ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE AUTOSCUOLE E CONSULENTI AUTOMOBILISTICI

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1 Sede legale in Londra (EC3M 7HA), One Lime Street, Inghilterra Rappresentanza Generale per l Italia Lloyd s, (20121) Milano, Corso Garibaldi, 86. Tel servizioclienti@lloyds.com - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE AUTOSCUOLE E CONSULENTI AUTOMOBILISTICI Il presente Fascicolo Informativo, contenente a) Nota Informativa, comprensiva del Glossario; b) Condizioni di Assicurazione; c) Questionario e modulo di proposta deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. 1

2 Indice a) Nota Informativa, comprensiva del glossario (pag. 1 di 1) A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE.3-4 B. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI Glossario 13 b) Condizioni di Assicurazione pag c) Questionario e modulo di proposta pag NOTA INFORMATIVA La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza * * * * * 2

3 A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a. Lloyd s è un ente ( Society ) costituito come società costituita per legge da una Legge del Parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna del I membri della Society sono per legge assicuratori e possono assumere rischi assicurativi per proprio conto. Gli Assicuratori di questo contratto sono certi membri del Lloyd s che aderiscono ai Sindacati identificati nella Scheda di Polizza (e ogni altro assicuratore identificato nella Scheda di Polizza) La responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quello degli altri Assicuratori. Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore. Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore. Ogni membro assume una quota di responsabilità dell entità complessiva che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo l entità complessiva la somma delle quote di responsabilità assunte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la sua quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto. La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, l ammontare totale delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana di Lloyd s sotto indicata. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità. b. Lloyd s ha la sua sede legale in Londra (EC3M 7HA), One Lime Street, Inghilterra, che è anche il domicilio di ciascun membro del Lloyd s.. c. In Italia Lloyd s ha sede secondaria in Milano, CAP 20121, Corso Garibaldi, 86. d. Lloyd s ha recapito telefonico al n , all indirizzo servizioclienti@lloyds.com ed ha editato il sito internet e. I membri del Lloyd s che assumono rischi assicurativi sono autorizzati all esercizio dell attività assicurativa in forza della legge inglese. L Associazione di Assuntori di rischi assicurativi nota come Lloyd s svolge attività in Italia in regime di libero stabilimento (Iscrizione al n.i dell elenco dell Isvap delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento) e, nel Regno Unito di Gran Bretagna, è soggetta al controllo della Financial Services Authority, con sede in 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS. 3

4 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd s Come riportato a pag. 47 del Rapporto Annuale di Lloyd s del 2013* il capitale del mercato di Lloyd s ammonta ad milioni** ed è composto dai Fondi dei membri presso Lloyd s di milioni, dai Bilanci dei membri di milioni e da riserve centrali di milioni. Il mercato di Lloyd s ha un indice di solvibilità complessivo, non suddiviso per ramo vita e ramo danni. L indice di solvibilità complessivo del mercato di Lloyd s al era il 9285%. Tale percentuale è il risultato del rapporto tra il totale degli attivi centrali, ammontanti ad milioni e la somma dei deficit di solvibilità dei singoli membri. Quest ultimo importo è stato determinato tenendo conto del margine minimo di solvibilità, ammontante ad 41 milioni, calcolato in base alla vigente normativa inglese. Gli importi della solvibilità (espressi in sterline inglesi) possono essere letti a pag. 62 del Rapporto Annuale di Lloyd s del 2013*. *Link al Rapporto annuale di Lloyd s del 2013: Relations/Financial-performance/finance-results/2013-Annual-Report. ** Exchange rate at : EUR 1,00 = GBP 0,8333 (source: London financial Times ) L aggiornamento annuale delle informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd s è consultabile al seguente link: (art.37, regolamento Isvap (ora IVASS) n.35/2010). B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto di assicurazione denominato ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE AUTOSCUOLE E CONSULENTI AUTOMOBILISTICI - è a garanzia dell Assicurato per le somme (capitale, interessi e spese) che questi sia tenuto a pagare a Terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento, per danni cagionati al reclamante che risultino da sinistro o sinistri a seguito di negligenza, imprudenza o imperizia, errori e omissioni commesse: a) dall Assicurato; b) da dipendenti e/o dirigenti dell Assicurato; c) da qualsiasi altra persona, Società o Ditta che agisca in nome o per conto dell Assicurato stesso, in relazione al tipo di attività esercitata dall Assicurato, come specificata nell allegata Scheda di copertura, con riferimento alle richieste presentate nelle corti o tribunali dei paesi indicati nella Scheda di copertura, relativamente ad atti e fatti commessi nei paesi indicati nella Scheda di copertura. Per una elencazione esemplificativa delle garanzie coperte si rimanda alle Condizioni Generali di Polizza sub Oggetto dell Assicurazione. La copertura è prevista anche per i sinistri direttamente o indirettamente dovuti o causati da colpa grave dell Assicurato, dei dipendenti e/o dirigenti dell Assicurato o di qualsiasi altra persona, Società o Ditta che agisca in nome o per conto dell Assicurato stesso ed opera, conformemente a quanto previsto all art c.c., per le spese sostenute per resistere all azione del Terzo danneggiato nei limiti del quarto della somma assicurata. 4

