Copyright by: Michele Messina - consulente di safety & security V. Presidente A.I.PRO.S. 1

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1 LEGALITA TECNICA E CERTIFICAZIONE - Norme volontarie e norme cogenti - La certificazione di prodotto (Fiera di Milano - RHO, 18 novembre 2010) 1

2 Breve storia della normazione La strada della normazione ha origini lontanissime, ha trovato la sua prima applicazione nel settore delle costruzioni e dell ingegneria civile fino a coinvolgere anche l organizzazione politica e militare. Nl1600 Nel A.C. -in Egitto - erano stateemanate tt t precise regole tecniche per stabilire la dimensione dei mattoni, in fase di produzione. Nell antica Roma, i monumenti venivano realizzati impiegando due tipi di mattoni: i bipedalis (59,2 cm X 59,2 cm X 4cm) ed i sesquipedalis (44,4 cm X 44,4 cm X 4 cm) mentre le strade avevano un ampiezza standard di 2,75 m. Nel corso dei secoli, altri importanti esempi di normazione sono rappresentati dalla definizione del metro edelsistema metrico decimale, dalla razionalizzazione delle unità di misura elettriche e magnetiche, dall unificazione dello scartamento dei binari ferroviari ie dll dalla dli delimitazioneit i dif dei fusi orari. A seguito della rivoluzione industriale (XVIII secolo) emerge in modo evidente la necessità di disciplinare tecnicamente la produzione e di garantire l intercambiabilità dei pezzi e delle parti (es. filettatura delle viti). Infine, è nel 1900 che il concetto di normazione supera il contesto delle dimensioni di un prodotto per abbracciare campi sempre più ampi come la qualità, la sicurezza, la tutelat dell ambiente e l efficienza delle prestazioni e dei servizi in genere. 2

3 Sviluppo della normazione Negli ultimi anni si è registrato un impegno sempre maggiore dei legislatori nazionali ed europei che, per consolidare il libero commercio tra gli Stati membri della U.E., stanno promuovendo nuove regole di Corporate Governance sulla base di adeguati modelli di best practice. Uno di questi modelli è rappresentato, ad esempio, dall accordo Basilea III che è già entrato in vigore e riguarda la riduzione dei rischi operativi nelle banche mediante l analisi lanalisi della quantità e qualità delle esposizioni (rating del rischio) e che coinvolge anche aspetti di sicurezza (prevenzione dei furti e delle rapine, dei danni da incendio, delle possibili conseguenze sulla salute dei lavoratori, ecc.). 3

4 Definizione di Norma Secondo la Direttiva Europea 98/37/CE, del 22/06/98, NORMA è la specifica tecnica approvata da un Organismo riconosciuto a svolgere attività normativa per applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non sia obbligatoria e che appartenga ad una delle seguenti categorie: Norma internazionale (ISO, IEC); Norma Europea CEN/CENELEC (EN,TS,,, TR); Norma nazionale (es. UNI, CEI, AFNOR, DIN, BSI ecc.) 4

5 Enti normatori del settore elettrico IEC (Comitato Elettrotecnico Internazionale) CENELEC (Comitato Europeo di Normazione Elettrica) CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) 5

6 Enti normatori per altri settori ISO (International Standardization Organization) CEN (Comitato Europeo di Normalizzazione) UNI (Ente Italiano di Unificazione) 6

7 Definizione di Norma..è un documento tecnico che definisce le caratteristiche (dimensionali, prestazionali, ambientali, di sicurezza, di organizzazione ecc.) di un prodotto, processo o servizio, secondo lo stato dell arte. E il risultato del lavoro congiunto di decine di migliaia di specialisti di un determinato settore di attività, ità in Italia e nel mondo. Inoltre, l attività di normazione consiste nell elaborare attraverso la partecipazione volontaria di esperti qualificati, la consensualità e l applicazione di procedure di trasparenza documenti tecnici che, pur essendo di uso volontario, forniscano riferimenti certi agli operatori e possano pertanto avere una chiara valenza contrattuale 7

