calcolo della superficie illuminante dovranno essere computate le superfici utili di finestre e porte finestre prospicienti l esterno dell edificio. Porte e portoni impermeabili alla luce non costituiscono superficie utile, anche se destinati a rimanere aperti per parte della giornata. Casi non contemplati nella tabella,vengono esaminati dal servizio Aerazione 9 Art. 9, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, e s.m.i. (Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi). Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente anche ottenuta con impianti di aerazione (.omissis). 9 Art. 7, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, e s.m.i. I locali di lavoro dovranno possedere i seguenti requisiti: ( omissis) Avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d aria; ( omissis) Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti essi devono essere posizionati in modo da non costituire un pericolo per i lavoratori. Le finestre e i lucernari devono essere concepiti congiuntamente con l attrezzatura o dotati di dispositivi che consentono la loro pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano tale lavoro nonché per i lavoratori presenti nell edificio ed intorno ad esso (.omissis). 5

6 Tabella 3 AERAZIONE H < 4 mt H > 4 mt Luoghi di lavoro S.P. < 400 m 2 1/8 S.P m 2 50 m 2 + 1/12 della quota eccedente i 400 m 2 S.P. > 1000 m m 2 + 1/16 della quota eccedente i 1000 m 2 S.P. < 400 m 2 1/12 S.P m m 2 + 1/16 della quota eccedente i 400 m 2 S.P. > 1000 m m 2 + 1/20 della quota eccedente i 1000 m 2 Uffici Sale riunioni Cucine Mense Refettori Infermeria Locali di riposo Spogliatoi W.C. Anti W.C. Archivi depositi magazzini (non presidiati) Corridoi disimpegni sgabuzzini ripostigli vani tecnici sale di attesa Locali adibiti ad attività commerciali Come Luoghi di lavoro Accettabile anche l aspirazione meccanica ( 4 vol./h se continua se temporizzata ) 1/30 fatto salvo quanto previsto da altre norme ( VV.FF) Non è obbligatoria l aerazione naturale - 1/20 per la fascia prossima alla finestra entro i ml. 15-1/30 a soffitto per la parte rimanente Vengono esaminati singolarmente i casi non contemplati in tabella. La superficie di eventuali serramenti a vasistas dovrà essere computata in misura ridotta al 50%; l angolo di apertura di detti serramenti dovrà essere non inferiore al 30% 3. LOCALI CON CARATTERISTICHE PARTICOLARI 3.1. Locali interrati o seminterrati # Art. 8, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303: E vietato adibire al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei. In deroga alle disposizioni del precedente comma possono essere destinati al lavoro locali sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi si deve provvedere con mezzi idonei alla aerazione, alla illuminazione ed alla protezione contro l umidità. L Ispettorato del Lavoro(n.d.r S.Pre.S.A.L.), d intesa con l ufficiale sanitario (n.d.r. S.I.S.P.) può consentire l uso dei locali sotterranei e semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ed emanazioni nocive e non espongano i lavoratori a temperature eccessive, sempreché siano rispettate le altre norme del presente decreto e sia provveduto, con mezzi idonei, alla aerazione, alla illuminazione ed alla protezione contro l umidità. 9 Art. 30, D.L.vo 19 settembre 1994, n. 626 (per la definizione di luogo di lavoro); # Circolare Regione Piemonte Ass. Assistenza Sanitaria prot. n. 6135/48/768 del 30/09/94; # UNI 8852 e UNI 10339, Prospetto 3, per quanto attiene l evacuazione # UNI per quanto riguarda l illuminazione artificiale 6

