Milano, 25 giugno Titoli d accesso per le attività d intrattenimento e di spettacolo. Egregio Associato,

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Milano, 25 giugno 2003. Titoli d accesso per le attività d intrattenimento e di spettacolo. Egregio Associato,"

Transcript

1 Milano, 25 giugno 2003 Associazione Nazionale Aziende distributrici Prodotti e servizi per l ufficio, l informatica e la telematica Titoli d accesso per le attività d intrattenimento e di spettacolo Egregio Associato, Fondata nel 1945 Promuove e collabora all organizzazione di SMAU Le allego, qui sotto, la parte introduttiva, redatta dal nostro Consulente Fiscale, Dr. Scopacasa, del volume I titoli d accesso per le attività di intrattenimento e di spettacolo. L intero volume, distribuito al costo di Euro iva, contiene le slides di presentazione del seminario tenuto a Milano, Padova e Roma e l intera normativa vigente ed istruzioni ministeriali. Potrà richiedere, il volume alla Segreteria Formazione, tel , dott.ssa Anna Chiesa. Cordiali saluti Aderente a Il Segretario Generale Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle PMI Via Merano, Milano telefono telefax segreteria@comufficio.it Codice Fiscale Partita IVA

2 Titolo di accesso per intrattenimenti e spettacoli : normativa al 10 giugno a cura del Dr. Francesco Scopacasa La legge finanziaria per il 2003 (L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 94, comma 5, pubblicata sulla G.U. n. 305 del S.O. n. 240 L), ha prorogato al 30 giugno 2003 la data di decorrenza dell obbligo di rilasciare il titolo di accesso mediante apparecchi misuratori fiscali; obbligo che era stato previsto, in origine, per il 30 giugno 2000 ed era stato più volte prorogato. Si tratta del sesto provvedimento di rinvio, motivato dalla necessità di consentire ai produttori la predisposizione degli apparecchi in numero sufficiente per rispondere alla richiesta del mercato. Nelle pagine che seguono sono riportate, nell ordine: una nota sintetica dei soli punti di principale interesse; un commento generale e più dettagliato della normativa. ***** NOTA SINTETICA Decorrenza dell obbligo: 30 giugno 2003 con moratoria per l installazione fino al 31 ottobre 2003 (L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 94, c. 5 Provvedimento proroga A.E. 9 giugno 2003) Soggetti obbligati : a) esercenti attività di spettacolo: Vedi Tavola 1 b) esercenti attività di intrattenimento: Vedi Tavola 2 Attenzione: Allo stato attuale, la normativa non chiarisce : - se il Titolo di accesso debba essere emesso solo dai soggetti che impongono al partecipante/spettatore il possesso di un titolo per accedere nel locale di spettacolo o intrattenimento (es. cinema), o anche quando esso costituisce una semplice ricevuta di pagamento per prestazioni eseguite in locali ad accesso libero (es.: utilizzo del biliardo in un bar o una sala giochi); - se il Titolo di accesso debba essere emesso solo dai soggetti - imprenditori (con partita IVA), o - come sembra - anche dal soggetto che intende utilizzare il sistema soltanto per spettacoli e intrattenimenti da lui stesso organizzati, e che non riveste la qualità di imprenditore (punto 5.1, lett. b) del Provv. A.E ). In tal caso infatti il titolo di accesso non avrebbe la funzione di certificazione del corrispettivo (scontrino fiscale), ma avrebbe valore solo ai fini dell imposta sugli intrattenimenti. Soggetti esonerati: - società e associazioni sportive dilettantistiche, aventi determinati requisiti. Questi soggetti sono esonerati dall obbligo di utilizzare il misuratore fiscale e mantengono il metodo tradizionale dei biglietti cartacei - oggi definiti titoli di ingresso - e dei prospetti riepilogativi anch essi cartacei, ed entrambi bollati dalla SIAE (DPR 13 marzo 2002 n. 69). La loro esatta individuazione non è semplice, in quanto alcuni soggetti potrebbero non essere esonerati

3 (es.: mancato riconoscimento da parte dagli enti di promozione sportiva). Inoltre, l esonero dall obbligo di utilizzare il misuratore fiscale è sempre applicabile a tali soggetti quando effettuano manifestazioni sportive classificabili come spettacolo (Vedi Tavola 1); quando invece effettuano attività di intrattenimento (Vedi Tavola 2) a favore dei soci, l esonero compete solo se detti soggetti hanno optato per un particolare regime tributario (previsto dalla Legge n. 398/91). Va tenuto presente, infine, che la già citata legge finanziaria (art. 90) ha elevato a euro il limite massimo di capitale fino al quale le società e associazioni sportive dilettantistiche possono beneficiare del regime tributario agevolato previsto dalla legge n. 398/91; - associazioni di promozione sociale (ONLUS) (art. 5 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460); - associazioni pro-loco, indipendentemente dall esercizio dell opzione per il regime tributario della legge n. 398/91 (L n. 448, art 9, c. 19 e CM n. 15/E dell 1 febbraio 2002 par. 12). La già citata legge finanziaria per il 2003 (art. 80, comma 37), ha dichiarato applicabile anche alle pro-loco la disciplina del DPR n. 69 del 13 marzo 2002, e pertanto anche tali organismi sono tenuti a rilasciare i titoli di ingresso cartacei bollati dalla SIAE e a compilare i prospetti riepilogativi da inviare alla SIAE. Le associazioni proloco e le associazioni sportive dilettantistiche, sono comunque esonerate dall obbligo di certificazione dei corrispettivi (DPR , n. 696, art. 2, lett. hh)); - soggetti che esercitano lo spettacolo viaggiante e altre attività di spettacolo in regime IVA forfetario, con volume d affari inferiore a ,84 euro (50 milioni di lire) (art. 74 quater, comma 5, del DPR n. 633/72). Questi soggetti possono certificare i corrispettivi (in alternativa al rilascio del titolo di accesso emesso con il misuratore fiscale), mediante la ricevuta fiscale o mediante lo scontrino manuale anche a tagli fissi (art. 8, c. 1 del DPR 30 dicembre 1999 n. 544), o mediante i titoli di ingresso cartacei (DPR 13 marzo 2002 n. 69). Agevolazioni per i centri sociali per anziani: La più volte citata legge finanziaria per il 2003 (art. 92), ha inoltre esentato i centri sociali per anziani (gestiti da ONLUS o altri enti con determinati requisiti), dal pagamento dell imposta sugli intrattenimenti per manifestazioni date in via occasionale. L esenzione deve essere richiesta dall ente, prima dell inizio della manifestazione, all ufficio accertatore localmente competente (SIAE, Ufficio entrate). Si ricorda che, comunque, tali enti con natura non commerciale (senza partita IVA), non sono soggetti all obbligo di certificazione dei corrispettivi. Apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento: La medesima legge finanziaria (art. 22) ha disciplinato la materia delle macchinette da divertimento installate in sale giochi, bar ed altri pubblici esercizi, istituendo una regolamentazione molto articolata e complessa. E stato innanzitutto distinto il gioco d azzardo dal gioco lecito (dal quale restano esclusi i cosiddetti videopoker ); per il gioco lecito è stata soppressa la precedente disciplina prevista dall art. 14 bis del DPR n. 640 (tuttavia mai attuata), che prevedeva l utilizzo di schede magnetiche a

4 deconto, ed è stato ripristinato il metodo originario, basato su imponibili medi forfetari per il pagamento dell imposta sugli intrattenimenti. E inoltre previsto, in futuro, il collegamento telematico di tutte le macchinette, ad una rete informatica gestita dal Ministero dell Economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Apparecchi utilizzabili per il rilascio dei titoli di accesso: Si tratta delle seguenti tipologie di apparecchi che, abbinati ad una carta di attivazione (vedi oltre) sono definiti anche sistemi di emissione : - apparecchi misuratori fiscali; sono apparecchi non collegati ad unità centrali esterne, diversi da quelli utilizzati per le altre attività di commercio in quanto devono comunque funzionare mediante una carta di attivazione (smart card) e, se registrano il log delle transazioni su supporto immodificabile, non necessitano di bollo fiscale; - biglietterie automatizzate; sono sistemi composti da una unità centrale e più unità periferiche e possono essere anche gestiti da un terzo soggetto (cosiddetto titolare del sistema), che opera per conto di diversi organizzatoricontribuenti; devono comunque funzionare mediante una carta di attivazione (smart card) e, se registrano il log delle transazioni su supporto immodificabile, non necessitano di bollo fiscale; La normativa prevede anche una terza categoria di sistemi collegati on-line con il Ministero dell economia e delle finanze tramite la SIAE, ma per essi non è stata finora prevista alcuna disciplina tecnica. Procedura di riconoscimento di idoneità dei sistemi: A differenza dei misuratori fiscali previsti per le altre attività di commercio (per i quali, come è noto, è prevista l approvazione di un modello su richiesta del Produttore o importatore), i sistemi di emissione necessitano del riconoscimento di idoneità per ciascuna installazione. Ciò significa che, al momento dell acquisto da parte dell utilizzatore, gli apparecchi non sono già approvati ( omologati ), ma per ciascuno di essi deve essere riconosciuta, a domanda, l idoneità come sistema di emissione, in abbinamento ad una o più carte di attivazione. La domanda può essere presentata da chiunque vi abbia interesse (organizzatore dell evento, titolare del sistema di emissione, produttore o fornitore dell apparecchiatura, ecc.). Ove il medesimo modello di apparecchio sia già stato riconosciuto idoneo per un altro impianto, ciò consente una semplificazione della procedura mediante presentazione di una autocertificazione. La domanda di riconoscimento di idoneità, contiene: a) estremi e fotocopia fronte-retro del documento di riconoscimento personale del richiedente (carta di identità o passaporto); b) il numero di iscrizione nel registro delle imprese della camera di commercio. Poiché l idoneità è concessa all apparecchiatura ove associata ad una carta di attivazione (punto 18.1 del provv. AE del ), alla domanda di riconoscimento di idoneità deve essere abbinata una domanda di rilascio della carta di attivazione. La domanda, con la relativa documentazione allegata (la stessa che deve essere allegata per ottenere il rilascio della carta di attivazione - vedi oltre - punto 6 del provv. AE del ), deve essere