5 Il Questionario di proposta (ed eventuali appendici di integrazione) è lo strumento fondamentale (seppure non l unico) tramite il quale l Assicuratore trae le informazioni basilari per valutare il rischio, formulare la quotazione e decidere se e come accollarsi il rischio nonché i termini, le condizioni e le limitazioni del contratto, contro il pagamento del premio convenuto. Restano fermi gli obblighi, anche informativi, previsti o richiamati dagli artt e 1893 del codice civile e dalle condizioni contrattuali. Dichiarazioni inesatte, false e/o reticenti all atto della stipula possono rendere il contratto nullo o annullabile e far decadere in tutto o in parte il diritto all indennizzo (come da articoli 1892,1893 e 1894 del codice civile). Il Questionario e parte integrante del contratto. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni OGGETTO DELL ASSICURAZIONE L oggetto della copertura è primariamente definito alle Condizioni Generali Oggetto dell Assicurazione. La Polizza è essenzialmente volta a coprire l obbligo risarcitorio dell Assicurato, come definito in Polizza, derivante da richieste di risarcimento avanzate per la prima volta contro l Assicurato e da lui denunciata agli Assicuratori nel corso del periodo di durata della polizza a condizione che tale richieste siano conseguenti a comportamenti posti in essere per la prima volta in data posteriore alla data indicata nel Modula di Polizza alla voce Retroattività. Sono previste anche le estensioni per le ipotesi di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e Responsabilità Civile verso prestatori di Lavoro ( RCO ) FORMA CLAIMS MADE L'assicurazione è prestata in regime di Claims Made, vale a dire esclusivamente in relazione alle richieste di risarcimento avanzate per la prima volta contro l'assicurato e da questi denunciate agli Assicuratori, nel corso del periodo di durata dell assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti comportamenti posti in essere per la prima volta in data posteriore alla data indicata nella Scheda di copertura alla voce Retroattività. E condizione di efficacia della presente polizza che le richieste di risarcimento di cui sopra non siano state ancora presentate al Contraente e/o all'assicurato alla data di stipula della presente polizza. Resta fermo quanto disposto dagli articoli C.C. DENUNCIA SINISTRO L Assicurato dovrà denunciare per iscritto agli Assicuratori, non appena ne sia venuto a conoscenza: a) qualunque richiesta di risarcimento avanzata nei suoi riguardi; b) qualsiasi notizia della quale sia venuto a conoscenza in merito all intenzione di Terzi di ritenerlo responsabile in relazione all attività coperta dalla presente assicurazione; 5

6 c) ogni altra circostanza, di cui l Assicurato sia venuto a conoscenza, che possa ragionevolmente far prevedere una richiesta di risarcimento da parte di Terzi, fornendo dettagliate informazioni su tali circostanze. Se gli Assicuratori saranno messi al corrente delle circostanze indicate ai precedenti punti b) e c), ogni eventuale conseguente richiesta di risarcimento si considererà come avvenuta e regolarmente denunciata durante il periodo di assicurazione in corso. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la decadenza del diritto all'indennizzo (art del Codice Civile). In relazione alle modalità di denuncia dei sinistri e relative decadenze si rinvia a quanto previsto al punto 12 della presente nota informativa. ESCLUSIONI: AVVERTENZA L art. 9 delle Condizioni Generali di Polizza include l elenco dettagliato di una serie di esclusioni di copertura in relazione alle quali l'assicuratore non corrisponderà alcun Indennizzo. Si indicano qui ed a puro titolo indicativo/esemplificativo, la principale area di ciascuna esclusione, raccomandandosi una attenta lettura ed analisi delle esclusioni medesime e dell intero articolo 9. Le esclusioni di cui a tale articolo 9 sono: 9.1 per danni causati da dolo dell Assicurato; 9.2 per atti o fatti commessi prima della data di retroattività stabilita nella Scheda di copertura; 9.3 per fatti dovuti a insolvenza dell Assicurato; 9.4 in relazione ad attività diverse da quella professionale richiamata nella Scheda di copertura: 9.5 in relazione ad attività svolte dopo il verificarsi di uno dei casi di cessazione dell assicurazione, previsti all articolo 16 delle condizioni generali; 9.6 per tutte le obbligazioni di natura fiscale o contributiva, per multe, ammende, indennità di mora o altre penalità o sanzioni, che per legge o per contratto o per provvedimento giudiziario o amministrativo, nonché per indennità che abbiano natura punitiva siano poste a carico dell Assicurato, eccetto quando imposte a terzi come conseguenza della negligenza professionale dell Assicurato; 9.7 per reclami già presentati all Assicurato prima della data di effetto del periodo di assicurazione, indipendentemente dal fatto che siano stati denunciati o meno a precedenti assicuratori; 9.8 per situazioni e circostanze suscettibili di causare o di aver causato danni a terzi, che erano già note all Assicurato alla data di effetto del periodo di assicurazione, indipendentemente dal fatto che siano state denunciate o meno a precedenti assicuratori; 6

7 9.9 per danni dovuti a morte, lesioni personali, malattie o malori, e per danneggiamenti o distruzione di cose o di animali a meno che tali danni non derivino da errori e/o omissioni inerenti alla prestazione professionale dell Assicurato e salvo quanto previsto nella sezione estensione responsabilità civile terzi nella conduzione della scuola guida e con i limiti contenuti in detta estensione per danni derivanti direttamente o indirettamente dalla proprietà, dal possesso o dall uso di terreni, fabbricati, animali, aeromobili, imbarcazioni, natanti o qualunque altro mezzo di locomozione o trasporto salvo i danni subiti dall allievo conducente come conseguenza della negligenza professionale dell Assicurato durante le esercitazioni di guida; fermo restando l abilitazione alla guida dell allievo secondo leggi e regolamenti in vigore; 9.11 per responsabilità assunte dall Assicurato con patti contrattuali, obbligazioni o garanzie, salvo che tali responsabilità sussistano per legge anche in assenza di tali patti contrattuali, obbligazioni o garanzie; 9.12 per attività svolte e per reclami che abbiano origine al di fuori dei limiti territoriali convenuti (articolo 5 delle condizioni generali) per danni causati dalla propagazione di virus nei computer e/o loro sistemi, programmi o applicazioni, oppure dalla incapacità di tali sistemi, programmi o applicazioni, di leggere correttamente le date di calendario; 9.14 per violazione di diritti d autore, copyright, brevetti, licenze, marchi di fabbrica, diritti di esclusiva; 9.15 per reclami derivanti da ingiuria o diffamazione. Sono inoltre esclusi i danni e le responsabilità : 9.16 che si verifichino o insorgano in occasione di guerra, invasione, azione di nemici esterni, ostilità, operazioni belliche (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, tumulti civili che costituiscano o assumano le proporzioni di una sollevazione, potere militare, usurpazione di potere, qualsiasi atto di terrorismo; 9.17 che si verifichino o insorgano in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell atomo; oppure in occasione di radiazioni provocate dall accumulazione artificiale di particelle atomiche; 9.18 derivanti da inquinamento dell aria, dell acqua, del suolo, del sottosuolo, o da danno ambientale derivanti dall impiego o dalla presenza di amianto Nel caso in cui l assicurato non rispetti le qualifiche minime richieste per lo svolgimento dell attività professionale che si verifichino o insorgano in occasione di: 7