7 # D.M. 10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro. Ai sensi del primo e secondo comma dell art. 8 del D.P.R. 303/56, è vietato adibire al lavoro locali seminterrati o interrati, salvo il caso di inderogabili esigenze tecniche di lavorazione. Si definiscono locali interrati quei locali che risultano per tutta la loro altezza utile a quota inferiore del piano di campagna. Si intendono come seminterrati quei locali che risultino in media per almeno la metà dell altezza, al di sotto del terreno circostante. Non sono da considerarsi locali interrati o seminterrati quei locali che presentano anche una sola parete non interrata se dotati di una buona difesa contro l umidità e di sufficienti requisiti di aerazione e di illuminazione naturale diretta (vedi Circolare Regione Piemonte Ass. Ass. Sanitaria prot. n. 6135/48/768 del 30/09/94). La definizione di luoghi di lavoro, per i quali trova applicazione quanto sopra, è quella prevista dall art. 30 D.L.vo 626/94 e cioè i luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all interno dell azienda ovvero dell unità produttiva, nonché ogni altro luogo dell area della medesima azienda, ovvero unità produttiva comunque accessibile per il lavoro. Per quanto riguarda i locali interrati e seminterrati, ai sensi del terzo comma dell articolo 8 DPR 303/56, verranno prese in considerazione soltanto le istanze di deroga che prevedano l insediamento di qualsiasi tipo di attività che non comporti esposizione del personale ad agenti nocivi, o a temperature eccessive. A titolo esemplificativo si riportano i riferimenti normativi relativi ad attività potenzialmente nocive: dalla tabella allegata all art. 33 del D.P.R. 303/56(così come modificata dal D.Lvo 25 del ) dagli artt. 61, comma 1, lettere a) e b) del D. L.vo 626/94 (esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni); dall allegato 11 del D. L.vo 626/94 (esposizione ad agenti biologici) dal l art. 72 ter comma 1 lett b) del D.Lvo 626/94 (protezione da agenti chimici) In ogni caso, i predetti locali dovranno garantire condizioni di salubrità attraverso idonee aerazione, illuminazione e protezione contro l umidità, da ottenersi come segue: aerazione - Dovranno, ove possibile e chiaramente solo per i locali seminterrati essere installate finestre o altri tipi di infissi apribili verso l esterno dell edificio che, per ciascun locale, garantiscano una superficie aerante pari ad almeno 1/8 della superficie del pavimento. La superficie di eventuali serramenti a vasistas dovrà essere computata in misura ridotta al 50 %; l angolo di apertura di detti serramenti dovrà essere non inferiore a 30. In subordine e comunque in tutti i locali interrati, qualora non fosse tecnicamente possibile realizzare aperture verso l esterno dell edificio la cui superficie raggiunga il valore di 1/8 della superficie utile del pavimento e/o nel caso che, per precise esigenze tecniche di lavorazione, sia necessario un condizionamento o un ricambio forzato dell aria, l aerazione dovrà essere integrata o interamente sostituita da idoneo impianto di ventilazione meccanica e/o di condizionamento dell aria, attenendosi alla normativa tecnica di riferimento (ad esempio UNI 8852 e UNI Prospetto 3). illuminazione - Ai sensi dell art. 10 del D.P.R. 303/56 (così come modificato dal D. L.vo 626/94) è consentito che i locali sotterranei o semisotterranei e tutte le attività lavorative che si svolgono in essi siano illuminate con dispositivi che consentano un illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori. Per il Livello di Illuminamento di Esercizio previsto per i vari tipi di locali e attività si deve fare riferimento alla norma tecnica UNI (maggio 1994) - Prospetto 1. In tale prospetto vengono elencati i valori medi di illuminamento di esercizio espressi in lux per le varie tipologie di attività. Per le attività non rientranti in tale elenco si dovrà fare riferimento ad una attività similare confrontabile. In via eccezionale, l illuminamento di esercizio minimo per i casi non previsti dal prospetto 1, dovrà essere, per i posti di lavoro costantemente 7 occupati all interno di fabbricati, di almeno 200