5 presentata a mano o a mezzo raccomandata A.R. (Avviso di ricevimento) all Agenzia delle entrate - Direzione Centrale Amministrativa, da parte del titolare-utilizzatore del sistema, ovvero anche da chiunque vi abbia interesse (es.: produttore o importatore del sistema, fornitore del sistema, organizzatore degli spettacoli o intrattenimenti, ecc.). Il riconoscimento di idoneità è valido per cinque anni; eventuali variazioni tecniche a sistemi approvati devono essere preventivamente comunicate all Agenzia delle entrate ed ottenerne l approvazione. Carta di attivazione - procedura di rilascio: La carta di attivazione è costituita da una smart card dotata di microchip contenente l algoritmo che consente al titolare di apporre il sigillo fiscale sui titoli di accesso emessi e sui documenti, riepiloghi giornalieri e riepiloghi mensili, da trasmettere alla SIAE. Essa costituisce, in sostanza, un dispositivo di firma digitale del titolare, che tuttavia deve essere utilizzato solo ed esclusivamente per gli adempimenti connessi alla gestione dei titoli di accesso, e solo in connessione con il sistema di emissione cui si riferisce. La domanda di rilascio della carta di attivazione, eventualmente abbinata alla domanda di riconoscimento di idoneità del sistema di emissione, e con la relativa documentazione allegata, deve essere presentata a mano o a mezzo raccomandata A.R. all Agenzia delle entrate - Direzione Centrale Amministrativa, da parte del titolare-utilizzatore del sistema. Tuttavia, una copia della domanda deve essere consegnata a mano, personalmente dal titolare ed esclusa ogni possibilità di delega, all Ufficio SIAE competente in relazione al luogo di installazione del sistema (o della sua unità centrale). E possibile richiedere, se necessarie, più carte di attivazione abbinate al medesimo sistema di emissione (es.: più operatori, più organizzatori su unica biglietteria centralizzata gestita da terzi, ecc.). A differenza della domanda per il riconoscimento di idoneità dell apparecchio che, come si è detto, può essere presentata, oltre che dal titolare, anche da parte di chiunque vi abbia interesse, la domanda di rilascio della carta di attivazione deve essere presentata personalmente dal titolare, cioè dal soggetto che intende svolgere l'attività di emissione di titoli d'accesso (punto 3.1 del provvedimento ). La carta di attivazione è, e resta, di proprietà dell Agenzia delle entrate; in caso di accoglimento della domanda viene rilasciata tramite la SIAE che provvede alla sua inizializzazione. In caso di perdita o smarrimento deve esserne data immediata comunicazione con allegata copia di denuncia all Autorità di Pubblica sicurezza. In caso di cessazione dell attività deve essere restituita. Può essere revocata in caso di irregolarità o abusi da parte dell utilizzatore. Domanda di rilascio della carta di attivazione: contenuti a) estremi e fotocopia fronte-retro del documento di riconoscimento personale del richiedente (carta di identità o passaporto); b) il numero di iscrizione nel registro delle imprese della camera di commercio per una tipologia di attività comprendente l'emissione di titoli di accesso e il numero di partita IVA. Le indicazioni anzidette non sono necessarie qualora il richiedente, che intende utilizzare il sistema

6 soltanto per spettacoli e intrattenimenti da lui stesso organizzati, non rivesta la qualità di imprenditore; c) i locali dove viene situato il sistema, con particolare riferimento all'allocazione dell'unità centrale, del componente dove risiede il software fiscale, del log delle transazioni e delle carte di attivazione; d) le modalità di emissione e/o di stampa del titolo di accesso; e) le modalità di trasmissione dei riepiloghi. Domanda di rilascio della carta di attivazione: allegati: a) relazione descrittiva relativa alla costruzione dell'apparecchiatura, al funzionamento del sistema, ai dispositivi di sicurezza atti a garantirne la correttezza funzionale e alle interazioni tra i vari componenti hardware e software; b) lista dei componenti hardware e software con il loro riferimento a una norma nazionale o internazionale oppure, in difetto, la descrizione delle loro caratteristiche essenziali; c) fotografie del sistema montato e dei vari dispositivi componenti; d) manuale operativo; e) certificato, accompagnato da idonea relazione, rilasciato da istituti universitari o del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) con specifiche competenze nel settore, attestante la conformità del sistema alle prescrizioni contenute nel decreto, nel provvedimento e nel presente provvedimento; f) indicazione degli eventuali altri dispositivi o applicativi, di cui gli apparecchi siano dotati per l'effettuazione di operazioni diverse; g) autocertificazione attestante che i dispositivi e gli applicativi previsti alla lettera f) non interferiscono nello svolgimento delle funzioni del sistema e non ne inficiano il livello di garanzia fiscale. Autocertificazione per apparecchiatura già ritenuta idonea. La documentazione può essere sostituita da autocertificazione attestante che l'apparecchiatura, alla quale associare la carta di attivazione di cui si chiede il rilascio, e' identica ad altra già ritenuta idonea dall'agenzia delle entrate. L'autocertificazione deve contenere anche l'indicazione degli estremi del provvedimento di idoneità del sistema.. Attenzione: si tratta, come è evidente, della dichiarazione di responsabilità relativa ad atti, stati o fatti che ben difficilmente possono essere a diretta conoscenza dell utilizzatore dell apparecchio, ma piuttosto del produttore o importatore, o di terzi. Appare quindi problematico il fatto che il richiedente possa autocertificare fatti che non sono a sua diretta e personale conoscenza, assumendosene la responsabilità, anche penale. Va tenuto presente che la stessa documentazione, come già detto, deve essere allegata alla domanda di riconoscimento di idoneità del sistema di emissione. Anche in tal caso è difficile supporre che il richiedente, se diverso dal produttore o importatore dell apparecchio, possa rendere legittimamente una simile autocertificazione. Domanda di rilascio della carta di attivazione: impegni del titolare: a) comunicare alla SIAE in via telematica gli organizzatori per conto dei quali effettua il servizio di emissione dei titoli di accesso prima dell'inizio dello svolgimento del servizio medesimo;

7 b) comunicare immediatamente alla SIAE l'alterazione, il danneggiamento, la distruzione, il furto o lo smarrimento della carta di attivazione, del log delle transazioni, dell'apparecchiatura, allegando copia della denuncia presentata alle autorità di pubblica sicurezza; c) non apportare varianti al sistema di emissione senza la previa autorizzazione dell'agenzia delle entrate; d) utilizzare per ciascun sistema esclusivamente carte di attivazione rilasciate per il sistema stesso; e) assicurare il corretto funzionamento del sistema; f) produrre e trasmettere in conformità al provvedimento i riepiloghi giornalieri e, comunque, quelli mensili, a meno che non sia stata data comunicazione dei periodi di inattività; g) utilizzare la firma digitale a bordo della carta di attivazione esclusivamente per gli usi disciplinati dal provvedimento. Assistenza e manutenzione: Come indicato nella lettera e) del punto che precede, l utilizzatore si impegna ad assicurare il corretto funzionamento del sistema. Ciò significa che è sua esclusiva responsabilità procurarsi la necessaria assistenza tecnica, e che questa potrà essere affidata a chiunque. A differenza, quindi, dei misuratori fiscali previsti per le altre attività di commercio (per i quali, come è noto, l assistenza tecnica e la manutenzione degli apparecchi devono essere garantite dal Produttore o importatore mediante una idonea rete diretta o indiretta (cosiddetta valenza organizzativa ) di centri e di tecnici abilitati, i sistemi di emissione non necessitano di tecnici abilitati per le operazioni di assistenza e manutenzione. Poiché peraltro le apparecchiature potranno non essere protette da bollo fiscale, i tecnici non dovranno essere dotati di alcun particolare titolo di legittimazione, come invece avviene per i misuratori fiscali utilizzati negli altri settori del commercio (tessera di riconoscimento e marchio identificativo - cosiddetto punzone ). Libretto di dotazione: Al momento del rilascio della carta di attivazione, la SIAE consegna anche un libretto di dotazione del sistema di emissione (che quindi, diversamente dai misuratori fiscali utilizzati negli altri settori di commercio, non deve essere predisposto dal Produttore o importatore dell apparecchio). Il libretto sarà predisposto per consentire anche le annotazioni relative alle carte di attivazione associate al sistema, ferme restando le disposizioni, in quanto applicabili, già previste per gli attuali libretti di dotazione. Procedura in caso di guasto del sistema: In caso di mancato o irregolare funzionamento del sistema, il soggetto utilizzatore blocca immediatamente il sistema medesimo, richiede l'intervento di manutenzione e annota sul libretto fiscale la data e l'ora della richiesta di intervento (art. 8 del DM ). L'organizzatore ha in tal caso la facoltà di emettere titoli di accesso manuali, che dovranno essere registrati manualmente su un apposita distinta manuale e trasmessi alla SIAE (Provv , punto e 11.6). I titoli di accesso emessi manualmente, sono composti da almeno due sezioni. Su ciascuna sezione devono riportare la numerazione progressiva e il contrassegno SIAE, l'identificativo della serie, la

8 categoria di posto; il corrispettivo; il corrispettivo per gli eventuali diritti di prevendita; la dicitura "gratuito" ovvero "ridotto", per i titoli di accesso rilasciati gratuitamente o ad importo ridotto; la dicitura "biglietto abbonamento", per i titoli di accesso rilasciati a fronte di abbonamenti a turno libero. Controlli e sanzioni I controlli sono eseguiti, oltre che dai funzionari dell Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza, anche dai funzionari della SIAE. Per le violazioni in materia di emissione e rilascio dei titoli di accesso, si applicano le sanzioni previste in via generale per la certificazione dei corrispettivi (artt. 6, 11 e 12 del D. Lgs n. 471); per le violazioni relative, in particolare, al settore degli intrattenimenti, si applicano le sanzioni previste dalle norme specifiche relative a tale imposta (artt. 32 e 33 del DPR n. 640). Francesco Scopacasa

9 Tavola 1 - Attività di spettacolo SPETTACOLI - Genere di attività N. Tabella C Allegata al DPR n. 633 Spettacoli cinematografici ; Spettacoli misti di cinema e avanspettacolo. 1 Nota : sono soggetti tutti gli spettacoli comunque ed ovunque dati al pubblico, anche se in circoli o sale private. spettacoli sportivi, per ingressi di prezzo fino a L (aliquota IVA 10 2 %) e oltre (aliquota IVA 20 %); Nota : sono soggetti all imposta gli spettacoli sportivi di ogni genere, ovunque si svolgono. Esecuzioni musicali di qualsiasi genere, anche se effettuate in discoteche e 3 sale da ballo; Nota 1 : l esecuzione di musica dal vivo (1) deve essere pari o superiore al cinquanta per cento dell orario di apertura dell esercizio ; se è invece inferiore a tale limite si ha intrattenimento. Nota 2 : sono esclusi : i concerti vocali e strumentali di cui al successivo n. 4) ; le esecuzioni effettuate a mezzo di elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchiature similari a gettone o a moneta. lezioni di ballo collettive ; corsi mascherati e in costume ; rievocazioni storiche ; giostre e manifestazioni similari. 4 spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia musicale, rivista ; concerti vocali e strumentali ; attività circensi e dello spettacolo viaggiante ; spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti. 5 mostre e fiere campionarie ; esposizioni scientifiche, artistiche e industriali ; rassegne cinematografiche riconosciute con decreto del Ministro delle finanze ; altre manifestazioni similari. 6 prestazioni di servizi fornite in locali aperti al pubblico mediante radiodiffusioni circolari, trasmesse in forma codificata ; diffusione radiotelevisiva, anche a domicilio, con accesso condizionato, effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite. (1)Musica dal vivo, è quella ottenuta - tra l altro - mediante utilizzo di uno strumento strutturalmente polifonico, quali - ad esempio - il pianoforte, la fisarmonica, la chitarra, l organo. Per il calcolo del rapporto con il limite del 50 %, la durata di apertura al pubblico dell esercizio deve essere considerata in funzione dell attività di intrattenimento. (C.M. n. 165/E del , par )