8 1- qualsiasi comportamento, atto fisico, gesto, o parole pronunciate o scritte di natura sessuale o fisicamente violento da parte di qualsiasi Assicurato, incluso ma non limitato a, l'intimità sessuale (anche se consensuale), molestie sessuali, atto sessuale, il contatto sessuale, avances sessuali, richieste sessuali, violenza sessuale o fisica, abusi sessuali o fisici, molestie sessuali o di sfruttamento, o altra condotta verbale o comportamento di natura sessuale, oppure 2- della negligenza effettiva o presunta dell'assicurato nell assumere, vigilare, formare o mantenere qualsiasi dipendente, Assicurato o persona per la quale l'assicurato è legalmente responsabile e il cui comportamento rientra nel paragrafo (1), al di sopra conseguenti ad omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni o ritardi nel pagamento dei relativi premi in particolare per l assicurazione auto Nel caso in cui l assicurato non abbia effettuato i necessari controlli di manutenzione e prestazioni per i veicoli utilizzati Per danni che si verifichino o insorgano in occasione di violazione di qualsiasi regolamento o legge per restituzione o pagamento di somme, di commissione o di altre tariffe, costi o spese pagate o addebitate dall assicurato. Si raccomanda un attenta lettura integrale di tali articoli. MASSIMALE DI GARANZIA E SOTTOLIMITI FRANCHIGIA: AVVERTENZA MASSIMALE Gli Assicuratori in nessun caso pagheranno una somma superiore a quella indicata nella Scheda di copertura per uno o più sinistri accaduti durante il periodo di Durata dell Assicurazione oltre a quanto previsto dal terzo comma dell art cc.. Più richieste di risarcimento originata da uno stesso evento sono considerate come unico sinistro, soggetto ad un unico massimale. SOTTOLIMITI Con riguardo alla sezione di polizza Perdita dei documenti, resta inteso che l esposizione massima dell Assicuratore sarà pari al limite indicato nella Scheda di copertura sezione Estensioni Perdita di Documenti. SCOPERTO E FRANCHIGIA Gli Assicuratori saranno responsabili unicamente per la parte di ciascuna richiesta di risarcimento (oltre a quanto previsto dal terzo comma dell art cc.) che eccede 8

9 l ammontare della franchigia indicata nell allegata nella Scheda di copertura. Più richieste di risarcimento originata da uno stesso evento sono considerate come unico sinistro, soggetto ad un'unica franchigia. Pertanto se gli Assicuratori incorreranno in spese che, in virtù della presente clausola, ricadono sotto la responsabilità dell Assicurato, tale ammontare dovrà essere immediatamente rimborsato agli Assicuratori da parte dell Assicurato stesso. 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità Le eventuali dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell Assicurato sulle circostanza del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa e sul diritto all indennizzo. Resta integralmente ferma ed applicabile la disciplina dettata o richiamata dagli artt. 1892, 1893 e ss del codice civile nonché dai relativi principi di legge. In relazione alle possibili cause di invalidità, risoluzione, cessazione etc. della copertura (e correlativa cessazione del diritto all indennizzo), in aggiunta alle norme ed ai principi di legge applicabili, si ricorda quanto previsto dalle Condizioni Generali: all art. 2 (Dichiarazioni del contraente e dell assicurato), art. 15 (Aggravamento o diminuzione del rischio), art. 10 (Altre assicurazioni secondo rischio), art. 17 (facoltà di recesso in caso di reclamo) 5. Aggravamento e diminuzione del rischio L assicurato e/o la Contraente devono dare comunicazione scritta di ogni aggravamento o diminuzione del rischio, secondo quanto previsto dalla disciplina di cui agli artt e 1897 codice civile e art. 15 delle Condizioni Generali, cui si rimanda. Si rammenta, in particolare, che gli aggravamenti di rischio non comunicati o non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art.1898 C.C. 6. Premio Il premio per il periodo di polizza è fissato come indicato dai Sottoscrittori nella Scheda di copertura. Questa polizza potrà essere cancellata da parte dei sottoscrittori per mancato pagamento del premio tramite notifica per iscritto all Assicurato e/o al broker dell Assicurato. Verrà presupposto che tale notifica sia dovutamente ricevuta il giorno dopo l invio via posta se spedita con lettera prepagata indirizzata al corretto ultimo conosciuto indirizzo dell Assicurato. A scanso di equivoci la notifica conterrà la specifica della data di cancellazione non meno di 30 giorni dalla data della notifica stessa. Il pagamento del premio ai Sottoscrittori dopo la data di cancellazione non costituirà un atto di ristabilimento della polizza a meno che non sia espressamente accordato per iscritto dai Sottoscrittori. 9