8 lux, a meno che, per motivi legati all attività che si svolge, non si richiedano eventuali richieste di deroga. Esse possono essere prese in considerazione solo se sussistono particolari esigenze tecniche irrinunciabili per la qualità del prodotto. In locali, oppure in zone di locali, nei quali è prevista la costante presenza di persone alle quali non compete uno specifico compito visivo, è necessario che l illuminamento di esercizio risulti almeno di 100 lux. Di quanto sopra dovrà essere fornita esauriente documentazione tecnica e di calcolo sulle effettive condizioni di illuminazione artificiale e/o naturale dei locali destinati alle attività lavorative da insediare. scale: preferibilmente le scale che servono i piani fuori terra non devono estendersi anche ai piani interrati e ciò è particolarmente importante se si tratta dell unica scala a servizio dell edificio. Qualora una scala serva sia piani fuori terra che interrati, questi devono essere separati rispetto al piano terra da porte resistenti al fuoco. protezione contro l umidità Dovrà, di preferenza, essere realizzato un vespaio di altezza non inferiore a 40 cm. ed opportunamente aerato mediante bocchette di ventilazione di superficie utile non inferiore ad 1/30 di quella complessiva del pavimento dei locali o, in alternativa, strato di analogo spessore di materiale dimostrato come idoneo ad impedire la risalita per capillarità dell umidità, quale ad esempio uno strato di ghiaia naturale lavata, proveniente da cava, di spessore minimo di 40 cm., separato dal pavimento mediante materiale impermeabile. Le pavimentazioni galleggianti sono accettate solo se garantiscono una sufficiente circolazione dell aria e se non riducono l altezza netta interna utile dei locali al di sotto dei limiti di legge. Dovrà, di preferenza, essere realizzata una intercapedine aerata esterna (grigliata) di larghezza pari 1/3 della profondità e comunque non inferiore a 70 cm ed avente il fondo a livello di almeno cm 15 inferiore a quello del pavimento dei locali. In difetto di ciò, tutti i muri perimetrali contro terra dovranno avere una intercapedine aerata interna di larghezza non inferiore a 15 cm. a tutta altezza. Detta intercapedine dovrà essere aerata a mezzo di almeno due fori linearmente contrapposti di diametro 10 cm. ognuno e tali da garantire il moto convettivo dell aria esterna. Lo smaltimento dell acqua meteorica eventualmente ricadente nell intercapedine deve avvenire attraverso pozzetti di raccolta canalizzati alla fognatura o, solo ove vi siano problemi di livello con la fognatura stessa, attraverso pozzetti a perdere. A titolo esemplificativo, viene di seguito riportato un elenco non esaustivo delle Portate d aria esterna necessarie per alcuni tipi di edificio ad uso civile dotati di ventilazione meccanica e/o condizionamento dell aria. 8

9 Portate d aria esterna in edifici adibiti ad uso civile dotati di ventilazione meccanica e/o condizionamento dell aria Portata d'aria esterna o di estrazione Categorie di edifici Portata per persona Portata per superficie Note dmc/s per persona dmc/s mq EDIFICI PER UFFICI E ASSIMILABILI -uffici singoli uffici open space locali riunione 10* - -centri elaborazione dati 7 - -servizi estrazioni A EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITA' RICREATIVE ASSOCIATIVE -atri, sale di attesa, bar estrazioni - -platee, loggioni, aree per il pubblico, sale teatrali, sale per riunioni senza 5,5* - fumatori -sale riunioni con fumatori 10* - -servizi estrazioni A BAR, RISTORANTI -bar 11 - A -pasticcerie 6 - A -sale da pranzo ristoranti e 10 - self-service -cucine - 16,5 - -servizi estrazioni A ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI -grandi magazzini piano interrato 9 - B -negozi o reparti di grandi magaz.: >barbieri, saloni di bellezza 14 - >abbigliamento, calzature, mobili, ottici, fioristi, fotografi 11,5 - >alimentari, farmacie 9 - -zone pubblico, banche, quartieri fieristici 10 - * Salvo indicazioni specifiche previste per i locali di pubblico spettacolo e sale riunione. Note: A - Ricambio richiesto nei servizi igienici: - edifici adibiti a residenza e assimilabili 0,0011 vol/s (4 vol/h); - altre categorie in tabella 0,0022 vol/s (8 vol/h), il volume è relativo a quello dei bagni (antibagni esclusi). B - Verificare i regolamenti comunali. 9