10 Tavola 2 Attività di intrattenimento N. INTRATTENIMENTI - Genere di attività Tariffa Allegata al DPR n. 640 Esecuzioni musicali di qualsiasi genere, (ad esclusione dei concerti vocali e strumentali, che sono sempre considerati spettacolo ) ; 1 trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo. Nota : in entrambi i casi l esecuzione di musica dal vivo (1) non deve raggiungere il cinquanta per cento dell orario di apertura dell esercizio ; in caso contrario si ha uno spettacolo. utilizzazione dei bigliardi, degli elettrogrammofoni, dei bigliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a scheda, da divertimento o trattenimento, anche se automatico o semiautomatico ; Nota : sono soggetti gli apparecchi installati sia nei luoghi pubblici o aperti al 2 pubblico, sia in circoli o associazioni di qualunque specie. utilizzazione ludica di strumenti multimediali ; gioco del bowling ; noleggio go-kart. ingresso nelle sale da gioco ; 3 ingresso nei luoghi specificatamente riservati all esercizio delle scommesse. 4 esercizio del gioco nelle case da gioco ; esercizio del gioco negli altri luoghi a ciò destinati. (1)Musica dal vivo, è quella ottenuta - tra l altro - mediante utilizzo di uno strumento strutturalmente polifonico, quali - ad esempio - il pianoforte, la fisarmonica, la chitarra, l organo. Per il calcolo del rapporto con il limite del 50 %, la durata di apertura al pubblico dell esercizio deve essere considerata in funzione dell attività di intrattenimento. (C.M. n. 165/E del , par )

11 COMMENTO GENERALE Attività di spettacolo Il D.Lgs. n. 60 del 26 febbraio 1999, emanato in attuazione della Legge 3 agosto 1998, n. 288, ha soppresso l'imposta sugli spettacoli di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, modificandone il titolo ed il regime in imposta sui trattenimenti. Per effetto di tali modifiche, le seguenti attività, indicate nella Tabella C, appositamente annessa al D.P.R. n. 633/1972, sono transitate, con decorrenza dal 1 gennaio 2000, dal regime speciale degli spettacoli (a detrazione forfetaria), al regime ordinario IVA (a detrazione imposta da imposta, ex art. 19, D.P.R. n. 633/1972): spettacoli cinematografici; spettacoli sportivi; esecuzioni musicali; spettacoli teatrali; mostre e fiere campionarie; prestazioni di servizi fornite in locali aperti al pubblico con radiodiffusioni circolari, trasmesse in forma codificata. Ne consegue, che dalla medesima data anche tali soggetti sono sottoposti all'obbligo di certificazione dei corrispettivi. L'art. 74-quater del D.P.R. n. 633/1972, inserito con l'art. 18 del D.Lgs. n. 60/1999, stabilisce che tali soggetti devono rilasciare un titolo di accesso (biglietto) emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate, nel rispetto della disciplina di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni. Attività di intrattenimento Anche per le seguenti attività, rimaste invece soggette all'imposta sugli intrattenimenti e inserite nella Tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, l'art. 6 di detto decreto, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. n. 60/1999, fa obbligo di rilasciare - dal 1 gennaio un titolo di accesso (biglietto), emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate, già in esercizio, purché conformi alle caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali previsti dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni: discoteche e sale da ballo (con musica dal vivo di durata inferiore al 50 per cento del tempo totale di apertura al pubblico dell'esercizio); sale giochi (biliardi, strumenti multimediali, bowling, ecc.); sale da gioco e scommesse; case da gioco. Le Tavole che precedono evidenziano la differenza sostanziale tra le attività di intrattenimento e le attività di spettacolo; in entrambi i casi tuttavia, il titolo di accesso deve essere rilasciato all atto del pagamento del corrispettivo, anche se l esigibilità dell imposta è rinviata al momento di inizio dell evento. Disciplina transitoria In considerazione dei tempi tecnici, prevedibilmente non brevi, per la realizzazione da parte dei produttori degli apparecchi misuratori fiscali o delle biglietterie automatizzate e di reperimento degli stessi da parte dei soggetti obbligati, l'art. 11 del D.P.R. n. 544/1999 ha previsto una disciplina transitoria che ha rinviato al 30 giugno 2003 l'obbligo di rilasciare il previsto titolo di accesso, in caso di indisponibilità di detti apparecchi. Il termine era stato inizialmente posto al 30 giugno 2000; in seguito prorogato al 31 dicembre 2000 con il

12 D.P.R. 19 giugno 2000, n. 177; al 1 ottobre 2001 con il D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 416; al 1 luglio 2002 con il DPR 6 novembre 2001 n. 427; al 31 gennaio 2003 con il DPR 5 luglio 2002 n. 152 e, da ultimo, al 31 gennaio 2003 con l art. 94, c. 5 della Legge n. 289 (legge finanziaria per il 2003). Nel frattempo, la certificazione del corrispettivo é avvenuta mediante emissione, in alternativa, di uno dei seguenti documenti: - ricevuta fiscale; - scontrino manuale; - scontrino prestampato a tagli fissi; - biglietto vidimato dalla SIAE. L'utilizzo di ciascun tipo di documento ha comportato l'osservanza dei relativi adempimenti contabili; nel caso di utilizzo del biglietto SIAE é stato tuttavia precisato che il pagamento dei tributi deve comunque essere effettuato, dai contribuenti obbligati, mediante la delega di pagamento unificato mod. F24. (C.M. 29 dicembre 1999, n. 247/E, par. 6.11). Regolamento applicativo Le modalità applicative dell'obbligo di certificazione e dei titoli di accesso, sono state stabilite congiuntamente per le due distinte attività (di spettacolo e di intrattenimento), con il Regolamento approvato con D.P.R. 30 dicembre 1999, n Caratteristiche tecniche degli apparecchi misuratori Con il Decreto Dirigenziale del 13 luglio 2000 sono state stabilite le caratteristiche tecniche degli apparecchi misuratori abilitati alla emissione dei titoli di accesso, successivamente integrate con il provvedimento dell Agenzia delle Entrate del 23 luglio E previsto l uso, in alternativa, di una delle seguenti tre categorie di apparecchi : a) misuratori fiscali conformi sia alle norme del D.M. 23 marzo 1983, che alle nuove caratteristiche introdotte con il D.Dir. 13 luglio 2000; b) biglietterie automatizzate, che possono essere gestite anche da terzi soggetti. Anche le biglietterie automatizzate dovranno essere conformi sia alle norme del D.M. 23 marzo 1983, che alle nuove caratteristiche introdotte con il D.Dir. 13 luglio 2000; c) sistemi di elaborazione centralizzati collegati direttamente con il sistema dell Anagrafe tributaria del Ministero delle finanze, per il tramite della SIAE. I sistemi sub a) e sub b) devono funzionare con una carta di attivazione a microchip (smart card), rilasciata al contribuente dalla SIAE e contenente in forma codificata, oltre ai dati dell esercente, anche un algoritmo software in grado di stampare sul titolo di accesso un sigillo fiscale, cioè un indicativo di riferimento univoco per ciascun titolo di accesso, che costituisce una sorta di firma digitale del documento. Le modalità di rilascio della carta di attivazione, e le procedure che il contribuente interessato deve seguire per ottenere dall Agenzia delle entrate il riconoscimento di idoneità dell apparecchio utilizzato, sono state indicate con il Provvedimento Agenzia delle Entrate del Nei sistemi sub c) invece, grazie al collegamento telematico on-line, il sigillo fiscale viene elaborato direttamente di volta in volta dal sistema centrale della SIAE e stampato direttamente sul titolo di accesso. Documenti prodotti Gli apparecchi devono comunque essere in grado di stampare un giornale di fondo, un riepilogo giornaliero ed un riepilogo mensile, le cui informazioni devono periodicamente essere trasmesse alla SIAE in via telematica. Il giornale di fondo e i riepiloghi giornalieri e mensili possono essere tenuti in forma digitale.

13 Con successivo provvedimento dell'agenzia delle Entrate del 23 luglio 2001, sono state determinate le caratteristiche tecniche della smart card, del protocollo di trasmissione dei dati e dei documenti tenuti in forma digitale. Certificazione dei corrispettivi L'obbligo di certificazione è disciplinato dall'art. 1, commi 3, 4, 5, 6 e 7 del D.P.R. n. 544/1999 e riguarda sia le prestazioni soggette all'imposta sugli intrattenimenti, sia - per esplicito richiamo contenuto nell'art. 7, comma 1 del medesimo decreto - quelle relative alle attività spettacolistiche di cui all'art. 74 quater del D.P.R. n. 633/1972. Nel primo caso l'obbligo si riferisce sia alle prestazioni di intrattenimento sia a quelle ad esse accessorie, complementari o comunque connesse, per tutte le quali il titolo di accesso (sostanzialmente equivalente allo scontrino fiscale previsto dalla Legge 26 gennaio 1983, n. 18 per le altre attività economiche soggette a certificazione) deve essere rilasciato mediante l uso di un apparecchio misuratore fiscale o di una biglietteria automatizzata, all'atto del pagamento. Prestazioni accessorie, abbonamenti, prevendita E stato chiesto se la fornitura del servizio di guardaroba, la vendita dei cuscini e del programma dello spettacolo debbano considerarsi prestazioni accessorie a quelle di spettacolo. Al quesito è stata fornita dall Amministrazione finanziaria una risposta negativa, motivata dal fatto che tali prestazioni non costituiscono la necessaria integrazione e l essenziale completamento delle attività di spettacolo (R.M. n. 88 del 12 giugno 2001). A sostegno di tale tesi, è stato precisato che le operazioni accessorie devono avere la funzione di integrare, completare e rendere possibile la prestazione principale, e che due sono i presupposti necessari per l esistenza del carattere di accessorietà: a) il nesso di dipendenza funzionale con la prestazione principale; b) il valore comparativo delle varie prestazioni. La risoluzione non si sofferma sulle conseguenze del mancato riconoscimento del carattere di accessorietà, ma è bene ricordare che ciò comporta per gli operatori due importanti conseguenze: a)l assoggettamento dei corrispettivi di tali operazioni all aliquota ordinaria del 20 % e non già alla minore aliquota propria dello spettacolo (10 % per gli spettacoli cinematografici e teatrali); b)l obbligo di rilasciare una certificazione del corrispettivo di tali operazioni mediante scontrino fiscale o ricevuta fiscale, separatamente dal titolo di accesso rilasciato allo spettatore per la fruizione dello spettacolo. Si ricorda, a tale proposito, che l art. 1, comma 3 del D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544, stabilisce l obbligo di certificare unitariamente con il titolo di accesso, non solo i corrispettivi della prestazione principale, ma anche quelli relativi alle operazioni ad essa accessorie, complementari o comunque connesse. Le regole generali dell IVA (art. 12 del DPR n. 633), stabiliscono due condizioni per l individuazione delle operazioni accessorie: a) deve trattarsi di cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o - come nel caso dello spettacolo - ad una prestazione di servizi; b) la fornitura accessoria deve essere eseguita direttamente dal cedente o prestatore dell operazione principale, ovvero per suo conto e a sue spese. In presenza di tali circostanze, la legge IVA stabilisce che l operazione accessoria non può avere un autonomo trattamento tributario svincolato da quello previsto per l operazione principale, ma ne deve seguire le sorti sia per quanto riguarda l imponibilità o meno del