10 7. Rivalse - Avvertenza In relazione al diritto di rivalsa, si rinvia a quanto disposto dall art. 22 delle Condizioni Generali e dalle norme di legge applicabili (tra cui si veda l art del codice civile). In particolare, ai sensi dell art. 22 delle Condizioni Generali, gli Assicuratori sono surrogati, fino alla concorrenza dell indennizzo liquidato, in tutti i diritti dell Assicurato. Gli Assicuratori rinunciano tuttavia a rivalersi verso impiegati, dirigenti, ed in via generale verso tutte le persone di cui l Assicurato stesso debba rispondere per Legge, salvo il caso di dolo. 8. Diritto di recesso: Avvertenza Ai sensi dell art. 17 delle Condizioni Generali, dopo ogni sinistro e fino al 60mo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o gli Assicuratori possono recedere dall'assicurazione. In caso di recesso esercitato dagli Assicuratori questo ha effetto dopo 30 giorni e gli Assicuratori entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborseranno la parte di premio al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Restano altresì fermi ed impregiudicati i diritti di recesso ed altri rimedi analoghi stabiliti dalla legge applicabile, nonché da quanto previsto nelle condizioni Generali di polizza. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art codice civile). Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione (art codice civile). In base al primo comma di detto art codice civile, il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. 10. Legge applicabile al contratto La legge applicabile al contratto ed alla copertura è la Legge italiana 11. Regime fiscale applicabile al contratto Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico dell Assicurato. Il premio è soggetto all imposta sulle assicurazioni secondo la seguente aliquota in vigore: Responsabilità Civile: 22,25% (di cui 1% quale addizionale antiracket); C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione del risarcimento Gli art delle Condizioni generali alla cui lettura in dettaglio si rimanda prevede l obbligo a carico dell Assicurato di notificare (i) qualunque richiesta di risarcimento avanzata nei suoi riguardi, (ii) qualsiasi notizia della quale sia venuto a conoscenza in merito all intenzione di 10

11 Terzi di ritenerlo responsabile in relazione all attività coperta dalla presente assicurazione e (iii) ogni altra circostanza, di cui l Assicurato sia venuto a conoscenza, che possa ragionevolmente far prevedere una richiesta di risarcimento da parte di Terzi, fornendo dettagliate informazioni su tali circostanze. L inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza del diritto all indennizzo (art del Codice Civile). In relazione agli obblighi di denuncia delle circostanze di rischio e alle decadenze connesse si rinvia a quanto indicato al punto 3 della presente nota informativa. Restano fermi gli obblighi ed oneri di comunicazione e in materia di gestione dei sinistri previsti dalla legge e dai principi applicabili. 13. Reclami Ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto d Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri dovrebbe essere indirizzato al broker del Contraente per essere a tale fine assistiti. Gli eventuali reclami possono anche essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: - Ufficio Italiano dei Lloyd s All attenzione del Responsabile dell ufficio Regulatory & Compliance Corso Garibaldi, Milano Fax n servizioclienti@lloyds.com Il reclamo dovrà contenere l indicazione del numero del contratto assicurativo cui si riferisce. Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia stato dato riscontro al reclamo, se il reclamante è un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendendosi per tale un imprenditore con un giro d affari inferiore ad ,00 e con meno di 10 dipendenti, potrà anche presentare il proprio reclamo avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere Fin-net, trasmettendo il proprio reclamo all ISVAP e facendo richiesta di applicazione di tale procedura oppure rivolgendosi direttamente al sistema competente nel Regno Unito: Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, E14 9SR, UK; telefono ;; complaint.info@financial-ombudsman.org.uk. La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali. * * * 11

12 Si ricorda che il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il contraente o l assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale dell Ufficio Italiano dei Lloyd s Corso Garibaldi, 68, Milano. Dal 20 marzo 2011 il tentativo di mediazione sarà obbligatorio per alcune categorie di controversie - tra cui le controversie in materia di contratti assicurativi - e dovrà essere attivato prima dell instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa. * * * * * Si sottolinea che la presente Nota Informativa non sostituisce né integra le i termini e condizioni e le clausole di cui alle Condizioni Generali. La presente Nota Informativa non integra né ha la funzione di interpretare o modificare il contenuto di Condizioni Generali,. Le Condizioni Generali contengono e racchiudono l intero accordo tra le parti e in caso di contrasto o anche semplice non integrale identità tra il contenuto della presente Nota Informativa e le Condizioni Generali, varrà esclusivamente quanto previsto da queste ultime. Si raccomanda pertanto data anche la natura e la complessità della copertura una attenta lettura ed analisi di tali Condizioni Generali. * * * * * Gli assuntori di rischi assicurativi del Lloyd s sono responsabili della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il Rappresentante Generale per l Italia dei Lloyd s Vittorio Scala. 12