10 3.2. Soppalchi (Ampliamento della superficie utile mediante soppalcatura interna) # Art. 9, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, Solai - I locali destinati a deposito devono avere, su una parete o in altro punto ben visibile, la chiara indicazione del carico massimo del solaio espresso in chilogrammi per metro quadrato di superficie. I carichi non devono superare tale massimo e devono essere distribuiti razionalmente ai fini della stabilità del solaio. # Art. 26, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, Parapetto normale E considerato «normale» un parapetto che soddisfi alle seguenti condizioni: a) sia costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione; b) abbia un altezza utile di almeno un metro; c) sia costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore ed il pavimento; d) sia costruito e fissato in modo da poter resistere, nell insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cui può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione. È considerato «parapetto normale con arresto al piede» il parapetto definito al comma precedente, completato con fascia continua poggiante sul piano di calpestio ed alta almeno 15 centimetri. È considerata equivalente ai parapetti definiti ai commi precedenti, qualsiasi protezione, quale muro, balaustrata, ringhiera e simili, realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti, non inferiori a quelle presentate dai parapetti stessi. Tabella 4 Superficie del soppalco La proiezione orizzontale del soppalco non deve eccedere 1/3 la superficie del locale Altezza(in entrambi i locali risultanti) come tab. 1 Superficie aero illuminante come tab. 3 Carico massimo ammissibile si intende per superficie pavimentata quella derivante dalla somma della superficie originaria e di quella soppalcata Indicare la portata massima in Kg/mq come da calcolo di professionista Protezione contro la caduta verso i lati aperti Parapetto normale con arresto al piede 10

11 4. ALTRE CARATTERISTICHE DEI LOCALI DI LAVORO Docce, servizi igienici, lavabi. DOCCE. 9 Art. 37, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e s.m.i. Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono. Devono essere previsti locali per docce separati per uomini e donne o un utilizzazione separata degli stessi. Le docce e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro. I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi. GABINETTI E LAVABI 9 Art. 39, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e s.m.i. I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati; quando ciò sia impossibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a 10, è ammessa un utilizzazione separata degli stessi. I locali destinati ad accogliere servizi igienici e docce dovranno essere dotati, ove tecnicamente possibile, di aerazione ed illuminazione naturali e dirette mediante fenestratura apribile verso l esterno dell edificio di superficie utile pari a non meno di 1/8 di quella del pavimento; in ogni caso la superficie utile dell apertura aeroilluminante non dovrà essere inferiore a mq 0.5. Se ciò risultasse tecnicamente impossibile, il ricambio dell aria potrà essere assicurato mediante adeguati impianti di ventilazione forzata, predisposti in modo da garantire un ricambio minimo di 10 volumi/ora, nonché in caso di aspirazione temporizzata, 3 ricambi completi d aria ogni utilizzo del servizio. La superficie minima dei servizi igienici dovrà essere di mq 1 e la loro altezza non potrà essere inferiore a m E opportuno che i servizi igienici non comunichino direttamente con i locali di lavoro; potrà essere predisposto idoneo antibagno, eventualmente dotato di lavabo se non presente nel servizio,avente superficie minima di mq