14 corrispettivo all imposta, sia per quanto riguarda - in caso di imponibilità - il trattamento di aliquota applicabile, integrandosi il corrispettivo dell operazione accessoria in quello dell operazione principale al punto da concorrere a formarne la base imponibile. Nessun dubbio si pone circa la natura di integrazione e completamento delle operazioni accessorie rispetto alla prestazione principale; suscita invece perplessità l affermazione secondo la quale le operazioni accessorie sarebbero tali in quanto rendono possibile l effettuazione dell operazione principale. Se ciò fosse vero, se, cioè, la mancanza della prestazione cosiddetta accessoria rendesse impossibile l esecuzione della prestazione cosiddetta principale, è da ritenere che saremmo in presenza di due operazioni certamente dotate ciascuna di una propria indipendenza ed autonomia, ancorché tra di loro integrabili per il raggiungimento di un obiettivo unitario. Per determinare la caratteristica dell'accessorietà dei beni o servizi, riteniamo che non possa prescindersi dalla valutazione dell elemento soggettivo dell operazione; in una operazione accessoria, infatti, come già rilevato nel paragrafo 2, le parti hanno voluto obbligarsi alla loro cessione o prestazione, solo nel presupposto di conseguire gli effetti derivanti dall'obbligazione relativa all operazione principale. Così, nel caso delle prestazioni di spettacolo, non c è dubbio che lo spettatore non ha alcun interesse ad ottenere la disponibilità del servizio di guardaroba, del cuscino o del programma dello spettacolo, se non in via meramente accessoria e funzionale all ottenimento della prestazione di spettacolo. E infatti evidente che in caso di mancata fruizione della prestazione di spettacolo, il guardaroba, il cuscino e il programma perderebbero qualunque interesse per lo spettatore. Quanto sopra porta a concludere che, qualora la transazione commerciale tra organizzatore e spettatore avesse ad oggetto unitario la fornitura della prestazione di spettacolo e delle altre prestazioni sopra indicate, a queste ultime non potrebbe essere disconosciuta la natura accessoria, con le relative conseguenze circa il trattamento tributario. Tuttavia, occorre considerare che, fermo il requisito della unitarietà del soggetto obbligato alla fornitura di entrambe le tipologie di prestazioni (principali ed accessorie), l attrazione dei corrispettivi delle operazioni accessorie nella base imponibile della prestazione di spettacolo, presuppone anche l unitarietà temporale della transazione tra organizzatore e spettatore. Se invece lo spettatore acquista in un determinato momento il titolo di accesso e solo successivamente provvede all acquisto del cuscino, del programma o del servizio di guardaroba, certamente i corrispettivi di questi ultimi servizi non possano considerarsi inclusi in una base imponibile già definita e perfezionata, in quanto relativa ad una operazione già conclusa. In tal caso quindi, le relative transazioni, pur mantenendo un carattere generale di accessorietà, non potrebbero che assumere una propria autonomia dal punto di vista del trattamento tributario. Per quanto riguarda, invece, i cosiddetti diritti di prevendita, cioè la maggiorazione del corrispettivo pagata dallo spettatore per assicurarsi la disponibilità del titolo di accesso in via anticipata, rispetto alla data dell evento, la risoluzione ministeriale n. 88/E/2001, sulla base del parere già espresso dall Avvocatura Generale dello Stato in data 4 maggio 1999, e richiamato dalla precedente C.M. n. 165 /E del 7 settembre 2000, ha affermato che l importo pagato dallo spettatore a titolo di prevendita costituisce parte integrante del corrispettivo previsto per assistere allo spettacolo. Si tratta, in effetti, di un corrispettivo richiesto dall organizzatore allo spettatore per una prestazione diversa da quella principale di spettacolo ma alla stessa chiaramente ed indissolubilmente connessa ed accessoria, e della quale, a norma del richiamato art. 12 del D.P.R. n. 633/1972, concorre a formare la base imponibile.

15 E importante chiarire che - come è stato ribadito nella risoluzione - il corrispettivo della prevendita va imputato direttamente all organizzatore, anche se questi in seguito, per accordi contrattuali sottostanti, ne girerà tutto o parte ad un terzo soggetto, che è stato incaricato della vendita dei biglietti, a compenso dell attività dal medesimo svolta. La conseguenza operativa di quanto precede è che al diritto di prevendita si renderà applicabile la medesima aliquota d imposta prevista per la prestazione di spettacolo, e che l importo della prevendita dovrà essere certificato mediante il medesimo titolo di accesso emesso per la partecipazione all evento; quest ultima circostanza - del resto - è chiaramente indicata dall art. 3, comma 1, lett. h) del decreto dirigenziale del 13 luglio 2000, che disciplina i contenuti del titolo di accesso. Titolo di accesso: contenuti In tutti i casi il titolo di accesso deve contenere, oltre ai dati già previsti per lo scontrino fiscale dall'art. 12 del DM , anche una serie di dati specifici: - natura dell attività esercitata; - data e ora dell evento; - luogo, impianto e sala di svolgimento dell evento; - numero e ordine di posto; - natura, titolo, e ogni altro elemento identificativo dell evento; - corrispettivo per l attività di spettacolo o di intrattenimento; - ingresso gratuito, eventuale riduzione del prezzo e relative causali; - eventuale pagamento IVA già avvenuto; - dicitura abbonamento o estremi abbonamento a data libera; - corrispettivo incassato a titolo di prevendita; - natura, qualità, quantità e corrispettivi di beni o servizi accessori, complementari o comunque connessi; - eventuale dicitura emesso per la vendita da parte di... ; - sigillo fiscale. Riepilogo giornaliero: contenuti Al termine di ciascun giorno di attività, l'apparecchio deve emettere uno documento riepilogativo giornaliero degli incassi (sostanzialmente equivalente allo scontrino di chiusura giornaliera previsto dalla Legge 26 gennaio 1983 n. 18 per le altre attività economiche soggette a certificazione) e contenente : - incasso giornaliero; - imponibile, imposte e aliquote; - corrispettivi da prevendita; - corrispettivi da accessori; - corrispettivi da abbonamenti; - ratei abbonamenti; - numero ingressi a pagamento; - numero ingressi a pagamento avvenuto; - numero ingressi gratuiti; - numero ingressi a riduzione; - numero ingressi abbonati (con indicazione dell ordine di posto); - sigillo fiscale. Esercizi con attività che si protrae oltre la mezzanotte. E' previsto che, per gli esercizi la cui attività si protrae oltre le ore ventiquattro, al fine di evitare i disagi operativi dovuti alla interruzione della contabilizzazione per permettere

16 l'emissione del documento riepilogativo giornaliero degli incassi, questo debba invece essere emesso al termine dell'effettivo svolgimento dell'attività, con riferimento alla data di inizio dell'evento. Si ritiene che la particolare disposizione, anche se prevista nell'ambito della disciplina delle attività di intrattenimento e spettacolo, possa essere validamente utilizzata anche da parte di altri operatori che, comunque, possono protrarre oltre le ore ventiquattro la loro attività commerciale (bar, ristoranti, esercizi di vendita al dettaglio, ecc.). Qualora vengano emessi, per errore o altro motivo, più documenti riepilogativi nel corso della stessa giornata, è richiesta - oltre che la loro conservazione - anche l'annotazione del fatto nel libretto di dotazione dell'apparecchio. Nel documento riepilogativo mensile degli incassi, i dati rilevanti devono essere suddivisi per ciascun evento. Riepilogo mensile: contenuti Nel documento riepilogativo mensile degli incassi, devono essere indicati i medesimi dati indicati nel riepilogo giornaliero, nonché, per ciascun evento effettuato nel mese, devono essere riportati i relativi corrispettivi, ancorché incassati nei mesi precedenti. Comunicazione di installazione Nella comunicazione di installazione dell'apparecchio, da eseguire a norma dell'art. 8 del D.M. 23 marzo 1983, occorre anche comunicare i nominativi degli intermediari di cui eventualmente ci si avvale per la vendita dei titoli di accesso. Guasto dell'apparecchio In caso di mancato funzionamento, per qualsiasi motivo, dell'apparecchio misuratore si rendono applicabili le disposizioni dell'art. 11 del D.M. 23 marzo 1983 (utilizzo del registro dei corrispettivi cosiddetto di emergenza ). In alternativa è consentito l'uso di strumenti alternativi di certificazione (ricevuta fiscale, scontrino manuale anche prestampato a tagli fissi), a condizione che gli stessi siano integrati con le indicazioni di cui all'art. 74 quater, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972 (natura dell'attività spettacolistica, data e ora dell'evento, tipologia, prezzo e ogni altro elemento identificativo delle attività di spettacolo e di quelle ad esso accessorie). Ricevuta fiscale Per la diffusione radiotelevisiva al domicilio del cliente, con accesso condizionato, effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite, di cui alla Tabella C, n. 6, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972, è stabilito l'obbligo della certificazione dei corrispettivi a mezzo rilascio di ricevuta fiscale. Anche i contribuenti minori, esercenti attività spettacolistiche con volume d'affari non superiore euro ,84 (50 milioni li lire), di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 544/1999, possono certificare i corrispettivi percepiti a mezzo rilascio di ricevuta fiscale (o di scontrino manuale anche prestampato a tagli fissi), a condizione che tali documenti siano integrati con le indicazioni di cui all'art. 74 quater, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972 (natura dell'attività spettacolistica, data e ora dell'evento, tipologia, prezzo e ogni altro elemento identificativo delle attività di spettacolo e di quelle ad esso accessorie). Soggetti esonerati Nell'art. 2, c. 1 del D.P.R. n. 696/1996, contenente il lungo elenco di operazioni esonerate dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi, sono state inserite anche quelle relative ai