8 Caratteristiche della Norma La Norma Tecnica deve stabilire i requisiti fondamentali che devono possedere i componenti e gli impianti. deve definire le caratteristiche, le condizioni di sicurezza, di affidabilità, di qualità, nonché i metodi di prova che garantiscano la rispondenza dei componenti oggetto della specifica norma alla regola dell arte. La Norma Tecnica deve essere costruita sui risultati congiunti della scienza, della tecnologia, nonché dell esperienza per rappresentare lo stato dell arte, inteso come stadio dello sviluppo raggiunto in un determinato momento dalle capacità tecniche c e relative a prodotti, processi o servizi, basato su comprovati risultati scientifici, tecnologici o sperimentali. Le norme devono essere approvate da un organismo qualificato ericonosciuto i sul piano nazionale o internazionalei al fine di avere validità oggettiva. 8

9 Tipi di norme La Norma Tecnica è una specifica tecnica la cui applicazione non è obbligatoria, ma soltanto consigliata, a meno che non esista una prescrizione di carattere legislativo. La Regola Tecnica è costituita da un insieme di requisiti tecnici, da una specifica tecnica o da un codice di pratica. La sua emanazione proviene dalla pubblica autorità e la sua applicazione è obbligatoria. A corredo della regola tecnica in genere c è una guida tecnica che riporta i mezzi per adeguarsi ai requisiti dei regolamenti. 9

10 Tipi di norme Il Codice di pratica riporta e raccomanda le regole pratiche o le procedure per i prodotti e i processi nelle diverse fasi di progettazione, fabbricazione, installazione, utilizzazione, nonché di manutenzione. La Norma Tecnica armonizzata è una specifica tecnica redatta dal CEN o CENELEC o da entrambi su mandato della COMMISSIONE europea conferito conformemente alla direttiva 83/189/CEE. I numeri di riferimento delle norme armonizzate sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana sulla base di corrispondenti i riferimenti i i pubblicati i sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea 10

11 Norma volontaria Non è obbligatoria ma solo di riferimento per l osservanza della regola d arte. CEI/UNI sono norme di riferimento volontarie di buona tecnica. E possibile riferirsi anche a norme di altri Paesi per specifici apparati/impianti (BSI, DIN, AFNOR ecc.). 11

12 LE PRINCIPALI NORME TECNICHE CEI RIGUARDANTI I SISTEMI DI SICUREZZA Cavi elettrici per sistemi di sicurezza CEI Prove sui cavi elettrici sottoposti al fuoco Parte 1: prova di non propagazione della fiamma sul singolo cavo verticale CEI Impianti Elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in c.a. e a 1500 V in c.c. CEI 64-8 Impianti di terra Sistemi i di alimentazione i centralizzata CEI 11.1 CEI EN (CEI ) Sistemi di illuminazione di emergenza CEI EN (CEI ) Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione. i Norme particolari i per le Apparecchiature CEI ab e CEI EN Sistemi di allarme-sistemi di allarme antintrusione Part 2-2: 2 Requisiti i iper rivelatori i volumetrici i IR passivi i CEI EN Sistemi di allarme-sistemi di allarme antintrusione Part 2-3: Requisiti per rivelatori volumetrici MW CEI EN Sistemi di allarme-sistemi di allarme antintrusione Part 2-4: Requisiti per rivelatori volumetrici a doppia tecnologia (IR/MW) CEI EN Sistemi i di allarme-sistemi i di allarme antintrusione t i Part 2-5: Requisiti per rivelatori volumetrici a ultrasuoni CEI EN