12 SERVIZI IGIENICI REQUISITI FUNZIONALI Illuminazione Aerazione Riscaldamento Idrico Oltre 10 dipendenti devono essere distinti per sesso Di norma non devono comunicare con i locali di lavoro Deve essere predisposto anti-wc completo di lavabo se quest ultimo non è presente nei servizi Il pavimento, le pareti e la porta devono essere facilmente lavabili IMPIANTI Naturale diretta se tecnicamente possibile Mediante fenestratura apribile pari a 1/8 della superficie del pavimento se impossibile tecnicamente mediante ventilazione meccanica con adeguato ricambio d aria Assicurato durante la stagione fredda Assicurata acqua corrente calda e fredda Le superfici lavabili devono avere altezza di almeno m 2 Deve essere presente dispositivo per la distribuzione di sapone liquido, asciugamani a perdere e/o aria REQUISITI DIMENSIONALI Altezza Almeno m 2.40 Superficie minima Almeno mq 1 Numero 1 wc ogni 10 addetti, oltre i 10 addetti 1 ogni trenta unità o frazioni Lavandini Le prese d acqua devono essere in numero sufficiente Collettivi in linea e Collettivi circolari a centro locale dovranno garantire l utilizzo senza intralcio DOCCE Obbligatorie Lavorazioni insudicianti, polverose,con sviluppo di fumi o vapori contenenti sostanze untuose o incrostanti e nelle attività dove si usano sostanze venefiche, corrosive, infettanti o comunque pericolose Una ogni 5 addetti Docce e spogliatoi devono comunicare tra di loro

13 4.2. Spogliatoi 9 Art. 40, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e s.m.i. Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati. Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo opportuni turni prestabiliti e concordati nell ambito dell orario di lavoro. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati. Qualora non si applichi il comma 1 ciascun lavoratore deve poter disporre delle attrezzature di cui al comma 4 per poter riporre i propri indumenti. I locali destinati ad accogliere spogliatoi dovranno essere dotati, ove tecnicamente possibile, di aerazione ed illuminazione naturali e dirette mediante fenestratura apribile verso l esterno dell edificio di superficie utile pari a non meno di 1/8 di quella del pavimento. Se ciò risultasse tecnicamente impossibile, il ricambio dell aria potrà essere assicurato mediante adeguati impianti di ventilazione forzata, preferibilmente a funzionamento continuo, predisposti in modo da garantire un ricambio minimo di 4 volumi/ora. I locali dovranno avere una superficie di almeno mq 1.50 per ogni lavoratore che presumibilmente li debba utilizzare per i primi 10 addetti per turno, e di 1 mq per ogni addetto eccedente i primi 10. Per l altezza dei locali si rimanda al capitolo altezze.

14 SPOGLIATOI REQUISITI FUNZIONALI Lavorazioni che richiedono l utilizzo di indumenti di lavoro e quando per ragioni di salute o di decenza non si può richiedere ai lavoratori di cambiarsi in altri locali Unico per entrambi i sessi Distinto fra i due sessi Numero posti a sedere Pareti Si No Gli armadietti per gli indumenti di lavoro devono essere separati da quelli personali Devono essere predisposte attrezzature che consentano a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro Con meno di 5 dipendenti secondo opportuni turni prestabiliti e concordati nell ambito dell orario di lavoro Con più di 5 dipendenti Almeno pari alla metà degli addetti Rivestite in materiale impermeabile e facilmente lavabili fino ad un altezza di m. 2 dal pavimento IMPIANTI Illuminazione Aerazione Riscaldamento Idrico Naturale diretta se tecnicamente possibile Mediante fenestratura aerabile pari a 1/8 della superficie del pavimento se tecnicamente possibile altrimenti aspirazione meccanica 4vol/ora Deve essere assicurato durante la stagione fredda Deve essere fornita acqua corrente calda e fredda REQUISITI DIMENSIONALI Superficie minima Fino a 10 occupati per turno 1.50 mq per addetto Comun que non inferior e a 6 mq Per ogni addetto eccedente i primi 10 1 mq per addetto Altezza interna Vedi capitolo sulle altezze