13 GLOSSARIO* (le definizioni relative a termini espressi al singolare valgono, con significato al plurale, anche per i medesimi termini espressi al plurale) Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall Assicurazione; Assicuratore Alcuni sottoscrittori dei LLOYD S of LONDON e le compagnie di assicurazione che sottoscrivono la presente polizza; Bilanci dei membri: l utile/(la perdita) da distribuire/(da recuperare) da parte dei Sindacati a favore di/(dai) membri dei Lloyd s; Consumatore: è la persona fisica che agisce per scopi estranei all attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta; Contratto d Assicurazione: il contratto in forza del quale l Assicuratore assume, nei limiti, termini e condizioni ivi previsti, i rischi nello stesso specificati: Contraente: Il soggetto che stipula l'assicurazione cioè CONFARCA - Confederazione Autoscuole Riunite e Consulenti Automobilistici; Documenti: si intende, ogni documento cartaceo e non, pertinente all attività professionale dell Assicurato, esclusi però titoli al portatore, biglietti di lotterie e concorsi, banconote, titoli di credito, titoli ed effetti negoziabili, carte valori, valori bollati; Fondi dei membri presso i Lloyd s: i fondi depositati e detenuti in via fiduciaria presso Lloyd s a garanzia dei contraenti e per sostenere l attività assuntiva di rischi complessiva di un membro; Franchigia: Importo prestabilito che, in caso di Sinistro, rimane a carico dell Assicurato. Tale importo va a ridurre l ammontare dell indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita. Massimale: l ammontare che rappresenta l entità massima dell obbligazione di pagamento dell Assicuratore in forza del Contratto d Assicurazione; Modulo di adesione: il formulario attraverso il quale gli ASSICURATORI prendono atto di tutte le notizie ritenute essenziali per la valutazione del rischio e per la determinazione del premio di polizza; le dichiarazioni in esso contenute integrano il contratto. E obbligo dell ASSICURATO di comunicare tutte le informazioni a lui note che potrebbero avere influenza sulla valutazione del rischio da parte degli ASSICURATORI anche ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile; Premio: Il corrispettivo dovuto dal Contraente all Assicuratore; Scheda di Polizza: il documento allegato al Contratto d Assicurazione che contiene i dati del Contraente e dell Assicurato, il Massimale, i Sottolimiti, la decorrenza, il premio, i Sindacati il cui membro o membri hanno accettato di assumere il rischio coperto dal Contratto d Assicurazione, gli eventuali altri dettagli del Contratto d Assicurazione; Scoperto: Importo che rimane a carico dell Assicurato, espresso in misura percentuale sull ammontare dell indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso; Sindacato: è definito Sindacato il membro del Lloyd s o il gruppo di membri del Lloyd s, che assumono rischi attraverso un agente gestore al quale è attribuito un numero di sindacato dal Council dei Lloyd s; Sinistro: si intende per sinistro a) la trasmissione all Assicuratore, con comunicazione scritta, della richiesta scritta di risarcimento in relazione a danni per i quali è prestata l assicurazione b) qualsiasi azione legale o altra richiesta di indennizzo o azione incrociata o azione di rivalsa nei confronti dell Assicurato a seguito di negligenza, imprudenza o imperizia, errori e omissioni commesse o; 13

14 c) qualsiasi comunicazione scritta ricevuta dall Assicurato e riferentesi a possibili negligenze, imprudenze o imperizia, errori e omissioni commesse. Sottolimite: l ammontare che rappresenta l entità massima dell obbligazione di pagamento dell Assicuratore in forza del Contratto d Assicurazione in relazione ad uno specifico rischio: tale ammontare non si somma a quello del Massimale, ma è una parte dello stesso. * PRECISAZIONE Si precisa che le Condizioni di Assicurazione di questo specifico contratto riportate alla sezione D della presente Nota prevedono una sezione dedicate alle Definizioni del contratto Assicurativo e che tali definizioni vanno ad integrare e/o emendare le voci riportate nella in questo Glossario. 01/11/10 LSW COPIA INTEGRALE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COPERTURA DELLE RESPONSABILITA`CIVILE PROFESSIONALE Il Testo di Polizza si Compone delle seguenti parti. - Condizioni Generali - Condizioni Aggiuntive ATTENZIONE: Le eventuali Appendici Addizionali sono contenute nella quotazione che Vi è stata consegnata dall intermediario assicurativo con cui siete in contatto al momento della formalizzazione di offerta definitiva vincolante frutto della trattativa tra le Parti: (i) sono evidenziate nella Scheda di Copertura del contratto assicurativo, (ii) sono allegate al contratto finale in forma di clausola dattiloscritta e (iii) di norma prevedono una firma in calce dell Assicurato. 14

15 Premessa: La presente è una polizza di responsabilità nella forma claims made. Ciò significa che la polizza copre i reclami avanzati nei confronti dell Assicurato e notificati all Assicuratore per la prima volta durante il periodo di validità della copertura. Nelle parti che seguono, si intende per: DEFINIZIONI A. Modulo di adesione: il formulario attraverso il quale gli ASSICURATORI prendono atto di tutte le notizie ritenute essenziali per la valutazione del rischio e per la determinazione del premio di polizza; le dichiarazioni in esso contenute integrano il contratto. E obbligo dell ASSICURATO di comunicare tutte le informazioni a lui note che potrebbero avere influenza sulla valutazione del rischio da parte degli ASSICURATORI anche ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. B. Polizza Convenzione: il contratto stipulato da CONFARCA - Confederazione Autoscuole Riunite e Consulenti Automobilistici in nome e per conto degli Assicurati e Willis Italia S.p.A. in qualità di Coverholder dei Lloyd s. C. Contraente: Il soggetto che stipula l'assicurazione cioè CONFARCA - Confederazione Autoscuole Riunite e Consulenti Automobilistici D. Assicurato: Il soggetto/i il cui interesse è protetto dall'assicurazione, cioè tutti gli esercenti attività di autoscuola e consulenza automobilistica E. Associati/iscritti CONFARCA: Autoscuole Riunite e Consulenti Automobilistici. F. Massimale di garanzia: la massima esposizione degli Assicuratori per ogni sinistro G. Assicuratori: Alcuni sottoscrittori dei LLOYD S of LONDON e le compagnie di assicurazione che sottoscrivono la presente polizza. H. Corrispondente / Coverholder dei Lloyd s: Willis Italia S.p.A. I. Terzi: Tutte le persone diverse dall Assicurato, con esclusione del coniuge o convivente e dei figli dell Assicurato, dei familiari che con lui convivono, dei dipendenti del Contraente (di ogni ordine e grado), e con esclusione delle ditte e aziende di cui l Assicurato sia titolare o contitolare o rappresentante di fronte alla legge o di cui sia - direttamente o indirettamente - azionista/socio di maggioranza o controllante. Nel termine terzo o terzi sono espressamente compresi i clienti e i committenti dell Assicurato, in relazione all esercizio dell attività professionale richiamata nel Modulo di Adesione. L. Dipendenti del Contraente: Tutte le persone che, in relazione all esercizio dell attività professionale richiamata nel Modulo di Adesione, operano alle dirette dipendenze del Contraente con rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato o di collaborazione o di apprendistato o praticantato (compresi gli istruttori di guida), anche durante periodi di prova, di addestramento, di formazione o di stage. M. Richiesta di Risarcimento: a ) la comunicazione con la quale il terzo manifesta all Assicurato l intenzione di ritenerlo responsabile di danni cagionati da fatto colposo o da errore od omissione attribuiti all Assicurato stesso o a chi per lui, oppure gli fa formale richiesta di risarcimento di tali danni; 1