13 LE PRINCIPALI NORME TECNICHE CEI RIGUARDANTI I SISTEMI DI SICUREZZA Sistemidiallarme-Sistemi di allarme antintrusione Part 2-6: Requisiti per rivelatori apertura a contatto magnetico CEI EN Sistemi i di allarme-sistemi i di allarme antintrusione t i Parte 3: Apparati di controllo e indicazione (centrali di allarme) CEI CLC/TS (CEI 79-40) Sistemi i di allarme-sistemi i di allarme antintrusione i Parte 4: Dispositivi di avviso (sirene) CEI CLC/TS (CEI 79-52) Sistemi di allarme-sistemi di allarme antintrusione Part t5-3: Requisiti iti degli apparati di interconnessione i per componenti a radio frequenza (sistemi wireless) CEI EN Sistemi di allarme-sistemi di allarme antintrusione Parte 8: apparati e sistemi nebbiogeni pr EN :2007 Sistemi di allarme-sistemi di trasmissione allarme Parte 1: Requisiti generali per sistemi di trasmissione degli allarmi CEI EN : Sistemi di allarme - Sistemi ed apparati di trasmissione allarmi. Parte 1-2: Requisiti per sistemi che usano collegamenti dedicati. CEI EN (CEI 79-19) 13

14 LE PRINCIPALI NORME TECNICHE CEI RIGUARDANTI I SISTEMI DI SICUREZZA Sistemidiallarme- Sistemi ed apparati di trasmissione allarmi. Parte 1-3: Requisiti per sistemi con dispositivi di comunicazione digitale che usano la rete telefonica pubblica commutata. CEI EN (CEI 79-20) Sistemi di allarme - Sistemi ed apparati di trasmissione allarmi. Parte 1-4: Requisiti per sistemi con dispositivi di comunicazione vocale che usano la rete pubblica commutata. CEI EN (CEI 79-21) Sistemi di allarme - Sistemi ed apparati di trasmissione allarmi. Parte 1-5: Requisiti per invio di pacchetti di comunicazione su reti PSN. CEI EN Sistemi di allarme sistemi e apparati di trasmissione allarmi. Parte 2-1 Requisiti generali per gli apparati di trasmissione Impianti antieffrazione, i antintrusione, t i antifurto t e antiaggressione. Norme particolari per impianti antieffrazione e antintrusione CEI EN : A1 nuova CEI 79-3: Guida di installazione Sistemi di allarme-sistemi di allarme antintrusione. Parte 7: Linee guida applicative CEI CLC/TS (CEI 79-41) 14

15 LE PRINCIPALI NORME TECNICHE CEI RIGUARDANTI I SISTEMI DI SICUREZZA Protocollo di comunicazione per il trasferimento di informazioni di sicurezza (allarmi) Parte 1: Livello di trasporto CEI Protocollo di comunicazione per il trasferimento di informazioni di sicurezza (allarmi) Parte 2: Livello applicativo CEI Protocollo di comunicazione per il trasferimento di informazioni di sicurezza (allarmi) Parte 3: Glossario e Tabelle di valorizzazione dei campi utilizzati nelle trame di livello applicativo CEI Centralizzazione i delle informazioni i i di sicurezza - Requisiti di sistema CEI (in revisione) Sistemi di allarme - Sistemi ed apparati di trasmissione allarmi Parte 4: Apparati di visualizzazione utilizzati nei centri di ricezione di allarmi CEI CLC/TS (CEI 79-42) Sistemi di videosorveglianza. Parte 1 - Requisiti di sistema CEI EN Sistemi di videosorveglianza-sistemi di trasmissione video CEI EN Sistemi di videosorveglianza - Guide di applicazione CEI EN Sistemi di controllo accessi. Requisiti di sistema CEI EN A1:2002 Sistemi di controllo accessi. Linee guida applicative CEI EN