15 4.3. Refettori 9 Art. 41, D.P.R. 19 marzo 1956, n Le aziende nelle quali più di 30 dipendenti rimangono nell azienda durante gli intervalli di lavoro, per la refezione, devono avere uno o più ambienti destinati ad uso di refettorio, muniti di sedili e di tavoli. I refettori devono essere ben illuminati, aerati e riscaldati nella stagione fredda. Il pavimento non deve essere polveroso e le pareti devono essere intonacate ed imbiancate. I locali destinati ad accogliere refettori dovranno essere dotati, ove tecnicamente possibile, di aerazione ed illuminazione naturali e dirette mediante fenestratura apribile verso l esterno dell edificio di superficie utile pari a non meno di 1/8 di quella del pavimento. Se ciò risultasse tecnicamente impossibile, il ricambio dell aria potrà essere assicurato mediante adeguati impianti di ventilazione forzata o di condizionamento. I locali dovranno garantire una superficie di almeno mq per ogni lavoratore che presumibilmente li debba utilizzare. L altezza minima dei locali non dovrà essere inferiore a m Ulteriori informazioni di carattere tecnico possono essere acquisite dalle linee guida elaborate dal Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione Porte e portoni. 9 Art. 14, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, così come sostituito dall'art. 33 del D. L.vo 626/94 e dal D. L.vo 242/96, nei luoghi di lavoro che abbiano iniziato ad essere utilizzati dopo il o che debbano ancora iniziare ad essere utilizzati: "le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni, posizione e materiali di realizzazione, consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro"; "quando in un locale le lavorazioni ed i materiali comportino pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e siano adibiti alle attività che si svolgono nel locale stesso più di 5 lavoratori, almeno una porta ogni 5 lavoratori deve essere apribile nel senso dell'esodo ed avere larghezza minima di m. 1.20"; "quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle che comportino pericoli o rischi di cui al punto precedente, la larghezza minima delle porte è la seguente:

16 quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano fino a 25, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m. 0.80; quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 26 e 50, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m che si apra nel verso dell'esodo; quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 51e 100, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m e di una porta avente larghezza minima di m. 0.80, che si aprano entrambe nel verso dell'esodo; quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero superiore a 100, in aggiunta alla porte previste alla lettera c) il locale dovrà essere dotato di almeno una porta che si apra nel verso dell'esodo avente larghezza minima di m per ogni 50 lavoratori ivi occupati o frazione compresa tra 10 e 50, calcolati limitatamente all'eccedenza rispetto a 100"; "il numero complessivo delle porte" di cui sopra "può anche essere minore, purché la loro larghezza complessiva non risulti inferiore"(.omissis). Nello specifico, da parte del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro di questa A.S.L., per i portoni e le aperture di passaggio abitualmente destinati alla circolazione tanto dei veicoli quanto dei pedoni, si prescrive che le rispettive aree di transito siano separate mediante pareti in muratura o transennatura stabile e resistente agli urti possibilmente provocati dai veicoli Scale fisse a gradini 9 Art. 8, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, s.m.i.: le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio(.omissis). 9 Art. 16, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547: le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, ivi compresi i magazzini(n.d.r.), devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata ed alzata dimensionate a regola d arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito. P A 16

17 Per le dimensioni del gradino in termini di alzata e pedata possono essere prese a riferimento le norme tecniche, tra le quali la UNI (Gennaio 1999)(n.d.r.) Dette scale e i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. (di altezza minima di 1 m. e, nei locali aperti al pubblico, inattraversabile da una sfera di diametro di cm. 10 n.d.r.).le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano. (posto ad una altezza compresa tra 0,9 ed 1 metro e do idoneo dispositivo antiscivolo se necessario n.d.r.). Il corrimano su parapetto o parete piena deve essere distante da essi almeno 4 cm.. In corrispondenza delle interruzioni del corrimano, questo deve essere prolungato di 30 cm. oltre il primo e l'ultimo gradino.(n.d.r.) Gli edifici che sono costruiti o adattati interamente per le lavorazioni che presentano pericoli di esplosioni o specifici rischi di incendio alle quali sono adibiti più di 5 lavoratori devono avere almeno due scale distinte di facile accesso o rispondere a quanto prescritto dalla specifica normativa antincendio.(n.d.r.) Sono escluse da questa normativa tutte le scale a servizio esclusivo di impianti tecnologici (n.d.r.) Vie di circolazione, pavimenti e passaggi 9 Art. 8, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, (così come sostituito dall'art. 33 del D. L.vo 626/94): Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse, banchine e rampe di carico, devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio. Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione per persone o merci deve basarsi sul numero potenziale di utenti e sul tipo di impresa. Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati mezzi di trasporto, dovrà essere prevista per i pedoni una distanza di sicurezza sufficiente spazi. (con particolare riferimento alle corsie di transito dei mezzi n.d.r.). Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare ad una distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale. Nella misura in cui l'uso e l'attrezzatura dei locali lo esigano per garantire la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere evidenziato. ( Ad esempio con segnaletica orizzontale di colore giallo o altri mezzi equivalenti n.d.r.)..omissis. 17