17 concorsi pronostici e scommesse (lett. h) e quelle relative alle piccole e medie attrazioni con volume d'affari non superiore euro ,84 (50 milioni li lire), con esclusione di quelle inserite nei parchi permanenti da divertimento (lett. tt)). Norme applicabili Per l'obbligo di certificazione dei corrispettivi delle attività spettacolistiche mediante il rilascio di titoli di accesso, viene fatto un generale rinvio al rispetto della disciplina di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18 (art. 74 quater, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972 ). Associazioni sportive dilettantistiche e pro-loco Il DPR 13 marzo 2002 n. 69 consente alle società sportive dilettantistiche di evitare il ricorso all uso del misuratore fiscale per l emissione del titolo di accesso, e prevede, in alternativa, il mantenimento del metodo tradizionale dei biglietti (definiti titoli di ingresso ) e dei prospetti riepilogativi, entrambi cartacei ed entrambi bollati dalla SIAE. Destinatarie delle norme di semplificazione sono le società sportive dilettantistiche ; tali organismi erano stati finora considerati in forma di associazione (vedi Legge 16 dicembre 1991 n. 398 che reca disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche ) e non di società ; il DPR n. 69/2002, precorrendo la modifica introdotta con l art. 90, c. 1 della L n. 289, applica invece le nuove disposizioni agevolative alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche. Deve trattarsi di società o associazioni riconosciute dagli enti di promozione sportiva, anche se non riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalla Federazioni sportive nazionali, e le disposizioni agevolative si applicano indipendentemente dall eventuale opzione per il regime tributario previsto dalla legge 398/91. Si ricorda, per inciso, che tale regime è attualmente applicabile ai soggetti che abbiano realizzato un volume d affari non superiore a euro , come stabilito dall art. 90, c. 2 della L n. 289 (limite così elevato rispetto al precedente limite di euro ,48 - pari a 360 milioni di lire - che era stato stabilito dall art. 25, c. 2 della Legge 13 maggio 1999 n. 133). L art. 80, c. 37 della Legge finanziaria per il 2003 (Legge n. 289), ha esteso le agevolazioni recate dal presente regolamento anche alle associazioni Pro-loco per le manifestazioni dalle stesse organizzate. L art. 1 del DPR n. 69/2002 precisa inoltre che l ambito oggettivo dell agevolazione relativa alla certificazione dei corrispettivi è limitato alle manifestazioni sportive classificate tra gli spettacoli indicati nella Tabella C allegata al DPR n. 633/72, svolte nel territorio dello Stato, per le quali sussista il requisito dilettantistico. Ne consegue che ad eventuali attività svolte dai medesimi soggetti al di fuori di detto ambito (es. attività di intrattenimento), risultano applicabili le regole ordinarie di certificazione. Si ricorda tuttavia che le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime tributario della legge n. 398/1991 e che svolgono attività di intrattenimento a favore dei soci, erano già state esonerate dall obbligo di utilizzare i misuratori fiscali per la certificazione dei relativi corrispettivi (art. 6, c. 3 bis del DPR 26 ottobre 1972 n. 640, inserito con l art. 33, c. 13 della L. 23 dicembre 2000 n. 388). Questo esonero si applica anche alle associazioni di promozione sociale di cui all art. 5 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 (ONLUS) e, per effetto dell art. 9, c. 19 della più recente legge n. 448, anche alle associazioni pro-loco indipendentemente dall esercizio dell opzione per il regime tributario della legge n. 398/91 (si veda in proposito anche lacm n. 15/E dell 1 febbraio 2002, par. 12).

18 Le regole ordinarie sono inoltre richiamate per la certificazione dei corrispettivi diversi da quelli pagati dal pubblico per assistere alle manifestazioni sportive dilettantistiche; per essi, ove non ricorra l obbligo della normale fatturazione, l art. 2, c. 3 del decreto in esame rinvia al normale scontrino fiscale o ricevuta fiscale di cui al DPR 21 dicembre 1996 n. 696, salvo che non ricorrano i motivi di esonero previsti dall art. 2 del medesimo DPR 696/96 (questo ultimo è il caso, ad esempio, della somministrazione di alimenti e bevande effettuata in forma itinerante negli stadi e in occasione di manifestazioni in genere - lett. cc), ovvero delle cessioni o prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina della legge 398/91 - art. 2, lett. hh) del DPR n. 696/96). Un caso particolare è quello previsto dall art. 2, c. 4 del decreto in esame, relativo ai soggetti con volume d affari inferiore a ,84 euro (50 milioni di lire) i quali determinano l IVA con il metodo forfetario di cui all art. 74 quater, comma 5, del DPR n. 633/72. A tali soggetti, l art. 8, c. 1 del DPR 30 dicembre 1999 n. 544 ha consentito di poter certificare i corrispettivi (in alternativa al rilascio del titolo di accesso emesso con il misuratore fiscale), mediante la ricevuta fiscale o mediante lo scontrino manuale anche a tagli fissi; con ulteriore deroga, il decreto in esame consente adesso ai medesimi soggetti di certificare i corrispettivi mediante i titoli di ingresso o mediante gli abbonamenti di cui è detto oltre. In alternativa ai normali titoli di accesso emessi mediante utilizzo di un apparecchio misuratore fiscale o di una biglietteria automatizzata aventi le caratteristiche indicate nel Decreto dirigenziale del 13 luglio 2000 (la cui emissione resta quindi possibile), il contribuente può certificare i corrispettivi derivanti da manifestazioni sportive dilettantistiche mediante rilascio di un biglietto, definito titolo di ingresso, costituito da due (o più) sezioni staccabili, ciascuna recante un numero progressivo e il contrassegno (cosiddetto bollo ) della SIAE, la quale provvede a certificare ciascuna dotazione di titoli fornita all organizzatore, che deve annotare le relative movimentazioni su appositi prospetti a numerazione progressiva per ciascun esercizio sociale (art. 5, c.1 e c. 2). Il titolo di ingresso deve essere consegnato allo spettatore al momento del pagamento del corrispettivo ovvero, se rilasciato gratuitamente, prima dell ingresso; al momento dell ingresso le due sezioni devono essere staccate e devono essere conservate per tutta la durata della manifestazione, una dallo spettatore e l altra dall organizzatore dell evento. I titoli di ingresso devono essere contraddistinti da serie differenti, il cui numero deve essere riportato sul titolo stesso, in funzione della categoria di posto, del corrispettivo, della eventuale gratuità o riduzione di prezzo. Il titolo deve contenere, oltre al numero di serie, anche la categoria di posto e l importo del corrispettivo, con separata indicazione dell eventuale importo riscosso a titolo di prevendita ; se non è già prestampato, l importo del corrispettivo deve essere indicato prima del rilascio del titolo stesso. I titoli rilasciati gratuitamente o a prezzo ridotto devono contenere, rispettivamente, la dicitura gratuito e ridotto. Si tratta, come si può notare, dei contenuti essenziali la cui indicazione è resa obbligatoria anche sui titoli di accesso dall art. 3 del D. Dir. 13 luglio Rispetto a questi ultimi, tuttavia, non è richiesta l indicazione della natura dell attività, della data e ora dell evento, del luogo, impianto, sala di svolgimento, della natura, titolo e altri elementi indicativi dell evento, degli importi per eventuali operazioni accessorie, della indicazione dell eventuale terzo a cui è affidata la vendita, né ovviamente, trattandosi di un documento a compilazione manuale, del cosiddetto sigillo fiscale. Tuttavia le principali, tra tali informazioni, vengono fornite per altra via alla SIAE e all Amministrazione finanziaria, mediante redazione di un apposito prospetto per

19 ciascuna manifestazione con indicazione, tra l altro, dei numeri iniziali e finali dei titoli di ingresso rilasciati (art. 5, c. 3). Oltre al prospetto per singola manifestazione, deve essere redatto, al termine di ciascun esercizio sociale, un prospetto riepilogativo annuale contenente - tra l altro - il rendiconto dei titoli assunti in carico e di quelli utilizzati, con evidenza delle rimanenze, suddivise per tipologia di titolo, che costituiscono dotazione per l esercizio successivo. E inoltre stabilito (art. 6) che in caso di annullamento della manifestazione con restituzione del corrispettivo pagato, i relativi titoli di ingresso, completi di tutte le sezioni, devono essere restituiti alla SIAE che provvede alla loro distruzione; analoga procedura deve essere seguita per i titoli che l organizzatore non intende più utilizzare. I prospetti, contenenti il contrassegno SIAE, devono essere conformi a modelli approvati dall Agenzia delle Entrate. Il corrispettivo può essere certificato anche mediante rilascio di un abbonamento che, oltre alla numerazione progressiva e al contrassegno SIAE, deve recare l indicazione della società o associazione sportiva dilettantistica emittente, la validità temporale, il numero di manifestazioni cui dà diritto ad assistere (se a turno libero ), ovvero l indicazione delle manifestazioni stesse (se a turno fisso ), il corrispettivo, la categoria di posto e, se ricorre l ipotesi, la dicitura gratuito ovvero ridotto (art. 4). Per gli abbonamenti a data libera, per mezzo dei quali cioè lo spettatore può scegliere liberamente il giorno, tra un numero prefissato di manifestazioni alle quali assistere, prima dell ingresso a ciascuna manifestazione deve essere consegnato allo spettatore un titolo di ingresso con dicitura abbonato e senza l indicazione del corrispettivo. Anche agli abbonamenti si applicano gli adempimenti di contabilizzazione tramite i prospetti per singola manifestazione e tramite il prospetto annuale, già indicati per i titoli di ingresso. L art. 5, c. 7 del decreto in esame stabilisce che restano fermi gli obblighi di tenuta del registro dei corrispettivi di cui all art. 24 del DPR n. 633/72 e, per le associazioni sportive dilettantistiche che optano per il regime della legge 398/91, gli obblighi di tenuta del modello di cui al DM 11 febbraio 1997, richiamato dall art. 9, c. 3 del DPR 30 dicembre 1999 n Permane invece, per i contribuenti minori che operano nel regime forfetario di cui all art. 74 quater, c. 5 del DPR n. 633/72, il regime di sostanziale esonero dagli adempimenti contabili, stabilito dall art. 8, c. 2 del medesimo DPR n. 544/99. L art. 7 del DPR n. 69/2002 stabilisce infine che ai soggetti interessati è consentito di continuare ad utilizzare i tradizionali biglietti SIAE già in uso, previa loro integrazione con l indicazione del corrispettivo e previa loro assunzione in carico come dotazione iniziale, sul prospetto annuale di cui all art. 5 del decreto. Detta annotazione doveva essere eseguita entro il 27 gennaio 2003, primo giorno non festivo successivo a quello di decorrenza degli effetti del regolamento; quest ultima è a sua volta stabilita nel sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Provvedimento dell Agenzia delle Entrate di approvazione del citato prospetto annuale (Provv. A.E , pubblicato nella G.U. n. 279 del ). Attività esercitate nei parchi giochi da divertimento a carattere temporaneo: regime ordinario Sono state esaminate le attività di un parco giochi con autorizzazione a carattere temporaneo, dotato delle seguenti attrezzature: - tappeti elastici, il cui prezzo di accesso e' a tempo; - macchine elettriche, costituite da automobiline "mini fuoristrada" funzionanti a gettone;