16 LE PRINCIPALI NORME TECNICHE UNI RIGUARDANTI I SISTEMI DI SICUREZZA UNI EN 2 Classificazione i dei fuochi UNI EN 615 Sostanze estinguenti UNI EN A1 e A2 Impianti di estinzione ad acqua Sprinkler UNI EN Idranti sottosuolo UNI EN Idranti soprassuolo UNI EN UNI EN UNI 9487 Sistemi fissi di estinzione incendi. Sistemi equipaggiati con tubazioni. Parte 1: Naspi antincendio con tubazioni semirigide Sistemi fissi di estinzione incendi. Sistemi equipaggiati con tubazioni. Parte 2: Idranti a muro con tubazioni flessibili Manichette flessibili per idranti UNI 804 Raccordi per reti tiidranti 16

17 UNI EN 694 UNI LE PRINCIPALI NORME TECNICHE UNI RIGUARDANTI I SISTEMI DI SICUREZZA Tubazioni antincendio. Tubazioni semirigide per sistemi fissi Reti idranti (dimensionamento e caratteristiche) EN Impianti di estinzione i a schiuma UNI EN 1568 EN Liquidi schiumogeni Impianti di estinzione a polvere EN Componenti impianti i tidi estinzione i a gas CO2 UNI EN UNI Impianti di estinzione a gas (clean agents) Impianti di estinzione per cucine di ristoranti UNI EN/TS 14972Impianti di estinzione ad acqua Water mist pr TR Sistemi di estinzione incendio ad aerosol 17

18 UNI 9795 UNI UNI EN TR UNI EN TR 1210 UNI EN UNI 9494 UNI EN 1838 LE PRINCIPALI NORME TECNICHE UNI RIGUARDANTI I SISTEMI DI SICUREZZA Impianti di rivelazione e segnalazione manuale d incendio Controllo iniziale e manutenzione degli impianti di rivelazione incendio Sistemi per il controllo di fumo e calore. Parte 1: Specifiche per le barriere di fumo. Evacuatori di fumo e calore Sistemi per il controllo di fumo e calore. Parte 2: Specifiche per gli evacuatori a tiraggio naturale di fumo e calore Sistemi per il controllo di fumo e calore. Parte 3: Specifiche per gli evacuatori forzati di fumo e calore. Evacuatori di fumo e calore (resta in vigore la parte dimensionamento e installazione). Impianti di illuminazione di sicurezza 18

19 LE PRINCIPALI NORME TECNICHE UNI RIGUARDANTI I SISTEMI DI SICUREZZA norme UNI ed EN anticrimine: Porte antintrusione-metodi di prova e classi di resistenza UNI 9569 Vetrazioni in opere edilizie, progettazione, materiali e posa in opera UNI 6534/74 Casseforti, camere corazzate e relative porte UNI EN Serrature per mezzi di custodia UNI EN 1300 Serrature per porte antintrusione ed altri mezzi di chiusura UNI EN 1303 Centrali di telesorveglianza - Caratteristiche procedurali, strutturali e di controllo UNI 11068:2005 Vetro per edilizia: Vetrate di sicurezza classificazione e prove di resistenza ai proiettili UNI EN 1063 Vetro in edilizia: Vetro di sicurezza classificazione e prove contro attacchi manuali UNI EN

20 LE PRINCIPALI NORME TECNICHE UNI RIGUARDANTI I SISTEMI DI SICUREZZA norme UNI ed EN anticrimine: Finestre, porte e chiusure oscuranti Resistenza al proiettile - Requisiti e classificazione UNI EN1522:2000 Finestre, porte, chiusure oscuranti - Resistenza all'effrazione. Requisiti e classificazione UNI ENV 1627 Finestre, porte, chiusure oscuranti - Resistenza all'effrazione. Metodo di prova per la determinazione della resistenza sotto carico statico UNI ENV 1628 Finestre, porte, chiusure oscuranti - Resistenza all'effrazione. Metodo di prova per la determinazione della resistenza sotto carico dinamico UNI ENV 1629 Finestre, porte, chiusure oscuranti - Resistenza all'effrazione. Metodo di prova per la determinazione della resistenza all'azione manuale di effrazione UNI ENV