16 b ) la citazione o la chiamata in causa dell Assicurato per fatto colposo, errore od omissione. N. Sinistro: Per Sinistro si intende: A. la trasmissione all Assicuratore, con comunicazione scritta, della richiesta scritta di risarcimento in relazione a danni per i quali è prestata l assicurazione B. qualsiasi azione legale o altra richiesta di indennizzo o azione incrociata o azione di rivalsa nei confronti dell Assicurato a seguito di negligenza, imprudenza o imperizia, errori e omissioni commesse o; C. qualsiasi comunicazione scritta ricevuta dall Assicurato e riferentesi a possibili negligenze, imprudenze o imperizia, errori e omissioni commesse. O. Periodo di assicurazione: Il periodo le cui date di inizio e termine sono stabilite nella scheda di copertura, fermo il disposto dell art del Codice Civile. Successivamente il periodo di assicurazione corrisponde a ciascuna annualità di rinnovo di questo contratto. P. Franchigia: l ammontare, percentuale o fisso, indicato nella scheda di copertura, che rimane a carico dell ASSICURATO a seguito di richiesta di risarcimento Q. Documenti: ogni documento cartaceo e non, pertinente all attività professionale dell Assicurato, esclusi però titoli al portatore, biglietti di lotterie e concorsi, banconote, titoli di credito, titoli ed effetti negoziabili, carte valori, valori bollati. 2

17 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Articolo 1 Richiamo alle definizioni Le Parti convengono che le definizioni che precedono fanno parte integrante di questo contratto e vengono tutte richiamate per l interpretazione di queste condizioni e di ogni altro disposto riguardante questa assicurazione. Articolo 2 Dichiarazioni del Contraente e dell Assicurato Le dichiarazioni e le informazioni rese dall Assicurato per iscritto prima della stipulazione di questo contratto formano la base di questa assicurazione e della valutazione del rischio da parte degli Assicuratori. Si applicano gli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Articolo 3 Oggetto dell assicurazione : copertura della responsabilità civile professionale e validità temporale Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, relativamente alle richieste di Risarcimento notificate all Assicurato e da questi regolarmente denunciate agli Assicuratori durante il Periodo di Assicurazione. Tale Richiesta di Risarcimento deve derivare da eventuale atto di negligenza, errore od omissione dell Assicurato nella prestazione o mancata prestazione di Servizi Professionali ovvero di qualsiasi soggetto dei cui Servizi Professionali l Assicurato debba rispondere per legge, commessi durante il Periodo di Assicurazione o successivamente alla data di retroattività indicata nella Scheda di copertura. L assicurazione è prestata con le modalità, esclusioni, limitazioni e precisazioni contenute nelle Condizioni di questo contratto e nella Scheda di copertura che ne fa parte integrante. Art. 4 Contraente ed Assicurati Contraente della convenzione è CONFARCA - Confederazione Autoscuole Riunite e Consulenti Automobilistici. Assicurati sono gli esercenti attività di autoscuola e consulenza automobilistica che hanno aderito alla presente convenzione, pagando il relativo premio. Possono aderire alla Convezione esclusivamente gli esercenti attività di autoscuola e consulenza automobilistica iscritti a CONFARCA I premi assicurativi restano a carico degli Assicurati ai quali si intendono pure trasferiti i diritti e gli oneri della polizza, in base alla Condizioni di Assicurazione, per quanto concerne il singolo rapporto assicurativo. Articolo 5 Limiti territoriali L assicurazione è valida soltanto per l attività professionale svolta e per i sinistri che abbiano origine entro i limiti territoriali dei Paesi facenti parte dell Unione Europea, compresa la Repubblica di San Marino e lo Stato Città del Vaticano. Articolo 6 Massimale di garanzia Resta comunque inteso che il Massimale complessivo di responsabilità previsto a carico dell Assicuratore in virtù della presente Polizza non eccederà il limite di indennizzo specificato nella Scheda di Copertura rispetto a tutte le Richieste di Risarcimento avanzate all Assicurato nel corso del Periodo di Assicurazione. 3