18 9 Art. 7, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, (così come sostituito dall'art. 33 del D. L.vo 626/94): (..omissis) Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti, né rimanere feriti qualora esse vadano in frantumi (.omissis) Vie ed uscite di emergenza 9 Art. 13, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, così come sostituito dall'art. 33 del D. L.vo 626/94 e dal D. L.vo 242/96; 9 D.M. 10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro. Le linee guida che seguono si riferiscono alle attività che non sono soggette al controllo dei VV.FF comprese nell elenco di cui al D.M Per quelle soggette al controllo dei VV.FF dovranno essere seguite le prescrizioni, disposizioni e norme tecniche specifiche, emanate dal Ministero dell Interno ovvero dal Corpo dei Vigili Del Fuoco. 1. I criteri generali per progettare adeguate vie di uscita nei luoghi di lavoro, una volta classificato il livello di rischio d incendio, sono i seguenti: a. ogni luogo di lavoro deve disporre di vie di uscita alternative ad eccezione di quelli di piccole dimensioni o dei locali classificati a rischio incendio medio o basso; b. ciascuna via di uscita deve essere indipendente dalle altre e distribuita in modo che le persone possano ordinatamente allontanarsi da un incendio; c. dove è prevista più di una via di uscita la lunghezza del percorso per raggiungere la più vicina uscita di piano non dovrebbe essere ai valori sotto riportati; d metri per aree a rischio di incendio elevato; e metri per aree a rischio di incendio medio; f metri per aree a rischio di incendio basso. g. le vie di uscita devono sempre condurre ad un luogo sicuro; h. vige la necessità di segnalare con cartelli visibili i percorsi di sicurezza e di realizzare la rete autonoma di illuminazione d'emergenza individuante le uscite di sicurezza; i. i percorsi di uscita in un unica direzione devono essere evitati e comunque la distanza da percorrere fino ad un uscita di piano o fino al punto dove inizia la disponibilità di due o più vie di uscita non devono eccedere i seguenti valori: j metri per aree a rischio di incendio elevato; k metri per aree a rischio di incendio medio; l metri per aree a rischio di incendio basso. 18

19 m. quando una via di uscita comprende un tratto del percorso unidirezionale, la lunghezza totale del percorso non potrà superare i limiti imposti al punto 3; n. la larghezza delle vie di uscita deve essere sufficiente e deve essere misurata nel punto più stretto del percorso; o. deve esistere la disponibilità di un numero sufficiente di uscite di adeguata larghezza da ogni locale e piano di edificio. In molte situazioni è da ritenersi sufficiente la disponibilità di una sola uscita di piano tranne che nei casi di: p. affollamento superiore a 50 persone; q. presenza di pericoli di esplosione o rischi specifici di incendio per cui bisogna disporre di almeno due uscite; r. la lunghezza del percorso di uscita in un unica direzione per raggiungere l uscita di piano supera i valori in precedenza indicati. 2. Per i luoghi a rischio di incendio basso o medio la larghezza complessiva delle uscite di piano deve essere non inferiore a: A L (metri) = x in cui A rappresenta il numero di persone presenti al piano ovvero l affollamento; il valore 0.60 costituisce la larghezza in metri sufficiente al transito di una persona (modulo unitario di passaggio); 50 indica il numero massimo delle persone che possono defluire attraverso un modulo unitario di passaggio tenendo conto del tempo di evacu Il rapporto A/50 va arrotondato al valore intero superiore. 3. La larghezza minima di una uscita deve essere almeno 0.80 metri (tolleranza 2%) e deve essere conteggiata pari ad un modulo unitario di passaggio e pertanto sufficiente all esodo di 50 persone per rischio medio e basso. Le uscite multiple devono avere larghezza multipla di 0.60 metri (tolleranza 5%). a. le scale devono essere normalmente protette dagli effetti di un incendio tramite strutture resistenti al fuoco e porte resistenti al fuoco munite di dispositivo di autochiusura, ad eccezione dei piccoli luoghi di lavoro e rischio di incendio medio o basso, quando la distanza da un qualsiasi punto del luogo di lavoro fino all uscita su luogo sicuro non superi rispettivamente i valori di 45 e 60 metri (nel caso di unica uscita rispettivamente 30 e 45 metri). La larghezza delle scale che servono un solo piano non deve essere inferiore a quella delle uscite di piano. Se la scala serve due o più piani la sua larghezza deve essere calcolata in relazione all affollamento di due o più piani contigui con riferimento a quelli aventi maggior affollamento. Per edifici a rischio di incendio medio o basso la larghezza minima viene calcolata con la seguente formula: A L (metri) = x