21 LE PRINCIPALI NORME TECNICHE UNI RIGUARDANTI I SISTEMI DI SICUREZZA norme UNI ed EN anticrimine: Cancelli e portoni motorizzati ti - Criteri i costruttivi tti i e dispositivi di protezione contro gli infortuni UNI EN UNI EN UNI EN

22 A livello nazionale: Le norme cogenti Leggi, Decreti e Circolari ministeriali A livello europeo: La Commissione Europea può demandare al CEN/CENELEC lo studio di norme dettagliate in un determinato settore di attività coperto da Direttiva (es. CPD e antincendio). Tali norme vengono quindi armonizzate, pubblicate sulla G.U.C.E. e rese cogenti per il rispetto delle Direttive Comunitarie. Costituiscono fondamentale riferimento per progettare e produrre beni e servizi che possano circolare liberamente in Europa. I prodotti conformi alle norme armonizzate indicate nelle Direttive europee devono riportare la marcatura 22

23 Normativa cogente A livello europeo (a seguito dell approvazione della nuova Costituzione Europea (Legge 57/2005): Legge Europea, obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti i paesi membri U.E. Legge Quadro Europea (nuova denominazione delle direttive): atto legislativo che vincola tutti gli Stati membri a rispettarla, ma lascia la competenza alle istituzioni nazionali su come introdurla ed applicarla (recepimento). Regolamento Europeo Delegato: una Legge quadro può delegare alla Commissione Europea il potere di emanare regolamenti per completare norme legislative l (c.d. regolamenti attuativi). ti i) Questi regolamenti sono vincolanti e direttamente applicabili in tutti gli Stati membri dell U.E. Regolamento e Europeo: si tratta di un atto non legislativo emanato ato dalla a Commissione, ma può essere obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile, almeno per quanto riguarda l obiettivo da raggiungere. Decisione Europea: è un atto non legislativo obbligatorio in tutti i suoi elementi e qualora designi dei destinatari, essa è obbligatoria soltanto nei confronti di questi ultimi. Raccomandazione Europea: semplice indicazione non vincolante. 23

24 Le norme cogenti LEGGE 1 marzo 1968, n 186 (G.U. n. 77 del 23 marzo 1968) Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici. Art. 1 - Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere e realizzati e costruiti a regola d arte. Art. 2-I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI si considerano costruiti a regola d arte. 24

25 Le norme cogenti LEGGE 5 marzo 1990, n 46 Norme per la sicurezza degli impianti, oggi parzialmente abrogata, Rimangono in vigore gli artt.: 8 (finanziamento attività di normalizzazione), 14 (Verifiche) e 16 (Sanzioni). Il nuovo Regolamento di attuazione è contenuto nel D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 (ex art. 11 quaterdecies, comma 13, lettera a) della Legge n. 248 del 2/12/

26 LEGGE n. 248 del 2/12/2005 Le norme cogenti Art 11 - quaterdecies comma 13 lettera a) Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all interno di edifici e lettera b): Comma 13 - Entro ventiquattro tt mesi dll dalla dt data di entrata t invigorei della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutelat dlt del territorio, i emana uno o più decreti,ai i sensi dell'articolo l 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare: a) il riordino dll delle disposizionii i i in materia di attività iiàdi installazione i degli impianti all'interno degli edifici; b) la definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza; 26

27 Le norme cogenti DM n. 37/2008 Art. 1 - Ambito di applicazione: Comma 2:.omissis. b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere (inclusi anche quelli di sicurezza). g) impianti di protezione antincendio (impianti di alimentazione di idranti, gli impianti i di estinzione i di tipo automatico ti e manuale nonche' gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio); omissis 27

28 Le norme cogenti DM 37/2008 Art. 5 Progettazione degli impianti: 1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), e' redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative piu' rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto e' redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, e' redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice. t i 2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, e' redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi: omissis.. e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione (?) ( e caratteristiche di cui al comma 2 - lettere a) e b) del presente articolo; 28