18 Articolo 7 Franchigia Per ogni richiesta di risarcimento, resta a carico di ogni Assicurato coinvolto la franchigia stabilita nella scheda di copertura. Agli effetti di questo articolo, tutte le richieste di risarcimento che risalgono ad uno stesso fatto colposo, ad uno stesso errore o una stessa omissione, saranno considerati una richiesta di risarcimento unica. Qualora gli Assicuratori abbiano anticipato, in tutto o in parte, l ammontare della franchigia, il Contraente si obbliga a rimborsarlo agli Assicuratori stessi dietro dimostrazione dell avvenuta anticipazione. Articolo 8 Estensioni dell assicurazione Nei termini e alle condizioni tutte di questo contratto, ivi comprese le esclusioni che seguono, gli Assicuratori rispondono anche nei seguenti casi: 8A. Fatto dei dipendenti e collaboratori L assicurazione sopra delimitata è estesa anche alle richieste di risarcimento che dovessero essere fatte per la prima volta contro l Assicurato durante il periodo di assicurazione, per danni a terzi determinati da azione od omissione colposa o dolosa commessa, nell ambito e nello svolgimento dell attività professionale richiamata nel Modulo di adesione, da persone del cui operato l Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere, ivi comprese le persone che, al momento del fatto, erano dipendenti del Contraente, fermi i diritti di rivalsa ai sensi dell articolo 22. 8B. Responsabilità solidale L assicurazione sopra delimitata vale anche per i danni di cui l Assicurato debba rispondere solidalmente con altri, limitatamente alla quota di sua diretta pertinenza. 8C. Copertura a favore degli eredi, successori, tutori In caso di morte o di incapacità dell Assicurato, l assicurazione sopra delimitata prosegue fino alla data della sua naturale scadenza a favore degli eredi o successori o tutori, purché essi ne rispettino le condizioni. Alla data di scadenza, l assicurazione termina. 8D. Perdite di documenti L assicurazione sopra delimitata vale anche per le perdite patrimoniali conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di registri, disegni, atti, documenti o titoli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici ricevuti per l esecuzione di incarichi professionali, anche se derivanti da furto, rapina o incendio limitatamente fino al 10% del massimale di polizza. 8E. Data Protection Cover: L assicurazione sopra delimitata vale anche per furto, perdita o divulgazione non autorizzata di informazioni identificative personali non pubbliche che siano in possesso, custodia o controllo del Assicurato, o di un terzo per il cui furto, perdita o divulgazione non autorizzata di informazioni identificative personali non pubbliche è legalmente responsabile, purché tale furto, perdita o divulgazione non autorizzata avvenga per la prima volta successivamente alla data di retroattività e prima della scadenza del periodo di polizza. Articolo 9 Esclusioni L assicurazione non vale: 9.1 per danni causati da dolo dell Assicurato; 9.2 per atti o fatti commessi prima della data di retroattività stabilita nella Scheda di copertura; 9.3 per fatti dovuti a insolvenza dell Assicurato; 4

19 9.4 in relazione ad attività diverse da quella professionale richiamata nella Scheda di copertura: 9.5 in relazione ad attività svolte dopo il verificarsi di uno dei casi di cessazione dell assicurazione, previsti all articolo 16 che segue. 9.6 per tutte le obbligazioni di natura fiscale o contributiva, per multe, ammende, indennità di mora o altre penalità o sanzioni, che per legge o per contratto o per provvedimento giudiziario o amministrativo, nonché per indennità che abbiano natura punitiva siano poste a carico dell Assicurato, eccetto quando imposte a terzi come conseguenza della negligenza professionale dell Assicurato; 9.7 per le richieste di risarcimento già presentate all Assicurato prima della data di effetto del periodo di assicurazione, indipendentemente dal fatto che siano stati denunciati o meno a precedenti assicuratori; 9.8 per situazioni e circostanze suscettibili di causare o di aver causato danni a terzi, che erano già note all Assicurato alla data di effetto del periodo di assicurazione, indipendentemente dal fatto che siano state denunciate o meno a precedenti assicuratori; 9.9 per danni dovuti a morte, lesioni personali, malattie o malori, e per danneggiamenti o distruzione di cose o di animali a meno che tali danni non derivino da errori e/o omissioni inerenti alla prestazione professionale dell Assicurato e salvo quanto previsto nella sezione estensione responsabilità civile terzi nella conduzione della scuola guida e con i limiti contenuti in detta estensione per danni derivanti direttamente o indirettamente dalla proprietà, dal possesso o dall uso di terreni, fabbricati, animali, aeromobili, imbarcazioni, natanti o qualunque altro mezzo di locomozione o trasporto salvo i danni subiti dall allievo conducente come conseguenza della negligenza professionale dell Assicurato durante le esercitazioni di guida; fermo restando l abilitazione alla guida dell allievo secondo leggi e regolamenti in vigore; 9.11 per responsabilità assunte dall Assicurato con patti contrattuali, obbligazioni o garanzie, salvo che tali responsabilità sussistano per legge anche in assenza di tali patti contrattuali, obbligazioni o garanzie; 9.12 per attività svolte e per sinistri che abbiano origine al di fuori dei limiti territoriali convenuti (articolo 5) per danni causati dalla propagazione di virus nei computer e/o loro sistemi, programmi o applicazioni, oppure dalla incapacità di tali sistemi, programmi o applicazioni, di leggere correttamente le date di calendario; 9.14 per violazione di diritti d autore, copyright, brevetti, licenze, marchi di fabbrica, diritti di esclusiva; 9.15 per sinistri derivanti da ingiuria o diffamazione. Sono inoltre esclusi i danni e le responsabilità : 9.16 che si verifichino o insorgano in occasione di guerra, invasione, azione di nemici esterni, ostilità, operazioni belliche (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, tumulti civili che costituiscano o assumano le proporzioni di una sollevazione, potere militare, usurpazione di potere, qualsiasi atto di terrorismo; 5