20 in cui A rappresenta l affollamento previsto in due piani contigui, a partire dal 1 fuori terra, con riferimento a quelli aventi maggior affollamento. Esempio: Edificio costituito da 5 piani al di sopra del piano terra Affollamento al 1 piano = 60 persone Affollamento al 2 piano = 70 Affollamento al 3 piano = 70 Affollamento al 4 piano = 80 Affollamento al 5 piano = 90 Ogni singolo piano è fornito da due uscite di piano. Massimo affollamento tra due piani contigui = 170 persone. Larghezza complessiva delle scale = (170/50) x 0.60 = 2.40 m Numero delle scale = 2 aventi larghezza unitaria di 1.20 m b. Ogni porta sul percorso di uscita deve essere aperta facilmente ed immediatamente dalle persone in esodo, salvo quando ciò possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di altri accorgimenti adeguati specificamente autorizzati dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio; c. Le porte resistenti al fuoco devono essere munite di dispositivo di autochiusura; nel caso in cui ciò comporti difficoltà per i lavoratori, tali porte possono essere tenute aperte tramite appositi dispositivi elettromagnetici che ne consentano il rilascio nei casi previsti. d. Una porta scorrevole non deve essere utilizzata quale porta di un uscita di piano a meno che sia del tipo ad azionamento automatico e possa essere aperta nel verso dell esodo a spinta con dispositivo opportunamente segnalato e restare in posizione di apertura in mancanza di alimentazione elettrica.una porta girevole su asse verticale non può essere utilizzata in corrispondenza di un uscita di piano Locali per ricarica batterie ed utilizzo di mezzi di trasporto e/o sollevamento con motore a combustione. In edifici di nuova costruzione ove è presumibile che siano utilizzati mezzi di sollevamento e trasporto funzionanti a batterie è necessario prevedere locali separati dai locali di lavorazione e aerati direttamente dall esterno da destinarsi alla ricarica delle batterie. Per insediamenti regolarmente avvenuti in passato in edifici, quindi esistenti, la ricarica deve comunque avvenire in locali e/o zone non destinate alla lavorazione e aerate dall esterno. In caso di ricarica notturna, in assenza di personale, è necessario istituire e formalizzare un procedura tale per cui a seguito di ogni ricarica prima di riutilizzare i locali di lavoro come tali deve essere effettuato un ricambio d aria. Si veda al riguardo anche le prescrizioni di cui all art. 303 del DPR 547/55. L utilizzo, nei locali di lavoro, di attrezzature di lavoro mobili, autocarri (anche provenienti dall esterno), carrelli elevatori, etc., dotati di motore a combustione, può avvenire soltanto qualora sia assicurata, in tutte le stagioni, una quantità di aria sufficiente senza rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (art. 35 D.L.vo 626/94 comma 4 bis e art. 20 DPR 303/56). 20

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