29 Le norme cogenti DM 37/2008 Art. 5 Progettazione degli impianti:...omissis h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un'attivita' soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiorea4ogliapparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell'arte. I progetti elaborati in conformita' alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'uni, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell'arte. 29

30 Le norme cogenti DM 37/2008 Art. 5 Progettazione degli impianti: 4. I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonche' una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione e' posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente. 5. Se l'impianto a base di progetto e' variato in corso d'opera, il progetto presentato e' integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore ll t e' tenutot a fare riferimento i nella dichiarazione di conformita'. 6. Il progetto, di cui al comma 2, e' depositato presso lo Sportello unico per l'edilizia del comune in cui deve essere realizzato l'impianto nei termini previsti all'articolo 11 (30 gg). 30

31 Le norme cogenti DM 37/2008 Norme per la sicurezza degli impianti: Art. 6 Realizzazione ed installazione degli impianti: 1. Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformita' alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformita' alla vigente normativa e alle norme dell'uni, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte. 2. Con riferimento alle attivita' produttive, si applicano le norme generali di sicurezza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e le relative modificazioni. (N.d.r.: inoltre si applicano le norme del D.Lgs. 81/2008 T.U. sicurezza e salute nei luoghi di lavoro) 31

32 Le norme cogenti DM 37/2008 Norme per la sicurezza degli liimpianti: i Art. 7 Dichiarazione di conformità: 1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalita dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformita degli impianti realizzati i nel rispetto dll delle norme di cui all'articolo l 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonche' il progetto di cui all'articolo 5. N.B. entro30gg. dalla conclusione dei lavori la ditta installatrice deve depositare allo Sportello Unico Comunale per l Edilizia copia della dichiarazione di conformità (ex art.11). 32

33 Es. di dichiarazione di conformità all.1 ditte installatrici esterne 33

34 Le norme cogenti DM 37/2008 Norme per la sicurezza degli impianti: Art. 7 Dichiarazione di conformità: 2. Nei casi in cui il progetto e' redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice, l'elaborato tecnico e' costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera. 3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformita', e l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalita' dell'intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all'articolo 5, e' espressamente indicata la compatibilita' tecnica con le condizioni i i preesistenti ti dell'impianto. 34

35 Le norme cogenti DM 37/2008 Norme per la sicurezza degli liimpianti: i Art. 7 Dichiarazione di conformità: 4. La dichiarazioneione di conformita' e' rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici di cui all'articolo 3, comma 3, secondo il modello di cui all'allegato allegato II del presente decreto. 5.omissis 6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformita' prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo articolo 15, non sia stata prodotta o non sia piu' reperibile, tale atto e' sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilita', inesito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione. 35

36 Le norme cogenti Legge 46/90 - Circolare Ministero Industria n del Le ditte installatrici sono tenute a realizzare ed installare gli impianti nel rispetto della regola d arte, ove tale regola corrisponde al concetto di piena funzionalità...si ritiene che il termine funzionalità non possa limitarsi ai soli aspetti di sicurezza antinfortunistica, ma debba anche comprendere la dimostrazione i che l impianto i sia in grado di garantire la capacità tecnica di produrre i risultati da esso attesi. 36

37 Le norme cogenti Decreto Legislativo i 81/2008 Testo Unico Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30/04/2008) ed entrato in vigore il 15/05/2008. Art Obblighi dei progettisti 1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi i i generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia. N.B. ex art. 57, sono previste pesanti sanzioni penali (arresto fino ad un mese o ammenda fino a 2000 Euro)! 37