20 - giochi gonfiabili (swimming poll balls, montagna gonfiabile e gonfiabile tematico orca) posti in un'area delimitata il cui prezzo di accesso e' a tempo. L'Agenzia delle entrate ha osservato in proposito che, l'utilizzo delle menzionate attrezzature non e' riconducibile in alcuna delle attività elencate nella tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 640, precisando che non è neppure possibile ricomprendere siffatte attività fra quelle soggette all'imposta sugli intrattenimenti in forza del punto 1 della nota posta in calce alla stessa tariffa, il quale stabilisce che gli intrattenimenti diversi da quelli espressamente indicati, ma ad essi analoghi, sono soggetti all'imposta stabilita per quelli con i quali per la loro natura, essi hanno maggiore analogia. Infatti, la circolare 7 settembre 2000, n.165/e, stabilisce che è a tal fine necessario che gli intrattenimenti diversi da quelli espressamente indicati siano caratterizzati "oltre che dalla finalità ludica, essenziale al concetto di intrattenimento, da modalità di organizzazione, di esercizio e svolgimento strettamente similari a quelle espressamente previste dalla tariffa". L inapplicabilità dell'imposta sugli intrattenimenti comporta anche l'inapplicabilità del regime forfetario previsto dell'art. 74, sesto comma, del DPR n.633 del A parere dell Agenzia delle Entrate tali attività, fatta eccezione per il "tappeto elastico", non possono neppure ricomprendersi fra le attività di spettacolo viaggiante elencate nella tabella C allegata al DPR n. 633 del 1972, soggette alla disciplina prevista dall'articolo 74- quater dello stesso DPR n.633 del Infatti, per la qualificazione delle attività svolte come spettacolo viaggiante, e' necessario che le stesse presentino le caratteristiche tecnico-funzionali tipiche descritte nell'elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all'art.4 della legge 18 marzo 1968, n.337, approvato con decreto interministeriale (già Ministro delegato per lo spettacolo di concerto con il Ministro dell'interno) del 23 luglio Pertanto, queste attività non possono fruire del regime agevolativo riservato allo spettacolo viaggiante e, in particolare, non sono riconducibili nell'ambito applicativo dell'art.74-quater, comma 5, del DPR n. 633 del 1972 ne' nella disciplina dell'art. 8 del DPR n. 544 del Ne consegue, quindi, che a tali attività si applica l'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari, e in particolare: - la base imponibile va determinata secondo i criteri ordinari e non in maniera forfetaria; - l'aliquota si applica nella misura del 20 per cento; - la detrazione deve essere operata in via analitica ai sensi dell'art.19 del DPR n.633 del 1972; - gli obblighi di certificazione si assolvono in via ordinaria ai sensi del DPR 21 dicembre 1996, n.696; - le prestazioni di servizi gratuite (ingressi omaggio) e di valore non superiore a 25,82 euro (lire ) sono escluse dal campo di applicazione dell'iva ai sensi dell'art.3, terzo comma, del DPR n.633 del (RM 142/E del 10 maggio 2002). Francesco Scopacasa

******* NOTA INFORMATIVA 7 Luglio 2003. A cura del Dr. Francesco Scopacasa

******* NOTA INFORMATIVA 7 Luglio 2003. A cura del Dr. Francesco Scopacasa ******* NOTA INFORMATIVA 7 Luglio 2003 A cura del Dr. Francesco Scopacasa Installazione dei misuratori fiscali per l emissione del titolo di accesso : soggetti esonerati - precisazioni dell Agenzia delle

Dettagli

RISOLUZIONE N. 257/E

RISOLUZIONE N. 257/E RISOLUZIONE N. 257/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 20 giugno 2008 OGGETTO: Istanza di interpello Art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 - Aliquota IVA applicabile alle esecuzioni

Dettagli

CIRCOLARE N. 37/E. Roma, 09 agosto 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 37/E. Roma, 09 agosto 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 37/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 09 agosto 2005 OGGETTO: Art. 3, comma 3-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Sistema

Dettagli

Decreto Ministeriale del 13/07/2000

Decreto Ministeriale del 13/07/2000 Decreto Ministeriale del 13/07/2000 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24/07/2000 (così come modificato dal Provvedimento dell Agenzia delle Entrate n. 2004/137221 del 3 agosto 2004) Attuazione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 54/E. Roma, 16 marzo 2007. Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l.

RISOLUZIONE N. 54/E. Roma, 16 marzo 2007. Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l. RISOLUZIONE N. 54/E Roma, 16 marzo 2007 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l. La Direzione Regionale ha trasmesso un istanza

Dettagli

OGGETTO: Quesiti vari in materia di attività di intrattenimento e spettacolo. Consumazioni obbligatorie.

OGGETTO: Quesiti vari in materia di attività di intrattenimento e spettacolo. Consumazioni obbligatorie. RISOLUZIONE N. 91/E Roma, 13 marzo 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Quesiti vari in materia di attività di intrattenimento e spettacolo. Consumazioni obbligatorie. QUESITO La Società

Dettagli

Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi: novità a decorrere dal 01.01.2017

Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi: novità a decorrere dal 01.01.2017 del 6 Novembre 2015 Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi: novità a decorrere dal 01.01.2017 Secondo quanto previsto dal DLgs. 127/2015, tutti i soggetti passivi IVA possono

Dettagli

Gli elementi comunemente contenuti nella fattura, sia cartacea che elettronica, sono:

Gli elementi comunemente contenuti nella fattura, sia cartacea che elettronica, sono: Fattura elettronica: caratteristiche e vantaggi La legge per tutti.it Stefano Veltri Il recente decreto sviluppo ha modificato la disciplina sulla fattura elettronica, allo scopo di favorirne la diffusione.

Dettagli

Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi - Novità del DLgs. 5.8.2015 n. 127

Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi - Novità del DLgs. 5.8.2015 n. 127 Circolare 23 del 28 settembre 2015 Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi - Novità del DLgs. 5.8.2015 n. 127 INDICE 1 Premessa... 2 2 Regime opzionale per la trasmissione

Dettagli

FATTURAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

FATTURAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI Studio Fabrizio Mariani Viale Brigata Bisagno 12/1 16129 Genova Tel. e. fax. 010.59.58.294 f.mariani@studio-mariani.it Circolare n. 27/2015 Del 15 ottobre 2015 FATTURAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA

Dettagli

RISOLUZIONE N. 140/E. Oggetto: Istanza di interpello X Articolo 74, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

RISOLUZIONE N. 140/E. Oggetto: Istanza di interpello X Articolo 74, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. RISOLUZIONE N. 140/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 novembre 2004 Oggetto: Istanza di interpello X Articolo 74, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Con

Dettagli

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità A cura del Dott. Michele Avesani A partire dal 1 gennaio 2012 è entrato in vigore il regime

Dettagli

Procedura per il rilascio della Carta di Attivazione

Procedura per il rilascio della Carta di Attivazione Procedura per il rilascio della Carta di Attivazione Per il funzionamento di un sistema di emissione dei titoli di accesso e per la generazione del sigillo fiscale è necessario richiedere il rilascio all

Dettagli

RISOLUZIONE N. 273/E. Roma, 03 luglio 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 273/E. Roma, 03 luglio 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 273/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 luglio 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 Trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri

Dettagli

CIRCOLARE N.24/E. Roma,30 aprile 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N.24/E. Roma,30 aprile 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N.24/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,30 aprile 2003 OGGETTO: Legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Sanatorie fiscali Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fini

Dettagli

Dott. Rag. MORATELLI Pietro

Dott. Rag. MORATELLI Pietro Spett.li clienti Loro sedi Bolzano, 17/10/2013 OGGETTO: Invio Spesometro 2012 A pag. 6 Comunicazioni Importanti per i Clienti della Società INFOSERVICE DATI SRL L art. 21 del D.L. n. 78/2010 (poi modificato

Dettagli

RISOLUZIONE N. 87/E. Roma, 20 agosto 2010. Direzione Centrale Normativa

RISOLUZIONE N. 87/E. Roma, 20 agosto 2010. Direzione Centrale Normativa RISOLUZIONE N. 87/E Direzione Centrale Normativa Roma, 20 agosto 2010 OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Fatturazione delle prestazioni sanitarie effettuate nell ambito di strutture

Dettagli

NOTA ESPLICATIVA 2 PUBBLICITA DEGLI ENTI PUBBLICI COMUNICAZIONI AL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L EDITORIA

NOTA ESPLICATIVA 2 PUBBLICITA DEGLI ENTI PUBBLICI COMUNICAZIONI AL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L EDITORIA NOTA ESPLICATIVA 2 PUBBLICITA DEGLI ENTI PUBBLICI COMUNICAZIONI AL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L EDITORIA 1. Premessa Il Garante per la radiodiffusione e l editoria determina con propri provvedimenti

Dettagli

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 OGGETTO: Consulenza giuridica Fatturazione delle prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con

Dettagli

LE NUOVE DICHIARAZIONI D INTENTO: I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E LA COMPILAZIONE DEL MOD. DI

LE NUOVE DICHIARAZIONI D INTENTO: I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E LA COMPILAZIONE DEL MOD. DI CIRCOLARE N. 08 DEL 05/03/2015 SOMMARIO Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: LE NUOVE DICHIARAZIONI D INTENTO: I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E LA COMPILAZIONE DEL MOD. DI

Dettagli

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 123/E Roma, 07 novembre Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Prot. 2006/155146 OGGETTO: Istanza di interpello Art.1 della legge n. 398 del 1991 Superamento nel periodo d imposta del

Dettagli

COMUNICAZIONE IVA 2010 E CHIARIMENTI UFFICIALI PER COMPENSAZIONI IVA

COMUNICAZIONE IVA 2010 E CHIARIMENTI UFFICIALI PER COMPENSAZIONI IVA CIRCOLARE n. 03/2010 Pesaro, 25 gennaio 2010 Spett.li Clienti Loro SEDI COMUNICAZIONE IVA 2010 E CHIARIMENTI UFFICIALI PER COMPENSAZIONI IVA 1 Chiarimenti compensazioni iva: 1.1 Compensazione verticale

Dettagli

OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 conservazione elettronica dei titoli di acquisto di beni agevolati

OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 conservazione elettronica dei titoli di acquisto di beni agevolati RISOLUZIONE N. 52/E Roma, 17 giugno 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 conservazione elettronica dei titoli di acquisto di beni agevolati

Dettagli

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 RISOLUZIONE N. 81/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Comunicazione del luogo di conservazione in modalità elettronica dei

Dettagli

Circolare N.45 del 26 Marzo 2014

Circolare N.45 del 26 Marzo 2014 Circolare N.45 del 26 Marzo 2014 Prossimo appuntamento con lo spesometro. 10 aprile per i contribuenti mensili e 20 aprile per tutti gli altri Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell

Dettagli

CIRCOLARE N. 58/E. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. Roma 17 ottobre 2008

CIRCOLARE N. 58/E. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. Roma 17 ottobre 2008 CIRCOLARE N. 58/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma 17 ottobre 2008 Oggetto: Trasferimento di quote di S.r.l. Art. 36 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

Dettagli

RISOLUZIONE n. 267/E. Roma, 27 settembre 2007

RISOLUZIONE n. 267/E. Roma, 27 settembre 2007 RISOLUZIONE n. 267/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 27 settembre 2007 Oggetto: Emissione di fatture elettroniche e bollette analogiche nei confronti del medesimo cliente articoli 21 e

Dettagli

Roma,28 dicembre 2007

Roma,28 dicembre 2007 CIRCOLARE N. 75/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 dicembre 2007 Oggetto: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate Imposta

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE DELL ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO MODALITA` ATTUATIVE AL REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE CONTINUA