20 9.17 che si verifichino o insorgano in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell atomo; oppure in occasione di radiazioni provocate dall accumulazione artificiale di particelle atomiche; 9.18 derivanti da inquinamento dell aria, dell acqua, del suolo, del sottosuolo, o da danno ambientale derivanti dall impiego o dalla presenza di amianto Nel caso in cui l assicurato non rispetti le qualifiche minime richieste per lo svolgimento dell attività professionale che si verifichino o insorgano in occasione di: qualsiasi comportamento, atto fisico, gesto, o parole pronunciate o scritte di natura sessuale o fisicamente violento da parte di qualsiasi Assicurato, incluso ma non limitato a, l'intimità sessuale (anche se consensuale), molestie sessuali, atto sessuale, il contatto sessuale, avances sessuali, richieste sessuali, violenza sessuale o fisica, abusi sessuali o fisici, molestie sessuali o di sfruttamento, o altra condotta verbale o comportamento di natura sessuale, oppure della negligenza effettiva o presunta dell'assicurato nell assumere, vigilare, formare o mantenere qualsiasi dipendente, Assicurato o persona per la quale l'assicurato è legalmente responsabile e il cui comportamento rientra nel paragrafo (1), al di sopra conseguenti ad omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni o ritardi nel pagamento dei relativi premi in particolare per l assicurazione auto Nel caso in cui l assicurato non abbia effettuato i necessari controlli di manutenzione e prestazioni per i veicoli utilizzati Per danni che si verifichino o insorgano in occasione di violazione di qualsiasi regolamento o legge per restituzione o pagamento di somme, di commissione o di altre tariffe, costi o spese pagate o addebitate dall assicurato. Articolo 10 Altre assicurazioni - Secondo rischio Qualora esistano altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità e a risarcire gli stessi danni, questa assicurazione opererà a secondo rischio e cioè per quella parte dell ammontare dei danni e delle spese che eccederà il massimale o i massimali previsti da tali altre assicurazioni, fermo in ogni caso il limite di indennizzo stabilito nella Scheda di copertura e ferma la franchigia a carico dell Assicurato. L Assicurato è tenuto a denunciare i sinistri a tutti gli assicuratori interessati (articolo 11, ultimo comma). Articolo 11 Denuncia dei sinistri Entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello in cui ne è venuto a conoscenza, l Assicurato deve fare agli Assicuratori denuncia scritta : (a) di ogni richiesta di risarcimento ricevuto per la prima volta durante il periodo di assicurazione; (b) di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare una richiesta di risarcimento contro l Assicurato; tale denuncia, se fatta agli Assicuratori nei termini predetti, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come richiesta di risarcimento presentata e regolarmente denunciata durante il periodo di assicurazione. 6

21 Premesso che questa è un assicurazione nella forma claims made, quale temporalmente delimitata in questo contratto, l omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la perdita del diritto dell Assicurato all indennizzo, salvo il caso in cui i sette giorni di tempo per fare la denuncia cadano, in tutto o in parte, dopo la data di scadenza del periodo di assicurazione. Se esistono altre assicurazioni a coprire le stesse responsabilità o gli stessi danni (articolo 10), l Assicurato è tenuto a fare denuncia del sinistro, nei termini previsti dalle rispettive polizze, anche agli altri assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910, terzo comma, del Codice Civile) Articolo 12 Diritti ed obblighi delle Parti in caso di danno Vertenze e spese legali Fatta la denuncia di un sinistro, l Assicurato è tenuto a fornire agli Assicuratori l assistenza necessaria e tutte le informazioni e documentazioni utili per la gestione del caso. Pena la perdita del diritto all indennizzo, l Assicurato non deve, senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo. In caso di dissenso sull opportunità di resistere alle azioni legali, le Parti si rimetteranno al parere di un legale qualificato da nominarsi di comune accordo dall Assicurato e dagli Assicuratori. In qualsiasi momento e fino a quando ne hanno interesse, gli Assicuratori hanno la facoltà di assumere, a nome dell Assicurato, la gestione delle vertenze di natura civile, in sede sia giudiziale che extragiudiziale. Dedotta la franchigia, le relative spese di assistenza e di difesa legale sono a carico degli Assicuratori, in aggiunta al limite di indennizzo, per un ammontare non superiore a un quarto di tale limite o dell eventuale sottolimite di indennizzo applicabile al sinistro (Articolo 1917 comma 3 del Codice Civile). Senza il previo consenso dell Assicurato, gli Assicuratori non possono pagare risarcimenti a terzi. Qualora però l Assicurato opponesse un rifiuto a una transazione raccomandata dagli Assicuratori preferendo resistere alle pretese del terzo o proseguire l eventuale azione legale, gli Assicuratori non saranno tenuti a pagare più dell ammontare per il quale avevano la possibilità di transigere, oltre alle spese legali sostenute fino alla data in cui l Assicurato ha opposto detto rifiuto, fermo in ogni caso il limite di indennizzo e ferma la franchigia a carico dell Assicurato. Articolo 13 Diritto di surrogazione Gli Assicuratori sono surrogati, fino a concorrenza dell indennizzo pagato o da pagare e delle spese sostenute o da sostenere, in tutti i diritti di rivalsa dell Assicurato. Nei confronti dei dipendenti del Contraente che collaborano stabilmente con l Assicurato, tali diritti di rivalsa saranno fatti valere soltanto se essi hanno agito con dolo. Articolo 14 Pagamento del premio Il premio previsto per l attivazione dell Assicurazione da parte di ogni singolo aderente è quello indicato nel Modulo di Adesione e viene corrisposto con le modalità applicative di seguito normate. Per aderire alla Convenzione, l'assicurando deve completare e sottoscrivere il Modulo di Adesione e trasmetterlo al Broker, unitamente a copia della disposizione di bonifico bancario attestante l avvenuto pagamento del relativo Premio. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento dall Assicurato al Broker, direttamente e/o per il tramite della società incaricata della gestione del contratto. Se l Assicurato non paga i premi o le rate successive di premio laddove previste, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30esimo giorno successivo alla scadenza di rata e riprende efficacia dalle ore 24 7

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