38 Le norme cogenti Decreto Legislativo 81/2008 Testo Unico Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30/04/2008) ed entrato in vigore il 15/05/2008. Art Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori 1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali id ed impiantii i non rispondenti ialle disposizionii i i legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformita', gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione. N.B. ex art. 57, sono previste pesanti sanzioni penali (arresto fino ad 8 mesi o ammenda fino a Euro)! 38

39 Le norme cogenti Decreto Legislativo i 81/2008 Testo Unico Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30/04/2008) ed entrato in vigore il 15/05/2008. Art Obblighi degli installatori 1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute esicurezza sul lavoro, nonche' h' alle istruzioni i i fornite dai rispettivi fabbricanti. N.B. ex art. 57, sono previste pesanti sanzioni penali (arresto fino ad 3 mesi o ammenda fino a Euro)! 39

40 Le norme cogenti DM 37/2008 Norme per la sicurezza degli impianti: Art. 8 - Obblighi del committente o del proprietario 1. Il committente e' tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all'articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilita' delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate t o gestite. 40

41 RESPONSABILITA E SANZIONI DM 37/2008 Norme per la sicurezza degli impianti: Art. 15 Sanzioni 1. Alle violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo articolo 7 (dichiarazione di conformità) del presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 100,00 ad euro 1.000,00 con riferimento all'entita' e complessita dell'impianto, al grado di pericolosita' ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione. 2. Alle violazioni degli altri obblighi derivanti dal presente decreto si applicano le sanzioni i amministrative i i da euro 1.000,00 ad euro ,00 con riferimento all'entita' e complessita dell'impianto, al grado di pericolosita' ed alle altre circostanze costanze obiettive e soggettive della violazione. 41

42 Le norme cogenti Legge 31 luglio 2005, n. 155 (c.d. Legge Pisanu) "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale : Art. 7 bis Sicurezza Telematica.. Art. 9 bis Prevenzione antiterrorismo negli aeroporti. DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA Circolare n.558/a/421.2/70/456 del 8/02/2005: Sistemi di videosorveglianza. Definizione di linee guida in materia..(v. Nota Tecnica).. 42

43 Le principali disposizioni vigenti: PRIVACY E VIDEOSORVEGLIANZA Codice Penale: Interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis C.P.); Legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) art. 4 Testo Unico (D.Lgs. 196 del ) Codice in materia di protezione dei dati personali; Provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza ( ); 2000); Diritto di accesso ai dati acquisiti mediante impianti di videosorveglianza ( ); Videosorveglianza Raccolta di impronte digitali associate ad immagini per l accesso in banca ( ); Installazione di alcune telecamere in luogo pubblico (Comune di Milano); Videosorveglianza in banca ripresi solo i piedi. Precisazioni del Garante ( ); Provvedimento Generale sulla Videosorveglianza del 29/04/2004 (abrogato). Provvedimento in materia di videosorveglianza dell 8 aprile 2010 (G.U. 29/04/2010 n. 99). 43

44 PRIVACY E VIDEOSORVEGLIANZA Principi fondamentali della normativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003): liceità (art.11) = il trattamento dei dati deve avvenire sempre in maniera lecita e secondo correttezza; finalità (art. 2) = i dati devono essere raccolti e trattati per scopi determinati, espliciti e legittimi; necessità (art.3) = i dati devono essere pertinenti, completi, esatti e aggiornati rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e poi trattati; proporzionalità = i dati debbono essere non eccedenti rispetto alle finalità e conservati solo per il tempo necessario in relazione ai quali sono raccolti e trattati. 44

45 RESPONSABILITA E SANZIONI N.B. Acquistare / progettare /installare impianti / apparati di sicurezza a regola d arte (es. conformi alle norme UNI e CEI di riferimento) può evitare le sanzioni civili e penali previste dalla legge...può evitare inoltre rivalse assicurative! 45