CONSIGLIO NAZIONALE DELL ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO MODALITA` ATTUATIVE AL REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE CONTINUA CONGLIO NAZIONALE DELL ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA DEL CONSULENTE DEL LAVORO PER L ESERCIZIO IN QUALITA DELLA PROFESONE MODALITA` ATTUATIVE AL REGOLAMENTO

Dettagli

Imposta di bollo sui documenti informatici

Imposta di bollo sui documenti informatici Conferenza organizzata dall Associazione ICT Dott.Com Imposta di bollo sui documenti informatici Direzione Regionale del Piemonte a cura di Sandra Migliaccio Ufficio Fiscalità Generale 1 21 novembre 2014

Dettagli

CIRCOLARE - AGENZIA ENTRATE - 26 marzo 2008, n. 26/E

CIRCOLARE - AGENZIA ENTRATE - 26 marzo 2008, n. 26/E CIRCOLARE - AGENZIA ENTRATE - 26 marzo 2008, n. 26/E OGGETTO: Cessione gratuita di beni diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici alle ONLUS. Art 13, comma 3, del decreto legislativo

Dettagli

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO RISOLUZIONE N.80/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 luglio 2012 OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatture di importo inferiore a 300,00 euro - Annotazione cumulativa anche

Dettagli

OGGETTO: Cinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari

OGGETTO: Cinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari Roma, 10/04/2013 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Cinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla

Dettagli

5 per mille al volontariato 2007

5 per mille al volontariato 2007 Indice COORDINAMENTO REGIONALE DEI CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DELLA LOMBARDIA 5 per mille al volontariato 2007 Inquadramento Come funziona Beneficiari Come le OdV possono accedere 1. Iscrizione

Dettagli

Informativa per la clientela

Informativa per la clientela Informativa per la clientela Informativa n. 23 del 30 settembre 2009 Enti associativi e società sportive dilettantistiche - Comunicazione all Agenzia delle Entrate dei dati fiscalmente rilevanti - Approvazione

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014)

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014) REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014) Art.1 - Oggetto Il presente Regolamento disciplina, ai

Dettagli

S E A V OGGETTO: FT. ELETTRONICA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

S E A V OGGETTO: FT. ELETTRONICA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Bergamo, marzo 2015 CIRCOLARE N. 14/Consulenza aziendale OGGETTO: FT. ELETTRONICA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Dal 31.3.2015 scatta l obbligo di utilizzo generalizzato della fattura elettronica nei confronti

Dettagli

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile Fisco & Contabilità La guida pratica contabile N. 08 26.02.2014 Enti non profit: le scritture contabili Categoria: Associazioni Sottocategoria: Varie Gli enti non commerciali rappresentano un fenomeno

Dettagli

RISOLUZIONE N. 110/E

RISOLUZIONE N. 110/E RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.

Dettagli

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco Ipsoa Quotidiano LA RISOLUZIONE N. 102/E/2014 20 novembre 2014 ore 06:00 Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco L obbligo di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti

Dettagli

Oggetto: Informativa n. 18 Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. Nuova modalità di presentazione dei modelli F24;

Oggetto: Informativa n. 18 Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. Nuova modalità di presentazione dei modelli F24; Alle ditte Clienti Loro sedi Parma, 27 ottobre 2014 Oggetto: Informativa n. 18 Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. La presente per informarvi in merito a: Obbligo di comunicazione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 39/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 16 marzo 2004

RISOLUZIONE N. 39/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 16 marzo 2004 RISOLUZIONE N. 39/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 16 marzo 2004 OGGETTO: Istanza di interpello IVA Prestazioni educative, didattiche e complementari rese presso asili nido comunali.

Dettagli

Roma, 19 novembre 2014

Roma, 19 novembre 2014 RISOLUZIONE N. 102/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 novembre 2014 OGGETTO: Consulenza giuridica L obbligo di tracciabilità previsto dall articolo 25, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133,

Dettagli

Via Repubblica 56-13900 Biella Tel: 015 351121 - Fax: 015 351426 - C. F.: 81067160028 Internet: www.biella.cna.it - email: mailbox@biella.cna.

Via Repubblica 56-13900 Biella Tel: 015 351121 - Fax: 015 351426 - C. F.: 81067160028 Internet: www.biella.cna.it - email: mailbox@biella.cna. Associazione Artigiani e P.M.I. del Biellese Via Repubblica 56-13900 Biella Tel: 015 351121 - Fax: 015 351426 - C. F.: 81067160028 Internet: www.biella.cna.it - email: mailbox@biella.cna.it Certificato

Dettagli

RISOLUZIONE N. 25/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 25/E QUESITO RISOLUZIONE N. 25/E Direzione Centrale Normativa Roma, 6 marzo 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica - Centro di assistenza fiscale per gli artigiani e le piccole imprese Fornitura di beni significativi nell

Dettagli

TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO NEWSLETTER LAVORO 05_2011 Certificazione assenza per malattia on-line A seguito di ulteriori specifiche emanate dall INPS relative alla nuova procedura telematica

Dettagli

trasmesse anche successivamente alla scadenza del 9 marzo 2015, senza che la circostanza comporti l applicazione di sanzion

trasmesse anche successivamente alla scadenza del 9 marzo 2015, senza che la circostanza comporti l applicazione di sanzion Certificazione Unica - Chiarimenti da parte dell Agenzia delle Entrate, possibilità di esenzione per i redditi da prestazione sportiva dilettantistica inferiori 7.500 Come già comunicato in precedenza

Dettagli

Servizio di documentazione tributaria

Servizio di documentazione tributaria Agenzia delle Entrate Provvedimento del 22/10/2002 Titolo del provvedimento: Autorizzazione al rilascio delle carte di attivazione relative a sistemi di emissione di titoli di accesso e di riconoscimento

Dettagli

RISOLUZIONE N.125/E. Roma, 29 settembre 2004

RISOLUZIONE N.125/E. Roma, 29 settembre 2004 RISOLUZIONE N.125/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 settembre 2004 Oggetto: Istanza di Interpello X - Disciplina applicabile ai compensi d intermediazione richiesti dalla agenzie di

Dettagli

Fatturazione elettronica adempimento degli obblighi fiscali e tenuta delle scritture contabili mediante strumenti digitali

Fatturazione elettronica adempimento degli obblighi fiscali e tenuta delle scritture contabili mediante strumenti digitali Fatturazione elettronica adempimento degli obblighi fiscali e tenuta delle scritture contabili mediante strumenti digitali Milano, 4 giugno 2004 Avv. Luigi Neirotti Studio Legale Tributario - EYLaw 1 Normativa

Dettagli

CIRCOLARE N. 16/E. OGGETTO: Risposte a quesiti in materia di controllo delle compensazioni Iva Nuovo canale di assistenza dedicato

CIRCOLARE N. 16/E. OGGETTO: Risposte a quesiti in materia di controllo delle compensazioni Iva Nuovo canale di assistenza dedicato CIRCOLARE N. 16/E Roma, 19 aprile 2011 Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti OGGETTO: Risposte a quesiti in materia di controllo delle compensazioni Iva Nuovo canale di assistenza dedicato 2 INDICE

Dettagli

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente CITTÀ DI AGROPOLI Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente Approvato con deliberazione della Giunta comunale n 358 del 06.12.2012 Regolamento per

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

RISOLUZIONE N. 45/E. Roma, 6 maggio 2015

RISOLUZIONE N. 45/E. Roma, 6 maggio 2015 RISOLUZIONE N. 45/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 6 maggio 2015 OGGETTO: Obbligo di tracciabilità dei pagamenti e versamenti delle Associazioni sportive dilettantistiche - Vigenza

Dettagli

Circ_017357_18_07_2001_ADEMPIMENTI IVA. Ai Dirigenti dell Amministrazione Centrale. Ai Direttori delle Strutture dell'infn

Circ_017357_18_07_2001_ADEMPIMENTI IVA. Ai Dirigenti dell Amministrazione Centrale. Ai Direttori delle Strutture dell'infn Circ_017357_18_07_2001_ADEMPIMENTI IVA Ai Dirigenti dell Amministrazione Centrale Ai Direttori delle Strutture dell'infn Ai Responsabili delle Unità Funzionali Organizzazione-Amministrazione delle Strutture

Dettagli

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008 RISOLUZIONE N. 34/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 5 febbraio 2008 OGGETTO: IRAP Art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997 Esclusione dalla base imponibile dei contributi

Dettagli

La fatturazione elettronica verso la P.A. - Modalità operative -

La fatturazione elettronica verso la P.A. - Modalità operative - I Dossier fiscali La fatturazione elettronica verso la P.A. - Modalità operative - Aprile 2014 pag. 1 SOMMARIO PREMESSA... 3 Decorrenza del nuovo regime... 3 La procedura di fatturazione elettronica...

Dettagli

Oggetto: Istanza di interpello - Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto - D.Lgs. n. 460 del 1997 Esenzione regionale dall IRAP

Oggetto: Istanza di interpello - Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto - D.Lgs. n. 460 del 1997 Esenzione regionale dall IRAP RISOLUZIONE N.79/E Roma,31 marzo 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello - Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto - D.Lgs. n. 460 del 1997 Esenzione regionale

Dettagli

Roma, 07/02/2012. e, per conoscenza, Circolare n. 19

Roma, 07/02/2012. e, per conoscenza, Circolare n. 19 Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 07/02/2012 Circolare n. 19 Ai Dirigenti

Dettagli

Novità in materia di Rimborsi IVA

Novità in materia di Rimborsi IVA Circolare 4 del 2 febbraio 2015 Novità in materia di Rimborsi IVA INDICE 1 Premessa...2 2 Ambito applicativo...2 3 Rimborsi di importo fino a 15.000,00 euro...3 4 Rimborsi di importo superiore a 15.000,00

Dettagli

Allegato: Contratto di fornitura di servizi

Allegato: Contratto di fornitura di servizi All. n. 2. Allegato: Contratto di fornitura di servizi Premesso che: - Commerfin S.C.P.A., con sede legale in Roma, Via Nazionale, 60 (la Società o Commerfin ), iscrizione al Registro delle Imprese di

Dettagli

DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITÀ ELETTRONICA

DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITÀ ELETTRONICA DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITÀ ELETTRONICA Approvato con Delibera di GC n. 133 del 10 luglio 2014 C O M U N E D I C O L L E F E R R O Provincia di Roma DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 511031/2004 del 01/03/2005 Preambolo IL CONSIGLIO PROVINCIALE Visto l art. 117, comma

Dettagli

TESSERA RICARICABILE NELLE MENSE SCOLASTICHE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: IVA AL 4%

TESSERA RICARICABILE NELLE MENSE SCOLASTICHE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: IVA AL 4% TESSERA RICARICABILE NELLE MENSE SCOLASTICHE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: IVA AL 4% a cura Federico Gavioli Oggetto: Ricaricare una tessera magnetica utilizzabile esclusivamente nelle mense scolastiche

Dettagli

RISOLUZIONE N. 220/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.M. 23 gennaio 2004, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 220/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.M. 23 gennaio 2004, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 220/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 agosto 2009 OGGETTO: Istanza di interpello - Art. 11 della legge n. 212 del 2000 - Conservazione sostitutiva dei documenti analogici

Dettagli

LA BOLLATURA DEI LIBRI CONTABILI

LA BOLLATURA DEI LIBRI CONTABILI UFFICIO REGISTRO IMPRESE LA BOLLATURA DEI LIBRI CONTABILI Aggiornata Aprile 2013 Presso la Camera di Commercio di Grosseto vengono vidimati i libri ed i registri di imprese o soggetti (professionisti,

Dettagli

La fattura elettronica e la pubblica amministrazione. 27 maggio 2014

La fattura elettronica e la pubblica amministrazione. 27 maggio 2014 La fattura elettronica e la pubblica amministrazione 27 maggio 2014 Riferimenti normativi e di prassi Art.21 DPR 633/72 (Testo iva) Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta

Dettagli

Informativa per la clientela

Informativa per la clientela Informativa per la clientela Informativa n. 13 del 19 novembre 2012 Acquisti di carburante per autotrazione mediante carte elettroniche - Esonero dalla tenuta della scheda carburante - Chiarimenti dell

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

Proroga dell aliquota IVA ridotta per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo

Proroga dell aliquota IVA ridotta per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo IMPOSIZIONE INDIRETTA CIRCOLARE N. 14 DEL 18 FEBBRAIO 2008 Proroga dell aliquota IVA ridotta per gli interventi di recupero del patrimonio PROVVEDIMENTI COMMENTATI Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art.