46 Omologazione di un prodotto industriale Procedura tecnico-amministrativa con la quale viene provata e certificata la rispondenza del tipo o del prototipo di prodotto prima della riproduzione e immissione sul mercato, ovvero del primo o nuovo impianto, a specifici requisiti tecnici prefissati ai sensi e per i fini prevenzionali della legge 23 dicembre 1978, n.833, nonché ai finii dll della qualità dei prodotti. 46

47 Omologazione di un prodotto industriale Per omologazione si intende l atto conclusivo attestante il positivo espletamento della procedura tecnico-amministrativa finalizzata al riconoscimento i di dei requisiti iiti previsti iti dll dalle disposizioni di settore. Con tale riconoscimento è autorizzata la riproduzione del prototipo p omologato e la connessa commercializzazione sul territorio nazionale secondo le procedure regolamentate dall Autorità competente. L omologazione viene rilasciata dal Ministero competente (es. Min. dello Sviluppo Eonomico, Min. dell Interno; Min. della Salute; Min. delle Comunicazioni ecc.) 47

48 Differenze tra omologazione e certificazione di prodotto L omologazione è obbligatoria e viene rilasciata da un Ministero o altro Ente autorizzato competente per un determinato settore di attività in conformità a determinate specifiche tecniche (es. norme armonizzate europee) e a seguito di prove eseguite sul prototipo tti con esito positivo presso un laboratoriob t i notificato t dallo Stato membro alla competente Autorità europea. La certificazione viene rilasciata da un Ente accreditato allo scopo, su base volontaria, ma nel rispetto di determinate norme di buona tecnica di settore (es. IMQ). 48

49 Certificazione di prodotto Attestato di prova (rif. ad un Capitolato tecnico): è relativo al solo prodotto provato. Certificato con sorveglianza: garantisce la produzione di serie (test tin base a parti tidi una norma o a capitolati). Marchio (rif. a Norma Tecnica specifica di prodotto): garantisce la regola d arte e la produzione di serie (controllo). Marcatura obbligatoria, ma solo se vi è direttiva U.E. di riferimento 49

50 Principali Enti di certificazione CSQ (Gruppo IMQ) (Certificazione Sistemi Qualità) ICIM (Istituto di Certificazione Industriale per la Meccanica) RINA (Registro Italiano Navale) TUV Bureau Veritas Altri N.B. Ai fini del rilascio della certificazione di qualità aziendale, gli Enti devono essere accreditati da ACCREDIA. 50

51 Alcuni tra i principali laboratori di prova nazionali IMQ (Milano) Istituto Giordano (Bellaria) Stazioni Sperim. Min. Sviluppo Economico (Legno, Vetro, Combustibili ecc.) CSI (Bollate - MI) TESI (Anagni) ecc. N.B. I laboratori di prova vengono accreditati anch essi da ACCREDIA, inoltre, devono essere notificati dai Ministeri competenti alla UE, ai fini della marcatura CE. 51

52 i vantaggi della certificazione Il rispetto delle norme: - aiuta il progettista e l installatore a non commettere errori; - evita sanzioni civili e penali, azioni risarcitorie ecc.; - riduce il rischio di azioni di rivalsa da parte dell assicuratore. Consente al Committente di: essere ragionevolmente certo di aver adottato misure di prevenzione e protezione costruite ed installate nel rispetto della regola d arte; semplificare l analisi di argomenti tecnici complessi; evitare problemi con l assicuratore (es. riduzione del risarcimento per colpa grave, ecc.) soprattutto è garanzia di qualità e sicurezza! 52

53 RESPONSABILITA E SANZIONI N.B. In conclusione acquistare / progettare / installare impianti e/o apparati di sicurezza costruiti a regola d arte (es. conformi alle norme UNI e CEI di riferimento) evita le pesanti, sanzioni civili e penali previste dalle leggi e le rivalse assicurative! 53

54 FINE PRESENTAZIONE e.grazie per l attenzione!

55 Memo Versione anno 2010 Tema: STANDARD E NORMATIVE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA Revisione 04 del 7/11/2010

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