Dettagli

Cinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari

Cinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari Cinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari Con la Circolare 20 marzo 2014, n. 7, l'agenzia delle Entrate ha reso noto che a partire da oggi, 21 marzo 2014, gli enti interessati potranno

Dettagli

OPENKEY S.r.l. - Via Luigi Dari, 14-63100, Ascoli Piceno (AP) - http://www.openkey.it - info@openkey.it RISOLUZIONE N. 43/E

OPENKEY S.r.l. - Via Luigi Dari, 14-63100, Ascoli Piceno (AP) - http://www.openkey.it - info@openkey.it RISOLUZIONE N. 43/E RISOLUZIONE N. 43/E Direzione Centrale Normativa Roma, 28 aprile 2015 OGGETTO: Interpello ordinario - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Pagamento imposta di bollo su documenti informatici rilevanti

Dettagli

Organizzazioni di volontariato: quadro sintetico degli adempimenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

Organizzazioni di volontariato: quadro sintetico degli adempimenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Sede operativa via Ricasoli, 9-50122 Firenze Sede Legale via de' Martelli 8-50129 Firenze Tel. 055 271731 - Fax 055 214720 http://www.cesvot.it Organizzazioni di volontariato: quadro sintetico degli adempimenti

Dettagli

RISOLUZIONE N. 24/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 24/E QUESITO RISOLUZIONE N. 24/E Direzione Centrale Normativa Roma, 29 marzo 2010 OGGETTO: Istanza di interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Imposta di bollo su Comunicazione unica presentata con modalità

Dettagli

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Dettagli

STUDIO SESANA ASSOCIATI

STUDIO SESANA ASSOCIATI Ai Sigg. CLIENTI TITOLARI P.IVA Loro Sedi FATTURA ELETTRONICA VERSO LA P.A. Carissimi Clienti, a partire dal 6 giugno 2014 (la P.A. centrale) i Ministeri, le Agenzie fiscali (es.: Agenzia delle Entrate,

Dettagli

( PROCEDURA REGISTRO PERSONE RILEVANTI )

( PROCEDURA REGISTRO PERSONE RILEVANTI ) ( PROCEDURA REGISTRO PERSONE RILEVANTI ) PROCEDURA RELATIVA ALLA TENUTA E AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO AD INFORMAZIONI PRIVILEGIATE IN GIOVANNI CRESPI SPA Approvata dal Consiglio

Dettagli

IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ADM.MNUC Reg. Uff. n.104077 del 22/12/2014 IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli VISTO il Testo Unico di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, (T.U.L.P.S.), e successive modificazioni

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone: N. 2008/31934 Disposizioni integrative del provvedimento del 19 gennaio 2007 in attuazione dell art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, così come modificato

Dettagli

PEC per i professionisti. Roma, 1 dicembre 2009

PEC per i professionisti. Roma, 1 dicembre 2009 PEC per i professionisti Roma, 1 dicembre 2009 La posta elettronica certificata (PEC) è uno strumento che permette di dare a un messaggio di posta elettronica lo stesso valore di una raccomandata con

Dettagli

Il glossario della Posta Elettronica Certificata (PEC) Diamo una definizione ai termini tecnici relativi al mondo della PEC.

Il glossario della Posta Elettronica Certificata (PEC) Diamo una definizione ai termini tecnici relativi al mondo della PEC. Il glossario della Posta Elettronica Certificata (PEC) Diamo una definizione ai termini tecnici relativi al mondo della PEC. Avviso di mancata consegna L avviso, emesso dal sistema, per indicare l anomalia

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone Prot. 2010/83561 Approvazione del modello per la richiesta di registrazione degli atti (modello 69) e del nuovo modello di comunicazione dei dati catastali per le cessioni, risoluzioni e proroghe dei contratti

Dettagli

Circolare N. 149 del 12 Novembre 2014

Circolare N. 149 del 12 Novembre 2014 Circolare N. 149 del 12 Novembre 2014 Fatturazione elettronica PA - online il servizio base di fatturazione per le PMI (Comunicato stampa UNIONCAMERE e Agenzia per l Italia Digitale del 22.10.2014) Gentile

Dettagli

Milano, 30 Marzo 2010

Milano, 30 Marzo 2010 Milano, 30 Marzo 2010 Circolare 2/2010 Gentile cliente, trasmettiamo la seguente circolare riguardo alle nuove regole dei modelli intracee da presentare a partire dal 01 Gennaio 2010. A) NOVITÀ NELL INVIO

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi. Dispone

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi. Dispone N. 185820 /2011 Modalità di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - disposizioni di attuazione dell'articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio

Dettagli

Informativa n. 13 INDICE. del 12 marzo 2013

Informativa n. 13 INDICE. del 12 marzo 2013 Informativa n. 13 del 12 marzo 2013 Modelli 730/2013 - Ricezione in via telematica dall Agenzia delle Entrate del risultato contabile per l effettuazione dei conguagli (modelli 730-4) - Comunicazione all

Dettagli

La fattura elettronica. www.studio-ferri.eu 27/03/2015

La fattura elettronica. www.studio-ferri.eu 27/03/2015 La fattura elettronica Introduzione L obbligo di emissione della fatturazione elettronica per le operazioni effettuate nei confronti della pubblica amministrazione è stato introdotto dalla Legge Finanziaria

Dettagli

REGOLAMENTO per l utilizzo delle carte di credito della Camera di Commercio di Livorno

REGOLAMENTO per l utilizzo delle carte di credito della Camera di Commercio di Livorno REGOLAMENTO per l utilizzo delle carte di credito della Camera di Commercio di Livorno Allegato alla delibera camerale n. 145 del 1 ottobre 2013 Regolamento per l utilizzo delle carte di credito Articolo

Dettagli

Pesaro, lì 29 marzo 2013. CIRCOLARE n. 06/2013. 1- La prova delle cessioni Intraue; 2- L obbligo della PEC per le ditte individuali;

Pesaro, lì 29 marzo 2013. CIRCOLARE n. 06/2013. 1- La prova delle cessioni Intraue; 2- L obbligo della PEC per le ditte individuali; Pesaro, lì 29 marzo 2013 CIRCOLARE n. 06/2013 1- La prova delle cessioni Intraue; 2- L obbligo della PEC per le ditte individuali; 1 - LA PROVA DELLE CESSIONI INTRAUE Le cessioni di beni intraue sono assoggettate

Dettagli

IL DIRETTORE REGIONALE Antonino Gentile Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93.

IL DIRETTORE REGIONALE Antonino Gentile Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93. VIA E MAIL Direzione Regionale dell'emilia Romagna Settore Servizi e Consulenza Ufficio Gestione tributi Bologna, 16 novembre 2009 Agli Ordini Dei Commercialisti e degli Esperti contabili dell Emilia Romagna

Dettagli

CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI

CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI Ent 1 CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI... (Ragione Sociale dell Azienda) 1) Compravendita. La... (qui di seguito denominata

Dettagli

CIRCOLARE N. 38 2013/2014 DEL 4 APRILE 2014

CIRCOLARE N. 38 2013/2014 DEL 4 APRILE 2014 CIRCOLARE N. 38 2013/2014 DEL 4 APRILE 2014 Lega Italiana Calcio Professionistico Alle Società di 1 a e 2 a Divisione della Lega Italiana Calcio Professionistico LORO SEDI Circolare C.O.N.I. del 2 aprile

Dettagli

Circolare n. 8. del 15 marzo 2010

Circolare n. 8. del 15 marzo 2010 Via Principe Amedeo 11 10123 Torino c.f. e p.iva 06944680013 Tel. 011 8126939 Fax. 011 8122079 Email: info@studiobgr.it www.studiobgr.it Circolare n. 8 del 15 marzo 2010 Modelli INTRASTAT - Recepimento

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Individuazione dei costi ai fini del calcolo dei contributi per la pubblicazione delle testate in formato digitale ai sensi dell articolo 3, comma 5 del

Dettagli

Informativa Clienti. del 1 marzo 2010

Informativa Clienti. del 1 marzo 2010 S T U D I O C O M M E R C I A L I S T A dott. sa Ausilia RUBIANO Commercialista Revisore Contabile Consulente Tecnico del Giudice Informativa Clienti. del 1 marzo 2010 MODELLI INTRASTAT: NOVITA. Con il

Dettagli

Circolare N.94 del 21 Giugno 2012

Circolare N.94 del 21 Giugno 2012 Circolare N.94 del 21 Giugno 2012 Cedolare secca: per i contratti già in corso al 07.04.2011 la comunicazione agli inquilini è possibile fino al 01.10.2012 Cedolare secca: per i contratti già in corso

Dettagli

Agenzia delle Dogane Roma, 20 novembre 2013 e dei Monopoli

Agenzia delle Dogane Roma, 20 novembre 2013 e dei Monopoli Agenzia delle Dogane Roma, 20 novembre 2013 e dei Monopoli Direzione centrale gestione accise e monopolio tabacchi Ufficio circolazione tabacchi Prot. n. DAC/CTL/ 8443 /2013 All. Risposta al foglio n.

Dettagli

Con la presente vengono fornite indicazioni ai fini dell autorizzazione all esercizio di detta modalità di gioco.

Con la presente vengono fornite indicazioni ai fini dell autorizzazione all esercizio di detta modalità di gioco. Ministero dell Economia e delle Finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato DIREZIONE GENERALE Direzione per i giochi Ufficio 11 - Bingo Roma, 17 giugno 2011 AI CONCESSIONARI DEL GIOCO A DISTANZA

Dettagli